|
1. Premessa
Nel complesso quadro giuridico
attuale la Polizia Giudiziaria, per le tradizionali mansioni
d'indagine svolte, riveste una posizione di rilievo.
Il legislatore, tuttavia, sta prevedendo un incremento delle
possibilità operative, basti pensare al ruolo dominante che
assumerà l'Ufficiale di P.G. nell'attuazione delle disposizioni
sulla competenza penale del Giudice di Pace (Decreto Legislativo n.
274 del 28 agosto 2000).
A fronte dei maggiori impegni
richiesti, tutti gli operatori di Polizia Giudiziaria
dovranno
provvedere ad assicurarsi un'adeguata preparazione professionale,
anche perché sempre più frequentemente saranno chiamati nelle aule
dei Tribunali.
Tra i vari organismi istituzionali che operano nel settore
investigativo-giudiziario ve ne sono certi che si occupano anche
degli aspetti inerenti gli accertamenti tecnico-scientifici che,
come noto a tutti, hanno la duplice valenza investigativa e
probatoria.
Se gli accertamenti tecnici sono
richiesti solo per questioni di natura prettamente investigativa
(es. ricerca di un latitante), questi terminano la loro azione con
il concretizzarsi dell'evento (cattura del latitante) mentre, e si
tratta della maggioranza dei casi, l'accertamento tecnico delegato
dal Pubblico Ministero (art. 370 c.p.p.) o d'iniziativa della P.G.
(art. 348 c.p.p.) può concludersi nelle aule dibattimentali, unico
luogo dove, secondo il "nuovo codice di procedura penale", si forma
la prova. A sostenere l'evidenza scientifica in dibattimento sono
chiamati gli esperti delle varie materie, i tecnici che
materialmente hanno condotto gli esami, mentre a contrastarla
potremmo trovare i consulenti tecnici di parte. Alla discussione
dibattimentale partecipano comunque gli avvocati, il Pubblico
Ministero ed infine il Giudice, che dovrà emettere la sentenza, nel
rispetto della propria funzione di peritus peritorum. Ciò che
accade spesso nelle aule di Giustizia, al momento dell'esposizione
di un teste tecnico, è che i rimanenti soggetti abilitati al
dibattimento siano insufficientemente preparati per comprendere
appieno una discussione scientifica. Questa situazione è largamente
nota e prevedibile (altrimenti non bisognerebbe ricorrere agli
esperti) e non desta particolare allarme; potrebbe tuttavia
suscitare preoccupazione qualora comporti un'errata interpretazione
delle risultanze emerse: un giudice non ha solo la necessità di
conoscere il dato tecnico, ma deve anche poter decidere sulla base
di una corretta rappresentazione di ciò che il dato stesso
comporta.
In altre parole, sebbene i soggetti
attivi del dibattimento non debbano necessariamente essere dei
tecnici, dovrebbero, comunque, essere in grado di interpretare
correttamente il significato espresso dai dati prodotti in
aula.
Con l'istituzione del Giudice di Pace in ambito penale la P.G.
assumerà una funzione dominante nella conduzione dell'indagine
(quasi al pari dell'attuale P.M.) con conseguente maggior
assunzione di responsabilità anche nella fase dibattimentale. Già
oggi, inoltre, in diversi processi la funzione di Pubblico
Ministero è svolta da Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
Ne segue che anche la P.G. avrà
sempre più necessità di aggiornarsi, non solo sulle problematiche
procedurali ma anche sulle tematiche tecnico-scientifiche o,
quantomeno, essere in grado di trattare correttamente le risultanze
probatorie. Dei tanti temi possibili questo articolo intende
discutere alcune problematiche inerenti il problema
dell'identificazione personale a fini forensi, ponendo specifica
attenzione all'interpretazione del dato tecnico che scaturisce
dalle analisi di laboratorio.
2.
L'identificazione personale a scopo forense
L'attenzione Uno dei principali
obiettivi perseguiti dalla Polizia Giudiziaria, e dall'apparato
"Giustizia" in genere, è l'individuazione dell'autore del reato.
L'indagine inizia generalmente sulla base di intuizioni
investigative o testimonianze, ma in dibattimento è spesso la prova
scientifica che suggella l'associazione tra il reo ed il
sospettato, ciò che viene inteso come identificazione personale
forense.
Tra le varie branche tecnico-scientifiche volte allo studio delle
caratteristiche individuali troviamo essenzialmente cinque
settori:
- la biologia (confronto tra profili genetici);
- la dattiloscopia (confronto tra impronte papillari);
- la videofotografia (confronto tra volti da fotogrammi);
- la fonica (confronto tra voci);
- la grafica (confronto tra manoscritture).
Senza entrare nel dettaglio tecnico
della conduzione delle analisi è tuttavia importante ricordare che
le prime due branche d'indagine differiscono sensibilmente dalle
rimanenti per la struttura delle variabili oggetto
dell'osservazione, in quanto il profilo genetico e le impronte
papillari sono elementi personali, individuabili esattamente
(variabili discrete) e soprattutto sono inalterabili (a meno di
fattori eccezionali) nel corso della vita umana. Queste circostanze
hanno portato gli esami dattiloscopici e biologici ad essere
considerati i pilastri dell'identificazione, al punto che una
basilare sentenza della Cassazione(1) stabilisce, per i confronti
di impronte digitali, che con 16-17 punti di corrispondenza si può
sancire l'identità tra individui. A dispetto delle sentenze
categoriche, tuttavia, esistono delle realtà scientifiche che
impongono maggior attenzione e cautela nel maneggiare gli esiti
degli accertamenti tecnici; in particolare è bene ricordare che,
indipendentemente dall'esame svolto:
- l'accertamento di confronto non viene effettuato direttamente
sugli individui ma su reperti provenienti da essi;
- il reperto che arriva in laboratorio potrebbe non essere più
nelle stesse condizioni originali;
- gli strumenti di misura hanno dei margini di tolleranza;
- esiste una variabilità intrapersonale delle osservabili (tranne
per le impronte digitali/palmari e per il DNA nucleare(2));
- anche evidenziando l'omogeneità (al limite l'uguaglianza) di
tutte le variabili osservate non si può escludere a priori che
possa esistere qualcuno, diverso dal sospettato, che possa mostrare
tali caratteristiche.
Nella letteratura
scientifico-forense queste problematiche sono largamente trattate
e, a livello internazionale, viene accreditata maggior valenza
scientifica non tanto a quegli esperti che concludono le relazioni
in forma categorica e assolutistica (si, no), ma piuttosto a coloro
che riescono a rappresentare (e, ovviamente, dove possibile
minimizzare) l'errore commesso in relazione ai punti sopra elencati
di competenza(3).
Il concetto di fondo è che bisogna esprimere insieme all'esito di
un accertamento tecnico anche gli errori o le indeterminazioni
legate al risultato, quali la probabilità di
contaminazione/alterazione, la soglia di tolleranza, l'errore di
falsa identificazione/reiezione .
Non può esistere un risultato
scientifico senza alcun tipo di errore associato, benché questo
possa anche essere minimo o, al limite, trascurabile "di fatto";
dovrebbe, comunque, essere sempre quantificato.
In altre parole il giudice dovrebbe
disporre di tutti gli elementi tecnici e statistici per emettere un
verdetto e non ammettere che sia un esperto a sostituirsi al
magistrato con sentenze inappellabili, anche perché il tecnico non
conosce (e non deve conoscere) le ragioni per le quali proprio
quella persona è stata sottoposta ad indagini (condizioni a
priori), così come spesso ignora se la traccia su cui ha lavorato
sia effettivamente stata lasciata dall'autore del reato o da una
persona estranea.
Queste considerazioni, familiari agli addetti tecnici, sono spesso
semisconosciute nel restante mondo forense, al punto che non è
inusuale sentirsi domandare, in dibattimento, "ci dica, è lui o non
è lui?", oppure, più spesso, "con quale percentuale?".
Paradossalmente la seconda domanda può essere più inquietante della
prima, se non si definisce esattamente la percentuale di "che
cosa". La statistica è una scienza consolidata ma assai delicata,
soprattutto rischia di ingenerare più confusione che chiarezza se
non viene utilizzata con la dovuta cautela e precisione.
Per chiarire meglio i rischi, anche
drammatici, che possono derivare da un superficiale uso della
statistica nelle aule di giustizia, rivolgiamo lo sguardo ad un
paio dei più classici esempi riportati in letteratura.
Esempio 1
Un esperto conclude la relazione tecnica con la seguente
affermazione:
"Il confronto tra il sospettato e l'anonimo, relativamente alle
variabili osservate, segnalando come trascurabili gli errori di
misura, ha mostrato identici valori, pertanto si assicura un
riscontro al 100%".
L'accusa ritiene più che soddisfacente il dato e chiede, su
questa base, la condanna.
In questo caso è bene chiarire che l'esperto ha fornito solo un
risultato parziale (ciò che si chiama "probabilità di tipo I"),
relativo al confronto tra i dati dell'anonimo e del sospettato,
come potrebbe essere la determinazione del gruppo sanguigno e
relativo fattore Rh.
L'errore più frequente è confondere questo 100% come
"identificazione" quando in realtà è solamente una compatibilità
tra due set di dati e come tale andrebbe trattato. In effetti se il
dato riscontrato fosse del tipo gruppo "0" con fattore "Rh"
positivo, sapendo che questa combinazione è comune a oltre il 35%
delle persone si otterrebbe solo una riduzione della popolazione
dei possibili sospettati ad un terzo e non certo
un'identificazione.
In assenza di elementi che chiariscano la rarità delle variabili
osservate l'unica possibile interpretazione dell'affermazione di
cui all'esempio, benché asserisca un riscontro al 100%, è un
giudizio di non esclusione.
Esempio 2
L'esperto conclude con la seguente affermazione: "Il confronto tra
il sospettato e l'anonimo, relativamente alle variabili osservate,
considerando trascurabili gli errori di misura, ha mostrato valori
sicuramente compatibili. Si segnala che la probabilità di
riscontrare le stesse caratteristiche in una persona presa a caso
nella popolazione è di 1 a 100."
In questo caso l'esperto puntualizza il risultato esprimendo
anche la cosiddetta "probabilità di falsa identificazione" (o
"random match probability" o, ancora, "probabilità di tipo II"(4),
tuttavia l'affermazione dell'esperto, tecnicamente corretta, viene
interpretata diversamente dal P.M. e dall'avvocato difensore:
Discorso del P.M.: "Poiché la probabilità che un innocente abbia le
stesse caratteristiche del colpevole è dell'1%, allora la
probabilità che il sospettato sia il colpevole è del 99%, più che
sufficiente per chiederne la condanna".
Discorso della difesa: "Poiché le caratteristiche del sospettato
sono compatibili con una persona ogni 100, essendo il paese in cui
dimora di 5.000 abitanti, significa che 50 persone potrebbero
essere altrettanto compatibili, quindi la probabilità che l'autore
del crimine sia il mio cliente è del 2% (1:50), del tutto
insufficiente per chiederne la condanna".
Le interpretazioni conducono a esiti diametralmente opposti.
L'applicazione corretta del concetto di probabilità di falsa
identificazione, tuttavia, non è né quella del P.M. né quella della
difesa, perché entrambi commettono un errore nel processo
logico-statistico.
Prima di discutere il caso, tuttavia, è necessario esporre
alcuni concetti di statistica elementare, indispensabili per una
migliore comprensione della spiegazione che seguirà.
3. Nozioni base
di teoria delle probabilità(5)
A In termini matematici la
probabilità che un evento possa verificarsi (ad esempio che esca il
numero 2 lanciando un dado) è riportata come un numero compreso tra
0 e 1. Se si vuole il dato in forma percentuale basterà
moltiplicare tale valore per 100.
Il significato attribuito a questo numero può comunque avere una
duplice interpretazione, in base alle modalità con le quali viene
ottenuto, e cioè:
- il numero di volte in cui l'evento si è verificato diviso il
totale degli eventi osservati, e prende il nome di "frequenza
relativa";
- la probabilità teorica che l'evento possa verificarsi; prende
il nome di "probabilità a priori".
Nel caso dell'esempio del lancio del
dado la probabilità a priori che esca il numero 2 è 1/6 (in simboli
P(2)=1/6), tuttavia lanciando 60 volte il dado non è detto che il
numero scelto uscirà esattamente 10 volte, pertanto la frequenza
che osserveremo potrebbe esprimere un valore differente (benché
tendenzialmente vicino) da quello teorico, e sarà comunque
dipendente dall'esperimento condotto.
In ogni caso la somma di tutte le frequenze relative o delle
rispettive probabilità a priori deve dare 1.
Per avere la quantificazione della
probabilità opposta, cioè il non avverarsi di un evento "E", in
formule "P(E*)", basta sottrarre a 1 la probabilità
dell'evento(6).
Nel caso volessimo, invece, calcolare la probabilità che avvengano
contemporaneamente due eventi indipendenti, per esempio lanciando
due dadi l'uscita del numero 1 sul primo e quella del numero 2 sul
secondo, bisognerà moltiplicare(7) le due probabilità semplici,
cioè 1/6x1/6=1/36.
Si noterà che l'operazione è commutativa, cioè non dipende
dall'ordine dei fattori.
Un discorso ancora a parte va fatto per esprimere il concetto di
"probabilità condizionata" che, come vedremo, è proprio il fulcro
dell'attività statistica in ambito forense.
Si indica con P(2|pari) e si legge
"probabilità dell'evento 2 condizionata dall'evento pari" la
probabilità che, una volta lanciato il dado ed avendo osservato un
risultato pari, il numero uscito sia 2.
In questo caso notiamo che il condizionamento non è simmetrico(8),
infatti P(2|pari)=1/3, mentre P(pari|2)=1.
Per un noto teorema della statistica, il Teorema di Bayes, si può
comunque ottenere un'espressione che rappresenti il valore
dell'inversione del condizionamento(9).
Un altro sistema per esprimere una probabilità di un evento
dicotomico, del tipo "sì-no", molto caro ai Paesi anglosassoni e
utilizzato da tutti i bookmakers del mondo, è la rappresentazione
per odds. Con questa rappresentazione si esprime il rapporto tra i
"casi a favore" e quelli "a sfavore". Per intenderci, con il solito
esempio del dado, gli odds esprimono "quanto pagare la puntata"
sull'uscita del numero 2. Per la definizione di odds, il rapporto
tra le probabilità" che esca il valore 2 rispetto alla probabilità
che esca un'altra cifra vale uno a cinque(10).
Spiegazione dell'Esempio 2
Il discorso del P.M. è sbagliato in quanto implica un errore logico
nella valutazione dell'asserto dell'esperto, che è noto in
letteratura come Prosecutor fallacy(11) o inversion fallacy(12).
Partendo da due domande chiave:
- qual è la probabilità che un individuo possa avere un match
positivo con i dati anonimi registrati, pur essendo innocente?
- qual è la probabilità che un individuo sia innocente, visto che
i suoi dati sono compatibili con quelli anonimi?
L'errore del P.M. consiste nell'interpretare la risposta alla
prima domanda come se fosse la risposta alla seconda, operando
un'inversione del condizionamento statistico che, come si è visto,
non è permesso.
In termini matematici l'errore è nel calcolare la probabilità di
"colpevolezza"(13) inserendo erroneamente la random match
probability(14) in una falsa uguaglianza(15).
Il discorso della difesa, invece, è noto come defense attorney's
fallacy e ha l'intento di convincere il giudice che possa esistere
un largo numero di persone "equiprobabilmente" colpevoli di aver
lasciato le tracce sul luogo del reato. Questa argomentazione non
presenta errori intrinseci, ma risulta certamente fuorviante perché
non tiene minimamente in considerazione le attività d'indagine
preliminare condotte in relazione al caso giudiziario, che hanno
portato a restringere la popolazione dei sospettati e indicare, per
l'appunto, il soggetto in questione (e non altre persone) come
possibile colpevole.
In ogni caso, anche in assenza di indagini, bisogna tenere in
conto che l'osservazione e la valutazione probabilistica delle
tracce ha comunque fatto aumentare di 100 volte la probabilità di
identificazione del sospettato (dall'iniziale 1/5000, a priori,
all'attuale 1/50, a posteriori).
4. Espressione dei dati di identificazione in
ottica dibattimentaleAttività e strumenti di
contrasto
Il problema forense, espresso in
formule matematiche, si rivela molto più complicato da risolversi
rispetto a quanto si possa immaginare di primo acchito; infatti
richiedere la "probabilità di colpevolezza" di un sospettato
significa calcolare la probabilità che i dati del sospettato siano
quelli dell'anonimo condizionata dal fatto che l'anonimo abbia
commesso quel crimine avendo lasciato quella traccia e appartenga
ad una certa popolazione. In termini formali P(H1|E,X).
In realtà qualsiasi esperto, in base all'accertamento compiuto, può
esprimere soltanto due fondamentali probabilità (tipo I e II):
- la probabilità che i dati anonimi siano compatibili con quelli
estrapolati dal sospettato, mediante un confronto diretto, cioè
P(E|H1,X);
- la probabilità che gli stessi dati dell'anonimo trovino
corrispondenza casuale con altre persone della popolazione "X",
ovvero P(E|H1*,X).
Come si è notato, tuttavia, può non
essere semplice spiegare in un'aula di giustizia come interpretare
correttamente questi due valori. A questo scopo l'orientamento
internazionale degli ultimi anni(16) raccomanda di fornire una
rappresentazione in odds della probabilità di "colpevolezza"
(ipotesi H1) rispetto alla probabilità di "non colpevolezza"
(ipotesi H1*) in formule:
P(H1|E,X) P(E|H1,X) P(H1|X)
---- = ---- x ---
P(H1*|E,X) P(E|H1*,X) P(H1*|X)
L'espressione a sinistra è il rapporto "a posteriori", cioè dopo
l'esecuzione degli esami tecnici, della probabilità di colpevolezza
rispetto a quella d'innocenza, mentre il membro di destra comprende
sia le probabilità espresse dall'esito delle analisi che le
probabilità a priori, in particolare:
- P(E|H1,X)/ P(E|H1*,X) è il rapporto tra le due probabilità
condizionate che l'esperto può produrre, cioè quelle che abbiamo
chiamato di tipo I e II. Tale rapporto è detto "di verosimiglianza"
o "Likelihood ratio"(Lr);
- P(H1|X)/ P(H1*|X) rappresenta le probabilità a priori nella
forma in odd", calcolate prima dell'esame tecnico sulla base delle
attività di investigazione tradizionale.
Questo modello di rappresentazione tiene dunque in considerazione
tutti gli elementi utili ai fini di una decisione di colpevolezza o
innocenza, perché comprende sia le informazioni a priori, note solo
agli investigatori e non all'esperto, sia il fattore di incremento
(o decremento) di probabilità dovuto all'espletamento di un esame
scientifico.
In altre parole il compito del tecnico sarà quello di fornire il
rapporto di verosimiglianza, che sarà quel numero capace di
esprimere quanto il dato scientifico emerso è stato in grado di
spostare il giudizio verso l'ipotesi di colpevolezza rispetto a
quella di innocenza. La "novità" di questa soluzione interpretativa
è che la risposta tecnica potrà essere graduata nel continuo e non
essere vincolata ad una categorica, quanto riduttiva, forzatura
dicotomica del tipo "sì-no".
Operativamente il valore della Lr può esprimere, nei fatti, tre
conseguenze processuali:
- Lr>>1 significa grande aumento delle probabilità a
priori, cioè "forti elementi di supporto all'ipotesi di
colpevolezza";
- Lrª1 significa neutralità, nel senso che, malgrado l'esame
tecnico, "le probabilità iniziali sono rimaste pressoché
invariate";
- Lr<<1 significa drastica riduzione delle probabilità a
priori di colpevolezza, cioè "supporto all'ipotesi di innocenza".
Al limite dell'azzeramento, cioè qualora Lr=0, si ha la certezza
della non identità anonimo-sospettato.
In ogni caso sarà il giudice a valutare il peso da attribuire a
questo valore. Nel caso dell'"Esempio 2", il dato 1:100 è il
denominatore del rapporto di verosimiglianza, pertanto la Lr vale
100; l'interpretazione corretta è dunque "l'esame tecnico aumenta
di 100 volte il valore delle ipotesi di colpevolezza a priori". Se
questo dato può essere sufficiente o meno per emettere un giudizio
di condanna dipende esclusivamente dalle condizioni "al contorno",
cioè dalle citate probabilità a priori che comprenderanno eventuali
testimonianze, alibi, intercettazioni, dati soggettivi ecc... senza
l'assunzione delle quali ogni ragionamento potrebbe essere solo
accademico.
5. Conseguenze
della rappresentazione mediante statistica Bayesiana e Likelihood
ratio (Lr)
Innanzitutto bisogna considerare che
questo genere di rappresentazione in ambito forense è assai più
noto e sviluppato all'estero che non nella realtà italiana, e ciò
non solo per motivi culturali ma anche tecnici.
I motivi culturali riguardano una
certa giurisprudenza che, di fatto, ha consentito che un esperto
possa sostituirsi ad un giudice, eliminando ogni forma di
valutazione successiva; l'esempio è quello della citata sentenza
dei 16-17 punti caratteristici per le impronte digitali, sentenza
senz'altro comoda per l'emissione di alcuni giudizi, ma
tragicamente incompleta per altri (è come ratificare che impronte
con 13 punti corrispondenti non sono utili a confronto mentre,
forse, sono solo meno informative e comunque non certo da
dichiararsi inutilizzabili).
I motivi tecnici, invece, si basano
sul fatto che è possibile ottenere la probabilità condizionata che
figura al denominatore (la random match probability), soltanto
avendo a disposizione un database delle variabili oggetto di
misurazione che sia rappresentativo della popolazione di
riferimento. In assenza di database questa probabilità non può
essere calcolata. In Italia questa attività è iniziata in leggero
ritardo, rispetto ad altri Paesi, e questo anche perché per
ottenere i dati personali da inserire, benché a scopo statistico,
sovente è necessario un consenso esplicito dell'avente diritto,
come previsto dall'attuale legge 675/96 e da alcune sentenze sul
cosiddetto "prelievo coattivo"(17).
A tutt'oggi non esistono database
strutturati a livello nazionale per queste necessità, sebbene certi
Istituti, in alcune branche d'indagine, hanno sviluppato banche
dati "interne" a scopo statistico. L'auspicio sarebbe quello di
avere grandi banche dati a livello nazionale, suddivise su
popolazioni regionali e consultabili da qualsiasi esperto investito
dal delicato compito di accertare l'identità di un individuo a
scopo processuale.
L'introduzione sistematica
dell'impostazione bayesiana della statistica nei processi
porterebbe sicuramente un valore aggiunto al mondo forense, con
riflessi su molteplici settori paralleli: un incremento della
ricerca scientifica, dell'informatizzazione e conseguente
diffusione dei dati con facilità e rapidità d'accesso, la richiesta
di professionalità degli esperti che dovrebbero uniformarsi nella
formulazione delle risposte ai quesiti, l'abbattimento degli errori
giudiziari dovuti ad una travisata interpretazione del dato tecnico
...
A livello dibattimentale, inoltre,
questa rappresentazione svincola oggettivamente l'esperto dalla
tentazione di esprimere un verdetto e riporta nelle mani del
giudice la decisione, perché è richiesto di valutare anche il peso
delle probabilità a priori, quelle che hanno visto come
protagonisti gli investigatori tradizionali, nella fase delle
indagini preliminari.
In buona sostanza questa modalità,
oltre a sgombrare il campo da possibili equivoci, sarebbe
altrettanto proficua per il ripristino degli equilibri, dei ruoli e
delle valenze di tutte le figure operanti.
(*) - Capitano nei Carabinieri,
comandante della sezione fonica e grafica del Raggruppamento
Investigazioni Scientifiche
(1) - Seconda Sezione Suprema Corte della Cassazione, sentenza n.
2559 del 14 novembre 1959.
(2) - Benché esista la possibilità, anche se del tutto eccezionale,
che il DNA nucleare possa modificarsi nel tempo.
(3) - Cfr. J. Wojcikiewicz, Scientific Evidence in Judicial
Proceedings, Institute of Forensic Research in Cracovia,
2000.
(4) - Cfr. C. Champod, D. Meuwly, The inference of identity in
speaker recognition, Speech Communication, N.H. Elsevier, 31- July
2000 - pp. 196-203.
(5) - Per approfondimenti cfr. E.S. Ventsel Teoria delle
probabilità; ed. Mir - I° ed. 1983.
(6) - In formule, P(E*)=1-P(E).
(7) - Si sottolinea che la fattorizzazione è consentita solo se i
due eventi sono indipendenti ( non correlati).
(8) - In simboli P(2|pari)P(pari|2).
(9) - Applicato al caso del dado:
P(pari|2)=P(2|pari)xP(pari)/P(2)=1/3x1/2x6=1.
(10) - Odds (2) = P(2)/P(2*) = 1/6 : 5/6 = 1/5.
(11) - Cfr. W.S. Thompson, E.L. Schumann: Interpretation of
statistica Evidence in criminal trials, the Prosecutor fallacy and
the defence attorney fallacy, Law and human behavior, 11 (3)
1987.
(12) - Cfr. D.H. Kaye: DNA Evidence: Probability, population
genetics and courts, Harvard Journal of Law and Technology, 7 (1)
1993, pp. 101-172.
(13) - Dove "H1" rappresenta l'ipotesi di positività del
sospettato, dati i valori "E" ed una popolazione "X".
(14) - Ricordiamo essere la probabilità che le stesse
caratteristiche di cui all'anonimo "E" siano riscontrabili in un
soggetto qualsiasi, diverso dal sospettato, quindi nell'ipotesi di
non colpevolezza (H1* ); in formule si scrive P(E| H1*,X).
(15) - La falsa uguaglianza è P(H1|E,X)=1- P(E| H1*,X). Quella
corretta sarebbe invece P(H1|E,X)=1-P(H1*|E,X), che tuttavia è
incalcolabile perché non si conoscono tutti i dati necessari alla
soluzione.
(16) - Cfr. I.W. Evett e B.S. Weir: Interpreting DNA
Evidence-Statistical Genetics for Forensic Scientist, Sinauer
Associates Inc.-1998, oppure C.G.G. Aitken, Statistics and the
evaluation of Evidence for forensic scientists, Edition John Wiley
& sons, 1995.
(17) - Cfr. "Come ovviare al vuoto sui prelievi coattivi creato
dalla sentenza costituzionale, n. 238 del 1996", di V. Barbato, V
.Manzari e G. Lago in Diritto Penale e Processo, n.
3/1997. |