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Reati
contro la personalità dello Stato - Delitti - Contro la personalità
internazionale dello Stato - Associazioni antinazionali - Incidenza
nella libertà associativa - Illegittimità
costituzionale.
(Cost. artt. 21, 18 e 2; cod. pen.
art. 271)
(Corte Costituzionale, sentenza n.
243 del 5-12 luglio 2001 - Pres. Ruperto - Red. Santosuosso)
È costituzionalmente illegittimo, in
riferimento agli artt. 21, 18 e 2 Cost., il reato di cui all'art.
271 cod. pen. che vieta le associazioni antinazionali perché, se
non è illecito per il singolo svolgere opera di propaganda
antinazionale (sent. n. 87 del 1966 C. Cost.) che non trasmodi in
violenza o che violi altri beni costituzionalmente garantiti, non
può costituire illecito neppure l'attività associativa volta a
compiere ciò che è consentito all'individuo.
(Omissis)
Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 271 del codice penale, il quale punisce le
condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione
delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono
attività dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale,
perché se ne assume il contrasto con: a) l'art. 21 della
Costituzione, in quanto l'unico limite posto dalla Costituzione
alla libera manifestazione del pensiero, quello del buon costume,
non avrebbe alcuna attinenza con il «sentimento nazionale», né
potrebbe identificarsi con la morale o la coscienza etica; b)
l'art. 18 della Costituzione, perché esso pone un limite alla
libertà associativa con riferimento soltanto a quelle segrete o che
perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari, onde
anche le associazioni che si propongono quale fine la depressione o
la distruzione del sentimento nazionale sarebbero lecite purché non
facciano ricorso, diretto o indiretto, alla violenza; c) l'art. 2
della Costituzione, atteso che tali associazioni costituirebbero
formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo.
2. - La questione è fondata.
3. - Il codice penale del 1930 aveva
posto alcune fattispecie associative in diretta correlazione con i
reati di propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (in tal
senso anche il paragrafo n. 127 della Relazione del Guardasigilli,
che pone «in rispondenza» le due previsioni punitive). In
particolare, appaiono chiari i collegamenti tra il primo comma
dell'art. 272 e il delitto riguardante le associazioni sovversive
(art. 270), nonché tra il secondo comma della stessa disposizione e
quello riguardante le associazioni antinazionali (art. 271), sia
per l'identità delle espressioni usate nelle parallele figure
delittuose, sia per le convergenti riflessioni dottrinarie
sviluppatesi al riguardo. Esulano dalla tipicità del fatto
descritto in dette disposizioni, e risultano quindi estranee al
modello legale in esame, le condotte violente, diverse dalle
attività di propaganda, anche se poste in essere per lo svolgimento
di tali comportamenti.
Com'è noto, questa Corte, con la
sentenza n. 87 del 1966, mentre ha respinto il dubbio di
costituzionalità relativo al primo comma dell'art. 272 del codice
penale (propaganda sovversiva), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del secondo comma (propaganda antinazionale), sulla
base della considerazione che "il sentimento nazionale" costituisce
soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi
nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente
del mondo del pensiero e delle idealità, sicché la relativa
propaganda - non indirizzata a suscitare violente reazioni, né
rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri che il
cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni
costituzionalmente garantiti - non poteva essere vietata senza che
si profilasse il contrasto con la libertà di cui all'articolo 21
della Costituzione.
4. - Va premesso che la presente
questione non coinvolge il significato e la portata dei valori
costituzionali della nazione e dell'unità nazionale (artt. 5, 9,
67, 87 e 98 Cost.), né le forme di tutela che vi si possono
riferire.
La questione invece concerne
esclusivamente il dubbio sulla legittimità costituzionale
dell'incriminazione della condotta sotto forma associativa, intesa
a "distruggere o deprimere il sentimento nazionale".
Orbene, le considerazioni che hanno
portato questa Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale
della fattispecie incriminatrice della propaganda antinazionale
(art. 272, secondo comma), forniscono sufficiente ragione per
addivenire a pari conclusione - in relazione ai parametri
costituzionali ora invocati - anche riguardo alla figura del reato,
punito dalla norma qui denunziata che vieta le associazioni per
l'attività, diretta sempre al fine di "distruggere o deprimere il
sentimento nazionale".
Invero, se non è illecito penale che
il singolo svolga opera di propaganda tesa a tale scopo - ove non
trasmodi in violenza o in attività che violino altri beni
costituzionalmente garantiti fino ad integrare altre figure
criminose - non può costituire illecito neppure l'attività
associativa volta a compiere ciò che è consentito all'individuo;
così come è stabilito dall'art. 18 della Costituzione, che
riconosce - nei limiti posti dal secondo comma - la libertà di
associazione per i fini che non siano «... vietati ai singoli dalla
legge penale».
La permanenza della norma censurata
- essendo stata già espunta dall'ordinamento quella che considerava
illecita la propaganda diretta all'identico fine perseguito perfino
dalla totalità dei cittadini uti singuli - verrebbe ad incidere
unicamente sulla libertà di associazione garantita dalla
Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 271 (Associazioni antinazionali) del
codice penale.
(omissis) |