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1. La Polizia giudiziaria
militare: generalità
L'articolo 55 del c.p.p. dispone che
la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere
notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze
ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa
servire per l'applicazione della legge penale; essa inoltre deve
svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità
giudiziaria e le relative funzioni sono svolte dagli ufficiali e
dagli agenti di polizia giudiziaria.I successivi articoli 56 e 57
elencano i servizi di polizia giudiziaria (ivi comprese le sezioni
di polizia giudiziaria istituite presso ogni Procura della
Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia
giudiziaria, nonché gli "appartenenti agli altri organi cui la
legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di
reato") e definiscono le funzioni di ufficiale e agente, ribadendo
che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze
e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.
L'articolo 301 del c.p.m.p. prevede
che per i reati soggetti alla giurisdizione militare le funzioni di
polizia giudiziaria siano esercitate nell'ordine seguente:
1) dai Comandanti di Corpo, di
distaccamento o di posto delle varie forze armate;
2) dagli ufficiali e sottufficiali
dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria
indicati nell'articolo 57 del codice di procedura penale; inoltre,
concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei
numeri 1) e 2), le funzioni sono esercitate dal più elevato in
grado o, a parità di grado, dal più anziano.
Pertanto in presenza del Comandante
di Corpo, di distaccamento o di posto, gli altri ufficiali di
polizia giudiziaria eventualmente presenti (così come quelli meno
elevati in grado, essendo presenti più ufficiali di polizia
giudiziaria tra quelli elencati nel c.p.p.) sono, con riferimento
ai reati militari di cui vengano a conoscenza, esonerati dallo
svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria militare e dai
relativi obblighi (invio della comunicazione della notizia di
reato, assicurazione delle prove, eventuale arresto in flagranza
del colpevole, ecc.) nonché dalla connessa responsabilità penale
per le eventuali omissioni.
Occorre subito rilevare come presso
le Procure Militari non siano ancora state istituite - nonostante
l'espresso invito formulato dal Consiglio della Magistratura
Militare nella delibera dell'8 gennaio 1991 - le sezioni di polizia
giudiziaria militare previste dal c.p.p. e finalizzate a una
migliore efficienza nello svolgimento delle indagini conseguente
alle modalità di un lavoro svolto in quotidiano collegamento
magistrato/ufficiale di polizia giudiziaria. C'è da dire che in
pratica le suddette sezioni sono operanti, anche se gli ufficiali
di polizia giudiziaria che vi sono addetti non hanno quella
immedesimazione organica che sussiste per le sezioni delle procure
ordinarie, soprattutto con riferimento alla dipendenza gerarchica,
alle promozioni e alle sanzioni disciplinari.
2. La
comunicazione della notizia di reato: casistica
Per un ottimale svolgimento delle
funzioni di polizia giudiziaria militare (senza incorrere in
omissioni disciplinarmente o penalmente rilevanti) è pertanto
indispensabile, da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria, un
continuo aggiornamento giurisprudenziale soprattutto al fine di
conoscere quando scatta l'obbligo di invio al Procuratore Militare
della comunicazione della notizia di reato.
Così, a titolo di esempio e
riprendendo alcuni dei quesiti che con maggiore frequenza mi
venivano posti quando svolgevo le funzioni di Procuratore Militare
presso il Tribunale Militare di Torino, devo ricordare che, anche
per i reati perseguibili a richiesta del Comandante di Corpo ai
sensi dell'articolo 260 del c.p.m.p. (tale norma concede al
predetto Comandante la facoltà di richiedere o meno, entro trenta
giorni da quando ne ha avuto notizia, il procedimento penale nei
confronti del militare che appare responsabile), deve comunque
essere inoltrata al PM militare la comunicazione di notizia di
reato, essendo quest'obbligo escluso solo per i reati perseguibili
a querela della persona offesa, condizione di procedibilità,
quest'ultima, non prevista nel c.p.m.p.
In materia di disobbedienza, poiché
la norma descrive un reato istantaneo, che si perfeziona nel
momento stesso del "rifiuto" opposto dal militare a un ordine
impartitogli, ne consegue che il reato sussiste anche se
successivamente al rifiuto il militare cambi idea ed esegua
l'ordine; parimenti in materia di rifiuto opposto alla firma delle
note caratteristiche, giurisprudenza consolidata afferma la
sussistenza del reato, essendo tale sottoscrizione prevista da
norme regolamentari e non costituendo acquiescenza al contenuto
delle note, contro le quali è comunque possibile proporre
ricorso.
Per quanto riguarda i fatti di
insubordinazione e di abuso di autorità, è stato affermato che il
dolo consiste nella cosciente volontà di pronunciare parole o
compiere gesti di univoco significato offensivo, essendo
irrilevanti moventi e finalità particolari stante lo speciale
rigore cui sono improntati i rapporti della disciplina militare:
costituisce pertanto offesa all'onore e al prestigio ogni atto o
parola di disprezzo verso il superiore e anche il tono arrogante
(che nel diritto penale comune non viene preso in considerazione)
perché contrari alle esigenze della disciplina militare, in base
alla quale il superiore deve essere tutelato non solo
nell'espressione della sua personalità umana, bensì anche
nell'ascendente morale di cui ha bisogno per poter esercitare
degnamente l'autorità del grado e le funzioni di comando.
Costitutiva del reato di insubordinazione con ingiuria è stata
ritenuta la frase "lei non è un comandante ma un comandante
Padreterno... lei è un illuso... lei è un maleducato ". È stata
ritenuta integrare gli estremi dell'abuso di autorità con ingiuria
la frase "avete proprio rotto le scatole", la quale costituisce
espressione volgare con significato spregiativo, di attribuzione
all'interlocutore di un comportamento petulante e provocatorio tale
da offendere il prestigio dell' inferiore.
Rilevante ai fini della sussistenza
in capo al Comandante di Corpo della facoltà di richiedere
procedimento penale ai sensi dell'art. 260 del c.p.m.p. è
l'accertamento se la condotta posta in essere integri la
fattispecie della violata consegna oppure il reato di omessa
presentazione in servizio: dovrà essere ritenuta realizzata l'una o
l'altra ipotesi a seconda che i fatti avvengano nel corso di un
servizio già intrapreso (per esempio, durante un servizio
giornaliero di guardia, l'omessa assunzione di un turno: violata
consegna) ovvero prima dell'assunzione di uno specifico servizio
(la mancata presentazione al corpo di guardia per iniziare lo
stesso servizio giornaliero: omessa presentazione in servizio).
3. L'attività
della polizia giudiziaria militare all'estero
Queste sono alcune delle
problematiche attinenti allo svolgimento delle attività di polizia
giudiziaria militare sul territorio dello Stato, mentre per quanto
riguarda l'espletamento di tali attività all'estero le soluzioni si
presentano più complesse.
Ricordiamo che il c.p.p. ricollega
inscindibilmente l'espletamento delle funzioni di polizia
giudiziaria all'applicazione della legge penale mentre il c.p.m.p.
disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria
militare con riferimento ai reati soggetti alla giurisdizione
militare.
Mentre la legge penale comune e
quella militare si applicano a tutti i fatti di reato commessi nel
territorio dello Stato e, in specifici casi e con numerose
limitazioni, anche a fatti commessi all'estero, l'attività di
polizia giudiziaria - manifestazione di un principio di sovranità
statale che si estrinseca con atti di coercizione personale e
reale, garantiti nel loro svolgimento dalla tutela penale - non
può, in tempi normali, esplicarsi oltre i confini dello Stato se
non eccezionalmente, a seguito di specifici accordi internazionali,
come nel caso previsto nell'articolo 41, paragrafo 1 (inserito nel
capitolo relativo alla cooperazione tra forze di polizia), della
Convenzione ratificata con la legge 30-09-1993, n. 388, di
esecuzione del protocollo di adesione del Governo della Repubblica
italiana all'accordo Schengen del 14 giugno 1985, nel quale è
disposto che gli agenti di una delle Parti contraenti che nel
proprio paese inseguono una persona colta in flagranza di
commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 4 o di
partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono
autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione
preventiva nel territorio di un'altra Parte contraente quando le
autorità competenti dell'altra Parte contraente non hanno potuto
essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio,
data la particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di
comunicazione previsti o quando tali autorità non hanno potuto
recarsi sul posto in tempo per sostituirsi nell'inseguimento;
tuttavia al più tardi nel momento di attraversare la frontiera gli
agenti impegnati nell'inseguimento dovranno avvertire le autorità
competenti della Parte contraente nel cui territorio l'inseguimento
avviene e questo deve cessare non appena la Parte contraente nel
cui territorio esso si sta verificando lo richiede. Che l'attività
di indagine in territorio estero - anche finalizzata
all'accertamento di fatti di reato realizzati in Italia - non
possa, in tempi normali, essere svolta dalle nostre forze di
polizia giudiziaria appare evidente anche al profano che abbia
seguito le recenti e meno recenti questioni in materia di rogatorie
internazionali e di collaborazione giudiziaria.
Come abbiamo sentito pochi giorni or
sono la Procura della Repubblica di Roma che indaga sull'omicidio
della giornalista italiana in Afghanistan non procede direttamente
alle indagini con la sua Sezione di PG, ma ha seguito la procedura
prevista per l'espletamento delle rogatorie internazionali.
Tale soluzione, tuttavia, comporta
un notevole rallentamento delle indagini e, quando l'apparato
giudiziario e di polizia del paese rogato non funzionano o si
trovano nel pieno di una guerra, può divenire praticamente inutile.
Il C.S.M. ha avviato un'indagine per verificare se siano effettivi
e adeguati gli strumenti di cooperazione giudiziaria tra Stati per
la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo
internazionale, rogatorie comprese, anche allo scopo di suggerire
possibili interventi al Parlamento. Dalle prime audizioni sta
emergendo che i tempi medi per avere risposta a una rogatoria
internazionale sono pari a 4-5 anni, con punte massime di dieci
anni; ma i problemi non vengono solo dalle rogatorie, in quanto è
stato rilevato che le difficoltà nelle indagini oltre frontiera
sono legate soprattutto alle diversità delle legislazione tra
Stati.
In Afghanistan è in corso una guerra alla quale stiamo per
partecipare con forze aeree, navali e terrestri.
Occorre quindi risolvere il quesito
se in siffatti ambienti operativi eccezionali nei quali si esercita
anche sul territorio estero la sovranità italiana attraverso il
mezzo più incisivo, l'uso delle armi, la vigente normativa è idonea
a fornire una tutela penale sia con riferimento a fatti criminosi
commessi dai militari italiani a danno di militari di altre nazioni
operanti oppure di civili locali, sia per i reati commessi a danno
di militari italiani; e ciò sia per quanto riguarda l'ordinamento
penale e processuale penale, sia per quanto riguarda la reale
possibilità di procedere, per mezzo della polizia giudiziaria,
all'accertamento dei fatti e all'individuazione dei colpevoli.
Per il Comandante di Corpo, di
distaccamento o di posto e per gli altri ufficiali di polizia
giudiziaria militare inseriti nel Contingente che opera nel Paese
straniero si porrà il problema di qualificare penalmente un fatto -
in primo luogo distinguendo se comune o militare - del quale sono
venuti conoscenza per decidere eventuali provvedimenti coercitivi
da adottare, se svolgere o meno indagini, se inviare oppure no la
comunicazione della notizia di reato al competente Procuratore
Militare: si tratta, pertanto, di definire quali sono le norme
penali, comuni o militari, sostanziali e processuali, applicabili
alla fattispecie concreta posta in essere.
In buona sostanza, se in territorio
estero un ufficiale di polizia giudiziaria militare si trova
presente nel momento in cui un militare del contingente italiano
sta commettendo uno stupro, una rapina, ecc., ha l'obbligo di
intervenire per impedire l'evento, deve arrestare in flagranza il
responsabile e deve inviare la comunicazione della notizia di reato
al PM (ordinario o militare)? E se l'autore di quegli stessi fatti
è un estraneo alle Forze Armate italiane che sta agendo contro un
cittadino o un militare italiano? In mancanza di applicazione della
legge penale militare di guerra l'ufficiale di polizia giudiziaria
militare potrà solo, trattandosi di reati comuni:
1) ordinare, ai sensi del
regolamento di disciplina, al militare italiano che sta commettendo
i sopra citati reati di desistere;
2) intervenire, in presenza di tutti
i requisiti richiesti per la sussistenza della scriminante, a
difendere la persona offesa, e non sarà punibile per i reati
eventualmente posti in essere a danno dell'aggressore perché
compiuti in stato di legittima difesa;
3) inviare al PM competente un
rapporto, avendo assistito al fatto criminoso mentre si trovava in
servizio ed essendo egli comunque un pubblico ufficiale.
4. La normativa
internazionale e gli obblighi dei singoli Stati
È evidente l'insufficienza di un
tale quadro normativo se riferito alle esigenze operative delle
nostre missioni militari all'estero.
Tuttavia nei decreti legge che fornivano la copertura finanziaria
alle precedenti "missioni di pace" è sempre stata espressamente
esclusa l'applicazione della legge di guerra e del codice penale
militare di guerra, e ciò ha determinato conseguenze aberranti che
tra poco vedremo.
Date queste premesse occorre ancora
analizzare se e in quale misura le convenzioni internazionali
prevedano o impongano all'Italia l'esistenza, nel suo ordinamento,
di una struttura giudiziaria militare o, comunque, l'attivazione
della tutela penale per una determinata tipologia di delitti
ovunque commessi, anche fuori dal territorio nazionale; e ciò con
particolare riferimento alla disciplina applicabile (e in concreto
applicata) nel caso di contingenti italiani inviati all'estero
soprattutto quando si tratti, come ultimamente accade sempre più
spesso, di missioni di "peace enforcing" o
di vera e propria attività bellica: in tali situazioni è, infatti,
indispensabile definire con chiarezza se devono o meno essere
applicate - e penalmente sanzionata la loro violazione - le norme
di diritto internazionale umanitario.
Le Convenzioni di Ginevra, in materia di repressione degli abusi e
delle infrazioni gravi del diritto umanitario, stabiliscono il
principio della giurisdizione penale "universale" quando affermano
per esempio: "ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le
persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di
commettere, una di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la
loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure,
se preferisce e secondo le norme previste dalla propria
legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte
contraente interessata al procedimento, purché questa Parte possa
far valere contro dette persone prove sufficienti".
Per quanto riguarda il tipo di
sanzioni, le citate Convenzioni fanno in genere riferimento a
sanzioni penali "adeguate" al tipo di infrazione commessa, sanzioni
che le parti contraenti, con l'adesione alla Convenzione, si
impegnano a stabilire prendendo ogni misura legislativa necessaria;
vengono solo posti dei limiti alla pena di morte che non può
applicarsi alle persone protette "salvo nel caso in cui queste
siano colpevoli di spionaggio, di gravi atti di sabotaggio degli
impianti militari della potenza occupante o di infrazioni
internazionali che abbiano cagionato la morte di una o più persone,
e a condizione che la legislazione vigente nel territori occupati
prima dell'inizio dell'occupazione preveda in tali casi la pena di
morte". In ordine alla pena capitale, dal Legislatore italiano
soppressa anche nel codice penale militare di guerra, l'articolo 6
del Patto sui diritti civili e politici, non affermando il
carattere assoluto del diritto alla vita, non la esclude quando
dispone: "nessuno può essere arbitrariamente privato della
vita".
In mancanza di un organismo
sovranazionale con autorità di giudicare sulla responsabilità dei
singoli individui, le convenzioni internazionali impongono ai
singoli Stati l'obbligo di reprimere le infrazioni gravi e le
violazioni dei diritti umanitari considerate "crimini di guerra".
La legislazione penale italiana, anticipando i dettami del diritto
internazionale umanitario, fin dal 1941 aveva previsto la punizione
di crimini di guerra negli articoli 165-230 del codice penale
militare di guerra.
Vediamo ora se e con quali modalità
l'Italia, in adesione agli obblighi internazionali, ha finora
tutelato le vittime dei crimini di guerra e, più in generale, quale
disciplina penale ha applicato nel caso di missioni militari
italiane all'estero.
Il codice penale mentre da un lato
non prevede fattispecie criminose per sanzionare i crimini di
guerra dall'altro, in quanto espressione del principio di
territorialità (sia pur temperata) della legge penale, pone seri
limiti alla perseguibilità dei reati dallo stesso previsti (molti
crimini di guerra sicuramente integrano ipotesi di delitti comuni
contro la persona) quando gli stessi vengano commessi
all'estero.
Così sono fissati, negli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale, i
requisiti per la punibilità dei delitti commessi all'estero: oltre
a elencarne alcuni nominativamente (delitti contro la personalità
dello Stato, di contraffazione del sigillo, di uso di tale sigillo,
di falsità in monete e in valori di bollo o in carte di pubblico
credito, quelli commessi da pubblici ufficiali abusando dei poteri
o violando i doveri inerenti alle loro funzioni) commessi dal
cittadino o dallo straniero, è altresì previsto un limite minimo di
pena edittale, nonché la richiesta del Ministro della Giustizia o
la presenza del reo nel territorio dello Stato.
Per quanto riguarda la fase di
prevenzione e accertamento dei reati, il codice di procedura penale
e le norme in materia di pubblica sicurezza certamente non
consentono alle nostre Forze di polizia lo svolgimento di tali
attività al di fuori del territorio nazionale se non in presenza di
specifici accordi con lo Stato dove devono essere compiute; le
stesse non potrebbero poi sicuramente essere svolte, in sede di
repressione dei crimini di guerra, dai militari appartenenti ai
contingenti italiani all'estero, quantomeno in base alle norme del
codice penale.
Norme specifiche in materia sono
invece contenute nei codici penali militari: l'articolo 17 del
codice penale militare di pace prevede l'applicazione della legge
penale militare anche per i reati commessi in territorio estero "di
occupazione, soggiorno o transito delle Forze Armate dello Stato".
In questo caso non è prevista alcuna condizione di procedibilità e
sono superati i problemi - almeno per quanto riguarda le attività
da svolgersi nei confronti dei nostri militari in quanto
destinatari dei precetti penalmente sanzionati - in punto di
attività di polizia giudiziaria, essendo estesa l'applicabilità
della "legge penale militare" e, quindi, anche di quella
processuale. Per i reati militari commessi all'estero da
appartenenti ai nostri contingenti, la competenza per il giudizio
appartiene al tribunale militare di Roma, così come dispone la
legge 180/1981.
Resta il problema della
perseguibilità dei crimini di guerra, logicamente non previsti nel
codice penale militare di pace. Tali delitti sono contenuti negli
articoli 165-230 del codice penale militare di guerra il quale
peraltro, all'articolo 9, dispone: "sono soggetti alla legge penale
militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i Corpi di
spedizione all'estero per operazioni militari, dal momento in cui
si inizia il passaggio dei confini dello Stato, e, se trattasi di
spedizione oltremare, dal momento in cui si inizia l'imbarco del
Corpo di spedizione. Per gli equipaggi delle navi militari o degli
aeromobili militari, la soggezione alla legge penale militare di
guerra ha inizio dal momento in cui è ad essi comunicata la
destinazione alla spedizione".
Tale norma, rendendo operativa la
legge penale militare di guerra in tutti i casi di invio di Corpi
di spedizione all'estero per motivi in qualsivoglia modo
qualificati, consente altresì la perseguibilità dei reati contro le
leggi e gli usi della guerra eventualmente commessi dai militari
italiani ovvero a danno di questi ultimi.
Ulteriore conseguenza
dell'applicazione del codice penale militare di guerra è la
temporanea vigenza anche della disposizione secondo la quale la
legge penale militare di guerra si applica per i reati da essa
preveduti quando commessi nei luoghi in stato di guerra o
considerati tali; nonchè di quelle che sottopongono alla legge
penale militare di guerra i prigionieri di guerra, i militari
nemici che commettono reati contro le leggi e gli usi della guerra
e gli estranei alle Forze Armate che commettono alcuni dei fatti di
forzata consegna, resistenza, minaccia, violenza a sentinella,
offese a persone in servizi speciali.
La necessità di norme speciali per
le situazioni di emergenza che si verificano durante un conflitto
armato internazionale non può essere negata: gli interventi in
Irak, in Somalia e nei Balcani hanno fatto emergere problematiche
(con riguardo alle norme di diritto penale militare applicabili)
che dimostrano che è contraddittorio da parte dello Stato italiano
inviare all'estero reparti militari operativi senza munirli di
strumenti giuridici moderni e credibili.
D'altro canto le cosiddette "regole
di ingaggio", emanate in occasione delle varie missioni di pace,
sono giunte ad ammettere (come nel caso della Bosnia) l'uso della
forza contro Forze ostili/belligeranti che abbiano compiuto in
precedenza un atto ostile contro le Forze amiche, ma che al momento
non stiano conducendo la predetta attività, a patto che tale azione
sia immediata e rispetti i presupposti di tempestività, necessità
militare e uso proporzionale/minimo della forza.
Inoltre per "operazione militare"
non può che intendersi quell'attività complessa, organizzata e
coordinata, di razionale attuazione di concetti tattici per
l'impiego dei reparti armati per il conseguimento dei fini
particolari loro assegnati; quindi azioni complesse, coordinate e
dirette da capi militari, che consistono in un attacco o in una
difesa.
In tale ottica l'articolo 9 del
codice penale militare di guerra è finalizzato a una più rigida
tutela penale nei confronti di militari che, in quanto destinati a
operazioni militari, si trovano in una situazione di impiego nella
quale sussiste almeno la possibilità di dovere svolgere azioni di
guerra.
A fronte di tutto ciò nei vari
decreti legge che hanno autorizzato e normativamente regolato dal
punto di vista amministrativo gli interventi dei nostri contingenti
militari era stata finora inserita la deroga al citato articolo 9
del codice penale militare di guerra: "al personale militare di cui
al presente articolo si applica il codice penale militare di pace".
È curioso notare come negli stessi decreti legge venne
espressamente fissata la disciplina - ai fini del trattamento
economico e della legittimità dell'assenza dal servizio - del
personale impossibilitato a prestare servizio "perché in stato di
prigionia o disperso".
5. Diritto
umanitario, diritto bellico e conflitti armati
Un'ulteriore incongruenza deve
essere evidenziata. Lo Stato Maggiore della Difesa, con la
pubblicazione SMD-G-014 approvata l'11 novembre 1991, riproponeva
la versione aggiornata del Manuale di diritto umanitario,
contenente gli usi e le convenzioni di guerra, le istruzioni
concernenti i prigionieri di guerra nemici, la raccolta delle leggi
nazionali relative ai conflitti armati e alla neutralità, nonché la
raccolta delle convenzioni internazionali relative ai conflitti
armati. Nella introduzione al detto manuale si legge: "data la
vastità della materia essa è stata limitata al diritto in guerra...
in sostanza ci si occuperà del diritto che il militare italiano
deve applicare nel caso in cui si trovi ad operare in situazioni di
guerra o di neutralità... poiché anche la dizione jus in bello può
apparire ambigua, è bene specificare che con essa si intende
comprendere: qualunque conflitto di carattere internazionale che
coinvolga le Forze Armate dello Stato italiano in operazioni
militari; qualunque conflitto di carattere non internazionale o
situazione conflittuale interna che preveda la partecipazione
attiva e diretta delle Forze Armate italiane in operazioni
militari...; qualunque operazione di Forze militari di pace,
autonoma o sotto l'egida delle organizzazioni internazionali, che
coinvolga contingenti o aliquote di Forze Armate italiane in
operazioni militari vere e proprie". Ci troviamo così in presenza
di disposizioni regolamentari vincolanti per i militari dei nostri
contingenti, la cui violazione può essere sanzionata (salvo che le
condotte integrino estremi di reato comune, con i limiti di
procedibilità già visti) solo disciplinarmente in quanto le
corrispondenti norme penali, pur esistenti nell'ordinamento, sono
state rese inoperanti dal Legislatore.
Vediamo infine brevemente quali sono
stati gli effetti pratici di questa regolamentazione del diritto
bellico e della relativa giurisdizione, facendo riferimento a fatti
accaduti nel corso della missione in Somalia.
È giunta notizia che il nostro
contingente, essendo stato fatto oggetto di attacco armato, era
riuscito a catturare alcuni degli aggressori; non essendo
applicabile il diritto bellico (se non a livello di norme
regolamentari e di "regole di ingaggio") nacque il problema su chi
dovesse custodire i prigionieri e su chi li dovesse giudicare,
nonché se gli stessi potessero essere trattenuti in arresto a
titolo di custodia cautelare per il giudizio, sempre tenendo conto
del fatto che in loco non vi erano tribunali funzionanti e che il
codice penale militare di guerra non era applicabile. Non sapendo
quale soluzione adottare, pare che sia stata scelta la strada di
trasportare i somali in territorio controllato dalla loro fazione e
lasciarli liberi.
I mezzi di informazione hanno dato
notizia di presunti abusi e maltrattamenti commessi da militari del
nostro contingente a danno di somali. A prescindere dalla
perseguibilità degli eventuali reati militari di abbandono di posto
o di violata consegna eventualmente commessi da coloro che
avrebbero tenuto questi comportamenti (che astrattamente
rientrerebbero a pieno titolo tra i "crimini di guerra"), non
potendosi applicare il diritto internazionale umanitario i
"maltrattamenti" inferti al somalo catturato avrebbero potuto
eventualmente configurare gli estremi del reato comune di percosse
(sempre che se ne dovesse ritenere legittima la cattura e quindi
insussistenti ulteriori ipotesi di reato di sequestro di persona o
di violenza privata), sanzionato dall'articolo 581 del codice
penale con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire
seicentomila: trattandosi di reato comune commesso all'estero a
danno di straniero la punibilità da parte dell'autorità giudiziaria
ordinaria italiana è sottoposta alla doppia condizione di
procedibilità della querela della persona offesa e della richiesta
del Ministro di Grazia e Giustizia, le quali potranno intervenire
solo dopo l'eventuale richiesta di estradizione non concessa o non
accettata dal Governo dello Stato in cui è stato commesso il reato.
È evidente che a queste condizioni l'accertamento e la punizione di
un fatto oggettivamente grave e lesivo dell'immagine dell'Italia in
ambito internazionale risultano essere ben difficoltosi se non
impossibili.
Qualora invece fosse stato
applicabile il codice penale militare di guerra, i fatti avrebbero
integrato la fattispecie prevista dell'articolo 209 (perseguibile
d'ufficio) che sanziona con la reclusione militare da due a dieci
anni i maltrattamenti verso un prigioniero di guerra da parte del
militare italiano incaricato della sua vigilanza o custodia.
6. Enduring
Freedom e modifiche al codice penale militare di
guerra
Per quest'ultima missione in
Afghanistan il Consiglio dei Ministri ha invece mutato radicalmente
rotta con l'approvazione, in data 29 novembre 2001, di uno schema
di decreto-legge contenente "Disposizioni urgenti per la
partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale
denominata Enduring Freedom" e di uno schema di disegno di legge
recante "Modifiche al codice penale militare di guerra".
Con il primo sono state introdotte
disposizioni urgenti in materia di legge penale militare di guerra,
con efficacia limitata all'operazione in Afghanistan.
Nella relazione illustrativa si
evidenzia come "l'impegno internazionale assunto dall'Italia in
tale missione si traduce nella conduzione di una operazione
militare, i cui caratteri essenziali sono sostanzialmente affini a
quelli propri dell'attività bellica. Ciò comporta l'automatica
applicazione, anche se soggettivamente delimitata, della legge
penale militare di guerra. Infatti, ai sensi dell'art. 9 del
c.p.m.g. sono soggetti alla legge penale militare di guerra,
ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per
operazioni militari, dal momento in cui inizia il passaggio dei
confini dello Stato e, se si tratta di spedizione oltremare, dal
momento in cui inizia l'imbarco del corpo di spedizione. Se si
considera che il nostro Gruppo navale è partito da Taranto il 18
novembre 2001, non v'è dubbio che la condizione giuridica di quei
componenti la spedizione sia in atto quella dell'assoggettamento
alla legge penale militare di guerra. L'applicazione della legge
penale militare di guerra ai partecipanti alla spedizione è
rispondente alla condizione propria della presente missione - che
ha le caratteristiche di un conflitto armato -, alla circostanza
che nel diritto e nella pratica internazionale al concetto di
guerra si vada ormai da tempo sostituendo quello di conflitto
armato, e alla indicazione della Costituzione, secondo cui - in
base alla terminologia in uso all'epoca della sua stesura -
un'apposita legge regola la giurisdizione militare in tempo di
guerra. Essa ha il pregio di comportare non solo una particolare
tutela penale inerente alla condizione e all'interesse militare,
congrua rispetto alla presente ed eccezionale situazione..., ma
anche quello di implicare l'applicazione delle norme contro le
leggi e gli usi di guerra, cioè di diritto umanitario, già
contenute nel codice penale militare di guerra e riguardanti la
tutela delle popolazioni civili, degli infermi, dei feriti, dei
naufraghi, del personale sanitario e dei prigionieri di guerra,
vale a dire dei soggetti deboli, indifesi o particolarmente esposti
alla sofferenza in siffatte situazioni".
La relazione introduttiva prosegue
rappresentando l'attuale inadeguatezza - e incostituzionalità -
delle norme ordinamentali e processuali penali militari di guerra,
in contrasto con i principi di indipendenza del giudice e con le
garanzie difensive; in ultimo nella relazione si afferma altresì
che non sembra persistere l'antica esigenza fondamentale che
induceva alla costituzione dei Tribunali Militari di Guerra al
seguito delle truppe, vale a dire la rapidità della risposta di
giustizia in quelle circostanze perché oggi la difficoltà di
comunicazione, che ne era alla base, è sensibilmente
affievolita.
L'articolo 9 del decreto-legge
pertanto dispone:
"1. Non si applicano le
disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di
guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con
regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
2. Non si applicano le
disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di
guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario
militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
successive modificazioni.
3. La competenza territoriale è
del tribunale militare di Roma.
I successivi commi introducono nuove regole - di notevole interesse
per l'ufficiale di polizia giudiziaria militare, primo destinatario
delle stesse - in materia di misure restrittive della libertà
personale:
4. Oltre che nei casi previsti
dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, gli
ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di
chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati
militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173,
secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale
militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice
penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186
del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore
aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del codice
penale militare di pace;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari
di sentinella vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del
codice penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138,
commi secondo e terzo del codice penale militare di
guerra.
5. Nei casi di arresto in
flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non
consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione
dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la
sua efficacia, purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi
telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza
di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del
difensore, nelle successive quarantotto ore. In tal caso gli avvisi
al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte
del pubblico ministero. In tale ipotesi, e fatto salvo il caso in
cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo
consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico
ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura
penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le
indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di
procedura penale, a distanza mediante un collegamento
videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni
provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove
si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea
custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva
e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi
e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di
spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo
sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per
mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia
giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona
arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono
posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte.
Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio,
l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove
si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale
presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti
conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel
territorio nazionale l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalità di cui
al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta
alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando
questa non possa essere condotta, nei termini previsti
dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità
giudiziaria militare".
Parimenti fondamentali sono le
modifiche proposte con il disegno di legge approvato nella stessa
riunione del Consiglio dei Ministri, modifiche collegate
funzionalmente all'esigenza di applicare il codice penale militare
di guerra ai Corpi di spedizione mediante l'introduzione dei
necessari adeguamenti alla nozione di "Stato alleato", al quale
viene equiparato lo Stato associato nelle operazioni belliche o
partecipante alla stessa spedizione o campagna; alla categoria del
reato militare, nella quale vengono ricondotti a determinate
condizioni anche reati comuni commessi da militari; nonché mediante
l'abrogazione di norme penali incriminatrici oggi vietate dalla
Costituzione e l'introduzione di una sanzione penale per la presa
di ostaggi, in adesione alle Convenzioni internazionali.
La disciplina normativa delle
spedizioni militari all'estero con l'emanazione del predetto
decreto-legge è quasi ottimale( lo sarà totalmente se diventeranno
legge le modifiche al codice penale militare di guerra contenute
nel predetto disegno di legge) per quanto attiene alla tutela
penale dei reati militari commessi da e a danno dei militari
italiani.
Meno soddisfacente è la situazione
per quanto riguarda la normativa relativa alla disciplina degli
atti di ostilità, contenuta nelle leggi di guerra e di neutralità,
delle quali tuttora non è stata disposta l'applicazione: in materia
saranno pertanto applicabili solo quelle norme regolamentari
contenute nella sopra citata pubblicazione SMD-G-014 nonché nelle
cosiddette "regole di ingaggio" predisposte dalla Nazione-leader
delle operazioni o dalla NATO. |