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"Ma
quel che mi soddisfaceva di più in questo metodo era il fatto che,
grazie ad esso, ero certo di usare sempre la mia ragione, se non
perfettamente, almeno nel miglior modo possibile per me; e
adoperandolo sentivo anche che il mio intelletto si abituava a poco
a poco a concepire più nettamente e distintamente i suoi oggetti, e
che, non avendolo limitato a nessun oggetto in particolare, potevo
sperare di applicarlo alle difficoltà delle altre scienze con
altrettanto successo, come mi era accaduto con quelle dell'algebra.
Non che per questo osassi affrontare subito l'esame di tutti i
problemi che si potessero presentare: sarebbe stato contrario
proprio all'ordine prescritto dal metodo".
Dal "Discorso sul metodo" di René Descartes.
1. L'elaborazione
di una dottrina e la ricerca di un metodo. Le attività informativa
e investigativa: ambiti di operatività e terminologia
corrente
Le procedure investigative, che
soltanto di recente hanno trovato dignità e collocazione
scientifica in alcuni atenei che hanno attivato gli insegnamenti
interdisciplinari nell'ambito della "Scienza dell'investigazione",
da sempre hanno sofferto della mancanza di un'autonoma dottrina che
ne elaborasse i canoni teorici e, di conseguenza, di un metodo che
ne garantisse la pratica uniformità applicativa.
Il vuoto dottrinale e
l'indisponibilità di un metodo sono stati causa di quello che
potremmo definire il "municipalismo investigativo": nei vari
distretti giudiziari i cc.dd. "investigatori" hanno seguito prassi
autarchiche, nell'accezione filosofica di autosufficienza, che
sedimentatesi su esperienze maturate localmente, sebbene abbiano
prodotto dei risultati (in alcuni casi encomiabili), hanno impedito
un'evoluzione della disciplina investigativa che è rimasta relegata
in appendice all'onnicomprensiva "tecnica professionale".
Municipalismo investigativo che ha prodotto il più deleterio
"personalismo metodologico": l'immaginario collettivo e quello
letterario - e i passi tratti dalla narrativa poliziesca riportati
in apertura di alcuni paragrafi ne sono emblematica
rappresentazione - hanno da sempre legato il successo investigativo
al "fiuto" dell'indagante. La sola intuizione non può oggi
governare la complessa procedura di indagine, legata a mezzi, forme
e tempi le cui inosservanze producono vizi d'origine e in itinere e
l'implosione della costosa macchina investigativa.
L'elaborazione dottrinale
finalizzata alla ricerca di un valido modello operativo deve,
quindi, muovere dall'esame delle molteplici e disparate esperienze
dei reparti investigativi, analizzando la validità dei percorsi che
hanno assicurato il buon esito di un'investigazione e, soprattutto,
approfondendo le reali cause che ne hanno determinato l'eventuale
insuccesso.
I risultati investigativi, positivi
o negativi, sono intrinsecamente connessi al definitivo esito
dell'intero procedimento penale: il codice di rito - introducendo
nuove regole nella formazione della prova - ha definitivamente
sanzionato che l'indagine si conclude nel dibattimento.
Il raggiungimento degli obiettivi
tattici endoprocedimentali (sui quali erroneamente tuttora si
valutano i risultati), della presunta individuazione del
responsabile del reato e della probabile ricostruzione del fatto,
costituisce un momento dell'intera investigazione, ma non la
esaurisce dovendosi, correttamente, fare riferimento all'obiettivo
strategico del procedimento, rappresentato dal giudicato
finale.
Quindi, lo sforzo di creare una
dottrina investigativa prende le mosse dall'esame degli aspetti
caratterizzanti i più significativi procedimenti di interesse, dai
quali si è cercato di trarre induttivamente regole che abbiano
validità generale. Non essendo possibile enumerare, e conoscere,
tutte le singole investigazioni, il procedimento induttivo seguito
ha riguardato l'esperienza ormai decennale del Raggruppamento
Operativo Speciale e il confronto di questa con le più valide
esperienze degli organi investigativi dell'Arma territoriale.
Le regole generali empiriche così
tratte sono state poste a base della prima bozza di una parte della
dottrina di impiego, qui sinteticamente affrontata nella premessa
al paragrafo dell'indagine, e della ricerca di un metodo valido per
tutte le realtà operative, anche di quelle più fortemente
condizionate dall'elemento territoriale.
Con questo lavoro, che riprende
alcuni aspetti della materia oggetto di specifico insegnamento alla
Scuola Ufficiali Carabinieri - nell'ambito della Cattedra di
Tecniche Investigative - aperto ovviamente alle osservazioni e
critiche di colleghi e cultori dell'argomento, si vogliono porre le
basi per la costruzione di un metodo che consenta alle unità
investigative di disporre di uno strumento che, sebbene non
garantisca il risultato, assicuri l'esame del poliedrico problema
investigativo in tutta la sua complessità.
L'esposizione della ricerca di
rituali che razionalizzino l'amministrazione delle informazioni e
le attività investigative necessita di preliminari focalizzazioni
terminologiche e concettuali.
L'attività informativa e quella
investigativa (i cui aspetti gestionali sono oggetto del presente
lavoro), concettualmente appartenenti a sfere operative distinte,
devono essere poste in costante rapporto biunivoco di interscambio,
senza però essere confuse, in quanto prevalentemente:
- la prima nasce e si sviluppa fuori
da un procedimento penale;
- la seconda nell'ambito di un
procedimento penale, in cui la normativa che tutela il c.d.
"segreto investigativo" (rectius d'indagine) costituisce ostacolo
all'immediata fruibilità extraprocedimentale delle emergenze nel
processo informativo.
Per contro, sotto il profilo
organizzativo-funzionale questa distinzione non può considerarsi
rigida in quanto l'attività informativa di cui ci si occupa, non
rappresentando per l'Arma un semplice "problema di conoscenza" o
un'utilità per la soluzione di "problemi operativi", costituisce -
oltre ad un'autonoma attività - anche una fase propedeutica o di
indirizzo per l'investigazione e, nella fase di sviluppo di questa,
un sussidiario sostegno.
Sulla base delle predette sintetiche
considerazioni il complesso dei compiti operativi istituzionali
viene assolto attraverso:
- l'attività informativa propria,
che nasce e si sviluppa fuori da un procedimento penale.
Questa:
. è funzionale all'aggiornamento
della "situazione informativa", che consiste essenzialmente
"nell'elaborazione di dati informativi raccolti su problemi o
situazioni di interesse, al fine di perfezionare e mantenere
aggiornata la conoscenza di quanto accade nel loro ambito e
formulare, ove il caso lo richieda, ipotesi di sviluppo di
situazione da sottoporre a costante verifica sulla base delle
informazioni successive";
. è essenziale allo svolgimento delle cc.dd. "indagini preventive",
delegabili dal Procuratore Nazionale Antimafia ai servizi centrali
e interprovinciali;
. è prodromica all'investigazione, attraverso l'individuazione
degli obiettivi di indagine e la formulazione di ipotesi
investigative da verificare (vedi infra), anche con l'avvio di una
vera e propria "indagine preliminare";
- l'attività info-investigativa,
afferente lo sviluppo integrato e parallelo delle attività
informativa e investigativa in funzione operativa (cioè l'attività
informativa sussidiaria all'investigazione e che si sviluppa
parallelamente e strumentalmente a quest'ultima);
- l'attività investigativa
propriamente detta, le cui emergenze storicizzate - superati i
vincoli posti dall'art. 329 c.p.p. - potranno costituire
informazione fruibile nell'attività informativa propria e in quella
info-investigativa.
I risultati delle predette attività,
nel rispetto dei limiti legali circa la loro fruibilità,
intelligentemente e analiticamente processati costituiranno la base
per l'Analisi Strategica che "riguarda sbocchi e obiettivi a più
lungo termine, come la natura di un tipo di crimine o di criminale,
gli ambienti e le proiezioni di crescita in tipologia di attività
criminose e la determinazione delle priorità di politica criminale"
ovvero per quella Operativa, "diretta verso un obiettivo di polizia
a medio termine come l'arresto, la confisca e il sequestro".
La terminologia in uso in ambito
INTERPOL può indurre l'operatore ad attribuire accezioni non
aderenti ai concetti di "analisi strategica" e di "analisi
operativa", in quanto a un più attento esame le predette
aggettivazioni sono da considerare esclusivamente come finalità e
non come livelli dell'analisi stessa. Da ciò deriva che sia la
strategica sia l'operativa sono analisi esperibili da tutte le
strutture organizzative di polizia, qualunque sia il loro livello
ordinativo, che perseguono il contrasto alla criminalità. Anche la
più piccola unità operativa (ad es. la Stazione CC), nel proprio
ambito e in relazione ai propri obiettivi, può proficuamente
svolgere analisi strategica se questa è finalizzata non al
raggiungimento di un immediato risultato, come l'arresto, ma alla
connotazione di un ambiente criminale o all'individuazione della
natura di un tipo di crimine o di criminale.
Per completezza è d'uopo fare
riferimento anche a una diversa terminologia, recentemente
diffusasi in ambiente EUROPOL, riferentesi a procedure che non
hanno riscontro in corrispondenti attività operative esperite
dall'Arma per le eccessive differenziazioni e frammentazioni
concettuali - non tutte condivisibili - che sottendono i
significati degli stessi termini in uso. Infatti, accanto
all'abusato concetto di "intelligence" e a quelli precedentemente
riportati afferenti l'analisi criminale sono stati introdotti
quelli di "intelligence strategica" e di "intelligence operativa"
oltre alla indefinita "analisi di intelligence", mentre riguardo al
c.d. "processo di intelligence" sono evidenti le forti analogie di
una parte di questo con il "processo informativo" elaborato dalla
dottrina militare, riportata nella pubblicazione richiamata.
Invero, in ogni settore operativo è
da tempo emersa l'ineludibilità di processi di analisi che mirino a
cogliere i parametri caratterizzanti gli ambiti della devianza
criminale di interesse e ad assicurare una razionale e permanente
raccolta, utilizzazione e diffusione del patrimonio informativo,
spesso depauperato da dispersioni causate dall'assenza di
contenitori e di discipline di conservazione e di utilizzazione.
Infatti, già con un'apposita direttiva, avente ad oggetto "Attività
di analisi dei fenomeni di criminalità organizzata", il Comando
Generale dell'Arma, rilevando "la crescente incidenza della
criminalità organizzata sulla situazione generale dell'ordine e
della sicurezza pubblica", riteneva necessario "ricorrere a
rigorosi procedimenti di analisi dei fenomeni ed a ricercare nuovi
strumenti di gestione delle informazioni che consentano di avere
una visione globale e realistica dell'evoluzione delle
manifestazioni delittuose e di individuare le linee di azione più
convenienti per l'attività di contrasto".
2.
L'indagine
a) Premessa
Partiamo dai termini. Indagare e
investigare, due verbi che stanno a significare, per etimo diverso,
rispettivamente "il ricercare con attenzione e diligenza" o "fare
accurate e sistematiche ricerche per acquisire conoscenza o
stabilire la verità di qualche cosa" e "il cercare, l'esaminare o
l'indagare con cura ed attenzione per scoprire o venire a sapere
qualcosa" ovvero "ricercare con cura, seguendo ogni traccia, ogni
indizio che possa condurre a scoprire, a conoscere, a trovare ciò
che si cerca", ma che nel linguaggio corrente, spesso per
sinonimia, indicano quel complesso di attività finalizzate alla
conoscenza di verità storiche o strumentali al conseguimento di un
obiettivo cognitivo.
Nel lessico giuridico il termine si
rinviene nel Libro V del Codice di Procedura Penale, titolato
"Indagine Preliminare e Udienza Preliminare", ma questo non
fornisce però la sua definizione, indicando soltanto la sua
"finalità". Il significato va ricavato dal complesso normativo
riferito ai soggetti che quell'attività devono compiere.
L'indagine preliminare si
caratterizza, quindi, per la sua "finalità investigativa", in
quanto serve a compiere gli accertamenti necessari a consentire al
pubblico ministero di dare il connotato della "fondatezza" a una
notizia di reato per poi esercitare - obbligatoriamente - l'azione
penale. Pertanto, non discostandosi dal significato proprio delle
parole, affermare che "l'indagine ha una finalità investigativa"
non significa fornire una definizione tautologica, ma attribuire
all'espressione un preciso valore sintattico.
Indagini preparatorie dell'eventuale
processo (perciò "preliminari") che mirano alla ricostruzione
storica del fatto reato e alla individuazione del suo autore.
Attività che si esplica fuori dal processo, nella fase c.d.
procedimentale che quello precede: fase pre-processuale, che può
assumere i caratteri pre-istruttori o para-istruttori a seconda
della valenza in giudizio degli elementi raccolti (sui quali il
giudice non può fondare la sua decisione, salvo alcune deroghe),
che hanno utilizzabilità e valori pieni soltanto all'interno di
essa. Quegli stessi elementi che verranno, all'esito dell'indagine
preliminare, valutati prognosticamente per stabilirne il grado di
resistenza in dibattimento.
Sintetizzando, le indagini si aprono
con l'iscrizione della notitia criminis nell'apposito registro e si
chiudono (salvo particolari ipotesi di attività integrative) con la
determinazione del pubblico ministero di richiedere l'archiviazione
o il rinvio a giudizio, esercitando l'azione penale.
All'attività investigativa
caratterizzante la fase delle indagini preliminari provvedono la
polizia giudiziaria e il pubblico ministero, che "svolgono,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie
per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale"
(art. 326 c.p.p.). E sulle attribuzioni funzionali della polizia
giudiziaria, dalla dottrina ritenute complementari a quelle del
pubblico ministero, che si incentra il tema del presente lavoro,
che - lungi dal riproporre l'esame delle funzioni della p.g. o
della sua struttura - ha per oggetto lo studio degli aspetti
gestionali dell'investigazione, esclusivamente come momento
dell'indagine preliminare la cui direzione in funzione processuale
spetta al pubblico ministero, auspicando il definitivo
riconoscimento dell'esercizio delle funzioni propositive e
propulsive della polizia giudiziaria, volute dal legislatore del
1988, disattese dalla prassi ma chiarite, con l'estensione delle
possibilità operative, da quello del 1992 e, per ultimo, ribadite
nel 2001 con la legge n. 128.
Infatti, ed è d'uopo riportarne per
intero le valutazioni, gli autori dell'opera segnalata sostengono:
"Dalla circostanza che, nell'attuale sistema, l'attività di polizia
giudiziaria sia stata disegnata come complementare rispetto
all'attività del pubblico ministero non discende peraltro la sua
sovrapponibilità rispetto a quella dell'altro organo delle
indagini. Il fatto che il codice privilegi gestioni unitarie e
collaborative non importa infatti la duplicazione dello stesso tipo
di attività o di attività non sufficientemente differenziate.
Importa invece una gestione congiunta delle indagini stesse con una
ripartizione interna di ruoli, responsabilità e scopi. In una sorta
di gestione manageriale del procedimento nella quale l'attività di
polizia giudiziaria si caratterizza per quella tipicamente propria
di una task force: vale a dire per quella di un osservatorio
avanzato del pubblico ministero (con prevalenti funzioni propulsive
di indagine) e di agile strumento investigativo di nuova
professionalità (...) La soluzione privilegiata dal codice in tema
di rapporti tra i due organi di indagine ha incontrato numerose
difficoltà nella sua concreta applicazione (...) Preoccupata di non
incorrere nelle sanzioni disciplinari e penali configurabili in
caso di ritardo nella trasmissione immediata dell'informativa di
reato (art. 347), la polizia giudiziaria ha preferito, alle
faticose investigazioni d'iniziativa, la "trasmissione burocratica"
di notizie di reato restando poi in attesa delle "direttive" dal
pubblico ministero. Quest'ultimo, soffocato da adempimenti
temporalmente cadenzati e dal massiccio flusso di procedimenti, ha
finito per trovarsi concretamente impossibilitato ad assumere la
direzione delle indagini e, quando lo ha fatto, ha spesso
interpretato conflittualmente i propri compiti scambiando la
"direzione in funzione dell'azione penale" con una direzione
"operativa" cui non era neppure professionalmente preparato. Le
difficoltà applicative appena evidenziate ed il pericolosissimo
espandersi della criminalità (non solo organizzata) hanno imposto
al legislatore urgenti modifiche processuali che hanno rimodellato
realisticamente e pragmaticamente l'apprezzabile soluzione
privilegiata dal codice e che si sono mosse secondo quelle
direttrici di fondo volte a consentire alla polizia giudiziaria il
recupero di spazi investigativi non marginali e ad attribuire al
pubblico ministero una "direzione" prevalentemente processuale
dell'indagine preliminare".
Il riconoscimento delle funzioni
propositive e propulsive alla attività della polizia giudiziaria
comporta da parte dei suoi appartenenti assunzioni di
responsabilità e un costante aggiornamento tecnico-professionale,
non potendosi far ricorso a invalse pratiche che, sedimentatesi
sopra ormai superate e vetuste impostazioni investigative o
strutturazioni organizzative non aderenti alle riconosciute forme
di contrasto, impediscono l'assolvimento dei compiti (da valutare
in termini di efficacia/efficienza), relegando le unità
investigative a ruoli marginali e meramente esecutivi.
b. Assetto normativo
Prima di approfondire gli aspetti
gestionali dell'indagine è necessario perimetrare legalmente l'area
di responsabilità della polizia giudiziaria, ove questa può
dispiegare - nell'autonomia riconosciuta dall'assetto normativo -
manovre investigative funzionali al processo.
La classificazione delle attività
proprie della polizia giudiziaria si desume dal contesto normativo
emergente, in modo specifico, dal Titolo III del Libro I (il codice
del 1989 ha riconosciuto alla Polizia Giudiziaria la dignità di
soggetto al pari del pubblico ministero e degli altri protagonisti
del processo, affrancandola dalla limitativa ausiliarietà
collaborativa che la connotava nel vecchio rito, anche se questo le
riconosceva potestà istruttorie preliminari di valenza
extraprocedimentale), dal Titolo IV del Libro V ("Attività a
iniziativa della polizia giudiziaria" - artt. 347-357), dal Capo
III delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
c.p.p. (D. L.vo 28.7.1989 n. 271, artt. 5-20) recante "disposizioni
relative alla polizia giudiziaria" e, in via più generale, dal
complesso delle regole dettate per l'indagine preliminare e per le
attività del pubblico ministero, in quanto delegabili alla stessa
polizia giudiziaria.
L'attività investigativa nasce con
l'acquisizione o l'apprensione (chiara la differenza tra i ruoli
ricoperti dalla polizia giudiziaria, passivo nella ricezione e
attivo nell'apprensione) della notizia di reato e si sostanzia,
principalmente, nell'individuazione e nell'assicurazione delle
fonti di prova, nella ricerca degli autori del reato e nella
raccolta di quant'altro possa servire per l'applicazione della
legge penale.
I compiti investigativi
normativamente attribuiti alla polizia giudiziaria si estrinsecano
nei due grandi ambiti delle attività a iniziativa e delegata,
caratterizzanti gli stessi funzionali rapporti tra la polizia
giudiziaria e il pubblico ministero.
Nell'attività ad iniziativa possono
individuarsi le caratteristiche:
- della completa autonomia,
nell'azione esplicata dopo l'acquisizione della notizia di reato e
sino a quando non intervengono le direttive del pubblico ministero
(art. 348, comma I, c.p.p. e, ora, articolo 327 c.p.p. novellato
dalla legge n. 128 del 26 marzo 2001, prima in nota riportato);
- della parziale autonomia,
nell'azione guidata dalla cornice della direttiva impartita dal
pubblico ministero (art. 348, comma III, c.p.p.);
- della autonomia sopravvenuta,
nell'ipotesi di acquisizione di nuovi elementi anche dopo la
direttiva ricevuta (art. 348, comma III, c.p.p.);
- del parallelismo, quando la
polizia giudiziaria compie attività autonoma, anche dopo la
direttiva ricevuta, attuando (assumendosene la piena
responsabilità) proprie idee investigative (l'importante
innovazione introdotta dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992, a
parere di chi scrive nella sostanza non modificata dalla richiamata
legge del 2001, consente tuttora alla p.g. di operare - a ragione -
fuori dai margini della direttiva, ma senza stravolgere
l'impostazione strategica dell'indagine stessa).
Restano, pertanto, chiaramente
individuati l'area di responsabilità e gli spazi di manovra della
polizia giudiziaria.
3. La Pianificazione dell'indagine: premessa,
sviluppo della fase concettuale dell'attività di pianificazione e
la fase organizzativa
Le funzionali attività della polizia
giudiziaria, siano esse svolte d'iniziativa o nell'ambito delle
direttive impartite dall'organo requirente titolare dell'indagine,
devono essere correttamente "pianificate" (concepite e organizzate)
e coerentemente condotte (nel rispetto consequenziale delle
premesse).
La "fase della pianificazione"
(concezione e organizzazione) è finalizzata alla definizione di una
"scelta investigativa" (in questo termine si ricomprendono
l'obiettivo investigativo e le ipotesi investigative connesse) che
indirizzi le indagini e delle modalità operative attraverso le
quali pervenire al risultato (uno o più "obiettivi investigativi")
che ci si è proposti di conseguire (per esempio la cattura di un
latitante o l'individuazione delle componenti organiche di
un'associazione di tipo mafioso) o per il quale si è ricevuta
esplicita direttiva dall'autorità giudiziaria (per esempio scoprire
gli autori di un fatto-reato).
All'individuazione della "scelta
investigativa" (obiettivo e ipotesi) si perviene attraverso un
procedimento inferenziale che ha le sue premesse nel "quadro di
situazione info-investigativa", aggiornato seguendo un definito
processo informativo. La completezza delle informazioni disponibili
e l'elaborazione di una coerente ed esatta analisi informativa
garantiscono la corretta impostazione e l'agevole sviluppo del
conseguente "processo investigativo", inteso quale razionale
individuazione, aderente ed efficace organizzazione e precisa e
puntuale esecuzione delle attività di polizia giudiziaria più
idonee al conseguimento degli obiettivi investigativi.
Fissato l'"obiettivo investigativo"
e sviluppando il processo informativo si perviene
all'individuazione di una serie di "ipotesi investigative",
alternative o concorrenti, tra le quali occorrerà scegliere quella
da attuare, qualora non sia possibile svilupparne
contemporaneamente più d'una. La scelta è operata tenendo conto
dell'astratta idoneità di ogni ipotesi a conseguire l'"obiettivo
investigativo" e a prevenire o contrastare le "possibili scelte
criminali" dell'indagato, che presumibilmente cercherà di sottrarsi
alle indagini o potrà consumare altri reati. Una corretta
valutazione delle "scelte criminali" consente di procedere, con
maggiore aderenza, all'individuazione della "ipotesi
investigativa", che è comunque suscettibile di modifiche o
aggiornamenti in ragione degli scostamenti rilevati durante il
processo investigativo. Il "quadro di situazione
info-investigativa" costituisce riferimento imprescindibile del
processo investigativo e consente di valutare costantemente la
correttezza delle conclusioni alle quali si era pervenuti in
termini di obiettivi investigativi, ipotesi investigative e
presunte scelte criminali.
Esemplificando, in sede di
pianificazione di attività investigativa mirata al contrasto di
un'articolazione di tipo mafioso che ha tra le finalità anche la
gestione dei traffici di stupefacenti, le indagini potranno essere
finalizzate al conseguimento di distinti ma connessi obiettivi
(funzionali al definito tipo di contrasto), dei quali:
- i principali potrebbero essere
costituiti:
. dall'individuazione delle
componenti organiche, degli aspetti strutturali dell'organizzazione
e del metodo mafioso seguito;
. dalla scoperta dei canali sui quali si sviluppa il traffico degli
stupefacenti, gestito dagli stessi componenti l'organizzazione;
- i secondari potrebbero essere rappresentati:
. dall'eventuale cattura (se il
pianificato contrasto la prevede come tale) degli associati
latitanti, che di quelle strutture organiche si servono;
. dall'evidenziazione delle probabili altre finalità illecite del
sodalizio.
Una volta fissato l'obiettivo investigativo, per giungere alla
individuazione e alla definizione delle ipotesi investigative,
alternative o concorrenti, da sottoporre al Pubblico Ministero che
dopo il confronto e le valutazioni - di cui si dirà in seguito -
dovrà scegliere quella processualmente più remunerativa, nella fase
della "pianificazione" la polizia giudiziaria segue inizialmente le
fasi di un processo decisionale, valido per tutte le attività umane
che richiedono una fase di studio preliminare all'attività
esecutiva.
Pertanto lo sviluppo logico delle
fasi del processo decisionale sarà il seguente:
- "individuazione e definizione
dell'obiettivo investigativo" (es.: ricerca del latitante,
individuazione delle componenti organiche di una struttura mafiosa,
identificazione degli autori di un omicidio, ecc.);
- "analisi del problema
investigativo", cioè esame dei dati funzionali all'"obiettivo
investigativo", attraverso la raccolta dei dati investigativi e
delle informazioni disponibili e dello sviluppo della ricerca di
questi, compatibilmente con il tempo a disposizione (l'aspetto
temporale, come si dirà meglio in seguito, incide notevolmente
sulle attività);
- "ricerca ed esame delle ipotesi
investigative alternative", al fine di individuare quelle
razionalmente praticabili che garantiscano la massima probabilità
di raggiungimento del risultato. Nell'indagine d'iniziativa, la
"ricerca" e l'"esame" preliminare spettano alla polizia giudiziaria
proponente, che solo nella fase successiva vedrà il coinvolgimento
del pubblico ministero;
- "scelta dell'ipotesi investigativa
praticabile", attraverso la verifica del quadro investigativo con
l'A.G.;
- "attuazione dell'ipotesi
investigativa prescelta", con la definizione del percorso
investigativo da praticare attraverso l'individuazione delle cc.dd.
linee di azione.
Sin qui la fase di studio
preliminare all'attività organizzativa ed esecutiva, il cui
sviluppo comporta il necessario "controllo dei risultati
investigativi", esperibile soltanto nell'avviata fase
dell'esecuzione dell'indagine (vedi infra, la condotta
dell'indagine).
In definitiva, l'individuazione
della scelta investigativa (obiettivo + ipotesi praticabile) che
conclude la precedente fase della "concezione" esprime,
sinteticamente, la direzione in cui si ritiene opportuno orientare
le indagini.
L'aspetto "organizzativo" della fase
di pianificazione riguarda, invece, lo sviluppo della decisione
assunta (attuazione dell'ipotesi investigativa prescelta)
attraverso:
- il confronto tra le esigenze
investigative e processuali (potrebbero coincidere, nel
perseguimento dell'obiettivo, o potrebbero non essere sincroniche
se la progressione investigativa non consente un eguale sviluppo di
attività in funzione dibattimentale) e le possibilità tecniche e
operative (verifica della congruità dei mezzi e risorse strumentali
al perseguimento dell'obiettivo investigativo);
- l'individuazione delle risorse
investigative necessarie in termini di uomini e mezzi;
- l'attribuzione di specifici
compiti individuali o di gruppo;
- la previsione delle modalità di
coordinamento tra le attività condotte dai componenti l'unità
incaricata dell'investigazione;
- l'adozione delle misure per
garantire la riservatezza all'indagine (propalazioni di notizie
afferenti l'indagine in via accidentale o per l'esperimento di atti
a sorpresa ovvero per necessità di spendere in altri dibattimenti
fonti processuali, come nel caso di escussioni di indagati di reato
connesso, ecc.);
- la prudente valutazione, nel caso
si proceda a indagini d'iniziativa, dei tempi d'effettuazione di
atti dai quali potrebbe dipendere l'innesco delle parallele
attività di indagine del difensore dell'indagato (non tralasciando
di considerare l'eventuale "pendenza" di indagini preventive del
medesimo difensore - possibili anche per indagini avviate a
iniziativa della p.g. per reati non manifesti - e la non meno
stimolante costanza di indagini del difensore della parte lesa,
nell'ipotesi si proceda per reato manifesto);
- la predisposizione delle "modalità
esecutive" dell'attività d'indagine.
La "fase della condotta" è quella
più critica, in cui la struttura investigativa deve assolvere i
propri compiti con flessibilità e determinazione. Il conseguimento
dell'obiettivo investigativo (cioè del risultato) dipende dalla
capacità di adeguare costantemente il dispositivo investigativo e -
se necessario - di intervenire in tempo reale per riformulare
(investigazione durante) le ipotesi investigative (ripetendo
ciclicamente le stesse operazioni logiche surriportate), affinché
siano aderenti alle emergenze che hanno aggiornato (o modificato)
il quadro info-investigativo e che costituiscono il risultato
parziale dell'attività investigativa in corso.
b. Sviluppo della fase concettuale dell'attività di
pianificazione
(1) Individuazione e definizione
dell'obiettivo investigativo
L'attività propositiva della polizia
giudiziaria, che si estrinseca soprattutto nell'investigazione
d'iniziativa, prevede una preliminare fase concettuale, che prende
l'avvio all'esito dell'analisi informativa, allorquando la stessa
polizia giudiziaria individua un obiettivo di indagine
sottoponendolo alla attenzione del pubblico ministero. In questo
caso all'individuazione dell'obiettivo investigativo si perviene
seguendo il processo informativo, prima affrontato e che qui si
richiama sinteticamente soltanto nella parte di specifico
interesse. Una polizia giudiziaria "pensante" ricerca l'obiettivo
investigativo che il P.M. può o meno fare proprio instaurando il
relativo procedimento penale. Il complesso delle attività
conducenti ad una corretta impostazione del tema investigativo, per
l'individuazione di un obiettivo, passa attraverso la c.d.
"attività informativa propria" che, originandosi e sviluppandosi
fuori da un procedimento penale, diviene prodromica
all'investigazione, attraverso l'individuazione degli "obiettivi
investigativi" e la ricerca di "ipotesi investigative" da
verificare, durante lo svolgimento dell'indagine preliminare.
Riguardo, invece, all'attività
investigativa delegata, specie dopo la perpetrazione di un fatto
reato, l'obiettivo investigativo risulta già individuato
coincidendo con l'oggetto stesso dell'indagine preliminare (come la
scoperta degli autori di un omicidio o la ricerca dei riscontri
alle acquisizioni testimoniali o collaborative), restando alla
polizia giudiziaria lo spazio legalmente riconosciuto
dell'iniziativa parziale o sopravvenuta esplicantesi nella ricerca
ed esame delle ipotesi investigative alternative (o concorrenti)
tra cui scegliere e seguire quella (o quelle) che consentirà (o
consentiranno) il raggiungimento dell'obiettivo individuato.
(2) Analisi del problema
investigativo
Consiste nell'esame dei dati
funzionali all'obiettivo investigativo, attraverso la raccolta dei
dati investigativi già disponibili (specie in caso di attività
delegata) e delle informazioni, lo sviluppo della ricerca di queste
ultime, compatibilmente con il tempo a disposizione.
L'esame dei dati disponibili si
effettua seguendo un processo analitico che si sviluppa attraverso
le fasi di:
- confronto e cernita di tutti i
dati investigativi e informativi disponibili. Ciascun dato va
comparato con tutti gli altri, al fine di isolare i più
significativi e di individuare tra questi ultimi quelli che
rappresentano gli snodi dell'investigazione;
- costruzione di diagrammi di
collegamento preliminari. Il diagramma, sino a qualche anno
addietro disegnato manualmente, oggi viene formato elettronicamente
- come si dirà in seguito - partendo proprio dagli snodi
dell'indagine, onde evitare nebulose o macchie di dati di alcuna
utilità per l'operatore;
- sviluppo delle deduzioni e delle
conclusioni preliminari, utili alla ricerca e all'esame delle
ipotesi investigative. Le deduzioni devono necessariamente basarsi
su valide e accertate premesse, rappresentate dai predetti snodi,
che consentano logiche deduzioni, ancorché preliminari, e valide
conclusioni (queste a loro volta rappresenteranno le basi per
l'avvio delle investigazioni).
(3) Ricerca ed esame delle ipotesi
investigative alternative
"Un minuto dopo eravamo entrambi su
una carrozza e correvamo a tutta velocità verso la Brixton Road.
Era una mattina nebbiosa e sopra i tetti delle case gravitava un
velo brunastro che sembrava rispecchiare la superficie fangosa
delle vie. Il mio compagno era d'ottimo umore e non faceva altro
che parlare dei violini di Cremona e della differenza tra uno
Stradivario e un Amati. Io, invece, me ne stavo zitto, poiché il
tempo uggioso e il carattere macabro della nostra spedizione mi
deprimeva lo spirito.
- Mi sembra che lei si preoccupi
assai poco della faccenda all'ordine del giorno - osservai
finalmente, interrompendo la disquisizione musicale di Holmes.
- Non ho ancora nessun dato -
rispose lui. - È un gravissimo errore formulare delle ipotesi senza
avere tutti gli indizi in mano. Ci si formano dei preconcetti".
da "Uno studio in rosso" di Arthur
Conan Doyle.
Fase che consente di formulare le
"ipotesi investigative" (cioè i percorsi possibili) razionalmente
praticabili che garantiscano la massima probabilità di
raggiungimento del risultato (conquista dell'"obiettivo
investigativo").
Nell'indagine d'iniziativa la
"ricerca" e l'"esame" spettano alla polizia giudiziaria proponente,
la quale nella fase successiva di verifica ne sottoporrà il
risultato al pubblico ministero; mentre nell'attività delegata,
anche se la ricerca dell'ipotesi può essere svolta d'iniziativa
dalla polizia giudiziaria (disponendo essa del quadro di situazione
info-investigativo), interviene il pubblico ministero che procede
all'esame congiuntamente alla polizia giudiziaria (per l'astratta
disponibilità che egli ha di dati investigativi immediatamente
fruibili, eventualmente tratti dall'indagine preliminare o da altre
connesse indagini già avviate).
Partendo dalla conoscenza dei dati
investigativi e informativi disponibili si perviene attraverso un
procedimento induttivo, ancorché non esaustivo per la inevitabile
incompletezza dei dati che sarebbero necessari per un processo
completo, alla individuazione delle probabili scelte criminali da
contrastare. Applicando il procedimento logico induttivo si
dovrebbe pervenire alla formulazione di una legge generale c.d.
"empirica" che, fondandosi sugli oggettivi dati particolari, sulle
massime di esperienza e sulla conoscenza pregressa, sia valida in
termini probabilistici per la previsione delle future modalità di
azione del nemico, in base alle quali formulare l'ipotesi
investigativa.
In concreto, l'applicazione del
predetto metodo induttivo consentirebbe l'individuazione delle più
probabili modalità di azione dell'indagato (o degli indagati),
partendo proprio dai "particolari" registrati.
L'individuazione e l'esame dei dati
investigativi già disponibili, congiuntamente all'analisi dei dati
informativi, consentirà di formulare le "ipotesi investigative"
alternative (o da perseguire congiuntamente), che indirizzino
l'investigazione per il conseguimento dell'obiettivo
investigativo.
Oltre a questo (che potremmo
definire strategico-processuale) sarà necessario fare riferimento -
nella fase della condotta - anche agli obiettivi tattici, da
considerare - nell'ambito delle singole ipotesi investigative
formulate - traguardi intermedi del percorso investigativo,
finalizzati alla acquisizione di elementi che consentano la
sovrapposizione del quadro concreto delle emergenze alla
fattispecie legale. Qui l'aspetto operativo deve coniugarsi a
quello tecnico-giuridico, perché una corretta ricerca degli
obiettivi tattici dipende dalla altrettanto corretta formulazione
delle fattispecie delittuose che in ipotesi si considerano violate
(se si ipotizza il reato di rapina, andranno ricercati gli elementi
configuranti questa fattispecie).
(4) Scelta dell'ipotesi
investigativa praticabile
La pistola fu tirata su inserendo
una matita nell'ansa del grilletto, fu delicatamente deposta su un
panno nero, delicatamente avvolta. «Le impronte subito» disse il
questore. Quelle del morto erano state già prese. «Inutile lavoro»,
sentenziò poi «ma si deve fare».
«Perché inutile»? domandò il
colonnello.
«Suicidio» disse solennemente il questore, decidendo così che il
colonnello cominciasse a coltivare opinione contraria.
«Signor questore...» intervenne il brigadiere.
«Quello che hai da dire, lo dirai poi nel tuo rapporto...
Intanto...»: ma non sapeva intanto cosa ci fosse da dire o da fare
se non ripetere: «Suicidio, caso evidente di suicidio».
Da "Una storia semplice" di Leonardo Sciascia, ed. Adelphi.
Al pubblico ministero spettano, come
detto, poteri di direzione dell'indagine funzionali all'esercizio
dell'azione penale e in chiave processuale (finalizzata al
dibattimento) ma non la direzione "operativa", come invece in molti
casi si è verificato finanche con l'adozione di direttive
stringenti e di dettaglio invadenti la stessa responsabilità
organizzativa del dirigente l'ufficio di polizia.
Al pubblico ministero compete, in
virtù dei poteri di direzione delle indagini, la scelta delle
strategie processuali, e rispetto a tali compiti, la polizia
giudiziaria svolge funzioni cooperative, di suggerimento e guida,
circa l'opportunità di privilegiare l'una o l'altra strategia.
Naturalmente quanto detto vale
essenzialmente nell'esperimento dell'attività d'indagine in cui la
polizia giudiziaria può esplicare appieno i suoi poteri, mentre non
possono ravvisarsi gli stessi caratteri e procedure nell'attività
espressamente delegata dal pubblico ministero al compimento dei
singoli atti.
Sia negli ambiti operativi che
garantiscono maggiore autonomia alla polizia giudiziaria sia nella
attività delegata (sempre in seguito al confronto propositivo),
conclusasi la prima fase dell'individuazione dell'obiettivo
investigativo (ovvero essendo questo predeterminato se si procede
per un fatto reato), l'organo di p.g. sottopone al pubblico
ministero il quadro informativo e investigativo completo, con
l'indicazione delle ipotesi investigative in proprio individuate e
formulate e degli obiettivi tattici, che caratterizzano e
concretizzano il percorso investigativo proprio dell'ipotesi
formulata. Ed è su tali aspetti che si determina il "confronto
costruttivo" con il pubblico ministero titolare del procedimento,
che si estrinseca attraverso una verifica dei dati investigativi
già noti alla p.g. con quelli eventualmente in possesso del
magistrato (tratti da altre indagini pendenti o connesse, esperite
anche da altre forze di polizia, o da possibili collegamenti
investigativi con altre autorità giudiziarie, di cui la p.g. può
non essere a conoscenza) e un pregiudiziale esame della coincidenza
degli obiettivi tattici investigativi con quelli processuali, che
assumeranno una funzione guida dell'investigazione.
(5) Attuazione dell'ipotesi
investigativa prescelta (definizione delle linee di azione
dell'indagine)
Individuato l'obiettivo
investigativo e scelta l'ipotesi praticabile, definite - nella fase
precedente - le esigenze processuali, sarà quindi necessario
confrontare queste ultime con le possibilità tecniche e operative
che, responsabilmente, la polizia giudiziaria dovrà rappresentare
al requirente, affinché sia possibile sviluppare l'ipotesi scelta e
in definitiva ottenere il risultato programmato, attraverso la
definizione delle linee di azione dell'indagine.
La definizione della linea di azione
investigativa, per indirizzare l'attività nel suo complesso, deve
prevedere:
- i tempi disponibili per
l'indagine;
- gli obiettivi tattici, con
l'indicazione dei tempi previsti;
- il pratico percorso investigativo
sotto il profilo tecnico-giuridico;
- gli aspetti relativi ai tempi
della propalazione delle attività investigative, per gli interventi
necessari della difesa in alcuni atti di indagine, compatibili con
lo sviluppo complessivo;
- la prudente valutazione, nel caso
si proceda a indagini d'iniziativa, la cui riservatezza - se
salvaguardata - consentirà positive progressioni a mezzo di
attività c.d. "a sorpresa", dei tempi d'effettuazione di atti dai
quali potrebbe dipendere l'innesco delle parallele attività di
indagine del difensore dell'indagato (non tralasciando di
considerare l'eventuale "pendenza" di indagini preventive dello
stesso difensore dell'indagato - possibili anche per indagini
avviate a iniziativa dalla p.g. per reati non manifesti - e la non
meno stimolante costanza di indagini del difensore della parte
lesa, nell'ipotesi si proceda per reato manifesto). Questo passo va
esaminato con estrema attenzione in quanto le investigazioni
difensive sono sempre effettuabili, non essendo vincolate a tempi -
stabiliti invece per la polizia giudiziaria - avendo il legislatore
previsto "molteplici" indagini difensive: "preventive" cioè prima
che si avviino quelle preliminari del p.m., "in ogni stato e grado
del procedimento", "per l'esecuzione della pena" e "per i giudizi
di revisione" (fasi estranee al procedimento nel suo complesso
nelle quali la polizia giudiziaria ha - oggettivamente - difficoltà
a proseguire le indagini o a svilupparne di nuove, in quanto se
quelle hanno determinato lo sbocco processuale le ipotesi
investigative si sono trasformate nelle tesi processuali
dell'accusa difficilmente revisionabili, a meno di evidentissime
erronee impostazioni investigative; non è infrequente, infatti,
l'apprezzato onesto autoriconoscimento dibattimentale di errori
investigativi, che determinano richieste assolutorie o di modifica
dei capi di imputazione da parte del pubblico ministero, in quanto
il nostro processo - benché ispirato dal modello anglosassone - ha
pur sempre come obiettivo la ricostruzione dibattimentale della
verità storica e non la semplicistica ordalica vittoria di una
parte sull'altra);
- la valutazione degli elementi
investigativi acquisibili in proiezione dibattimentale (atti
ripetibili o meno, atti a sorpresa per la ricerca della prova,
testimonianze, ecc.), non dimenticando che per l'attuale assetto
processuale e per le garanzie riconosciute al procedimento di
formazione della prova, l'indagine si conclude nel dibattimento con
la testimonianza dell'ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.
c. La fase organizzativa
L'aspetto "organizzativo" della fase
di pianificazione riguarda lo sviluppo della decisione assunta
(attuazione dell'ipotesi investigativa prescelta, rispettando la
definizione della linea di azione) attraverso:
- il confronto tra le esigenze
investigative e processuali (perseguimento dell'obiettivo) e le
possibilità tecniche e operative;
- l'individuazione delle risorse
investigative necessarie in termini di uomini e mezzi;
- l'attribuzione di specifici
compiti individuali o di gruppo;
- la previsione delle modalità di
coordinamento tra le attività condotte dai componenti l'unità
incaricata dell'investigazione;
- l'adozione delle misure per
garantire la riservatezza all'indagine;
- la predisposizione delle modalità
esecutive dell'attività d'indagine.
In tale fase vengono definiti gli
strumenti investigativi da utilizzare per la ricerca,
l'acquisizione e l'assicurazione delle "fonti di prova" e pertanto
si decidono le attività di polizia giudiziaria da espletare
(intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisizione in copia di
documenti presso uffici o enti pubblici, sequestro di atti o cose,
predisposizione di dispositivi per servizi dinamici,
predisposizione di sistemi di controllo a distanza, ecc.).
La fase organizzativa prende le
mosse da un'analisi approfondita dell'ipotesi investigativa
prescelta o delle ipotesi investigative concorrenti e ha lo scopo
di delineare in maniera completa lo schema generale dell'attività
di indagine ponendone in evidenza gli aspetti più significativi
(quali lo sviluppo cronologico dell'operazione e le particolari
esigenze operative per assicurare il successo dell'indagine), con
la definizione dello sviluppo dell'azione investigativa
attraverso:
- la scomposizione dell'azione
investigativa nelle singole azioni componenti (intercettazioni
telefoniche e di comunicazioni tra presenti; predisposizione delle
attività dinamiche sui soggetti da attenzionare; obiettivi
dell'attività info-investigativa, ecc.);
- individuazione degli uomini e dei
mezzi per l'espletamento di ciascuna azione componente (risorse
umane da impiegare per le intercettazioni telefoniche;
predisposizione dello strumento operativo tecnico per le attività
dinamiche da adeguare al contesto operativo e territoriale;
individuazione dei mezzi più idonei per l'espletamento delle
attività, ecc.);
- soluzione dei problemi relativi ai
supporti tecnici da richiedere al comando superiore o ad altri
reparti dell'Arma;
- soluzione dei eventuali problemi
logistici, specie per le attività che comportano impiego di
personale fuori dalla sede di servizio.
La fase organizzativa si conclude
con gli ordini da impartire all'unità investigativa incaricata
della condotta delle indagini.
4. La condotta
dell'indagine
"Per quella perquisizione, i
magistrati si erano avvalsi dei carabinieri: precauzione che fu
sempre di quei magistrati che volevano segreti e di esatta
esecuzione i loro provvedimenti. E i carabinieri tanto esattamente
eseguirono quello, che contarono le finestre del palazzo Sant'Elia
prima da dentro e poi da fuori: e si accorsero che contate da
dentro ne risultava una in meno, sicché facilmente ne dedussero che
una camera era stata occultata. Si diedero, col calcio dei fucili,
a percuotere le pareti interne, ad auscultarne - se sordo o vacuo -
il suono; a spostare mobili. E finalmente scoprirono, dietro un
armadio, un muro di fresca fattura che era stato levato in luogo di
una porta".
Da "I pugnalatori" di Leonardo Sciascia, ed. Classici Bompiani.
a. La fase della condotta
La fase della condotta è quella più
critica, in cui la struttura investigativa deve assolvere i propri
compiti con flessibilità e determinazione. Il conseguimento
dell'obiettivo dipende dalla capacità di adeguare costantemente il
dispositivo investigativo e di rivalutare la stessa ipotesi
investigativa sulla scorta delle qualificate emergenze, che
aggiornano il quadro info-investigativo e che costituiscono il
risultato parziale dell'attività investigativa in corso.
La struttura investigativa deve essere in grado di rilevare ogni
significativa divergenza tra le ipotesi formulate in termini di
possibili scelte criminali e le concrete condotte criminali nonché
di verificare l'idoneità della ipotesi investigativa in corso di
attuazione alla luce dell'aggiornamento del quadro analitico dei
dati investigativi raccolti durante le attività.In questa fase i
momenti topici sono individuabili nell'attività di ricerca e di
assicurazione delle fonti di prova e nell'operazione di sintesi
delle emergenze all'atto della redazione dell'informativa, mentre
assumono un aspetto importante la tenuta della pratica di indagine
e l'utilizzazione appropriata dei cc.dd. dati residuali.
b. Ricerca delle fonti di prova e
sviluppo dei dati investigativi
"- Non può essere una semplice
coincidenza! - proruppe Holmes balzando in piedi e mettendosi a
passeggiare su e giù per la stanza. - Non è ammissibile che si
tratti di una pura coincidenza (...) Che cosa significa? La mia
tesi non può essere errata da cima a fondo. È impossibile! (...)
Sherlck Holmes trasse un profondo sospiro e si asciugò il sudore
della fronte.
- Dovrei avere più fiducia in me - mormorò. - A quest'ora dovrei
sapere che, quando un fatto sembra smentire una lunga catena di
deduzioni, si rivela invariabilmente passibile di
un'interpretazione diversa."
Da "Uno studio in rosso" di A. Conan Doyle.
Sia essa d'iniziativa o delegata dal
pubblico ministero l'indagine mira a ricercare le fonti di prova
(la cui formazione avverrà in dibattimento) e ad assicurarle
affinché esse consentano di rappresentare, nell'istruzione
dibattimentale, gli elementi essenziali del reato che in astratto
la fattispecie legale, che si ipotizza violata, richiede e gli
elementi di responsabilità del colpevole.
La disciplina risulta dal combinato
disposto degli artt. 347 e 348 c.p.p., mentre le attività
esperibili per assicurare le fonti di prova rientrano in quelle
conosciute come tipiche o generiche e di investigazione diretta o
indiretta.
Le fonti di prova riguarderanno ogni elemento utile alla
ricostruzione del fatto, le cose e le tracce pertinenti al reato,
la conservazione delle stesse e dello stato dei luoghi, la ricerca
delle persone in grado di riferire fatti e circostanze rilevanti
per l'indagine, per consentire, in definitiva, di ricostruire i
fatti nella loro completezza e di individuare il colpevole.
Dall'ipotesi delittuosa più semplice
a quella più articolata e complessa (come possono essere le
associazioni criminose) l'attività investigativa deve essere
indirizzata all'acquisizione delle fonti di prova che consentano di
individuare gli elementi essenziali del reato (cioè del fatto
materiale, in tutti i suoi aspetti costitutivi), le relative
circostanze e la responsabilità degli indagati.
Esemplificando, se si vuole
dimostrare l'esistenza e l'operatività di un sodalizio mafioso
(obiettivo investigativo) la ricerca andrà indirizzata per
assicurare le fonti di prova conducenti agli elementi integranti la
fattispecie, quali i fini perseguiti e i mezzi usati e il metodo
mafioso (individuando i parametri della forza di intimidazione del
vincolo e la condizione di assoggettamento e di omertà).
Il principale problema per
l'operatore di polizia giudiziaria è costituito dallo sviluppo dei
dati info-investigativi, cioè dalla necessità di relazionare tra
loro tutte le emergenze dell'attività investigativa in corso con i
dati "informativi", risultanti dalle pregresse indagini collegate o
connesse e ottenuti dallo sviluppo della attività
info-investigativa.
Uno degli aspetti del problema è
costituito dalla possibilità di recuperare dalla produzione
testuale (informative e annotazioni di polizia giudiziaria) e dai
documenti di interesse (sentenze, verbali, atti giudiziari e di
polizia giudiziaria, ecc.) i dati investigativi e informativi
utili, che a loro volta andranno a costituire la base delle
informazioni necessarie per una corretta e compiuta analisi
criminale.
I dati investigativi raccolti,
estrapolati dalla documentazione prodotta nel corso dell'indagine
(o nelle pregresse indagini), devono confluire in una sorgente di
dati richiamabili e tra loro relazionabili.
Il richiamo dei dati è possibile
utilizzando qualsiasi programma di lavoro che consente una corretta
archiviazione, mentre la ricerca di tutte le relazioni possibili
tra di essi diventa oltremodo difficoltosa. È necessario adottare
sistemi operativi che consentano di memorizzare, ordinare e
relazionare tutti i dati investigativi di interesse (l'Arma ha
recentemente adottato il sistema multimediale di analisi
Analyst's Notebook).
L'esame dei dati disponibili si
effettua seguendo un processo analitico che si sviluppa attraverso
le fasi di:
- confronto e cernita di tutti i
dati investigativi e informativi disponibili;
- costruzione di diagrammi di
collegamento preliminari;
- sviluppo delle deduzioni e delle
conclusioni preliminari;
- raccolta di ulteriori dati
investigativi, la cui ricerca è indirizzata sia dagli esiti della
fase precedente sia dalle indicazioni del responsabile
dell'indagine;
- valutazione dei nuovi dati
investigativi;
- predisposizione di ulteriori
diagrammi di collegamento;
- rivalutazione e revisione delle
deduzioni;
- sviluppo delle deduzioni e
conclusioni;
- redazione dell'informativa o della
annotazione di polizia giudiziaria.
c. Redazione dell'informativa e
dell'annotazione di p.g.
"Era stato presente in tante cose,
insomma; e aveva avuto tanti amici. E di questa sua inclinazione
all'amicizia, attiva, fervida, presumibilmente non infruttuosa, le
vere porte aperte della città essendo quelle che soltanto
l'amicizia apriva, tra le tante carte dell'istruttoria il giudice
ne ricordava una che vi si soffermava: forse un rapporto dei
carabinieri. I carabinieri! Quei loro rapporti di dubitante
ortografia, senza grammatica, senza sintassi, con frasi
curiosamente toscaneggianti o auliche, che parevano venir fuori da
ricordi danteschi e del teatro d'opera (e ogni tanto la parola che
affiorava dai dialetti meridionali che tentavano di travestire e di
conculcare): quei rapporti erano - pensava il giudice - le sole
verità che in Italia corressero. Non tutti e non sempre, si
capisce: ma quasi sempre e quasi di tutti ci si poteva
fidare".
Da "Porte Aperte" di Leonardo Sciascia, ed. Adelphi.
La redazione dell'informativa
rientra nell'attività c.d. di informazione consistente
nell'acquisizione e nella comunicazione della notizia di reato,
mentre tutte le altre attività possono essere documentate con
"annotazione".
La prima trova espressa disciplina
nell'art. 347, la seconda nel combinato disposto degli artt. 357,
primo comma, e 115 norme di attuazione, da cui si rileva che la
polizia giudiziaria "annota secondo le modalità ritenute idonee ai
fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte,
comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova"
osservando le prescrizioni della norma attuativa.
Tralasciando gli argomenti relativi
ai tempi della comunicazione e ai suoi elementi essenziali, per i
quali si fa rinvio alle disposizioni del codice, l'aspetto da
approfondire riguarda i contenuti, che - per una parte della
dottrina - dovrebbero essere riferiti esclusivamente alla stringata
elencazione dei fatti. Tale impostazione contrasta con tutto ciò
che in precedenza si è detto circa i margini di autonomia
riconosciuti alla polizia giudiziaria e della sua stessa attività
propositiva, in quanto quella si troverebbe ad assolvere compiti
meramente certificativi.
L'informativa di reato o
l'annotazione delle attività svolte deve essere il risultato in
forma narrativa dei percorsi logico-procedurali (di cui si è
trattato prima) diligentemente osservati. Naturalmente essa non
deve contenere valutazioni o congetture che vadano oltre lo schema
di analisi applicato all'indagine. L'operazione deduttiva e il
ragionamento argomentativo possono essere ammessi solo se
logicamente coerenti con i dati acquisiti e con le coordinate
operative oggettivamente rilevate dall'analisi investigativa.
Peraltro l'informativa non deve
assolutamente contenere qualificazioni o valutazioni giuridiche dei
fatti (salvo le ipotesi di interventi in flagranza di reato che,
per l'assunzione delle decisioni conseguenti, comportano la
necessaria qualificazione del fatto), in quanto si invaderebbe la
competenza esclusiva del P.M. il quale, peraltro, nell'operare
l'iscrizione della notizia di reato non formula l'imputazione (che
avviene all'esito dell'indagine preliminare) ma ipotizza, sulla
base di una sua personalissima valutazione giuridica, sotto quale
fattispecie di reato possa sussumersi il fatto oggetto del
procedimento.
La redazione dell'informativa (o
dell'annotazione di p.g.) si ottiene seguendo un ordinato processo
secondo definiti criteri logico-espositivi stabiliti a priori e in
funzione dello scopo dell'atto (informativa preliminare,
informativa riepilogativa, annotazione sulle attività svolte,
richiesta di intercettazione telefonica, ecc.).
Le fasi del processo formativo del
documento sono:
- l'analisi preliminare: in questa
fase si definiscono le caratteristiche fondamentali del testo, per
avere una chiara visione di ciò che si intende realizzare;
- l'impostazione, attraverso la
definizione della struttura e degli aspetti contenutistici
dell'atto. In questa fase si definisce lo schema dettagliato da
seguire per lo sviluppo del testo. È una traccia da seguire per la
stesura in modo da non tralasciare nulla di quanto acquisito
nell'attività che si intende documentare;
- la stesura. È il momento della
produzione della prima versione compiuta dell'informativa o
dell'annotazione. È una stesura iniziale che dovrà essere
migliorata ma che, comunque, già contiene tutti gli elementi
essenziali;
- la revisione e la composizione,
che consentiranno il perfezionamento del testo e di composizione
grafica definita.
I criteri di stesura
dell'informativa, rispettando i quali si estrinseca anche la
capacità del refertante di rappresentare per iscritto le fasi di
sviluppo dell'indagine, saranno:
- la stesura per paragrafi, isolando
e sviluppando in questi gli aspetti principali dell'indagine;
- la relazione logica tra gli
aspetti principali (o al loro interno tra gli argomenti di
supporto) deve essere sempre ben evidenziata, anche facendo ricorso
a rimandi o riferimenti interni all'informativa (inseribili anche
nelle note di testo);
- l'ordine e la chiarezza del
discorso espositivo, rispettando una sequenza logica di espressione
e realizzando uno sviluppo progressivo degli argomenti. Prima di
dare un'informazione o di parlare di un fatto bisogna assicurarsi
di avere fornito tutti i dati necessari perché l'A.G. destinataria
possa interpretarli correttamente;
- l'uso di un linguaggio semplice,
chiaro, efficace e conciso.
Riguardo invece ai modelli tipici
dell'informativa, cioè all'organizzazione specifica degli
argomenti, possono essere individuati i seguenti:
- di ordine temporale: gli elementi
sono trattati secondo l'ordine cronologico delle acquisizioni
investigative;
- di ordine strutturale-normativo,
ricalcando la struttura tipica della fattispecie penale violata. Si
fa riferimento alla fattispecie delittuosa sviluppando
separatamente gli elementi essenziali del reato (per esempio,
refertando su un'associazione per delinquere si documenterà in
distinti paragrafi il vincolo associativo e l'indiscriminato
programma delittuoso);
- di ordine soggettivo,
relativizzando le acquisizioni alle persone indagate o comunque
attenzionate nel corso dell'indagine. È una modalità complementare
che può seguirsi proficuamente nelle indagini complesse su
organizzazioni criminose, all'esito delle quali è opportuno
refertare con un'informativa riepilogativa tutte le emergenze
(seguendo uno dei suddetti modelli) e con tante singole informative
quanti sono gli indagati, relativizzando a questi ultimi le stesse
emergenze di indagine.
Riguardo alla struttura generale
l'informativa, come tutti i testi, avrà un'introduzione, un corpo
centrale ed, eventualmente, una conclusione.
Nella refertazione delle attività
più complesse l'introduzione serve a:
- esplicitare il percorso
investigativo seguito (chiarendo in apertura quali erano gli
obiettivi e le ipotesi);
- anticipare come è strutturata
l'informativa per renderne più agevole la lettura, mentre la
conclusione (solo eventuale) potrà contenere riferimenti agli
eventuali ulteriori sviluppi dell'indagine o alla individuazione di
nuovi aspetti, emergenti dai dati investigativi residuali (vedi
infra), da approfondire in momenti successivi o in instaurandi
autonomi procedimenti.
d. Il dato investigativo
residuale
Con il termine "dato residuale" si
intende il "dato investigativo non rilevante, ai fini della
formazione della prova, nelle fasi del procedimento in cui viene
acquisito, ma con un intrinseco valore sfruttabile in altre
attività info-investigative".
Preliminarmente va detto che,
riguardo alla polizia giudiziaria, le emergenze dell'attività
investigativa potranno costituire informazione fruibile
nell'attività informativa e nelle attività info-investigative,
sussidiarie ad altre investigazioni, soltanto dopo avere superato i
vincoli posti dall'art. 329 c.p.p.
La regola generale sul segreto
investigativo (in rapporto alla conoscibilità degli atti da parte
dell'indagato) subisce un'eccezione, allorquando il pubblico
ministero può "segretare" gli atti o parte di essi, ritenendolo
necessario per la prosecuzione delle indagini.
La disciplina del segreto è
naturalmente più complessa, specie se riferita alle possibilità
della circolazione degli atti dell'indagine fra procedimenti
connessi o collegati, ma in questa sede rileva la possibilità di
ottenere, attraverso la segretazione parziale di atti formati nel
procedimento in corso, la fruibilità di dati investigativi in altri
autonomi procedimenti penali, già esistenti o instaurati per
l'approfondimento di fatti nuovi o per lo sviluppo di aspetti
rilevanti che richiedono l'esperimento di autonome attività
investigative.
Rispetto alle scelte investigative
operate (individuazione dell'obiettivo e delle ipotesi connesse)
alcune emergenze potrebbero non essere tutte congruenti per cui,
lasciata al pubblico ministero - in costanza di procedimento - la
decisione strategica dell'applicabilità delle norme che riguardano
il segreto, quelle acquisizioni - che potremmo definire
"eccentriche" - potranno costituire o sostenere autonomi obiettivi
investigativi, da perseguire separatamente rispettando i processi
logici di cui si è trattato.
Infatti, nell'esperienza pratica si
è frequentemente riscontrato che i dati investigativi non
immediatamente utilizzabili hanno assunto una propria rilevanza
nelle successive attività informative o investigative, ovvero nelle
procedure per l'applicazione delle misure di prevenzione.
Per esemplificare, in un
procedimento per omicidio, commesso in contesto mafioso, con
individuati indagati, gli accertati rapporti relazionali tra questi
e altri indagati minori (per es. di favoreggiamento) o con persone
informate dei fatti, utilizzabili soltanto per la dimostrazione
della responsabilità per il fatto delittuoso per cui si procede,
possono acquisire (superato il vincolo del segreto) diversa e
maggiore rilevanza nello sviluppo di attività investigativa,
esperibile anche contestualmente, finalizzata all'individuazione
delle componenti organiche del sodalizio mafioso, nel cui ambito
era maturato l'omicidio già oggetto del primo
procedimento. |