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1. - Concorsi Ministero
giustizia - Agente di custodia - Esclusione - Per difetto di
condotta incensurabile - Motivazione esauriente -Criterio di
sufficienza.
2. - Concorso - Concorsi Ministero giustizia - Agente di custodia -
Esclusione - Per detenzione e modico uso di stupefacenti -
Illegittimità.
3. - Misure di prevenzione e di sicurezza - Avviso orale - Art. 5
L. n. 327 del 1988 - Nozione - Equiparazione a misura di
prevenzione - Esclusione..
Consiglio di Stato - IV Sez. - 23
maggio 2001 - Pres. (ff.) Camera, Est. Rulli - Ministero Giustizia
(Avv.ra gen. Stato) c. I.A. (avv. Tenaglia) - (Conferma T.A.R.
L'Aquila 7 novembre 1998 n. 776).
1.- Il provvedimento di esclusione
dal concorso per l'arruolamento degli agenti di custodia per
difetto del requisito della condotta incensurabile deve contenere
una motivazione esauriente dalla quale si possano evidenziare sia
tutte le circostanze idonee a qualificare il fatto, sia gli
elementi utili per una completa valutazione della personalità del
soggetto.
2. - Atteso che la detenzione e il
modico uso personale di sostanze stupefacenti non integra
un'ipotesi di condotta illecita nell'ordinamento vigente,
illegittimamente l'amministrazione esclude dal concorso per
l'arruolamento degli agenti di custodia il soggetto segnalato per
assunzione di sostanze stupefacenti non accompagnata dallo spaccio
delle stesse.
3. - L'avviso orale previsto
dall'art. 4 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, come modificato dall'art.
5 L. 3 agosto 1988 n. 327, consiste nell'avvertimento della
sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si
profilino elementi di fatto che ne facciano ritenere l'appartenenza
ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge stessa, e
non ha altro effetto se non quello di consentire la proposta
all'autorità giudiziaria, entro i tre anni, di applicazione della
misura di prevenzione; pertanto, deve escludersi che l'avviso orale
possa equipararsi ad una misura di prevenzione.
La sentenza così motiva:
Diritto - 1. - Il Collegio ritiene
di poter prescindere dall'esame della eccezione di
inammissibilità/irricevibilità dell'appello sollevata in limine
dall'appellato atteso che il gravame così come proposto è infondato
nel merito.
2. - Ed infatti, le argomentazioni
svolte dalla difesa dell'Amministrazione a sostegno del richiesto
annullamento non appaiono sufficienti per giungere a conclusioni
diverse ed opposte da quelle alle quali è pervenuto il giudice di
primo grado, conclusioni che il Collegio ritiene immuni dai vizi
denunciati.
Va precisato, in proposito, che se
non può essere posta in dubbio l'ampia discrezionalità che l'art.
124 R.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (come richiamato dall'art. 26 L. I
febbraio 1989 n. 53) riconosce alla Amministrazione nella
valutazione dell'incensurabilità della moralità e della condotta
dell'aspirante all'arruolamento nel Corpo di polizia penitenziaria,
ciò tuttavia non fa venir meno la necessità che un eventuale
provvedimento di esclusione sia congruamente motivato e con
specifico riferimento alle circostanze di fatto ritenute rilevanti
e alle ragioni per le quali il comportamento del soggetto non
darebbe alcun affidamento per il futuro tenuto conto dei compiti
che l'aspirante allievo è chiamato a svolgere.
E, nella specie correttamente il
giudice di primo grado ha dato atto della carenza, sotto tale
profilo, del provvedimento di esclusione che si limita a precisare
alcuni aspetti che caratterizzano gli istituti di pena che
necessitano della presenza di personale dalla condotta
irreprensibile senza giustificare, in conclusione, i motivi per i
quali l'uso di sostanze stupefacenti da parte dell'interessato,
emerso in sede di verifica dei requisiti (ed in assenza di altri
elementi negativi) integrasse un comportamento non idoneo alle
funzioni per le quali avrebbe dovuto essere assunto.
Viene in rilievo, in particolare, la
disposizione di cui all'art. 26 della L. I febbraio 1989 n. 53 il
quale prevede per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di
Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della L.
I aprile 1981 n. 121 il possesso delle qualità morali e di condotta
stabilita per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria.
Come è noto, con decisione del 23/31
marzo 1994 n. 108 la Corte costituzionale ha dichiaralo, tra
l'altro, l'illegittimità dell'art. 26 nella parte in cui rinviando
per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle
altre forze di polizia al possesso delle qualità morali di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le
informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento
insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di
estimazione morale indiscussa.
Il detto requisito della «moralità e
condotta incensurabile», sancito dall'art. 26 è, quindi, rimasto in
vigore dopo la suddetta pronuncia della Corte costituzionale, ma
non può ritenersi insussistente nel caso che ci occupa.
Nulla emerge infatti nei confronti
dell'interessato presso il Casellario giudiziario e presso le
locali Procura e Pretura sicché lo stesso risulta incensurato e
senza carichi pendenti.
Il Collegio rileva infatti,
confermando così le tesi argomentative del giudice di primo grado,
che la situazione che aveva determinato il provvedimento di
idoneità all'arruolamento del ricorrente (della conseguente
esclusione) non è stata adeguatamente valutata in relazione alla
esigenza della condotta morale incensurabile richiesta dalla
disposizione.
Invero la semplice segnalazione per
l'assunzione di sostanze stupefacenti non accompagnata dallo
spaccio della stessa non può, in mancanza di ulteriori elementi
negativi, determinare l'assenza del requisito della moralità ai
fini dell'ammissione ad un pubblico impiego.
In altri termini, la detenzione ed
anche il modico uso personale di sostanze stupefacenti nei limiti
consentiti dall'ordinamento vigente, poiché non integra una ipotesi
di condotta illecita (cfr. D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171) non può
legittimare un giudizio di insussistenza del requisito morale che
va rapportato anche alla evoluzione sociale e normativa intervenuta
nella materia e non può poi prescindere dalla valutazione
dell'avvenuto recupero.
Nei confronti del ricorrente secondo
le informative in possesso del Ministero e innanzi evidenziate,
oltre la indicata segnalazione di detenzione di stupefacenti «non è
emerso alcun altro elemento negativo tale da escludere il possesso
del requisito della moralità e condotta incensurabile» di cui
all'art. 26 legge n. 53 del 1989.
Anzi è risultato, come già precisato, che lo stesso era incensurato
e non aveva carichi pendenti.
Tale situazione confligge con la
valutazione degli elementi di fatto in base ai quali è stato
adottato il giudizio di non idoneità all'arruolamento.
3. - Ed infine non può seguirsi l'amministrazione quando afferma,
in buona sostanza, che nella specie avrebbe dovuto farsi automatica
applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 30 ottobre 1992 n. 443
il quale precisa che «non sono ammessi al concorso coloro che...
sono stati sottoposti a misura di prevenzione». E poiché nei
confronti dell'interessato era intervenuta ammonizione formale del
Prefetto di Chieti (da equiparare ad una misura di prevenzione) il
provvedimento di esclusione si presentava atto in un certo modo
vincolato. Ma così non è poiché l'avviso orale a tenere una
condotta conforme alla legge, al quale fa riferimento la difesa
erariale, è solo atto prodromico alla eventuale applicazione di una
futura misura di sicurezza, così emerge dall'art. 2 della L. 3
agosto 1988 n. 327.
4. - Per le considerazioni fin qui
esposte l'appello va respinto e la decisione impugnata
confermata.
La delicatezza del caso costituisce,
tuttavia, giusto motivo per la compensazione totale tra le parti
delle spese del grado di giudizio.
1. - Corpo della
Guardia di finanza - Reclutamento - Requisiti - Idoneità fisica -
Giudizio di accertamento - Insindacabilità.
2. - Procedimento giurisdizionale - Prove - Consulenza tecnica -
Questionario di merito tecnico - Ammissibilità - Solo in
giurisdizione di merito - Fattispecie.
Consiglio di Stato - IV Sez. - 15
maggio 2001 - Pres. Venturini, Est. Poli - Ministero finanze ed
altro (avv. St. D'Elia) c. P.A. (avv. Vitolo) - (Annulla T.A.R.
Lazio, II Sez., n. 277 del 2001).
1. - Il giudizio di accertamento
dell'idoneità fisica degli aspiranti all'arruolamento nel Corpo
della Guardia di finanza, demandato in via esclusiva alla
competente Commissione medica, è frutto di valutazioni di merito
tecnico insindacabili in sede di legittimità.
2. - Nel procedimento
giurisdizionale, il ricorso alla consulenza tecnica è inammissibile
ove si tratti di valutare il merito tecnico degli accertamenti
espletati dai servizi di medicina militare, non ricorrendo nelle
relative controversie un'ipotesi di giurisdizione di merito.
1. - Polizia di
Stato - Allievo agente - Reclutamento - Esclusione - Per idoneità
psico fisica - Comprovata assunzione di stupefacenti - Legittimità
- Fattispecie.
Consiglio di Stato - IV Sez.- 15
maggio 2001 - Pres. Venturini, Est. Poli - Ministero interno (avv.
St. D'Elia) c. M.D. (avv.ti Frascino e Stefanelli) - (Annulla
T.A.R. Lecce, I Sez., n. 2750 del 2000).
1. - Legittimamente
l'Amministrazione esclude dal concorso per il reclutamento di
allievi agenti della Polizia di Stato il soggetto che, in base alle
analisi di laboratorio, risulti aver fatto uso di sostanze
stupefacenti. (Nella specie, è stata ritenuta irrilevante, perché
non verificabile, l'affermazione dell'interessato che dichiarava
essersi trattato di un episodio isolato di assunzione di
stupefacenti).
1. - Procedimento
disciplinare - Rapporti col procedimento penale - Sentenza
patteggiata - Valutazione autonoma dei fatti - Necessità.
Consiglio di Stato - IV Sez. - 23
maggio 2001 - Pres. (ff.) Camera, Est. Rulli - T.D. (avv. Sgueglia)
c. Ministero finanze (avv. St. Palmieri) - (Conferma T.A.R. Lazio,
II Sez., 4 novembre 1999 n. 2102).
1. - I fatti che hanno dato luogo
alla sentenza penale di patteggiamento devono formare oggetto di
un'autonoma considerazione in sede di procedimento disciplinare e
la relativa sanzione deve essere irrogata sulla base di un separato
giudizio di responsabilità disciplinare, senza che la sentenza
possa assurgere a presupposto unico per l'applicazione del
provvedimento sanzionatorio, ovvero a parametro valutativo cui
conformare la gravità della sanzione da
irrogare. |