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RIVISTA DEI CARABINIERI REALI
Anno I - n. 1 - novembre - dicembre 1934
Il nuovo regolamento organico per
l'arma dei carabinieri reali
La necessità di un primo coordinamento di tutte le disposizioni di
contenuto organico riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento
della nostra Arma si manifestò fin dall'immediato dopo guerra.
Occorreva dare, al più presto, al nostro istituto un assetto di
pace adeguato al possente balzo in avanti cui la vittoria aveva
portato la Nazione. Occorreva anche che il lauro della pace
discendesse dalle bandiere vittoriose per adornare con le sue
fronde le case dei soldati tornati cittadini: problema immane al
quale purtroppo i governi di allora non parvero affatto preparati,
tanto che si credette perfino di lasciarlo risolvere da se per
andamento naturale di cose, come se si trattasse di una comune
malattia a decorso benigno.
...
Nel Tuttavia alla desiderata
stabilità non fu possibile pervenire, ed ancor oggi essa non ci
appare sicuramente raggiunta: come si poteva gettarne le basi
definitive in un regolamento?
Ci si adoperò nondimeno e spessissimo; si compirono miracoli di
celerità per venirne a capo nella speranza che una volta fissate
queste fondamenta, più difficile sarebbe stato spostarle o
alterarle, ma sempre invano. Ecco perché il nuovo regolamento
organico ha impiegato tanti anni a vedere la luce; ecco perché
appena pubblicato, già si preannunziano le prime necessarie
modificazioni: la nuova legge di avanzamento per gli ufficiali del
R. Esercito; le profonde innovazioni sullo stato dei sottufficiali
e sul reclutamento dei nostri ufficiali; le nuove attribuzioni dei
generali di divisione nel campo disciplinare e professionale, ecc.,
indicano altrettanti problemi che apporteranno sostanziali
mutamenti all'ordine di cose appena raggiunto.
Ma non per ciò devono sorgere ombre
o preoccupazioni; attraverso questo dinamismo pulsante, anche
l'Arma si rinnova, si plasma sui tempi, li precorre talvolta per
mantenere quel posto di avanguardia e quel primato morale che
l'art. 1 del nuovo regolamento le riconferma ancora una volta non
già per offuscare altrui glorie o altri primati, ma per dare ai
suoi componenti tutti una visione sempre più alta dei rispettivi
doveri.
E così quando nello stesso articolo si riconoscono all'Arma
«speciali prerogative», queste debbono essere intese non come
privilegi personali di ormai superata memoria bensì come condizioni
peculiari connesse alla nobile missione sociale che le è stata
affidata. Il rimanente testo del I° capitolo non è che un
aggiornamento ed un completamento delle vecchie disposizioni: le
ultime leggi di P.S. ed il recente «regolamento sul servizio
territoriale» avevano già da tempo codificati nuovi compiti e
precisati nuovi doveri che occorreva riunire e coordinare per
togliere ogni possibile divagazione o perplessità.
Il 2° capitolo che segue, riporta
integralmente l'attuale ordinamento dell'Arma che, come è noto,
risale al luglio 1929 (R. decreto-legge 1430) e che non ha finora
subìto alcuna sostanziale modificazione.
Non così può dirsi del 3° capitolo relativo al reclutamento: la
materia ivi contenuta, specie per ciò che concerne gli ufficiali, è
in questo momento in piena elaborazione e prestissimo ne vedremo le
prime applicazioni.
Anche il 4° ed il 5° capitolo dovranno fra breve essere riadattati
alle nuove norme che regolano l'avanzamento e che modificano le
competenze del Comandante Generale e degli altri ufficiali generali
dell'Arma. Gli studiosi che seguono passo passo i vari
provvedimenti pubblicati in questi ultimi tempi nel giornale
militare ufficiale, ne avranno già avvertita la portata.
Fino al capitolo 10° incluso, il testo riunisce e coordina poi con
quello del vecchio regolamento, un complesso di disposizioni le
quali, pur essendo, per quotidiana applicazione, a tutti noi ben
note, nondimeno per la loro frammentarietà e dispersione in tanti
decreti, testi unici, circolari di massima, ecc., creavano più di
una difficoltà per la loro pronta consultazione.
Sull'undicesimo capitolo è invece necessario soffermarsi più a
lungo data la particolarissima importanza dell'art. 51. Questo
articolo è venuto in buon punto a precisare quale posizione
assumono i componenti l'Arma rispetto agli speciali compiti ad essi
attribuiti dalle leggi di P.S.
È noto che finora esisteva in
materia una sola disposizione quanto mai incompleta e di dubbia
interpretazione contemplata dall'art. 17 del testo unico delle
leggi sugli ufficiali ed agenti di P.S. (R. decreto 31 agosto 1907,
n. 690) così concepita: «sono agenti di P.S. i carabinieri
reali».
Ora, la dizione letterale dei vari articoli della vigente legge di
P.S. non avrebbe consentito agli ufficiali dell'Arma di assolvere,
senza possibilità di incertezze, il loro mandato, perché ove è
detto che talune attribuzioni sono di spettanza dell'autorità o
degli ufficiali di P.S., si lasciava sussistere fondatissimo dubbio
sull'obbligo ed anche sulla facoltà dell'intervento dei predetti
ufficiali dei carabinieri reali, nel di cui confronto non appariva
affatto chiara l'estensione dell'accennata qualifica espressa così
genericamente. In alcuni di questi casi si sarebbe anzi verificata
la stridente contraddizione di precludere agli ufficiali - per la
loro incerta posizione - talune facoltà concesse, invece, ai
semplici carabinieri, i quali, come sopra si è detto, sono agenti
di P.S.
Che per ovviare a tale strana lacuna
si dovessero - secondo una non convincente interpretazione - far
rientrare nella formula generica dei «carabinieri reali» anche gli
ufficiali dell'Arma per designare gli agenti di P.S., non appariva
giustificato né logico. Ragioni di coerenza, oltre che di dignità,
ripugnavano ad un simile adattamento, sia pure teorico, tanto più
che secondo le leggi di P.S., ai semplici agenti spettano, di
massima, funzioni d'ordine puramente esecutivo.
D'altra parte, l'accelerato ritmo della vita sociale, le
attribuzioni ognora più vaste assegnate all'Arma dal Regime, il
verificarsi di reati sempre più complessi ad opera di una
delinquenza in progressivo perfezionamento, l'importanza assunta
dalla polizia militare e politica nei riflessi della sicurezza
dello Stato, richiedono che l'ufficiale dell'Arma, il quale
spessissimo risiede in località ove non esistono uffici di P.S.,
abbia a propria disposizione tutti i mezzi e le facoltà previste
dalle leggi vigenti che gli liberino il campo d'azione da ogni
possibile impedimento affinché egli possa prendere parte veramente
proficua alle necessarie operazioni di polizia, fra le quali
citiamo a titolo di esempio:
a) il provvedere, a richiesta delle
parti, alla bonaria composizione dei dissidi (art. 1 della legge di
P.S.);
b) l'invito alle persone a presentarsi in caserma per motivi di
P.S. (art. 15 della legge di P.S.);
c) l'accesso in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di
attività soggette ad autorizzazioni di polizia (art. 16 della legge
di P.S.);
d) l'esibizione dei registri da parte dei fabbricanti,
commercianti, ecc. di armi e materie esplodenti (art. 35 e
45);
e) gli accertamenti, verifica od altro nei registri degli
albergatori (artt. 128 e 129);
f) la richiesta di ausilio agli agenti degli istituti di vigilanza
privata (art. 139);
ecc.
È noto, infatti, che la sola
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria non sarebbe
sufficiente per poter esercitare, fra gli altri, anche i suddetti
compiti previsti dalla legge di P.S., in quanto non tutte le
attività contrarie alle leggi di polizia sono connesse a reati, nel
quale campo soltanto l'ufficiale di polizia giudiziaria può
intervenire.
Avrebbe potuto l'attribuzione della qualifica di ufficiale di P. S.
agli ufficiali dei carabinieri reali - come da qualcuno era stato
obbiettato - essere causa di perturbamenti o di sovrapposizione di
competenze con i funzionari di P.S. o anche apportare una
innovazione così profonda negli ordinamenti di polizia da dover
essere senz'altro scartata?
Evidentemente, no.
La distinzione infatti che la legge ed il regolamento di P.S. fanno
tra le attribuzioni devolute all'autorità di P.S. ed agli ufficiali
di P.S., già escludono che possa verificarsi tale ipotesi.
Infatti mentre le attribuzioni devolute all'autorità di P.S. sono
ben definite e più ampie, perché comprendono anche tutte le
funzioni della polizia amministrativa (concessione di licenze,
passaporti, autorizzazioni, ecc.) quelle stabilite per gli
ufficiali di P.S. sono contenute in limiti più modesti, talché può
affermarsi che finora in pratica, pur senza una precisa norma di
diritto che ne desse la facoltà, esse sono sempre state - proprio
per le necessità sopraesposte - esercitate dagli ufficiali dei
carabinieri reali.
È noto poi che in una sede di
questura o di ufficio distaccato la qualifica di autorità di P.S. è
devoluta soltanto al capo ufficio (art. 1 della legge: prefetto,
questore o funzionario distaccato), mentre non sono «autorità di
P.S.» i funzionari in sottordine, i quali rimangono ufficiali di
P.S. Nulla si opponeva pertanto che tale qualifica fosse
riconosciuta anche agli ufficiali dei carabinieri reali. Ad evitare
tuttavia ogni possibilità di sovrapposizioni o conflitti di
competenza, nel testo dell'art. 51 del regolamento, è stato
stabilito - come del resto è previsto per i podestà, i quali
rivestono la qualifica di ufficiale di P.S. e ne esercitano le
funzioni solo nei comuni ove non esiste ufficio di P. S. - che
quando nelle medesime operazioni di servizio concorrono ufficiali
dei carabinieri reali e funzionari di P.S., la direzione del
servizio stesso spetta a questi ultimi, come diretta emanazione
dell'autorità provinciale di P.S.
Avverso tali considerazioni di merito venivano, però, dagli organi
competenti, sollevate alcune eccezioni di natura formale.
Si obbiettava, cioè, che le norme contenute nell'articolo in esame,
attribuendo agli ufficiali dei carabinieri reali una qualifica
innovata rispetto al T.U. 31 agosto 1917 sopra ricordato, non
potevano essere inserite in un regolamento.
Sotto questo aspetto - così si giudicava - la materia in questione,
abbisognevole fra l'altro di opportuno coordinamento con la legge
di P.S., avrebbe dovuto formare oggetto di una esplicita
modificazione legislativa.
Ciò significava rinviare ancora
«sine die» una soluzione di così vitale importanza ed arrestare
proprio al termine di tante fatiche il regolamento ormai completato
in ogni altra sua parte.
Ma l'eccezione - pur non priva di valore giuridico - non appariva
insormontabile. Soccorreva nei suoi confronti l'importantissima
legge fascista sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme
giuridiche (legge 31 gennaio 1926, n. 100).
L'art. 1, infatti, della citata legge, stabilisce che «sono emanate
con reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
ed udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche
necessarie per disciplinare:
1) .............
2) .............
3) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni dello
Stato, l'ordinamento del personale ad essa addetto, l'ordinamento
degli enti ed istituti pubblici... ecc.».
Sono i cosiddetti regolamenti di organizzazione fra i quali
rientrava appunto quello organico dei carabinieri reali.
Le «norme» per l'applicazione della
suddetta legge, diramate da S.E. il Capo del Governo statuivano
inoltre al comma 7:
«In forza della nuova legge, spetta d'ora innanzi al potere
esecutivo di stabilire l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni statali e l'ordinamento del personale relativo,
nonché l'ordinamento in genere degli enti od istituti
pubblici».
L'ipotesi pertanto della contraddizione giuridica fra il T.U. 690 e
l'art. 51 in discussione, non sembrava rispondere né in fatto né in
diritto alla reale consistenza delle cose. Non appagava in linea di
fatto perché l'art. 51 proposto non diceva «gli ufficiali dei
carabinieri reali sono ufficiali di P.S.». Solo con questa dicitura
si sarebbe sancita infatti esplicitamente quella nuova qualifica
che non si riteneva possibile riconoscere in un regolamento.
L'art. 51, inoltre, parla di
attribuzioni e prerogative limitate ad una sola parte delle
funzioni dell'ufficiale di P.S., dato che ne esclude esplicitamente
le mansioni della polizia amministrativa. Non solo, ma l'articolo
stesso stabilisce che in presenza del funzionario di P.S.,
l'ufficiale dei carabinieri reali riconosce sempre al primo la
direzione di ogni servizio. (Si noti - per incidenza - la locuzione
«in presenza del funzionario di P.S.» la quale esclude, per la
direzione del servizio, la subordinazione degli ufficiali dei
carabinieri reali a qualsiasi altro funzionario dello Stato che pur
goda della qualifica di ufficiale di P.S.).
D'altra parte, come si poteva non sanzionare uno stato di cose in
realtà già esistente e lasciar permanere un equivoco che era causa
di continue perplessità negli ufficiali dei carabinieri reali ai
quali era tolta ogni sicurezza nel loro operato in un campo così
importante del servizio d'istituto?
L'obbiezione non appagava poi in
linea di diritto perché la citata legge n. 100 del 31 gennaio 1916
riconosce, senza limitazioni, al potere esecutivo la facoltà di
emanare, con decreto reale, regolamenti esecutivi ed integrativi
delle leggi vigenti, derogando anche, se necessario, da esse per
coordinarne meglio le finalità che si vogliono conseguire.
Nella specie, non si trattava poi di facoltà concesse dalla legge
al potere esecutivo per disciplinare solamente l'organizzazione di
una amministrazione dello Stato, ma anche di determinarne il suo
funzionamento e ciò in piena armonia con l'art. 1, comma 3, della
legge stessa.
Tuttavia, comunque si volesse riguardare la complessa questione,
sia in senso limitativo sia in quello estensivo, sembrava che
l'organo dello Stato chiamato a decidere sulla possibilità o meno
di inserire il contenuto dell'art. 51 nel regolamento avrebbe
dovuto essere il Consiglio di Stato, al quale doveva al caso essere
lasciato ogni definitivo giudizio al riguardo.
E le decisioni del Consiglio di Stato furono favorevoli. La
dibattuta causa era finalmente risolta.
È necessario ora raccomandare agli
ufficiali dei carabinieri reali ogni ponderazione nell'esplicazione
di così importante riconoscimento?
Non bisogna dimenticare, a questo riguardo, quanto siano sottili le
distinzioni fra la polizia amministrativa e la polizia di sicurezza
e come sia facile, quindi, sconfinare dall'uno all'altro
campo.
È ben vero che l'art. 51, ciò prevedendo, è ricorso ad una
locuzione che non presta troppo il fianco alle insidie di tali
incertezze: si parla ivi infatti, di esclusione dalle «mansioni di
polizia prettamente amministrativa», ma non deve qui sembrare
superfluo fare appello al tradizionale senso di prudenza e di
serenità cui deve ispirarsi il nostro operato ogni qualvolta si
affacci l'alea di invadere il campo delle altrui attribuzioni.
Occorrerà, soprattutto, guardarsi dagli eccessi di zelo!
Questa materia, oltremodo delicata, che si attua attraverso le
dipendenze e le relazioni con le varie autorità civili e militari è
ampiamente trattata nel dodicesimo ed ultimo capitolo del
regolamento.
Anche qui sono state riunite e fuse
armonicamente fra di loro, tutte le disposizioni disseminate fra il
vecchio regolamento e gli innumerevoli decreti che dal 1911 in poi
si sono susseguiti a meglio disciplinare ogni nostra attribuzione:
lavoro di cernita, questo, che permetterà a noi ufficiali di avere
sempre un sicuro orientamento nei quotidiani contatti e rapporti
con tutte le altre autorità della giurisdizione.
Il regolamento riporta, infine, in appendice la tabella completa -
che dovrà essere sempre accuratamente aggiornata - delle stesse
autorità che possono chiedere informazioni all'arma dei carabinieri
reali. Lunghissimo elenco, troppo lungo forse, ma che appunto per
ciò dimostra ancora una volta la saldissima fiducia che tutti gli
organi più importanti dello Stato e della Nazione ripongono sul
nostro istituto.
A noi il dovere di mantenerci sempre più degni di questa
fiducia. |