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Edilizia - Disciplina
urbanistica - Lottizzazione abusiva - Natura di reato a
consumazione alternativa - Sussistenza - Conseguenze -
Fattispecie.
(L. 28 febbraio 1985, n. 47,
artt. 18 e 20 co. 1, n. 3)
Sez. Un., 28 novembre 2001, n.
5115. Pres. Vessia, Rel. Fiale, P.M. (conf.) Galgano, ric.
Salvini.
La contravvenzione di lottizzazione
abusiva si configura come reato a consumazione alternativa, potendo
realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione,
sia quando quest'ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che
predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di
concessione, sui committenti e costruttori l'obbligo di controllare
la conformità dell'intera lottizzazione e delle singole opere alla
normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione.
(Fattispecie relativa a sequestro preventivo di struttura destinata
a ipermercato e a parcheggio, per la quale esisteva autorizzazione
alla lottizzazione in contrasto con alcune prescrizioni delle norme
tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di
Modugno).
Imputato -
Dichiarazioni - Oggetto di testimonianza (divieto) - Dichiarazioni
rese nel corso di attività ispettiva o di vigilanza da soggetto poi
sottoposto a procedimento penale - Operatività del divieto -
Presupposti - Fondamento - Fattispecie relativa a deposizione di
ispettore del lavoro.
(Nuovo cod.proc.pen. artt. 62,
63, 191 e 192; Disp. att. nuovo c.p.p. art. 220)
Sez. Un., 28 novembre 2001, n.
45477. Pres. Vessia, Rel. Rossi, P.M. (parz. diff.) Galgano, ric.
Raineri.
Il divieto di testimonianza sulle
dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato ed il connesso divieto
di utilizzazione si applicano alla testimonianza resa da un
ispettore del lavoro su quanto a lui riferito da persona nei cui
confronti siano emersi, nel corso dell'attività ispettiva, anche
semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le
cui dichiarazioni, ciononostante, siano state assunte in violazione
delle norme poste a garanzia del diritto di difesa, atteso che il
significato dell'espressione "quando... emergano indizi di reato" -
contenuta nell'art.220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare
il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di
ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare
le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le
fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini
dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso
che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza
di una prova indiretta quale indicata dall'art.192 cod. proc. pen.,
bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque
rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa
e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che
esso possa essere riferito ad una persona determinata.
Produzione,
commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Contravvenzione
prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283 -
Cattivo stato di conservazione di sostanze alimentari -
Riferibilità alle sole caratteristiche intrinseche delle sostanze -
Esclusione - Riferimento anche alle modalità estrinseche della
conservazione - Sussistenza - Fattispecie.
(L. 30 aprile 1962, n. 283,
art. 5, lett. b)
Sez. Un., 19 dicembre 2001, n.
443. Pres. Vessia A Rel. Agrò, P.M. (conf.) Leo, ric. Butti e
altro.
Ai fini della configurabilità della
contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30
aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di
alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la
somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di
sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è
necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche
intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna
le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono
uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in
caso contrario, a regole di comune esperienza. (Nella specie è
stata ritenuta la sussistenza del reato nella detenzione, per la
somministrazione ad ospiti anziani di un "residence", di cibi già
cotti, contenuti in teglie scoperte, a una temperatura ambiente di
26 gradi C, da portare in tavola dopo due ore di conservazione
nelle dette condizioni).
Produzione,
commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Contravvenzione
prevista dall'art. 5 lett. b) della legge 30 aprile 1962 n. 283 -
Configurabilità di essa come reato di pericolo presunto -
Esclusione - Configurabilità come reato di danno - Sussistenza -
Fondamento - Concorso con le ipotesi di reato previste dalle altre
lettere dello stesso art. 5 - Possibilità.
(L. 30 aprile 1962, n. 283,
art. 5, lett. b)
Sez. Un., 19 dicembre 2001, n.
443. Pres. Vessia A Rel. Agrò, P.M. (conf.) Leo, ric. Butti e
altro.
La contravvenzione prevista
dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta
l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la
vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il
consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione,
non è reato di pericolo presunto, ma di danno, in quanto la
disposizione citata non mira a prevenire - con la repressione di
condotte, come la degradazione, la contaminazione o l'alterazione
del prodotto in sé, la cui pericolosità è presunta "iuris et de
iure" - mutazioni che nelle altre parti del citato art. 5 sono
prese in considerazione come evento dannoso, ma persegue un
autonomo fine di benessere, consistente nell'assicurare una
protezione immediata all'interesse del consumatore a che il
prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua
natura. Ne consegue che tale contravvenzione non si inserisce nella
previsione di una progressione criminosa che contempla fatti
gradualmente più gravi in relazione alle successive lettere
indicate dal citato art. 5, ma si configura, rispetto ad essi, come
figura autonoma di reato, che con essi può concorrere, ove ne
ricorrano le condizioni.
Bellezze
naturali - Immobili realizzati in zona vincolata - Utilizzo di
coperture diverse da quelle tipiche - Reato di cui all'art. 1
sexies del D. L. n. 312 del 1985 - Configurabilità - Fondamento -
Fattispecie.
(D. L. 27 giugno 1985, n. 312,
art. 1 sexies; L. 8 agosto 1985, n. 431; D. Lg. 29 ottobre 1999, n.
490, art. 163)
Sez. 3, 30 novembre 2001, n. 3937.
Pres. Malinconico, Rel. Postiglione, P.M. (conf.) Favalli, ric.
P.M. in proc. De Monte.
In tema di protezione delle bellezze
naturali, integra il reato di cui all'art. 1 sexies del D. L. 27
giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431,
l'utilizzazione per gli immobili realizzati in luoghi
caratteristici e sottoposti a vincoli paesaggistici, di coperture
diverse da quelle tipiche dei luoghi stessi, atteso che anche le
tipologie costruttive di alcune località vincolate sono soggette al
controllo preventivo attraverso il nulla osta paesaggistico in
quanto si inseriscono in una visione armonica e tradizionale del
paesaggio. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato
il reato de quo nella mancata utilizzazione delle tipiche scatole
in legno nella realizzazione di un tetto in Comune di
Tarvisio).
Beni
immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere
dell'ingegno (proprietà intellettuale) - Supporti privi del
contrassegno della SIAE - Semplice detenzione - Reato previsto
dall'art. 171 ter lett. c) legge n. 633 del 1941 -
Configurabilità.
(L. 22 aprile 1941, n. 633,
art. 171 ter, lett. c; L. 18 agosto 2000, n. 248, art. 14; D. Lg.
16 novembre 1994, n. 685, art. 17)
Sez. 3, 19 ottobre 2001, n. 43312.
Pres. Toriello, Rel. Mannino , P.M. (conf.) De Nunzio, ric.
Peloso.
In materia di diritto d'autore,
nella individuazione dell'azione tipica del reato configurato
dall'art. 171 ter lett. c) della legge 22 aprile 1941 n. 633
(vendita o noleggio di supporti privi del contrassegno della SIAE)
la formula "vende o noleggia" deve essere intesa non come effettivo
compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività
che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio
cassette o altri supporti privi del citato contrassegno. (In
applicazione di tale principio la Corte ha altresì affermato che
trattasi di reato a consumazione anticipata con esclusione della
configurabilità del tentativo).
Indagini
preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Operatore di
polizia giudiziaria che risponde alle chiamate pervenute sul
telefono cellulare dell'arrestato - Deposizione sul contenuto delle
chiamate - Utilizzabilità - Applicabilità della disciplina sulle
intercettazioni telefoniche - Esclusione.
(Nuovo cod.proc.pen., art. 266,
267 e 271)
Sez. 4, 7 novembre 2001, n. 7724.
Pres. Fattori, Rel. Bianchi, P.M. (conf.) Iadecola, ric.
Bregasi.
L'attività posta in essere
dall'agente di polizia giudiziaria il quale, subito dopo l'arresto
dell'indagato, risponda alle telefonate che pervengono
all'apparecchio cellulare di quest'ultimo, non è qualificabile come
"intercettazione" e non è, quindi, soggetta alla disciplina di cui
agli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen., giacché la presenza
dell'indagato, comportando la piena consapevolezza, da parte sua,
dell'interferenza in atto, esclude che la medesima presenti
l'indispensabile requisito della
insidiosità. |