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Diserzione - Pena - Potere
discrezionale del giudice - Obbligo di enunciare analiticamente
tutti gli elementi che determinano la sanzione - Non sussiste -
Richiamo in sentenza solo alla gravità del reato e alla capacità
delinquere - È dato sufficiente - Sospensione condizionale - Ne
è motivo che si presuma la astensione da altri reati - Attualità
della permanenza - La rende inconfigurabile.
(C.p., artt. 133, 164 co.
1°)
Corte di Cassazione, Sez. 1^
pen., 19 gennaio 2000. Pres. Losanna, Rel. Marchese, P.M. mil.
Gentile (conf.), in c. D.
La doglianza per esser mancanto il
minimo nel quantum di pena irrogato, che sia basata sull'omesso
richiamo esplicito in sentenza di tutti i criteri dettati dall'art.
133 c.p., è infondata, legittimamente potendo tale richiamo
limitarsi agli elementi rivelatisi determinanti, quali la gravità
del reato e la capacità a delinquere dell'imputato. Così dicasi se
il giudice non ha concesso la sospensione condizionale, cui
fondamento per legge è la presunzione che il colpevole si asterrà
dal commettere ulteriori delitti, questa non potendo sussistere a
fronte di una persistente permanenza delittuosa al momento del
giudizio(1).
Si legge quanto appresso nel testo
della sentenza:
««Tratto a giudizio per rispondere del reato di diserzione
aggravata (artt. 148 n. 2, 154 n. I Cod. pen. mil. pace) "perché il
25 marzo 1997, data di scadenza di un riposo domiciliare e nei
cinque giorni successivi, ometteva, senza giusto motivo di
presentarsi al Distretto Militare di Roma, ove era effettivo,
rimanendo arbitrariamente assente per oltre sei mesi e sino a
tutt'oggi", il Tribunale militare dì Roma con sentenza del 2 giugno
1998, ha dichiarato F. D. colpevole del reato ascrittogli con la
concessione di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla
contestata aggravante. Quindi, ritenuta la continuazione con i
reati meno gravi di cui alla sentenza di condanna emessa dal
Tribunale militare di Roma in data 13 marzo 1997, ha rideterminato
la pena in complessivi sette mesi di reclusione militare, con
l'esclusione dei benefici della sospensione condizionale della pena
e della non menzione.
Sul gravame proposto dal difensore dell'imputato, la Corte militare
di appello, con sentenza del 1° luglio 1999, ha integralmente
confermato la pronuncia impugnata.
Avverso tale decisione, il D. ha proposto il ricorso per cassazione
che viene ora alla cognizione di questa Corte.
OSSERVA IN
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il
ricorrente, denunciando la mancanza e manifesta illogicità delle
motivazioni, sostiene che se la Corte militare avesse tenuto nella
giusta considerazione i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la
pena irrogata avrebbe potuto essere contenuta nei minimi edittali,
e che nessuna coerenza logica poteva attribuirsi alle
argomentazioni addotte per denegare il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Le censure sono manifestamente
infondate.
Ed invero, come è stato
ripetutamente affermato da questa suprema Corte, il giudice di
merito nel determinare la misura della pena esercita un ampio
potere discrezionale e perciò non è tenuto ad enunciare
analiticamente tutti gli elementi presi in considerazione, ma può
limitarsi alla sola specificazione dell'elemento o degli elementi
resisi determinanti per la soluzione adottata. Conseguentemente,
anche il semplice richiamo alla gravità del reato o alla capacità a
delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il
giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri
dettati dall'art. 133 cod. pen. per il corretto esercizio del
potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al
"quantum" della pena.
Quanto, poi, alla denegata
concessione della sospensione condizionale della pena, va tenuto
conto che, a norma dell'art. 164, 1° comma, cod. pen., il beneficio
è concedibile solo se il giudice presume che il colpevole si
asterrà dal commettere ulteriori delitti, ed è ovvio che nessuna
presunzione di tal fatta può sussistere allorché sia in atto la
commissione di un reato permanente.
Il ricorso deve essere, pertanto,
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore
della cassa delle ammende, della somma che, attesa la pretestuosità
dell'impugnazione, viene determinata in £. 1.000.000»».
Lesione personale
- Fattispecie - Concorso in percosse del ricorrente - Successiva
lesione da parte del coagente concorrente - Reato diverso quale
sviluppo di condotta meno grave dal ricorrente voluta - Necessità
logica che da parte del ricorrente già la lesione fosse prevedibile
quale azione conseguente dal reato meno grave voluto dal ricorrente
- Questi ne risponde, per il concorso anomalo.
(C.p.m.p., art. 223; c.p., art.
116)
Corte di Cassazione, Sez. 1^, 19
gennaio 2000. Pres. Losanna, Rel. Marchese, P.M. mil. Gentile
(diff.), in c. A.
In fattispecie di concorso
originario del ricorrente in percosse, se sopravvenga lesione da
parte del concorrente, che così risponda a reazione dell'offeso,
allora del reato di lesione personale, poiché prevedibile come
sviluppo del voluto concorso in percosse, risponde pure dil
ricorrente che il rato di percosse, meno grave, aveva
voluto(1a).
Si legge quanto appresso nel testo
della sentenza:
«« Il soldato A. venne tratto a giudizio, dinanzi al Tribunale
militare di Verona, per rispondere del reato di concorso in
violenza ad inferiore pluriaggravata e continuata (artt. 61, n. l,
e 110 cod. pen.; 195 e 47 n.4 cod. pen. mil. pace) perché,
effettivo al Btg. AIp. Par "Monte Cervino" in Bolzano, verso le ore
22.00 del 19 giugno 1997, in concorso con il caporale D., colpiva
I' alpino C. con un calcio alla schiena mentre il D. lo colpiva con
alcuni pugni alla schiena ed uno al volto, causandogli una lesione
personale, trauma labbro superiore angolo labiale sinistro, con
ferita lacero-contusa, guarita in quindici giorni.
Con sentenza del 25 settembre 1998
il Tribunale, escluso il concorso e derubricata l'originaria
imputazione in quella di percosse, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti dell'imputato per mancanza della richiesta
di procedimento del comandante di corpo.
Sul gravame interposto dall'Avvocato
Generale Militare, la Sezione distaccata in Verona della Corte
Militare di Appello, con sentenza del 20 maggio 1999, ha invece
ritenuto l'imputato colpevole del reato di concorso in lesione
personale (artt. 110 cod. pen. e 223 cod. pen. mil. pace), così
modificata l'originaria imputazione e, con la concessione di
circostanze attenuanti generiche e di quella prevista dall'art.
116, 2° comma, cod. pen., lo ha condannato alla pena,
condizionalmente sospesa, di un mese di reclusione militare.
In particolare, la Corte militare ha
osservato che, dalle univoche e concordi dichiarazioni rese dai
testi escussi, era stato pacificamente acclarato che il D. e A.
avevano concordemente posto in essere una condotta di violenta
manomissione dell'incolumità fisica del C., il primo con pugni ed
il secondo con calci, anche se non finalizzata alla produzione di
particolari conseguenze lesive e che la repentina reazione della
persona offesa, donde era scaturito il comportamento del D.,
immediatamente causativo della lesione, non poteva assolutamente
ritenersi non collegata con l'azione precedentemente concertata,
trattandosi di uno sviluppo, del tutto prevedibile, dell'azione e,
quindi, delle sue conseguenze, sicché doveva ritenersi che l'intera
vicenda trovava la sua soluzione giuridica nell'art. 116 cod. pen.,
non potendo revocarsi in dubbio che vi era stata, da parte
dell'imputato, l'accettazione consapevole delle prevedibili
conseguenze lesive di una condotta manomissiva dell'integrità
personale precedentemente concertata.
Avverso tale decisione, l'A., a
mezzo del suo difensore, ha proposto il ricorso per cassazione che
viene ora alla cognizione di questa Corte.
OSSERVA IN
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente, nel denunciare
l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sostiene
che la Corte militare ha supposto una partecipazione che non è
riuscita ad inquadrare né come concorso morale, né come concorso
materiale e che comunque nessuna compartecipazione poteva
configurarsi nel più grave reato commesso dal D., né era
ravvisabile alcun nesso psicologico.
Le censure, oltre che alquanto
generiche, sono manifestamente infondate.
Ed invero, la Corte militare ha
accertato, in punto di fatto, che il D. e l'A. avevano entrambi
ordinato al C. di stendersi a terra per effettuare delle flessioni
e che, quando quest'ultimo si era steso, gli erano state gettate
addosso delle coperte e era stato contemporaneamente colpito con
pugni dal D. e con calci dall'A.
Tale violenta aggressione aveva
scatenato la reazione del C. che alzatosi, si era scagliato contro
il graduato il quale lo aveva colpito al viso procurandogli la
lesione.
Non ha quindi errato la Corte di
merito nella qualificazione giuridica di tale fatto, avendo
esattamente individuato gli elementi che configurano il cosiddetto
concorso anomalo previsto dall'art. 116 cod. pen. E precisamente:
a) l'adesione dell'agente al reato concorsuale meno grave
(percosse); b) la commissione, da parte del concorrente, di un
reato diverso e più grave (lesioni); c) il nesso psicologico, in
termini di prevedibilità, tra la condotta dell'agente e l'evento
diverso e più grave (la reazione, della persona offesa, alla
violenta aggressione, e quindi le più gravi conseguenze
verificatesi, erano indubbiamente prevedibili).
Il ricorso deve essere, pertanto,
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore
della cassa delle ammende, della somma che, attesa la pretestuosità
dell'impugnazione, viene determinata in £ 1.000.000»».
Procedimenti -
Connessione - Reato comune (più grave) e reato militare -
Competenza del giudice ordinario - Archiviazione per il primo reato
- Persistenza della incompetenza del giudice militare - Validità
del precedente atto dichiarativo assicurata dal divieto del bis in
idem - Non sussiste.
(C.p.p., artt. 13.2,
649)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen.
(c.c.), 19 gennaio 2000. Pres. Losanna, Rel. Canzio, P.14. mil.
Gentile (conf.), in c. R.
È abnorme e illegittima
l'applicazione fatta dal Tribunale militare - in riferimento a
sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione del giudice
militare per l'art. 13.2 c.p.p. quando la vis attractiva a favore
di quello ordinario sia venuta meno a seguito di archiviazione, da
questi (G.i.p.) operata, del reato (comune) più grave - del
divieto, di bis in idem, così rendendolo produttivo, da momento
anteriore al giudizio, di perpetuatio iurisdictionis, sino
all'effetto di violare il principio costituzionale sul giudice
naturale precostituito, che, per il reato militare, è il giudice
militare(1b).
Si legge quanto appresso nel testo
della sentenza:
««1. - Il Tribunale militare di Roma, con sentenza del 14.1.1997,
dichiarava il proprio difetto di giurisdizione nel procedimento a
carico del R .per il reato di truffa aggravata ex art. 234 cpv. n.
1 c.p.m.p., sul rilievo della connessione con il procedimento per
il più grave reato comune di cui all'art. 4 co. 1 lett. d) L
516/82. Disposta l'archiviazione per il reato tributario e separata
la posizione dell'imputato militare rispetto a quello civile, il
p.m. ordinario, non sussistendo più ragioni di connessione,
restituiva gli atti al p.m. militare per la residua truffa
militare. Il tribunale militare di Roma, investito nuovamente del
procedimento a carico del R. per tale reato, ritenuta illegittima
la regressione in forza della persistente giurisdizione del giudice
ordinario, nonostante l'intervenuta archiviazione per il più grave
reato comune, dichiarava, con sentenza in data 28.1.1999, non
doversi procedere nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art.
649.2 c.p.p. "avendo già pronunciato per lo stesso fatto sentenza
dichiarativa del proprio difetto di giurisdizione".
Ha proposto ricorso per cassazione
il p.m. denunziando violazione di legge per l'illegittima
applicazione del divieto di un secondo giudizio alla sentenza
dichiarativa del difetto di giurisdizione e per l'inosservanza
dell'art. 13.2 c.p.p. quanto alla connessione di procedimenti di
competenza del giudice ordinario e del giudice speciale, nonché per
essere stata deliberata la sentenza impugnata in sede di decisione
sull'ammissibilità delle prove dedotte dalle parti.
2. - Il ricorso del p.m. è
fondato.
Ed invero, a prescindere dalla pur
abnorme applicazione, in riferimento alla sentenza dichiarativa del
difetto di giurisdizione, del divieto di bis in idem sancito
dall'art. 649 c.p.p., la Corte di cassazione ha più volte escluso
che la connessione, sebbene si configuri come criterio autonomo ed
originario di attribuzione della competenza, debba continuare - per
il principio della perpetuatio jurisdictionis - a produrre i suoi
irreversibili effetti anche dopo il venir meno, per qualsiasi causa
inerente alle vicende processuali, della fattispecie criminosa
dotata di vis attractiva ai fini della determinazione del giudice
competente. Ed invero, una volta elisa prima del giudizio
l'operatività della vis attractiva (nel caso in esame, a seguito
del provvedimento di archiviazione del g.i.p. del tribunale
ordinario per il più grave reato comune di frode fiscale), ciascun
procedimento deve ritornare nel suo alveo originario, in base agli
ordinari criteri di attribuzione della giurisdizione e della
competenza. Se così non fosse, il giudice ordinario, anche in
assenza dei presupposti applicativi delle inderogabili regole sulla
connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e di
giudici speciali stabilite dall'art. 13.2 c.p.p. - non essendo
ormai compreso nel procedimento il reato dotato dell'originaria
forza attraente -, sarebbe chiamato, con palese anomalia ed in
evidente violazione del principio costituzionale concernente il
giudice naturale precostituito, a giudicare di fattispecie
criminose per le quali la giurisdizione è attribuita al giudice
speciale»».
Violazione di
consegna - Nozione di "consegna" - Comportamento dettato da norma
regolamentare - Rientra nel concetto - Elemento soggettivo - Omessa
osservanza per il bisogno di evitare ritardo nell'inizio del
servizio, attribuendo ad altri la cura di quel comportamento - Il
reato si configura già solo nella volontà della condotta difforme
pur se priva della intenzione di conseguenze di danno.
(C.p.m.p., art.
120)
Corte di Cassazione, Sez. 1^
pen., 19 gennaio 2000. Pres. Losanna, Rel. Marche se, P.M. mil.
Gentile ( conf.), in c. R.
Nella nozione giuridica di
"consegna" rientra l'indicazione di comportamento imposto al
militare non solo da specifica disposizione del superiore ma anche
da prescrizioni generali rilevanti ai fini della corretta
esecuzione di un servizio, quale l'incarico del prelevamento,
caricamento e scaricamento di armi. E non fa difetto il relativo
elemento psicologico se la condotta omissiva dell'esecuzione di
quelle prescrizioni sia tenuta senza l'intenzione di conseguente
danno o pericolo ma solo per evitare il rischio del ritardo
nell'assicurare l'inizio di regolare svolgimento di
servizi(1c).
Si legge quanto appresso nel testo
della sentenza:
««Con sentenza del 18 settembre 1998 il Tribunale militare di
Palermo, previa concessione di circostanze attenuanti generiche
prevalenti sulla contestata aggravante e con i benefici di legge,
ha condannato alla pena di mesi cinque di reclusione militare F.
R., avendolo ritenuto colpevole del reato di concorso in violata
consegna aggravata e continuata (artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 120
e 47 n.2 cod. pen. mil. pace) perché, S. Ten. in servizio presso
1'8° Rgt. Alpini di Catania, in data 4 giugno 1997 presso il
Distaccamento di Catania Fontanarossa, allorché stava iniziando lo
svolgimento del servizio in qualità di Comandante di plotone, in
concorso con il S. Ten. F. F., capo servizio, violava le consegne
di prelevare personalmente le armi e le munizioni presso l'armeria
facendole prelevare dal suddetto capo servizio e ometteva poi di
effettuare le operazioni di caricamento armi nel posto
previsto.
Sul gravame proposto dal difensore
dell'imputato, la Sezione distaccata in Napoli della Corte militare
di appello, con sentenza del 23 aprile 1999, in parziale riforma
della pronuncia impugnata, esclusa la continuazione e concessa
l'ulteriore attenuante dell'ottima condotta di cui all'art. 48 cod.
pen. mil. pace, ha ridotto la pena a due mesi e venti giorni di
reclusione militare, sostituita con la sanzione pecuniaria di
£.6.000.000.
In particolare, la Corte militare ha
osservato:
- che le disposizioni relative al
prelievo delle armi ed alle operazioni di caricamento e
scaricamento armi erano state puntualmente e specificamente
inserite nelle consegne predisposte per il Comandante di Plotone
(servizio svolto dal R.) ed imponevano a questi di prelevare e
distribuire personalmente l'armamento e di effettuare le operazioni
di caricamento (controllando che esse fossero svolte correttamente
anche da tutti i militari componenti il plotone, nell'apposito
posto allestito nel distaccamento) sicché non v'era dubbio che il
R. fosse tenuto ad osservare quelle disposizioni impartitegli a
titolo di consegna per lo svolgimento del servizio;
- che, anche sotto un profilo più
sostanziale, poteva dirsi che la disciplina delle operazioni di
prelievo e caricamento armi rientrava a pieno titolo nella essenza
del servizio perché qualsiasi anomalia concernente l'armamento dei
militari, oltre a compromettere la sicurezza delle persone,
influisce in misura massiccia sulla efficienza del servizio;
- che l'osservanza delle consegne
non tollerava eccezioni di sorta, neanche in caso di ritardo nella
assunzione del servizio che, peraltro, si dispiegava
ininterrottamente nelle ventiquattro ore, con turni di
avvicendamento, sicché l'eventuale ritardo avrebbe solo comportato
un aggravio per la muta precedente, tenuta a restare sul posto fino
al momento del cambio;
- che, con specifico riferimento al
problema dell'elemento psicologico del reato, andava detto che il
R. non si era trovato di fronte a due doveri apparsigli come
"incompatibili" ed entrambi da osservare, bensì aveva da un lato
una consegna da rispettare e, dall'altro, il timore di subire le
conseguenze disciplinari del proprio ritardo, ed aveva preferito
tutelare la propria posizione piuttosto che assicurare il regolare
svolgimento del servizio, incorrendo quindi consapevolmente in una
condotta contraria alle consegne;
- che, d'altra parte, immediata
conseguenza della condotta censurata era stata l'accidentale
esplosione di un colpo dalla propria pistola in dotazione,
circostanza che il R. aveva tentato di occultare mediante
sostituzione della cartuccia con altra in suo possesso;
- che andava tuttavia esclusa la
continuazione in quanto la condotta posta in essere dal R.,
ancorché articolata, aveva violato la consegna solo nella parte
relativa alla predisposizione delle armi per il servizio, cosicché
unica era la messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla
norma e, quindi, unico il reato.
Avverso tale decisione, il R. ha
proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di
questa Cortee.
OSSERVA IN
DIRITTO
Il Con i motivi di impugnazione, il
ricorrente, denunciando la manifesta illogicità della motivazione,
sostiene:
- che non rientra nel concetto di
"consegna" il comportamento imposto ad un militare non da una
specifica disposizione di un superiore, ma da una norma legislativa
o regolamentare;
- che, in ogni caso, il S. Ten. F.
era abilitato ad effettuare le operazioni di prelievo e di
caricamento delle armi;
- che, quanto all'elemento
soggettivo, avrebbe dovuto rilevarsi che il comportamento
dell'agente non è stato determinato dalla necessità di tutelare la
propria posizione, ma assolutamente dalla volontà di assicurare il
regolare svolgimento del servizio, portandosi sul posto all'ora
stabilita, che, nella sua convinzione, aveva avuto la prevalenza su
ogni altra considerazione.
Le censure sono manifestamente
infondate.
Ed invero, a norma dell'art. 26, 1°
comma, del vigente Regolamento di disciplina militare, approvato
con D. P. R. 18 luglio 1986, n. 545, "la consegna è costituita
dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee,
scritte o verbali, impartite per l'adempimento di un particolare
servizio".
È perciò evidente che anche le
disposizioni di carattere generale, rilevanti ai fini della
corretta esecuzione di un servizio, formano parte integrante della
consegna, e ciò indipendentemente dal loro specifico e diretto
richiamo nel particolare ordine impartito.
Né può dubitarsi in ordine alla
rilevanza, ai fini della corretta esecuzione del servizio armato
assegnato al R. (controllo di obiettivi fissi), delle disposizioni
concernenti il prelevamento, il caricamento e lo scaricamento delle
armi.
Va anche rilevato che il militare
comandato in servizio regolato da consegna non può farsi sostituire
nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato (art. 26,
2° comma del citato Regolamento di disciplina).
Va altresì precisato che, secondo la
costante giurisprudenza di questa suprema Corte, l'elemento
soggettivo del reato di violata consegna consiste nella volontà,
libera e cosciente, di tenere un comportamento difforme dalle
prescrizioni imposte, anche se il militare non abbia avuto
l'intenzione di produrre, come conseguenza della sua azione od
omissione, quel danno o quel pericolo ad evitare i quali era stata
data la consegna (trattasi di reato di pericolo presunto), e che
tutte le prescrizioni hanno uguale forza cogente, che il militare
incaricato deve scrupolosamente osservare, senza la possibilità di
interpretazioni o di opinioni personali, sostanzialmente elusive
delle stesse, che si porrebbero, quindi, come inammissibili
condizioni dell'osservanza, con conseguente loro irrilevanza ai
fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, mentre non può avere
rilievo l'errore di fatto, che si risolverebbe in un errore di
diritto, cioè sulle disposizioni della consegna, integrative del
precetto penale (l'art. 120 cod. pen mil. pace è indubbiamente una
norma penale in bianco).
Il ricorso deve essere, pertanto,
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore
della cassa delle ammende, della somma che viene determinata in £
1.000.000»». |