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A dispetto
di una proficua ed evolutiva speculazione teorica, il fenomeno
della pena appare a tutt'oggi pressoché incompreso e incerto il
percorso giudiziario applicativo della stessa: il processo viene
percepito dall'imputato come un meccanismo ingiusto e vuole
sottrarvisi ad ogni costo anche se questo possa significare
ammettere (pur se implicitamente) la propria colpa (nonostante si
sia innocenti) e acconsentire ad un procedimento speciale e
premiale, quale il patteggiamento, rinunciando, in questo modo, ad
ogni possibile accertamento "dibattimentale" sulla
responsabilità.
La cultura giuridica attuale
(improntata ai principi del giusto processo!) spinge, allora, ad
indagini ancora più accurate in campo penale e processuale e
costringe lo studioso del diritto, data la sentita sempre attuale
perversione del sistema punitivo, in una prospettiva (che sia!) più
razionale di riforma, ad una valutazione ancora problematica dei
meccanismi sanzionatori in atto consentendo di andare, nondimeno,
al di là della norma processuale in esame e tentare, del
patteggiamento, un'analisi anche sul versante psicologico
giuridico.
L'introduzione di questo rito
speciale, alternativo a quello ordinario dibattimentale, ha
suscitato, per la sua prepotente influenza sulla disciplina
sostanziale, innumerevoli critiche e seri dubbi di
costituzionalità, nella misura in cui viene affidata alla volontà
delle parti la decisione in merito alla pena.
In più, lo stesso sistema
accusatorio, impiantato con l'introduzione del nuovo codice di
procedura penale dell'89 e rielaborato con la riforma per il
"giusto processo" entrata in vigore nel 2000, se ha trovato
nell'"applicazione della pena su richiesta", come in ognuno dei
cinque procedimenti speciali adottati, una soluzione di celerità ed
efficienza ad immagine e somiglianza dei sistemi processuali di
giustizia anglosassoni, da quel procedimento in particolare è
rimasto irrimediabilmente tradito nei suoi principi ispiratori: la
frattura è stata, è, intima e insanabile e gli indispensabili
continui aggiustamenti dell'uno all'altro presto hanno snaturato
processo e patteggiamento insieme, anche e soprattutto alla luce di
una nuova lettura di "giusto" processo.
Mentre per gli altri riti speciali
si è assistito, infatti, più semplicemente, alla contrazione del
giudizio, nel rito di specie il giudizio è stato annullato del
tutto e annullato in luogo di un "negozio" c.d. processuale
("patteggiamento" è un termine usato nel gergo curialesco, con un
senso dispregiativo, a sottolineare il quasi mercanteggiare la
pena).
Che di negozio si tratti (o fino a
che punto lo si possa definire tale) bisogna, a dire il vero,
ancora verificarlo: in questa ipotesi le parti dell'accordo,
pubblico ministero e imputato, dimostrerebbero lo stesso potere
contrattuale rispetto al giudice e ciò, possiamo dire, non può
essere alla luce della sentenza della Corte costituzionale del '90
che, a pena di illegittimità, ha imposto, patto concluso, che il
giudice si determinasse a stabilire in ogni caso l'eventuale e
possibile "incongruità" della pena patteggiata (di nessun valore
l'accordo!).
Se anche di negozio si tratta,
stabilire quale sia la posizione processuale di chi si presta a
patteggiare e la motivazione psicologica all'accordo dell'imputato
diventa, a maggior ragione, condizione necessaria nel ponderare,
anche da un punto di vista soggettivo, quali siano i reali effetti
"contrattuali" che ne scaturiscono.
Opportuna qualche precisazione
preliminare.
Per quel che riguarda il codice
dell'89, se n'è potuta constatare la difficile attuazione per
l'incomprensione ideologica (tuttora persistente) del cambiamento
operato (o che si tentava di operare): la differenza tra vecchio e
nuovo processo, tra inquisitorio e accusatorio, avrebbe dovuto
ribaltare le convinzioni culturali di politica criminale adottate
fino a quel momento dal nostro legislatore mentre, in realtà, non
si è riusciti, come sempre succede nel nostro paese, a sostituire
una mentalità, fortemente inquisitoria, e a scardinare i sempre
validi mezzi della prassi.
Ancora oggi, nonostante si siano aggiunte consistenti leggi di
riforma per l'attuazione del c.d. "giusto processo", la difficoltà
di realizzare quello schema ideale, basato su meccanismi di
contraddittorio, oralità e pubblicità e l'esigenza di speditezza,
che pure è alla base dell'efficienza e della giustizia del
processo, hanno fatto sì che un modello rigido ed astratto
(ideale!) venisse nella pratica vanificato quasi puntualmente
assegnando, come è successo, proprio al patteggiamento una
soluzione di fuga dal modello troppo farraginoso!
Nel momento in cui, però, si sono
affidate la riuscita del nuovo codice e la realizzazione dei
principi ispiratori la nuova riforma alla normale applicazione del
patteggiamento, il processo è diventato sempre meno esperienza
giurisdizionale e il problema non ha riguardato più l'efficienza
del processo, da considerare in ogni caso esigenza fondamentale,
quanto, piuttosto, la sua stessa esistenza.
Il giusto processo, a ben vedere,
riguarda un processo che non c'è o che solo eventualmente può
venire ad essere, risolvendosi il giudizio, il più delle volte, in
una fase pre-dibattimentale solo "procedimentale".
Così, nell'ideologia del processo in
forma patteggiata, al giudice non si chiede più di commisurare la
pena, bensì di "adeguare la legge alle richieste di parte" (questo
almeno fino all'intervento della Corte cost. con la sent. del
'90).
L'adozione del patteggiamento
pertanto ha inciso profondamente non solo sui tempi del giudizio,
ma, e soprattutto, sul normale modo di intenderlo, visto il valore
negoziale che si attribuisce con esso alla pena: quale momento
impositivo e non meramente convenzionale della pena, lo stesso non
può non avvalersi di strumenti rigorosamente e schiettamente
processuali (quindi dibattimentali!), perché è solo su di un piano
processuale e dibattimentale che si può comprendere e misurare la
distanza tra pena "teorica" e pena "reale".
Per chi ritenesse, in sostanza, che
il processo penale dibattimentale (accusatorio) sia la migliore
sede di applicazione del diritto, non può non ritenersi, allo
stesso tempo, che solo al processo, al giudice e non alle parti,
debba essere affidato il grave compito di commisurare la pena; la
società, che impone le sue leggi agli individui e che neanche può
rinunciare alla sanzione come mezzo di imposizione, non può non
rimettersi ad un giudizio terzo per la concreta attuazione della
sanzione penale e delle sue finalità.
E se pure riusciamo ad accontentarci
di un giudizio postumo all'accordo e che valuta, senza accertamento
(perché allo stato degli atti), semplicemente la "incongruità"
della pena (su quali basi poi se non formali!), come possiamo
permettere di condannare come colpevole chi solamente si dichiara
colpevole senza magari esserlo effettivamente?
Ma volendo mettere da parte
considerazioni giuridiche che possono sembrare di origine meramente
etico-morale (i principi accolti dal nostro sistema normativo a
livello costituzionale e penale!), volendo fare cioè più
propriamente i pratici del diritto (i semplicisti!), rinunciando
quindi a profonde (sembrerebbe inutili!) considerazioni
teorico-idealistiche, si può, per il momento, tralasciare ogni
valutazione di questo genere e guardare al patteggiamento (per
vanificare allo stesso modo gli effetti "economici" e positivi di
esso tanto esaltati) da un altro punto di vista ancora: quello di
chi va a patteggiare e ritiene che sia "conveniente".
La richiesta ed il consenso
assumono, nel quadro del procedimento, le caratteristiche proprie
di una dichiarazione di volontà che mira, sì, al conseguimento di
determinati effetti (vantaggi!) di tipo processuale e sostanziale
come la deflazione e la premialità, ma che, tra i suoi effetti
(svantaggi!), nasconde pur sempre una ammissione di colpevolezza
che non potrà mai più essere confutata.
Ecco perché è importante cercare di
capire che, oltre alla fisionomia del complesso dichiarativo (di
matrice, parrebbe, civilistica, anche nel caso in cui non si tratti
di un negozio), occorre riconoscere quali siano le reali
motivazioni e le strategie soggettive che spingono le parti, in
particolar modo l'imputato, a richiedere o ad acconsentire ad un
giudizio secondo patteggiamento.
Una volta fatta la richiesta di
applicazione della pena allo stato degli atti, diverse e
alternative saranno le situazioni processuali possibili che
l'imputato si troverà a dover gestire. Alcune, lo stesso non le
avrà neanche messe in conto, allettato, come è, dalla premialità e
dalla semplicità del procedimento (questo, tra l'altro, è stato lo
spirito del legislatore: "tentare" all'accordo).
Alla richiesta dell'imputato, il
p.m. potrà acconsentire ma potrà anche non farlo (a prescindere che
il suo dissenso sarà poi valutato giustificato o meno dal giudice
del dibattimento e costituire, in quest'unico caso, una possibilità
di appello, sempre del p.m., al patteggiamento); se poi si
addiviene all'accordo, il giudice potrà ratificarlo ma, abbiamo
visto, alla luce della sent. cost. del '90 ( ora 2° comma, art.
444), potrà anche rigettare la richiesta valutando incongrua la
pena.
L'imputato, invece, fatta la
richiesta, non potrà più tornare sui suoi passi: richiedendo
un'applicazione di pena, ritenendo cioè suo diritto non voler
andare oltre nelle fasi del processo e valida la decisione allo
stato degli atti (indifferentemente si trovi in udienza preliminare
o addirittura ancora nel corso delle indagini), avrà in quel modo
ammesso di meritare la pena indicata e dovrà ritenerla ad ogni modo
giusta (a prescindere se poi egli riesca in definitiva a
patteggiarla o meno, a prescindere cioè se il p.m. l'accetti o il
giudice la ratifichi). Ciò, per i limiti processuali, a lui
purtroppo sfavorevoli, che egli stesso si è dato (in questa
autosottoposizone al rito è ravvisato il suo esercizio del diritto
di difesa e in essa quel diritto si esaurirebbe).
Se può sembrare, con il
patteggiamento, che egli abbia a sua disposizione rilevanti mezzi
processuali, potendo egli stesso decidere in qualche modo la pena
stessa, tutto questo è soltanto illusorio: il legislatore, mentre
gli dà la facoltà di andare a patteggiare, subito gliela toglie,
agli effetti, per i consistenti poteri che a riguardo hanno il p.m.
di rifiutare l'accordo e il giudice di valutare incongrua la
pena.
Alle parti non è lasciata la piena
libertà di accordarsi: questa risulta fortemente viziata nel suo
farsi.
Con il patteggiamento inizia in
sostanza per l'imputato una fase di non ritorno poiché, anche (e a
maggior ragione) nel caso in cui il p.m. dissenta o il giudice
rigetti l'accordo e si debba così tornare allo schema ordinario di
giudizio, egli stesso avrà sprecato, proprio sulla base di
quell'accordo, ed è spiacevole, ogni possibilità di dimostrarsi
innocente e ogni possibilità di difesa e autodifesa in tal senso,
non essendone più valida, come avrebbe potuto essere dall'inizio,
l'intenzione di difendersi come innocente: l'imputato non potrà più
contraddire la sua stessa volontà, precedentemente espressa, di
essere punito.
Proviamo a considerare che il più
delle volte è proprio il p.m. ad avere vivo interesse a patteggiare
(non tanto a richiedere, quanto per lo meno ad acconsentire),
spinto e motivato dall'esigenza di smaltire i consistenti carichi
processuali affidatigli e nella considerazione, inoltre, che le
pene patteggiate non sono che per reati di minore gravità (tra i
presupposti nell'adozione del rito speciale v'è che la pena da
applicare in concreto non superi i due anni, indipendentemente
dall'applicazione di pene pecuniarie).
È in suo pieno potere la decisione
in merito: non rischiando egli alcuna punizione, può facilmente
acconsentire, richiedere insieme all'imputato (art. 444:
"l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice…")
o anche dissentire.
Che senza richiesta o adesione
dell'imputato non vi sia possibilità di introdurre il rito speciale
è certo, e dovrebbe sembrare anche ovvio, ma il potere dispositivo
detenuto dal p.m. ha, speriamo di dimostrarlo, margini, anche
psicologici, più ampi.
All'imputato viene offerta la
possibilità, ove ci siano i presupposti, di promuovere, oppure no,
il patteggiamento. Egli può senza dubbio anche acconsentire o meno
alla eventuale richiesta del p.m., ma oltre ad essere questa nella
pratica una possibilità remota, egli si troverebbe, in questo caso,
nella posizione diversa di chi accetta e non di chi propone la sua
stessa condanna.
Dal momento in cui ne richiede
l'applicazione e ne attiva il meccanismo premiale egli, però, non
potrà più condurne le sorti a differenza del p.m. che, fissata la
richiesta dalla controparte, con tutte le implicazioni che ne
derivano, avrà in potere l'imputato stesso, per la colpa da quello
ammessa, e potrà attivarsi così al dibattimento o meno, come meglio
crede, acconsentendo o dissentendo senza alcun rischio per sé.
In un'ottica puramente negoziale,
possiamo intendere che il potere contrattuale del p.m., per la
forza del suo consenso, maggiore rispetto a quella dell'imputato,
prostrato di fronte all'eventualità che si vada in dibattimento,
possa essere in realtà condizionante ai fini dell'assunzione del
rito o addirittura induttiva.
Il p.m. può quasi minacciare il
dibattimento all'imputato che lo teme.
Tuttavia, mentre il suo consenso è
necessario perché ci sia l'accordo, il suo diniego, se ritenuto
infondato dal giudice, non è preclusivo dell'applicazione della
pena su richiesta.
Ed è sui motivi del dissenso del
p.m. e sulla sua fondatezza o infondatezza che gran parte della
dottrina ha così innestato gli argomenti per dimostrare la non
negoziabilità della pena patteggiata: ci si è voluti rassicurare
della non negoziabilità dimostrando che il consenso del p.m. non è
vincolante (anche se elemento determinante ai fini dell'accordo), e
che la valutazione del giudice sull'eventuale dissenso sia un
chiaro esempio dei poteri che quest'ultimo non ha perso.
Ma se davvero non c'è un negozio (il
che sarebbe un sollievo ai fini dei principi processuali accusatori
dove la parità processuale delle parti non viene più decisa dalla
capacità negoziale delle stesse) l'imputato potrebbe essere, in
questa prospettiva, senza processo, in balia delle mere decisioni
(importanti ma pregiudizievoli) del p.m., che può fargli soffrire
l'accettazione di una proposta che si muove al di fuori degli
schemi contrattualistici e garantistici di un negozio, e del
giudice che, vestito l'abito, può a sua discrezione decidere di non
dare valore alla pena c.d. patteggiata (c.d. perché, a quanto pare,
non lo è).
È diventato assai problematico, alla
luce di queste considerazioni, riuscire a comprendere quale sia ora
la fisionomia del complesso dichiarativo che sottende il
patteggiamento (di che tipo di accordo si tratta?): ove richiesta e
accettazione riescano ad intrecciarsi per regole non definite di
consenso, e le parti si accordino sulla pena, il giudice può
"interferire" dall'esterno.
"La condizione delle parti, al
momento attuale, può riportarsi ad una sorta di gara ad offerta
segreta, nell'ambito della quale il dato probabilistico acquista un
ruolo primario, nell'aspettativa dell'accettazione da parte del
committente": l'imputato dovrà valutare se patteggiare o meno, non
solo guardando all'utilità concreta che gli può derivare in seguito
all'accettazione della richiesta, ma prendendo in considerazione
anche l'eventualità che, con l'intervento del giudice e la
reiezione del procedimento, o anche solo per il diniego del p.m.,
potrebbe subire una decisione molto più svantaggiosa di quella da
lui prospettata.
È proprio la possibilità del patto a
non essere in potere dell'imputato.
Che il patto ci possa essere o meno (ed è una contraddizione in
termini), solo il p.m. e il giudice possono deciderlo.
Se cioè il p.m. può rifiutare
l'accordo e demandare al giudice la decisione sulla richiesta o,
una volta patteggiata la pena, il giudice può "mandare all'aria"
l'accordo, possiamo ben capire che l'imputato, verificatesi queste
ipotesi, oltre a vedere tradite le sue aspettative circa gli
effetti sperati della sentenza di patteggiamento, si potrebbe
trovare, in più, a dover affrontare un giudizio ordinario sul cui
esito, s'è detto, potrebbe incidere di fatto la sua stessa
dichiarazione di volontà (che se proprio non è una ammissione di
colpevolezza, certamente non nega la sua responsabilità).
"È ovvio infatti che, se l'imputato
si concorda con il pubblico ministero, accetta di ricevere,
comunque, una condanna; e ciò è la palese antitesi di ogni
proclamazione di innocenza. Per l'effetto, qualora il giudice (per
intima convinzione o per capriccio) non convalidi tale accordo, il
successivo rinvio a giudizio risulta già munito di una confessione
che, alla fine, può essere suscettibile di provocare condanne anche
pesantissime e, ad ogni buon conto, svincolate da qualunque
limitazione contrattuale".
Proprio ove non si concluda, il
patteggiamento può aumentare fortemente il rischio di esiti
negativi e/o peggiorativi per la posizione processuale
dell'imputato. È proprio nella valutazione dei costi-benefici di
tale rischio da parte dell'imputato che il p.m. assume nei
confronti dello stesso una posizione ancora di vantaggio nelle
trattative.
Se pensiamo però che "l'unico
depositario dell'interesse a subire una pena è l'imputato" e che la
sua posizione processuale, qualora il patteggiamento non si
concluda, può essere gravemente compromessa, diventa davvero
essenziale, su queste basi, insistere sulla ingiustizia del
procedimento.
Ricapitolando: l'imputato
chiederebbe l'ammissione al rito non pronunciandosi circa la
propria colpevolezza e rinunciando a provare la sua innocenza in
dibattimento, perché consapevole di non avere validi e ragionevoli
argomenti per farlo o perché preferisce rischiare la pena piuttosto
che il processo: la sua, quindi, sarebbe una mera tattica di
difesa.
Ma proprio perché si presume che l'imputato accetti la pena nella
prospettiva di non avere altre chances di difesa o di non essere
capace di affrontare il processo, non è arbitrario pensare che, in
virtù di questa presunzione, sarà data alla dichiarazione di voler
patteggiare il valore di una implicita "confessione" (una
confessione in un certo senso dedotta dal comportamento e in
seguito alla quale l'imputato rimarrà poi intrappolato).
A ben vedere, nel patteggiamento
manca ogni struttura dialogica (non solo di contraddittorio);
perciò è nelle tensioni psicologiche delle parti precedenti
l'accordo che si muove ogni prospettiva processuale del soggetto
che verrà punito.
Basando, però, il giudizio su pure
presunzioni e sul calcolo delle strategie, ogni criterio di ricerca
della verità verrà vanificato e anche la pena finirà per perdere di
significato.
"L'assoluzione dell'innocente e la
condanna del colpevole alla sola giusta pena" costituiscono
obiettivi che non possono essere lasciati alla disponibilità
dell'imputato, soprattutto se questi non ha fiducia nel sistema
processuale-penale e tenta, come estrema possibilità di riscatto,
di venire a patti con chi l'accusa e scongiurare così il giudizio
pubblico che ritiene non gli convenga (e forse non gli conviene, se
pensiamo che oggi il processo viene vissuto come soltanto
persecutorio).
La sua stessa condizione di ansia e
la situazione emotiva rispetto alla pena lo porteranno a scegliere
la via più breve, inconsapevole del pericolo, che egli in questo
modo corre, di vedersi punito ingiustamente (punito in un modo
ingiusto!).
Se il processo non gli conviene,
neanche il patteggiamento gli conviene, soprattutto se la sua
decisione di patteggiare dipende da una demotivazione psicologica
al processo e se il patteggiamento è deciso dalla volontà del p.m.,
prima, e da quella autorevole del giudice, poi. Nulla è la sua
forza contrattuale rispetto alla pena richiesta da applicare.
Il patteggiamento, ora sappiamo, non
è un negozio o gli somiglia davvero poco: l'imputato non può così
decidere le sorti della richiesta che egli fa di pena; se
consideriamo che patteggia per reati lievi, a maggior ragione ogni
rischio di valore aggiunto di pena e il rischio stesso del processo
che non vuole viziano i presupposti di un accordo che, tra l'altro,
di seguito, verrà valutato anche nel merito (oltre che per la
legittimità) dal giudice.
Cosa resta del patteggiamento, se
non un buco nero dove si perdono i principi del diritto,
processuale e penale, conquistati nel tempo?
Non ha valore negoziale, non ha
valore processuale ma, soprattutto, non dà alcun valore alla pena.
Non si può negare, infatti, che, se questo è il mezzo per
applicarla, se ne privilegia l'aspetto materiale
dell'imposizione.
Il fine rieducativo della pena, che
la stessa dovrebbe portare con sé in ragione della punizione da
parte della società per un comportamento che il soggetto punito
dovrà ritenere sbagliato, con il patteggiamento verrà
irreparabilmente deluso.
Lo schema processuale, che elude
importanti fasi di accertamento, e il giudizio approssimativo in
cui si risolve il patteggiamento (senza cioè alcuna indagine sulla
colpevolezza) non consentono all'imputato alcuna riflessione in
merito sia alla legittimità dell'iter processuale sia alla
meritevolezza della condanna. Nell'ottica del reinserimento, sarà
un'occasione mancata di recupero sostanziale dei valori lesi e di
riequilibrio dei rapporti sociali
traditi. |