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Indagini preliminari -
Attività della polizia giudiziaria - Interrogatorio delegato dal
pubblico ministero - Idoneità a interrompere la prescrizione -
Esclusione - Fondamento.
(Cod. pen. art. 160 co. 2;
Preleggi art. 14; Nuovo cod. proc. pen. art. 370)
Sez. Un., 11 luglio 2001, n.
33543. Pres. Vessia, Rel. Canzio, P.M. (diff.) Leo, ric. P.G. in
proc. Brembati
L'interrogatorio dell'indagato,
effettuato dalla polizia giudiziaria per delega del pubblico
ministero ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen., non è atto idoneo
ad interrompere il corso della prescrizione, non rientrando nel
novero degli atti, produttivi di tale effetto, indicati nell'art.
160, comma 2, cod. pen. e non essendo questi ultimi suscettibili di
ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia
"in malam partem" in materia penale.
Reati contro il
patrimonio - Delitti - Ricettazione - Acquisto o ricezione di
prodotti con segni falsi - Ricettazione - Configurabilità.
(Cod. pen. artt. 15, 473, 474 e
648)
Sez. Un., 9 maggio 2001, n.
23427. Pres. Vessia, Rel. Ferrua, P.M. (conf.) Leo, ric. P.M. in
proc. Ndiaye
Il delitto di ricettazione è
configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine
di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza
dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il
falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire
un'unica entità - è provento della condotta delittuosa di
falsificazione prevista e punita dall'art. 473 cod. pen.
Reati contro il
patrimonio - Delitti - Ricettazione - Commercio di prodotti con
segni falsi - Concorso - Configurabilità - Fondamento.
(Cod. pen. artt. 15, 648 e
474)
Sez. Un., 9 maggio 2001, n.
23427. Pres. Vessia, Rel. Ferrua, P.M. (conf.) Leo, ric. P.M. in
proc. Ndiaye
Il delitto di ricettazione (art. 648
cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.
474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie
incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo
strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un
rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa
volontà espressa o implicita del legislatore.
Reati contro la
persona - Delitti contro l'onore - Diffamazione - Col mezzo della
stampa - Pubblicazione di dichiarazioni lesive della reputazione di
terzi rilasciate nel corso di un'intervista - Responsabilità del
giornalista - Limiti - Indicazione.
(Cost. art. 21; Cod. pen. artt.
51 e 595)
Sez. Un., 30 maggio 2001, n.
37140. Pres. Vessia, Rel. Cognetti, P.M. (diff.) Toscani, ric.
Galiero
In tema di diffamazione a mezzo
stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di
un'intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni
del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo
dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del
diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur
sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e
continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa e' da
ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sè dell'intervista,
in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in
discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono
rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali
da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da
giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, l'individuazione
dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di
merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al
sindacato di legittimità.
Reati contro la
pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio -
Abrogazione degli articoli 341 e 342 c.p. ad opera della legge 25
giugno 1999, 205 - Conseguenze in sede esecutiva - Dovere del
giudice dell'esecuzione di revocare la sentenza definitiva di
condanna - Sussistenza - Possibilità di qualificare diversamente il
fatto e rideterminare la pena - Esclusione.
(Cod. pen. artt. 341, 344, 594
e 612; Nuovo cod. proc. pen. artt. 673; L. del 25 giugno 1999 n.
205 artt. 18 e 19)
Sez. Un., 27 giugno 2001, n.
29023. Pres. Vessia, Rel. Onorato, P.M. (conf.) Cedrangolo, ric.
Avitabile
In tema di oltraggio, l'abrogazione
degli articoli 341 e 344 c.p., disposta dall'articolo 18 l. 25
giugno 1999, n. 205, integra un'ipotesi di abolitio criminis
disciplinata dall'articolo 2, secondo comma, cod. pen., con la
conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed
effetti penali e la relativa sentenza deve essere revocata, ai
sensi dell'articolo 673 c.p.p., dal giudice dell'esecuzione, al
quale non è consentito modificare l'originaria qualificazione o
accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza,
qualificando come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto
passivo (articoli 594 e 61 n. 10 c.p.) la condotta contestata come
oltraggio e rideterminando, il relazione alla nuova fattispecie
penale, la pena già irrogata.
Reo - Concorso di
persone nel reato - Presupposti - Previo accordo - Necessità -
Esclusione - Coscienza del contributo dato alla condotta altrui -
Sufficienza.
(Cod. pen. art.
110)
Sez. Un., 22 novembre 2000, n.
31. Pres. Vessia, Rel. Battisti, P.M. (conf.) Toscani, ric.
Sormani
In tema di concorso di persone nel
reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un
previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del
concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del
contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con
la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come
previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice
adesione all'opera di un altro che rimane ignaro.
Sicurezza
pubblica - Stranieri - Successione di leggi - Assunzione di
lavoratore extracomunitario privo di autorizzazione al lavoro ex
art. 12, comma 2, legge n. 943 del 1986 - Continuità normativa con
il reato di cui all'art. 22, comma 10, T.U. n. 286 del 1998 -
Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
(Cod. pen. art. 2;L. del 30
dicembre 1986, n. 943, art. 12, co. 2; L. del 6 marzo 1998, n. 40,
art. 20 co. 8; D. lg. del 25 luglio 1998, n. 40, art. 20, co.
8)
Sez. Un., 9 maggio 2001, n.
33539. Pres. Vessia, Rel. Fiale, P.M. (conf.), ric.
Donatelli
L'assunzione di lavoratori
extracomunitari privi di autorizzazione al lavoro non è più
prevista dalla legge come reato dopo l'abrogazione espressa
dell'art. 12, comma 2, legge 30 dicembre 1986, n. 943, disposta
dall'art. 46 comma 1, lett. c) legge 6 marzo 1998, n. 40
(riprodotta dall'art. 47, comma 2, lett. c, d. lg. 25 luglio n.286)
e l'introduzione della nuova ipotesi di reato di assunzione di
lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno ad opera
dell'art. 22, comma 10, del citato decreto legislativo, giacchè si
è in presenza di una abrogatio criminis per la mancanza di
continuità del tipo di illecito e per il mutamento del bene
giuridico oggetto di tutela.
Armi - Armi da
fuoco o da sparo - Armi antiche - Condizioni - Modifica dell'arma -
Disciplina delle armi comuni da sparo - Applicabilità -
Fondamento.
(L. del 14 ottobre 1974, n.
497, artt. 10 e 14; L. del 18 aprile 1975, n. 110, artt. 2 e 10;
Cod. pen. art. 697; L. del 2 ottobre 1967, n. 895, art.
7)
Sez. 1, 26 giugno 2001, n. 33453.
Pres. Sossi, Rel. Vancheri, P.M. (conf.) Di Zenzo, ric.
Martinelli
In tema di armi antiche, non possono
essere considerate tali quelle che, per quanto fabbricate
anteriormente al 1890, risultino successivamente modificate così da
assumere i requisiti che per l'art. 2 della legge 18 aprile 1975,
n.110, definiscono l'appartenenza alla categoria delle armi comuni
da sparo; ne consegue che, in caso di mancata denuncia
all'autorità, sussiste la violazione prevista dall'art. 7 della
legge 2 ottobre 1967, n.895 (come modificato dall'art. 14 della
legge n.497 del 1974), e non quella prevista dall'art. 697 del cod.
pen.
Armi - Detenzione
abusiva - Quantità di munizioni impiegate nel tiro a segno -
Reintegrazione della scorta - Nuovo obbligo di denunzia -
Esclusione - Condizioni - Fondamento.
(R.D. del 18 giugno 1931, n.
773, art. 38)
Sez. 1, 10 aprile 2001, n. 20234.
Pres. La Gioia, Rel. Silvestri, P.M. (diff.) Viglietta, ric.
Signorelli
In materia di sicurezza pubblica, l'obbligo della denunzia previsto
dall'art. 38 R.D. n. 773 del 1931 riguarda la detenzione e non
l'acquisto delle munizioni, con la conseguenza che non è
riconducibile nell'ambito della norma incriminatrice il fatto di
chi reintegri la scorta di munizioni, consumate durante una
esercitazione di tiro, senza denunziare il nuovo acquisto, ma non
superando il numero di munizioni detenute e già denunziate
precedentemente.
Armi - Porto
abusivo - Concorso di persone nel reato - Prestito di fucile da
caccia a persona sprovvista di licenza - Configurabilità.
(Cod. pen. art. 110; L. 2
ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7; L. 14 ottobre 1974 n. 497, artt.
12 e 14)
Sez. 1, 21 giugno 2001, n. 29444.
Pres. D'Urso, Rel. Gemelli, P.M. (diff.) Abbate, ric.
Usai
In tema di reato di porto illegale di arma (artt. 4 e 7 della legge
2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge
14 ottobre 1974, n. 497), risponde a titolo di concorso nel reato
colui che dia in prestito un fucile da caccia, avendo
consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della
prescritta licenza.
Azione penale -
Querela - Dichiarazione e forma - Presentazione della querela al
direttore della ispezione postale per reati attinenti alla
organizzazione, all'esercizio, all'utenza dei servizi postali o per
reati perpetrati in ambiente di lavoro del servizio postale -
Ritualità.
(Cod. pen. art. 120; Nuovo cod.
proc. pen. artt. 337 e 333)
Sez. 5, 22 marzo 2001, n. 21258.
Pres. Foscarini, Rel. Colonnese, P.M. (conf.) Iadecola, ric.
Lodi
È ritualmente proposta la querela presentata, con le formalità di
cui agli artt. 337 e 333 comma secondo cod. proc. pen., al
direttore provinciale delle Poste, se relativa a reati attinenti,
direttamente o indirettamente, all'organizzazione, all'esercizio,
all'utenza dei servizi postali e delle telecomunicazioni o che
vengano, comunque, perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi
medesimi, non essendo venuta meno, a seguito della trasformazione
della amministrazione postale in ente pubblico economico, la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria dei soggetti ai quali
l'art. 1 D.M. 14 agosto 1943 ha attribuito tali funzioni, atteso
che l'ente resta comunque disciplinato da normativa pubblicistica e
continua a perseguire finalità pubbliche. (Fattispecie relativa a
reati di ingiuria e minaccia in danno di un geometra, dipendente
dell'Amministrazione postale, consumato in immobile di pertinenza
della stessa, già locato da una ditta privata e nel quale erano in
corso lavori di ristrutturazione in vista della sua restituzione
all'ente titolare).
Indagini
preliminari - Fermo di indiziati - Della polizia giudiziaria -
Fermo eseguito dopo la assunzione della direzione delle indagini da
parte del Pubblico Ministero - Presupposti - Espressione "sia per
darsi alla fuga" - Significato.
(Nuovo cod. proc. pen. art.
384)
Sez. 5, 17 aprile 2001, n. 25322
cc. Pres. Foscarini, Rel. Marasca, P.M. (diff.) Monetti, ric.
Bove
La polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa al fermo
di persona indiziata di reato, anche nel caso in cui il Pubblico
ministero abbia già assunto la direzione delle indagini, solo
quando, non essendo possibile attendere il provvedimento di
quest'ultimo, sopravvengano specifici elementi che rendono fondato
il pericolo che il soggetto sia per darsi alla fuga, vale a dire si
stia già, in concreto, sottraendo alle ricerche della competente
autorità.
Patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale - Detentore di beni
culturali fortuitamente scoperti - Obbligo di denuncia -
Insussistenza.
(D. lgs. 29 ottobre 1999, n.
490, art. 87)
Sez. 3, 11 giugno 2001, n. 27677.
Pres. Savignano, Rel. Novarese, P.M. (conf.) Geraci, ric.
Fusaro
A seguito dell'entrata in vigore del T.U. delle disposizioni in
materia di beni culturali ed ambientali approvato con D. Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490, non sussiste più l'obbligo di denuncia
penalmente sanzionato a carico del mero detentore di un bene
culturale protetto, già oggetto di scoperta fortuita, in quanto
l'art. 87 del D. Lgs. 490/1999 circoscrive l'ambito soggettivo del
reato di omessa denuncia allo scopritore.
Produzione,
commercio e consumo - prodotti alimentari - Prodotti ortofrutticoli
- Obbligo per il produttore di accertare che i prodotti messi in
commercio siano conformi alle prescrizioni di legge - Sussistenza -
Fattispecie relativa a rappresentante legale di cooperativa di
produttori.
(L. 30 aprile 1962, n. 283,
artt. 5 e 6)
Sez. 3, 2 marzo 2001, n. 20903.
Pres. Accattatis, Rel. Savignano, P.M. (parz. diff.) Izzo, ric.
Berti
In tema di alimenti, la contravvenzione di cui agli artt. 5 e 6
della legge 30 aprile 1962, n. 283, accertata nella forma
dell'immissione nel circuito distributivo di prodotti naturali
(nella specie: ribes) contenenti fitofarmaci in quantità superiori
ai limiti massimi consentiti dalle disposizioni ministeriali
vigenti, è ascrivibile a titolo di colpa al legale rappresentante
di una cooperativa di frutticoltori, atteso che il produttore deve
assicurare, mediante analisi dei prodotti, la conformità degli
stessi alla legge, restando esente da colpa solo attraverso
l'acquisizione di certificazione attestante l'osservanza dei
parametri richiesti per la tutela della salute del consumatore,
essendo irrilevante il fatto che i singoli soci produttori della
cooperativa si siano vincolati all'osservanza di un «protocollo» di
autodisciplina.
Reati contro la
fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici -
Manipolazione e inserimento di dati falsi nell'archivio informatico
di un ente pubblico - Reato di falso in atto pubblico - Sussistenza
- Fondamento.
(Cod. pen. artt. 476, 479 e 491
bis; L. 23 dicembre 1993, n. 547)
Sez. 5, 18 giugno 2001, n. 32812
cc. Pres. Marrone, Rel. Fumo, P.M. (parz. diff.), ric.
Balbo
L'archivio informatico di una Pubblica Amministrazione deve essere
considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale
non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza
che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle
sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della
P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere
nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto
pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (art. 476 e
479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia
stato stampato alcun documento cartaceo. (Fattispecie relativa a
fraudolento inserimento di dati falsi nella banca dati dell'INPS,
precedente all'entrata in vigore della legge L. 23.12.1993, n. 547,
che ha introdotto l'art. 491 bis cod. pen., di cui la Corte ha
precisato la natura di norma interpretatrice, in quanto si limita a
chiarire che le fattispecie di falso sono ravvisabili anche quando
la falsificazione sia avvenuta a mezzo di un supporto informatico o
comunque con la sua alterazione).
Reati contro
l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività
giudiziaria - Omissione di referto - Esonero dall'obbligo di
referto ex art. 365 secondo comma c.p. - Condizioni -
Fattispecie.
(Cod. pen. art. 365, co.
2)
Sez. 6, 9 aprile 2001, n. 18052.
Pres. Romano, Rel. Agrò, P.M. (diff.) Palombarini, ric.
Garziera
L'esonero del sanitario dall'obbligo di referto di cui al secondo
comma dell'art. 365 cod. pen. è previsto solo per il caso in cui i
fatti che si dovrebbero descrivere nel referto convergono
nell'indicare il paziente quale autore del reato esponendolo a
procedimento penale. (Fattispecie nella quale la Corte non ha
ritenuto che il sanitario potesse esimersi dall'obbligo di referto
nel caso di ricovero di un paziente per tossicosi acuta da
assunzione di droga, in quanto l'ipotesi che l'assistito fosse egli
stesso un trafficante non poteva essere direttamente collegata al
referto ma solo all'esito di ulteriori indagini che dal referto
potevano prendere solo spunto).
Reati contro la
persona - Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà
sessuale - Atti sessuali - Individuazione - Tentativo -
Ammissibilità - Presupposti - Indicazione.
(Cod. pen. art. 609 bis; L. 15
febbraio 1996, n. 66, art. 3)
Sez. 3, 24 aprile 2001, n. 21577.
Pres. Toriello, Rel. Grassi, P.M. (conf.) Ciampoli, ric.
Schiraldi
È configurabile il tentativo di violenza sessuale di cui all'art.
609 bis cod. pen. quando, pur in mancanza di atti di contatto
fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta denoti il
requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento
di propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a
violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera
sessuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto
la sussistenza del delitto tentato in fattispecie in cui l'imputato
deviò la propria auto dal tragitto ordinario per ricondurre la
persona offesa a casa, si fermò in zona isolata, si sposto' sul
sedile posteriore dell'auto dove si trovava la ragazza, le rivolse
frasi espressive della volontà di avere approcci sessuali e quindi
la inseguì dopo che si era data alla fuga).
Reati contro la
persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale -
Omicidio colposo - Morte come conseguenza della trasmissione del
virus dell'AIDS al coniuge - Mancata adozione di precauzioni nei
rapporti sessuali - Omicidio volontario - Esclusione.
(Cod. pen. art. 589 e
575)
Sez. 1, 14 giugno 2001, n. 30425.
Pres. Fazzioli, Rel. Vancheri, P.M. (conf.) Galasso, ric. PG in
proc. Lucini
La condotta del soggetto che, pur consapevole di essere affetto da
AIDS, abbia contagiato il coniuge intrattenendo rapporti sessuali
senza alcuna precauzione e senza informarlo dei rischi cui poteva
andare incontro, sino a determinarne la morte, integra il reato di
omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento e non
quello di omicidio volontario.
Reati contro la
persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale -
Omicidio preterintenzionale - Criterio distintivo rispetto
all'omicidio volontario - Indicazione.
(Cod. pen. art. 575 e
584)
Sez. 1, 20 maggio 2001, n. 25239.
Pres. La Gioia, Rel. Canzio, P.M. (conf.) Geraci, ric. Milici e
altri
Il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio
preterintenzionale risiede nell'elemento psicologico, nel senso che
nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è
diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta
di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio
volontario la volontà dell'agente è costituita dall'"animus
necandi", ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo
diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione
rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità
della condotta (il tipo e la micidialità dell'arma, la reiterazione
e la direzione dei colpi, la distanza di sparo, la parte vitale del
corpo presa di mira e quella concretamente attinta).
Reati contro la persona - Delitti contro l'onore - Diffamazione
- Col mezzo della stampa - Diritto di satira - Limiti - Superamento
- Causa di non punibilità - Esclusione - Fattispecie.
(Cod. pen. art. 595 e
51)
Sez. 5, 4 giugno 2001, n. 36348.
Pres. Marrone, Rel. Bruno, P.M. (conf.) Cosentino, ric.
Feltri
In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, non sussiste
l'esimente del diritto di satira nella rappresentazione
caricaturare e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere
allo scopo di denigrare l'attività professionale da questi svolta,
attraverso l'allusione a condotte lesive del dovere funzionale
dell'imparzialità che, in ragione della previsione costituzionale
che ne impone la soggezione solo alla legge, ha come destinatari
anche i magistrati del pubblico ministero (Fattispecie relativa a
un "pezzo giornalistico" di costume, con "taglio" satirico ove,
accanto a rappresentazioni caricaturari dei tratti fisionomici dei
magistrati interessati, si faceva trapelare lo svolgimento di
attività istituzionali svolte per finalità persecutorie in danno di
appartenenti ad una formazione
politica). |