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1. Campo di applicazione
delle norme antinfortunistiche nell'ambiente
militare
Il fatto che l'attività militare sia
sottoposta ad una disciplina antinfortunistica pare essere per il
legislatore un dato specifico.
Infatti, il regolamento di disciplina militare vigente prevede
(D.P.R. 545/86 art. 21 lett. f) fra i doveri dei superiori quello
di: "Assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di
prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei
dipendenti".
Resta da verificare, se fra le norme di sicurezza e prevenzione del
cui rispetto i superiori devono farsi garanti vi sia il D.P.R.
547/55. Il citato art. 1 del medesimo delinea l'ambito
d'applicabilità del decreto, ricomprendendovi tutte le attività
alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi
equiparati, salvo il disposto del successivo art. 2 che esclude
alcuni settori regolati da una normativa specifica.
Non si fa cenno alcuno alle Forze
Armate, anche se vi fu un'isolata pronuncia della Corte di
Cassazione (Cass. Civ. Sez. III 13 febbraio 1968 n. 499) volta a
limitare l'applicabilità del D.P.R. 547/55 nella pubblica
amministrazione al caso di attività volta alla produzione di beni e
servizi, ma tale indirizzo giurisprudenziale non ebbe seguito
alcuno, e la stessa Corte(1), proprio in tema di Forze Armate, ha
recentemente stabilito che le norme per la prevenzione degli
infortuni e sull'igiene del lavoro sono applicabili anche alle
attività lavorative esercitate dall'autorità militare, poiché la
vigenza della disciplina antinfortunistica non dipende dalla natura
della persona o ente che provvede all'esecuzione dei lavori: ne
consegue che essa è pienamente applicabile anche quando i lavori
sono fatti eseguire dall'autorità militare.
Anche il D.P.R. 303/56 sull'igiene
del lavoro non menziona in alcun modo le Forze Armate. Il D.Lgs.
626/94, attuativo delle direttive CEE in tema di miglioramento
della sicurezza e della salute e dei lavoratori sul luogo di
lavoro, ne fa invece cenno all'art. 1. Il comma che recita: «Nei
riguardi delle Forze Armate e di Polizia e dei servizi di
protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con
Decreto del Ministero competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione
pubblica»; analoga formula è utilizzata dall'art. 1 comma 3 del
D.Lgs. 277/91 attuativo delle direttive CEE in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. È da
rilevare che la direttiva quadro 89/391, recepita con il D.Lgs.
626/94, prevede all'art. 2 la non applicabilità delle norme ivi
contenute «quando particolarità inerenti ad alcune attività
specifiche nel pubblico impiego, per esempio, nelle Forze Armate o
nella Polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di
protezione civile, vi si oppongono in modo imperativo».
Per ora i decreti ministeriali non
sono ancora stati emanati e resta dubbia la piena estensibilità
alle Forze Armate di una legislazione che subordina chiaramente la
sua applicabilità alla previa valutazione, in sede governativa,
delle "particolari esigenze connesse al servizio espletato".
Resta in ogni caso il dubbio se sia legittimo che tali attività non
abbiano una loro disciplina normativa statuale, volta a ridurre al
minimo il rischio di incidenti ed a tutelare la salute dei
militari; la legislazione nazionale, infatti, non affronta il
problema, ma si limita a prevedere il risarcimento alle vittime
degli incidenti(2).
2. I decreti
legislativi 626/94 e 242/96
Il D.Lgs. 626 del 1994, come
riformato attraverso il D.Lgs. 242 del 1996, d'attuazione alla
direttiva 391 del 1989, che si può considerare il provvedimento
quadro dal quale derivano e dipendono altre direttive sulla
sicurezza del lavoro, dedicate a singoli fattori di pericolosità o
a materie specifiche.
Tale direttiva 391 intende disciplinare tutti i settori d'attività
pubblica e privata, siano industriali, commerciali, agricoli o
amministrativi.
L'art. 1 del D.Lgs. 626/94, ha immediata applicazione anche per
l'attività lavorativa espletata dai dipendenti delle
Amministrazioni ed Enti Pubblici, siano essi uffici periferici
delle Amministrazioni centrali o Enti locali.
Pertanto i livelli di responsabilità nel settore pubblico sono del
tutto equiparabili alle altre realtà lavorative per responsabilità,
partecipazione all'organizzazione ed attuazione del sistema di
sicurezza, definizione degli obiettivi di prevenzione da
perseguire.
Nel secondo comma sono previste
modalità particolari di applicazione della normativa, a seguito
dell'individuazione di particolari esigenze da parte di appositi
decreti ministeriali, per le Forze Armate, di Polizia e servizi di
protezione civile(3).
Prima che il decreto n. 626 entrasse in vigore in tutte le sue
parti, il legislatore nazionale ha badato a correggerlo, sia per
eliminare le aporie più evidenti, prontamente messe in luce dalla
dottrina, sia per rispondere alle istanze più pressanti dei datori
di lavoro privati e pubblici, differendo ulteriormente i termini
per l'adempimento degli obblighi più gravosi introdotti per i
datori di lavoro e allargando le deroghe nel settore pubblico: la
correzione è avvenuta con il d.lvo. 19 marzo 1996, n. 242,
pubblicato nella G.U. il 6 maggio 1996 ed entrato in vigore il
giorno successivo.
Anche se il campo di applicazione
della 626 non coincide del tutto con i decreti generali n. 547/55 e
n. 303/56, nel decreto n. 626 sono coperti tutti i settori di
attività privati e pubblici (art. 1 comma 1), anche se per i
settori delle Forze Armate, della Polizia, dell'ordine e sicurezza
pubblica, della protezione civile, della giustizia,
dell'amministrazione penitenziaria, e dei trasporti aerei e
marittimi, l'applicazione deve tener conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato e individuate con decreto
ministeriale (art. 1 comma 2)(4).
Già la prima stesura del decreto n. 626, afferma che
l'applicabilità delle disposizioni alle Forze armate e di Polizia,
nonché ai servizi di protezione civile devono intendersi
condizionate al rispetto delle "particolari esigenze connesse al
servizio espletato" e "delle attribuzioni" proprie di tali
strutture. Ulteriori precisazioni sono rimandate ad un apposito
decreto interministeriale.
La ratio di una simile applicazione,
parziale o condizionata delle norme di sicurezza, risiede, com'è
ovvio, nella particolare natura del servizio prestato in settori,
quali le forze armate, di polizia o protezione civile, dove
l'elevata pericolosità dell'attività svolta può rendere inutili, se
non addirittura pregiudizievoli per l'efficienza del servizio, le
ordinarie misure antinfortunistiche; si pensi, ad esempio, alle
prescrizioni sull'assetto dei luoghi di lavoro, in particolare
quelle previste dal D.M. 14 giugno 1999, n. 450, per le strutture
della Polizia di Stato, dove le norme e le prescrizioni in materia
di sicurezza dei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in
materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche
strutturali, organizzative e funzionali preordinate a
realizzare:
- la tutela del personale operante, in relazione alle rispettive
specifiche condizioni d'impiego, anche con riguardo alla prontezza
ed efficacia operativa;
- la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle
sedi di servizio, installazione e mezzi, contro il pericolo
d'attentati, sabotaggi o aggressioni, in altre parole
d'interruzioni di servizi essenziali;
- la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate
o fermate, in altre parole trattenute, nei casi previsti dalla
legge, in una struttura dell'Amministrazione;
- la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei
trattamenti dei dati personali(5).
Allo stesso modo, la particolare
natura del servizio pubblico svolto giustifica una deroga alle
ordinarie norme di sicurezza per le "strutture giudiziarie e
penitenziarie", le quali, com'è intuitivo, possono trovarsi ad
operare in situazioni e circostanze molto diverse da quelle di un
comune ufficio pubblico(6).
Per converso, il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, ha introdotto alcune
deroghe all'applicabilità del decreto n. 626/94 alle
amministrazioni pubbliche. Le modifiche hanno inciso sull'art. 1,
II° comma, del D.Lgs. 626/94 relativo al campo di applicazione,
introducendo ulteriori categorie distinguibili a seconda delle
finalità istituzionali:
- strutture giudiziarie, penitenziarie e con finalità genericamente
qualificate di ordine e sicurezza pubblica;
- strutture universitarie e di istruzione di ogni ordine e
grado;
- strutture consolari e diplomatiche;
- mezzi di trasporto marittimi ed aerei.
I decreti ministeriali, di futura emanazione, dovranno stabilire le
modalità di applicazione della normativa, contemplandole con le
particolari esigenze delle strutture interessate(7).
3. Il D.M.
284/2000
Con l'emanazione del D.M. 284/2000,
si consolida lo stato di attuazione del D.Lgs. 626/94 anche alle
Forze Armate.
Più che una disciplina di favore si tratta di una regolamentazione
individualizzata che tiene conto di quelle che sono le particolari
esigenze connesse all'espletamento di servizi che rifuggono dagli
schemi tradizionali inerenti alle organizzazioni di lavoro
strutturate in forma di imprese.
Il D.M. 14 giugno 2000 n. 284, è uno dei regolamenti previsti
dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 626/94, il quale prevede che
"nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di
protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro competente di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e della funzione pubblica".
Il D.M. 284/2000 assoggetta alle
vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione,
sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrità
dell'ambiente, tutte le attività lavorative svolte nell'ambito
dell'amministrazione della difesa del personale militare e civile,
dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai
lavoratori estranei all'amministrazione che operano per conto delle
Forze Armate.
Per di più il decreto si pone quale provvedimento attuativo
dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 626/94, in tema di
individuazione delle aree cosiddette "riservate" e "operative",
sulle quali l'esercizio della vigilanza sul rispetto della
normativa prevenzionale e di igiene del lavoro è prerogativa dei
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze Armate.
L'art. 1 del decreto esprime il
principio della generale applicabilità, alle attività e al
personale operante nell'ambito e per conto delle Forze Armate,
della legislazione vigente in materia di prevenzione, protezione,
sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrità
dell'ambiente; la previsione è in linea con il disposto dell'art.
1, comma 1 del D.Lgs. 626/94, il quale ne ha stabilito a chiare
lettere la generale indifferenziata applicabilità a tutti i settori
di attività privati o pubblici.
La previsione dell'art. 2
rappresenta, invece, l'eccezione secca e lapidaria al dettato del
precedente art. 1; essa, pur aderente all'indicazione dell'art. 2,
paragrafo 2 della direttiva-quadro 89/391/CEE, parrebbe contrastare
invece proprio con l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 626/94, che n'è la
disposizione di riferimento principale. Infatti quest'articolo,
nello stabilire che le norme del decreto legislativo si applicano
"tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato", non introduce una riserva di applicabilità, ma, più
limitatamente, una riserva di compatibilità: il che equivale a dire
che le "particolari esigenze" connesse al servizio espletato non
possono in alcun modo fungere da ragione giustificatrice di una
generale applicabilità della disciplina del D.Lgs. 626/94, ma al
contrario, rappresentano la variabile specifica che bensì
condiziona, ma in quanto la presuppone, l'opposta regola di
applicabilità della normativa generale.
Il legislatore italiano, nel
recepire l'indicazione contenuta nella direttiva-quadro 89/391/CEE,
e nel trasfonderla nel testo dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs.
626/94, ha completamente ribaltato la prospettiva del legislatore
europeo, con l'effetto di determinare un innalzamento del livello
di tutela rispetto allo standard fissato nella sede comunitaria.
Ciò è avvenuto conformemente alla previsione dell'art. 118 A del
trattato istitutivo CEE, in base al quale le prescrizioni delle
direttive comunitarie, fissando quello che è il livello minimo di
tutela, consentono al legislatore di ciascuno Stato membro di
innalzare questo livello con effetto migliorativo.
Di ciò il decreto ministeriale
avrebbe dovuto tener conto (come correttamente ha fatto il D.M. 14
giugno 1999, n. 450 relativo alle Forze di Polizia) stabilendo
invece, per alcune attività o luoghi, la non applicabilità della
legislazione vigente in materia di prevenzione, protezione,
sicurezza e igiene del lavoro, e la prevalenza delle speciali norme
di tutela tecnico-militari per la sicurezza e salute del personale
impiegato, determinando un'evidente antinomia, sul piano della
gerarchia delle fonti normative, con l'art. 1, comma 2 del D.Lgs.
626/94. Questa discrasia, ispirata al regime dell'inapplicabilità,
piuttosto che a quello dell'applicazione compatibile, rischia di
paralizzare in concreto l'efficacia del decreto, che è
normativamente di rango inferiore rispetto agli atti aventi forza
di legge, tra i quali rientra a pieno titolo il D.Lgs. 626/94.
Va detto che il regime di esenzione,
delineato dall'art. 2 del decreto, riguarda tutte le attività e i
luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze Armate, quali
sono "l'impiego della forza militare ed il relativo addestramento,
la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalità
dell'intera struttura militare e la tutela del segreto di Stato,
l'impiego dei mezzi militari operativi, quali unità navali,
aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto
logistico".
L'art. 3 del decreto, invece,
disciplina gli aspetti legali dell'esercizio dell'attività di
vigilanza rivolta a verificare la corretta applicazione e il
rispetto della legislazione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro. Nel rispetto dell'indicazione dell'art. 23, comma
4 del D.Lgs. 626/94, è stabilito che questa vigilanza è "effettuata
dal personale militare e civile dell'amministrazione della difesa,
nominato dal Ministro". Posto che il provvedimento di nomina del
Ministro non può essere classificato quale "norma" giuridica, la
conseguenza obbligata è che esso non può di per sé solo e in
assenza di una specifica previsione normativa, soddisfare il
requisito di attribuzione della competenza(8).
All'art. 4 sono individuate le aree
"riservate" o "operative": si tratta dei mezzi, delle strutture e
delle infrastrutture in cui sono trattate le materie di carattere
militare (o comunque concernenti l'efficienza dello strumento
militare del Paese), nell'ambito delle quali, nell'interesse della
sicurezza dello Stato e ai sensi delle vigenti norme unificate per
la tutela del segreto di Stato, e ritenuta vietata la divulgazione
di notizie. Gli immobili e le aree suddetti, se di pertinenza
dell'amministrazione della difesa, devono essere unitariamente
classificati, a cura del Ministro della Difesa.
Il D.M. 284/2000 è l'espressione che, oltre ai beni della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, vi sono altri
interessi in gioco, meritevoli di tutela e di opportuna
salvaguardia.
Dalla lettura del decreto si trae,
come dato di carattere generale, che i compiti istituzionali svolti
dalle Forze Armate si esplicano, in una dimensione più rilevante e
a tutela di valori di maggior rango rispetto all'esigenza di tutela
della popolazione occupata al lavoro. Alle esigenze di difesa dello
Stato è così riconosciuta prevalenza sulle esigenze prevenzionali e
di igiene(9).
Approfondimenti
(1) - Così, Cassazione Penale Sez.
IV, 28 aprile 1992, Cosentino.
(2) - R. Gallo, Applicabilità delle norme di prevenzione infortuni
all'ambiente militare, in Rass. Giust. Milit., 1995, p. 158.
(3) - Cervetti-Spriano, La nuova normativa di sicurezza sul lavoro,
Giuffré, Milano, 1996, p.3.
(4) - P. Onorato, I soggetti passivi dell'obbligo di sicurezza nei
luoghi di lavoro: Recenti previsioni normative e possibili
generalizzazioni; in Cass. Pen., 1999, 358-361.
(5) - Così, art. 9, D.M. 14 giugno 1999, n.450, (G.U., 2 dicembre,
n.283).
(6) - A. Tampieri, Sicurezza sul lavoro e modelli di
rappresentanza, Giappichelli, Torino, 1999, p. 234.
(7) - Cervetti-Spriano, La nuova normativa di sicurezza sul lavoro,
op. cit., p.3.
(8) - Viene da chiedersi se, in questo modo, il D.M. n. 284/2000
non sia andato oltre la previsione dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs.
626/94, la quale demanda alla decretazione ministeriale solo
l'individuazione delle "aree che presentano esigenze analoghe" alle
aree riservate o operative delle Forze armate, non anche
all'individuazione del personale deputato all'esercizio
dell'attività di vigilanza.
(9) - P. Soprani, Ministero della Difesa: l'applicazione del D.Lgs.
626/94, Ambiente & Sicurezza, in il Sole 24 ore, n. 20
(2000). |