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Introduzione
Se spesso sono note le
rivendicazioni del terrorismo, non sempre è chiaro quale sia il
loro vero significato. Il più delle volte velati sotto retoriche
dichiarazioni, i contenuti effettivi delle richieste terroristiche
sono sovente tralasciati e persino ignorati. Il che altro non fa
che intralciare il corretto svolgimento dell'attività di contrasto
al fenomeno terroristico, questione che assume una connotazione più
rilevante in presenza del terrorismo di matrice politica.
Gioverebbe a comprendere tale rilevanza l'accettazione di una
valenza sociale del termine intelligence quale modo "particolare"
di osservare, capire ed imparare.
Ma, pur rifiutando una tale accezione del vocabolo in favore di una
interpretazione restrittiva dello stesso, avente come oggetto
materiale solo le informazioni collegate alla manifestazione
delittuosa, qualunque siano i suoi contesti ideologici e politici,
non si può non tener conto dei suddetti aspetti. A confermarlo, le
parole scritte da Sun Tsu circa duemila cinquecento anni fa:
"anziché vincere cento battaglie, sottometti il tuo nemico senza
lottare".
Il Diritto all'Autodeterminazione
Quello fra politica, territorio e
diritto è un rapporto fumoso nel novus ordo saeculorum, viste le
profonde trasformazioni degli assetti del mondo contemporaneo. Di
conseguenza, anche il concetto di sovranità, intesa quale modalità
d'interpretare la statualità - l'essere stato - è soggetto ad una
continua reinterpretazione. Infatti, se concepita tradizionalmente,
vale a dire, in termini dicotomici (o c'è o non c'è), allora
l'istituto della sovranità diventa incompatibile con l'idea di
globalizzazione.
La nuova configurazione della sovranità - si pensi ad exemplum alle
tante cessioni di sovranità a favore d'istituzioni giuridiche
sopranazionali -, determina, d'altronde, un ripensamento del
rapporto centro - periferia all'interno dei singoli Stati. È in
questo contesto di usura, quasi di evaporazione del rapporto
tradizionale dello Stato con il territorio, che appare il così
detto diritto all'autodeterminazione.
Intuitivamente concepito quale il diritto dei popoli a decidere per
sé, nell'arena giuridico-politica la dottrina è invece divisa su
questa nozione. Basta considerare il diverso atteggiamento della
Comunità Internazionale nei confronti di movimenti autonomisti o
indipendentisti quali il curdo, il ceceno, il corso o il basco.
Premesso ciò, in questa sede s'intende, per tanto, focalizzare
alcuni punti di riferimento che rendano più chiara l'essenza di
questo diritto, cercando, d'altro canto, di abbozzare la sua
portata nel così detto "conflitto basco", dove sempre più
l'autodeterminazione viene invocata, parecchie volte spacciata per
un'idea piuttosto confusa riguardante l'indipendenza di
Euskadi.
In origine non vi è dubbio che il DAD (acronimo del diritto
all'autodeterminazione) nasce come uno strumento per snellire il
processo di decolonizzazione sviluppatosi negli anni sessanta. Non
a caso proprio nel 1960 l'ONU manifesta nella "Dichiarazione sulla
concessione dell'Indipendenza ai popoli coloniali" che "tutti i
popoli hanno diritto all'autodeterminazione, ossia, il diritto di
scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico,
sociale, economico e culturale".
Ciò significa che la soggezione di un popolo alla dominazione
straniera costituisce una sostanziale negazione dei diritti
fondamentali della persona umana, e che il colonialismo è contrario
alla Carta delle Nazioni Unite.
Dieci anni dopo, nel 1970, l'ONU proclama l'obbligo d'ogni Stato di
favorire la realizzazione di tale diritto, ma aggiunge che
"qualunque azione volta alla rottura parziale o totale dell'unità
nazionale e dell'integrità territoriale di uno Stato è
incompatibile con i principi della Carta delle Nazioni
Unite".
In questo precetto alcuni autori intravedono da parte dell'ONU un
tentativo, in un qualche modo, di tracciare i confini, i limiti del
DAD.
Questi ed altri ulteriori riferimenti normativi, coniugati con una
prassi poggiata sulla "teoria dell'acqua salata" (secondo la quale
per colonie s'intendono quei territori separati da quelli
metropolitani da oceani o grandi mari), hanno dunque favorito il
progressivo consolidamento del DAD fino ad acquisire la natura di
principio di ius cogens del diritto internazionale.
Stando così le cose pare che l'ONU ribadisca e propenda per
un'interpretazione colonialista del DAD, approccio che nel 1998 è
stato riproposto anche dalla Corte Suprema del Canada, quando le è
stato chiesto di fornire un parere consultivo sull'eventuale
secessione del Quebec. Secondo i magistrati canadesi, il DAD può
essere esercitato solo in presenza di:
- colonie;
- popoli oppressi da un'occupazione militare;
- gruppi etnici ai quali viene impedito l'autogoverno.
È evidente che nei Paesi Baschi non esiste un'occupazione militare,
e inoltre che si gode di un autogoverno lez Encinar sottolinea
l\'inconsapevolezza degli spagnoli sul proprio grado di sviluppo
federale, dimostrando con questo esempio come all\'estero non vi
siano dubbi al riguardo. (González Encinar, Juan José, Federalismo
y Estado Federal, El País, 03.07.2001).')">quanto meno
ampio.
Resta solo, per tanto, da porsi una domanda: i Paesi Baschi sono
una colonia? A prescindere dalla "teoria dell'acqua salata",
ritenuta semplicistica, né la storia dei Paesi Baschi né il suo
attuale assetto politico - istituzionale inducono ad una risposta
affermativa.
Pur tuttavia dalle osservazioni appena sviluppate può anche non
discendere che il diritto all'autodeterminazione non sia
applicabile nei Paesi Baschi, giacché in casi "simili" questo
diritto è stato "esercitato": l'Irlanda del Nord o il Quebec sono,
infatti, i riferimenti internazionali del nazionalismo basco.
Si dimentica in questi riferimenti nazionalisti, però, che in
un'ottica storico-politica è necessario valutare ogni situazione
singolarmente, perché, innegabilmente, risulta alquanto difficile
prospettare delle ipotesi generali per situazioni congiunturali ed
ambiti specifici così diversi quali i due modelli evocati, vieppiù
se la maggior parte degli storici rilevano tra i due più differenze
che punti di contatto.
Il caso
irlandese
Per comprendere le radici del
problema dell'Irlanda del Nord si dovrebbe procedere ad una lettura
complessiva della storia, analizzando quanto accaduto dalla
conquista inglese di Dublino del 1170 fino ad oggi. Ragioni di
brevità espositiva sconsigliano una tale analisi, ma, volendo
comunque sintetizzare, potrebbe dirsi che nella realtà nord -
irlandese si contrappongono frontalmente due comunità: da un lato
la maggioranza protestante, che parteggia per l'unione con la
corona britannica, e dall'altra la minoranza cattolica
indipendentista, anzi, fautrice dell'annessione alla Repubblica
d'Irlanda.
La frattura venne formalizzata nel 1920 con la divisione dell'isola
secondo quanto disposto dal The Governement of Ireland Act, ma
questa decisione politica non pose fine al secolare stato di
soggezione della comunità cattolica nei confronti della maggioranza
protestante. Sarebbe antistorico non ammettere che i cattolici sono
stati quanto meno discriminati dai protestanti, se non vogliamo
usare verbi come oppressi o perfino trucidati. Ad esempio, per
rendere l'idea di cosa possa intendersi per segregazione sociale,
nella bloody sunday (domenica di sangue) del 1972, dove furono
uccisi dall'esercito inglese 14 cattolici che partecipavano ad una
manifestazione pacifica, è utile osservare che il coro di proteste
era, né più né meno, "un uomo, un voto", "un uomo, un lavoro" e
"una famiglia, una casa".
Nell'attuale impostazione del conflitto irlandese non va
dimenticato il ruolo svolto dall'IRA, espressione terroristica del
movimento nazionalista cattolico, gruppo al quale il governo
inglese ha risposto con una sempre più massiva presenza militare
nel territorio dell'Ulster. Ne è conseguita una spirale di violenza
che raggiunse la sua acme nei primi anni settanta. Infatti, nel
1972, dopo l'invio delle proprie truppe nell'Ulster, il governo
britannico decise di sospendere il Parlamento autonomo di Sormont e
di assumere la diretta amministrazione diretta dell'area. Verso la
fine degli anni novanta, dopo infinite mediazioni ed un notevole
spargimento di sangue, la tensione è sembrata calare con la firma,
il 10 aprile del 1998, dell'Accordo di Stormont, anche se
successivamente sono stati compiuti nuovi attentati dalle frange
estremistiche di entrambe le parti.
Nella sostanza, l'Accordo di Stormont stabilisce che l'Irlanda del
Nord resterà unita alla Gran Bretagna fintantoché la maggioranza
della sua popolazione lo vorrà. Le opzioni offerte all'Ulster
erano, quindi, di continuare con la Gran Bretagna oppure di unirsi
all'Irlanda, il che non è, strictu senso, diritto
all'autodeterminazione. È opportuno sottolineare queste limitazioni
imposte, poiché, non lasciando spazio ad altre scelte, quali
l'indipendenza dell'Ulster ovvero la creazione di una federazione,
il DAD risulta materialmente amputato. All'ultimo punto
dell'accordo è prevista la formazione di un governo autonomo
nell'Ulster.
Sulla falsariga del modello irlandese gli indipendentisti baschi
puntano particolarmente - non a caso - sul referendum di
autodeterminazione, obiettivo primario da raggiungere in aderenza
alle loro aspirazioni. E invece, l'elemento principe dell'Accordo
di Stormont, messo a tacere dal secessionismo basco, non è quello
del referendum, bensì il Principio del Consenso di tutte le parti,
neologismo politico introdotto nella Dichiarazione di Downing
Street del 1993. Secondo lo stesso, infatti, pur accettandosi la
libera determinazione dell'Ulster, è anche necessario però il
consenso di tutte le forze in conflitto. Quindi, qualunque accordo
voglia essere raggiunto nell'Irlanda del Nord, esso deve essere
ineluttabilmente conseguito attraverso tre livelli di consenso:
quello dei partiti politici, quello dell'Ulster e dell'Irlanda
mediante un referendum e, da ultimo, la sanzione dei Parlamenti di
Londra e Dublino. Procedura questa di decision making ben diversa
dalla semplice accettazione di una votazione a maggioranza, così
come preteso dal nazionalismo basco.
D'altronde, è impossibile fare a meno di rilevare la diversità
delle due realtà che qui si cerca di collegare. Far riferimento
all'Ulster implica parlare di occupazione militare, di segregazione
sociale, di differenze religiose, di scontro fra due comunità,
ognuna con le sue manifestazioni terroristiche in una continua
spirale di violenza, senza trascurare una situazione economica
pressoché disastrosa ed assolutamente dipendente dell'economical
power di Londra. Situazione che non trova rispondenza nei Paesi
Baschi, anzi, tanti dei fattori riscontrati costituiscono, invece,
il rovescio della medaglia dello status quo basco. E perfino
laddove sembra che ci siano delle analogie queste non si rivelano
tali. È vero che in entrambi i casi c'è un gruppo politico e un
gruppo terroristico trainanti del movimento antagonista dello
Stato; la differenza consiste, però, nel rapporto di dipendenza:
l'IRA è subordinato allo Sinn Fein, invece l'ETA dirige e comanda
il suo braccio politico, denominato Batasuna. Pare, dunque,
condivisibile, l'opinione secondo la quale l'unico punto in comune
tra questi due casi sia il ricorso alla violenza indiscriminata
quale strumento per raggiungere un fine.
Nonostante le citate profonde differenze, il nazionalismo basco -
sia quello moderato, sia quello radicale - ha sempre seguito con
interesse l'andamento della situazione dell'Irlanda del Nord.
L'ETA, per esempio, proprio sulla sua scia, decise di creare nel
1978 l' Herri Batasuna, ossia, il suo braccio politico quale già
era il Sinn Fein per l'IRA. Ed è stato con analogo processo
imitativo che decise di portare avanti una campagna d'attentati
contro interessi economici a Madrid ed in altre grandi città
spagnole, nello stesso identico modo in cui operò l'IRA nella city
londinese con i suoi tristemente conosciuti "week-end".
Se dubbi ne restassero, si riportano, come conclusione, le parole
del saggista basco Jon Guaristi: "L'Irlanda è un cattivo specchio
per i baschi [...]. Probabilmente non vi è mai stato un paese con
una storia così diversa da quella basca. L'Irlanda fu colonizzata,
le sue popolazioni cattoliche furono perseguitate, l'Impero
Britannico fece con loro carne da macello. I baschi colonizzarono
nella stessa misura, se non di più, dei castigliani della vecchia
Castiglia; furono cattolici quanto i loro re, e qualora servirono
gli eserciti imperiali, di raro lo fecero come militari di
truppa".
Il modello
canadese
Dall'altra parte dell'Atlantico, le
spinte secessioniste del Blocco Quebeçois sono sfociate in un
accordo secondo il quale i governi quebequese e di Ottawa
s'impegnano a rispettare la volontà popolare sulla permanenza del
Quebec nello Stato canadese. Anzitutto va premesso che si è di
fronte a un caso alquanto inusuale, poiché il DAD, pur non essendo
riconosciuto, ma neanche proibito dalla Costituzione canadese, è
stato, comunque, de facto esercitato. Sicché attraverso i
referendum tenutisi nel 1980 e nel 1995 il Quebec si è
"autodeterminato", sebbene la proposta indipendentista fosse poi
stata respinta.
Proprio per chiarire questo quadro di situazione così "atipico", fu
chiesto - come si è già detto - il parere della Corte Suprema del
Canada. Secondo quest'organo giudiziario non esiste nel Diritto
Internazionale (neanche in quello canadese) una norma che permetta
la secessione unilaterale di un territorio. Tuttavia - sostiene la
Corte - la secessione può essere negoziata fra lo Stato di
appartenenza e la comunità o il popolo legittimato per esercitarla,
qualora richiesta da una "maggioranza molto qualificata" e purché
"si rispettino i diritti" degli altri cittadini. Inoltre, la Corte
Suprema ha aggiunto che in ogni modo "va riconosciuto il diritto
dei territori che rifiutino la secessione". Diritto, si badi bene,
che, nell'ipotizzare una consultazione popolare
sull'autodeterminazione dei Paesi Baschi, comporterebbe
probabilmente il rifiuto della secessione da parte di una delle tre
province basche, l'Alava.
La Corte Suprema, in chiusura, profila l'elemento cardine del
processo: ci vorrà un previo fallimento d'ogni tentativo di
conciliazione dei diritti ed obblighi di "tutte le comunità
statali".
In altre parole, l'ambito di decisione non è più esclusivo del
territorio secessionista, ma anche dell'intero Stato, cioè del
Canada.
La strada
spagnola
Non è questa la sede per
approfondire siffatti discorsi dottrinali, ma solo per offrire
alcuni spunti di riflessione al riguardo. Sorvolando dunque su
ulteriori analisi, chi volesse, in ogni modo, un punto di partenza
condiviso all'unanimità dalla dottrina, lo individuerebbe nell'idea
della scelta democratica, ossia, nell'idea che la sorte, il futuro
di qualunque popolo, può essere scelto solo democraticamente.
Questo è l'assioma ab ovo di tutte le teorie
sull'autodeterminazione. Che poi sia accettato o meno è questione
ben diversa.
Infatti, nella logica dei capi dell'ETA che, coperti in volto,
appaiono clandestinamente sulla televisione esigendo il diritto
all'autodeterminazione, vi è una sistematica e voluta ignoranza.
Ignoranza delle elezioni tenutesi nel 1984, 1986, 1990, 1994, 1998
e 2001, per decidere la composizione del Parlamento Basco;
ignoranza, comunque, di tutti i referendum celebratisi nei Paesi
Baschi a partire dall'approvazione dello Statuto di Autonomia nel
1979.
Ignoranza, in definitiva, del fatto che ogni qualvolta i baschi si
sono recati nei seggi elettorali hanno potuto scegliere liberamente
e democraticamente il loro futuro. O forse ci si sbaglia e in
realtà non c'è democrazia nei Paesi Baschi?
Ignoranza, in conclusione, dell'esistenza di strade non sanguinose.
Vi è, infatti, nell'attuale Costituzione spagnola una possibilità
che permetterebbe di raggiungere in modo pacifico l'indipendenza,
ed è quella dell'articolo 168. È vero che la procedura è complessa
e richiede un consenso difficilmente raggiungibile, ma è
altrettanto vero che non può che essere così: si tratta, infatti,
della riforma costituzionale dei principi basilari e fondamentali
dello Stato spagnolo. Che tale procedura preveda un ambito
decisionale di livello nazionale, ossia, che spetti a tutto il
popolo spagnolo la decisione finale, può rendere un'ulteriore idea
del perché i nazionalisti baschi non ne vogliano nemmeno sentir
parlare.
PAROLE CHIAVE
DALL'ISLAM
Se L'Islam (in arabo "sottomissione",
"dedizione"), una delle cinque religioni più seguite nel mondo, si
considera come religione originaria monoteistica (Abramo sarebbe il
primo Musulmano, Giudaismo e Cristianesimo sono perciò di
fondazione successiva).
Mohammed (570-632, detto anche Muhammad) è il Profeta di Allah, ma
non viene adorato come Dio (per questo si usa correttamente il
termine musulmano e non maomettano). Egli fece fissare per iscritto
la dottrina di Dio nel Corano ("recitazione"), che si compone di
114 capitoli (Sure), messe in ordine di lunghezza. L'Hadith
(tradizione) contiene fatti e detti del Profeta. Il Corano
riconosce Mosè, Davide, Salomone, Gesù ecc. come profeti. Secondo
il punto di vista del Corano però, i libri di Mosè (la Torah), il
Vangelo di Gesù ecc. furono falsificati, cosicché Dio dovette
annunciare nuovamente la sua parola attraverso Maometto.
La Sharia (la via alla fonte) viene praticata da oltre mille anni.
Essa è una raccolta di prescrizioni che regolano la vita della
comunità islamica (Umma) e non fa distinzione fra aspetti religiosi
e giuridico-politici. Se il mussulmano viola delle prescrizioni, la
comunità punisce o rimette la colpa dei singoli. La Sharia
disciplina, fra l'altro, il diritto penale, il diritto bellico ed
in tempo di pace, la condizione della donna, la circoncisione (dei
maschi), come anche l'alimentazione. Si trovano in essa anche
"cinque pilastri" come doveri centrali dei mussulmani:
- La professione di fede (non c'è alcun dio al di fuori di Allah [e
Maometto è il suo profeta - ndt]);
- La preghiera (cinque volte al giorno in direzione della
Mecca);
- L'elemosina (2,5 %);
- Il digiuno (quotidiano nel mese del Ramadan dall'alba al
tramonto;
- Il pellegrinaggio alla Mecca (Hadsch).
La Sharia (in relazione alla pena di morte in caso di bestemmia, in
caso di vilipendio di Maometto o di apostasia dall'Islam) non è
consonante con i sistemi giuridici occidentali.
Secondo alcune scuole giuridiche musulmane vi è fra i doveri dei
musulmani anche il Jihad (sforzi sulla via di Dio, guerra santa).
Questa viene interpretata sia come sforzo per essere un buon
mussulmano, sia come guerra difensiva (cioè difesa armata
dell'Islam o di un paese islamico - ossia qualsiasi paese dove
abbia posto piede un mussulmano, ndt).
La moschea è il luogo nel quale i mussulmani si prostrano per la
preghiera. Essa serve per manifestazioni religiose, come la
preghiera del venerdì, ma anche come luogo di riunione. Una moschea
non deve essere un tipo particolare di edificio e può essere a
questo fine utilizzato per esempio un appartamento.
La Mecca (con la Kaaba, la sacra pietra nera che cadde dal cielo) e
Medina sono i luoghi principali di azione del profeta Maometto,
luoghi santi e mete di pellegrinaggio. Oltre a questi ve ne sono
molti altri, come ad esempio la moschea di Al Aqsa sulla collina
del Tempio di Gerusalemme, terzo luogo santo per importanza
dell'Islam.
L'Islam ha un proprio calendario (calendario lunare, organizzato
diversamente da quello gregoriano), ci sono molte osservanze
diverse (per esempio sciiti, sunniti ecc.), e non esiste alcuna
autorità religiosa comune per l'Islam (non vi è sacerdozio e non
può esistere quindi il concetto di ortodossia, ndt). Ogni religioso
o meglio esperto di diritto islamico (Mullah, Ayatollah…) può
promulgare una Fatwa (una specie di responso o decreto giuridico).
Una Fatwa non è comunque un dogma (nel senso cattolico del termine,
ndt) e può per esempio contraddire un'altra Fatwa.
Nel mondo ci sono circa un miliardo di
mussulmani. |