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1. Il problema
dell'effettività della sanzione
Il tema dell'effettività della
risposta sanzionatoria dell'ordinamento giuridico ad una condotta
illecita costituisce punto cruciale di ogni teoria generale del
diritto e si arricchisce di una molteplicità di problematiche
allorquando ci si ponga dall'angolo di visuale delle vittime di
reati.
I parenti delle vittime di incidenti stradali, essi pure
drammaticamente vittime di un evento così frequente e tragico nella
nostra società contemporanea, percepiscono questo tema con
esasperata sensibilità, giacché rilevano come la loro tragedia
umana, che ha compromesso il bene fondamentale, la vita, di un
congiunto, viene sovente assimilato nella percezione della società
ad una questione burocratica, connotata da tempi giudiziari
lunghissimi e da procedure risarcitorie aride e talvolta torbide,
sempre inadeguate a fronte delle esigenze di solidarietà di cui è
ansioso portatore chi ha perduto improvvisamente una persona
cara.
L'espressione "senza amore non c'è vita, né giustizia senza
memoria", tanto cara alle associazioni di tutela delle vittime
della strada, significa proprio questo: l'angoscia della perdita di
un affetto e la necessità che a tale dolore individuale corrisponda
anche una solidarietà sociale che si deve esprimere attraverso una
punizione effettiva del colpevole.
Ma che cosa significa punizione
"effettiva"?
Certo la frustrazione che consegue agli usuali patteggiamenti che
scaturiscono dai procedimenti per omicidio colposo, limitati a
pochi mesi di reclusione sospesi per la concessione dei benefici di
legge e senza alcun risarcimento ai parenti della vittima, che
devono solitamente attivare interminabili procedimenti civili,
genera in capo agli stessi una frustrazione tanto grave da
costituire, come ben afferma la dottrina vittimologica, una
"seconda vittimizzazione(1)".
Ma non basta la sola sospensione condizionale della pena, e la
stessa concessione della non menzione nel certificato penale
dell'omicida colposo, a rendere oltremodo traumatizzante l'impatto
dei congiunti della vittima col sistema della giustizia penale, già
stravolti dall'evento luttuoso: si devono aggiungere sanzioni
amministrative, tipica la sospensione della patente, applicate al
reo spesso tardivamente e in misura assai limitata.
Si devono aggiungere problematiche
risarcitorie, cui il colpevole si disinteressa completamente, e che
vengono gestite da compagnie assicuratrici che spesso trasformano
l'evento luttuoso in una mera pratica burocratica e utilizzano ad
arte procedure giudiziarie oltremodo lente, superate e
farraginose.
Non vi è da domandarsi neppure, alla luce di quanto suesposto, il
perché del fiorire di una costellazione di associazioni no-profit
che si ribellano a tale logica e cercano di offrire ai parenti
delle vittime solidarietà personale e sociale, ausili ed
informazioni di natura medica, tecnica e legale, e cercano infine
di promuovere modifiche normative verso una giustizia vera per le
vittime, che passa attraverso una sanzione effettiva del
responsabile.
L'effettività diviene quindi il nucleo essenziale della sanzione,
che per esplicare un effetto di natura preventiva, generale e
speciale, retributiva e risocializzante deve presentare tale
caratteristica.
Si tratta di un concetto che non
coincide con una valutazione quantitativa della sanzione, poiché
una pena elevata può non essere effettiva: per esempio, l'omicidio
colposo è punito nel nostro ordinamento dall'art. 589 del codice
penale con una pena, se vi è violazione di norme sulla circolazione
stradale, da uno a cinque anni di reclusione.
Se teoricamente elevassimo il minimo edittale a quattro anni e sei
mesi, quasi quintuplicandolo, in presenza di un patteggiamento che
riconosca anche una sola attenuante (per es. le attenuanti
generiche, che agli incensurati vengono riconosciute
sistematicamente), ci si troverebbe di fronte ad una situazione
immutata sotto il profilo dell'effettività: pena sospesa dalla
condizionale, non menzione nel certificato penale, nessuna
responsabilità patrimoniale e risarcitoria diretta solo che ci sia
una copertura assicurativa.
Il problema fondamentale quindi è quello di tradurre in concreto e
rendere operative le finalità della legge, a partire dalle norme
sovranazionali e costituzionali che tutelano la vita, l'integrità
fisica e la salute, evitando che possano rimanere lettera morta,
ovvero pure petizioni di principio con esecuzione di fatto nulla o
comunque limitata.
Il principio di effettività ha
costituito vexata quaestio per una pluralità di Maestri del diritto
e Hans Kelsen(2), che ne è stato il massimo teorico, ha voluto
vedere nell'effettività la condizione stessa di esistenza della
norma giuridica, che esiste in quanto è valida ed è valida in
quanto efficace: "Nessun ordinamento sociale - neppure quello
chiamato morale o giustizia - è considerato valido se non è in una
certa misura effettivo, cioè se il comportamento umano regolato da
quell'ordinamento non vi si conforma".
Tale adeguamento alla norma può svilupparsi come obbedienza
spontanea dei cittadini ovvero come effettiva applicazione della
sanzione in caso di violazione.
La traduzione efficace del complesso di norme che disciplina la
circolazione stradale nel mondo reale deve costituire pertanto
("Sollen", direbbe Kelsen) la condizione della sua validità.
Purtroppo, invece, la criminalità
colposa connessa con la circolazione stradale è certamente
connotata, nel nostro ordinamento giuridico da sanzioni non
effettive(3), quanto forse nessun altro fenomeno illecito: troppo
spesso il fenomeno dell'infortunistica stradale, che provoca ogni
anno vere e proprie stragi nelle moderne società occidentali, viene
liquidato come un tragico scotto da pagare alla modernizzazione dei
trasporti e alla frenesia della società contemporanea.
La coscienza sociale pare dimenticare che il fenomeno determina
danni individuali e sociali rilevantissimi in conseguenza di eventi
lesivi che, in realtà, non sono conseguenti a circostanze di mera
fatalità, le cui ricadute risarcitorie sarebbero peraltro coperte
in modo sufficiente dalle imprese assicuratrici.
Una tale impostazione, per cui l'incidente stradale non è nulla più
di un evento sfortunato, le cui conseguenze sull'altrui integrità
psico-fisica e patrimoniale possono ben essere soddisfatte mediante
assicurazioni per la responsabilità civile, è gravemente e
pericolosamente inesatta, in primis perché sottovaluta per non dire
elimina il doveroso rispetto della vita umana: ma quel che è
peggio, una tale prospettiva è pericolosamente deresponsabilizzante
per il criminale della strada, che non percepisce alcuna
conseguenza nociva, né sotto il profilo penale né tanto meno sotto
un profilo civilistico e risarcitorio, a fronte del reato
perpetrato.
2. La
colpevolezza e la pericolosità del pirata della strada
Il problema merita un'attenta
analisi nelle sue articolazioni logiche: preliminarmente non può
dubitarsi in alcun modo della rilevanza criminologica delle
condotte di chi si pone alla guida di un'autovettura come se
impugnasse un'arma, e con atteggiamento colposo spesso "cosciente",
cioè consapevole delle gravità delle possibili conseguenze, pone a
grave rischio l'incolumità altrui.
Peraltro si è correttamente osservato che, nell'ordinamento
giuridico italiano, "il legislatore è orientato nel senso
tradizionale di considerare il delitto colposo come meno grave e,
perciò, sanzionabile più lievemente di quello doloso. Si tratta di
un punto di vista 'classico', incentrato soprattutto sulla
colpevolezza, ma che tiene poco conto della pericolosità, oggettiva
e soggettiva, della delinquenza colposa della società
moderna(4)".
In effetti, la tendenza alla
deresponsabilizzazione della criminalità colposa, propugnata dalla
volontà del legislatore e dallo stesso orientamento assolutamente
prevalente della giurisprudenza non può assolutamente essere
supinamente condivisibile, in ragione della gravità e della
frequenza del fenomeno, fortemente legato al progresso tecnologico,
all'automazione dei procedimenti industriali, all'enorme diffusione
della motorizzazione e ai mille riflessi della trasformazione
scientifica e tecnica della società contemporanea(5).
Vi è infatti una considerazione fondamentale da svolgere, a nostro
giudizio gravida di conseguenze sotto il profilo dell'effettività
delle sanzioni e perfettamente coerente con i principi generali
regolanti il nostro codice penale: se, in astratto, può essere
condivisa una minore colpevolezza del criminale colposo rispetto a
quello doloso, tuttavia non certo minore è la pericolosità sociale
dell'autore del reato, che anzi sovente manifesta peculiarità di
particolare valenza criminogena, al punto che si è ritenuto di
equiparare, per esempio, il delinquente stradale ad una specie di
bomba innescata, pronta ad esplodere contro chiunque(6).
Sotto un profilo vittimologico,
inoltre, il pirata della strada presenta connotati di elevata
pericolosità poiché agisce contro vittime "fungibili", cioè non
pone in essere la propria illecita condotta nei confronti di un
soggetto ben individuato ma è pronto a rivolgerla verso una
amplissima generalità di consociati, che si traduce in veri e
propri bollettini di guerra che quantificano quotidianamente i
caduti per causa della circolazione stradale, con picchi
particolarmente elevati ad ogni fine settimana.
Si è proposto di classificare i rapporti tra il criminale e la sua
vittima nella circolazione stradale(7), di non semplice
delineazione dogmatica, in alcune situazioni fondamentali:
- reati stradali in cui può rilevare la presenza di particolari
rapporti comuni tra criminale e vittima;
- reati stradali "senza vittime", tipica la guida in stato
d'ebbrezza allorquando il criminale sia fermato prima di provocare
incidenti;
- reati stradali con vittime ma senza trasgressori, perché gli
stessi si danno alla fuga e restano ignoti;
- reati stradali in cui il trasgressore è anche vittima, tipici
gli incidenti in cui il conducente riporta lesioni per un incidente
dovuto ad eccesso di velocità.
Tali situazioni si aggiungono a
quella della cd. vittima innocente(8), che non influisce in alcun
modo sulla genesi del reato e subisce solo gli effetti della
condotta del reo(9), situazione che contraddistingue la maggior
parte degli eventi infortunistici.
In effetti la diffusione dei veicoli a motore, soprattutto
autovetture ma anche motocicli e autoveicoli pesanti (a seguito di
una distorta preponderanza, tutta italiana, del trasporto di merci
su gomma anziché su rotaia) ha modificato sia a livello culturale
sia a livello ambientale la vita moderna, determinando l'endemica
propagazione dei problemi connessi ad una traffico sempre più
caotico e alla sistematica violazione delle norme che dovrebbero
regolarlo.
3. Fattori eziologici della criminalità
stradale
Il bene primario da tutelare in tale
contesto, la sicurezza della circolazione, è costituito
dall'interazione di tre elementi, e cioè anzitutto la strada, con
le sue caratteristiche fisiche e strutturali su cui possono
influire sensibilmente le condizioni metereologiche; in secondo
luogo il veicolo, con i suoi dispositivi di sicurezza, ed infine
l'uomo, che riveste una priorità centrale essendo la causa
largamente principale degli infortuni sulla strada.
Un approccio corretto del fenomeno, quindi, non può prescindere da
una precisa tipologia di fattori, che hanno natura tecnica, natura
medico-legale e psicotecnica, ed infine natura giuridica e
giudiziaria.
1. Sotto il primo profilo, devono essere attentamente valutati gli
standard qualitativi nella costruzione di autoveicoli e dispositivi
di sicurezza in genere, dall'altro la realizzazione di strutture
stradali sicure ed idonee a sostenere il peso del traffico stradale
attuale, nelle più diverse condizioni climatiche.
Il bilancio può considerarsi
sufficientemente positivo sotto il primo aspetto, giacché
significativi miglioramenti, sia nella struttura degli autoveicoli(
difesa della abitacolo mediante scocca assorbente l'urto) sia nei
sistemi di sicurezza attiva (ABS, sistemi di navigazione
antisinistro ecc.) e passiva (cinture di sicurezza, poggiatesta
anatomici a sella, air-bags ), si sono indubbiamente avuti grazie
agli investimenti di ricerca delle case automobilistiche; per
contro, il giudizio sulla efficienza e sicurezza della rete
stradale non può che essere preoccupantemente negativo, giacché
l'inadeguatezza e l'insufficienza delle infrastrutture viarie
costituisce problema diffuso su tutto il territorio nazionale ed è
particolarmente grave nella realtà sociale del Nord-Est d'Italia,
ove si fronteggiano una dimensione economico-finanziaria tra le più
evolute d'Europa e una rete viaria rimasta pressoché immutata dalla
fine dell'ottocento, sotto i diversi profili delle tipologie delle
strade, delle composizioni dei banchi laterali, le caratteristiche
di dossi e gallerie, degli asfalti e dei manti stradali in genere
etc., con gravi carenze anche in tema di segnaletica orizzontale,
verticale e luminosa: si pensi che, negli ultimi 10 anni, solo
sulla SS. 13 Pontebbana si sono verificati oltre 300 incidenti
mortali, altrettanti nel solo tratto veneto della Autostrada
Serenissima Venezia-Milano, oltre 220 nella S.S. Romea. E non può
essere considerato un caso che la più elevata incidenza di sinistri
si verifichi proprio in arterie stradali obsolete o comunque
inidonee al peso attuale del traffico veicolare.
2. Il fattore uomo è assolutamente
centrale nell'ottica della sicurezza stradale, giacché ricerche
attendibili hanno dimostrato come ad esso vada ricondotta una
percentuale elevatissima dei sinistri, non inferiore al 80/90%
degli eventi dannosi (Whitlock, 1971).
Ciò investe problematiche di natura medico-legale e psicotecnica,
inerenti l'effettiva idoneità ed attitudine alla guida e ai sistemi
di accertamento delle stesse ai fini del rilascio e del
mantenimento dei documenti abilitanti, nonché problematiche di tipo
criminologico, ove si tenga conto che molti sinistri non conseguono
ad eventi accidentali bensì costituiscono il riflesso di una vera e
propria scelta "sottoculturale" del conducente(10), che imita
modelli di condotta che si ispirano alla violazione delle norme che
disciplinano la circolazione stradale.
Si tratta di fenomeno di particolare
interesse, dal momento che costituisce a nostro modo di vedere, la
causa principale dell'infortunistica stradale, che deve essere
oggetto di attenta valutazione al fine di determinare un
trattamento sanzionatorio caratterizzato da effettività.
In effetti la criminalità stradale costituisce una forma di
devianza criminale vera e propria che si alimenta in forza dello
scarso disvalore sociale attribuito agli eventi infortunistici
stradali e parallelamente dalla limitata effettività del regime
sanzionatorio.
Le motivazioni di tale indulgenza sono molteplici, ma assolutamente
non condivisibili: un omicidio colposo a seguito di sinistro
stradale distrugge un bene fondamentale come quello della vita
umana, tutelato dalla norma costituzionale non solo come diritto
fondamentale dell'individuo bensì come interesse della collettività
(art. 32 della Carta Fondamentale) e, se l'evento avviene per
colpa, ciononostante il bene oggetto di tutela ne è distrutto e
l'atteggiamento psicologico dell'agente non è immune da censure di
negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di leggi e
regolamenti, che hanno cagionato un fatto doverosamente prevedibile
ed evitabile.
Non è comprensibile, pertanto, il motivo per cui, nella realtà
giurisprudenziale italiana, costantemente un omicidio colposo da
sinistro è punito con pena inferiore ad un reato di lesioni
volontarie lievi.
È altrettanto ingiustificata la ben
diversa attenzione che viene riservata ad un procedimento per
omicidio volontario rispetto ad un omicidio colposo: si tratta di
situazioni che, da un punto di vista naturalistico, sopprimono
l'identico, fondamentale bene della vita umana e che tuttavia sono
imparagonabili nella prassi giudiziaria, che riserva a quest'ultimo
spazi minimi e di assoluta routine, dominati da considerazioni
tecniche sulla meccanica del sinistro (intesa come sintesi di
statica, dinamica e cinematica) che, pur importanti per la
ricostruzione della responsabilità, sembrano soffocare ogni profilo
umano ed esistenziale, quasi ad esorcizzare asetticamente una
vicenda tragica.
E sovente, se un difensore attento e sensibile cerca di evidenziare
tali profili in un procedimento per omicidio colposo, viene zittito
e tacciato di filosofeggiare inopportunamente, se non di intasare
il corso di una sempre affollata udienza.
Altrettanto incomprensibile è la limitazione di un risarcimento per
omicidio colposo ad importi inferiori a lesioni medie, situazioni
che nella prassi assicurativa ha determinato espressioni per cui un
"morto vale molto meno di un invalido": l'agghiacciante cinismo di
una siffatta visione, aridamente e - ci si consenta - brutalmente
patrimonialistica di un dramma umano estremo, è tale da suscitare
ribrezzo in qualsiasi essere umano degno di tale appellativo.
Se a ciò si aggiunge che la sanzione
penale per omicidi colposi, anche relativa a vere e proprie stragi
sulla strada, gode invariabilmente della sospensione condizionale
della pena e che il risarcimento del danno non viene corrisposto
dal responsabile bensì dalla sua compagnia di assicurazione, ben si
comprende come l'impunità del criminale della strada sia
completa.
Un'interessante indagine statistica(11), condotta su un campione di
75 agenti e 75 studenti universitari, ha consentito di pervenire a
risultati a dir poco sconcertanti, specie ove si tenga conto delle
qualità personali degli intervistati: 114 soggetti su 150, di cui
61 agenti (su 75!), hanno escluso che il responsabile di un
omicidio colposo dovuto a imprudenza stradale debba essere
considerato un delinquente, pur considerando grave il problema
dell'infortunistica stradale.
Si tratta di un risultato solo
apparentemente contraddittorio: in effetti il cittadino medio tende
ad identificarsi, in quanto utente della strada, con il
contravventore stradale e pertanto non intende criminalizzare le
condotte di quest'ultimo poiché non intende criminalizzare se
stesso.
Ciò in quanto vi è un'ampia adesione ad una sottocultura (che
affonda le proprie origini nel fascino generazionale indotto dalle
epocali trasformazioni nel sistema dei trasporti e della
motorizzazione dovute alle diffusione dei veicoli a motore), che
vede nella velocità estrema dei veicoli e nell'abilità nella guida
in situazione di obiettiva pericolosità un modello affascinante da
imitare, che veicola in sé impulsi psicoanalitici di sfida e di
morte purtroppo tipici della società contemporanea: si innesca cioè
quella che Sutherland ha definito come associazione differenziale e
che consiste in una causa sociologica della criminalità per cui la
stessa si apprende per imitazione, soprattutto all'interno dei
gruppi primari costituiti dalla famiglia e dai gruppi di amici.
Per questo motivo, il criminale
stradale non subisce quella stigmatizzazione sociale che
produrrebbe un decisivo effetto specialpreventivo e la mancata
reazione sociale determina il venir meno di una forma primaria di
prevenzione, individuata dalla teoria criminologica della cd.
"labelling theory(12)" e determinata dall'"etichettatura", che il
trasgressore subisce come deviante e socialmente pericoloso.
Il criminale stradale percepisce il clima di impunità sociale che
accompagna le sue trasgressioni e se ne alimenta per persistere
nelle condotte illecite, percepite dalla collettività più come
eventi sfortunati che come comportamenti criminali.
Questa motivazione culturale è, a nostro giudizio, il fattore
eziologico principale della criminalità stradale.
È davvero il caso di garantire
effettività alla sanzione irrogata al criminale della strada, al
fine di fronteggiare un fenomeno di gravità drammatica per la
società civile : ma attraverso quali strumenti?
Il criminale stradale va studiato sotto profili diversi, per
comprenderne a fondo, anche a fine preventivo, le peculiarità e al
fine di irrogare sanzioni appropriate e differenziate.
Sotto il profilo dell'età, si può rilevare una caratteristica
tendenza di curva statistica a U, per cui la fascia giovanile(tra i
18 e i 23 anni) e soprattutto quella senile (oltre i 65 anni) sono
connotate dal numero maggiore di sinistri, mentre quella tra i 39 e
i 50 anni è la meno coinvolta.
Per migliore chiarezza, si è rilevato come il fattore di rischio di
sinistrosità di un ultrasessantacinquenne superi di 20 volte quello
di un quarantenne, mentre quello di un ventenne lo supera di 3,5
volte.
Sotto il profilo del sesso, ferma
una maggiore incidenza di sinistri causati da maschi, vi è una
progressiva tendenza alla piena assimilazione tra uomini e donne in
relazione alle trasgressioni stradali, pur con peculiarità
specifiche (per esempio, la donna ha molta più difficoltà dell'uomo
a guidare al buio, e in tali condizioni aumenta molto la sua
sinistrosità): infatti il rischio medio, cioè la frequenza media
dei sinistri in rapporto alle auto circolanti, valutata in
centesimi, si attesta nel 12% per le femmine e nel 13, 5% per i
maschi.
La maggiore sinistrosità dei maschi, peraltro relativa, trova
corollario nella valutazione degli effetti degli incidenti che, se
provocati da maschi, sono molto più gravi: si è potuto constatare
che i maschi provocano 1 morto ogni 4 feriti, le femmine 1 morto
ogni 7 feriti.
Le problematiche inerenti alle
condizioni fisiche e psicologiche del trasgressore introducono la
necessità di valutazioni medico-legali e psichiatriche: quanto alle
prime, s'impone un accertamento specifico e approfondito
sull'idoneità alla guida, in relazione ad eventuali handicaps
motori, visivi, uditivi e fisici in genere, e una indagine su
determinati connotati fisiologici quali la resistenza alla
stanchezza e al sonno, che svolga un ruolo educativo sul conducente
in relazione alla sua condotta futura. In tal senso è fondamentale
il ruolo delle Commissioni Mediche Locali Patenti, deputate a tale
indagine.
Quanto poi alle condizioni psichiatriche, è fondamentale
individuare tutte le psicosi incompatibili con la sicurezza della
circolazione, che potrebbero risolversi in fattori criminogeni
particolarmente gravi: si è per esempio potuta riscontrare una
elevata correlazione tra il cd. disturbo antisociale della
personalità e la sinistrosità stradale; come pure si sono
individuate alterazioni quantitative di caratteri psicologici
normali (psicopatie legate a caratteri aggressivi, esibizionisti,
stressati ), tra le quale la cd. "risk taking behaviour"
(propensione a comportamenti a rischio), che costituiscono fattori
predisponenti alla violazione di regole di sicurezza stradale,
assimilabili all'assunzione di bevande alcoliche o sostanze
stupefacenti.
La guida in stato di ebbrezza e
sotto l'influenza di stupefacenti è un fenomeno di drammatica
gravità in relazione ai fatti criminosi da circolazione stradale,
al punto che su questo versante della sicurezza è necessario
estendere significativamente la prevenzione e la vigilanza,
significativamente definita dalla dottrina anglosassone law
enforcement, giacché gran parte delle contravvenzioni per guida in
stato di ebbrezza vengono rilevate solo in occasione dei sinistri,
circostanza che ben illustra la carenza di controlli
preventivi.
Tuttavia, rilevato che la pluralità dei sinistri interessa
conducenti normali, l'indagine sull'utente medio della strada
riveste un interesse di assoluta rilevanza.
Si sono potute individuare alcune caratteristiche personali
strettamente correlate a fatti infortunistici.
Si tratta anzitutto di connotati psicosomatici, costituiti da
alterazioni, insufficienze o disfunzioni tali da implicare
difficoltà nella realizzazione di manovre di media ed alta
complessità, che si risolvono in vere e proprie predisposizioni
agli incidenti (accident prones)(13).
Tali fattori possono avere non solo
natura fisiologica o psicomotoria, ma anche psicologica, con
particolare riferimento alla cd. recidiva sinistrosa e alla
conseguente paura di rivivere l'esperienza del sinistro, che
paralizza il conducente e lo predispone a subire altri
incidenti(fenomeno particolarmente diffuso per il sesso femminile)
oppure, infine, sociale: infatti la frequentazione di discoteche,
con la conseguente prolungata esposizione a giochi violenti di luci
e a rumori costanti superiori a 40 decibel, costituisce, a
prescindere dall'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti,
un rilevante fattore predisponente al sinistro; analogamente, l'uso
ormai frequentissimo di telefoni cellulari in assenza di
dispositivi viva-voce determina una rilevante menomazione della
condotta dell'autovettura (specie se priva di cambio automatico) e
nel livello di concentrazione alla guida, senza che a tale
comportamento consegua un trattamento sanzionatorio adeguato
(l'art. 173 del codice della strada sanziona tale condotta con
banale ammenda da euro 31,3 a euro 125,19).
Non si può sottacere, in una
siffatta analisi del fenomeno, l'incidenza rilevante del fattore
inerente la nazionalità: lungi dal voler propugnare tesi
razzistiche, è dato di fatto inequivoco ed evidente che i cittadini
extracomunitari si rendono responsabili al volante di autoveicoli
di condotte criminali di elevatissima pericolosità ed altrettanto
alta incidenza statistica, per una molteplicità di fattori, spesso
interattivi:
- nella normalità dei casi, gli extracomunitari hanno conseguito
la patente di guida nei loro paesi d'origine, ove le condizioni di
traffico sono imparagonabili a quelle della nostra realtà sociale,
per intensità e strutture viarie; ciò fa sì che gli stessi sono
gravemente inabili e pericolosi nel coinvolgimento in condizioni di
traffico denso e complesso, e di fatto determinano con elevata
frequenza sinistri anche gravi;
- in talune situazioni patologiche ad elevatissima frequenza, gli
extracomunitari, approfittando delle difficoltà di accertamento e
controllo sul punto, si pongono alla guida privi di adeguati corsi
di apprendimento e con patenti false, apparentemente rilasciate dai
paesi di origine;
- in casi assai frequenti, le condizioni di disagio personale e
sociale dovute alle difficoltà di inserimento nel nostro Paese
determinano l'abuso di sostanze alcoliche se non stupefacenti, i
cui riflessi sull'idoneità alla guida sono tristemente e
tragicamente noti: ciò ha portato, nel nord-est, a numerose recenti
stragi poste in essere irresponsabilmente da
extracomunitari.
La necessità di verificare
l'idoneità psicotecnica, sotto ogni profilo, alla guida di veicoli
a motore di ogni tipo da parte di tali soggetti è pertanto un
dovere ineludibile da parte delle autorità preposte nel nostro
ordinamento giuridico.
In una prospettiva generale, autorevole dottrina penalistica
(Mantovani) riconduce la predisposizione a violare norme sulla
circolazione stradale a:
a) cause psicosomatiche, tra le
quali la carenza di intelligenza e la conseguente limitata capacità
di prevedere ed evitare il sinistro;
b) fattori caratteriali quali
l'aggressività, l'asocialità e la tendenza a commettere
comportamenti devianti;
c) trasmissione subculturale dei
comportamenti illeciti stradali(14).
Lo stesso Autore, in ottica
criminologica, distingue i delinquenti "stradali" in:
- conducenti accident prones per cause psicosomatiche o
psicotecniche, per i quali la prevenzione si esplica mediante
interventi restrittivi o limitativi della patente di guida (divieto
di guidare di notte o in strade a scorrimento veloce ecc.
ecc.);
- conducenti che sono criminali della strada così come sono
criminali comuni, per i quali la attività preventiva si deve
ispirare alle strategie generali per la prevenzione dei
comportamenti devianti;
- conducenti normali che trasgrediscono le norme stradali per
assimilazione a modelli sottoculturali appresi per imitazione, che
sono la tipologia più numerosa e in relazione ai quali l'attività
preventiva, di tipo culturale ed educativo, potrebbe determinare i
risultati più significativi(15).
3. È necessario intervenire con
urgenza sul trattamento giudiziario e sulla politica criminale cui
si ispira il legislatore, che non può prescindere dagli apporti
empirici delle scienze criminologiche(16).
Il fenomeno è talmente grave che dovrebbe logicamente occupare una
centralità assoluta nella attenzione delle Autorità Istituzionali,
giacché genera, nonostante i sensibili miglioramenti della qualità
e tempestività dei soccorsi, circa 300.000 feriti di cui 20.000
disabili gravi ogni anno, e circa 9.000 morti, con costi sociali
enormi, stimati in non meno di 42.000 miliardi, molti dei quali
solo per indennizzi erogati da assicurazioni per danni a
persona(17).
Le sofferenze delle vittime della
strada, i riflessi sotto il profilo dei postumi invalidanti e delle
inabilità temporanee, che incidono fortemente anche sulle
occupazioni professionali e sulle esigenze produttive, le
conseguenze di natura psicologica e i danni morali riportati in
occasione di gravi sinistri con morti e feriti, rendono
l'infortunistica stradale letale al pari di una guerra civile, al
punto che ogni fine settimana diviene una battaglia dalle infauste
conseguenze.
Si aggiunga poi il contenzioso risarcitorio che si apre tra
infortunati e assicurazioni, che ha costi, in termini finanziari e
di risorse sociali e giudiziarie, a dir poco rilevantissimi.
Purtroppo a tutt'oggi si è dovuto
constatare, come rilevato all'esordio di questa ricerca, un
atteggiamento illogico dell'evoluzione normativa, culminato nella
legge 689 del 1981 che ha degradato le lesioni colpose, anche
gravissime, a reati procedibili a querela di parte, con ciò
deresponsabilizzando il criminale colposo e riducendo un danno
gravissimo, quale la perdita di arti o invalidità rilevantissime,
ad un fatto privato da risolversi mediante contrattazioni
pecuniarie tra assicurazioni.
A ciò si aggiunga che la vigilanza di polizia sulle strade e la
giurisprudenza in materia di reati connessi alla circolazione
stradale non sempre hanno recepito le problematiche criminologiche
che abbiamo cercato di delineare e continuano a considerare reati
bagatellari i delitti colposi: non sempre sono condivisibili certi
atteggiamenti che sembrano valutare l'efficienza degli interventi
di vigilanza in termini di numero di contravvenzioni; il problema è
vigilare e applicare le leggi vigenti con l'obiettivo della
sicurezza dei cittadini, non il numero delle patenti ritirate fine
a se stesso, per quanto questo strumento sanzionatorio sia
senz'altro uno dei più appropriati per la lotta alla criminalità
stradale. E in tal prospettiva non vi è Tribunale in Italia ove non
si possa patteggiare un reato di lesioni colpose con poche migliaia
di lire di multa, e gli stessi omicidi colposi erano, sino a
qualche anno fa, definibili con pene francamente ridicole
(tre-quattro mesi di reclusione) e tutti i benefici di legge, e
solo da poco si è inasprito il trattamento sanzionatorio, comunque
contenuto in termini minimi.
4. Un nuovo
quadro sanzionatorio per i pirati della strada
È da auspicare, in una prospettiva
di criminologia generale e politica criminale, un significativo
mutamento di rotta teso ad orientare le misure sanzionatorie della
criminalità colposa non solo in senso afflittivo bensì anche in
senso preventivo e rieducativo, mediante l'integrazione alla
sanzione tradizionale della pena in senso stretto, di misure di
sicurezza e provvedimenti amministrativi flessibili(18).
Il punto centrale della nostra analisi si ricollega
all'incontestabile circostanza per cui il pirata della strada, se
come tutti i criminali colposi presenta una inferiore colpevolezza
rispetto a quelli dolosi, è per contro più pericoloso
socialmente.
Orbene il nostro sistema penalistico si ispira ad un duplice
criterio, che prevede da un lato l'accertamento dell'imputabilità
ai fini dell'applicazione della pena e dall'altro l'accertamento
della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione delle misure
di sicurezza (si tratta del cd. doppio binario).
Inopinatamente ci si dimentica
troppo spesso che la sospensione condizionale opera, coerentemente
ai principi generali, solo per la pena in senso stretto, e non
invece per le misure di sicurezza, che conseguono alla pericolosità
del soggetto e non avrebbe alcun senso che fossero per nessun
motivo sospese, anzi tutt'altro, essendo connotate da una valenza
terapeutica e rieducativa.
In primis, pertanto, appare opportuno invertire la tendenza del
legislatore di attenuare la responsabilità per i reati colposi: ciò
sia in relazione ai limiti edittali di pena sia alla procedibilità,
a querela di parte anche in caso di lesioni gravissime.
I minimi edittali, in particolare, appaiono inadeguati sia in
relazione all'omicidio colposo sia alle lesioni gravi, specie ove
si tenga conto che le applicazioni di pena su richiesta
dell'imputato vengono solitamente calcolate basandosi proprio sui
minimi di pena.
Il problema ha pertanto anche un profilo giudiziario decisivo, nel
senso della necessità di un serio rigore da parte della
magistratura requirente prima e giudicante poi, nella valutazione
dell'effettivo disvalore sociale e della gravità dei fatti oggetto
di giudizio.
In tal senso, deve essere quanto
prima esteso l'atteggiamento più severo che il legislatore e la
giurisprudenza hanno assunto in relazione ad altra tipologia di
reati colposi, gli infortuni sul lavoro, che ontologicamente sono
del tutto simili a quelli connessi con la circolazione stradale,
anche sotto il profilo dell'allarme sociale determinato
dall'estensione del fenomeno: non si comprendono invece i motivi di
un trattamento significativamente differenziato.
In tal senso, il disegno di legge n. 1885 della Camera dei
Deputati, presentato il 30 ottobre 2001 dall'On. Misuraca, promosso
dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada,
prevede sensibili inasprimenti di pena per i reati di omicidio
colposo e lesioni colpose connessi con la circolazione stradale,
nonché corsie privilegiate per una rapida trattazione dei relativi
procedimenti penali.
Sotto un profilo psicologico, inoltre, il comportamento del
criminale della strada è caratterizzato da colpa cosciente, che si
verifica ogni qualvolta il reo agisca prevedendo l'evento quale
conseguenza della condotta, ma confidando sul fatto di poterlo
comunque evitare, o che in ogni caso lo stesso non si
verifichi.
In tal caso, attesa la maggiore intensità dell'elemento
psicologico, il reato è, a norma dell'art. 61 c.p., aggravato.
Ben si è proposto, con la citata
proposta di legge 1885 della Camera dei Deputati, di prevedere la
duplicazione delle sanzioni penali e amministrative allorquando
venga ritenuta la sussistenza di detta aggravante: in ogni caso si
dovrebbe aggiungere che l'aggravante della colpa cosciente dovrebbe
prevalere comunque nel giudizio di comparazione delle circostanze,
attesa la sua specifica rilevanza sotto il profilo della
pericolosità sociale "stradale".
È però soprattutto sulle misure di sicurezza che bisogna fare leva
al fine di sanzionare appropriatamente i pirati della strada,
contrastando una certa crisi in cui lo stesso concetto di
pericolosità sociale è da alcuni decenni purtroppo caduto: questa è
la soluzione più efficace e perfettamente coerente col sistema con
cui fronteggiare la criminalità colposa connessa con la
circolazione stradale, specie sotto il profilo della sua
effettività: una volta accertata la pericolosità sociale ad opera
del giudice, infatti, l'irrogazione e la concreta applicazione
della misura sono doverose ed ineludibili.
Peraltro, l'attuale stato normativo
delle misure di sicurezza necessita di essere novellato e
rivitalizzato: si articola infatti in misure personali, che si
distinguono in detentive (artt. 216-223 c.p., per esempio la
colonia agricola e la casa di lavoro, la casa di cura e di
custodia, l'ospedale psichiatrico giudiziario e il riformatorio
giudiziario) e non detentive (artt. 228-235 c.p., per es. la
libertà vigilata, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o
province, il divieto di frequentare spacci di alcolici e
l'espulsione dello straniero); e misure patrimoniali (la cauzione
di buona condotta e la confisca, artt. 237-240 c.p.).
A fronte di una tipologia davvero arcaica e praticamente desueta
(per es. in relazione alla colonia agricola), non appare certo
troppo complicato individuare nuove modalità appropriate a
fronteggiare il fenomeno della pirateria stradale, rivitalizzando
un istituto ben presente nel nostro codice che tuttavia va cadendo
in desuetudine.
Indagando infatti sulla natura
preventiva e terapeutica della misura di sicurezza, potrebbe essere
interessante valutare la trasformazione in questa direzione della
sanzione costituita dalla revoca o dalla sospensione della patente
di guida, per periodi di tempo assai ampi e comunque condizionati
all'effettivo recupero in capo al reo delle condizioni complessive
necessarie per la titolarità di tale documento, che di fatto
costituisce generalmente il presupposto per l'utilizzo degli
autoveicoli.
Infine, v'è poi da aggiungere un ulteriore profilo di effettiva
valenza sanzionatoria nella materia che ci occupa, legato alla
operatività delle sanzioni amministrative, già ampiamente presenti
nel nostro codice della strada.
Senza dubbio, il ritiro della patente costituisce la sanzione più
specifica ed efficace a fronte delle violazioni al codice della
strada, sia per la necessità pratica di disporre dell'autovettura,
sia perché provoca un effetto sociale particolarmente utile alla
luce di quanto in precedenza osservato, rendendo subito palese a
familiari ed amici l'avvenuta violazione(19).
Da un punto di vista criminologico, poi, tale sanzione colpisce il
criminale inibendo o comunque ostacolando l'acting-out.
Il nuovo codice della strada (D.
L.vo 30.4.92 n. 285, significativamente modificato in 131 articoli,
a seguito dei rilievi della Comunità Europea e delle critiche degli
esperti, mediante il D. L.vo 10.9.93 n. 360) rappresenta senz'altro
un passo avanti verso l'obiettivo primario costituito dalla
sicurezza della circolazione e degli utenti della strada,
introducendo sanzioni più pesanti, sovente irrogando la pena
dell'arresto e dell'ammenda congiuntamente al fine di impedire
l'oblazione, inasprendo le pene pecuniarie.
Tuttavia, se è vero, come abbiamo cercato di dimostrare, che la
criminalità della strada consegue essenzialmente ad un
atteggiamento culturale negativo del conducente, diviene
indispensabile che gli indirizzi di politica criminale godano di
adeguata pubblicizzazione, al fine di influire sui modelli di
condotta degli utenti della strada in senso evolutivo e
responsabile.
È fondamentale inoltre una effettiva applicazione delle norme, ed
in tal senso è essenziale il ruolo degli organi di polizia, perché
senza vigilanza concreta ed efficace anche le normative più evolute
restano lettera morta.
Da un punto di vista normativo e di
politica legislativa, si deve tendere ad un trattamento
giuridico-criminologico dell'autore di violazioni alla normativa
stradale il più diversificato possibile, e fondato comunque su
misure interdittive, tra le quali riveste importanza prioritaria la
sospensione e/o la revoca della patente.
In tale ultima prospettiva, appare efficace l'introduzione di una
patente a punti, già esistente in vari paesi della U.E., per
esempio la Germania, avvenuta nel nostro ordinamento giuridico con
il decreto legislativo 15.1.2002 n. 9, contenente "Disposizioni
integrative e correttive del nuovo codice della Strada, a norma
dell'art. 1, c.1, l.85/2001".
Il recente testo modifica l'art. 1 del codice della strada
introducendo immediatamente il principio per cui la sicurezza delle
persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità
primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
L'art. 126-bis del codice della
strada, per l'appunto introdotto dalla legge in esame, sancisce,
con decorrenza dal 1.1.2003, l'entrata in vigore della patente a
punti, che potrà sanzionare adeguatamente i casi di recidiva, con
indubbia efficacia deterrente.
Sotto un profilo più strettamente sanzionatorio, sin dai primi anni
1970, molti Paesi dell'U.E. hanno intrapreso una univoca e
determinata direzione a tutela della incolumità degli utenti della
strada.
Emblematico, con riferimento alla prevenzione della guida in stato
di ebbrezza, è il caso della Francia, la cui legislazione specifica
ha subito frequenti revisioni ed integrazioni, sotto la spinta di
un forte decisionismo da parte dell'esecutivo. Ciò ha consentito di
elaborare progressivamente un apparato legislativo particolarmente
articolato, che contempla tre reati fondamentali, la guida in stato
di ebbrezza, la guida con livello alcoolemico superiore a quello
consentito e il rifiuto a sottoporsi ai test di controllo. Le tappe
di questa evoluzione normativa si sono avute:
a) nel 1970, introduzione di un
limite massimo alcoolemico per i guidatori (0, 8 mg/l);
b) nel 1978, introduzione della
possibilità di imporre accertamenti alcoolemici casuali, a
discrezione dell'Ufficio del Pubblico Ministero;
c) nel 1983, definizione di un
limite alcoolemico determinato tramite l'analisi della respirazione
(0, 4 mg/l);
d) nel 1986, introduzione della
sospensione immediata amministrativa della patente per i conducenti
alla guida sotto l'influenza dell'alcool;
e) nel 1987, massimo della pena
raddoppiato, con la confisca o l'immobilizzazione del veicolo;
nello stesso anno, introduzione del "lavoro socialmente utile" come
pena sostitutiva;
f) nel 1991, introduzione della
possibilità di effettuare test alcoolemici casuali a discrezione
delle forze di polizia.
Anche sotto questo profilo è
significativamente intervenuto il legislatore italiano con il
recente d. l.vo 15.1.2002 n. 9, sopra richiamato, che ha modificato
l'art. 186 del codice della strada, che punisce la guida in stato
di ebbrezza, e ha introdotto una nuova versione del c. 2 dell'art.
187, che punisce la guida sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti.
In relazione alla guida in stato d'ebbrezza, è ora prevista la
revoca della patente se la violazione è commessa da conducente di
autobus o autoveicoli pesanti, e sono state accuratamente
individuate, anche in relazione all'uso di stupefacenti, le
modalità di accertamento dello stato di alterazione psicofisica
dovuta all'intossicazione, ad opera delle strutture sanitarie fisse
o mobili afferenti gli organi di polizia, ovvero delle strutture
sanitarie pubbliche o equiparate.
È interessante osservare come alle
sanzioni tradizionali si siano affiancate nuove pene, quali il
ritiro programmato della patente (per esempio durante i
fine-settimana o le vacanze) o il lavoro socialmente utile, che ben
ricollega la trasgressione agli interessi della collettività
particolarmente lesa dal comportamento del delinquente stradale(20)
e potrebbe trovare modalità di svolgimento particolarmente
significative nell'obbligo di assistere vittime della strada che
hanno subito danni a persona di particolare rilievo.
Questa nuova tipologia di sanzioni potrebbe consentire una serie di
effetti altamente positivi: anzitutto una corretta
sensibilizzazione e comprensione della gravità degli effetti della
condotta illecita perpetrata; infatti i giovani, nel porsi alla
guida, talvolta vivono la sensazione irrealistica di giocare con un
video-game, e non sono consapevoli dei gravi pericoli che
conseguono a condotte spregiudicate, per la salute propria e
altrui. La stessa condotta di guida si ispira piuttosto ad
un'attività virtuale che ad una condotta concreta e altamente
pericolosa.
Inoltre un'attività assistenziale
favorisce la riconciliazione tra il criminale e la vittima, anche
allorquando non venga esplicata direttamente nei confronti della
stessa bensì di altre e diverse vittime della strada. Ciò consente
infatti al reo di comprendere la drammatica situazione umana in cui
versa la vittima di gravi sinistri e di porsi nei confronti della
stessa in termini sensibili e solidali, obiettivo questo che viene
considerato di enorme rilevanza da tutti i criminologi al fine di
riparare il danno da reato.
Un nuovo sistema sanzionatorio per la criminalità connessa alla
circolazione stradale deve essere costituito da sanzioni effettive:
pene adeguate, soprattutto nei minimi edittali, in ciò riflettenti
una rinnovata attenzione del legislatore verso il fenomeno,
applicate con rigore da una magistratura sensibile al problema ; un
nuovo ruolo delle misure di sicurezza, che il giudice procedente
per un fatto di penale rilevanza potrà senz'altro irrogare una
volta accertata la pericolosità "stradale" del reo; sanzioni
amministrative molto specifiche e articolate sui connotati
criminologici del pirata della strada, che offrono oltretutto il
vantaggio di non essere inibite dall'eventuale sospensione
condizionale della pena.
In tal senso si è ritenuto di
ipotizzare alcune modifiche al Codice della Strada vigente al fine
di valorizzare queste nuove sanzioni specifiche e flessibili, di
rilevante impatto special-preventivo e rieducativo (cfr. infra,
nella tabella 1).
Tuttavia la vera soluzione del problema non sta nella sola
repressione, bensì in una parallela opera di prevenzione che educhi
i cittadini al rispetto dei diritti del prossimo e della
persona.
La circostanza non era sfuggita al legislatore che, nel 1° comma
dell'art. 230 C.d.S., aveva statuito: "allo scopo di promuovere la
formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della
sicurezza del traffico e della circolazione, i Ministri dei lavori
pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i ministri
dell'interno e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione
dell'Automobile Club d'Italia, nonché di enti e di associazioni di
comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della
sicurezza stradale individuati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, appositi programmi, corredati dal relativo piano
finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di
ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione
artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei
principi della sicurezza stradale nonché della strade, della
relativa segnaletica, della norme generali per la condotta dei
veicoli e delle regole di comportamento degli utenti".
Solo la maturazione di una coscienza
civica nelle generazioni giovanili potrà consentire di realizzare
un senso di responsabilità idoneo a prevenire la criminalità
stradale; purtroppo un tale atteggiamento culturale è in larga
misura estraneo alla sensibilità delle generazioni oggi mature, che
hanno vissuto la giovinezza in una realtà sostanzialmente rurale e
percepito l'avvento della motorizzazione come una sorta di ebbrezza
culturale, subendone il fascino e i modelli anche negativi,
ispirati a pseudo-valori di sfida e competizione nell'approccio
alla circolazione stradale.
In tale approccio culturale, destinato ad evidenziare i valori
della sicurezza e del rispetto della vita in contrapposizione a
quelli di morte, appare encomiabile la rilevanza sociale
dell'operato delle Associazioni di tutela delle vittime della
strada.
Una educazione e una formazione ampie e corrette, un'appropriata
attività di prevenzione e vigilanza, e sanzioni eque ed effettive a
fronte delle violazioni, sono i fondamenti dell'obiettivo
principale: la creazione nella società civile di una cultura della
sicurezza, che sola potrà portare alla risoluzione del problema
delle vittime della circolazione stradale nella realtà
contemporanea.
Tabella 1
Ipotesi di modifica del Codice della Strada vigente, da
formalizzare in apposito disegno di legge, mediante introduzione
degli articoli seguenti:
|
Art. 218 bis
Sanzione accessoria della sospensione programmata della patente
durante i fine-settimana |
In tutte le ipotesi in cui il
presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo determinato, il
Prefetto, nell'emanare l'ordinanza di sospensione a norma dell'art.
218 c. 2, può, tenuto conto del caso di specie, della gravità delle
violazioni contestate, dell'entità del danno apportato e
dell'eventuale recidiva, disporre che il periodo di sospensione
venga espletato nel corso dei fine - settimana, dalle ore 18 del
giorno venerdì alle ore 06.00 del lunedì successivo, computando per
ogni fine -settimana un periodo pari a tre giorni.
Per l'ipotesi di cui al comma 1, la patente eventualmente ritirata
verrà restituita all'interessato e lo stesso dovrà provvedere a
riconsegnarla all'Autorità di Polizia Stradale entro le ore 18, 00
di ogni venerdì per poi ritirarla a decorrere dalle 06, 00 del
lunedì successivo.
L'eventuale periodo scontato prima del provvedimento prefettizio
sarà detratto dal periodo complessivo della
sanzione. |
|
Art. 224 bis
Sanzione amministrativa accessoria del lavoro socialmente utile in
favore della sicurezza stradale |
In tutti i casi previsti dall'art.
222, il giudice con la sentenza di condanna applica altresì la
sanzione amministrativa del lavoro socialmente utile in favore
della sicurezza stradale, per periodo non inferiore a tre mesi e
non superiore a tre anni.
In caso di recidiva, la durata minima della sanzione non potrà
essere inferiore a sei mesi.
Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di attività non
retribuita in favore degli utenti della strada ovvero in favore
della collettività per il perseguimento della sicurezza stradale,
da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o
presso enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore
della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con
decreto del Ministero dei lavori pubblici, previa stipula, ove
occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di Grazia e
Giustizia, che può delegare il Magistrato di Sorveglianza.
Si applica, in quanto compatibile, l'art. 105 della legge 24
novembre 1981 n. 689. |
|
Art. 224 ter
Sanzione amministrativa accessoria all'accertamento di reati
dell'obbligo di prestare assistenza in favore delle vittime della
strada. |
In tutti i casi previsti dall'art.
222, con la sentenza di condanna il giudice, ove ne ritenga
l'opportunità al caso di specie, applica, in alternativa alla
sanzione di cui all'art. 224 bis, la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo di prestare assistenza in favore della
vittime della strada, per un periodo da tre mesi a tre anni.
In caso di recidiva, la durata minima della sanzione non potrà
essere inferiore a sei mesi.
L'obbligo di prestare assistenza alle vittime della strada consiste
nella prestazione di attività non retribuita in favore di tutti
coloro che abbiano subito, in prima persona ovvero nelle persone di
prossimi congiunti, danni e lesioni morali e materiali, biologiche
e psicologiche, in conseguenza di reati comunque connessi alla
circolazione stradale.
Tale attività si svolge presso lo Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni, le A.S.L., nonché presso gli enti, le associazioni e le
O.N.L.U.S. che assistono a qualsiasi titolo disabili e portatori di
handicaps, e comunque persone che hanno riportato lesioni
psicofisiche a seguito di incidenti stradali.
Si applica, in quanto compatibile, l'art. 105 della legge 24
novembre 1981 n. 689. |
|
Nuova formulazione
dell'art. 230 C.d.S.
Art. 230
Educazione stradale |
Allo scopo di promuovere la
formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della
sicurezza del traffico e della circolazione, i Ministri dei lavori
pubblici e della pubblica istruzione, di intesa coi Ministri
dell'Interno e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione
dell'Automobile Club d'Italia, nonché di enti e di associazioni di
comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della
sicurezza stradale, individuati con apposito decreto del Ministro
dei Lavori pubblici, introducono, a far data dall'anno scolastico
immediatamente successivo all'approvazione della presente norma di
legge, la materia di insegnamento di "Educazione stradale" in ogni
ordine e grado della scuola dell'obbligo e della scuola materna,
che consenta adeguata conoscenza ed approfondimento, quantomeno con
un'ora di lezione settimanale integrativa dei normali corsi di
studio, dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade,
della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta
dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.
Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
disciplina le modalità di svolgimento di detti corsi, avvalendosi
all'uopo anche degli appartenenti ai corpi di polizia municipale e
degli esperti delle associazioni pubbliche e private di cui al
comma 1, eventualmente prevedendo appositi corsi per gli insegnanti
di ruolo. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni medesime. |
(*) - Avvocato in Conegliano (TV),
e-mail: segreteria@ripontistudiolegale.it. Cultore di Antropologia
Criminale presso l'Università di Trieste.
(1) - Cfr.: M.M. Correra - D. Riponti, La vittima nel sistema
italiano della giustizia penale, Cedam, Padova, 1990, p.62 ss.;
cfr. anche: M.M. Correra - P. Martucci, Elementi di Criminologia,
Cedam, Padova, 1999, p. 325 ss.
(2) - Cfr.: H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, Einaudi,
Torino 1966, p.239; cfr. anche: Id., Il problema della giustizia,
Einaudi, Torino, 1998.
(3) - Cfr.: D. Riponti, Cenni sulla rilevanza criminologica della
criminalità colposa connessa alla circolazione stradale nella
società contemporanea, in Archivio della Circolazione stradale,
n.4, aprile 2000, pag. 289.
(4) - F. Mantovani, Diritto Penale, CEDAM, Padova, III ed., 1992,
p. 336.
(5) - M.M. Correra, La criminalità colposa inerente al traffico
stradale, in Rivista di Polizia, 1979, pag. 5 ss.
(6) - F. Mantovani, op. cit., p. 336.
(7) - A. Solarz, Driving under the influence of drugs and
offender-victim relationship, in I. Drapkin -E.Viano
(ed.)Victimology: a new focus, Mass. Lexington Books, 1975.
(8) - Per completezza, si è analizzata anche la figura della
vittima provocatrice, della vittima-trasgressore (cioè autore del
reato), della vittima simulatrice nonché infine della vittima
predisposta all'incidente.
(9) - Cfr.: W. Middendorf, The offender-victim relationship as far
as traffic offences are concerned, in I. Drapkin - E. Viano
(ed.)Victimology: a new focus, Mass. Lexington Books, 1975.
(10) - Si deve intendere per sottocultura, in senso criminologico,
quella suddivisione della cultura, composta da una combinazione di
situazioni sociali fattoriabili, quali la condizione sociale,
l'ambiente etnico, la residenza regionale, rurale e urbana e
l'affiliazione religiosa, che costituiscono un'unità funzionale che
determina un effetto integrato sugli individui che vi partecipano
(Gordon).
La sottocultura si manifesta attraverso l'interazione con quelle
persone che già condividono ed hanno interiorizzato, nelle loro
opinioni e nelle loro azioni il modello culturale del sottogruppo
(Cohen), e non ha necessariamente un connotato negativo, bensì si
contrappone ai sistemi di valori accettati come dominanti nella
società di cui fa parte.
È tuttavia frequente che la sottocultura orienti la sua devianza in
senso criminale, ed in tal senso si è parlato di sottocultura della
violenza (Wolfgang-Ferracuti), e si è proposta una classificazione
delle sottoculture delinquenziali nelle forme criminali,
conflittuali ed astensioniste (Cloward-Ohlin).
(11) - Cfr.: P. Paradiso, La criminalità colposa connessa alla
circolazione stradale, in Trattato di Criminologia, Medicina
Criminologica e Psichiatria Forense, 10, Giuffrè, Milano, 1988, p.
137 ss.
(12) - Cfr.: H.S. Becker, Outsiders, Free Press, New York, 1963, p.
9 e, in termini riassuntivi estremamente limpidi: G.L. Ponti,
Compendio di Criminologia, Ed. Cortina, Milano, 1980, pp.
47-48.
(13) - Cfr.: P. Paradiso, Profili Criminologici della circolazione
stradale, Bulzoni, Roma, 1975.
(14) - Cfr.: F. Mantovani, Diritto Penale, CEDAM, Padova, 1992, p.
632.
(15) - Cfr.: F. Mantovani, Il problema della criminalità, CEDAM,
Padova, 1984.
(16) - Cfr.: P. Nuvolone, Repressione e prevenzione nei confronti
degli autori di reati inerenti la circolazione stradale, in Resp.
Civ. e prevenzione, 1969, 3-13; G. Vassalli, Politica criminale e
sistema penale, Il Tommaso Natale, II, 1978, 999 ss.
(17) - Cfr.: G. Guccione, Non si perda tempo sulla riforma del
Codice della strada, Il Nuovo, 11.12.01.
(18) - Cfr.: B. Pannain, e altri, Il comportamento pericoloso alla
guida, Napoli, 1977, p. 340 ss.
(19) - W. Middendorf, Criminological Aspects of road traffic
offences, Council of Europe, Strasbourg, 1968.
(20) - Cfr.: M.M. Correra - P. Martucci - C. Putignano, La
criminalità colposa del traffico stradale, CEDAM, Padova,
1996. |