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1. Premessa
La drammatica attualità
dell'aggressione terroristica al sistema dei valori della società
occidentale, perpetrata anche attraverso l'attuazione di sanguinosi
attentati, senza precedenti per modalità, tipologia degli
obbiettivi e numero delle vittime, ha indotto gli organismi
legislativi a rivisitare gli strumenti giuridici specificamente
apprestati.
Difatti, talune norme, precedentemente ideate a fronte di una
minaccia di dimensioni nazionali, si sono rilevate inadatte, o
comunque minimamente incisive, per affrontare dei fenomeni di
natura eversiva contrassegnati da dinamiche terroristiche dagli
effetti transnazionali.
A fronte di mutate ragioni ideologiche e di nuove forme
organizzative da parte del fronte terroristico, la Comunità
internazionale ha dovuto, di necessità, prendere atto che la
minaccia, attuale e risoluta, non riguarda più il singolo Stato,
bensì la comunità degli Stati. Considerata, quindi, l'urgenza di
fronteggiare una virulenza terroristica impostasi all'attenzione
per particolare aggressività e accertate o presunte ramificazioni e
cointeressenze internazionali, il Governo ha emanato il Decreto
Legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante Disposizioni urgenti per
contrastare il terrorismo internazionale.
2. Le nuove norme
penali
Fortemente richiesta da una
pressante esigenza politica internazionale, tale decretazione trova
"giustificato fondamento nella preoccupante carenza normativa
soprattutto in materia di terrorismo transnazionale, che tocca non
trascurabili profili info-operativi attinenti alla metodologia e
alla durata delle indagini(1)".
Si tratta di una iniziativa che, pur dovendo la sua urgenza ad una
evidente situazione di crisi internazionale, che ha interessato il
nostro paese per gli aspetti connessi alla organizzazione logistica
e all'autofinanziamento di gruppi riconducibili al radicalismo
religioso, è mirata ad una efficace, quanto innovativa e non
stravolgente, rivisitazione del sistema normativo, tale da
consentire, anzitempo, la disponibilità di istituti ad hoc a fronte
di fattispecie tipiche, che potrebbero defilarsi all'orizzonte
investigativo.
Il testo legislativo ha introdotto
significative norme sostanziali, che, accanto a strumenti
investigativi dotati di maggiore snellezza, si aggiungono, senza
incertezze interpretative, alla previgente normativa contenuta nel
Capo I, Titolo I del C.P. (Dei delitti contro la personalità
internazionale dello Stato). I successivi lavori parlamentari, che
peraltro hanno fatto registrare una generalizzata convergenza di
intenti e di comunanza di visioni, hanno poi consentito di meglio
incastonare nel sistema le nuove norme, con adattamenti che nulla
sottraggono alla sostanza ed alla ratio del decreto stesso.
La norma di maggiore rilievo e novità, introdotta dall'art. 1 del
decreto, prevedeva il reato di "Associazione con finalità di
terrorismo internazionale "(art. 270 ter C.P.), logicamente ed
ermeneuticamente connessa agli articoli 270 C.P. (Associazione
sovversiva) e 270 bis C.P. (Associazione con finalità di terrorismo
e di eversione dell'ordine democratico).
Giova ricordare, per meglio
inquadrare la natura e la genesi della norma in esame, che anche
l'art. 270 bis C.P. data il suo ingresso nell'ordinamento in un
particolare periodo di sanguinosa virulenza della minaccia
terroristica nostrana. La norma, difatti, fu introdotta dall'art. 3
del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni
nella Legge 6 febbraio 1980 n. 15 "Misure urgenti per la tutela
dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica": la
collocazione che il decreto legge ha voluto conferire all'art. 270
ter si pone, pertanto, nel solco tracciato in precedenza, in
aderenza con la precedente normativa antiterrorismo.
La norma, poi riadattata in fase di conversione del decreto e
superata nella sua autonomia, rivolgeva la sua punibilità, con la
reclusione da sette a quindici anni, contro chiunque " promuove,
costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente"
delle associazioni che si prefiggono lo scopo di commettere
all'estero, o comunque ai danni di uno stato estero, di una
istituzione o di un organismo internazionale atti di violenza su
persone o cose, con la finalità di terrorismo. La sola
partecipazione alle predette associazioni veniva sanzionata con la
reclusione da cinque a dieci anni. La norma, come per le
precedenti, non recava una definizione, peraltro tanto attesa, del
fenomeno del terrorismo: essa è ancora da ricercarsi attraverso la
elaborazione di concetti metagiuridici, mediante la esplorazione
dei svariati significati che del fenomeno vengono proposti nelle
diverse sedi.
E difatti, i termini eversione e
terrorismo vengono ampiamente usati nel corpo delle norme, senza
che le stesse ne pongano i limiti di significato, talvolta
rappresentando dei fenomeni distinti, talaltre addirittura
indicandosi il medesimo concetto.
Nella generalità, dobbiamo propendere per la soluzione che assegna
alle parole due diverse concettualità. Terrorismo, difatti, è un
termine che, utilizzato in diverse latitudini culturali, non
necessariamente trova speculare assimilazione al concetto di
criminalità politica o può inquadrarsi in quello che il nostro
codice definisce "delitto politico" (art. 8 C.P.).
Molte sono state le definizioni attribuite al fenomeno ma, a
differenza di quanto avviene per la criminalità di tipo mafioso,
non è possibile rinvenirne, nei testi legislativi, una indicazione
esaustiva.
Anche a livello del dibattito politico è stata avvertita la
primaria ed indefettibile esigenza di convenire su una definizione
univoca del pur complesso fenomeno. Il Parlamento, difatti, ha
impegnato il Governo a "promuovere in sede europea, nel più breve
tempo possibile, la definizione del concetto di attività
terroristica, al fine di chiarire attraverso tale disposizione la
portata del disposto anche della parte sanzionatoria del presente
provvedimento(2)".
In tal senso, di particolare
interesse, nell'ambito dell'Unione Europea, è la proposta di
Decisione Quadro del Consiglio, presentata alla Commissione, sulla
lotta contro il terrorismo, nella cui introduzione si afferma che
"il terrorismo costituisce una gravissima minaccia alla democrazia,
al libero esercizio dei diritti umani e allo sviluppo economico e
sociale. Il terrorismo non può essere giustificato in alcun caso,
qualunque sia il suo obiettivo e qualunque sia il luogo in cui il
suo attacco venga preparato o realizzato(3)".
L'art. 3, nell'elencare una serie di reati, prevalentemente contro
la persona, li definisce come reati terroristici qualora siano
commessi da singoli individui o da gruppi di persone contro uno o
più paesi, contro le loro istituzioni o popolazioni, a scopo
intimidatorio e al fine di sovvertire o distruggere le strutture
politiche, economiche o sociali del paese.
Quello di terrorismo è comunque un concetto diversamente
interpretabile, da contestualizzarsi, di volta in volta, nello
scenario esaminato, e comunque quando si evidenzino espressioni di
violenza, con forme di "guerra non convenzionale", come negli
ultimi tragici eventi.
Da qui la necessità indifferibile di
reagire con appropriati strumenti di natura giuridica ad un tipo di
offesa che, in circostanze assai simili, per esempio quella di
"guerra dichiarata", avrebbe comportato una reazione modulata su
termini di guerra convenzionale.
In tal senso, la sola espressione del programma di un sodalizio
eversivo, che muove ed opera sul piano internazionale, costituisce,
di per sé, una minaccia alla sovranità interna di uno stato ed
esige, pertanto, oggi più che in passato, l'apprestamento di un
adeguato apparato normativo di contrasto.
Tutto ciò è avvalorato ove si consideri l'interiorizzazione, nella
coscienza collettiva, della indispensabilità di strutture
sovranazionali, quali la Comunità Europea e l'Alleanza Atlantica.
Una norma penale che tuteli uno Stato estero, nella sua integrità e
nella tranquillità dei suoi cittadini, contribuisce senza dubbio al
rafforzamento del vincolo di solidarietà tra gli Stati.
Tuttavia, l'esame parlamentare del decreto legge, in sede di
conversione, ha indotto il legislatore ad una riformulazione della
norma di cui all'art. 1, rilevando che la fattispecie era stata
formulata sulla falsariga del corrispondente reato associativo
relativo al terrorismo interno.
In più, veniva rilevato che le
organizzazioni criminali di matrice politica ed economica non si
limitano più a svolgere la loro efferata azione all'interno dei
confini di questo o quell'altro stato, ma disseminano il terrore su
obiettivi umani e materiali non più selezionati e scelti su
parametri di appartenenza nazionale.
Difatti, è stato evidenziato che " le condotte dei due reati sono
pressoché identiche, salvo che per il soggetto destinatario
dell'atto violento, che in un caso è lo stato estero o
un'istituzione internazionale, nell'altro è, invece, l'ordine
democratico interno(4)".
La riformulazione dell'art. 1 del decreto ha trovato origine anche
nella necessità di coordinamento con altri paesi della Comunità
Europea, che stanno procedendo alla definizione del concetto
generale di terrorismo.
Ecco, quindi, che si è giunti alla unificazione delle due
fattispecie, quella dell'art. 270 bis e dell'art. 270 ter, come
riportato dal decreto, procedendosi ad una modifica organica ed
attenta del preesistente art. 270 bis.
La legge di conversione 15 dicembre
2001, n. 438, ha così formulato, all'art. 1, la nuova previsione
dell'art. 270 bis, novellamente rubricando come "Associazioni con
finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordine democratico".
Pur nella valutazione della esistenza di taluni vuoti nella nostra
legislazione penale sostanziale, nella quale non erano previsti
reati che permettessero alle nostre strutture di reagire
adeguatamente nei casi di terrorismo internazionale, si è ritenuto
opportuno evitare qualsiasi stravolgimento del sistema,
utilizzandosi, pertanto, istituti già previsti nel nostro
ordinamento.
Ad una prima lettura della stessa rubrica della norma, emerge come
ancora il legislatore abbia tenuto, con l'uso della congiunzione
"o", una distinzione, seppur sfumata, dei concetti di terrorismo e
di eversione. I lavori parlamentari hanno evidenziato una profonda
riflessione proprio sul primo punto, avvertendosi, peraltro da
tutte le parti politiche, la esigenza di una severa attenzione
nella formulazione esaustiva del concetto di terrorismo. Giova
ricordare, altresì, che il nostro paese è tuttora impegnato in sede
comunitaria, nella Giunta Affari Interni di Giustizia Europea,
nella ricerca di una definizione comune di terrorismo.
Il primo comma dell'articolo sanziona con la reclusione da sette a
quindici anni la condotta di chiunque promuove, costituisce,
organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico.
La sola partecipazione a tali
associazioni prevede la reclusione da cinque a dieci anni. Al comma
3 si rinviene una aggiunta alla enunciata finalità di terrorismo,
senza che, come prima accennato, di quest'ultima si pongano origini
e limiti; e difatti la previsione ricorre anche quando gli atti di
violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un
organismo internazionale.
Proprio su quest'ultimo punto si sono focalizzate molte riflessioni
nel corso del dibattito parlamentare, rilevandosi, da alcune parti,
talune difficoltà circa la individuazione degli "organismi
internazionali", potendosi ricomprendere tra questi ultimi anche
delle organizzazioni private che operano a livello transnazionale.
Si obiettava, altresì, la estensione di un ambito di tutela così
rilevante a organismi internazionali apparentemente imprecisati ed
indeterminati.
Per di più, veniva argomentato che la genericità della disposizione
avrebbe potuto prestare spazio a manovre di carattere politico di
prevenzione e repressione di forme legittime di critica e di
contestazione politica ed ideologica, rinvenibili in situazioni
nazionali interne. Altra perplessità muoveva dalla considerazione
che ritenere soggetto passivo uno stato estero o una organizzazione
internazionale poteva rivelarsi una contraddizione con la
collocazione della norma, cioè tra i delitti contro lo Stato
italiano.
Tuttavia, lo scopo stesso della
norma, quello cioè di punire atti di terrorismo, ha facilitato il
superamento di tali perplessità, nella considerazione della
importanza oramai assunta da taluni organismi internazionali, quali
le Nazioni Unite, l'Unione Europea, l'OCSE, l'OSCE, etc., ormai
meritevoli di eguale tutela al pari degli stati nazionali.
Infine, viene prevista la confisca obbligatoria delle "cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che
ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono
l'impiego ".
Il comma 1 bis introduce la nuova formulazione dell'art. 270 ter
rispetto al testo del decreto, mutuandosi analoga disposizione in
tema di mafia; viene, cioè, introdotto il reato di "Assistenza agli
associati", che spiega i suoi effetti al di fuori dei casi di
concorso nel reato o di favoreggiamento. La norma prende in esame
la condotta di chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi
di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che
partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270
bis. Sono previsti la reclusione fino a quattro anni e un aumento
di pena in caso di assistenza continuativa, con la esclusione della
punibilità per chi commette il fatto in favore del prossimo
congiunto.
3. Gli strumenti
preventivi ed investigativi
a. Il legislatore ha inteso recepire
taluni strumenti introdotti dalla legislazione emanata per la lotta
alla criminalità organizzata, convertendoli alla esigenza di
fronteggiare il terrorismo con modalità efficaci e rapide, che
consentissero di esprimere, altresì, una incisiva forma di
controllo del territorio. Per questo, l'art. 3 ha apportato delle
modifiche all'art. 25 bis, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n.
356, che prevede la perquisizione di edifici. La norma consente la
possibilità, per gli ufficiali di P.G., di procedere alle
perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici
quando vi sia il sospetto che vi si trovino armi, munizioni o
esplosivi, ovvero che si abbia motivo di ritenere che "sia
rifugiato un latitante o un evaso" per reati di criminalità
organizzata o, secondo la nuova previsione, anche per delitti con
finalità di terrorismo.
b. Inoltre, la particolare
complessità delle indagini finalizzate al fenomeno terroristico, la
mutevole articolazione e la diversificazione ideologica dei
sodalizi in questione, per loro stessa natura ordinati in agenzie
criminali raramente permeabili, hanno richiesto la creazione o la
rivisitazione di strumenti investigativi snelli ed efficaci,
svincolati da una eccessiva burocratizzazione delle
procedure.
L'art. 4 della legge, facendo proprio un istituto originariamente
ideato per l'attività di contrasto al traffico degli stupefacenti,
ha introdotto l'attività sotto copertura. La norma esclude la
punibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria che, fermo
quanto disposto dall'art. 51 C.P., "al solo fine di acquisire
elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di
terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti,
beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per
commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della
provenienza o ne consentono l'impiego".
È consentito, nello svolgimento delle predette attività, l'utilizzo
di documenti, identità o indicazioni di copertura, nonché
l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili; la facoltà è
chiaramente necessaria sia per ragioni di incolumità degli
operatori di polizia che per la efficacia delle attività condotte,
altrimenti non esperibili. Laddove l'adozione delle suddette
coperture avvenisse per attivare o entrare in contatto con soggetti
e siti nelle reti di comunicazione, vi è l'obbligo di informare il
pubblico ministero al più presto e non oltre le 48 ore successive
all'inizio delle attività.
La condotta di tali attività, in
considerazione della loro insita delicatezza e della specifica
professionalità richiesta, è demandata esclusivamente agli
ufficiali di P.G. degli organismi investigativi della Polizia di
Stato e dell'Arma dei Carabinieri specializzati nell'attività di
contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di Finanza
competenti nello specifico settore del contrasto al finanziamento
del terrorismo anche internazionale. Le operazioni possono essere
disposte dal Capo della Polizia e dai Comandanti generali dell'Arma
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, o, su loro delega, dai
responsabili provinciali delle suddette Forze di Polizia, peraltro
titolati ad essere immediatamente informati dell'esito delle
operazioni stesse. Il Pubblico Ministero deve essere
preventivamente informato dell'esecuzione delle operazioni sotto
copertura e, ove lo richieda, del nominativo dell'ufficiale
responsabile della operazione stessa. Analogamente, al Pubblico
Ministero devono essere riferiti senza ritardo i risultati
conseguiti.
La norma introdotta dall'art. 5
amplia il ventaglio delle possibilità in campo investigativo,
consentendo, attraverso la nuova formulazione dello strumento delle
intercettazioni preventive, di poter operare a più ampio raggio.
L'articolo riformula completamente l'art. 226 delle Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, rubricato come Intercettazione e controlli preventivi sulle
comunicazioni.
In sostanza, allorché vi sia la necessità dell'acquisizione di
notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all' art. 407
comma 2 lettera a) n. 4(5) e 51 comma 3 bis del C.P.P.(6), si può
procedere ad intercettazione di comunicazioni o conversazioni,
anche per via telematica, nonché all'intercettazione di
comunicazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi
indicati dall'art. 614 C.P. Titolati alla richiesta dello
svolgimento dell'attività sono il Ministro dell'Interno o, su sua
delega, i responsabili dei servizi centrali di cui all'art. 12 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203(7), nonché il
Questore o i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia
di Finanza; competente a fornire l'autorizzazione è il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in
cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso
non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze
di prevenzione.
L'intercettazione è autorizzata per
la durata massima di quaranta giorni, allorché il titolare
all'autorizzazione lo ritenga necessario sulla base di elementi
investigativi a sostegno. In presenza di presupposti di legge,
l'intercettazione è prorogabile per periodi successivi di venti
giorni: la prosecuzione è autorizzata con decreto, nel quale devono
chiaramente essere evidenziati i motivi su cui poggia la decisione.
Le operazioni svolte e gli elementi con esse acquisiti sono
riassunti in un verbale sintetico, che, insieme ai supporti
utilizzati, deve essere depositato presso il procuratore competente
entro cinque giorni dal termine delle attività stesse.
Analogamente, con le stesse modalità autorizzative e ricorrendo gli
stessi presupposti di esigenza investigativa di cui al comma 1, si
può procedere al tracciamento delle comunicazioni telefoniche e
telematiche, nonché all'acquisizione dei dati esterni relativi alle
comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e
all'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli
operatori di telecomunicazioni. È fatto divieto di utilizzo nel
procedimento penale degli elementi acquisiti nel corso delle
attività preventive, utilizzabili tuttavia ai soli fini
investigativi, per il prosieguo delle attività; conseguentemente le
stesse attività di intercettazione e le notizie acquisite non
possono essere riferite né in atti di indagini o in caso di
deposizione, né in ogni altra ipotesi di divulgazione.
Le intercettazione di cui all'art.
226 sono eseguite con l'utilizzo di impianti installati presso la
Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture,
individuate dal Procuratore titolare alla concessione
dell'autorizzazione.
L'art. 5 si chiude con la previsione di due ipotesi sanzionatorie.
Il comma 3 bis prevede la sanzione per la divulgazione o la
pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni preventive con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Il comma 3 ter, invero
stranamente posizionato dal legislatore, poiché evidentemente
connesso all'art. 4 della legge, prevede la reclusione da due a sei
anni, salvo ipotesi di reato più grave, per chiunque, in fase di
operazioni sotto copertura, "…indebitamente rivela ovvero divulga i
nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano
le operazioni stesse".
L'art. 6, infine, amplia le ipotesi di applicabilità delle
intercettazioni di comunicazioni tra presenti, operando una
sostanziale aggiunta all'art. 295 C.P.P., con la previsione secondo
cui, per agevolare la ricerca di latitante, si può procedere alla
attività de quo anche quando il latitante stesso sia tale in
relazione a uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2,
lettera a) n. 4.
L'innovazione legislativa comprende
anche l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione. Infatti
l'art. 7 amplia la lista dei soggetti di cui all'art. 18, primo
comma n. 1) della legge 22 maggio 1975, n. 152, nei cui confronti
si può procedere analogamente a quanto avviene per gli indiziati di
appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, come previsto
dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e cioè direttamente
con l'applicazione della sorveglianza speciale di p.s., senza che
vi sia stato in precedenza l'avviso orale. L'applicabilità delle
misure di prevenzione indicate dal combinato disposto delle due
leggi citate si estende, difatti, con la nuova norma, anche ai
soggetti che mirano alla sovversione dello Stato mediante la
commissione dei reati con finalità di terrorismo anche
internazionale.
4. Aspetti sul
coordinamento
Il fenomeno terroristico non è più
inquadrabile in dinamiche a carattere locale: la sua stessa
fondamentale ed inaccettabile ragione di essere, quella cioè di
destabilizzare e sovvertire l'ordine costituito, si insinua e
ricerca spazi nella macrodimensione delle dinamiche
internazionali.
Parimenti, l'azione di contrasto deve essere informata alla
esaltazione del flusso informativo e alla massima spinta nel
settore del coordinamento. Ecco perché il legislatore non poteva
non operare una scelta della via da percorrere nel coordinamento
dei procedimenti penali scaturiti nel particolare settore, non
tralasciando le specifiche situazioni di indagini connesse:
"…a tal fine, infatti, la scelta operata è stata di mettere i
competenti organi statuali nelle condizioni di operare con agilità
ed efficacia, tenendo conto della realtà del fenomeno da
contrastare e da reprimere e delle comuniesigenze operative
connesse(8)".
Nel corso del dibattito parlamentare
era emersa, attraverso la sollecitazione di talune parti, la
eventualità di attribuire ad un ufficio nazionale del Pubblico
Ministero la competenza sul coordinamento e sulla gestione unitaria
delle indagini relative a fatti di terrorismo, come peraltro già
avviene nei casi di criminalità organizzata, sulla cui supervisione
investigativa opera, a livello centralizzato, la Direzione
Nazionale Antimafia. Proprio a quest'ultimo organismo, attraverso
una sua rimodulazione, si era ipotizzato di attribuire analoga
competenza per i fatti di terrorismo. Tuttavia, la necessità di
operare scelte legislative in tempi ristretti, in ragione
dell'incombenza della minaccia, ha fatto propendere per una
successiva rivisitazione della problematica in tempi meno affetti
da esigenze emergenziali.
Altre norme della legge toccano il settore più prettamente
procedurale, fissando dei riferimenti circa le competenze e le
attribuzioni.
L'art. 10 bis sancisce, difatti, talune modifiche agli artt. 51 e
328 C.P.P.
Anzitutto viene aggiunto il comma 3 quater dell'art. 51,
stabilendosi che, per i delitti con finalità di terrorismo, le
funzioni dell'accusa sono esercitate dall'ufficio del "pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente", analogamente a quanto
avviene per i reati di criminalità organizzata.
Di conseguenza, anche le funzioni del giudice per le indagini
preliminari sono esercitate "…da un magistrato del tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente", così come stabilito dal nuovo comma 1 ter
dell'art. 328 C.P.P.
Approfondimenti
(1) Relazione del Governo al progetto di legge n. 1797, p. 2.
(2) Atti parlamentari, XIV Legislatura, 21 novembre 2001,
n.66.
(3) Relazione alla Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla
lotta contro il terrorismo, n. 501PC0521.
(4) XIV Legislatura, Camera dei Deputati, 2^ Commissione permanente
Giustizia, seduta del 23 ottobre 2001, Relazione del Presidente,
On. Gaetano Pecorella.
(5) Si tratta dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale.
(6) Si riferisce ai reati di criminalità organizzata e a quelli in
materia di stupefacenti.
(7) La legge ha previsto la costituzione di servizi centrali e
interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri
e del Corpo della Guardia di Finanza, per assicurare il
collegamento delle attività investigative relative a delitti di
criminalità organizzata.
(8) Senato della Repubblica, XIV legislatura, 87^ seduta, Relazione
del Sen. Luigi Bobbio al disegno di legge n.
884. |