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1. Premessa
La previsione in seno al Trattato di
Maastricht di una specifica norma sulla cooperazione di polizia tra
gli Stati membri dell'Unione Europea segnò l'inizio di un
articolato cammino che giunge alla meta di un assetto parzialmente
definitivo con la novella di Amsterdam; fra i due grandi momenti
della codificazione della nuova Unione Europea si inseriscono i
fondamentali capitoli dell'Azione comune 95/73/GAI(1), istitutiva
dell'Unità Europea Antidroga, e la stipula di un atto destinato a
porsi come il caposaldo della moderna cooperazione tra le law
enforcement agencies degli Stati membri dell'Unione, la Convenzione
del 1995 con cui si istituisce un Ufficio Europeo di polizia.Gli
artt. 29 e 30 del Trattato di Amsterdam individuano quale scopo
dell'Europol lo sviluppo della cooperazione di polizia mediante la
prevenzione e la lotta al crimine organizzato, da attuarsi tramite
la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, l'analisi e lo
scambio delle principali informazioni (2), comprese quelle, in
possesso delle forze di polizia, concernenti le transazioni
finanziarie sospette, nel rispetto delle norme sulla protezione sui
dati personali, e già nel preambolo della stessa Convenzione il
mezzo con cui raggiungere l'obiettivo dello sviluppo della
cooperazione di polizia viene individuato nel costante,
confidenziale ed intensivo scambio di informazioni.L'art. 2 par. 1
della Convenzione individua poi l'obiettivo dell'Europol nel
miglioramento dell'efficacia dei servizi competenti degli Stati
membri e della loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere
il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti ed altre forme
gravi di criminalità internazionale.Questi i dati normativi da cui
viene configurata la struttura dell'attività di Europol secondo i
caratteri di attività di intelligence.Con questo termine, derivante
dalla cultura anglosassone, vengono intesi sia il processo logico
attraverso il quale è possibile ottenere, interpretare, elaborare,
assemblare un complesso di informazioni al fine di attribuire loro
un significato unitario, sia il complesso di informazioni e di dati
finali in sé considerati.Originariamente utilizzato per le
informazioni di carattere militare, il termine passò ad indicare in
modo particolare l'attività di spionaggio, Il complesso delle
informazioni ottenute tramite attività di intelligence tuttavia è
per definizione caratterizzato dalla destinazione esclusiva ai fini
di polizia (si pensi alla "confidenzialità" delle informazioni,
richiesta dal preambolo della Convenzione), e per questa
caratteristica si distingue e si contrappone ad un secondo modello
operativo delle funzioni di polizia, denominato evidence e volto al
conseguimento di prove in senso pieno, con ciò avvicinandosi di più
e talora identificandosi con l'attività di Polizia
Giudiziaria(3).Un così coinvolgente impegno normativo comune
denuncia l'esigenza di una forte sinergia tra i protagonisti
operativi dell'attività investigativa, specificamente mirata alla
prevenzione di una criminalità organizzata sempre più articolata e
penetrante: nonostante l'altissimo livello di qualità professionale
dei soggetti nazionali deputati a svolgere compiti di
investigazione, la pura cooperazione internazionale tra singole
forze di polizia correva il pericolo di non riuscire più a
fronteggiare in maniera apprezzabile, in assenza di una struttura
stabile di raccordo fra le stesse, una fenomenologia criminale che
per il conseguimento dei propri fini illeciti fa leva su una
ramificazione capillarizzata all'interno di più Stati; da cui la
necessità di dotare di strumenti di alta efficacia l'opera di
contrasto alle attività criminali transnazionali, che tuttavia
tenesse conto delle peculiarità storiche e sociologiche dei
fenomeni criminali collegati ad una precisa area geografica,
l'Europa.
2. Struttura
generale
La gestione dei dati ottenuti
tramite attività di intelligence rappresenta uno degli aspetti
centrali del sistema Europol, sia per il regime di conservazione,
cui la Convenzione dedica i titoli II e III, sia per il trattamento
e l'utilizzo delle informazioni, cui è dedicato l'ampio titolo IV.
A ciò si aggiunge il Regolamento interno.
L'art. 6 Conv. in prima definizione delinea la struttura del
sistema informatizzato, per cui questo si sviluppa su:un sistema di
informazioni, che viene regolato dal successivo art. 7 e si
caratterizza per il contenuto limitato e definito con precisione e
la cui finalità consiste nel rapido accertamento del livello di
informazioni a disposizione dell'Europol e degli Stati membri;gli
archivi di lavoro previsti dall'art. 10, disciplinati da un
apposito regolamento interno, che estende a questi archivi il
sistema di tutela dei dati denominato 4x4, ed istituiti per una
durata variabile. Le informazioni contenute in questi archivi sono
quelle specificamente utilizzate per l'analisi criminale, e sono
accessibili unicamente all'Europol ed agli Stati membri coinvolti
in un progetto di analisi.il sistema di indice, correlato agli
archivi di lavoro ed accessibile a tutti gli Stati membri.Il par. 2
dell'articolo in esame dispone tassativamente che il sistema
informatizzato di raccolta di informazioni di cui si avvale Europol
e da esso formato, non deve in alcun caso essere collegato ad altri
sistemi di trattamento automatizzato, eccezion fatta per quelli
delle Unità nazionali Europol, previste e regolate dall'art. 4
Conv. Al più, nel rispetto di particolari condizioni richieste
dall'art. 18, i dati di carattere personale contenuti nell'archivio
di lavoro di cui all'art. 10 possono essere trasmessi a Stati ed
Organismi terzi.Il sistema informatizzato di Europol si va così ad
aggiungere alle precedenti esperienze di settore, come il sistema
telematico di tipo X-400 utilizzato dall'OIPC-INTERPOL ed il
Sistema Informatico Schengen, differenziandosi però da entrambi non
solo per la destinazione esclusiva ai fini di polizia delle
informazioni in esso contenute, ma soprattutto per il livello di
tutela assoluta del diritto alla riservatezza dei soggetti cui si
riferiscono i dati che lo compongono, secondo rigide disposizioni
che esamineremo.La costruzione del sistema informatizzato è
iniziata già nel 1995, e i Ministri della Giustizia e degli Affari
Interni hanno deciso di procedere ad attivare entro il 1999 un
sistema interinale, in attesa del sistema definitivo che sarebbe
dovuto entrare in funzione entro il 2000: attualmente i sistemi di
indice e gli archivi di analisi sono strutture operative, mentre
entro il 2001 è previsto l'inizio dell'operatività del sistema di
informazione.
3. Il sistema di
informazione
Il sistema informatizzato di
informazione è accessibile per la consultazione solo ai soggetti
elencati dall'art. 7: Ufficiali di collegamento, Agenti Europol,
Direttore e Vicedirettori. Le Unità nazionali possono accedere
direttamente, solo per ottenere informazioni sugli elementi di
identità di soggetti che presumibilmente stiano per compiere reati
di competenza dell'Europol; o indirettamente, tramite gli ufficiali
di collegamento per le esigenze correlate ad un'indagine
determinata.Il sistema è alimentato da due flussi di informazioni:
il primo proviene direttamente dagli Stati membri, per il tramite
di ELOs ed UU.NN.E., mentre il secondo, comprensivo sia di dati
comunicati da Stati od organismi terzi sia dei dati prodotti
dall'attività di analisi dello staff Europol, proviene dalle
strutture interne dell'Ufficio.Il contenuto del sistema si
suddivide in relazione alla previsione di due categorie di soggetti
(targets) considerati di rilievo nel testo della Convenzione,
segnatamente coloro che hanno già commesso reati di competenza
dell'Europol o che sono sospettati di averne commessi, e coloro per
i quali invece si può presumere, secondo la loro legislazione
nazionale ed in seguito a determinati fatti gravi, che ne
commetteranno in futuro.I dati relativi alle summenzionate
categorie di persone possono riguardare tassativamente alcuni
aspetti anagrafici delle stesse, nonché alcuni elementi relativi al
modus operandi; nell'ipotesi in cui il procedimento penale interno
contro l'interessato venga definitivamente archiviato o
quest'ultimo sia assolto, i dati che lo riguardano dovranno essere
cancellati dal sistema. Europol vigila sulle disposizioni sulla
cooperazione e sulla gestione del sistema, e ne è responsabile per
il corretto funzionamento e per la manutenzione tecnica.Elemento
caratterizzante l'intero sistema è che, salve le esposte competenze
e responsabilità di Europol, esclusivo gestore delle informazioni
trasmesse rimane il cosiddetto Ente originatore: questi, secondo il
par. 2 dell'art. 9 in materia di diritto di accesso al sistema di
informazione, è autorizzato a modificare, rettificare, cancellare i
dati introdotti, anche su segnalazione di altre unità che
riscontrassero delle imprecisioni nei dati. Libero, invece, rimane
il regime di ampliamento dei dati considerati dal par. 3, per cui
ogni unità può introdurre nuove informazioni che riguardano uno dei
soggetti considerati dall'art. 8 che sia già stato segnalato da
un'altra unità, per ciò che riguarda elementi di fatto e
circostanze diverse dalle informazioni di natura anagrafica.In ogni
caso, l'unità che richiama, introduce, modifica dati nel sistema di
informazione è responsabile della legittimità di tali operazioni, e
deve sempre poter essere individuata(4).
4. Archivi di
lavoro per i fini di analisi
Contengono tutti i dati utili che
non debbano essere destinati al sistema di informazione e che
verranno utilizzati per l'analisi strategica od operativa dei
fenomeni criminali, con accesso limitato all'Europol ed agli altri
Stati membri che siano coinvolti in un progetto di analisi; per
"analisi", il par. 2 dell'art. 10 Conv. definisce la raccolta, il
trattamento o l'utilizzazione di dati con lo scopo di venire in
aiuto all'indagine criminale. Tali dati, per l'art. 1 par. a) del
Reg., consistono in qualsiasi informazione concernente una persona
fisica(5) che sia identificata, o quantomeno identificabile,
direttamente od indirettamente, mediante riferimento ad un numero
di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici
sull'identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o
sociale. È evidente che questi archivi, poiché costituiscono la
base dell'analisi di intelligence che riassume l'essenza
dell'attività di Europol, rappresentano il nucleo fondamentale di
tutto il sistema informatizzato, il cuore dell'Ufficio, e devono
essere considerati come una delle innovazioni più rilevanti della
moderna cooperazione di polizia, concorrendo in maniera
determinante a formare il valore aggiunto del sistema Europol in
generale.a) Costituzione degli archiviLa procedura di decisione di
costituzione si apre con una proposta dell'Europol, in persona del
suo direttore, o formulata su iniziativa degli Stati membri, che,
ai sensi dell'art. 12 Conv., deve indicare:denominazione
dell'archivio;scopo dell'archivio;categorie di persone su cui si
archiviano i dati;tipo dei dati da memorizzare, tenuto conto della
Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981;i vari tipi di dati di
carattere personale che servono per accedere all'archivio nel suo
insieme ed altri elementi necessari alla trasmissione ed ai
controlli relativi ai dati.
La proposta viene indirizzata al consiglio di amministrazione che
decide se rendere o meno la propria
approvazione.Contemporaneamente, deve essere avvertita della
proposta l'Autorità comune di controllo che, entro due mesi dalla
ricezione della stessa, formula i propri rilievi al consiglio di
amministrazione; rappresentanti dell'Autorità possono essere
invitati dal consiglio a partecipare al dibattito relativo alle
decisioni costitutive degli archivi.Tale procedura, che si conclude
con la decisione costitutiva dell'archivio approvata a maggioranza
dei due terzi del consiglio, deve essere seguita anche nel caso di
modifiche ad un archivio precedentemente costituito.La
conservazione dei dati di carattere personale è soggetta a
revisione annuale ed in ogni caso tali dati non possono essere
detenuti per più di tre anni dal momento dell'immissione: tale
termine decorre ogni volta che viene introdotto un determinato
dato, ragion per cui se, per il nuovo decorso del termine, i dati
personali sono conservati per più di cinque anni l'autorità di
controllo comune ne viene informata e può così esprimere i propri
rilievi, sottoponendo la questione al direttore, nel caso in cui
ravvisi una violazione delle norme regolamentari comportante
obbligo di cancellazione del dato considerato.L'art. 15 del
Regolamento interno stabilisce che i dati personali e i risultati
dell'attività di analisi trasmessi da questi archivi possono essere
utilizzati solo in relazione allo scopo di quel determinato file o
per contrastare altre forme di criminalità di particolare entità,
nel rispetto di tutte le restrizioni presenti nel testo della
Convenzione e relative all'utilizzo dei dati; i risultati di un
archivio di lavoro per fini di analisi possono essere conservati
nel sistema informatizzato, in un archivio separato, per un periodo
massimo di tre anni dalla chiusura dell'archivio stesso: decorso
tale termine, i dati possono ancora essere conservati, ma in forma
di dossier cartaceo (art. 15 reg.).Ogni progetto di analisi
comporta la costituzione di un gruppo di analisi cui partecipano,
ognuno per le proprie funzioni e competenze, gli analisti e gli
agenti Europol, nonché gli ufficiali di collegamento insieme agli
esperti degli Stati membri che hanno emanato le informazioni o che
sono interessati all'analisi. All'interno di questi gruppi, solo
gli analisti sono autorizzati a introdurre e a ricercare i dati
nell'archivio considerato.Circa la gestione dei flussi informativi,
va rilevato che i dati provenienti da uno Stato membro giungono ad
Europol per il tramite esclusivo dell'unità nazionale e degli
ufficiali di collegamento da essa dipendenti; ciò in base ad una
richiesta formulata dall'ufficio o per iniziativa autonoma dei
suddetti Stati, che trasmettono i dati soltanto qualora la loro
legislazione nazionale ne permetta il trattamento(6) a scopo di
prevenzione o analisi dei reati, oppure di lotta contro gli stessi,
e le unità nazionali di riferimento, una volta che sia stato già
costituito un determinato gruppo di analisi, possono inviare
direttamente a quest'ultimo i dati, anche senza il tramite degli
ufficiali di collegamento, utilizzando i mezzi più idonei(7)
secondo il grado di sensibilità delle informazioni. Europol
conserva la facoltà di promuovere il completamento delle
informazioni depositate nei suoi archivi tramite richieste rivolte
a soggetti diversi dagli Stati membri, secondo modalità che sono
state deliberate dal Consiglio U.E.(8).Europol potrà interpellare
la Comunità Europea e gli organismi di diritto pubblico istituiti
in base ai Trattati costitutivi della C.E., gli altri organismi di
diritto pubblico istituiti nell'ambito U.E., gli organismi
esistenti in base ad accordi tra più Stati membri dell'U.E. (si
pensi al S.I.S. degli Accordi di Schengen), gli Stati terzi, le
organizzazioni internazionali e, naturalmente, l'Interpol. Tutti
questi soggetti possono autonomamente decidere di instaurare un
dialogo con Europol, ed anche in questo caso l'Ufficio potrà
accettare informazioni provenienti da essi, alle stesse condizioni
ed attraverso i medesimi canali.Una particolare ipotesi è poi
prevista dall'art. 16 Reg.: nel caso in cui risulti evidente che le
informazioni contenute in un archivio possono essere importanti
anche per altri archivi, si potrà avviare una procedura di
associazione degli archivi, con due diversi sviluppi a seconda che
si decida di procedere all'interconnessione degli archivi (i
precedenti archivi vengono fusi in un nuovo e diverso archivio) o
al semplice trasferimento dei dati da un archivio ad un altro.b)
Procedura d'urgenzaL'art. 12 Reg. disciplina la procedura d'urgenza
per la costituzione di archivi.
Ogni singolo archivio per finalità di analisi deve essere
costituito con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione
dell'Ufficio, salvo che particolari ragioni di urgenza non
consentano di attendere le decisioni di quest'Organo.In
quest'ultima ipotesi, il Direttore potrà senz'altro procedere alla
costituzione dell'archivio, dandone tuttavia tempestivo avviso al
Consiglio di Amministrazione e motivandone per iscritto l'urgenza.
In tale comunicazione il Direttore deve inoltre indicare la
denominazione dell'archivio, l'oggetto e gli obiettivi. Va rilevato
che tuttavia occorre comunque avviare la procedura ordinaria di
costituzione ex art. 12, e l'attività di analisi conseguente alla
costituzione dell'archivio potrà essere validamente intrapresa
soltanto dopo l'avvio di tale procedura, mentre i risultati finali
dell'analisi potranno essere trasmessi solo quando il consiglio di
amministrazione, sempre nell'ambito della parallela procedura
ordinaria intanto in corso, ha dato la sua approvazione alla
decisione costitutiva(9). Se il consiglio di amministrazione nega
l'approvazione, i dati già raccolti vengono immediatamente
cancellati (art. 12 par. 3 Reg.). c) Contenuto degli archiviPer gli
archivi destinati ad analisi operative, quindi per casi specifici,
il par. 1 dell'art. 10 Reg. fissa le categorie di persone in
relazione alle quali possono essere memorizzati i dati. Esse
sono:a. Persone di cui all'art. 8 par. 1
L'art. 8, nel definire il contenuto del sistema di informazione,
individua due precise categorie di soggetti i cui dati possono
essere memorizzati: specificamente, si tratta di soggetti che:sono
sospettati, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro
originatore dell'informazione, di aver commesso un reato o di
avervi partecipato, o che sono stati condannati per un tale reato
se l'Europol è competente;di cui, in base alla legislazione
nazionale, si può presumere, in seguito a determinati fatti gravi,
che commetteranno reati di competenza Europol. A differenza del
contenuto limitato del sistema di informazione, per ognuno di
questi soggetti gli archivi di analisi, in base all'art. 6 par. 2
Reg., possono contenere fino a più di 70 diverse categorie di dati
di carattere personale, oltre ai dati amministrativi correlati.b.
Persone che potrebbero intervenire come testi
Oltre ai diretti autori dei reati considerati nel mandato Europol,
gli archivi possono contenere informazioni relative a soggetti
diversi, ma sempre collegati all'ambito complessivo di un'indagine.
Le persone contemplate dal punto 2 dell'art. 10 par. 1 Conv.
vengono indicate dal par. 5 art. 6 Reg. come i potenziali testimoni
che possono intervenire sia nel corso delle indagini sui reati
considerati, sia nei procedimenti penali conseguenti. I relativi
dati che possono essere inseriti negli archivi, oltre quelli
anagrafici, fisici, identificativi, riguardano le informazioni che
gli stessi forniscono, la necessità di garantirne l'anonimato, la
protezione loro garantita, l'eventuale nuova identità, la
possibilità di partecipare alle udienze in tribunale. In caso di
necessità, possono essere memorizzate altre categorie di dati,
sempre entro i limiti complessivi previsti per i dati che
riguardano gli autori del reato.c. Persone già vittime di reati o
che potrebbero esserlo
Si tratta di un'importante specificazione sul piano soggettivo di
quella categoria generale di obiettivi sensibili verso cui Europol
appresta dei piani di difesa tramite attività di analisi: anche per
questa particolare categoria di soggetti possono essere memorizzati
dati anagrafici, fisici, identificativi, e in aggiunta dati
relativi al motivo della vittimizzazione, ai danni, di qualunque
natura essi siano, alla necessità di garantirne l'anonimato, alla
possibilità per gli stessi di partecipare alle udienze in
tribunale, alle informazioni fornite dagli stessi o per loro
tramite in merito al reato.d. Persone di contatto o di
accompagnamento
L'art. 10 par. 1, punto 4, considera anche persone diverse dai
potenziali colpevoli dei reati di competenza Europol: si tratta
delle cosiddette persone di contatto o accompagnamento, che l'art.
6 par. 3 Reg. definisce come coloro che hanno contatti non
occasionali con le persone direttamente prese in considerazione
dall'art. 10 Conv., qualora vi sia motivo di supporre che le
informazioni che si riferiscono a tali persone e che sono
considerate importanti ai fini dell'analisi possano essere ottenute
per loro tramite. Poiché si tratta di soggetti sui quali non ricade
direttamente l'attività di analisi, la memorizzazione dei loro dati
deve essere giustificata da ragioni di strettissima necessità e, a
tali fini, l'Ufficio dovrà seguire criteri di celerità nel chiarire
i rapporti che intercorrono tra i soggetti principali e i soggetti
connessi e nel cancellare i dati relativi a questi ultimi qualora
la supposta necessità di tali dati per l'analisi dovesse rivelarsi
infondata. Nessun rilievo hanno invece i soggetti a propria volta
collegati a persone di contatto o di accompagnamento, e i dati ad
essi relativi non potranno in alcun caso essere rilevati.e. Persone
che possono fornire informazioni sui reati considerati
Si tratta in linea di massima degli informatori di polizia, o
soggetti che hanno concluso la propria esperienza deviante
ponendosi in contrapposizione con l'organizzazione criminale di cui
prima facevano parte, o soggetti che, pur continuando a far parte
di un'organizzazione criminale, decidono di collaborare
fattivamente con le Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza:
che si tratti di tale categoria di soggetti, specificamente
considerata, si può dedurre dai tipi di dati che possono essere
immessi negli archivi, laddove la lettera H del par. 6 fa
riferimento alle ricompense, siano essi contributi finanziari o
favori personali di cui le persone in questione hanno goduto per i
loro servizi, quale peculiare tipo di informazione che può essere
archiviata in relazione ad essi. Più oscuro è il significato da
attribuire ad un'altra categoria di dati considerati dal par. 6, le
esperienze negative (lett. G): nel silenzio della norma, infatti,
possono darsi almeno due interpretazioni di segno opposto,
potendosi intendere come esperienza negativa sia quella dello
stesso soggetto considerato(10), sia quella delle stesse autorità
di polizia(11) che avessero già avuto contatti con il soggetto
stesso. In entrambi i casi, tuttavia, appare chiara la ratio della
valutazione, diretta o indiretta, dell'attendibilità della
fonte.
5. La
classificazione di fonti ed informazioni
Occorre brevemente illustrare le
modalità con cui diviene possibile assemblare una banca dati
altamente specializzata come quella degli archivi di lavoro a fini
di analisi.
Le fonti di base da cui vengono tratte le informazioni destinate a
confluire nel sistema informatizzato degli archivi di analisi,
nell'attività di intelligence vengono tradizionalmente tripartite
tra fonti aperte, fonti chiuse, informazioni classificate(12).Fonti
aperte. Si tratta, come da definizione, di fonti di informazione
legalmente accessibili a chiunque e sono caratterizzate dall'essere
consultabili senza particolari ostacoli, giuridici o di fatto. A
titolo di esempio si possono citare radio, televisione, agenzie
giornalistiche, pubblicazioni scientifiche, mappe, biblioteche,
letteratura, nonché la cosiddetta grey literature, un'area di fonti
di informazioni non classificabili, che consiste in documenti mai
pubblicati ufficialmente né tuttavia coperti da alcun tipo di
limitazione nella consultazione: queste fonti possono essere
rappresentate da rapporti di ricerca, tecnici, economici, di
viaggio, in documenti governativi non ufficiali, in dissertazioni e
relazioni et similia.Fonti chiuse. Consistono in data bases
contenenti informazioni assemblate per uno scopo specifico e
caratterizzate da accesso e distribuzione limitati. Nell'ambito che
qui interessa, in genere si tratta di informazioni di natura
personale raccolte dalle forze di polizia in occasione di
specifiche operazioni (informazioni ad accesso fortemente limitato)
oppure di informazioni contenute in archivi nazionali con accesso
limitato esclusivamente al personale delle forze di polizia (ad es.
dati relativi a fenomeni criminali o dati specifici contenuti in
registri automobilistici).Informazione classificata. È
un'informazione assunta in regime di assoluta segretezza, da fonte
umana (confidenti di polizia, persone informate sui fatti) o da
fonte tecnologica. A fronte della difficoltà e del rischio che
accompagnano il conseguimento di questo tipo di informazione, si
pone la caratteristica di un alto grado di affidabilità relativa,
nel senso che questo tipo di informazione giova generalmente come
preziosa "chiave di lettura" di informazioni provenienti da fonte
aperta o da fonte chiusa e come strumento di collegamento tra
queste ultime.Il quadro va completato con la previsione normativa
del Regolamento interno, il cui Capitolo II stabilisce le modalità
di classificazione dei tipi di archivi e di valutazione della fonte
e dell'informazione.Con riguardo al primo aspetto, si può
immediatamente rilevare che la suddivisione teorica tra analisi
operativa ed analisi strategica viene traslata ed applicata alla
struttura di gestione dei dati quale criterio distintivo di
altrettanti tipi di archivio, sia per effetto dell'art. 10 Reg.,
sia in base alla previsione del par. 6 art. 10 della Convenzione,
per cui l'archivio sarà considerato:generale o strategico, quando
l'obiettivo è quello di trattare informazioni relative ad un
problema particolare (art. 10 Reg.); in questo caso, è prevista la
piena associazione di tutti gli Stati membri, oltre che all'analisi
vera e propria, ai risultati dei lavori, secondo un meccanismo
procedurale analogo a quello previsto per il ruolo della
Commissione nell'ambito generale della Giustizia ed Affari Interni,
associazione che consiste nel diritto ad ottenere comunicazione
delle relazioni compilate dall'Ufficio e che si realizza tramite la
partecipazione di Ufficiali di collegamento affiancati, se del
caso, da esperti (art. 10 par. 6 Conv.);operativo, quando la
finalità è quella di ottenere informazioni su una o alcune delle
attività criminali oggetto del mandato Europol e riguardanti un
caso, una persona, un'organizzazione, al fine di avviare,
migliorare o concludere indagini bilaterali o multilaterali di
portata internazionale (art. 10 Reg.); alle analisi che precedono
la costituzione di questo tipo di archivio partecipano i
rappresentanti degli Stati membri coinvolti, secondo tre precise
modalità:
. partecipazione degli Stati membri da cui provengono le
informazioni in base alle quali è stato deciso di costituire un
archivio di analisi o che sono direttamente interessati da tali
informazioni;
. partecipazione degli Stati membri che il gruppo d'analisi invita
in un secondo tempo ad associarsi affinché diventino anch'essi
interessati;
. partecipazione degli Stati membri che, consultato il sistema di
indice, ravvisano la necessità di essere messi al corrente,
necessità fatta valere con motivazione scritta dagli Ufficiali di
collegamento.Con riguardo a quest'ultimo punto, occorre rilevare
ancora una volta che, per propria natura, un'analisi operativa
coinvolge solo i diretti interessati: questa caratteristica può
comportare l'insorgere di conflitti tra soggetti coinvolti e
soggetti esclusi dal progetto di lavoro comune: per
quest'evenienza, la Convenzione ha previsto un meccanismo di
risoluzione di tali conflitti, realizzato attraverso la procedura
di conciliazione regolata dal par. 7 art. 10, per cui, se sono
sollevate obiezioni in seno al gruppo di analisi, l'associazione a
pieno titolo degli ELOs viene differita per la durata della
procedura in questione, che può articolarsi in tre fasi
successive:entro 8 giorni si può raggiungere un accordo con l'ELO o
gli ELOs interessati;nel caso in cui il disaccordo persista, i capi
delle Unità nazionali interessate si riuniscono entro 3 giorni, con
la partecipazione del Direttore dell'Europol o di un suo
rappresentante;infine, nell'ulteriore resistenza dell'obiezione, a
riunirsi saranno i rappresentanti degli Stati membri coinvolti in
seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio, entro altri 8
giorni: esperita invano quest'ultima fase, lo Stato che ha fatto
valere la necessità di essere messo al corrente sarà senz'altro
ammesso a partecipare, indipendentemente dall'obiezione mossa
contro la presenza del suo ELO.Quanto al sistema di valutazione
della fonte e dell'informazione, il successivo art. 11 del
Regolamento pone l'importante principio del doppio criterio di
valutazione, generalmente inteso come sistema 4x4: si tratta di un
sistema di classificazione, destinato a divenire comune a tutti gli
Stati membri, che si sviluppa in quattro gradi per la fonte di
informazione ed in quattro gradi per l'informazione stessa.
Più specificamente:Codici delle fontiFonte esente da ogni dubbio su
autenticità, credibilità, competenza, oppure informazione
proveniente da soggetto che in passato ha dimostrato di essere
credibile in ogni circostanza.Fonte che in passato ha dimostrato di
essere affidabile nella maggior parte dei casi.Fonte che in passato
ha dimostrato di non essere affidabile nella maggior parte dei
casi.X o D. - Fonte mai esaminata in passato o per cui esistono
dubbi su autenticità, credibilità, competenza.Codici delle
informazioniInformazione riconosciuta come vera senza alcuna
riserva;Informazione conosciuta personalmente dalla fonte ma non
dall'ufficiale che la trasmette;Informazione non conosciuta
personalmente dalla fonte ma corroborata da riscontri;Informazione
non conosciuta personalmente dalla fonte e non riscontrabile in
nessuna maniera.L'art. 11 Reg., nel disciplinare la stima delle
fonti e delle informazioni, stabilisce che queste ultime dovranno
essere catalogate già dallo Stato membro originatore secondo il
menzionato sistema 4x4, e nel caso in cui l'Ufficio giungesse alla
conclusione che la stima compiuta dallo Stato è errata, occorrerà
che lo stesso Stato corregga la sua valutazione, non potendo
Europol esercitare poteri sostitutivi dello stesso in mancanza di
uno specifico accordo. Se la stima poi mancasse del tutto, solo in
quel caso l'Ufficio, sulla base di altri dati a sua disposizione,
potrà procedere ad una propria stima sull'attendibilità di fonte o
informazione, in accordo con lo Stato originatore; nel caso
specifico in cui l'accordo non venisse raggiunto, o non ne fosse
stato previsto uno in termini generali, Europol potrà senz'altro
procedere motu proprio alla valutazione secondo il sistema 4x4.Nel
caso in cui il dato da inserire negli archivi sia a propria volta
frutto di una precedente attività di analisi dell'Ufficio, anche
allora Europol dovrà preventivamente classificare fonte ed
informazione secondo lo stesso sistema, di concerto con gli Stati
membri che hanno partecipato all'analisi.Tutti i dati che
confluiscono negli archivi, quindi, quale che ne sia la fonte,
devono essere preventivamente classificati.
6. Il sistema di
indice
Strettamente collegato agli archivi
di lavoro per finalità di analisi, il sistema di indice previsto
dall'art. 11 Conv. ne costituisce una "guida", fruibile da
Direttore, Vicedirettori, agenti Europol debitamente autorizzati ed
Ufficiali di collegamento. In particolare a quest'ultima categoria
di soggetti sono riservate le previsioni dell'articolo in
questione, in base alle quali è richiesto che il sistema debba
essere strutturato in maniera da permettere loro di comprendere se
gli archivi contengano o meno dati riguardanti lo Stato membro
d'origine. Più specificamente, l'accesso degli ELOs deve essere
concepito in modo che questi siano in grado di determinare
esclusivamente se una data informazione è memorizzata, con totale
esclusione di qualsiasi collegamento o deduzione sul contenuto
degli archivi, la cui consultazione è riservata tassativamente agli
analisti dell'Analysis Unit, giusto il disposto dell'art. 10, par.
2, pt. 1 Conv.: il sistema di indice costituisce quindi l'unica
forma di collegamento tra lo staff Europol non appartenente
all'Unità citata e gli archivi di analisi, altro aspetto sotto cui
si manifesta il carattere di assoluta riservatezza che assiste i
dati contenuti nell'intero sistema informatizzato.
7. Trattamento,
protezione, sicurezza dei dati
Il problema del regime di
trattamento dei dati all'interno di una struttura di polizia
presenta aspetti di estrema delicatezza e complessità, poiché si
tratta di attività che nel loro complesso, in quanto rivolte alla
prevenzione e repressione dei reati e al mantenimento dell'ordine
pubblico, spesso si ispirano a criteri di effettività non sempre
contemperati da un'adeguata tutela dei diritti dell'individuo. Ne è
conferma la ricorrente presenza di clausole di esclusione e di
salvaguardia all'interno delle legislazioni nazionali che regolano
la materia del diritto alla riservatezza dell'individuo: prevale in
via generale la tutela dell'interesse collettivo al mantenimento
della sicurezza e dell'ordine pubblico rispetto alla tutela del
diritto del singolo, per cui, frequentemente, le attività di
polizia vengono espressamente sottratte all'ambito di applicazione
di tali legislazioni, rendendosi necessaria un'apposita disciplina
speciale. Va tuttavia rilevato che le suddette discipline speciali
prevedono, in un delicato sistema di checks and balances, degli
Organi amministrativi di controllo, sovraordinati ed indipendenti,
su tali attività.In relazione ai dati di carattere personale
destinati agli archivi Europol, la Convenzione individua un preciso
obbligo a carico di ciascuno Stato membro circa l'adozione delle
disposizioni di diritto interno necessarie ad assicurare un livello
di protezione dei dati suddetti che sia pari a quello derivante
dall'applicazione dei principi della Convenzione del Consiglio
d'Europa(13) sulla protezione delle persone riguardo al trattamento
automatizzato dei dati personali, del 28 gennaio 1981, cui anche
l'art. 14 Conv. Europol opera un rinvio, tenendo conto della
Raccomandazione 87/15 relativa all'uso dei dati di carattere
personale da parte delle autorità di polizia(14); ai medesimi
principi dovrà ispirarsi anche lo stesso Europol nel rilevamento,
trattamento ed uso di quei dati, e ciò anche per i dati non
automatizzati detenuti in forma di archivi(15). La Convenzione
citata in verità si presta ad un utilizzo più ampio di quello
espressamente richiesto dalla Convenzione Europol, e ciò per il
particolare valore del livello di tutela del singolo soggetto che
essa è destinata a conseguire; di particolare pregio appare il
sistema di definizione di alcuni termini-chiave apprestato
dall'art. 2(16), sistema che potrebbe essere senza dubbio
utilizzato come criterio di interpretazione delle norme rivolte a
questo specifico aspetto dalla Convenzione Europol. La
Raccomandazione 87/15, adottata dal Consiglio dei Ministri degli
Stati membri del Consiglio d'Europa, si caratterizza rispetto alla
Convenzione del 1981 per la specificità dell'oggetto, essendo
espressamente rivolta la gestione dei dati personali ad uso di
polizia: i principi ivi enunciati ed accolti si applicano infatti
alle attività di raccolta, memorizzazione, utilizzazione e
trasmissione, ad uso di polizia, dei dati a carattere personale che
costituiscono l'oggetto di un trattamento informatizzato, e il
principio ribadisce espressamente l'esclusiva destinazione ai fini
di polizia dei dati raccolti in quella sede, prevenendo così
qualsiasi pregiudizio che potrebbe derivare all'individuo dalla
diffusione di quei dati, secondo un criterio di riservatezza che
ispirerà anche la struttura complessiva dell'Europol.Il 3 novembre
1998 il Consiglio U.E. ha adottato le norme sulla protezione del
segreto delle informazioni dell'Europol, norme in base alle quali
vengono stabilite le misure di sicurezza che devono essere
applicate a tutte le informazioni elaborate dall'Ufficio, sia
all'interno della sua struttura, sia mediante la sua
organizzazione(17).Viene configurato così un sistema di
classificazione interna dei livelli di protezione che si suddivide
in livello di protezione minimo e livelli di sicurezza
"Europol"(18).A tutte le informazioni trattate dall'Ufficio o
mediante esso, salvo quelle cui è stata espressamente apposta
l'indicazione distintiva di informazioni pubbliche o palesemente
riconoscibili come tali, è attribuito un livello di protezione
minimo, che esclude l'applicazione di livelli di sicurezza Europol,
benché tali informazioni siano comunque considerate informazioni
Europol.Alle informazioni che richiedano ulteriori misure di
sicurezza è attribuito uno dei tre livelli di sicurezza Europol,
con la relativa indicazione distintiva specifica e tale livello di
sicurezza è attribuito soltanto se ciò è indispensabile e per il
tempo necessario: ad ogni livello di sicurezza corrisponde un
pacchetto di sicurezza che offre un determinato grado di
protezione, a seconda del contenuto delle informazioni e del danno
che l'accesso, la diffusione, o l'uso non autorizzati di tali
informazioni potrebbero arrecare agli interessi degli Stati membri
o dell'Europol.Sono inoltre previste rigorose limitazioni personali
per l'accesso e l'autorizzazione di sicurezza: in particolare,
l'accesso alle informazioni e il loro possesso è limitato
all'interno dell'Europol alle persone che devono conoscerle o
elaborarle nello svolgimento delle proprie funzioni, e le persone
addette al trattamento delle informazioni, dopo essere state
sottoposte alle necessarie indagini di sicurezza, ricevono una
formazione specifica, anche considerato che il consiglio di
amministrazione, previa consultazione del comitato di sicurezza,
adotterà uno specifico manuale di sicurezza concernente in maniera
specifica l'applicazione delle norme sulla protezione del
segreto.Punto nodale di tutta la tematica della protezione dei dati
sono le disposizioni dell'art. 15 Conv. in materia di
responsabilità per trattamento illecito dei dati; detta
responsabilità sorge per illegittimità del rilevamento e della
trasmissione dei dati, nonché per l'introduzione, l'esattezza e
l'aggiornamento degli stessi, ed infine per il controllo dei tempi
di archiviazione.I soggetti considerati responsabili sono
individuati nello Stato membro che ha introdotto o trasmesso i dati
illegittimi e, alternativamente, nell'Europol per i dati che gli
sono stati trasmessi da Stati o organismi terzi o che rappresentano
il risultato dell'attività di analisi; in quest'ultimo caso in
linea teorica potrebbe anche profilarsi, nella presenza degli
estremi, una concorrenza di responsabilità con lo Stato membro
originatore dell'informazione.Analoghe esigenze di garanzia
informano sia le modalità di utilizzazione diretta dei dati, sia le
modalità della loro trasmissione a Stati ed organismi terzi.Per la
prima ipotesi sono state disposte le condizioni dell'art. 17,
secondo cui ogni consultazione degli archivi è strettamente
limitata ai servizi competenti degli Stati membri ed all'Europol
per lo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 3 Conv. Altro
aspetto sotto cui si manifesta l'esigenza garantistica di
protezione dei dati è rappresentato dal par. 2 art. 17, che fissa
l'importante principio dell'ultraterritorialità delle norme di
origine interna che dispongono particolari restrizioni per
l'utilizzazione di singoli dati(19), con l'importante eccezione
dell'ipotesi in cui la legislazione interna disponga l'obbligo di
derogare alle restrizioni a favore dell'Autorità Giudiziaria, delle
Istituzioni legislative o di qualsiasi altro organismo(20)
indipendente istituito per legge e incaricato del controllo sui
servizi competenti, con ciò intendendosi tutti gli organismi
pubblici esistenti negli Stati membri e preposti alla prevenzione
ed alla lotta contro la criminalità.La seconda ipotesi è
contemplata dall'art. 18 che consente all'Europol di trasmettere
dati di carattere personale a Stati ed organismi terzi nella
ricorrenza contestuale di quattro presupposti specifici:
- necessità in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro
i reati di competenza Europol;
- garanzia di un adeguato livello di protezione dei dati in tale
Stato od organismo;
- ammissibilità secondo un sistema di norme generali che dovrà
essere adottato all'unanimità dal Consiglio;
- accordo dello Stato membro, se soggetto originatore
dell'informazione è quest'ultimo(21).
Un'ipotesi particolare si configura
quando Europol abbia ricevuto da parte di uno Stato terzo una
richiesta di trasmissione di dati a loro volta provenienti da un
altro Stato terzo: l'Ufficio si troverà impegnato a tutelare gli
interessi degli Stati membri, poiché procederà alla trasmissione
solo quando avrà la certezza che questa non costituisca un ostacolo
per il regolare svolgimento delle funzioni interne di uno Stato
membro, e che non costituisca una minaccia per la sicurezza e
l'ordine pubblico dello stesso, e se le informazioni richieste sono
in regime di segretezza, la relativa trasmissione potrà avvenire
solo se tra Europol e lo Stato terzo esisterà un accordo sulla
protezione del segreto. In tutte le ipotesi di trasmissione a Stati
ed organismi terzi, Europol rimane l'unico ente responsabile per la
legittimità dell'operazione.
8. Le
Authorities
Uno dei grandi pregi della
Convenzione va ravvisato nell'efficace sistema di controllo e di
tutela del singolo, apprestato con la previsione di due tipi di
Autorità di controllo sul trattamento dei dati, che si integrano in
un quadro di competenze ripartite in maniera esclusiva a seconda
che venga esaminata la responsabilità dello Stato membro o
dell'Europol.Già nella Raccomandazione 87/15 si trova il
riferimento ad un'Autorità di Controllo: il principio 1, in materia
di controllo e notificazione, dispone che ogni Stato membro dovrà
disporre di un'autorità di controllo indipendente ed esterna alle
strutture di polizia, anche con natura di organo consultivo,
incaricata di vegliare sul rispetto dei principi enunciati nella
Raccomandazione stessa, e ad essa dovranno essere comunicate la
formazione, l'esistenza, i dati essenziali relativi agli archivi
informatici, permanenti o ad hoc. Il principio 6 par. 1, inoltre,
prevede che tale Autorità dovrà prendere dei provvedimenti affinché
gli interessati siano informati sull'esistenza di tali archivi,
tenuto ovviamente conto della necessità di evitare pregiudizi gravi
alle attività di polizia.Riteniamo che, nella persistenza della
situazione lacunosa che condiziona il controllo giurisdizionale da
parte della Corte di Giustizia, questo controllo di natura
amministrativa costituisca un ottimo strumento di tutela ed una
valida risposta, anche se limitata alla tematica del trattamento
dei dati, alle legittime preoccupazioni di chi paventa la totale
scopertura dei diritti del singolo nell'ambito non comunitarizzato
della Giustizia ed Affari Interni, e ciò anche alla luce delle
positive esperienze e dei risultati conseguiti in quegli
ordinamenti interni in cui tale sistema di controllo è previsto.a)
Autorità di Controllo NazionaleAl pari della previsione circa la
costituzione di un'apposità Unità Nazionale Europol, la Convenzione
configura anche qui un preciso obbligo a carico degli Stati membri
di designare un apposito ufficio deputato ad accertare che la
trasmissione, l'introduzione e la consultazione di dati di
carattere personale presso Europol avvengano in modo lecito e che
non siano lesi i diritti delle persone. L'Autorithy dispone di un
ampio raggio d'azione nei confronti delle strutture Europol
direttamente ed indirettamente dipendenti dallo Stato di
appartenenza; così essa ha accesso ai dati introdotti dai servizi
competenti dello Stato presso le Unità nazionali, nonché agli
uffici ed ai dossier dei rispettivi Ufficiali di collegamento, ed
ha potere di controllo sull'attività stessa delle UU.NN.E. e degli
ELOs, nei limiti in cui queste attività concernano la protezione
dei dati personali.b) Autorità di Controllo ComuneL'Autorità
centrale, costituita presso Europol, vigila sulla legittimità della
memorizzazione, trattamento ed utilizzazione dei dati in seno ai
dipartimenti dell'Ufficio e della trasmissione di dati da questo
provenienti. Inoltre, l'Autorità è competente per l'esame delle
difficoltà di interpretazione ed applicazione delle norme
convenzionali sul trattamento dei dati di carattere personale; per
l'esame di problemi che possono sorgere all'atto del controllo da
parte delle Autorità nazionali o nell'esercizio del diritto di
accesso; per l'elaborazione di proposte armonizzate in vista di
soluzioni comuni ai problemi che si presentano. Come per l'Autorità
nazionale, i membri dell'Autorità comune devono presentare i
necessari requisiti di indipendenza ed imparzialità richiesti dalla
delicata natura dell'incarico; sono scelti dagli Stati membri tra
gli appartenenti alle Autorità nazionali, in numero massimo di due
per ciascuna di esse, ed ognuna di queste delegazioni dispone di un
voto deliberativo. La loro durata in carica è stabilita in cinque
anni, e, nello svolgimento delle loro mansioni, non ricevono
istruzioni da nessuna autorità.Qualora l'Autorità constati
violazioni sui settori di sua competenza, essa attiva un
procedimento nel corso del quale invia al Direttore dell'Europol le
osservazioni che ritiene necessarie e fissa un termine perentorio
per la risposta di quest'ultimo.Nei confronti dell'Autorità,
l'Europol è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a
permettere l'accesso a tutti i documenti e dossier; a permettere
l'accesso ai suoi locali; ad eseguire le decisioni dei ricorsi da
essa accolti in materia di diritto di accesso e di rettifica e
cancellazione dei dati. Particolari disposizioni sono inoltre
previste in tema di relazioni dell'attività dell'Autorità, di
potestà regolamentare interna, di istituzione di commissioni e di
parere sul bilancio per la parte che la riguarda.In realtà,
l'istituzione di un apposito organo che svolge funzioni di natura
amministrativa volte alla salvaguardia dei diritti fondamentali si
pone sulla scia di una concezione garantistica che aveva già
trovato fondamentale espressione nella citata Convenzione del
Consiglio d'Europa del 1981 che, al Capitolo V, prevedeva un
apposito Comitato Consultivo, cui l'art. 19 attribuiva precise
funzioni in ordine alla formulazione di proposte dirette agli Stati
firmatari in vista della facilitazione dell'applicazione della
Convenzione stessa, di emendamenti, di interpretazione; tuttavia,
quest'organo differisce dalle autorità di controllo poiché, a
differenza di queste ultime, ammette la legittimazione dei soli
Stati, ancora una volta quindi considerati i soli soggetti
giuridicamente rilevanti della Comunità internazionale, mentre le
autorità previste dalla Convenzione Europol si reggono sul
fondamentale ed innovativo principio della rilevanza della tutela
della posizione giuridica dell'individuo in sede internazionale e,
a differenza del Comitato Consultivo, esercita poteri autoritativi
a salvaguardia di tale posizione. In sintesi, le autorità di
controllo si allineano effettivamente con il significato, il senso
ed il fondamento dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo, laddove questo garantisce il rispetto della vita privata
e familiare, del domicilio e della corrispondenza di ogni persona,
e ne costituiscono una delle attuazioni più profonde ed
efficaci.
9. La tutela dei
singoli
L'esigenza di garantire il corretto
trattamento dei dati si è spinta ben oltre la previsione di un
sistema di controllo indipendente ed imparziale: la previsione di
un collegamento diretto fra il singolo soggetto interessato e
l'Ufficio rappresenta uno dei principi accolti nella Convenzione
che più spiccano per carattere innovativo e progressista, anche
perché recepisce in sede di cooperazione internazionale i criteri
ispiratori delle legislazioni nazionali accolti nel principio 6
della Racc. 87/15, che prevede il regime di pubblicità, diritto
d'accesso agli archivi di polizia, diritto di rettificazione e
diritto di ricorso in materia di trattamento di dati ad uso di
polizia.L'art. 19 configura un vero e proprio diritto di accesso
del singolo ai dati che lo riguardano memorizzati nel sistema
informatizzato, volto ad ottenerne una comunicazione o una
verifica, e disciplina per questo un apposito procedimento di
natura amministrativa, nonché un procedimento eventuale nel caso di
ricorso all'Autorità di controllo.Preliminarmente occorre esaminare
il dato terminologico che individua la categoria di soggetti
legittimati. Invero, l'articolo in esame dispone che l'accesso sia
consentito a "chiunque", nei confronti di dati che lo riguardano;
riteniamo tuttavia che si possa e si debba configurare la necessità
dell'ulteriore requisito dell'interesse specifico e qualificato, e
ciò per analogia juris con gli omologhi procedimenti di natura
amministrativa previsti dalle legislazioni interne, dovendosi in
ultima analisi negare tale accesso solo ed unicamente al quisque de
populo sprovvisto di un effettivo interesse concreto ed
attuale.L'atto di impulso del procedimento consiste in una domanda
che l'interessato può presentare a titolo gratuito presso
l'Autorità nazionale di controllo di qualsiasi Stato membro.
Quest'atto produce il triplice effetto immediato di creare a carico
dell'Autorità un dovere di trasmettere la richiesta all'Europol; a
carico dell'Europol un dovere di procedere ad un trattamento
completo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta; a favore
del richiedente il diritto a ricevere una risposta direttamente
dall'Europol.Più in dettaglio, il diritto di accesso si esercita
nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso cui si è
presentata la domanda; la richiesta potrà essere rifiutata se ciò
sarà ritenuto necessario per il corretto svolgimento delle funzioni
dell'Europol, per la protezione della sicurezza degli Stati membri
e dell'ordine pubblico o per la lotta contro i crimini, per la
protezione dei diritti e delle libertà di terzi e, pertanto, le
esigenze delle persone interessate alla comunicazione dovranno
passare in subordine. Anche la Racc. 87/15 richiede tali
condizioni, nel regolare il diritto d'accesso agli archivi della
polizia: il principio 6.4 impone che il diritto d'accesso non sia
limitato se non nella misura necessaria al corretto ed efficace
svolgimento delle operazioni investigative, alla sicurezza dello
stesso interessato o ai diritti di libertà di terzi.Una volta
risolta con esito positivo questa prima delibazione, il diritto di
accesso si modifica concettualmente e testualmente in diritto alla
comunicazione, che si esercita secondo tre procedure, ognuna delle
quali legata ad un'ipotesi specifica:per i dati contenuti nel
Sistema di informazione di cui all'art. 8, occorre coinvolgere lo
Stato originatore: la comunicazione può avvenire solo se lo Stato
originatore insieme allo Stato interessato dalla comunicazione in
precedenza hanno avuto la possibilità di rendere nota la loro
posizione, che potrebbe anche consistere in un rifiuto della
comunicazione;lo stesso è richiesto per i dati introdotti
dall'Europol in quel sistema;per i dati introdotti negli archivi di
lavoro per fini di analisi di cui all'art. 10, la comunicazione è
subordinata ad un assenso dell'Europol, degli Stati membri che
partecipano all'analisi e di quelli direttamente interessati dalla
comunicazione.Abbiamo detto che Europol ha il comunque il dovere di
rispondere: se qualcuno tra gli Stati membri ha manifestato la
propria contrarietà alla comunicazione, l'Ufficio notificherà al
richiedente che le verifiche sono state effettuate, senza fornire
indicazioni che possano rivelargli se abbia o meno informazioni sul
suo conto.Il singolo può anche richiedere una semplice verifica dei
dati che lo riguardano, senza che questa sia seguita dalla
comunicazione dei relativi dati: anche in questo caso l'Ufficio si
limiterà a notificare il compimento della verifica, senza fornire
altre informazioni. Va aggiunto che nelle ipotesi in cui la
legislazione nazionale applicabile non consenta la comunicazione
dei dati personali o uno degli Stati membri non abbia prestato il
proprio assenso a detta comunicazione, la richiesta di
comunicazione si converte automaticamente in richiesta di
verifica.Il richiedente non soddisfatto può ricorrere avverso la
decisione dell'Europol innanzi all'Autorità di controllo comune,
che istruisce un procedimento di secondo grado nelle ipotesi
di:Diniego di comunicazione di dati introdotti da uno Stato
membro.
L'Autorità decide in conformità della legislazione nazionale dello
Stato presso il quale è stata depositata la domanda, dopo aver
consultato in via preliminare l'Autorità di controllo nazionale o
la giurisdizione competente dello Stato membro da cui proviene il
dato. Diniego di comunicazione di dati introdotti da Europol.
L'Autorità, in caso di persistente opposizione dell'Ufficio o di
uno Stato membro, può, previo parere di questi soggetti, superare
autoritativamente l'opposizione con deliberazione adottata a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti: se il quorum non
viene raggiunto, l'Autorità procede alla notifica di effettuata
verifica nelle forme che già conosciamo.Questioni sulla verifica
dei dati.
A seconda che il ricorso riguardi la verifica di dati introdotti da
uno Stato membro (nel Sistema di informazione) o da Europol (nel
Sistema di informazione o negli archivi di lavoro a fini di
analisi), l'Autorità si accerta che la verifica sia stata
correttamente effettuata, nel primo caso in stretto contatto con
l'Autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha
introdotto i dati, autonomamente nel secondo caso. Conclude il
procedimento la notifica al richiedente circa l'effettuata
verifica.
10. I diritti
dei singoli
Una volta ottenute le comunicazioni
richieste, in che maniera i singoli interessati possono intervenire
sui dati che li riguardano?In primo luogo, assume rilievo la
disposizione sulla rettifica e la cancellazione dei dati. L'art. 20
considera l'ipotesi che i dati trasmessi da Stati od organismi
terzi o che risultano dalla sua attività di analisi siano errati o
siano stati introdotti o memorizzati in contrasto con le
disposizioni della Convenzione e prevede i meccanismi di rettifica
e cancellazione dei dati medesimi; orbene, chiunque ha il diritto
di richiedere all'Europol che i dati errati che lo riguardano siano
cancellati o rettificati, e l'Europol è tenuto ad evadere la
richiesta, dandone comunicazione al richiedente. Se la risposta
dell'Ufficio non viene ritenuta soddisfacente, o non è giunta entro
un periodo prestabilito dalla richiesta, l'interessato può
senz'altro interpellare l'Autorità di controllo comune.Medesima
disciplina è inoltre prevista per la rettifica e la conservazione
di dati contenuti in dossier cartacei: l'art. 22 par. 3 dispone in
particolare che qualsiasi persona oggetto di un dossier dispone nei
confronti dell'Europol di un diritto di rettifica, distruzione del
dossier o inserimento di un'indicazione, e rinvia al precedente
articolo 21 per quanto riguarda la possibilità di ricorrere
all'Autorità comune di controllo.Vi è, infine, la responsabilità
extracontrattuale ex art. 38, alternativa o solidale, degli Stati
membri e dell'Europol per qualsiasi danno causato ad una persona in
ragione di dati contenenti errori di diritto o di fatto,
memorizzati o trattati in sede di Europol.Unico legittimato passivo
è lo Stato membro nel quale si è verificato il danno: questo potrà
essere citato in giudizio dalla vittima innanzi alle competenti
Autorità giurisdizionali, secondo le norme sostanziali e
processuali interne e, corrisposto un adeguato risarcimento del
danno, potrà agire in regresso contro gli altri Stati membri e/o
l'Europol in proporzione al loro grado di responsabilità(22). A ciò
naturalmente si aggiunge l'ordinaria responsabilità contrattuale
dell'Ufficio e le altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
differenti dall'illecito trattamento dei dati.Pur nel profondo
rispetto per i principi ispiratori che hanno orientato la volontà
dei Redattori della Convenzione nella costruzione di questo
complesso meccanismo di impronta energicamente garantista, il
nostro timore è che, di fatto, questo pregevole sistema possa
trovare ben poche occasioni di funzionamento e che sia purtroppo
destinato a rimanere lettera morta, ciò per una semplice
considerazione: da quali circostanze dovrebbe sorgere l'esigenza di
esercitare il diritto di accesso?Siamo in presenza di un sistema di
polizia, per propria natura caratterizzato da un grado di
segretezza ed inaccessibilità pressoché assoluto, e non si vede
assolutamente come un qualsiasi soggetto nei confronti del quale
non sia stato ancora iniziato un procedimento penale(23) possa
minimamente immaginare che in una struttura addirittura
sovranazionale si stiano gestendo dei dati che lo riguardano. In
ipotesi, ciascuno dovrebbe inviare con cadenza periodica
all'Autorità di controllo una domanda di accesso (ciò che
presupporrebbe una conoscenza sociale piuttosto ampia
dell'esistenza dell'Europol nonché dei suoi meccanismi), sempre
ammesso che questa venga accolta, ma è evidente che si tratta di
pura utopia.Né si potrebbe obiettare che il diritto di accesso è
temporalmente illimitato, per cui sarebbe dato all'interessato di
esercitarlo anche dopo avere avuto notizia in qualsiasi modo di un
procedimento penale a suo carico, perché una volta coinvolta
l'Autorità giudiziaria, per cui è già esistente una formale notitia
criminis, ci troviamo in uno stadio ulteriore in ragione del quale
l'interesse all'accesso ai dati personali appare ormai molto
labile, essendosi per definizione esaurito il ruolo attivo
dell'Ufficio.Riteniamo che il diritto di accesso, così come
attualmente configurato, sia verosimilmente rivolto nei fatti solo
a quanti già abbiano avuto precedente esperienza di archiviazione
di dati negli archivi Europol, e fondino la propria iniziativa su
ipotesi probabilistiche.Del resto, occorre prendere atto che il
sistema configurato, considerata la natura e la struttura
dell'Ufficio, è l'unico realmente ammissibile che permette un equo
contemperamento di tutte le contrapposte esigenze.
(*) - Esperto in diritto delle Comunità
europee.
(1) - Il 2 giugno 1993, nel corso della Conferenza dei Ministri
degli Interni ("Trevi") di Copenaghen, venivano individuate e
fissate le linee guida dell'European Drugs Unit, poi ampliate,
sviluppate e consolidate nell'Azione Comune 95/73/GAI del
10/3/1995, deliberata dal Consiglio su iniziativa della Germania.
L'importanza dell'Azione 95/73/GAI si apprezza essenzialmente sia
per la costituzione di un'Unità di cooperazione di polizia in cui
sono già presenti le linee essenziali del costituendo Europol, sia
per l'estensione del novero delle competenze investigative
dell'Ufficio al traffico illecito di materie radioattive e sostanze
nucleari, alle organizzazioni di immigrazione clandestina ed al
traffico illecito di autoveicoli, che si aggiungono alle basilari
competenze sul traffico di droga e sul terrorismo internazionale
previste in via generale dall'art. K.1/9.
(2) - Art. 3 par. 1 Convenzione Europol: "Funzioni - Per conseguire
l'obiettivo definito dall'art. 2 par. 1 l' Europol svolge
prioritariamente le seguenti funzioni:
1. Agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
2. Raccogliere, riunire ed analizzare le informazioni;
3. Comunicare senza indugio ai servizi competenti degli Stati
membri, attraverso le unità nazionali definite all'articolo 4, le
informazioni che li concernono e informarli immediatamente dei
collegamenti constatati tra fatti delittuosi;
4. Facilitare le indagini negli Stati membri trasmettendo alle
unità nazionali tutte le pertinenti informazioni a riguardo;
5. Gestire raccolte informatizzate di informazioni contenenti dati
conformemente agli articoli 8, 9, 10."
(3) - È stato correttamente rilevato che la finalità istituzionale
della raccolta dei dati ad uso di polizia non osta a che quei dati,
se bene elaborati, possano orientare anche attività di polizia
giudiziaria.
(4) - La disposizione appare di particolare importanza, sol che si
consideri il complesso meccanismo che permette di individuare
l'unità responsabile per l'eventuale trattamento illecito o per
qualsiasi atto di gestione dei dati descritto nel par. 2 dell'art.
9: si ipotizzi che l'unità A abbia aperto un file secondo la
disposizione del par. 2 art. 8 (quindi un file di dati anagrafici,
di cui rimane esclusivo gestore l'ente originatore) ed in seguito
l'unità B abbia ampliato questo file introducendo informazioni ex
par. 3 art. 8 (quindi riguardanti altri aspetti che non siano di
natura anagrafica). Ora, l'unità A intende cancellare il file dal
sistema, ma non ne ha più facoltà, dal momento che l'art. 9 dispone
che la responsabilità per la protezione dei dati ed il diritto di
modificare, rettificare, cancellare i dati spetta all'unità che
subito dopo di essa ha introdotto dati di cui art. 8 par. 3 sulla
medesima persona: spetterà all'unità B cancellare i dati, se lo
riterrà, e l'unità A, ente originatore del file, potrà solo
formulare una richiesta in tal senso.
(5 ) - Il preciso riferimento alla persona fisica esclude qualsiasi
questione inerente la responsabilità penale delle persone
giuridiche, responsabilità ammessa in alcuni ordinamenti penali,
principalmente quello francese, ed esclusa in altri, e per questo
base di numerose e profonde controversie dottrinali sorte
nell'ambito della discussione comparatistica sull'evoluzione del
cd. Diritto penale europeo. Ben altra ipotesi è invece quella
prevista dall'art. 6 par. 2 lett. L del Regolamento, laddove esso
fa riferimento all'introduzione negli archivi di informazioni
relative alle "persone giuridiche" connesse con i dati di cui alle
precedenti lettere E o J: si tratta, come appare palese dalla norma
in esame, di soggetto strumentalmente connesso alle attività della
persona fisica individuata od individuabile, e non di soggetto
considerato quale titolare di un'autonoma considerazione
all'interno degli archivi. A ciò va aggiunto anche il dato
testuale, che, sia nel testo della Convenzione sia in quello del
Regolamento, si risolve costantemente nel riferimento ai dati
personali.
(6) - L'art. 10 mostra la cura che i Redattori hanno avuto nel
prevedere un sistema di tutela del singolo verso le attribuzioni
dell'Europol in merito al trattamento dei dati personali: nel testo
dell'articolo in esame, oltre ai rinvii alle norme sulla
responsabilità per trattamento illecito dei dati (art. 15 Conv.), è
presente un ampio richiamo alla Convenzione del Consiglio d'Europa
del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone, con
riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere
personale. Del resto, va anche considerata l'impressionante mole di
dati che possono essere destinati agli archivi di lavoro per fini
di analisi: nell'art. 6 del Reg. si possono infatti contare più di
70 diverse categorie di dati riferibili ad una sola persona.
(7) - La trasmissione e lo scambio di tutte le informazioni
nell'ambito del sistema Europol attualmente avviene in rete
telematica tramite e-mails.
(8) - Atti del Consiglio 3 novembre 1998, 1999/C26/03 e
1999/C26/04.
(9) - In casi eccezionali il Direttore può autorizzare la
trasmissione dei risultati prima di tale approvazione, quando egli,
sulla base di una sua valutazione discrezionale, ne ravvisi
l'assoluta necessità per la tutela degli interessi degli Stati
membri o per sventare un pericolo grave ed imminente. In questi
casi, il direttore redige l'autorizzazione in un documento che
viene trasmesso sia al consiglio di amministrazione, sia
all'Autorità di controllo comune.
(10) - Ad esempio, considerato il tipo di rapporto che legava il
soggetto all'organizzazione criminale, si vogliono ricostruire i
fatti che hanno portato ad una rottura traumatica e quindi, di
riflesso, la gravità della decisione del soggetto e la sua
motivazione, più o meno profonda, che sorregge la volontà di
fornire informazioni alle Autorità di polizia. Tale argomentazione
permette di ricostruire il senso della previsione normativa in
termini di valutazione della serietà e della fondatezza delle
intenzioni del soggetto.
(11) - In questo caso si può pensare ad una forma specifica di
valutazione di attendibilità del soggetto-fonte secondo i criteri
del sistema 4 x 4.
(12) - Definizioni tratte da Europol Analytical Guidelines. Di
recente, Europol ha curato la redazione di questo breve manuale,
destinato al training dei componenti dell'Unità di Analisi: esso
costituisce un prezioso strumento di comprensione dell'attività di
intelligence in Europol e più specificamente dell'attività di
analisi, ed è dotato di un valore intrinseco che va ben oltre
finalità meramente didattiche, dato che costituisce il primo nucleo
di una trattazione organica a livello europeo in questa delicata
materia, per ciò stesso quindi destinata a costituire una tappa
fondamentale nel generale processo di armonizzazione delle tecniche
e dei metodi di intelligence nonché dei processi di addestramento e
di formazione degli investigatori di tutti i Paesi europei
coinvolti, realmente unica via percorribile per dare una risposta
efficace all'aggressione della grande criminalità organizzata che
non conosce frontiere.
(13) - Art. 6 Conv.: "Categorie speciali di dati - I dati personali
che rivelano origini razziali, opinioni politiche o religiose o
altre convinzioni, così come i dati personali riguardanti la salute
o la vita sessuale, non possono essere trattate in maniera
automatizzata senza che la legislazione interna preveda adeguata
tutela. Lo stesso deve intendersi per ciò che riguarda i dati
personali relativi alla condizione criminale".
(14) - È decisamente singolare che atti nati in seno ad
un'organizzazione internazionale quale il Consiglio d'Europa e
destinati agli Stati che ne fanno parte siano oggi ripresi
all'interno di una struttura di cooperazione intergovernativa e di
nuovo imposti agli Stati membri dell'U.E. e contemporaneamente
parti del Consiglio, che in linea puramente teorica avrebbero
dovuto già in passato dare corso alle prescrizioni contenute in
quegli atti. La questione del mancato adeguamento delle normative
interne agli standards europei in materia di polizia suscita
problematiche inquietanti, ora nella vigenza della Convenzione
Europol come in passato.
(15) - Per archivio si deve intendere "qualsiasi insieme
strutturato di dati personali accessibile secondo criteri
determinati" (art. 14 par. 3 Conv. Europol).
(16) - Questi i quattro termini-chiave:
- a) personal data, ogni informazione relativa ad un soggetto
identificato od identificabile;
- b) automated data file, ogni gruppo di dati sottoposti ad un
processo automatizzato;
- c) automatic processing, il complesso delle attività volte alla
raccolta dei dati, al compimento di operazioni logiche o
aritmetiche sugli stessi, alla loro cancellazione, modifica o
trasmissione;
- d) controller of the file, la persona fisica o giuridica o
qualsiasi altro soggetto competente secondo la legge nazionale a
decidere quale dovrebbe essere la finalità dell'automated data
file, quali categorie di dati personali dovrebbero essere
immagazzinate ed infine quali operazioni si potrebbero compiere su
di essi.
(17) - Le competenze in materia di sicurezza vengono così ripartite
tra:
1. Comitato di sicurezza Europol: costituito da rappresentanti
degli Stati membri e dell'Europol, svolge funzioni di consulenza
per il consiglio di amministrazione e per il direttore su questioni
inerenti la politica di sicurezza.
2. Coordinatore della sicurezza: ha competenza generale sulle
questioni riguardanti la sicurezza e vigila sull'applicazione delle
relative norme, comunica le violazioni delle stesse al direttore o
al consiglio di amministrazione, in base alla loro gravità.
3. Responsabile della sicurezza: è competente per l'attuazione
pratica di tutte le misure di sicurezza, e risponde al coordinatore
della sicurezza: svolge numerose funzioni in materia di controllo e
deve avere il livello di autorizzazione di sicurezza più elevato
previsto dai regolamenti applicabili nello Stato membro di cui è
cittadino.
(18) - Il livello di sicurezza è determinato dal grado del danno
che Europol o gli Stati membri soffrirebbero dalla circolazione
delle informazioni, così:
- Livello Europol 1 (danno grave);
- Livello Europol 2 ( danno molto grave);
- Livello Europol 3 (danno estremamente grave).
(19) - Basterà in tal senso una semplice dichiarazione dello Stato
od Organismo terzo le cui norme prevedano la limitazione in
questione.
(20) - L'adeguatezza del livello di protezione si desume:
- 1) Dal tipo di dati;
- 2) Dalla loro finalità;
- 3) Dalla durata del trattamento;
- 4) Dalle disposizioni generali o speciali applicabili agli Stati
ed organismi terzi.
(21) - Il consenso, sempre revocabile, può essere generale o
particolare, preventivo o contestuale. Non sembra essere prevista
una forma di convalida o ratifica successiva.
(22) - Per il dettagliato esame dei criteri che permettono di
individuare i vari soggetti responsabili, si rinvia
all'approfondita formulazione dell'art. 38 Conv.
(23) - A propria volta, nel processo penale di tipo accusatorio,
caratterizzato dal totale segreto della fase delle indagini
preliminari e quindi ignoto al suo destinatario almeno fino al
compimento di atti in cui sia necessaria la sua
convocazione. |