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DIRETTIVA 7 FEBBRAIO
2002
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 74 del 28 marzo
2002)
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
La direttiva, dopo una premessa e la definizione delle finalità e
dell'ambito di applicazione, si articola in 10 punti, riguardanti:
gli obiettivi; la tipologia della comunicazione; le modalità
operative, concernenti il coordinamento degli strumenti della
comunicazione e la struttura di missione per l'informazione e la
comunicazione con i cittadini; le funzioni degli organi
dell'informazione e della comunicazione; la formazione; i nuovi
profili professionali; il monitoraggio delle attività; il
linguaggio; le risorse; l'osservanza della direttiva.
LEGGE 11 MARZO
2002, N. 46
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 77 del 2
aprile 2002)
RATIFICA ED ESECUZIONE DEI
PROTOCOLLI OPZIONALI ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO,
CONCERNENTI RISPETTIVAMENTE LA VENDITA DEI BAMBINI, LA
PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI
ED IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI, FATTI A NEW
YORK IL 6 SETTEMBRE 2000
I protocolli opzionali in argomento
dettano regole minime di salvaguardia cui devono attenersi gli
Stati parte per quel che concerne la protezione dei fanciulli.
Particolarmente interessanti gli aspetti relativi agli obblighi
connessi con l'adozione di misure tese ad evitare che i minori di
anni diciotto, membri delle forze armate, possano partecipare
direttamente ai conflitti armati o siano oggetto di arruolamento
obbligatorio. Inoltre gli Stati parte devono obbligarsi a garantire
misure speciali di protezione e garanzie minime riguardanti
l'arruolamento volontario dei minori.
DECRETO
LEGISLATIVO 11 APRILE 2002, N. 61 (Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale N. 88 del 15 aprile 2002)
DISCIPLINA DEGLI ILLECITI PENALI E
AMMINISTRATIVI RIGUARDANTI LE SOCIETÀ COMMERCIALI A NORMA
DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366
Il provvedimento di legge ha
determinato la completa sostituzione del Titolo XI del libro V del
codice civile, contenente le disposizioni penali in materia di
società e consorzi. L'importante branca del diritto penale
commerciale ha subito radicali trasformazioni, attraverso la
diversa strutturazione delle fattispecie criminose ivi contenute,
la loro differente collocazione sistematica e la loro parziale
depenalizzazione. In particolare: il Titolo XI è stato suddiviso in
quattro capi concernenti rispettivamente le falsità, gli illeciti
commessi dagli amministratori, gli illeciti commessi mediante
omissione, gli altri illeciti, le circostanze attenuanti e le
misure di sicurezza patrimoniali; sono state riconfigurate le
seguenti fattispecie: art. 2621 - false comunicazioni sociali, art.
2622 - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori, art. 2623 - falso prospetto, art. 2624 - falsità nelle
comunicazioni delle società di revisione, art. 2625 - impedito
controllo, art. 2626 - indebita restituzione dei conferimenti, art.
2627 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve, art. 2628
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante, art. 2629 - operazioni in pregiudizio dei creditori,
art. 2630 - omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi,
art. 2631 - omessa convocazione dell'assemblea, art. 2632 -
formazione fittizia del capitale, art. 2633 - indebita ripartizione
dei beni sociali da parte dei liquidatori, art. 2634 - infedeltà
patrimoniale, art. 2635 - infedeltà a seguito di dazione o promessa
di utilità, art. 2636 - indebita influenza dell'assemblea, art.
2637 - aggiotaggio, art. 2638 - ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Vengono, inoltre,
previste un'estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639), una
particolare circostanza attenuante (art. 2640) e la confisca (art.
2641). Il decreto legislativo in argomento, infine, prevede anche
la responsabilità amministrativa delle società, la riformulazione
dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta, l'attribuzione della
competenza giurisdizionale al tribunale in composizione
collegiale.
DECRETO
LEGISLATIVO 5 APRILE 2002, N. 77 (Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale N. 99 del 29 aprile 2002)
DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 6 MARZO 2001, N.
64
Il provvedimento di legge in
argomento disciplina: i requisiti di ammissione e la durata del
servizio (art. 3), il Fondo nazionale per il servizio civile (art.
4), gli albi degli enti di servizio civile (art. 5), i progetti
(art. 6), la definizione annuale del numero massimo di giovani da
ammettere al Servizio civile nazionale (art. 7), il rapporto di
servizio civile (art. 8), il trattamento economico e giuridico
(art. 9), i doveri e le incompatibilità (art. 10), la formazione al
servizio civile (art. 11), il servizio civile all'estero (art. 12),
l'inserimento nel mondo del lavoro e i crediti formativi.
DECRETO DEL
MINISTRO DELLA DIFESA 18 APRILE 2002
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 113 del 16 MAGGIO
2002)
TRANSITO DI PERSONALE DELLE FORZE
ARMATE E DELL'ARMA DEI CARABINIERI GIUDICATO NON IDONEO AL SERVIZIO
MILITARE INCONDIZIONATO PER LESIONI DIPENDENTI O NON DA CAUSA DI
SERVIZIO NELLE AREE FUNZIONALI DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO
DELLA DIFESA, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 5, DELLA LEGGE 28 LUGLIO
1999, N. 266
Il decreto disciplina il suo ambito
di applicazione (art. 1), le modalità di transito (art. 2) ed
introduce norme transitorie e finali (art. 3). In apposita tabella,
ai fini del transito, viene definita la corrispondenza dei ruoli e
dei gradi del personale delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri, giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato, con le aree funzionali e le posizioni nei ruoli del
personale civile del Ministero della difesa.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 MARZO 2002, N. 98
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 118 del 22 maggio
2002)
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO
Il regolamento determina gli Uffici
di diretta collaborazione del Ministro dell'interno e ne disciplina
la strutturazione interna ed i compiti. L'art. 2 elenca gli Uffici
in questione che sono: l'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio affari
legislativi e relazioni parlamentari, il Servizio di controllo
interno, l'Ufficio Stampa e Comunicazione, la Segreteria del
Ministro, la Segreteria particolare del Ministro, la Segreteria
tecnica del Ministro, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. I
successivi articoli si occupano del Capo di Gabinetto (art. 3), del
Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari
(art. 4), del Servizio di controllo interno (art. 5), dell'Ufficio
Stampa e Comunicazione (art. 6), della Segreteria del Ministro
(art. 7), della Segreteria particolare del Ministro (art. 8), della
Segreteria tecnica del Ministro (art. 9), delle Segreterie dei
Sottosegretari di Stato (art. 10). L'art. 11 disciplina gli aspetti
relativi al personale degli Uffici di diretta collaborazione,
mentre l'art. 12 consente al Ministro di avvalersi di alcuni
consiglieri, che la stessa norma specifica nel Consigliere
diplomatico, nel Consigliere per la programmazione strategica e nel
Consigliere per le politiche della formazione. Infine, l'art. 13
concerne il trattamento economico.
CIRCOLARE DEL
MINISTERO DELLA DIFESA 16 OTTOBRE 2001, N. LEV/97/UDG
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 120 del 24
maggio 2002)
3^ EDIZIONE AGGIORNATA DELLA
CIRCOLARE LEV.C.64/UDG DEL 24 DICEMBRE 1998 IN MATERIA DI ESPATRIO,
RESIDENZA E SOGGIORNO ALL'ESTERO, RIMPATRIO E IMBARCO SU NAVI
MERCANTILI DEI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI LEVA E DEL SERVIZIO
MILITARE
La circolare in argomento, in
relazione ai soggetti agli obblighi di leva e del servizio
militare, tratta del rilascio e rinnovo del passaporto,
dell'espatrio e della residenza all'estero, prima e dopo il
compimento del 18° anno di età, dell'espatrio e soggiorno
all'estero per lavoro stagionale, per motivi di studio, per motivi
vari e per imbarco su navi mercantili, della residenza e soggiorno
nella Repubblica di San Marino, delle visite mediche all'estero,
del temporaneo rimpatrio, del rimpatrio o residenza all'estero
definitivi, del rimpatrio per la prestazione del servizio militare.
Disposizioni varie, modelli allegati e l'elencazione delle fonti
legislative completano la circolare in
questione. |