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DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE
2001
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 282 del 4 dicembre
2001)
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA
PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALL'OPERAZIONE MULTINAZIONALE
DENOMINATA "ENDURING FREEDOM"
(Il presente decreto-legge è
stato convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 2002,
n. 6 - Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio
2002)
Il decreto contiene una serie di
disposizioni riguardanti l'autorizzazione e lo svolgimento
dell'operazione multinazionale in questione. In particolare vengono
dettate prescrizioni inerenti il personale in stato di prigionia o
disperso (art. 2), l'orario di lavoro, l'utilizzo di utenze
telefoniche di servizio ed altre disposizioni varie (art. 3), il
personale civile (art. 4), la salvaguardia del personale (art. 5),
il prolungamento delle ferme (art. 6), la materia contabile (art.
7).
Di particolare interesse le norme in
materia penale militare, concernenti l'applicazione del codice
penale militare di guerra (art. 8) e varie disposizioni
processuali, tra le quali si segnalano l'estensione dell'arresto
obbligatorio in flagranza per alcuni reati militari (disobbedienza
aggravata, di cui all'art. 173, secondo comma, c.p.m.p.,
ammutinamento, di cui all'art. 175 c.p.m.p., insubordinazione con
violenza, di cui all'art. 186 c.p.m.p., violenza contro un
inferiore aggravata, di cui all'art. 195, secondo comma, c.p.m.p.,
abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di
vedetta, sentinella o scolta, di cui all'art. 124 c.p.m.g., forzata
consegna aggravata, di cui all'art. 138, commi secondo e terzo,
c.p.m.g.) la particolare procedura per la convalida di arresto o
fermo e l'interrogatorio della persona sottoposta alla custodia
cautelare in carcere (art. 9).
LEGGE 14 DICEMBRE
2001, N. 431
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 211 dell'11
Settembre 2001)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2001, N. 369, RECANTE
MISURE URGENTI PER REPRIMERE E CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO INTERNAZIONALE
La legge di conversione ha rivisto
la composizione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito
dal decreto-legge n. 369 del 2001, prevedendo tra gli undici membri
un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale
in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un
ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della
Direzione nazionale antimafia. Inoltre, per rendere effettiva
l'attività del Comitato, sono stati previsti alcuni obblighi di
comunicazione da parte degli enti rappresentati nello stesso
Comitato e dell'autorità giudiziaria. Sono, altresì, apportate
modificazioni all'impianto sanzionatorio, prevedendo sanzioni
amministrative pecuniarie (art. 2), e viene introdotta un'apposita
disciplina sull'obliterazione delle banconote denominate in lire
(art. 2-bis ).
DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 DICEMBRE
2001 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 244 del
19 ottobre 2001)
ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Il presente decreto provvede a
stabilire l'articolazione del Dipartimento della protezione civile
in uffici (otto), di livello dirigenziale generale, e servizi
(quarantatré) di livello dirigenziale. In particolare gli uffici
sono:
- Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei
rischi;
- Ufficio gestione delle emergenze;
- Ufficio grandi eventi, infrastrutture e logistica;
- Ufficio interventi strutturali e opere di emergenza;
- Ufficio servizio sismico nazionale;
- Ufficio volontariato e relazioni istituzionali;
- Ufficio amministrazione e finanza;
- Ufficio organizzazione e attuazione.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 NOVEMBRE 2001, N.
453 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 301 del
29 dicembre 2001)
REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA
RELATIVA AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA, A NORMA DELL'ARTICOLO 8,
COMMA 2, LETTERA I, DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1998, N.230
Il Regolamento si compone di quattro
capi: il primo contiene alcune definizioni e illustra le finalità
del regolamento, il secondo elenca i doveri degli obiettori, il
terzo riguarda le sanzioni e i procedimenti disciplinari, il quarto
le licenze e i permessi. In particolare:
- l'art. 4 prescrive gli obblighi da osservare durante lo
svolgimento del servizio civile;
- l'art. 5 elenca le sanzioni disciplinari e stabilisce i criteri
generali di applicazione delle stesse;
- l'art. 6 contiene le infrazioni punibili con le sanzioni
disciplinari della diffida, della multa e della sospensione di
permessi e licenze;
- l'art. 7 riporta le infrazioni punibili con il trasferimento ad
incarico diverso;
- l'art. 8 contempla le infrazioni punibili con la sospensione dal
servizio;
- l'art. 9 riguarda l'articolazione del procedimento
disciplinare.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 OTTOBRE 2001, N. 461
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 5 del 7 Gennaio
2002)
REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONI
DEI PROCEDIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DELLE
INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO, PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE
PRIVILEGIATA ORDINARIA E DELL'EQUO INDENNIZZO, NONCHE' PER IL
FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PER LE PENSIONI
PRIVILEGIATE ORDINARIE
Il Regolamento disciplina
l'iniziativa a domanda (art. 2) e quella relativa all'avvio
d'ufficio (art. 3), la tutela della riservatezza nel procedimento
(art. 4) e l'istruttoria dello stesso (art. 5). Le successive norme
disciplinano competenze, attività e composizione delle commissioni
(art. 6), le ulteriori incombenze dell'Amministrazione (art. 7), la
presentazione diretta di certificazione medica (art. 8) e il
ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico (art.
9). Inoltre, viene istituito un Comitato di verifica per la cause
di servizio (art. 10), di cui viene regolamentata l'attività e
l'elaborazione dei prescritti pareri (art. 11). Il Regolamento
stabilisce anche il principio dell'unicità dell'accertamento (art.
12) e consente la trattazione degli atti per via telematica (art.
13), oltre a fissare i termini e la competenza in ordine al
procedimento amministrativo de quo (art. 14) e l'accelerazione di
procedure (art. 15). Il provvedimento in argomento estende la
normativa introdotta agli accertamenti di inidoneità ed altre forme
di inabilità (art. 15) e, parzialmente, anche ai trattamenti
pensionistici privilegiati (art. 17).
DECRETO
LEGISLATIVO 28 DICEMBRE 2001, N. 467
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 13 del 16 Gennaio
2002)
DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED
INTEGRATIVE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 24 MARZO 2001, N.
127
Il provvedimento di legge reca
modificazioni e correzione in materia di protezione dei dati
personali, relativamente a: la semplificazione dei casi e delle
modalità di notificazione del trattamento (art. 3), informativa
all'interessato (art. 4), le misure precontrattuali e il
bilanciamento di interessi (art. 5), i limiti al diritto di accesso
(art. 6), i presupposti per la comunicazione e la diffusione dei
dati (art. 7), i dati sensibili (art. 8), le verifiche preliminari
(art. 9), la semplificazione e le garanzie per i trasferimenti di
dati personali all'estero (art. 10). Inoltre, in tema di sistema
sanzionatorio, sono state apportate modifiche a: le misure per il
trattamento illecito o non corretto, le sanzioni in tema di
notificazioni, con sostituzione dell'articolo concernente l'ipotesi
di omessa o incompleta notificazione (art. 12), il trattamento
illecito di dati personali (art. 13), l'omessa adozione di misure
minime di sicurezza, con la sostituzione dell'articolo che
contempla questa fattispecie di reato (art. 14), l'inosservanza di
provvedimenti di divieto o di blocco (art. 15), le false
comunicazioni e dichiarazioni (art. 16), l'adeguamento delle
sanzioni amministrative (art. 17).
Ulteriori norme riguardano le investigazioni difensive (art. 19), i
codici di deontologia e di buona condotta (art. 20), le modalità di
pagamento alternative alla fatturazione (art. 21), l'informazione
al pubblico sull'identificazione della linea chiamante e collegata
(art. 22) e le chiamate di emergenza (art. 23).
DIRETTIVA 13
DICEMBRE 2001
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 26 del 31 Gennaio
2002)
FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
La direttiva del Dipartimento della
Funzione pubblica ha la specifica finalità di "fornire indirizzi
sulle politiche di formazione del personale, migliorare la qualità
dei processi formativi e responsabilizzare i dirigenti delle
amministrazioni pubbliche sulla necessità di valorizzare le risorse
umane e le risorse finanziarie destinate alla formazione".
Formazione permanente, analisi dei fabbisogni formativi,
programmazione e progettazione delle attività formative, domanda di
nuove competenze, informatizzazione, processo di riforma della
dirigenza pubblica sono tutti temi affrontati dalla presente
direttiva. Il provvedimento, dopo una premessa, si articola nei
seguenti punti: obiettivi, formazione per le pubbliche
amministrazioni, responsabilità della gestione, principi guida per
la qualità, nuove metodologie, ruolo del Dipartimento della
Funzione pubblica e delle strutture di formazione delle
amministrazioni, ruolo degli uffici del personale,
dell'organizzazione e della formazione, programmazione della
formazione, indirizzi, formazione internazionale, dirigenza,
università, risorse, strumenti.
LEGGE 31 GENNAIO
2002, N. 6
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 28 del 02 Febbraio
2002)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 2001, N. 421, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE
ALL'OPERAZIONE MULTINAZIONALE DENOMINATA "ENDURING FREEDOM".
MODIFICHE AL CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA, APPROVATO CON REGIO
DECRETO 20 FEBBRAIO 1941, N. 303
Il provvedimento legislativo apporta
esclusivamente modifiche formali al decreto-legge n. 421 del 2001
che, quindi, viene convertito integralmente in legge.
Molto importanti sono le modifiche al codice penale militare di
guerra che investono: l'art. 15 (militari di Stati alleati o
associati nella guerra), l'art. 47 (applicazione delle norme del
codice penale militare di pace; aumento di pena), dove è stata
reintrodotta la previsione di reati militarizzati, l'art. 165
(applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai
conflitti armati), l'art. 184-bis (cattura di ostaggi), l'art. 185
(violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti
dei territori occupati contro militari italiani), l'art. 185-bis
(altre offese contro persone protette dalle convenzioni
internazionali). La legge ha anche determinato l'abrogazione della
normativa riguardante l'emanazione dei bandi militari (artt. 17,
commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20 c.p.m.g.), riformulando la
rubrica dell'art. 17 c.p.m.g. intitolata esclusivamente "comandante
supremo". Inoltre, sono stati abrogati gli artt. 87 (denigrazione
della guerra), 155 (diserzione o mancanza alla chiamata dichiarata
dal comandante) e 183 (divieto di esecuzione immediata dei
colpevoli di reati di spionaggio o di reati contro le leggi e gli
usi della guerra) c.p.m.g.
DECRETO
LEGISLATIVO 15 GENNAIO 2002, N. 9
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, N. 36 del 12
Febbraio 2002 - Serie Generale)
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1,
DELLA LEGGE 22 MARZO 2001, N. 85
Le modifiche apportate dal
provvedimento di legge al codice della strada riguardano: i
principi generali, le competizioni sportive su strada, la
circolazione dei ciclomotori, le targhe di immatricolazione degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, i requisiti per la
guida dei veicoli, la patente per la guida di autoveicoli e
motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori,
la velocità, i limiti di velocità, la segnalazione visiva e
l'illuminazione dei veicoli, i dispositivi retroriflettenti
integrativi dei segnali orizzontali, la guida sotto l'influenza
dell'alcool, la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'organizzazione
degli archivi e dell'anagrafe nazionale. Il decreto legislativo
introduce, inoltre, l'istituto della patente a punti: art. 126-bis
c.d.s.
DECRETO
LEGISLATIVO 28 DICEMBRE 2001, N. 484
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 40 del 16 Febbraio 2002
)
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
DEI DECRETI LEGISLATIVI 5 OTTOBRE 2000, NUMERI 297 E 298, IN
MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, NONCHE' DEL
RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI
UFFICIALI
Il provvedimento di legge oltre a
recare alcune opportune modifiche di aggiornamento (attribuzione
del comando di Stazione anche al maresciallo aiutante sostituto
ufficiali di pubblica sicurezza luogotenente:
- art. 15, comma 1, lettere e), d. lgs. n. 297/2000;
- sostituzione della parola "culturale" ad "artistico" all'art. 16,
comma 2, lettera h), d. lgs. n. 297/2000), integra il comma secondo
dell'art. 27 d. lgs. n. 297/2000, specificando ulteriormente
attribuzioni, compiti e responsabilità funzionali degli ufficiali
non contemplati al primo comma e all'art. 26 d. lgs. n.
297/2000.
Altre integrazioni riguardano la consistenza organica degli allievi
ufficiali dell'Accademia (art. 6, comma 1-bis, d. lgs. n.
298/2000), i transiti dai ruoli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica (art. 26, comma 3, d. lgs. n. 298/2000) e la
disciplina del regime transitorio dell'avanzamento, riguardo i
periodi di comando già stabiliti dalla previgente normativa (art.
31, comma 12, d. lgs. n. 298/2000).
LEGGE 27 FEBBRAIO
2002, N. 15
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale N. 49 del 27 Febbraio 2002
)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 451, RECANTE
DISPOSIZIONE URGENTI PER LA PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA
AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI
Il provvedimento di legge oltre a
recare le norme di conversione del decreto-legge n. 451/2001,
modifica ulteriormente alcuni articoli del codice penale militare
di guerra. All'art. 165 c.p.m.g. (applicazione della legge penale
militare di guerra in relazione ai conflitti armati), già riformato
dalla legge n. 6/2002, vengono aggiunti due commi, dove si
specifica cosa debba intendersi per conflitto armato, cioè "il
conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente
organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per
lo svolgimento di operazioni belliche", e dove si stabilisce che le
disposizioni del titolo IV (dei reati contro le leggi e gli usi
della guerra), libro II, c.p.m.g., si applicano alle operazioni
militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane, sino
all'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la
materia in questione. Inoltre, il minimo edittale della pena,
stabilito dall'art. 185-bis c.p.m.g. (altre offese contro persone
protette dalle convenzioni internazionali), viene elevato da uno a
due anni. |