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1. -
Concorso - Commissione esaminatrice - Verbale - Finalità - Mancanza
firma di componente - Irregolarità sanabile.
2. - Concorso - Titoli - Valutazione - Pubblicazioni - Punteggio
numerico - Sufficienza - Sindacabilità - Limite.
Consiglio di Stato - 4 dicembre
2001 - VI Sez. - Pres. Ruoppolo, Est. Minicone - V.R. (avv.
Bertolani) c. Camera di commercio di Reggio Emilia (avv.ti Marzullo
e Orienti), S.B. (avv. Saporito) ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R.
Parma 28 gennaio 1999 n. 60 in TAR 1999,1, 989).
1. - La previsione contenuta negli
artt. 8 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e 15 D.P.R. 9 maggio 1994 n.
487 a norma della quale i verbali di un concorso a posti di
pubblico impiego devono essere sottoscritti da tutti i componenti
della Commissione non è preordinata ad integrare né l'esistenza né
l'efficacia probatoria del documento, assolvendo la funzione di
tutelare il diritto di ciascuno dei detti componenti di verificare
la conformità del verbale alle operazioni svolte e alle opinioni
espresse, sì da consentire a ciascuno di loro di far constare il
proprio dissenso, che può anche esprimersi nel rifiuto di apporre
la propria sottoscrizione, rifiuto che, anche in questo caso non
incide sulla validità dell'atto ma esprime solo la dissociazione
dell'autore dal contenuto di quest'ultimo. Pertanto, la mancanza di
firma di uno dei commissari ove non sia determinata dalla mancata
partecipazione di questi alla seduta ovvero da un atto volontario
di astensione esplicitamente fatto constare, concreta
un'irregolarità del verbale, ascrivibile a mero errore materiale
suscettibile, in quanto tale, di essere rimossa dalla
sottoscrizione successiva.
2. - In sede di concorso a posti di
pubblico impiego, il giudizio della Commissione sulle pubblicazioni
è sufficientemente espresso col punteggio numerico, senza necessità
di un analitico apprezzamento, e tale giudizio, attenendo alla
sfera di discrezionalità dei poteri della Commissione, può essere
sindacato solo per manifesta illogicità.
Diritto - Omissis.
3. - Con il primo dei due motivi di
gravame, l'interessato insiste particolarmente sulla doglianza di
mancata sottoscrizione, da parte di uno dei membri della
Commissione, del verbale n. 2, che, secondo la tesi da lui
sviluppata, renderebbe irrimediabilmente nulle tutte le successive
operazioni concorsuali, senza alcuna possibilità di sanatoria del
vizio.
3.1. - Al riguardo, il Collegio deve, innanzi tutto, osservare
come, in disparte ogni valutazione di merito, del tutto
inconferenti appaiano le doglianze mosse contro la decisione
cautelare adottata, a suo tempo, dal T.A.R., per il profilo in cui
avrebbe indebitamente consentito all'Amministrazione di procedere
alla contestata sanatoria.
Detta decisione, infatti, non è stata, all'epoca, impugnata (e ben
avrebbe potuto esserlo, anche se favorevole all'interessato, per i
profili eventualmente ritenuti abnormi), onde, in questa sede, il
Collegio deve ritenersi investito solo della questione se sia stata
o no legittima l'attività volta ad integrare la sottoscrizione
mancante.
3.2. - Orbene, le disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. 3
maggio 1957 n. 686, ed all'art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487,
prescrivono che di tutte le operazioni di esame e delle
deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel
giudicare i singoli lavori, debba redigersi, giorno per giorno, un
processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal
segretario.
3.3. - Per apprezzare, nella sua esatta valenza, tale
prescrizione, occorre muovere dalla considerazione che il verbale
è, indubbiamente, l'unico documento probatorio dello svolgimento
delle operazioni concorsuali e del contenuto di esse.
Il verbale stesso, peraltro, anche se preordinato a riprodurre
l'attività di un organo collegiale, quale è la Commissione
giudicatrice, non è, quanto alla natura, un atto collegiale, ma
solo il documento materiale, che attesta il contenuto di una
volontà collegiale, la cui nullità, stante il carattere
insostituibile della prova, si risolve, tuttavia, nella concreta
impossibilità di dimostrare la formazione di detta volontà.
La non ascrivibilità del verbale alla categoria degli atti
collegiali comporta, però, come conseguenza, che la sottoscrizione
di tutti i componenti del collegio, della cui attività in esso
venga dato atto, non può considerarsi elemento essenziale per
l'esistenza di esso, giacché, alla stregua dei principi generali,
un siffatto elemento è individuato nell'autorità amministrativa che
ha posto in essere l'atto, che, nella specie, si identifica con il
pubblico ufficiale che svolge la funzione di redattore del
verbale.
E non è senza significato, in proposito, che sia l'art. 126 Cod.
proc. civ., sia l'art. 155 Cod. proc. pen.. nel disciplinare il
processo verbale, pur prescrivendo la sottoscrizione di tutte le
persone che vi hanno preso parte, non fanno discendere dalla
mancata sottoscrizione di queste la nullità dell'atto, che può
derivare solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico
ufficiale che lo ha compilato ovvero della indicazione delle
persone intervenute (cfr. art. 161 Cod. proc. pen. e,
implicitamente, art. 156 Cod. proc. civ.).
3.4. - Può affermarsi, allora, che la specifica previsione della
sottoscrizione del processo verbale, da parte di tutti i componenti
della Commissione, non essendo preordinata ad integrare né
l'esistenza né l'efficacia probatoria del documento, assolve la
funzione di tutelare il diritto di ciascuno di detti componenti di
verificare la conformità del verbale alle operazioni svolte e alle
opinioni espresse, si da consentire a ciascuno di loro di far
constare il proprio dissenso.
Tale dissenso può anche esprimersi nel rifiuto di apporre la
propria sottoscrizione, rifiuto che, anche in questo caso, non
incide, evidentemente, sulla validità dell'atto, bensì esprime solo
la dissociazione dell'autore dal contenuto di quest'ultimo.
Né consegue, in definitiva, che la mancanza della firma di uno dei
Commissari, ove non sia determinata dalla mancata partecipazione di
questi alla seduta (nel qual caso però l'invalidità della procedura
si ricollega alla natura di collegio perfetto della Commissione
giudicatrice e non al profilo formale) ovvero da un atto volontario
di astensione esplicitamente fatto constare, concreta una
irregolarità del verbale, ascrivibile a mero errore materiale,
suscettibile, in quanto tale, di essere rimossa dalla
sottoscrizione successiva.
3.5. - A tali osservazioni di carattere generale, va aggiunto
che, nella procedura concorsuale de qua, le operazioni si sono
svolte, come di regola, in più sedute, l'attività di ognuna delle
quali è stata strettamente avvinta, in nesso consequenziale, con le
altre ed ha concorso alla adozione dell'atto finale di formazione
della graduatoria dei partecipanti.
Ne deriva, quindi, che la sottoscrizione (che non è, nella specie,
contestata) di tutti gli altri processi verbali e, segnatamente di
quello finale, da parte del componente che aveva trascurato di
apporre la propria firma su quello relativo alla valutazione della
dott.sa S., non può non comportare (in assenza, giova ripeterlo, di
specifiche puntualizzazioni) l'accettazione e la ratifica anche del
contenuto di tale verbale, le cui conclusioni appaiono
pedissequamente recepite nella redazione della graduatoria,
attraverso la riproduzione del punteggio risultante dal verbale
stesso.
3.6. - Può concludersi, allora, che, non essendo il verbale de
quo affetto da inesistenza o nullità (in quanto reca gli elementi
essenziali della data, della indicazione dei membri che hanno
partecipato alla seduta e della firma del segretario che lo ha
redatto), non essendo stata proposta querela di falso circa
l'attestata presenza del dott. S. ed essendo le operazioni in esso
descritte recepite da successivi verbali, ritualmente sottoscritti
da quest'ultimo, la circostanza materiale che la firma, a suo tempo
omessa, sia stata apposta successivamente non concreta né una
ratifica postuma (dovendosi considerare la ratifica già avvenuta
nel corso del procedimento per comportamento concludente) né una
sanatoria di un vizio altrimenti invalidante, bensì solo la
rimozione di una irregolarità formale.
Detta rimozione poteva, dunque, avvenire anche dopo la conclusione
dei lavori della Commissione, giacché non comportava integrazione
del contenuto del verbale, ma solo la correzione di un errore
materiale, chiaramente riconoscibile come tale alla luce della
complessiva sequenza procedimentale.
Omissis. |