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Dibattimento -
Difesa - Impedimento del difensore - Diniego del differimento -
Insindacabilità del provvedimento se l'impedimento sia
occasionato da concomitanti impegni professionali.
Pena - Sospensione condizionale - Beneficio subordinato al
pagamento di provvisionale - Legittimità ove sia fatto riferimento
alla notevole capacità a delinquere.
Presupposto del pagamento di provvisionale - È il "quantum" nei
limiti del danno provato - Mancata fissazione del termine per il
pagamento - Censura destituita di ragione coincidendo quel termine
col passaggio in giudicato (1).
(C. p., artt. 163, 165; C.p.p.,
art. 486)
Corte di Cassazione, Sez. 1^
pen., 21 febbraio 2000. Pres. Losana, Rel. Riggio, P.M. mil. Garino
(conf.), in c. A. + 1.
Il mancato differimento del
dibattimento a causa dell'assenza del difensore di fiducia, che sia
impedito da concomitanti attività professionali, non configurando
queste assoluta impossibilità a intervenire ma scelta fra più
impegni, lascia al giudice discrezionalità di valutazione, ch'è
insindacabile in sede di legittimità.
Ineccepibile è la subordinazione del beneficio della sospensione
condizionale al pagamento della provvisionale se ha riferimento
alla notevole capacità a delinquere degli imputati. E unico
presupposto alla condanna a quel pagamento è la determinazione
della somma nei limiti del danno prodotto. Infondata è poi la
doglianza relativa alla omessa fissazione del termine per
l'adempimento dell'obbligo relativo, quello coincidendo con la data
del passaggio in giudicato della sentenza(1).
Si legge quanto appreso nel testo
della sentenza:
««Con sentenza dell'1 luglio 1999 la Corte Militare di Appello Sez.
dist. di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale
Militare della stessa sede il 16 ottobre 1998, con la quale A.S. e
B.D. erano stati condannati il primo alla pena di un anno, otto
mesi di reclusione e il secondo alla pena di un anno, tre mesi di
reclusione per concorso in furto militare aggravato
continuato.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
A. deduce inosservanza dell'art.486
c.p.p., in relazione al mancato differimento del dibattimento di
primo grado per l'assenza del difensore di fiducia, impedito a
comparire per ragioni professionali.
Lamenta, inoltre, mancanza di motivazione in ordine alla
concessione della sospensione condizionale della pena subordinata
al pagamento della provvisionale in favore della parte civile.
B. denuncia con i motivi di ricorso
per violazione della legge penale, per non essere stata
diversificata la posizione dei due imputati, in ragione della
differenza di età, del ruolo di "trascinatore" avuto nei confronti
del ricorrente, il quale aveva reso piena confessione e aveva
restituito la parte di refurtiva ancora in suo possesso, mentre
della restante, maggior parte si era appropriato il correo.
Eccepisce, inoltre, la illegittimità della pronuncia relativa alla
provvisionale, in assenza di una condanna alla restituzione o al
risarcimento del danno in favore della parte civile.
Deduce, infine, il ricorrente violazione degli artt.163-165 c.p.,
per non essere stato fissato dai Giudici di merito il termine entro
il quale doveva essere adempiuto l'obbligo del pagamento della
provvisionale, a cui era subordinato il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili per manifesta
infondatezza.
La questione in rito sollevata dall'A. costituisce mera
riproposizione dell'eccezione dedotta con i motivi di appello, che
è stata esaminata e correttamente definita dalla sentenza
impugnata.
Va qui ribadito che il legittimo
impedimento, previsto dall'art. 486 ult. co. c.p.p. ai fini del
rinvio del dibattimento, deve comportare la assoluta impossibilità
a comparire: la concomitanza di altri impegni professionali non
costituisce un impedimento assoluto, determinando solo delle scelte
da parte del difensore, che può attuarle anche avvalendosi della
facoltà di designare un sostituto (Cass. Sez. I 11-4-1994, n.
4088).
L'art. 486 c.p.p., quindi, non riconosce al difensore che alleghi
un impedimento di natura professionale un diritto assoluto al
rinvio del dibattimento, ma attribuisce al giudice il potere-dovere
di bilanciare le esigenze di difesa dell'imputato con quelle di
affermazione del diritto e della giustizia.
La relativa valutazione, di natura discrezionale, è insindacabile
in sede di legittimità, allorché, come nel caso in esame, è
adeguatamente motivata.
La Corte territoriale ha anche puntualmente spiegato le ragioni
sottese alla conferma della subordinazione della sospensione
condizionale della pena al pagamento della provvisionale, con
specifico riferimento alla notevole capacità a delinquere
dimostrata dai due imputati.
Quanto al ricorso del B., la prima
delle doglianze esposte è insussistente nella sua stessa premessa
essenziale, atteso che la posizione di detto ricorrente è stata
differenziata sul piano sanzionatorio da quella del
coimputato.
Il giudizio di merito, invero, ha tenuto conto del ruolo ideativo e
promozionale svolto nell'impresa criminosa dall'A., pur
evidenziando, d'altra parte, che non si poteva riconoscere una
condizione di succube al B., già sottoposto ad una misura di
prevenzione, che ne segnalava la spiccata pericolosità
sociale.
In ordine al secondo motivo di gravame, si osserva che la condanna
al pagamento di una provvisionale, a richiesta della parte civile,
ha come unico presupposto la determinazione della somma da
corrispondere nei limiti del danno provato: nella specie la
provvisionale è stata fissata in misura corrispondente ad un quarto
del pregiudizio economico che si ritiene essere stato subito dalla
parte offesa ed è, questo, un dato incontestato.
Palesemente destituita di ogni fondamento è l'ultima censura
dedotta, poiché il termine di adempimento dell'obbligazione
relativa al pagamento della provvisionale coincide con il passaggio
in giudicato, che determina la definitività di tutte le statuizioni
contenute nella sentenza.
Alla dichiarazione di
inammissibilità delle impugnazioni consegue la condanna di entrambi
i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di
ciascuno, inoltre, al versamento alla cassa delle ammende di una
somma, che stimasi congruo determinare in un milione di lire.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di £. 1.000.000 alla cassa delle
ammende»».
Furto militare - Interesse protetto - È
il patrimonio - Fattispecie che ne prescinde - Militare che
trattiene le cartucce da lui non utilizzate in esercitazione - Bene
tutelato - L'agente viola l'interesse militare al regolare servizio
- Si configura ritenzione di cose militari - Necessità della
richiesta di procedimento.
(C.p.m.p., artt. 165, 166, 230,
260 n. 2)
Corte di Cassazione, Sez. 1^
pen., 16 marzo 2000. Pres. La Gioia, Rel. Silvestri, P.M. Gentile
mil. (diff.), in c. L.
Per aversi furto a danno
dell'Amministrazione militare la condotta dell'agente deve
realizzare la lesione dell'interesse costituito dall'integrità del
patrimonio dell'Amministrazione stessa, e pertanto non integra tale
reato l'azione del militare che si trattiene delle cartucce a salve
consegnategli per l'addestramento, in ciò non configurandosi una
condotta diretta a un apprezzabile diminuzione del patrimonio
tutelato, oggettività della detta ipotesi furtiva, ma solo
un'offesa per il generale interesse militare allo svolgimento del
regolare servizio, punita come ritenzione di cose militari, reato
peraltro procedibile a richiesta del Comandante del Corpo, atto che
nella specie fa difetto(1).
Si legge quanto appresso nel testo
della sentenza:
«« Con sentenza del 7.10.1999, il Tribunale Militare di La Spezia
condannava L. alla pena di un mese di reclusione militare,
convertita nella multa di lire 2.250.000, perché ritenuto colpevole
del reato di furto militare aggravato per essersi impossessato
durante un'esercitazione militare, al fine di trarne profitto, di
cinque cartucce a salve cal. 5,56.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione
chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione
della legge penale e manifesta illogicità della motivazione sul
rilievo che il fatto non dovesse essere qualificato come furto
militare, ma dovesse ricondursi, invece, nella fattispecie della
ritenzione di cose militari di cui agli artt. 165 e 164 c.p.m.p.,
per la quale l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata
per mancanza della richiesta del comandante del corpo al quale
l'imputato apparteneva.
Il ricorso è fondato e merita
accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Premesso che non sono contestati i fatti che hanno dato origine al
processo, essendo pacifico che la condotta del L. è consistita
nell'avere trattenuto cinque cartucce a salve consegnategli per
un'esercitazione e non utilizzate, devono essere condivise le
censure formulate dal ricorrente per denunciare l'errore
logico-giuridico in cui è incorsa la Corte militare nel ricondurre
il fatto nell'ambito della fattispecie del furto militare di cui
all'art. 230 c.p.m.p. Invero, alla stregua dei dati fattuali
accertati dai giudici di merito, risultano puntuali e convincenti
gli argomenti a mezzo dei quali il ricorrente ha denunciato
l'errata qualificazione giuridica del fatto, atteso che l'avere
trattenuto cinque delle diciannove cartucce a salve consegnate
quale dotazione personale, per l'esercitazione, deve trovare
appropriata collocazione nella figura di reato ex art. 165
c.p.m.p., concretata dalla ritenzione di cose destinate ad uso
militare, per l'evidente ragione che la condotta non è idonea a
determinare la lesione dell'interesse protetto dalle norme
incriminatrici che reprimono i reati contro il patrimonio nè a dare
causa ad una apprezzabile diminuzione patrimoniale in danno
dell'Amministrazione militare, tant'è vero che se l'imputato si
fosse attenuto agli ordini ricevuti dai superiori, egli avrebbe
dovuto esplodere, durante l'esercitazione, anche i cinque colpi a
salve, i quali, perciò, sarebbero stati comunque perduti per
l'Amministrazione. Tali linee interpretative trovano conferma nella
giurisprudenza di questa Corte, che in una fattispecie
perfettamente identica a quella in esame ha stabilito che nei
confronti del militare che abbia trattenuto cartucce a salve
consegnategli per l'addestramento è configurabile il reato di cui
all'art. 166, sanzionato dall'art. 165 c.p.m.p., precisando che il
bene giuridico tutelato deve essere identificato non nel
patrimonio, bensì nell'interesse generale al regolare svolgimento
del servizio militare, inteso come complesso di attività
preordinate all'assolvimento del compito fondamentale della difesa
del territorio nazionale (Cass., Sez. I, 3 aprile 1995, Tanzi, rv.
201509).
Alla luce delle precedenti
considerazioni, poiché al fatto ascritto all'imputato deve
attribuirsi il nomen iuris della ritenzione di cose militari ex
art. 166 c.p.m.p., punito dall'art. 165 con la pena della
reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, va
riconosciuto che l'azione penale non avrebbe potuto essere
esercitata per mancanza della condizione di procedibilità della
richiesta di procedimento da parte del comandante del corpo da cui
dipende il militare indagato, ai sensi dell'art. 260, comma 2,
c.p.m.p.
Pertanto, deve conclusivamente pronunciarsi l'annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione,
Prima Sezione Penale, qualificato il fatto come violazione all'art.
166 in relazione all'art. 165 c.p.m.p., annulla senza rinvio la
sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale»».
Peculato militare - Autovettura di
servizio - Uso per motivi privati - Uso indebito di buoni
autostradali - Stato di possesso di autovettura e di buoni viacard
- Diretto possesso dei buoni - Disponibilità di fatto dell'auto -
Gestione dei mezzi in dotazione - Sono dati sufficienti per
configurare il giuridico possesso dell'auto anche in difetto di
competenza strettamente funzionale.
(C.p., art. 43; C.p.m.p., art.
217; C.p.p., art. 192)
Corte di Cassazione, Sez. 1^
pen., 16 marzo 2000. Pres. La Gioia, Rel. Gironi, P.M. mil. Gentile
(conf.), in c. B.
Al fine di integrare il reato di
peculato militare, il possesso dell'auto di servizio, usata a scopo
privato, costituisce l'agente nella posizione richiesta dalla legge
di possessore della cosa, tale condizione non dovendosi ancorare
necessariamente alla competenza strettamente funzionale del
pubblico ufficiale poiché può consistere nella disponibilità di
fatto del bene, auto nella specie, resa più completa dal diretto
possesso dei buoni autostradali Viacard(1).
Si legge quanto appresso nel testo
della sentenza:
««La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado, che
aveva dichiarato B.F. colpevole di peculato militare continuato in
relazione al reiterato uso sul percorso Arezzo-Pistoia e viceversa,
per motivi privati, di un'autovettura di servizio, del relativo
carburante e di buoni Viacard appartenenti all'Amm.ne militare e di
cui il predetto aveva la disponibilità quale tenente-colonnello con
funzioni di comando presso il 225° Battaglione "Arezzo", di stanza
nella città omonima (fatti commessi nel periodo 19.9.1993 -
27.7.1994).
Quali indizi gravi, precisi e concordanti dell'uso indebito della
vettura e delle tessere autostradali i giudici di primo e di
secondo grado indicavano, concordemente, il fatto che
prevalentemente il viaggio risulta compiuto verso Pistoia, dove il
B. ha una casa di abitazione, nella giornata di sabato ed il
ritorno in quelle di domenica o lunedì, che solo poche volte
l'autovettura transitò per la caserma "Marini" di Pistoia, dove
avrebbe dovuto essere ricoverata, che solo in una o due occasioni
il B. fu accompagnato da autista di servizio e che più volte
l'autovettura effettuò nello stesso giorno (sempre di domenica) sia
il percorso di andata che quello di ritorno, dal che dovrebbe
arguirsi che l'imputato, giunto a Pistoia, fosse solito lasciare
libero il conducente di rientrare subito ad Arezzo, e che per i
movimenti in questione (peraltro effettuati in giorni non
lavorativi) non risultava mai compilato il prescritto foglio di
viaggio.
I giudici del merito ritenevano,
inoltre, non comprovate dalle testimonianze assunte le
giustificazioni fornite dal B. circa le pretese ragioni di servizio
dei viaggi (visite a vivaisti per forniture di piante all'Amm.ne
militare) e giudicavano compiacenti o, comunque, ininfluenti le
dichiarazioni rese dal Gen. S. all'epoca superiore del prevenuto,
circa l'autorizzazione a quest'ultimo concessa a far uso dell'auto
per recarsi a Pistoia, anche senza autista militare, trattandosi,
in ogni caso, di mere autorizzazioni, e non di richieste od ordini,
e non essendo, comunque, le pretese autorizzazioni assistite da
congrua documentazione giustificativa nè da comprovate esigenze di
servizio e potendosi, pertanto, al più parlare di acquiescenza del
Gen. S. all'uso della vettura da parte del suo subordinato.
Quanto al contestato possesso
dell'autovettura e dei buoni Viacard da parte del B. per ragioni
del suo ufficio o servizio, la sentenza di appello precisa che, pur
risultando il veicolo in dotazione al 225° Reggimento "Arezzo" e
non al Battaglione comandato dall'imputato, il possesso in
questione non va ancorato alla competenza strettamente funzionale
del pubblico ufficiale ma comprende, secondo la consolidata
giurisprudenza, anche il possesso discendente da prassi o
consuetudini che valgano ad assicurare al soggetto una
disponibilità di fatto della cosa, non senza precisare che il B.
era anche il vice-comandante del Reggimento e, come tale, non
estraneo alla gestione dei mezzi in dotazione allo stesso, come
comprovato anche dalle annotazioni riportate sui fogli di marcia
dell'auto in questione, facenti riferimento al comandante di
Battaglione.
Documentalmente provato dal relativo registro di consegna è, poi,
il diretto possesso dei buoni Viacard da parte del prevenuto, che
costui riceveva in blocchetti, a logica conferma della personale
disponibilità per servizio anche dell'autovettura.
Avverso la sentenza di secondo grado
ha proposto ricorso il difensore, denunciando:
1 - violazione art. 192 c.p.p.,
sull'assunto che il giudice "a quo", invertendo l'onere della
prova, avrebbe ritenuto provato l'uso del mezzo per fini privati in
assenza di prove al riguardo da parte dell'accusa ed in forza della
mera incompletezza della prova liberatoria fornita dall'imputato o
di argomenti congetturali, pur essendo stato acquisito che i viaggi
contestati erano sempre stati autorizzati, ovvero "ordinati", da
parte del Gen. S. per tenere contatti nei fine-settimana con altro
reparto militare;
2 - erronea applicazione art. 43,
co. 1, c.p., mancando la prova di una "condotta dolosamente
preordinata" all'impossessamento dei beni dell'Amm.ne;
3 - erronea applicazione art. 217
c.p.m.p., stante il difetto del previo possesso dei beni da parte
del prevenuto, essendo l'auto in dotazione al Reggimento e, dunque,
nella disponibilità del Gen. S.;
4 - contraddittorietà della
motivazione in punto di valutazione della testimonianza S. cui si
attribuisce una mera autorizzazione all'uso del veicolo per recarsi
a Pistoia anziché, come di fatto sarebbe avvenuto, un vero e
proprio incarico in tal senso, ed in punto di ritenuto possesso dei
beni da parte del B., nonostante la ritenuta esistenza di
autorizzazioni dello S. all'uso dell'auto fuori della sede di
servizio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per improponibilità del
primo e del quarto motivo, con i quali sostanzialmente, attraverso
deduzioni di mero fatto e considerazioni di puro merito, già
vagliate e disattese nei precedenti gradi di giudizio, si
prospettano letture delle risultanze processuali alternative
rispetto a quelle con congrua motivazione offerte dai giudici del
gravame, suggestivamente lamentando una pretesa inversione
dell'onere della prova tra accusa e difesa che non trova
rispondenza nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, la
quale si fonda rigorosamente sulla comprovata ed inoppugnata
utilizzazione, per ben 49 viaggi di andata e ritorno sul percorso
Arezzo-Pistoia, del veicolo militare da parte del B., non assistita
da idonea documentazione a sostegno delle pretese e vagamente
opposte ragioni di servizio dei viaggi ed essendo rimaste
prevalentemente prive di conferma, od addirittura smentite, le
giustificazioni offerte dall'imputato circa i motivi e le modalità
esecutive dei viaggi stessi.
Sulla base di tali dati fattuali e
di siffatte risultanze processuali, di per sè sufficienti per
ritenere provato l'addebito, la corte militare ha, poi, articolato
ulteriore motivazione rinvenendo riprova dell'uso indebito del
veicolo e dei buoni autostradali in una serie di elementi
gravemente, univocamente e coerentemente indizianti, costituiti dal
pressoché sistematico uso del mezzo in giornate normalmente libere
dal servizio, dalla costante meta del viaggio, costituita dalla
città di Pistoia, ove il B. disponeva di casa di abitazione e dove
pacificamente si fermava a pernottare, dall'impiego del mezzo anche
senza autista militare e senza ricoverare lo stesso in immobile
dell'Amm.ne e dall'assenza di fogli di viaggio attestanti lo
svolgimento dei pretesi incarichi di servizio, con postuma
regolarizzazione dei fogli di marcia della vettura.
Incensurabile appare anche la
valutazione della deposizione del Gen. S., nel migliore dei casi
comunque inidonea a scagionare la condotta dell'imputato, non
potendo una generica ed indiscriminata autorizzazione di massima di
un superiore (che la difesa pretenderebbe di assimilare ad un
ordine gerarchico) rendere lecito il comportamento illecito di un
inferiore, in difetto di una qualsiasi dimostrazione di precise e
concrete ragioni di servizio per l'uso del veicolo militare e dei
buoni Viacard, e potendosi, semmai, ipotizzare un concorso del
primo nell'illecito materialmente commesso dal secondo.
Manifestamente infondati, e
meramente ripetitivi di doglianze già esaminate e correttamente
respinte dalla corte di appello, sono, invece, il terzo ed il
quarto motivo, in ordine ai quali - mancando nuove deduzioni o
specifiche censure delle argomentazioni dei precedenti giudici -
non resta che ribadire l'incensurabilità della sentenza impugnata,
non senza qui rilevare che l'obiezione difensiva circa la mancanza
di possesso dell'autovettura da parte del B. non potrebbe, in ogni
caso, riferirsi ai buoni Viacard, dei quali è attestata la diretta
disponibilità da parte del B., che li riceveva in dotazione a
gruppi di otto o dieci per le future esigenze di servizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e
condanna al pagamento delle spese processuali nonché della somma di
£. 1.000.000 alla cassa delle ammende»».
Truffa militare - Corpo della guardia di
finanza - È dipendente dal Ministero delle Finanze - Fa però parte
integrante delle Forze armate - Illecita utilizzazione di fondi -
Parte offesa è l'Amministrazione militare - In ipotesi di truffa
del finanziere che su quei fondi si ripercuota, si configura truffa
militare a danno dell'amministrazione medesima - È reato di
competenza del tribunale militare.
Acquisizione di perizie eseguite in altro procedimento - Perito e
consulente di parte legittimamente sentiti in primo grado - È prova
utilizzabile perché regolarmente confluita nel fascicolo
dibattimentale.
(L. n. 59 del 1959, art. 1 co.
2; D.P.R. 20 marzo 1986, n. 189; C.p.m.p., art. 234, co. 1°, n. 1;
C.p. art. 81; C.p.p., artt. 468, 522, 603)
Corte di Cassazione, Sez. 1^
pen., 31 gennaio 2000. Pres. Santacroce, Rel. Silvestri, P.M. mil.
Garino (diff.), in c. C.
Il corpo della Guardia di Finanza,
pur dipendendo direttamente a tutti gli effetti dal Ministero per
le Finanze, fa parte integrante delle Forze armate dello Stato, con
autonomia funzionale nella destinazione dei fondi del relativo
capitolo di bilancio al fine della difesa armata dello Stato. Ne
deriva che, in caso di illecita utilizzazione dei fondi stessi,
parte offesa è l'Amministrazione militare, con la conseguenza che
il sottufficiale il quale, con false ricevute, induca in errore il
Servizio amministrativo procurandosi, a titolo di rimborso spese,
somme superiori agli importi pagati, commette truffa militare in
danno dell'Amministrazione militare.
Una perizia acquisita in altro procedimento penale, va considerata,
essendo stati sentiti in primo grado il perito ed il consulente di
parte, legittimo fondamento di prova siccome confluita regolarmente
nel fascicolo del dibattimento con l'osservanza delle forme
stabilite tassativamente dalla legge(1).
Si legge quanto appresso nel testo
della sentenza:
««Con sentenza del 18.3.1999, la Corte Militare di Appello-Sezione
distaccata di Napoli, riformava parzialmente le decisione emessa il
3.6.1998 dal Tribunale Militare di Napoli, concedendo la
circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in aggiunta
alle già concesse attenuanti generiche, e riduceva la pena inflitta
a C.V. a cinque mesi e venti giorni di reclusione militare per il
delitto di truffa militare pluriaggravata (artt. 234, comma 1 e 2
n. 1 e 47 n. 2 c.p.m.p., 81 c.p.), perché, quale sottufficiale in
servizio presso la 20^ Legione della Guardia di Finanza in
Catanzaro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con
artifici consistenti nel farsi rilasciare false ricevute fiscali
dell'Hotel "Eton" di Roma in occasione di tre missioni eseguite nel
settembre-ottobre 1993, induceva in errore il capo servizio
amministrativo e l'Ufficio liquidatore, ottenendo il pagamento di
somme di denaro superiori alle spese effettivamente sostenute.
La Corte militare disattendeva
preliminarmente le eccezioni difensive riguardanti il difetto di
giurisdizione del giudice militare, di nullità di atti processuali
e di inutilizzabilità delle prove: nel merito, riteneva pienamente
provata la responsabilità del C. per il reato contestatogli sulla
base dei risultati della relazione peritale relativa al programma
informatico del computer in dotazione all'Hotel "Eton" e delle
dichiarazioni dell'agente provocatore P.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione
chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione di
legge e per vizi logici della motivazione sui seguenti punti: a)
difetto di giurisdizione militare in quanto il soggetto passivo del
reato di truffa non è identificabile in un'Amministrazione militare
ma nel Ministero delle finanze, che ha erogato le somme di cui al
capo di imputazione; b) inutilizzabilità delle liste testimoniali e
delle richieste del P.M. di acquisizione di perizie e di
dichiarazioni testimoniali eseguite in altri procedimenti, non
allegate al fascicolo depositato contestualmente alla richiesta di
rinvio a giudizio e confluite nel presente processo in violazione
della regola del contraddittorio; c) violazione dell'art. 525,
comma 2 c.p.p. relativamente all'utilizzazione per la decisione di
prove formatesi al di fuori del dibattimento; d) plurime violazioni
di legge e illogicità manifesta della motivazione nell'assunzione
degli elementi di prova e nella valutazione delle risultanze
probatorie poste a base della dichiarazione della responsabilità
penale per il contestato delitto di truffa.
Con memoria del 14.1.2000, i difensori del ricorrente sviluppavano
e ribadivano i motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Pregiudizialmente deve essere
disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata sul
presupposto che, avendo inciso il danno patrimoniale derivato dai
contestati episodi di truffa sulla sfera del Ministero delle
finanze e non su quella di un'Amministrazione militare, mancherebbe
nel caso di specie un elemento essenziale per la configurazione del
delitto di truffa militare prefigurato dall'art. 234 c.p.m.p., onde
il potere di ius dicere apparterrebbe non al giudice militare ma al
giudice ordinario.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato recentemente rilevato
- in una fattispecie perfettamente identica a quella in esame - che
il Corpo della Guardia di Finanza, pur dipendendo direttamente a
tutti gli effetti dal Ministero per le finanze (art. 1, comma 1, L.
23.4.1959, n. 189, e art. 1, comma 6, D.P.R. 27.3.1992, n. 287),
"fa parte integrante delle Forze armate dello Stato" a norma
dell'art. 1, comma 2, della 1. n. 189/59 e che il Regolamento di
amministrazione approvato con D.P.R. 20.3.1986, n. 189, stabilisce
l'autonomia funzionale delle operazioni di destinazione e di
utilizzazione dei fondi relativi al capitolo di bilancio,
prevedendo una contabilità speciale riservata all'amministrazione
della Guardia di Finanza, secondo le priorità, le esigenze e il
fabbisogno pianificati dal Comando generale per ciascun anno
finanziario: sulla base di tali premesse è stato, pertanto deciso
che dal riferimento dei fondi di bilancio al fine della difesa
armata dello Stato e dalla speciale autonomia di amministrazione
dei medesimi da parte dei competenti organi del Comando generale,
secondo le norme regolamentari che regolano la gestione, deve
trarsi la conseguenza che, in caso di illecita utilizzazione dei
fondi medesimi, la parte offesa è costituita da un'amministrazione
militare, sicché è senz'altro configurabile il delitto di truffa
militare di cui all'art. 234 cpv. n. 1 c.p.m.p., la cui cognizione
appartiene al giudice militare (Cass., Sez. I, 19 gennaio 2000,
Pellegrino).
Il Collegio ritiene pienamente
condivisibili le precedenti argomentazioni, osservando altresì che
la qualificazione giuridica di una struttura organizzativa della
pubblica amministrazione non può essere compiuta secondo criteri di
aprioristica astrattezza, ma deve essere eseguita, principalmente,
con riguardo alle effettive finalità e alle concrete attività che
l'ordinamento riferisce a quella struttura, di guisa che - sul
piano funzionale - è ben possibile attribuire connotazioni
composite ad un medesimo apparato dell'amministrazione dello Stato:
in tale prospettiva, lo stesso Ministero delle finanze può ben
qualificarsi come amministrazione militare limitatamente alle
attività di apprestamento dei mezzi occorrenti per lo svolgimento
dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza,
ricompreso, per espressa previsione di legge, nelle Forze armate
dello Stato.
2. - Mancano di pregio anche le
numerose eccezioni di rito dedotte dal ricorrente per denunciare la
nullità e l'inutilizzabilità delle prove poste a base della
dichiarazione di colpevolezza dell'imputato.
In primo luogo, deve rilevarsi che non è ravvisabile alcuna
violazione di norme processuali nella circostanza che il P.M. abbia
richiesto l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento
unitamente al deposito delle liste testimoniali, dato che tali
attività istruttorie sono state poste in essere nel rispetto delle
forme e dei limiti prescritti dall'art. 468, comma 4-bis c.p.p. In
proposito va sottolineato che non possono condividersi le doglianze
espresse in ordine alla mancata ammissione della testimonianza del
P., in quanto il teste non era stato indicato per essere sentito
sulle medesime circostanze oggetto della deposizione resa nel
precedente procedimento, ma su fatti del tutto diversi inerenti
all'asserita manipolazione del materiale informatico: tema di
indagine, questo, per il quale - con ampia motivazione immune da
vizi logici e giuridici - la Corte ha escluso, ai sensi dell'art.
603 c.p.p., la necessità della rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale, dando pienamente conto delle ragioni che rendevano
non producente lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie
tendenti a dimostrare la non genuinità delle fonti di prova
informatica.
Deve essere disattesa anche la
censura riguardante l'inutilizzabilità della perizia acquisita da
altro procedimento, essendo non controverso che nel dibattimento di
primo grado sono stati sentiti il perito e il consulente di parte:
ond'è che risulta indubbia la legittimità dell'acquisizione e
dell'utilizzazione dei dati esposti nella relazione peritale.
Dai precedenti rilievi deve, dunque, conclusivamente inferirsi che
non sussiste la prospettata violazione dell'art. 526 c.p.p., che,
stabilendo che "il giudice non può utilizzare ai fini della
deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel
dibattimento", ammette che la decisione possa essere fondata non
solo sulle prove formate nel contraddittorio dibattimentale, ma
anche su quelle confluite nel fascicolo del dibattimento con
l'osservanza delle forme tassativamente previste dalla legge
processuale.
3. - Sono infondate anche le
doglianze a mezzo delle quali il ricorrente ha denunciato la
nullità della sentenza per mancanza e illogicità manifesta della
motivazione in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento
materiale e di quello soggettivo costitutivi della fattispecie
della truffa militare.
La Corte militare ha ritenuto provata l'attività delittuosa
addebitata al C., consistita nell'avere conseguito rimborsi delle
spese per il pernottamento e per i pasti, eccedenti il dovuto,
mediante la presentazione di ricevute fiscali dell'Hotel "Eton" di
Roma per importi superiori a quelli realmente pagati dal militare,
compiendo una organica e coerente disamina degli elementi probatori
disponibili, con passaggi argomentativi attraverso i quali è stata
data una ineccepibile interpretazione dei dati accertati con la
perizia informatica, la cui concludenza è stata valutata, con
prudente apprezzamento, in stretta coordinazione con gli inequivoci
elementi ricavati dalla deposizione del teste. Ne consegue che,
stante l'assoluta congruenza delle linee argomentative della
decisione, la struttura logica della motivazione resiste al
sindacato di legittimità e il convincimento del giudice di merito
deve considerarsi incensurabile.
In conclusione, risultando infondato
in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e
il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali.
P Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione,
Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali»». |