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Dati giudiziari - Dati
personali connessi a un procedimento disciplinare a carico di un
magistrato - 25 ottobre 2001.
Il garante per la protezione dei
dati personali:
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del
prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato dal
sig. XY nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza;
vista la documentazione in atti;
visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;
Relatore il Prof. Gaetano Rasi;
PREMESSO:
Il ricorrente, ispettore della
Polizia di Stato, sostiene che il Dipartimento della pubblica
sicurezza avrebbe acquisito e trattato dati sensibili che lo
riguardano, nell'ambito di un procedimento disciplinare, in
asserita violazione delle disposizioni della legge n.
675/1996.
L'interessato ritiene in particolare che l'iniziale raccolta dei
dati sarebbe stata effettuata da parte di colleghi del ricorrente
che avrebbero agito al di fuori del servizio ed in veste
"privata".
Il ricorrente ha presentato ricorso al Garante chiedendo che
l'Autorità accerti l'illegittimità della condotta
dell'amministrazione e dei singoli che avrebbero agito "al di fuori
dell'attività di servizio", disponendo il blocco e la distruzione
dei dati trattati.
A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità ai
sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Dipartimento della
pubblica sicurezza ha evidenziato che i propri dipendenti devono
osservare i doveri inerenti alla loro funzione anche al di fuori
del servizio (art. 68 legge n. 121/1981). In relazione al merito
delle contestazioni disciplinari, nella memoria prodotta dal
titolare del trattamento viene posto anche in rilievo che ciascun
appartenente alla Polizia di Stato ha il dovere di attenersi al
segreto d'ufficio (art. 34 d.P.R. n. 782/1985) e che tale obbligo è
ovviamente previsto anche per i componenti del Consiglio
provinciale di disciplina istituito presso la Questura (art. 16,
ultimo comma, d.P.R. n. 737/1981).
Nella propria replica il ricorrente ha ribadito le proprie
posizioni nei confronti sia del Ministero dell'interno, sia dei
colleghi che avrebbero comunicato e diffuso i dati personali in
questione.
Nell'audizione tenutasi il 24
settembre 2001 le parti hanno infine ribadito le proprie
posizioni.
Ciò premesso il garante osserva:
Il ricorso non è fondato.
Il trattamento di dati personali del
ricorrente effettuato nel caso di specie dal Dipartimento della
pubblica sicurezza nell'ambito di un procedimento disciplinare non
risulta svolgersi in violazione di legge. Non trova pertanto
giustificazione la richiesta dell'interessato di procedere al
blocco ed alla successiva distruzione dei dati.
Il trattamento in questione è stato svolto all'interno della
struttura organizzativa del Dipartimento in relazione alle
competenze di alcuni organi interni che hanno avuto, in
successione, cognizione della vicenda.
Secondo la legge n. 675 (v. art. 1, comma 2, lett. g) e h)), nella
vicenda in esame non si sono verificate ipotesi di "comunicazione"
a terzi o di "diffusione" dei dati, avendo il trattamento "interno"
coinvolto solo una serie di organi ed uffici della medesima
amministrazione. Il trattamento svolto risulta inoltre conforme al
dettato normativo applicabile in simili circostanze (artt. 27,
comma 1 e 22, commi 3 e 3 bis, come modificato dal decreto
legislativo n. 135 del 1999).
Il procedimento disciplinare in questione è stato inoltre attivato
per una legittima verifica del rispetto di una previsione normativa
secondo la quale "Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal
servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione" (art.
68 legge n. 121/1981).
L'attività inizialmente posta in
essere da un collega dell'interessato e, successivamente, dai suoi
superiori rappresenta una possibile modalità di accertamento e di
verifica di comportamenti ritenuti contrastanti con i doveri
d'ufficio derivanti dall'appartenenza dell'interessato alla Polizia
di Stato. Ciò con particolare riguardo alla denunciata
riconoscibilità del ricorrente nell'ambito di situazioni ritenute
dall'amministrazione non consone alla delicatezza delle funzioni
rivestite.
Per quanto attiene infine il trattamento dei dati sensibili, si
rileva che il predetto decreto legislativo n. 135/1999 ha
individuato espressamente le operazioni di trattamento volte
all'accertamento delle responsabilità, anche disciplinari, fra le
finalità ritenute di rilevante interesse pubblico, per le quali
detto trattamento è consentito.
I trattamenti in questione non
appaiono in conclusione contrastanti con i riferiti parametri
normativi, né sono emersi dalla documentazione in atti profili che
possano rivelare l'esistenza di altri trattamenti eccedenti o non
pertinenti da parte degli organi preposti al citato procedimento
disciplinare.
Per questi motivi il garante:
dichiara infondato il ricorso.
Diritto di
accesso - Dati personali trattati dal Centro elaborazione dati del
Dipartimento di pubblica sicurezza - 3 ottobre 2001.
Il garante per la protezione dei
dati personali:
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del
prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato dal
Sig. Franco Del Rio nei confronti della Questura di La
Spezia;
vista la documentazione in atti;
viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO
1. Il ricorrente lamenta di non
avere ricevuto positivo riscontro ad una richiesta di accesso ai
propri dati personali contenuti nella "banca dati cartacea e/o
telematica" della locale Questura, ivi comprese informazioni e
relazioni redatte e comunicate anche ad altre autorità, anche in
riferimento ad eventuali proposte di revoca o sospensione
dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività di
investigatore privato che sarebbero state trasmesse alla locale
Prefettura.
A tale istanza la Questura ha risposto in data 9 agosto 2001
negando l'accesso, ritenendo applicabile l'art. 4 della legge n.
675.
Ciò premesso il garante osserva:
2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999),
contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha
introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla
forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per
l'esame dei ricorsi al Garante previsti dall'art. 29 della legge n.
675/1996.
Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità
dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano
dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che
il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del
trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1,
d.P.R. n. 501/1998).
Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato
ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito
dell'Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a
cura del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
La richiesta formulata dal
ricorrente ai sensi del citato art. 13, per la sua ampiezza ("…
notizie … che mi riguardano contenute nella banca dati
cartacea/telematica di codesta Questura") era tale da riguardare
anche eventuali dati destinati a confluire nel C.e.d. del
Dipartimento di pubblica sicurezza (per i quali l'interessato può
esercitare l'accesso ai sensi non del citato art. 13, ma dell'art.
10 della legge 1 aprile 1981, n. 121), nonché eventuali dati
personali trattati per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati (art. 4, comma 1, lett. e), legge n.
675).
A quest'ultima categoria di trattamenti si applicano al momento
solo alcune disposizioni della legge n. 675/1996, disposizioni
specificamente elencate nel comma 2 del medesimo art. 4 e fra le
quali non sono compresi né l'art. 13 (esercizio del diritto di
accesso ai dati), né l'art. 29 (in materia di ricorsi al Garante).
Pertanto, nei confronti di questa medesima categoria di trattamenti
non può essere proposto ricorso ex art. 29, né può essere
presentata una previa istanza ai sensi del citato art. 13, essendo
solamente possibile sollecitare, attraverso una richiesta o l'invio
di una segnalazione o reclamo al Garante, la verifica della
rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32, in
relazione al citato art. 4, comma 2).
Il diniego di accesso da parte della
Questura era pertanto giustificato, considerato il tenore della
richiesta.
Resta peraltro impregiudicato il diritto dell'interessato di
accedere a dati che lo riguardano in applicazione del citato art.
10 della legge n. 121/1981, ove ne ricorrano i presupposti, nonché,
in base al citato art. 13, di presentare una più specifica
richiesta di accesso a dati personali che lo riguardano, relativi
ad attività amministrative connesse al mero rilascio di
autorizzazioni o alla loro revoca, sempreché tali dati non siano
trattati per finalità di prevenzione, repressione ed accertamento
di reati (art. 4, comma 1, lett. e), legge n. 675).
Per questi motivi:
il Garante dichiara inammissibile il
ricorso. |