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Acque - Tutela delle acque
dall'inquinamento - Successione di leggi - Scarico di acque
reflue industriali superiore ai limiti di legge relativo a
sostanze non figuranti nella tab. 5 dell'all. 5 al d. lgs. 11
maggio 1999 n. 152 - Depenalizzazione - Sussistenza - Condanna
definitiva per il reato di cui all'art. 21 della legge 10 maggio
1976 n. 319 - Revoca - Necessità.
(Cod. pen. art. 2; D. Lgs. 11
maggio 1999 n. 152, artt. 54, 59, 62 e 63; D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 258; L. 10 maggio 1976 n. 319, art. 21; Cod. Proc. Pen. art.
673)
Sez. Un., 19 dicembre 2001, n.
3798 cc. Pres. Vessia, Rel. Colarusso, P.M. (diff.) Ranieri, ric.
Turina.
In tema di tutela delle acque
dall'inquinamento, lo scarico di acque reflue industriali superiore
ai limiti di legge, qualora riguardi sostanze inquinanti non
comprese nella tabella 5 dell'allegato 5, cui fa rinvio l'art. 59,
comma 5, d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, non integra più la
condotta, penalmente illecita, prevista dalla disposizione
dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319, con la quale la più
recente disciplina non ha rapporto di continuità normativa. (In
applicazione di tale principio, la Corte ha disposto la revoca
della sentenza di condanna, previo annullamento del provvedimento
del giudice dell'esecuzione reiettivo della relativa istanza).
Indagini
preliminari (cod. proc. pen. 1988) - Attività della polizia
giudiziaria - Sequestro - Convalida - Motivazione "per relationem"
- Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
(Nuovo cod. proc. pen. artt.
354, 355 e 125)
Sez. 3, 23 ottobre 2001, n. 43285
cc. Pres. Toriello, Rel. Novarese, P.M. (diff.) Di Zenzo, ric. PM
in proc. Tammaro.
In tema di sequestro probatorio
d'iniziativa della polizia giudiziaria, è legittimo il decreto di
convalida del pubblico ministero motivato "per relationem" al
contenuto del verbale di sequestro allorché quest'ultimo contenga
tutti gli elementi idonei a identificare l'ipotesi di reato, le
cose sequestrate, la persona o le persone cui sono riferibili e le
ragioni della sottoposizione al vincolo, e allorché il decreto di
convalida rinvii con chiarezza all'atto della polizia giudiziaria e
non lasci dubbi circa l'adesione alle scelte compiute dai
verbalizzanti.
Prove (cod. proc.
pen. 1988) - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni - Intercettazioni tra presenti -
Utilizzazione di impianti diversi da quelli esistenti presso la
Procura della Repubblica - Decreto motivato del P.M. sulla
sussistenza delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati
esterni - Necessità.
(Nuovo cod. proc. pen. art. 268
co. 3, e art. 271)
Sez. Un., 31 ottobre 2001, n.
42792 cc. Pres. Vessia, Rel. Canzio, P.M. (conf.) Toscani, ric.
Policastro e altri.
In tema di intercettazione di
comunicazioni o conversazioni, si applica anche alle
intercettazioni tra presenti la disposizione dell'art. 268, comma
3, cod. proc. pen., secondo cui è necessario, a pena di
inutilizzabilità degli esiti delle operazioni (art. 271, comma 1,
stesso codice), il decreto motivato del P.M. perché possa farsi
ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla
polizia giudiziaria in caso di insufficienza o inidoneità degli
apparati installati presso la Procura della Repubblica e in
presenza di eccezionali ragioni di urgenza.
Rapporti
giurisdizionali con autorità straniere (cod. proc. pen. 1988) -
Estradizione per l'estero - Misure cautelari - Arresto da parte
della polizia giudiziaria - Convalida dell'arresto - Applicazione
provvisoria di misure cautelari - Condizioni - Provvedimento
coercitivo estero - Trasmissione - Necessità - Esclusione -
Richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali -
Inserimento nel bollettino delle ricerche - Sufficienza.
(Nuovo cod. proc. pen. artt.
715 co. 2, 716 co. 1; L. 30 gennaio 1963, n. 300, art.
3)
Sez. 6, 12 novembre 2001, n.
44149 cc. Pres. Romano, Rel. Ippolito, P.M. (conf.), ric.
Zotaj
In tema di estradizione all'estero,
ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla
polizia giudiziaria e dell'applicazione provvisoria di misure
cautelari da parte del Presidente della Corte di appello non è
richiesta la trasmissione del provvedimento limitativo della
libertà personale adottato dall'autorità estera, ma unicamente la
dichiarazione che tale provvedimento sia stato emesso, giacché
l'inserimento nel bollettino delle ricerche della richiesta di
arresto provvisorio a fini estradizionali o la diffusione di
ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con
l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà
personale, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta
dall'art. 715, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. per la convalida
dell'arresto e l'applicazione provvisoria di misure cautelari.
Reati contro il
patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Cose
esposte alla pubblica fede - Linea ferrata in disuso -
Configurabilità - Fondamento.
(Cod. pen. artt. 624 e
625)
Sez. 4, 9 gennaio 2002, n. 8178
cc. Pres. Pioletti, Rel. Lisciotto, P.M. (conf.), ric.
Sucato.
Integra il reato di furto aggravato
dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta di chi
si appropria di una linea ferrata in disuso, atteso che il bene
resta di proprietà dello Stato - indipendentemente dalla sua
utilizzazione - fino a che non venga dismesso nelle forme di
legge.
Reati contro la
persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale -
Abbandono di persone minori o incapaci - Casa privata di cura -
Insufficienza delle strutture - Responsabilità del titolare e
dell'amministratore - Sussistenza - Fondamento.
(Cod. pen. art.
591)
Sez. 4, 20 novembre 2001, n. 4213
cc. Pres. Pioletti, Rel. Pioletti, P.M. (conf.) De Sandro, ric.
Statello e altri.
In tema di abbandono di persone
minori o incapaci, configura il reato di cui all'art. 591 cod. pen.
la condotta dei responsabili dell'assistenza di soggetti ricoverati
presso una casa di cura e di riposo privata (nella specie:
titolare, amministratore di fatto e medico di base dell'istituzione
assistenziale non convenzionata) i quali non pongono rimedio alla
evidente insufficienza e inadeguatezza delle strutture
assistenziali, atteso che la norma in questione tutela il valore
etico-sociale della sicurezza della persona, e pertanto ogni
situazione di pericolo o abbandono, anche solo parziale, dei
soggetti minori o incapaci impone la piena attivazione del titolare
dell'obbligo giuridico a protezione del bene garantito.
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Violenza o
minaccia a un pubblico ufficiale - Minaccia di suicidio dell'agente
- Sussistenza del reato - Condizioni - Idoneità dell'azione a
intralciare la funzione - Necessità.
(Cod. pen. art.
336)
Sez. 6, 24 aprile 2001, n. 20287.
Pres. Pisanti, Rel. Agrò P.M. (conf.) Abbate, ric.
Laurenzi.
Integra la condotta del reato di
violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.)
anche il comportamento con il quale l'agente minacci di privarsi
della vita per ritorsione a un atto legittimo, quando la minaccia
sia idonea a intralciare la pubblica funzione, atteso che il male
prospettato nella forma dell'autolesionismo è ingiusto.
Reati contro
l'incolumità pubblica - Delitti - Delitti colposi - Di danno o di
pericolo - Disastro colposo - Calamità naturale - Titolarità della
posizione di garanzia verso la collettività - Prefetto della
provincia - Fondamento.
(Cod. pen. art. 449; L. 24
febbraio 1992, n. 225, artt. 11 e 5; D. P. R. 6 febbraio 1981, n.
66, art. 14)
Sez. 4, 10 luglio 2001, n. 33577.
Pres. Losapio, Rel. Colarusso, P.M. (conf.) Ciani, ric. Scialò e
altri.
In tema di delitti colposi di danno,
il titolare della posizione di garanzia nei confronti della
collettività in caso di calamità o disastri naturali che si
verifichino in aree più vaste di quelle comunali è il Prefetto
della provincia, al quale spetta l'organizzazione e il
coordinamento della protezione civile, l'iniziativa di raccogliere
le informazioni e valutare lo stato di allarme, la dislocazione sul
territorio delle forze a disposizione, la gestione di tutti gli
interventi, preventivi e successivi, volti a scongiurare o a
ridurre i danni, attraverso l'impiego di poteri straordinari che
egli può esercitare in deroga ad ogni disposizione di legge e nel
solo rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
Reati contro
l'ordine pubblico - Delitti - Devastazione e saccheggi - Elemento
oggettivo - Danneggiamento parziale dei beni oggetto dei fatti di
devastazione - Irrilevanza - Fatti lesivi anche dell'ordine
pubblico - Necessità - Fattispecie.
(Cod. pen. art.
419)
Sez. 1, 10 aprile 2001, n. 20234.
Pres. La Gioia, Rel. Silvestri, P.M. (diff.) Viglietta, ric.
Signorelli
Il delitto di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen. è un
reato contro l'ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti
di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni
oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto
prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano
leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico. (In
applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza
del reato in una fattispecie relativa alla distruzione avvenuta,
nel corso di una partita di calcio, con azione selvaggia e
violenta, di alcune strutture di uno stadio, accompagnata
dall'aggressione indiscriminata alle forze dell'ordine).
Reati militari -
Reati contro il servizio militare - Abbandono di posto e violazione
di consegna - Dolo generico - Omissione di presidio continuo del
posto di controllo - Reato - Sussistenza.
(Cod. pen. mil. Pace art.
120)
Sez. 1, 8 febbraio 2001, n.
19680. Pres. Sossi, Rel. Bardovagni, P.M. (conf.) Gentile, ric.
Ledda.
In tema di reati militari, ai fini della configurabilità del
delitto di abbandono del posto da parte del militare di guardia,
l'obbligo di rimanere al proprio posto deriva direttamente dalla
legge ed è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del reato
il dolo generico di violare la consegna ricevuta. (Fattispecie in
cui il personale di guardia non aveva rispettato la consegna di
presidio continuativo del posto di guardia e di allontanarsi solo a
turno).
Reati militari -
Sanzione della degradazione - Carattere automatico, non ravvisabile
nella sanzione della destituzione, prevista per i dipendenti civili
- Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli
articoli 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza.
(Cost. artt. 3 e 27 co. 3; Cod.
pen. mil. Pace art. 33)
Sez. 1, 24 aprile 2001, n. 25908.
Pres. D'Urso, Rel. Mocali, P.M. (diff.), ric. Giovannini.
È manifestamente infondata, in
riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 33 cod. pen. m.p., - nella
parte in cui, prevedendo la sanzione della degradazione automatica
per il militare che abbia subito una condanna cui sia conseguita
l'applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua
dai pubblici uffici, introdurrebbe una irrazionale disparità di
trattamento, con la disciplina prevista per i dipendenti civili
dello Stato per i quali, nella stessa situazione processuale è
prevista la destituzione che non riveste carattere automatico - in
quanto si tratta di situazioni differenti e, pertanto, non
comparabili posto che la degradazione è pena accessoria, applicata
in esito automatico a certi tipi di condanna, e tipizzata in
funzione della qualità di militare del condannato, laddove analoga
sanzione non sarebbe ipotizzabile per un impegno civile dello Stato
o di altra pubblica amministrazione. Neppure sussiste lesione
dell'art. 37 Cost., sotto il profilo che l'automaticità della
degradazione priverebbe il giudice della possibilità di adeguare il
trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto, facendo venir
meno la finalità rieducativa della pena in quanto l'istituto della
riabilitazione è idoneo ad estinguere anche la sanzione in
questione, escludendo detta lesione.
Sanità pubblica
- Trasporto di rifiuti pericolosi - Reato di cui all'art. 52, comma
3, del D. Lgs. n. 22 del 1997 - Contrasto tra dati reali e quanto
riportato sul formulario - Integrabilità - Esclusione -
Fondamento.
(D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.
22, art. 52, co. 3)
Sez. 3, 23 maggio 2001, n. 30903
cc. Pres. Avitabile, Rel. Mannino, P.M. (conf.) Passacantando, ric.
Maio.
In materia di smaltimento dei rifiuti la divergenza tra i dati
riportati nel prescritto formulario e quanto concretamente
emergente dal trasporto rientra nella fattispecie criminosa
prevista dal comma 3 dell'art. 52 del D. lgs. 22 febbraio 1997 n.
22, atteso che essa costituisce una inesattezza determinata da un
contrasto reale, sanzionato come reato, e non da un difetto
puramente formale, cioè tale da consentire comunque di ricostruire
le informazioni dovute, sanzionato come illecito amministrativo del
successivo comma 4.
Sanità pubblica
- Trasporto di rifiuti pericolosi - Reato di cui all'art. 52, comma
3, D. Lgs. n. 22 del 1997 - Sequestro preventivo dei mezzi
utilizzati per il trasporto - Legittimità -
Fondamento.
(D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.
22, art. 52; Nuovo cod. proc. pen. art. 321)
Sez. 3, 23 maggio 2001, n. 30903
cc. Pres. Avitabile, Rel. Mannino, P.M. (conf.) Passacantando, ric.
Maio.
In materia di smaltimento dei rifiuti,è legittimo il sequestro
preventivo dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti
pericolosi con formulario contenente dati inesatti o incompleti,
integrante l'ipotesi di reato di cui all'art. 52, comma 3, del D.
Lgs. 25 febbraio 1997 n. 22, stante il disposto del comma secondo
dello stesso articolo 52, che ricollega al reato di cui al comma
terzo una ipotesi di confisca obbligatoria.
Sicurezza
pubblica - Stranieri - Reato di favoreggiamento dell'illegale
ingresso di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato -
Circostanze aggravanti - Configurabilità - Requisito della violenza
in relazione a condotte di sfruttamento della prostituzione -
Necessità - Esclusione.
(L. 20 febbraio 1958, n. 75
artt. 3 e 7; D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, co. 1 e
3)
Sez. 3, 4 maggio 2001, n. 27748
cc. Pres. Malinconico, Rel. Onorato, P.M. (conf.) Izzo, ric.
Selmani.
In tema di favoreggiamento dell'irregolare ingresso di cittadini
stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (art. 12 d.
lgs. 25 luglio 1998, n.286), perché sussista l'aggravante prevista
dal comma 3 art. 12 con riferimento alla finalità di sfruttamento
della prostituzione di uomini o donne, non occorre che si sia in
presenza di condotte violente o di un rigoroso vincolo di
subordinazione - requisito non necessario perché si configuri il
reato di sfruttamento previsto dall'art. 3 della legge 20 febbraio
1958, n.75 - essendo sufficiente che un singolo o una
organizzazione agevolino l'ingresso di persone extracomunitarie al
fine di sfruttarne, eventualmente anche con loro consenso, la
prostituzione.
Sicurezza
pubblica - Stranieri - Reato di mancata esibizione di passaporto o
altro documento di identità da parte dello straniero -
Configurabilità anche a carico degli stranieri clandestini -
Sussistenza.
(D. Lgs. 25 luglio 1998, n.
286, art. 6, co. 3)
Sez. 1, 26 settembre 2001, n.
38377 cc. Pres. Teresi, Rel. Vancheri, P.M. (conf.) Ciani, ric. PG
in proc. Chalgom.
Il reato di mancata esibizione, senza giustificato motivo, da parte
dello straniero, di passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero di permesso o carta di soggiorno, previsto
dall'art. 6, comma 3, del T.U. sull'immigrazione approvato con
D.L.G. 25 luglio 1998 n. 286, è configurabile non solo a carico
degli stranieri regolarmente entrati e soggiornanti in Italia, ma
anche a carico di quelli entrati clandestinamente ed eventualmente
sprovvisti di qualsiasi documento, salvo che costoro non forniscano
la prova dell'avvenuta sottrazione o distruzione, per cause ad essi
non imputabili, del documento precedentemente posseduto. (Negli
stessi termini altre diciotto decisioni, assunte nella stessa
udienza e depositate nello stesso giorno, con i numeri da
38378/2001 a 38395/2001, non
massimate). |