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1. Premessa: l'evoluzione del
quadro giuridico di riferimento
Il tema dell'applicabilità della
legge penale militare è stato per lungo tempo oggetto di disamina
nel dibattito giuridico di questo dopoguerra, andando peraltro più
volte a confrontarsi con il dettato costituzionale e gli
orientamenti della Suprema Corte intervenuti in maniera incisiva a
modificare il codice penale militare di pace.
Al riguardo può evidenziarsi come, per quanto attiene propriamente
la legge penale di guerra, l'elemento di principale criticità - in
ordine alla sua piena operatività - è stato da sempre pacificamente
delineato attorno alla sua sostanziale identificazione con un
sistema penale d'emergenza(1) storicamente nato in uno Stato
autoritario (il codice penale militare di guerra è stato approvato
con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303) e come tale caratterizzato da
una riduzione delle garanzie, in specie procedimentali, da un
inasprimento delle previsioni sanzionatorie e dalla configurazione
di fattispecie di reato non sempre manifestamente in linea con
l'assetto dello Stato di diritto sorto con la Costituzione della
Repubblica Italiana(2).
Non può sottacersi in proposito la querelle più generale che, dai
tempi dell'affaire Dreyfus, ha visto la "giustizia militare"
piuttosto oggetto di critiche, riserve e pregiudiziali ideologiche
sintetizzate nel noto punto di vista del Clemenceau, secondo cui
«La giustizia militare sta alla giustizia, come la musica militare
sta alla musica».
Ma chi ha un approccio più analitico
nell'esame delle problematiche giuridiche può ben cogliere come
tali impostazioni, perlopiù condizionate dal tentativo di
interpretare il diritto con una visione "politica", non sempre
risultano efficacemente penetranti nella comprensione della
validità e dell'efficacia di un corpo normativo. Basti pensare che
il Codice Rocco, concepito notoriamente durante un regime
autoritario, per la sua connotazione assolutamente «tecnica» è
stato sempre giudicato dai giuristi come la massima espressione di
formalismo giuridico e, come tale, sostanzialmente asettico ed
immune dai condizionamenti dell'ideologia imperante dell'epoca.
Tant'è che sono stati sufficienti pochi interventi normativi per
far sì che esso rappresenti ancora oggi il testo giuridico su cui
si poggia l'intero sistema penale italiano.
Questa chiave di lettura,
sollecitata poi da una serie di esperienze maturate negli ultimi
anni, può dunque portare a comprendere il graduale processo di
riesame che ha interessato il diritto penale militare. Dopo essere
rimasto per lungo tempo confinato sostanzialmente in un'area
d'interesse piuttosto marginale e secondaria - anche in relazione
al discusso tema dell'obiezione di coscienza, che aveva comunque un
palese risvolto più ideologico che giuridico - il diritto penale
militare ha cominciato a prendere nuova forma e vigore ponendosi al
centro di un dibattito fattosi più vivo di proposte e di
iniziative, soprattutto sulla base delle nuove esigenze sorte con
la partecipazione sempre più frequente delle forze armate italiane
alle missioni all'estero.
Da qui è derivata una silente ma
assai significativa evoluzione dell'approccio alla legge penale
militare e alla stessa legge penale di guerra che, giudicata per
diverso tempo inapplicabile, è stata invece riproposta in termini
di attualità sino a richiederne, con gli opportuni correttivi e con
altre iniziative in corso d'opera, la sua reviviscenza con il
Decreto Legge 1.12.2001 n. 421 «Disposizioni urgenti per la
partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale
denominata Enduring Freedom», convertito poi nella Legge 31.1.2002
n. 6, recante anche «Modifiche al codice penale militare di guerra,
approvato con R. D. 20 febbraio 1941, n. 303».
2. Il precedente
regime di inapplicabilità dell'art. 9 del CPMG
L'articolo 9 del codice penale
militare di guerra è molto chiaro e direttamente esplicativo:
«Corpi di spedizione all'estero - Sono soggetti alla legge penale
militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di
spedizione all'estero per operazioni militari, dal momento in cui
si inizia il passaggio dei confini dello Stato, e, se trattasi di
spedizione oltremare, dal momento in cui si inizia l'imbarco del
corpo di spedizione(3)…».
Concepita durante la seconda guerra
mondiale, la norma aveva un chiaro riferimento essenzialmente
indirizzato a quelle esperienze belliche vissute fino a tale
periodo. Evidentemente non poteva attagliarsi alle operazioni
multinazionali concepite nel quadro del sistema di sicurezza della
Carta delle Nazioni Unite e, come tali, sostanzialmente finalizzate
ad operare in un contesto di "pacificazione" complessiva delle
parti in causa. In tale quadro, l'esecutivo italiano ogniqualvolta
si è apprestato a predisporre lo strumento giuridico-finanziario di
"copertura" dell'invio delle forze armate all'estero, il c.d.
decreto legge di partecipazione alle missioni, ha sempre inserito
una previsione che derogava all'applicazione dell'art. 9 del
c.p.m.g., richiamando espressamente l'applicabilità del codice
penale militare di pace.
La scelta peraltro è stata sempre condivisa e sostenuta dal
legislatore che non ha avuto mai difficoltà a convertire il decreto
legge e a sancire dunque formalmente l'orientamento di ritenere
inapplicabile la legge penale di guerra.
Le ragioni più evidenti di tale
scelta sono state riconducibili ai limiti complessivi dell'intero
sistema processual-penale tracciato dal codice penale militare di
guerra, in cui sino ad oggi sono state evidenziate norme poco
"garantiste" come, ad esempio, gli artt. 183 e 241, mai formalmente
abrogati dalla Corte Costituzionale. Essi, contrariamente a
qualunque regola conforme al diritto al giusto processo e
all'abolizione della pena di morte sancita nel nostro ordinamento
dalla L. 589/94, avrebbero consentito la "coercizione diretta",
ovvero la fucilazione immediata (passare o far passare per le
armi), su ordine del Comandante, di chi è colto in flagranza di
spionaggio o di un reato contro le leggi e gli usi di guerra, nel
caso di pericolo imminente per la sicurezza delle forze armate o
per la difesa militare dello Stato, ovvero è ritenuto responsabile
di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta se vi
sia imminente pericolo per la sicurezza del corpo, della nave o
dell'aeromobile.
Anche il sistema dell'ordinamento
giudiziario d'emergenza previsto dalla legge penale di guerra - con
i suoi tribunali di guerra ordinari e straordinari, i tribunali di
bordo e il tribunale supremo militare di guerra, costituiti
prevalentemente da militari, e comunque dipendenti dal Comandante
supremo - non poteva essere visto armonicamente inserito in un
ordinamento giuridico incentrato sui principi ormai consolidati
dell'indipendenza del giudice e delle garanzie difensive fissati
dagli artt. 108 e 111 della Costituzione.
Ma più in generale si sarebbe posto il problema della concreta
applicabilità delle norme procedurali contenute nel Libro III del
c.p.m.g.: si tratta di norme che afferiscono ad un sistema
processuale di tipo inquisitorio, completamente superato dal 1988
dall'impianto accusatorio del nuovo processo penale(4). Quali
dunque le ragioni che hanno portato a riesaminare con maggiore
attenzione la validità del codice penale militare di guerra e a
riproporne la sua attuazione? Su questo tema è necessario
districarsi in un'analisi più approfondita ed articolata.
3. I limiti del
Codice Penale Militare di Pace
La scelta del legislatore di optare
per l'applicazione della legge penale militare di pace è stata
dunque più volte reiterata nelle diverse esperienze di
partecipazione delle forze armate italiane alle missioni
all'estero, incluse quelle operazioni multinazionali che si sono
caratterizzate con un connotato più incisivo di una mera operazione
di pace, o di peacekeeping in senso stretto. Infatti il c.p.m. di
pace è stato applicato anche in operazioni con elevate condizioni
di conflittualità, come ad esempio nella guerra del Golfo(5), negli
interventi in Somalia, e, da ultimi, in Bosnia e Kossovo.
Ma proprio l'esperienza maturata nel
corso dello svolgimento di tali missioni internazionali ha
consentito di porre in evidenza alcuni limiti giuridici del codice
penale militare di pace, atteso che, per diversi motivi, il sistema
penale da esso delineato non è apparso sufficientemente aderente
alle situazioni concrete che si sono verificate "in operazioni". E
in effetti può già evidenziarsi come la legge penale militare di
pace nella stessa ratio originaria del legislatore appare più
idonea a disciplinare situazioni giuridiche connesse con le
attività di un esercito di guarnigione piuttosto che di una forza
in operazioni.
In ogni caso, alcune vicende penali sorte durante le operazioni
multinazionali hanno portato la stessa magistratura militare
italiana a sollevare nelle sedi istituzionali il problema della
scarsa incisività delle norme del c.p.m.p. e in generale delle
conseguenze di un vuoto normativo che cominciava a denunciare le
gravi incongruità dell'intero sistema(6). Il primo punto posto in
discussione è stato subito individuato nella dicotomia delle
competenze(7) tracciata dalla contestuale applicabilità nelle
operazioni all'estero sia del codice penale militare di pace sia
del codice penale comune. Tale distinzione, già valutata con molte
riserve in relazione all'esercizio di giurisdizione nel territorio
nazionale, comporta ulteriori difficoltà applicative quando si
tratta di reati commessi all'estero.
Una questione di non poco conto è da
riferirsi, ad esempio, alla individuazione degli organi di polizia
giudiziaria, che poi sono gli organismi chiamati concretamente ad
accertare la sussistenza effettiva del reato e ad individuarne gli
autori responsabili. Ai sensi dell'art. 301 del c.p.m.p., il
comandante del reparto cui appartiene l'indagato è ufficiale di
polizia giudiziaria limitatamente ai reati militari, mentre
rispetto ai reati comuni(8) egli assume la veste, senz'altro
residuale e priva di sostanziali poteri d'indagine e coercitivi, di
un mero pubblico ufficiale. Ciò significa che laddove in operazioni
un militare si rendesse responsabile di un reato comune, es. furto
ai danni di un cittadino straniero, con un contingente costituito
senza personale dell'Arma dei Carabinieri quel comandante di
reparto non avrebbe nessuna possibilità di procedere a fermo,
perquisizione, ispezione o altra attività investigativa.
Un altro problema è da ricondursi
agli aspetti procedurali nella effettiva individuazione delle
competenze. Risultano definite tra i reati militari le lesioni
personali dolose, ma non anche quelle colpose, e sulla
problematicità di tale distinzione potrebbe soccorrere tutta quella
scuola di pensiero che ha tracciato la sottile soglia di
distinzione tra il dolo eventuale e la colpa cosciente. È ancora
reato militare l'omicidio doloso ma solo se assassino e vittima
rivestono grado diverso. Esiste il peculato militare, ma la
corruzione è reato comune. Insomma, si tratta di un'area di
confluenza di due sistemi penali assolutamente divergenti che
tuttavia dovrebbero andare a disciplinare situazioni giuridiche in
alcuni casi sostanzialmente identiche, o comunque intimamente
connesse quanto al loro inquadramento sotto il profilo delle norme
formali e sostanziali del diritto penale.
E il tema si pone ancora
maggiormente nella sua complessità ove si voglia considerare
l'aspetto della individuazione dell'organo giurisdizionale
competente. La legge 7 maggio 1981 n. 180, all'art. 9, ha
attribuito la competenza esclusiva dei reati militari commessi
all'estero al Tribunale Militare di Roma. Ma per i reati comuni
commessi da un militare all'estero sorge il problema di chi dovrà
giudicarlo. L'art. 8 c.p.p. che sancisce il normale criterio della
competenza territoriale del locus commissi delicti non può trovare
attuazione, per cui bisogna ricorrere all'art. 10 c.p.p. in base al
quale per i reati commessi all'estero, tendenzialmente, la
competenza spetta al giudice di residenza dell'imputato. A tale
proposito, la norma, alla luce delle esperienze pratiche vissute
dagli organi inquirenti, è stata giudicata come causa di
dispersione territoriale di indagini e processi, che invece
avrebbero meritato un approccio diverso, unitario e
specialistico.
Infine, un altro elemento di
criticità del sistema è stato individuato più propriamente nelle
condizioni di procedibilità: mentre per i reati militari commessi
all'estero si può procedere senza adempiere ad alcuna condizione
preliminare, per la maggior parte dei reati comuni sono necessarie
la richiesta del Ministro Guardasigilli e la presenza del reo nel
territorio dello Stato, il che si traduce comprensibilmente in una
isteresi decisionale che può favorire l'occultamento degli elementi
probatori e la sottrazione alla giustizia dei colpevoli.
4. Gli obblighi
derivanti dalle Convenzioni Internazionali
Ma soprattutto a seguito di alcune
spiacevoli vicende verificatisi nel corso dell'intervento italiano
in Somalia, un aspetto assai problematico e controverso è stato
marcatamente sottolineato nel «vuoto di disciplina» esistente in
riferimento alla repressione delle violazioni al diritto
internazionale umanitario(9).
Nel caso di alcuni procedimenti che hanno riguardato militari
italiani indagati per aver commesso sevizie a cittadini stranieri
durante l'Operazione Restore Hope, non è stato configurato nessun
reato militare e si sono delineati solo i reati comuni delle
lesioni personali, delle percosse e della violenza privata.
Peraltro, in astratto, se le sevizie non lasciano segni clinici
apprezzabili occorrerà valutare solo le ipotesi residuali delle
percosse e delle ingiurie, che sono oggi di competenza del giudice
di pace e perseguibili a querela delle persone offese e su
richiesta del Ministro della Giustizia.
Se poi il discorso viene proiettato
più incisivamente sulla drammaticità con cui si sono sviluppati gli
eventi di alcune operazioni multinazionali, si avrà più
concretamente il senso di inadeguatezza del sistema. Si pensi alle
sevizie subite dai piloti italiani catturati durante la guerra del
Golfo, o anche ad una eventuale possibilità che militari italiani
si fossero trovati al posto dei soldati americani brutalmente
percossi ed esposti alle telecamere durante la guerra del Kossovo:
in questo caso i crimini compiuti ai loro danni, ove perseguiti,
sarebbero rimasti sostanzialmente impuniti, stante l'applicabilità
delle sole norme penali comuni, peraltro limitate nei meccanismi
delle citate farraginose norme sull'attribuzione delle competenze e
sulle condizioni di procedibilità.
La questione si presenta in tutta
evidenza nella sua gravità specie in relazione a quel contesto
internazionale di riferimento cui l'Italia è chiamata ormai a
confrontarsi con maggiori assunzioni di responsabilità. In un foro
non propriamente istituzionale, ma meritevole di particolare
attenzione perché riunisce "giuristi militari" - ufficiali di
formazione giuridica e magistrati militari con incarichi
istituzionali interessati comunque all'esercizio della funzione
giurisdizionale militare - vale a dire la Société Internationale de
Droit Militaire(10), con sede a Bruxelles, proprio il carente
intervento normativo di alcuni Stati è stato oggetto di particolare
attenzione e l'Italia, chiamata a riferire insieme ad altri Paesi
sullo stato dei procedimenti penali proprio relativi alle vicende
somale, ha dovuto fornire un resoconto non proprio edificante
sull'efficacia del suo sistema di giustizia e sull'osservanza degli
obblighi che le sono imposti dall'adesione alle Convenzioni del
Diritto Internazionale Umanitario.
E difatti il tema cruciale
dell'inadeguatezza del codice penale militare di pace è da
riferirsi all'assenza di specifiche previsioni penali che
sanzionino le violazioni alle convenzioni internazionali. Anche se
l'Italia ha formalmente ratificato i principali testi convenzionali
del diritto umanitario, dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 ai
Protocolli Aggiuntivi del 1977, il nostro Paese risulta ancora non
avere ottemperato alle previsioni delle stesse convenzioni che
obbligano gli Stati ad introdurre nel proprio ordinamento espresse
norme penali che reprimano le condotte qualificate come violazioni
gravi(11). In sostanza si tratta di porre una riflessione sui
«rilevanti interessi, coinvolgenti, talvolta, l'immagine e la
credibilità complessiva del nostro paese, che possono essere lesi
da comportamenti posti in essere durante le missioni
all'estero(12)», "comportamenti" che il nostro ordinamento finora
non è stato in grado di perseguire efficacemente.
5. Il nuovo
diritto penale militare nelle operazioni
multinazionali
Di fronte a tutta questa serie di
considerazioni incentrate sulle incongruenze e sul vuoto di
disciplina del sistema penale vigente nelle missioni all'estero,
per lungo tempo alcune componenti della stessa magistratura
militare hanno sostenuto la necessità di un intervento legislativo
per ridefinire un corpo normativo ad hoc, volto essenzialmente alla
stesura di un nuovo codice penale militare opportunamente aderente
alle problematiche più attuali. E vari sono stati i tentativi di
iniziative legislative e anche di gruppi di studio coordinati
dall'esecutivo, ma tutti si sono arenati per le oggettive
difficoltà di pervenire ad un testo definitivo e concretamente
condivisibile(13). Nondimeno va ricordato che negli anni addietro
tali attività sono state a lungo condizionate da dibattiti di più
ampio respiro, che vedevano proposte divergenti all'estremo, quali,
ad esempio, da un lato la radicale soppressione della giurisdizione
militare e dall'altro la costituzione di sezioni specializzate
all'interno della magistratura ordinaria, secondo i modelli della
giustizia minorile e del lavoro, cui attribuire però un sistema di
diritto sostanziale con qualificazioni del reato militare molto più
estese.
Ma anche in questo campo le vicende
dell'11 settembre 2001 dovevano portare ad un approccio più
realistico e soprattutto ad una risposta pronta e direttamente
efficace. Quando dunque si è trattato di definire il quadro
giuridico in cui le nostre forze armate sarebbero state chiamate a
fornire il loro contributo a sostegno dell'intervento
multinazionale in Afghanistan, l'esecutivo ha ritenuto opportuno
rinunciare stavolta al regime di deroga alla previsione dell'art. 9
c.p.m.p. richiamando invece espressamente l'applicabilità del
codice penale militare di guerra, pur intervenendo con alcuni
correttivi.
La scelta per l'applicazione della
legge penale di guerra è stata evidentemente facilitata anche nella
sede parlamentare e più in generale nel confronto con l'opinione
pubblica, perché oggettivamente il momento emotivo è stato tale da
poterla giustificare come extrema ratio. Ma, come si è cercato di
dimostrare con la precedente analisi, all'opzione si è pervenuti
per motivi squisitamente tecnico-giuridici: l'esecutivo ha
finalmente recepito le indicazioni, già emerse in alcune sedi
istituzionali e nella stessa magistratura militare(14), in base
alle quali il vigente, anche se finora disapplicato, codice penale
militare di guerra rispetto a quello di pace rappresenta uno
strumento più appropriato e soprattutto già tecnicamente
"confezionato" per superare i vuoti normativi e le incongruenze
procedurali che abbiamo trattato.
Il Decreto Legge 1 dicembre 2001 n.
421 «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale
militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring
Freedom"» al Capo II - Disposizioni in materia penale ha così
potuto esplicitare all'art. 8 che: «Al corpo di spedizione italiano
che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento
della legalità internazionale, denominata "Enduring Freedom", di
cui all'art. 1, comma 1, si applica il codice penale militare di
guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 salvo
quanto previsto dal'art. 9(15)».
Nella relazione introduttiva alla presentazione del disegno di
legge A.S. 914 il Governo ha innanzi tutto posto in luce
«l'eccezionale rilevanza della situazione …l'inderogabile esigenza
di identificare con la massima rapidità uno strumento di giustizia
militare congruo e attuale prima dell'effettiva, imminente entrata
in azione del nostro contingente nel teatro di operazioni»; ha
inoltre sottolineato che «secondo l'opinione comune, il codice
penale militare di guerra …è un testo tecnicamente ben fatto e, per
quei tempi, avanzato in quanto comprende diverse disposizioni in
materia umanitaria…». Peraltro ha inteso precisare che
«l'applicazione della legge penale militare di guerra ai
partecipanti alla spedizione è rispondente alla condizione propria
della presente missione - che ha le caratteristiche di un conflitto
armato -, alla circostanza che nel diritto e nella pratica
internazionale al concetto di guerra si vada ormai da tempo
sostituendo quello di conflitto armato e alla indicazione della
Costituzione, secondo cui - in base alla terminologia in uso
all'epoca della sua stesura - un'apposita legge regola la
giurisdizione militare in tempo di guerra (articolo 103 ultimo
comma)».
Sulla base di tali indicazioni anche
il legislatore con il provvedimento di conversione, la Legge 31
gennaio 2002 n. 6, ha condiviso l'iniziativa governativa e pertanto
l'applicabilità della legge penale militare di guerra nella
Enduring Freedom è ormai norma essenziale per la configurazione del
nuovo diritto penale militare nelle operazioni multinazionali. In
tal modo, la funzione di tutela della giurisdizione penale si può
finalmente configurare nella sua effettività.
Il furto commesso da un militare ai danni di un cittadino straniero
non viene più confusamente perseguito come un reato comune,
peraltro con le difficoltà di individuare un organo qualificato di
polizia giudiziaria, il giudice competente e di acquisire la
preventiva richiesta del Ministro Guardasigilli(16).
E per quanto concerne gli strumenti
a tutela delle norme umanitarie, per le sevizie a danno di
prigionieri di guerra o di cittadini inermi non si sarà più
limitati dalla difficile configurabilità dei reati comuni
perseguibili a querela e di competenza del giudice di pace, perché
in generale per tutti i possibili abusi e violenze a danno di
«popolazioni civili, degli infermi, dei feriti, dei naufraghi, del
personale sanitario e dei prigionieri di guerra, vale a dire dei
soggetti deboli, indifesi o particolarmente esposti alla sofferenza
in siffatte situazioni» opera stavolta un intero Titolo IV del
c.p.m.g. Dei reati contro le leggi e gli usi di guerra. Esso
disciplina ben 65 previsioni, dagli articoli 165 all'art. 230, tra
cui vanno menzionate: l'art. 17 Comandante che ordina o autorizza
l'uso di mezzi di guerra vietati, l'art. 178 Comandante che omette
il preavviso in caso di bombardamento, l'art. 190 Omessa assistenza
verso militari infermi, feriti o naufraghi, l'art. 209 Sevizie o
maltrattamenti, e così via.
Infine, il c.p.m.g. offre strumenti
giuridici più appropriati anche per realizzare con maggiore
incisività gli scopi delle missioni all'estero: esso, ai sensi
dell'art. 13, sarà applicabile anche nei confronti dei militari
"nemici" che si rendessero responsabili di violazioni alle leggi e
agli usi di guerra; inoltre, per effetto dell'art. 15, la
giurisdizione riguarderà anche i fatti in cui risultassero lesi
militari "alleati".
Ma questi sono soltanto alcuni esempi di fattispecie rinvenibili
nel c.p.m.g. che danno l'idea di come la legge penale militare di
guerra risulti oggettivamente più aderente alle situazioni
giuridiche che vengono a delinearsi in un'operazione militare
all'estero del tipo della Enduring Freedom.
6. Gli
aggiustamenti apportati alla legge penale militare di
guerra
Nonostante un bilancio dunque
sostanzialmente positivo del sistema penale complessivamente
tracciato dalle definizioni giuridiche del c.p.m.g., una sua
completa reviviscenza non poteva certamente essere accettabile
anche per una minima necessità di adattamento cronologico. Talché,
sin dalla fase preparatoria del disegno di decreto legge, lo stesso
esecutivo all'art. 9 del provvedimento ha ritenuto opportuno
inserire alcune previsioni che attualizzassero la nuova entrata in
vigore della legge penale militare di guerra.
In primis, per i motivi di dubbia legittimità costituzionale già
accennati, si è disposta la non applicabilità del c.p.m.g. nelle
parti relative procedura penale militare di guerra e al relativo
ordinamento giudiziario d'emergenza.
Ma non meno importanti sono le previsioni dei commi successivi
dello stesso art. 9, riguardanti la disciplina dell'arresto
obbligatorio e gli immediati adempimenti procedurali di convalida.
Oltre ai casi previsti dall'art. 380 comma 1 del c.p.p.,
l'obbligatorietà dell'arresto viene estesa ai reati di violata
consegna e forzata consegna di cui agli artt. 124 e 138 del
c.p.m.g. e ad alcuni reati contro la disciplina militare previsti
dal codice penale militare di guerra mediante il rinvio al codice
penale militare di pace, quali: la disobbedienza aggravata, la
rivolta, l'ammutinamento, l'insubordinazione con violenza, la
violenza contro inferiore, l'abbandono di posto o violata consegna
di militare di sentinella, vedetta o scolta, la forzata consegna
aggravata (artt. 173 c. 2, 174, 175, 186, 195 c. 2, 124, 138 c. 2-3
del c.p.m.p.).
Il problema della convalida
dell'arresto in flagranza, che deve essere operata entro i termini
fissati dall'art. 13 della Costituzione ed è resa difficoltosa
dalla dislocazione in Italia del giudice competente, viene superato
facendo ricorso, in caso di necessità, per l'interrogatorio da
parte del pubblico ministero e l'udienza di convalida davanti al
giudice delle indagini preliminari, alla comunicazione telematica o
audiovisiva, con il sistema della videoconferenza, con garanzie
difensive opportunamente rafforzate: tra queste, la facoltà di
ripetere l'interrogatorio una volta che l'imputato è giunto in
Italia. Analogamente si prevede in tema di interrogatorio della
persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in
carcere.
Ma gli interventi correttivi non si
sono fermati qui. In sede di legge di conversione, per iniziativa
del Senato, sono state introdotte altre previsioni estremamente
importanti che stavolta non hanno una portata limitata alla sola
Enduring Freedom: sono state operate delle vere e proprie modifiche
al codice penale militare di guerra. In primo luogo, è stata
adeguata la disposizione dell'art. 9 c.p.m.g. all'attuale assetto
delle Forze Armate che, grazie agli attuali strumenti di comando e
controllo, vedono la direzione delle operazioni essenzialmente
condotta dal territorio nazionale fin nei dettagli; peraltro, per
le stesse considerazioni, nelle responsabilità della missione
all'estero è necessariamente coinvolto anche il personale che, pur
permanendo nel territorio nazionale, comunque collabora alla stessa
per attività di supporto o logistiche.
Con le stesse modifiche viene poi
ampliato il concetto di Stato «alleato», richiamato dall'art. 15
del c.p.m.g., equiparando ad esso anche lo Stato «associato» nelle
operazioni multinazionali.
La legge 6/2002 è poi intervenuta sull'art. 47 del c.p.m.g., che
delimita, dal punto di vista oggettivo, l'ambito della
giurisdizione penale militare. Così, per evitare il grave nocumento
che deriverebbe per un'operazione militare dal problema già
evidenziato dell'incerta individuazione degli organi di
giurisdizione nel caso di reati comuni commessi all'estero, il
legislatore ha optato per qualificare come reati militari alcune
fattispecie di reati comuni, sempre che ovviamente sia soddisfatto
l'elemento soggettivo dell'appartenenza alle Forze Armate. Vengono
così considerati reati militari alcuni reati comuni «offensivi di
interessi militari» in quanto commessi da militari: i delitti
contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità
pubblica, la fede pubblica, la moralità pubblica e il buon costume,
nonché i delitti contro la persona e il patrimonio.
Quanto poi alle norme
dell'importante Titolo IV dei reati contro le leggi e gli usi di
guerra, il legislatore, modificando l'art. 165 c.p.m.g., in primo
luogo ha voluto formalmente sancire che, in conformità a quanto già
delineato dal I Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977, le norme
di tutela umanitaria riferite al periodo di guerra «si applicano in
ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla
dichiarazione dello stato di guerra(17)». Inoltre ha introdotto
nuove fattispecie di reato con gli artt. 184-bis Cattura di ostaggi
e 185-bis Altre offese contro persone protette dalle convenzioni
internazionali(18). In particolare ha ritenuto opportuno inasprire
anche il regime sanzionatorio elevando da due a cinque anni la
reclusione militare prevista per tutto il sistema dei reati di
violenza a danno della popolazione civile e dei prigionieri di
guerra. Ha così espressamente configurato tra i reati militari
perseguibili (ove non costituiscano più gravi reati) fatti non
ancora disciplinati dal c.p.m.g. ma ormai acquisiti come violazioni
gravi delle convenzioni internazionali: la cattura di ostaggi, gli
atti di tortura, i trattamenti inumani, i trasferimenti illegali,
gli esperimenti biologici e i trattamenti medici
ingiustificati.
7.
Conclusioni
L'intervento normativo apportato
prima con il D.L. 1 dicembre 2001 n.421 e successivamente con il
relativo provvedimento di conversione, la L. 31 gennaio 2002 n. 6,
rappresenta un momento di particolare rilevanza nel processo di
evoluzione del quadro giuridico di riferimento delle operazioni
militari all'estero. Si è trattato di una scelta sicuramente
"coraggiosa" di cui va dato atto al legislatore, perché non è stato
un rischio di poco conto esporsi, con il ripristino di un codice di
guerra, ad un'opinione pubblica non sempre bene informata sotto il
profilo tecnico-giuridico.
Come si è detto, una certa incidenza al favorevole accoglimento
dell'iniziativa in sede governativa e legislativa lo ha avuto il
particolare momento storico che ha visto l'intera comunità
internazionale chiamata a confrontarsi stavolta con qualcosa di ben
più grave di una guerra di eserciti o nazioni(19). Ma è importante
richiamare un concetto già espresso perché è attorno a questo che
si può comprendere l'effettiva portata del provvedimento
legislativo. Il richiamo all'applicabilità del codice penale
militare di guerra non è stata un'opzione dettata da
condizionamenti emotivi legati esclusivamente alla gravità della
situazione internazionale del momento. Si è trattata di una scelta
motivata da ragioni essenzialmente tecniche, da esperienze
giuridiche vissute nel corso delle ormai molteplici partecipazioni
italiane alle missioni all'estero, ove il sistema penale delineato
precedentemente dal nostro ordinamento si era rilevato farraginoso,
incongruente, carente e soprattutto inadempiente rispetto agli
obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali.
In tale quadro, non può certo
escludersi che le norme ora definite si prestino ad ulteriori
miglioramenti, ma certamente si è pervenuti ad una svolta attesa da
tempo nell'ambito della stessa componente militare. Oggi,
probabilmente, le Forze Armate si sentono meglio sostenute da un
«sistema Paese» che ha compreso la complessità e la delicatezza
delle problematiche che sottendono alla gestione delle operazioni
multinazionali, e che con sempre maggiore consapevolezza si
appresta a definirne, con determinazione e chiarezza di intenti,
tutti gli strumenti di supporto necessari, non ultimi quelli
giuridici.
L'ordinamento giuridico nazionale si
è dunque arricchito di un sistema normativo che finalmente è in
grado di inserirsi nel circuito di quello che oggi è definito il
sistema emergente del Diritto Internazionale Umanitario e del
Diritto Internazionale Penale(20). L'uno e l'altro vedono
attualmente un significativo processo di rafforzamento delle
funzioni giurisdizionali, sia mediante l'appropriata individuazione
dei crimini internazionali, sia con la definizione di puntuali
meccanismi di prevenzione e repressione direttamente azionabili per
iniziativa dei singoli Stati ovvero, nel caso di una loro carenza,
sulla base delle norme dell'ordinamento internazionale.
E, in questa scelta, il legislatore sembra avere recuperato anche
il senso della grande cultura e tradizione che nel campo del
Diritto Umanitario hanno avuto i regolamenti delle forze armate
italiane in ogni tempo: già nel 1859 il codice penale militare «per
gli Stati di S.M. il Re di Sardegna» aveva stabilito per la prima
volta nel mondo la responsabilità individuale per i crimini di
guerra commessi dai militari. Si tratta di una norma sicuramente
avveniristica, se si considera che oltre un secolo dopo è posta
ancora alla base dei principi ispiratori dell'intero sistema di
tutela del diritto di Ginevra, degli Statuti dei Tribunali
Internazionali per la ex Jugoslavia ed il Ruanda, e, da ultimo,
dell'importante Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale(21).
(*) - Tenente Colonnello dei Carabinieri,
Comandante Provinciale di Siena. L'ufficiale, autore in questa
Rassegna di diversi contributi sul diritto internazionale,
nell'incarico di Capo Sezione Affari Giuridici Internazionali dello
Stato Maggiore della Difesa ha seguito le attività preparatorie dei
progetti di riforma dei codici penali militari all'esame del
Ministero della Difesa.
(1) - G. De Vergottini, Profili costituzionali della gestione
delle emergenze in Diritto Militare, Riv. Trim. n. 2/3 2001.
(2) - V. Maggi, Limiti costituzionali al diritto e al processo
penale militare, Jovene, 1981, pagg. 16 e 17. D. Brunelli - G.
Mazzi, Diritto Penale Militare, Giuffrè, 1994, pag. 612.
(3) - D. Brunelli - G. Mazzi, Diritto Penale Militare, cit. pag.
29; N. Ronzitti, Lo status delle Forze Armate italiane impegnate in
operazioni fuori area condotte sotto l'egida di organizzazioni
internazionali, CeMiSS, Informazioni Difesa, 1996; A. De Guttry, Le
missioni delle Forze Armate italiane fuori area, Franco Angeli,
1997; G. Cevolin, L'impiego di forze armate all'estero: legittimità
costituzionale e aspetti procedurali, in Diritto Militare, Riv.
Trim. n. 1/2001.
(4) - F. Frattarolo, Il Diritto penale militare e la giustizia
militare in Elementi di Diritto Militare. Aspetti costituzionali,
suppl. n.1/1999 al n. 4 della Rassegna Arma dei Carabinieri,
1999.
(5) - Sugli aspetti propriamente giuridici della missione v.: P.P.
Rivello, La missione italiana nell'area del Golfo Persico ed il
ritorno di pesanti interrogativi in tema di codici penali militari
in Leg. pen., 1991, pag. 166.
(6) - Sul tema, ampiamente, v.: V. Bonagura (Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte Militare di Appello) Relazione per
l'inaugurazione dell'anno giudiziario - Roma 22 gennaio 2001 in
Diritto Militare, Riv. Trim. n.1/2001, pag. 51; S. Dini, Operazioni
belliche internazionali e militari italiani in Questione Giustizia,
n.5 /1999, pag. 857.
(7) - V.: Le conseguenze del riparto di competenza tra le Autorità
giudiziarie ordinaria e militare in V. Bonagura, op. cit.
(8) - Per completezza si ricorderà che ai sensi dell'art. 110 c.8
del DPR 9.10.1990 n. 309 ai soli Comandanti di Corpo con grado di
ufficiale superiore spettano le funzioni di polizia giudiziaria ai
fini della prevenzione e della repressione dei reati comuni in
materia di stupefacenti.
(9) - V. Bonagura, Relazioni per gli anni giudiziari 2000 e 2001,
Assemblea Generale della Corte Militare d'Appello-Roma, gennaio
2000 - gennaio 2001. In ordine al più ampio tema del diritto
umanitario si rinvia ai riferimenti bibliografici citati in
appendice.
(10) - Il Gruppo italiano della Société , che ha avuto come "padre"
spirituale il Generale dei Carabinieri Pietro Verri, compianto
precursore degli studi di diritto umanitario in Italia, ha sede in
Roma, ed è presieduto da A. Intelisano Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale Militare di Roma.
(11) - Sul tema ci sia consentito rinviare al nostro: Il Diritto
Internazionale Umanitario nel 50mo Anniversario delle Convenzioni
di Ginevra, in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, n. 4/1999.
(12) - V. Bonagura, op. cit., p. 54.
(13) - D. Brunelli - G. Mazzi, Progetti di riforma, in op. cit.,
pag. 595.
(14) - Si fa riferimento in particolare ai citati interventi del
Procuratore Generale della Corte Militare d'Appello in occasione
delle inaugurazioni degli anni giudiziari 2000 e 2001, supra.
(15) - L'art. 9 prevede sostanzialmente la non applicabilità del
c.p.m.g nella parte relativa alle disposizioni della originaria
procedura penale militare di guerra e il relativo ordinamento
giudiziario, v. ultra.
(16) - Nella fattispecie soccorrerebbe l'art. 227 del
c.p.m.g.
(17) - N. Ronzitti, Dalla teoria dello "stato di guerra" a quella
del conflitto armato, in Diritto Internazionale per ufficiali della
marina militare, CEMISS, 1993, pag. 207.
(18) - Sulle incriminazioni più recenti operate dai testi
convenzionali del diritto umanitario si rinvia all'interessante
studio: R. Gutman - D. Rieff (a cura di), Crimini di guerra,
Internazionale, 1999.
(19) - Sul tema ricordiamo l'interessante analisi di L. Incisa di
Camerano, Stato di guerra. Conflitti e violenza nella
post-modernità, Ideazione, ed. 2001.
(20) - I. Caracciolo, Dal Diritto Penale Internazionale al Diritto
Internazionale Penale, Ed. Scientifica, 2000.
(21) - Lo Statuto di Roma, ancora non entrato in vigore per
l'insufficiente numero di ratifiche da parte degli Stati,
rappresenta comunque il traguardo cui è prevenuta la comunità
internazionale per promuovere un sistema di tutela penale
internazionale del diritto umanitario che abbia efficacia
universale. Sul tema la Rassegna svilupperà prossimamente più
specifici contributi di pensiero. V.: Lattanzi - Sciso (a cura di),
Dai tribunali penali internazionali ad una Corte permanente, Ed.
Scientifica, 1996; Reale (a cura di), Lo Statuto della Corte Penale
Internazionale, CEDAM, 1999. |