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1. L'evoluzione normativa
della giustizia minorile
Il settore della giustizia minorile
merita una trattazione autonoma, rispetto al settore della
giustizia per gli adulti, in quanto la materia è stata da sempre
considerata in modo differenziato non soltanto dalla letteratura
sociologica e psicologica, ma anche dal legislatore.
In questo excursus, ci sembra più opportuno prendere in
considerazione, quale periodo storico di riferimento, quello a
partire dalla creazione dello Stato unitario italiano.
È da notare come già il Codice Zanardelli del 1889 ponesse
attenzione alla peculiare personalità del minore. Per avere un'idea
di come il legislatore italiano intendesse l'intervento nei
confronti di tale soggetto, basti riflettere sul fatto che nella
definizione della capacità di intendere e di volere giocava un
ruolo significativo la variabile età. Il Codice Zanardelli infatti
prevedeva:
-
una fascia d'età inferiore ai 9
anni, per la quale il minore veniva considerato non imputabile per
difetto della capacità d'intendere e di volere;
-
una fascia d'età tra i 9 ed i 14
anni, per la quale il minore veniva ritenuto non imputabile per
incapacità d'intendere e di volere, salvo prova contraria;
-
una fascia d'età tra i 14 ed i 18
anni, per la quale il minore veniva invece considerato imputabile
in quanto capace d'intendere e di volere, salvo prova contraria (da
acquisire nel corso degli accertamenti sulla personalità);
-
una fascia d'età che comprendeva
soggetti di età superiore ai 18 anni, ritenuti pienamente capaci di
intendere e di volere.
Di particolare rilevanza risultava,
nel quadro normativo citato, l'attività di governo finalizzata
all'adeguamento degli strumenti giuridici e giudiziari alle
particolari esigenze dei minori.
La circolare di Vittorio Emanuele Orlando, guardasigilli dell'epoca
(1908), introduceva peraltro la necessità sia di una competenza
specializzata dei giudici che si occupavano di minori, sia
dell'individuazione delle cause della devianza, sia di una
valutazione adeguata delle misure penali.
Con il Codice penale Rocco del 1930 sembra perfezionarsi il
dispositivo relativo alle indagini sulla personalità dei minori
autori di reato ai fini della dichiarazione di imputabilità (al di
sotto dei 14 anni il minore viene comunque ritenuto non
imputabile). Vengono a tal riguardo introdotte le figure di
tecnici, delle quali i giudici potevano avvalersi nel corso di tali
indagini.
Nel 1934 il cammino legislativo verso una più marcata e specifica
specializzazione del sistema giudiziario minorile registra una
svolta decisiva. Il R.D.L. n.1404 del 20 luglio 1934 istituisce il
Tribunale per i minorenni. Si tratta di una legge cardine la quale
- pur a fronte dell'evoluzione legislativa intervenuta, nel tempo,
anche in relazione alle trasformazioni sia dei modelli
epistemologici di lettura del fenomeno della devianza minorile, sia
delle strutture politico-sociali del Paese - appare a tutt'oggi
conservare la sua tipicità, riferita alla specializzazione
dell'organo giudiziario minorile.
La legge istitutiva del Tribunale per i minorenni attribuisce allo
stesso tre competenze: penale, amministrativa o rieducativa e
civile.
La prima (penale) attiene ai procedimenti penali relativi ai minori
autori di reato.
La seconda (amministrativa o rieducativa) si riferisce ad una
pluralità di situazioni caratterizzate perlopiù da problematiche di
carattere psico-sociale e familiare irrisolte, tali da richiedere,
a seconda delle circostanze, interventi ora di correzione morale,
ora rieducativi, ora di inserimento sociale.
La terza competenza (civile) è quella maggiormente attinente
all'area della prevenzione del disagio minorile in generale. In tal
senso, il Tribunale può indagare sulle condizioni di vita del
minore all'interno del nucleo familiare di appartenenza e sulle
capacità educative dei genitori anche al fine di inciderne sulla
patria potestà, aspetto, quest'ultimo, preso in considerazione e
regolamentato pure dalla legge di "Riforma sul diritto di famiglia"
n.151 del 19 maggio 1975.
È opportuno sottolineare come, sia dal punto di vista scientifico
sia da quello legislativo, il modo stesso di concepire il minore
deviante sia cambiato nel tempo.
Se il citato Codice Rocco risente dei principi del positivismo
criminologico, e gli stessi strumenti di intervento riflettono
ipotesi di studio e di trattamento basate su una impostazione ad
orientamento biologico e comportamentista, la legge n.888 del 25
luglio del 1956 "Modificazioni al R.D.L. n. 1404 del 20 luglio 1934
convertito in legge n. 835 del 27 maggio 1935, sulla istituzione e
funzionamento del Tribunale per i minorenni", definisce in termini
meno moralistici e più descrittivi i comportamenti perseguibili
penalmente.
Si passa così dal concetto di traviamento come motivazione
principale dell'azione giuridica del Tribunale (in campo
rieducativo), al concetto di irregolare per condotta o per
carattere introdotto dalla citata legge n. 888. Questa legge,
inoltre, prevedeva l'introduzione della possibilità, per il
Tribunale per i minorenni, di avvalersi di una gamma di istituti,
servizi e strutture in funzione dell'area di intervento: istituti
di osservazione, prigioni scuola, riformatori giudiziari (area
penale), gabinetti medico-psico-pedagogici, case di rieducazione,
istituti medico-psico-pedagogici, scuole-laboratori e ricreatori
speciali (area amministrativa o rieducativa), affidamento al
servizio sociale (area civile).
L'ideologia dominante è quella della prevenzione e della
rieducazione che, spesso, si traduce in una impostazione che
potremmo definire paternalistica.
In questo periodo, negli istituti di osservazione gli esperti
indagano sulla personalità del minore, orientandosi verso
l'approfondimento delle cause ambientali e familiari del suo
disagio, manifestatosi con la condotta allarmante e con il
reato.
A volte però, a livello operativo, traspare una diffusa confusione
attribuibile a una non chiara differenziazione tra gli interventi
rivolti ai minori autori di reato e quelli rivolti ai minori
irregolari per condotta e carattere.
Negli anni '60 iniziano a presentarsi dei cambiamenti
epistemologici e di approccio alla materia della giustizia minorile
tesi a valorizzare il ruolo che le risorse del territorio possono
ricoprire nell'ambito di un'ottica di prevenzione e di
reinserimento sociale del minore deviante. Ci si avvia al graduale
superamento della filosofia educativa così come era stata concepita
fino a quel momento e che sembrava generare una situazione
paradossale. Il minore rischiava di essere istituzionalizzato -
anche a lungo - negli istituti di osservazione o nelle case di
rieducazione, ove venivano svolte le indagini sulla sua personalità
allo scopo di acquisire elementi sufficienti per consentire la
costruzione di un progetto rieducativo; però tale
istituzionalizzazione induceva sul minore degli effetti negativi
che, paradossalmente, entravano in drammatico contrasto con gli
intenti rieducativi perseguiti.
Al contempo vengono messe in discussione le ipotesi che, basate
esclusivamente su una logica epistemologica causale-lineare,
riconducevano le cause della devianza a problemi di carattere
familiare e personale.
Sempre in questo periodo è peraltro sollevato il problema della
difficoltà dell'integrazione delle dimensioni del controllo e
dell'aiuto che permeavano gli interventi in materia di giustizia
minorile, suscitando confusione sul fatto se si dovesse sanzionare
o curare un individuo che violava una norma.
2. La vigente
legislazione in tema di diritto penale minorile
Il settore della giustizia minorile
merita una trattazione autonoma, rispetto al settore della
giustizia per gli adulti, in quanto la materia è stata da sempre
considerata in modo differenziato non soltanto dalla letteratura
sociologica e psicologica, ma anche dal legislatore.
In questo excursus, ci sembra più opportuno prendere in
considerazione, quale periodo storico di riferimento, quello a
partire dalla creazione dello Stato unitario italiano.
È da notare come già il Codice Zanardelli del 1889 ponesse
attenzione alla peculiare personalità del minore. Per avere un'idea
di come il legislatore italiano intendesse l'intervento nei
confronti di tale soggetto, basti riflettere sul fatto che nella
definizione della capacità di intendere e di volere giocava un
ruolo significativo la variabile età. Il Codice Zanardelli infatti
prevedeva:
-
una fascia d'età inferiore ai 9
anni, per la quale il minore veniva considerato non imputabile per
difetto della capacità d'intendere e di volere;
-
una fascia d'età tra i 9 ed i 14
anni, per la quale il minore veniva ritenuto non imputabile per
incapacità d'intendere e di volere, salvo prova contraria;
-
una fascia d'età tra i 14 ed i 18
anni, per la quale il minore veniva invece considerato imputabile
in quanto capace d'intendere e di volere, salvo prova contraria (da
acquisire nel corso degli accertamenti sulla personalità);
-
una fascia d'età che comprendeva
soggetti di età superiore ai 18 anni, ritenuti pienamente capaci di
intendere e di volere.
Di particolare rilevanza risultava,
nel quadro normativo citato, l'attività di governo finalizzata
all'adeguamento degli strumenti giuridici e giudiziari alle
particolari esigenze dei minori.
La circolare di Vittorio Emanuele Orlando, guardasigilli dell'epoca
(1908), introduceva peraltro la necessità sia di una competenza
specializzata dei giudici che si occupavano di minori, sia
dell'individuazione delle cause della devianza, sia di una
valutazione adeguata delle misure penali.
Con il Codice penale Rocco del 1930 sembra perfezionarsi il
dispositivo relativo alle indagini sulla personalità dei minori
autori di reato ai fini della dichiarazione di imputabilità (al di
sotto dei 14 anni il minore viene comunque ritenuto non
imputabile). Vengono a tal riguardo introdotte le figure di
tecnici, delle quali i giudici potevano avvalersi nel corso di tali
indagini.
Nel 1934 il cammino legislativo verso una più marcata e specifica
specializzazione del sistema giudiziario minorile registra una
svolta decisiva. Il R.D.L. n.1404 del 20 luglio 1934 istituisce il
Tribunale per i minorenni. Si tratta di una legge cardine la quale
- pur a fronte dell'evoluzione legislativa intervenuta, nel tempo,
anche in relazione alle trasformazioni sia dei modelli
epistemologici di lettura del fenomeno della devianza minorile, sia
delle strutture politico-sociali del Paese - appare a tutt'oggi
conservare la sua tipicità, riferita alla specializzazione
dell'organo giudiziario minorile.
La legge istitutiva del Tribunale per i minorenni attribuisce allo
stesso tre competenze: penale, amministrativa o rieducativa e
civile.
La prima (penale) attiene ai procedimenti penali relativi ai minori
autori di reato.
La seconda (amministrativa o rieducativa) si riferisce ad una
pluralità di situazioni caratterizzate perlopiù da problematiche di
carattere psico-sociale e familiare irrisolte, tali da richiedere,
a seconda delle circostanze, interventi ora di correzione morale,
ora rieducativi, ora di inserimento sociale.
La terza competenza (civile) è quella maggiormente attinente
all'area della prevenzione del disagio minorile in generale. In tal
senso, il Tribunale può indagare sulle condizioni di vita del
minore all'interno del nucleo familiare di appartenenza e sulle
capacità educative dei genitori anche al fine di inciderne sulla
patria potestà, aspetto, quest'ultimo, preso in considerazione e
regolamentato pure dalla legge di "Riforma sul diritto di famiglia"
n.151 del 19 maggio 1975.
È opportuno sottolineare come, sia dal punto di vista scientifico
sia da quello legislativo, il modo stesso di concepire il minore
deviante sia cambiato nel tempo.
Se il citato Codice Rocco risente dei principi del positivismo
criminologico, e gli stessi strumenti di intervento riflettono
ipotesi di studio e di trattamento basate su una impostazione ad
orientamento biologico e comportamentista, la legge n.888 del 25
luglio del 1956 "Modificazioni al R.D.L. n. 1404 del 20 luglio 1934
convertito in legge n. 835 del 27 maggio 1935, sulla istituzione e
funzionamento del Tribunale per i minorenni", definisce in termini
meno moralistici e più descrittivi i comportamenti perseguibili
penalmente.
Si passa così dal concetto di traviamento come motivazione
principale dell'azione giuridica del Tribunale (in campo
rieducativo), al concetto di irregolare per condotta o per
carattere introdotto dalla citata legge n. 888. Questa legge,
inoltre, prevedeva l'introduzione della possibilità, per il
Tribunale per i minorenni, di avvalersi di una gamma di istituti,
servizi e strutture in funzione dell'area di intervento: istituti
di osservazione, prigioni scuola, riformatori giudiziari (area
penale), gabinetti medico-psico-pedagogici, case di rieducazione,
istituti medico-psico-pedagogici, scuole-laboratori e ricreatori
speciali (area amministrativa o rieducativa), affidamento al
servizio sociale (area civile).
L'ideologia dominante è quella della prevenzione e della
rieducazione che, spesso, si traduce in una impostazione che
potremmo definire paternalistica.
In questo periodo, negli istituti di osservazione gli esperti
indagano sulla personalità del minore, orientandosi verso
l'approfondimento delle cause ambientali e familiari del suo
disagio, manifestatosi con la condotta allarmante e con il
reato.
A volte però, a livello operativo, traspare una diffusa confusione
attribuibile a una non chiara differenziazione tra gli interventi
rivolti ai minori autori di reato e quelli rivolti ai minori
irregolari per condotta e carattere.
Negli anni '60 iniziano a presentarsi dei cambiamenti
epistemologici e di approccio alla materia della giustizia minorile
tesi a valorizzare il ruolo che le risorse del territorio possono
ricoprire nell'ambito di un'ottica di prevenzione e di
reinserimento sociale del minore deviante. Ci si avvia al graduale
superamento della filosofia educativa così come era stata concepita
fino a quel momento e che sembrava generare una situazione
paradossale. Il minore rischiava di essere istituzionalizzato -
anche a lungo - negli istituti di osservazione o nelle case di
rieducazione, ove venivano svolte le indagini sulla sua personalità
allo scopo di acquisire elementi sufficienti per consentire la
costruzione di un progetto rieducativo; però tale
istituzionalizzazione induceva sul minore degli effetti negativi
che, paradossalmente, entravano in drammatico contrasto con gli
intenti rieducativi perseguiti.
Al contempo vengono messe in discussione le ipotesi che, basate
esclusivamente su una logica epistemologica causale-lineare,
riconducevano le cause della devianza a problemi di carattere
familiare e personale.
Sempre in questo periodo è peraltro sollevato il problema della
difficoltà dell'integrazione delle dimensioni del controllo e
dell'aiuto che permeavano gli interventi in materia di giustizia
minorile, suscitando confusione sul fatto se si dovesse sanzionare
o curare un individuo che violava una norma.
3. Riflessioni e
considerazioni propositive
Tralasciando Alla luce del graduale
processo di cambiamento che ha permeato la giustizia minorile dal
secolo scorso ad oggi e a fronte delle particolari esigenze legate
alla personalità del minore, viene naturale chiedersi se siano
maturi i tempi per emanare un ordinamento giudiziario specifico per
i minori, che tenga perlomeno conto delle peculiari differenze di
approccio al problema venutesi a creare tra i settori della
giustizia, minorile e degli adulti.
Tale obiettivo appare perseguito dal disegno di legge "Disposizioni
relative all'applicazione ai minorenni delle misure penali"
approvato il 7 luglio 2000 dal Consiglio dei ministri, il quale, se
accolto definitivamente in sede legislativa, apporterà
significative modifiche ed integrazioni all'insieme delle norme che
si occupano del processo penale minorile, nonché alla disciplina
delle modalità di esecuzione della pena detentiva.
È da sottolineare come la politica della residualità del carcere
(ben perseguita dal processo penale minorile se teniamo conto delle
430-450 presenze giornaliere rispetto alle 6.000 presenze calcolate
prima dell'entrata in vigore dello stesso), si accompagni ad una
non sempre adeguata presa in carico da parte dei servizi sociali
(che dovrebbe essere caratterizzata da un articolato lavoro di
rete), anche a causa di una diffusa mancanza di strutture ed
operatori.
Alcuni recenti studi statistici condotti dall'Ufficio Centrale per
la Giustizia Minorile, evidenziano che, in un anno, vi sono
mediamente tra le 44.000 e le 46.000 denunce a carico di minori.
Sarebbe dunque necessario conoscere cosa ne è (e cosa ne sarà!) di
tutti quei minori che non sono stati agganciati e seguiti dagli
operatori sociali.
D'altronde il ruolo dei servizi è fondamentale in tutti quegli
istituti, previsti dal D.P.R. n.448 del 1988, per i quali il
territorio rappresenta l'alternativa al carcere o, comunque, la
risorsa che mirerebbe ad offrire al minore l'opportunità di
inserirsi, come soggetto attivo e partecipante, nel contesto
societario.
A tal proposito, citiamo il già menzionato ex art. 28, la
sospensione del processo e la messa alla prova, oppure l'ex art. 27
che introduce la possibilità per il minorenne di uscire dal
circuito penale, qualora si accertasse l'irrilevanza sociale del
fatto-reato, oppure le misure cautelari delle prescrizioni (ex art.
20), della permanenza in casa (ex art. 21) e del collocamento in
comunità (ex art. 22).
È opportuno citare anche le "misure alternative alla detenzione"
previste dall'ordinamento penitenziario e dalla recente legge
Simeone n.165 del 1998 "Modifiche all'art. 656 del codice di
procedura penale ed alla legge n. 354 del 26 luglio 1975 e
successive modificazioni", legge - quest'ultima - che amplia la
possibilità di concessione di alcuni istituti nei casi in cui il
condannato abbia da scontare una pena o un residuo di pena
inferiore ai 3-4 anni.
È inoltre da rilevare come la tendenza attuale della giustizia
minorile a valorizzare sempre più la comunità ed il territorio vada
a scontrarsi con la constatazione che il carcere sembra ospitare,
perlopiù, stranieri e coloro che sono emarginati e soli; come se,
in certi casi, si ritornasse alla vecchia concezione di
rieducazione all'interno dell'istituzione, tesa a scotomizzare la
dimensione della risocializzazione e del reinserimento sociale del
detenuto.
Tra l'altro, in prospettiva, il ruolo dei servizi sociali è
destinato ad assumere una rilevanza particolarmente significativa
considerato che l'art. 13 del disegno di legge del 7 luglio 2000
prevede la sospensione dell'esecuzione della pena,
indipendentemente dalla sua entità, e l'immediato intervento dei
servizi della giustizia minorile in tutti i casi in cui la pena
detentiva debba essere eseguita nei confronti di soggetti
minorenni.
Occorre comunque affermare che l'emanazione della legge n.216 del
1991 "Interventi in favore dei minori soggetti a rischio di
coinvolgimento in attività criminose" e, successivamente, della
legge n. 285 del 1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" abbiano incentivato
e rafforzato, anche in un'ottica di prevenzione primaria, il lavoro
di valorizzazione delle risorse del territorio. Tuttavia, le ancora
presenti contraddizioni tra quanto sancito dal legislatore e la
effettiva messa in pratica di quanto prescritto, appaiono minare un
sistema che stenta a decollare, pur facendo leva su posizioni
qualitativamente elevate, quali quelle centrate sulla tutela dei
minori, sulla sicurezza sociale e sull'indispensabile chiarezza
degli obiettivi e dei progetti, che vedono coinvolte le
responsabilità di tutti gli attori in gioco (compreso il
minore).
È dunque auspicabile una sempre maggiore integrazione tra
competenze e professionalità specifiche, fondata sia sul processo
circolare di scambio di informazioni, sia sull'analisi delle
risorse realmente disponibili sul territorio, e che contempli
l'attuazione di progetti di formazione permanente per gli
operatori, al fine di consentire quel cambiamento mirato ad una
reale e concreta riduzione dello scarto, purtroppo ancor oggi
significativo, tra la teoria e la
pratica. |