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Responsabilità -
Amministrazione della difesa - Presentazione di falsi documenti
per idennità di trasloco - Falsificazione e produzione
effettuata da ditta delegata per la pratica - Illecito del
militare - Esclusione.
Sezione Prima Giurisdizionale
Centrale di Appello, 26 giugno 2001. Pres. Simonetti, Est.
Arganelli, P.M. Rosati - Stoppoloni (avv. Giordano) c.
P.G..
Ritenuto in fatto:
Con sentenza appellata è stato
condannato B. S., colonnello dell'Aeronautica militare, al
pagamento in favore del Ministero della Difesa di £. 11.345.191,
oltre rivalutazione ed interessi e spese di giudizio, per somme
indebitamente percepite in occasione del trasferimento di
masserizie da una base straniera a Roma.
Il giudizio di responsabilità era stato promosso dal Procuratore
regionale con atto di citazione del 12 agosto 1997, che richiamava
il procedimento penale conclusosi con la sentenza del Tribunale
militare di Roma 11-13 ottobre 1994 (passata in giudicato) che
aveva applicato allo S. la pena patteggiata di otto mesi di
reclusione per il reato di truffa pluriaggravata, per l'indebita
percezione in misura maggiore di quella spettante dell'indennità di
rimborso spese per il trasporto di mobilio, masserizie ed effetti
personali in relazione al trasferimento da Wichita Falls (USA) a
Roma.
Dagli atti del procedimento penale
era emerso che l'importo del nolo marittimo indicato sulla polizza
di carico presentata per il rimborso era di £. 11.345.200 superiore
a quello riportato dalla polizza acquisita presso la società di
navigazione.
Del danno derivante dalla corresponsione di tale maggiore somma il
Procuratore regionale aveva ritenuto responsabile S., per aver
prodotto la polizza di carico falsificata, recante il maggior
importo, richiamando anche la sentenza penale di patteggiamento
che, pur non avendo autorità di cosa giudicata, può essere
autonomamente oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento
della colpevolezza.
Il giudice di prime cure, con la sentenza appellata, ha affermato
la sussistenza del danno, in quanto risulta dagli atti che S.
percepì £. 35.713.010 quale rimborso per le spese di trasferimento,
mentre avrebbe dovuto percepire £. 24.367.810, in quanto la somma
pagata alla soc. Italia Navigazione fu di £. 6.354.810 e non di £.
18.976.440, e l'irrilevanza della circostanza che S. risultava aver
versato allo spedizioniere l'intero importo riscosso
dall'Amministrazione, poiché il danno sussiste indipendentemente da
chi abbia tratto vantaggio dalla maggior somma erogata.
Ritenuto esistente il nesso di causalità tra il comportamento di S.
e il prodursi del danno, per aver l'ufficiale prodotto
documentazione falsa (ancorché predisposta dallo spedizioniere), in
ordine all'elemento psicologico la sentenza fonda la grave
colpevolezza sulle risultanze della sentenza penale di condanna e
sulle dichiarazioni del rappresentante dello spedizioniere, secondo
cui il proprio compito era quello di procurare la documentazione
per il rimborso massimo ammissibile, al quale gli ufficiali
trasferiti ritenevano di aver comunque diritto. La colpa grave
consisterebbe nell'avere lo S. "quanto meno omesso, con estrema
leggerezza ed elevata faciloneria, di esercitare il doveroso
controllo sulla documentazione consegnatagli dallo spedizioniere e
che presentò all'Amministrazione della difesa per ottenere un
rimborso, la cui esatta entità aveva l'obbligo di conoscere".
Avverso detta sentenza lo S. ha
proposto appello, deducendo:
1) improcedibilità del giudizio di
primo grado per abbandono della domanda da parte del P.A. ed
obbligo di declaratoria di cessazione della materia del contendere
- Extrapetizione;
2) assenza sia dell'elemento
soggettivo, sia dell'antigiuridicità della condotta.
Non sarebbe stata inoltre adeguatamente valutata anche la
circostanza che lo S. pagò allo spedizioniere l'intero importo
liquidatogli dall'Amministrazione, né si sono correttamente
valutate tutte le dichiarazioni del rappresentante dello
spedizioniere in ordine alla sua esclusiva responsabilità nella
falsificazione.
Conclusivamente chiede la parte appellante, in via pregiudiziale,
l'annullamento della sentenza appellata per improcedibilità
dell'azione, a seguito dell'abbandono della domanda da parte del
Pubblico Ministero in udienza e nel merito, l'assoluzione per
mancanza di antigiuridicità della condotta ed assenza dell'elemento
soggettivo; in via del tutto subordinata chiede un largo esercizio
del potere riduttivo.
Il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto il
rigetto del gravame.
All'udienza dibattimentale del 10 aprile 2001 sia la parte
appellante che il P.M. hanno ribadito le richieste scritte.
DIRITTO
L'appello è fondato ed in termini di
cui appresso merita accoglimento.
Va anzitutto respinta l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità
del giudizio di primo grado.
Correttamente il giudice di prime cure ha puntualizzato che le
affermazioni del Pubblico Ministero in udienza, non costituiscono
in via di principio abbandono o rinunzia alla domanda contenuta
nell'atto di citazione.
L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione di responsabilità
comporta infatti - una volta esercitato il relativo potere con la
notificazione dell'atto di citazione - da un lato l'impossibilità
di modificare la domanda, dall'altro l'irretrattabilità di questa,
salva, ovviamente, l'incidenza in concreto di fatti sopravvenuti o
l'emersione di fatti nuovi, non considerati in sede di emanazione
dell'atto di citazione. In questo quadro, l'atteggiamento del
Pubblico Ministero nell'udienza di primo grado non può quindi di
per sé né esplicitamente né implicitamente, essere valutato come
abbandono di una pretesa risarcitoria sulla quale, incardinato il
giudizio, il Collegio è chiamato a pronunziarsi.
Di qui l'inconfigurabilità sia di
una rinunzia all'azione in primo grado, sia di una rinunzia
all'azione in primo grado, sia del vizio di extrapetizione della
sentenza che abbia pronunziato sulla domanda formulata nell'atto
introduttivo.
Ed infatti giurisprudenza prevalente di questa Corte è nel senso
che il P.M. non è vincolato, ai fini dell'appello, dalle richieste
conclusionali del P.M. di udienza in primo grado (cfr. SS.RR. 24
novembre 1990 n. 689; II Sez. 14 aprile 1997 n. 39 e 12 maggio 1997
n. 50; III Sez. 19 marzo 1998 n. 92).
Nella fattispecie, poi, la domanda contenuta nell'atto di citazione
si fondava sul danno erariale derivante all'Amministrazione
dall'erogazione di somme maggiori di quelle che essa avrebbe dovuto
effettivamente corrispondere. Correttamente, pertanto, il
Procuratore Generale nelle conclusioni scritte ha evidenziato che
in questa prospettazione la circostanza del totale versamento allo
spedizioniero della somma riscossa da S. era già stata
esplicitamente considerata dal Procuratore regionale come non
incidente sull'effettività del danno subito
dall'Amministrazione.
Né sussiste vizio di extrapetizione posto che il danno è stato
addebitato allo S. per aver prodotto una polizza di carico con un
importo maggiorato, a prescindere dal suo eventuale profitto
personale, cosicché le considerazioni espresse dal Pubblico
Ministero in udienza, lungi dal fondarsi su elementi di fatto non
considerati, si fondano sugli stessi elementi considerati nell'atto
di citazione.
Respinta l'eccezione pregiudiziale, nel merito l'appello è fondato.
Nella specie infatti va esclusa la sussistenza dell'elemento
soggettivo.
Né ha effetto vincolante sotto tale
profilo la sentenza penale di condanna, attesochè la stessa non ha
valore di giudicato ex art. 651 c.p.p., per essere stata
pronunciata a seguito di patteggiamento, posto che il dolo penale è
fattispecie diversa rispetto al dolo ed alla colpa civile e posto
che il giudizio contabile ha contenuto risarcitorio; e cosicché il
parallelismo è a farsi con il processo civile e con le regole che
vigono in tema di obbligazioni da inadempimento da illecito
contrattuale, con tutte le implicazioni in fatto ed in
diritto.
Ed invero la mancata partecipazione dello S. alla formazione della
polizza di carico come pure la negligente verifica della
corrispondenza tra la quantità di masserizie spedite e quella
indicata in polizza di carico se è pur vero che escludono
l'esimente, sono a valutazione di questo giudice imputabili solo a
colpa lieve.
Tanto posto che la falsità della polizza, come non fu riconoscibile
dall'ufficio liquidatore, avverso all'esame di tali documentazioni,
ben poteva non essere riconoscibile dallo S., che in ragione delle
sue competenze istituzionali ben poca esperienza poteva avere in
punto.
D'altra parte è stata chiarita
l'estraneità dello S. nella falsificazione della documentazione in
questione; e lo stesso rappresentante del vettore, Sig. D'A. ha
confessato in sede penale di essere stato il solo autore della
falsificazione non riconoscibile dai militari.
D'altra parte l'affermazione di detto Sig. D'A. che i militari
"sapevano di pagare un importo inferiore a quello indicato nelle
fatture" è affermazione generica che non ha e non può aver valore
come prova nel caso concreto per cui è qui causa, in quanto
affermazione generica non supportata da alcun riferimento specifico
alla fattispecie che ne occupa; mentre riferimento specifico ha
altra dichiarazione resa dal D'A. davanti al Tribunale Penale
Ordinario, dove viene detto che i militari trasferiti non avevano
contezza delle modalità attraverso le quali veniva predisposta la
falsa documentazione.
È in atti dichiarazione della ditta
"Sestito" dalla quale risulta che lo S. effettivamente ebbe a
pagare l'intera somma fatturata come da ricevuta dello
spedizioniere versata in atti; elementi questi, insieme agli altri
sopra indicati, che depongono, secondo valutazione discrezionale di
questo giudice, per la imputabilità allo S. di colpa lieve per non
aver verificato la corrispondenza tra quanto spedito e quanto
indicato in polizza in termini di entità delle masserizie
trasferite, ma non già di colpa grave.
Cosicché l'affermazione dei primi giudici di sussistenza a carico
dello S. in fattispecie di estranea leggerezza e di elevata
faciloneria - negligentia negligentissimi -, appare apodittica e
non condivisibile per quanto innanzi detto.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni
contraria istanza ed eccezione reiette,
ACCOGLIE
l'appello in epigrafe avverso la
sentenza impugnata e per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata, assolve il Sig. B. S. dalla domanda attrice.
Responsabilità -
Amministrazione della difesa - Dipendente della Marina Militare -
Illecito anche penale - Fattispecie - Sussistenza.
Sezione giurisdizionale per la
regione Liguria, 12 febbraio 2001. Pres. f.f. Gayno, Est. Salamone,
P.M. Bogetti - P.R. c. L. ed altri.
Ritenuto in fatto:
Con atto di citazione del 16 maggio
2000, regolarmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in
giudizio i signori L. R. e G. A., per sentirli condannare in solido
tra loro al pagamento in favore dell'Erario della somma di Lire
5.324.190 (cinquemilionitrecentoventiquattromilacentonovanta),
oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di
giudizio.
Risulta dagli atti che la Procura Militare della Repubblica di La
Spezia aveva richiesto al G.I.P. presso quel Tribunale Militare
l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti del
sig. L. R. ritenuto responsabile di "Concorso nel reato
Pluriaggravato di truffa" in quanto "essendo 2° Capo della Marina
Militare, in data 2.6.1989, mediante artifizi e raggiri consistenti
nel farsi rilasciare la fattura n. 5 del 17.5.1989, intestata alla
ditta S.I.T. emessa per operazioni di trasloco inesistenti, e
l'atto della pesa pubblica ad essa relativo e nel presentarli
presso l'ufficio amministrativo di Maricentro in La Spezia per
ottenerne il rimborso, in concorso con altre persone che gli
procuravano tali documenti, induceva in errore il capo del servizio
Amministrativo e gli altri addetti a tale ufficio, procurandosi un
ingiusto profitto derivante dalla liquidazione della somma di lire
5.324.190 a titolo di rimborso spese per trasporto di mobili e
masserizie. Con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno
dell'Amministrazione Militare e dell'essere rivestito di un
grado".
A seguito di rinvio a giudizio disposto con decreto in data 8
novembre 1995 dal Giudice dell'udienza preliminare, il Tribunale
Militare di La Spezia, con sentenza n. 179 in data 24.5.1996,
dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto
imputato perché il reato risultava estinto per effetto di
amnistia.
Risulta pure in atti la sentenza n.
350/97 del 24.7.1997 con la quale il G.U.P., presso il Tribunale di
Catania, ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi degli
artt. 444 e ss. del cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi sei
di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, nei
confronti di . A., il quale era stato tratto a giudizio con
l'imputazione, tra l'altro, di concorso continuato nel reato di
falso aggravato perché, su richiesta di singoli militari, lo stesso
faceva formare al pubblico pesatore bolle di pesatura attestanti
dati non rispondenti al vero relativi a traslochi asseritamente
avvenuti fra il gennaio 1987 ed il dicembre 1993, nonché di
concorso continuato nel reato militare pluriaggravato di truffa
perché, su richiesta di singoli militari, predisponeva false
fatture intestate a ditte di traslochi (fra cui la Ditta S.I.T. -
Sud Italia Trasporti) con le quali, unitamente alle false bolla di
pesatura, induceva in errore l'Amministrazione Militare, cui veniva
richiesto il rimborso per le spese di trasloco nei termini
risultanti dalla falsa documentazione, conseguendo in concorso con
i militari richiedenti un ingiusto profitto pari alla somma
liquidata dall'Amministrazione.
Dagli atti dei procedimenti penali
acquisiti dalla Procura regionale risulta che sia il G., in data
21.10.1994 innanzi al P.M. militare presso il Tribunale militare di
La Spezia, sia il L., in data 21.2.1996 innanzi alla Guardia di
Finanza, delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica di
Catania, avevano ammesso i fatti contestati, ed inoltre
quest'ultimo aveva chiamato in correità il G.
Ritenuta la sussistenza, in relazione ai fatti emersi dalle
indagini penali, di tutti gli elementi richiesti per una
imputazione di responsabilità amministrativa a carico del Capo di
2° classe L. R. e del Capo di 1^ classe G. A. per un danno ingiusto
alle Casse dell'Erario in ragione di lire 5.324.190 e ritenute
inconsistenti le deduzioni presentate dal L., a seguito di rituale
contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del
decreto legge 15 novembre 1993, n° 453, convertito dalla legge 14
gennaio 1994, n° 19, li ha convenuti per l'odierno giudizio al fine
di sentirli condannare alla rifusione a favore dell'Erario del
danno suindicato, che assume essere stato dolosamente
cagionato.
Il L. aveva presentato, nella fase
istruttoria, deduzioni difensive in data 12.7.1999 e in data
7.4.2000, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito e
dichiarando di avere corrisposto alla Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di Roma la somma di Lit. 2.000.000 per il
medesimo fatto.
All'odierna pubblica udienza, non costituiti i convenuti, il
Pubblico Ministero ha concluso come in atti.
Considerato in diritto:
La pretesa risarcitoria è fondata e
deve pertanto essere accolta.
Ed invero, il L., presentando all'Ufficio Amministrazione di
Maricentro in La Spezia la fattura n. 5, rilasciata dalla ditta SIT
in data 17.5.1989, e ottenendo così il rimborso di spese falsamente
documentate per il trasporto di mobili, in realtà non effettuato,
ha cagionato alla propria Amministrazione un danno erariale pari
alla somma indebitamente rimborsatagli di Lit. 5.324.190.
Ed alla produzione di tale danno ha concorso con la propria
condotta illecita l'altro convenuto, G. A., il quale ha fornito al
primo la documentazione indispensabile - fattura, atto della pesa
pubblica- per la perpetrazione della truffa in danno
dell'Amministrazione militare.
Le prove dei fatti addebitati le si
rinvengono negli atti del procedimento penale, cui il L. è stato
sottoposto per i medesimi fatti posti a base del presente giudizio,
conclusosi con sentenza del Tribunale Militare di La Spezia - n.
179 del 5.6.1996 - di "non doversi procedere.… in ordine al reato
ascrittogli perché estinto per effetto di amnistia" e negli atti
del procedimento penale, svoltosi nei confronti del G., tra
l'altro, per concorso continuato nel reato di falso aggravato per
aver fatto formare al pubblico pesatore bolle di pesatura
attestanti dati non rispondenti al vero, relativi a traslochi
asseritamente avvenuti fra il gennaio 1987 ed il dicembre 1993,
nonché per il reato militare di concorso pluriaggravato di truffa
per avere, su richiesta di singoli militari, predisposto false
fatture intestate a ditte di traslochi (fra cui la SIT).
Questo secondo procedimento si è concluso con la sentenza n. 350/97
del 24.7.1997 con la quale il G.U.P., presso il Tribunale di
Catania, ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi degli
artt. 444 e ss. del cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi sei
di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, nei
confronti del G.
In proposito va sottolineato che,
per univoca giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di
efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa
della sentenza penale che dichiara estinto il reato e della
sentenza "patteggiata", di cui all'art. 445 c.p.p., non preclude al
giudice contabile di utilizzare il materiale raccolto nel giudizio
penale (C. Conti, regione Sicilia, sez. Giurisdiz., 3 giugno 1996,
n. 113; C. Conti, Sez. I, 10 dicembre 1982, n.146).
Ciò posto, nella specie assumono rilievo determinante le ammissioni
fatte dal L. nel corso dell'interrogatorio del 21.2.1996, svoltosi
presso il Comando della Guardia di finanza 2^ compagnia di Catania,
cui il medesimo fu sottoposto per delega della Procura della
Repubblica presso il tribunale di Catania.
In tale sede, lo stesso, oltre ad
ammettere di avere effettuato due traslochi fittizi nel 1987 e nel
1989, precisava che la documentazione relativa al secondo trasloco
gli era stata fornita dal suo collega G. A., qui convenuto.
Questi, da parte sua, confessava, in data 21.10.1994, al P.M.
militare presso il Tribunale militare di La Spezia di avere operato
da intermediario, dietro compenso, per fare acquisire a colleghi
fatture per traslochi fittizi.
Al riguardo, osserva la Sezione che la confessione resa agli organi
di polizia giudiziaria, al pari di quella resa nel giudizio penale,
costituisce confessione stragiudiziale fatta a un terzo, ai sensi
dell'art. 2735 c.c., 1° comma, seconda parte. (Cass. Civ., sez.
III, 17 aprile 1997, n. 3309).
E la confessione stragiudiziale
fatta a un terzo, pur non costituendo prova legale, come la
confessione giudiziale e la confessione stragiudiziale fatta alla
parte o a chi la rappresenta, avendo sotto il profilo oggettivo la
stessa struttura di queste ultime - la verità del fatto da
dimostrare è riconosciuta dalla parte alla quale il fatto medesimo
è sfavorevole - non ha il valore di un semplice indizio, inteso o
nel senso di presunzione o nel senso di elemento indiziario del
quale il giudice possa tener conto al fine di completare elementi
probatori insufficienti, ma è, in realtà, un mezzo di prova diretta
su cui il giudice può fondare in maniera esclusiva il proprio
convincimento, ritenendola, nel suo apprezzamento discrezionale,
prevalente rispetto alle altre prove offerte od acquisite in causa
(Cass. civ., 10 febbraio 1987, n. 1425; Cass. Civ., sez. lav., 4
marzo 1991, n. 2231).
Tanto considerato, le ammissioni del L. e del G., la chiamata in
correità del primo nei confronti del secondo ed il comportamento
processuale tenuto da entrambi, in assenza di contrarie e più
attendibili risultanze, appaiono sufficienti ed idonee a provare la
condotta penalmente illecita degli stessi.
Di conseguenza, va ritenuta la
fondatezza della pretesa risarcitoria azionata dal Pubblico
ministero, attesa la sussistenza di tutti gli elementi necessari
per l'affermazione della responsabilità di entrambi i convenuti:
rapporto di servizio, violazione dolosa degli obblighi relativi,
danno, nesso di causalità tra condotta penalmente rilevante e
danno.
Nella specie il danno risulta esattamente determinato nell'importo
di Lit. 5.324.190
(cinquemilionitrecentoventiquattromilacentonovanta), pari a quanto
indebitamente rimborsato per spese di trasporto delle masserizie e
per indennità di facchinaggio.
Sotto il profilo soggettivo la responsabilità va ascritta a titolo
di dolo per avere il G. ed il L., rispettivamente, procurato e
prodotto con piena consapevolezza documenti, di cui è stata
accertata la falsità, al fine di far conseguire e conseguire
fraudolentemente dall'Amministrazione militare un rimborso non
dovuto.
Sulla base delle suesposte
considerazioni e tenuto conto dell'uguale apporto causale alla
produzione del danno, ritiene il Collegio di dover condannare i
convenuti a risarcire all'Erario, ciascuno nella misura della metà
e con il vincolo della solidarietà, la somma di Lit. 5.324.190
(cinquemilionitrecentoventiquattromilacentonovanta) oltre a
rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal
2 giugno 1989 - data dell'illecita liquidazione - fino al deposito
della presente sentenza; da quest'ultima data le somme risultanti
dovranno essere maggiorate degli interessi legali fino
all'integrale pagamento.
Per quanto concerne la somma di Lit. 2.000.000, di cui il L. ha
documentato in fotocopia il versamento alla Sezione di tesoreria
provinciale di Roma, recante la generica causale di "restituzione
al Ministero della difesa - Marina - di somme indebitamente
percepite", la Sezione ritiene che l'Amministrazione, nel dare
esecuzione alla condanna, dopo avere previamente verificato
l'esattezza dell'importo incamerato dall'Erario e la sua
riferibilità al trasloco fittizio del 1989 per cui è causa, debba
provvedere a dedurla dall'importo dovuto dal L. per effetto della
presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale per la regione Liguria, definitivamente
pronunciando, condanna, in relazione alla fattispecie dannosa
contestata, L. R. e G. A., ciascuno nella misura della metà e con
il vincolo della solidarietà, al pagamento in favore dell'Erario
della somma di Lit. 5.324.190
(cinquemilionitrecentoventiquattromilacentonovanta), oltre a
rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal
2 giugno 1989 fino al deposito della presente sentenza; da
quest'ultima data le somme risultanti dovranno essere maggiorate
degli interessi legali fino all'integrale pagamento.
L'Amministrazione, in sede di esecuzione, dovrà accertare quanto
eventualmente corrisposto da L. R., relativamente al trasloco
fittizio del 1989 per cui è causa, e provvedere a dedurlo
dall'importo dovuto dal medesimo per effetto della presente
sentenza.
Condanna, inoltre, i medesimi al pagamento delle spese di
giudizio. |