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Prove -
Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni - Riprese visive o videoregistrazioni nei luoghi di
privata dimora - Mancata distinzione della disciplina delle
intercettazioni tra presenti - Questione di legittimità
costituzionale - Infondatezza.
(Cost., artt. 3 e 14; cod. proc.
pen., artt. 189, 266-271)
Corte Costituzionale, sentenza n.
135 dell'11-24 aprile 2002. Pres. Ruperto, Red. Flich.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost., la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 266-271 cod. proc.
pen. e, segnatamente, dell'art. 266, co. 2°, cod. proc. pen., nella
parte in cui non estendono la disciplina delle intercettazioni
delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614
cod. pen., alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei
medesimi luoghi, che però non abbiano carattere di intercettazione
di comunicazioni.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 5 luglio 2000 il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Alba ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale "degli artt. 189 e 266-271 del codice di
procedura penale e, segnatamente, dell'art. 266, comma 2, del
codice di procedura penale", nella parte in cui "non estendono la
disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti
nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale alle riprese
visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi".
L'ordinanza, emessa nell'udienza preliminare, premette che
nell'ambito di un procedimento penale relativo a delitti di
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, il giudice per
le indagini preliminari aveva autorizzato - "anche ai sensi
dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen.", qualora il luogo dovesse
considerarsi di privata dimora - l'intercettazione di comunicazioni
tra presenti all'interno di un locale notturno, ove si presumeva
svolgersi l'attività criminosa.
Nello stabilire le modalità delle
operazioni, il pubblico ministero aveva peraltro disposto, con
proprio decreto, che nel locale venissero installate anche delle
videocamere: e mentre l'intercettazione delle conversazioni non era
stata di fatto eseguita, in quanto ostacolata dall'elevato volume
della musica; l'apparato di ripresa visiva, occultato dalla polizia
giudiziaria in una plafoniera sita in una saletta appartata, aveva
consentito di registrare immagini di rapporti sessuali tra i
clienti e le ballerine dell'esercizio.
Anche sulla base di tali registrazioni, il gestore del locale era
stato quindi sottoposto ad arresti domiciliari; misura confermata,
in sede di riesame, dal Tribunale di Torino, la cui decisione era
stata tuttavia annullata dalla Corte di cassazione, sul rilievo che
le riprese visive avrebbero dovuto essere, nel frangente - in
quanto effettuate in luogo qualificabile come di privata dimora -
anch'esse specificamente autorizzate a norma dell'art. 266, comma
2, cod. proc. pen., rimanendo in difetto inutilizzabili.
Nella richiesta di rinvio a giudizio (formulata prima che
intervenisse la decisione della Corte di cassazione nel
procedimento incidentale de libertate), il pubblico ministero aveva
peraltro indicato fra le fonti di prova a carico anche i nastri
delle videoregistrazioni: nastri dei quali, nell'udienza
preliminare, la difesa aveva quindi eccepito
l'inutilizzabilità.
Ciò premesso, il rimettente osserva
come - in assenza di specifica disciplina processuale - la
giurisprudenza di legittimità si sia espressa in modo contrastante
riguardo alla possibilità di effettuare riprese visive a fini di
indagine in luoghi di privata dimora: avendo essa affermato ora che
l'operazione resta preclusa in radice, fuori dei casi in cui
risulti strettamente funzionale alla intercettazione di
comunicazioni non verbali tra presenti, dal principio
dell'inviolabilità del domicilio sancito dall'art. 14 Cost.; ora,
invece, che la videoregistrazione deve essere autorizzata a norma
dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., e cioè in conformità della
disciplina prevista per le intercettazioni ambientali; ora, infine,
che è necessario e sufficiente, in base agli artt. 189 cod. proc.
pen. e 14 Cost., un atto motivato dell'autorità giudiziaria e,
dunque, anche un provvedimento del pubblico ministero.
(omissis)
Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba
dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3 e 14 Cost., "degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura
penale e, segnatamente, dell'art. 266, comma 2, del codice di
procedura penale", nella parte in cui "non estendono la disciplina
delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi
indicati dall'art. 614 cod. pen. alle riprese visive o
videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi".
Dopo aver ricordato come, in assenza di una specifica disciplina
processuale di tale mezzo di ricerca della prova, la giurisprudenza
di legittimità si sia espressa in modo contrastante riguardo alle
condizioni ed ai limiti di liceità della captazione di immagini in
luoghi di privata dimora a fini investigativi, il rimettente pone a
premessa del quesito di costituzionalità l'adesione
all'orientamento in forza del quale, nell'attuale panorama
normativo, risulterebbe "necessario e sufficiente", per
l'effettuazione delle anzidette riprese visive, un atto motivato
dell'autorità giudiziaria (e, dunque, nella fase delle indagini
preliminari, anche un semplice provvedimento del pubblico
ministero).
Tale assetto normativo
contrasterebbe, peraltro, con l'art. 3 Cost., in quanto al
carattere egualmente, o addirittura maggiormente "invasivo" delle
riprese visive, rispetto alle intercettazioni ambientali,
corrisponderebbe irragionevolmente un più ridotto "livello di
garanzie" (le intercettazioni di comunicazioni fra presenti sono
possibili, infatti, solo in base a provvedimento del giudice ed
entro precisi limiti, di ammissibilità e temporali). Esso
contrasterebbe altresì con l'art. 14 Cost., il quale non si limita
a richiedere, ai fini della compressione della inviolabilità del
domicilio, un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, ma
postula altresì che tale provvedimento sia adottato "nei casi e nei
modi stabiliti dalla legge": imponendo, con ciò, una compiuta
disciplina legislativa delle ipotesi e delle modalità di
limitazione della libertà fondamentale in discorso, nella specie
non rinvenibile.
2.1. - Il quesito di
costituzionalità formulato dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Alba - tendente all'ottenimento di una pronuncia
additiva che allinei la disciplina processuale delle riprese visive
in luoghi di privata dimora a quella delle intercettazioni di
comunicazioni fra presenti nei medesimi luoghi - impone a questa
Corte una verifica pregiudiziale: occorre stabilire, cioè, se
l'operazione investigativa sulla quale il quesito stesso verte non
risulti, in realtà, vietata in modo assoluto dal sistema
costituzionale, a prescindere dal "livello di garanzie" dal quale
la normativa ordinaria eventualmente la circondi.
Ad una simile conclusione parte della giurisprudenza e della
dottrina perviene, in effetti, sul rilievo che la captazione di
immagini rappresenterebbe un tipo di limitazione dell'inviolabilità
del domicilio, diverso ed ulteriore rispetto a quelli contemplati
dall'art. 14, secondo comma, Cost., il quale consente bensì
invasioni per fini di giustizia della sfera domiciliare, ma solo
nella forma delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri.
Rimarcato come le ipotesi di limitazione dei diritti
costituzionalmente garantiti debbano considerarsi, in via di
principio, di stretta interpretazione, stante il loro carattere di
eccezionalità, i fautori della tesi in questione osservano come le
riprese visive non soltanto non figurino nell'elenco delle forme di
interferenza sulla libertà domiciliare espressamente contemplate
dalla Costituzione; ma segnino, altresì, un "salto qualitativo"
rispetto ad esse sul piano dell'"invasività", tale da precludere
qualsiasi tentativo di assimilazione (e, in particolare, la
possibilità di ricondurre le riprese visive al paradigma
concettuale dell'ispezione): giacchè mentre le ispezioni, le
perquisizioni ed i sequestri sarebbero forme di intrusione palesi,
la captazione di immagini a fini investigativi avrebbe, di
necessità, carattere occulto.
A tale ricostruzione va peraltro
obiettato, per un verso, che il riferimento, nell'art. 14, secondo
comma, Cost., alle "ispezioni, perquisizioni e sequestri" non è
necessariamente espressivo dell'intento di "tipizzare" le
limitazioni permesse, escludendo a contrario quelle non
espressamente contemplate; poiché esso ben può trovare spiegazione
nella circostanza che gli atti elencati esaurivano le forme di
limitazione dell'inviolabilità del domicilio storicamente radicate
e positivamente disciplinate all'epoca di redazione della Carta,
non potendo evidentemente il Costituente tener conto di forme di
intrusione divenute attuali solo per effetto dei progressi tecnici
successivi. Per un altro verso, va osservato che la citata
disposizione costituzionale, nell'ammettere "intrusioni" nel
domicilio per finalità di giustizia, non prende, in realtà, affatto
posizione sul carattere - palese od occulto - delle intrusioni
stesse: la configurazione di queste ultime, e delle ispezioni in
particolare, come atto palese emerge, difatti, esclusivamente a
livello di legislazione ordinaria.
L'attribuzione all'elenco delle
limitazioni alla libertà di domicilio, di cui all'art. 14, secondo
comma, Cost., di un carattere "chiuso" e storicamente
"cristallizzato" sulla fisionomia impressa dalla legge processuale
del tempo ai singoli atti invasivi richiamati provocherebbe,
d'altro canto, un evidente squilibrio nell'assetto costituzionale
dei diritti di libertà.
Nel sistema delle libertà fondamentali, difatti, la libertà
domiciliare si presenta strettamente collegata alla libertà
personale, come emerge dalla stessa contiguità dei precetti
costituzionali che sanciscono l'una e l'altra (artt. 13 e 14
Cost.), nonché dalla circostanza che le garanzie previste nel
secondo comma dell'art. 14, Cost., in rapporto alle limitazioni
dell'inviolabilità del domicilio, riproducono espressamente quelle
stabilite per la tutela della libertà personale. Il domicilio viene
cioè in rilievo, nel panorama dei diritti fondamentali di libertà,
come proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di
preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un
determinato ambiente: prospettiva che vale, per altro verso, ad
accomunare la libertà in parola a quella di comunicazione (art. 15
Cost.), quali espressioni salienti di un più ampio diritto alla
riservatezza della persona.
Ciò posto, l'adesione alla tesi
contrastata implicherebbe che il domicilio trovi tutela nella Carta
costituzionale - quanto alla tipologia delle interferenze da parte
della pubblica autorità - in modo più energico, non solo rispetto
alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni (l'art. 15,
secondo comma, Cost. fa generico riferimento, infatti, a possibili
"limitazioni" di essa, senza alcuna restrizione quanto ai tipi); ma
altresì rispetto alla stessa libertà personale, di cui
l'inviolabilità del domicilio costituisce espressione in certo
senso sotto-ordinata (l'art. 13, secondo comma, Cost., infatti,
consente, a determinate condizioni, oltre alla "detenzione",
"ispezione" e "perquisizione personale", "qualsiasi altra forma di
restrizione della libertà personale"). Una simile ricostruzione
appare tanto meno plausibile ove si consideri che nel terzo comma
dell'art. 14 Cost. - per quanto attiene ai motivi ed ai modi della
limitazione - la protezione costituzionale del domicilio risulta,
viceversa, più debole di quella degli altri diritti di libertà
dianzi menzionati; si ammette infatti in tale comma, in termini
ampi, che "leggi speciali" consentano di eseguire "accertamenti e
ispezioni" domiciliari anche per motivi "di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali".
Giova soggiungere che l'ipotizzata
restrizione della tipologia delle interferenze della pubblica
autorità nella libertà domiciliare non troverebbe riscontro nè
nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (art. 8), né nel Patto internazionale sui
diritti civili e politici (art. 17); nè, infine, nella Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel
dicembre 2000 (artt. 7 e 52), qui richiamata - ancorché priva di
efficacia giuridica - per il suo carattere espressivo di principi
comuni agli ordinamenti europei.
2.2. - Escluso che l'attività investigativa in argomento si scontri
con un divieto costituzionale assoluto, l'odierna questione si
palesa infondata.
Al riguardo, va invero osservato che
la captazione di immagini in luoghi di privata dimora ben può
configurarsi, in concreto, come una forma di intercettazione di
comunicazioni fra presenti, che si differenzia da quella operata
tramite gli apparati di captazione sonora solo in rapporto allo
strumento tecnico di intervento, come nell'ipotesi di riprese
visive di messaggi gestuali: fattispecie nella quale già ora è
applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa della
intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora. Stabilire
quando la ripresa visiva possa ritenersi finalizzata alla
captazione di comportamenti a carattere comunicativo e determinare
i limiti entro i quali le immagini concretamente riprese abbiano ad
oggetto tali comportamenti é, d'altra parte, una questione che
spetta al giudice a quo risolvere.
Il problema di costituzionalità si
configura solo ove si fuoriesca dall'ipotesi della
videoregistrazione di comportamenti di tipo comunicativo, venendo
allora in considerazione soltanto l'intrusione nel domicilio in
quanto tale. In questo caso, il modello normativo evocato dal
giudice a quo come tertium comparationis è inconferente, stante la
sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto: la
limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un
lato; l'invasione della sfera della libertà domiciliare in quanto
tale, dall'altro. Sebbene, infatti, come già accennato, libertà di
domicilio e libertà di comunicazione rientrino entrambe in una
comune e più ampia prospettiva di tutela della "vita privata" -
tanto da essere oggetto di previsione congiunta ad opera dei citati
artt. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali e 17 del Patto internazionale sui
diritti civili e politici; nonché, da ultimo, ad opera dell'art. 7
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - esse
restano significativamente differenziate sul piano dei contenuti.
La libertà di domicilio ha una valenza essenzialmente negativa,
concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne,
pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita
intima di ciascun individuo. La libertà di comunicazione, per
converso - pur presentando anch'essa un fondamentale profilo
negativo, di esclusione dei soggetti non legittimati alla
percezione del messaggio informativo - ha un contenuto qualificante
positivo, quale momento di contatto fra due o più persone
finalizzato alla trasmissione di dati significanti.
L'ipotesi della videoregistrazione
che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni
potrebbe perciò essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel
rispetto delle garanzie costituzionali dell'art. 14 Cost.; ferma
restando, per l'importanza e la delicatezza degli interessi
coinvolti, l'opportunità di un riesame complessivo della materia da
parte del legislatore stesso.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale "degli artt. 189 e 266-271 del codice di
procedura penale e, segnatamente, dell'art. 266, comma 2, del
codice di procedura penale", sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 14 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Alba con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'11 aprile 2002.
(omissis) |