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1. Premessa
L'ultima riforma delle Forze Armate,
e cioè la sua trasformazione in un modello interamente
professionale, ha ora la sua disciplina attuativa, dettata dal
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215(1).
Su questa rivista, nel primo numero di quest'anno, ho già
analizzato la legge 14 novembre 2000, n. 331, "Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale"(2) ma, come
spesso accade, la portata delle modifiche e delle innovazioni
introdotte con le normative di dettaglio - in termini sia
quantitativi che qualitativi - e la non sempre adeguata qualità del
drafting normativo e della tecnica redazionale dei provvedimenti -
causa principale di dubbi interpretativi e di contenzioso - rendono
utile un ulteriore approfondimento sulla materia.
Nel precedente lavoro, a cui devo necessariamente ricollegarmi, ho
individuato cinque questioni fondamentali su cui la legge n.
331/2000 è intervenuta.
La prima - di natura preliminare e affrontata in termini, per così
dire, ricognitori nei primi due articoli - consiste nella
definizione dei compiti delle forze armate e del personale che li
deve disimpegnare.
La seconda riguarda l'abolizione di fatto del servizio militare
obbligatorio di leva che dovrebbe teoricamente realizzarsi al
massimo entro il 2008(3). Per la verità il servizio di leva sarà
sospeso (si rammenta che l'art. 52, comma 2, della Costituzione,
secondo il quale "Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e
modi stabiliti dalla legge", non ne consente l'espressa abolizione
) e potrà essere ripristinato, insieme ad altre forme di
reclutamento obbligatorio, solo in determinate circostanze e cioè
in caso di deliberazione dello stato di guerra o di gravi crisi
internazionali in cui sia coinvolta l'Italia. Una non meno
importante precisazione riguarda il fatto che la
professionalizzazione delle forze armate non deve far pensare al
"posto fisso" per tutto il personale militare. Accanto a coloro che
avranno un rapporto di lavoro stabile, infatti, ci sarà un'aliquota
con un rapporto "precario", a tempo determinato, e solo una parte
di essa potrà beneficiare della trasformazione in un rapporto a
tempo indeterminato.
La terza questione - collegata alla precedente - attiene alla
previsione di specifici incentivi utili a rendere appetibile
l'arruolamento dei volontari. Si tratta di varie misure che vanno
dalla formazione, alla qualità della vita e all'outplacement : ricordiamo, ad esempio, la possibilità
di riconoscere valore di crediti formativi ad alcune attività
svolte dal personale volontario durante il servizio militare oppure
la creazione di una struttura - non ancora avvenuta - all'interno
del Ministero della difesa, avente il compito di stipulare apposite
convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati a favore dei
volontari congedati senza demerito.
La quarta si riferisce ad un argomento non meno rivoluzionario e
cioè alla riduzione dell'organico delle forze armate da 270 mila a
190 mila unità.
L'ultima questione afferisce all'individuazione di misure di varia
natura per elevare i livelli di efficacia ed efficienza.
Venendo al decreto legislativo appena emanato(4) è opportuno
chiarire che esso, come si evince dalla tabella 1, è solo uno della
serie di provvedimenti che devono essere emanati in base alla legge
n. 331/2000, ma non v'è dubbio che rappresenti l'elemento portante
di tutta l'architettura.
Il decreto sarà analizzato esaminando i tre aspetti fondamentali
che sono in esso disciplinati(5) e cioè:
-
la sospensione ed il regime
transitorio del servizio militare di leva;
-
gli organici delle forze armate,
esclusi l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e le
Capitanerie di porto (Guardia costiera) della Marina
militare;
-
gli aspetti
ordinativi.
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Tabella 1
Quadro normativo discendente dalla
legge 14 novembre 2000, n. 331.
Decreto legislativo (*) 8 maggio, n. 215, "per
disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, dei militari in servizio
obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile
del Ministero della difesa" (art. 3, comma 1).
Decreto del Ministro della difesa, adottato di
concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle
finanze, per fissare i contingenti autorizzati a prestare servizio
di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel
Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria
e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 3, comma 1,
lettera l).
Decreto del Ministro della difesa per determinare il
numero dei posti da ammettere alla ferma annuale da destinare a
coloro che, durante il servizio militare, ne facciano domanda (art.
4, comma 2).
Decreto del Ministro della difesa, per
l'individuazione di una struttura, nell'ambito delle direzioni
generali del ministero, competente a svolgere attività informativa,
promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento
dell'attività di reclutamento di personale volontario e di
agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari
congedati senza demerito (art. 5, comma 1).
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, per determinare, per i
volontari, i crediti formativi rilevanti ai fini del compimento di
periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione
(art. 5 comma 2).
Decreto/i del Presidente della Repubblica(**) per
aggiornare e semplificare la disciplina dell'ordinamento dei
servizi, dell'amministrazione e della contabilità delle Forze
armate (art. 7, comma 1).
___________
(*) - Entro un anno dal decreto legislativo possono essere emanati
uno o più decreti integrativi e correttivi (art. 3, comma 4).
(**) - Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
legge. |
2. Disposizioni
riguardanti la sopsensione del servizio militare di leva ed il
relativo periodo transitorio
I ragazzi nati nel 1985 saranno gli
ultimi ad essere interessati al servizio militare di leva che sarà
sospeso dal 1° gennaio 2007(6) e potrà essere ripristinato, con
decreto del Presidente della Repubblica, solo in caso di
deliberazione dello stato di guerra(7) o del verificarsi di una
grave crisi internazionale in cui l'Italia sia coinvolta(8).
Nel frattempo il servizio di leva sarà svolto tenendo conto di
alcune innovazioni introdotte dal decreto, che riguardano
principalmente tre aspetti: la gestione dei contingenti dei
militari di leva, i motivi che danno diritto al rinvio, al ritardo
e alla dispensa e, infine, le misure di natura assistenziale. In
relazione alla prima questione, si evidenzia:
-
la gestione unitaria dei coscritti
(fino ad oggi la Marina ha gestito autonomamente i propri iscritti
di leva), secondo i criteri che saranno stabiliti in un apposito
decreto ministeriale(9);
-
il reclutamento prioritario di
coloro che risiedono entro 100 chilometri dal reparto da assegnare
e che abbiano particolari caratteristiche psico-fisiche, culturali
o di mestiere - individuati con il medesimo decreto ministeriale di
cui sopra - determinate con riferimento agli incarichi da
ricoprire(10);
-
la quantificazione dei contingenti
autorizzati a prestare il servizio di leva nell'Arma dei
carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di
finanza, nel Corpo della polizia penitenziaria e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco - fatte salve le esigenze
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - che, dal 1°
gennaio 2003, sarà determinata con decreto del Ministro della
difesa(11).
Per quanto riguarda il secondo
aspetto, e cioè i motivi che danno diritto al rinvio, al ritardo e
alla dispensa dal servizio militare di leva, è stato modificato il
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, che ne costituisce la
normativa di riferimento(12). In particolare:
-
per il ritardo per motivi di studio
degli studenti universitari - a partire dal 2004 - sono previste
condizioni più gravose (in sostanza occorre sostenere un maggior
numero di esami);
-
per la dispensa dalla ferma di
leva:
. viene ampliata l'applicabilità di due cause già esistenti che
riguardano il giovane che è responsabile diretto della conduzione
di impresa(13) e coloro che siano stati vittime del reato di
sequestro di persona(14);
. vengono aggiunte altre due cause ex novo che riguardano l'ipotesi
di coloro che siano titolari di una borsa di studio o di un assegno
di ricerca per laureati, della durata di almeno un anno(15), e di
coloro che conseguano la maturità presso le scuole militari delle
Forze Armate(16).
L'ultimo aspetto riguarda le misure
di natura assistenziale emanate a favore dei militari di leva e
cioè:
-
il rimborso dei viaggi per i luoghi
di residenza per coloro che non è stato possibile assegnare a
reparti ubicati entro 100 chilometri(17);
-
le iniziative che il Ministro della
difesa, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione,
assumerà per agevolare l'uso di trasporti
pubblici(18).
3. Disposizioni
riguardanti gli organici
Queste disposizioni fanno
riferimento, da un lato, alla riduzione e all'assestamento degli
organici e, dall'altro, al problema della gestione degli esuberi di
personale.
a. Disciplina dei volumi
organici
Entro il 1° gennaio 2007, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica
dovranno complessivamente ridursi a 190 mila unità.
Il decreto stabilisce anche, per ciascuna forza armata, il
rispettivo organico, suddiviso per categoria (ufficiali,
sottufficiali e volontari di truppa), fissando il termine del 1°
gennaio 2021 - e cioè concedendo altri 14 anni - per l'adeguamento
a tale ripartizione(19).
Tuttavia, con decreto del Ministro della difesa(21) - senza oneri
aggiuntivi e fermi restando gli organici stabiliti per ogni forza
armata - possono essere modificate le dotazioni organiche delle
singole categorie, in relazione alle effettive esigenze funzionali
da soddisfare(22).
La distribuzione delle risorse umane tra le forze armate è
rappresentata con il grafico seguente.
Durante questo periodo transitorio
le dotazioni organiche saranno determinate con un decreto
ministeriale annuale(23) con le seguenti eccezioni:
-
per gli ufficiali, fino al 2005, le
dotazioni organiche saranno definite con un diverso decreto
ministeriale annuale(24) previsto dalla vigente disciplina del
reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali(25);
-
per i sottufficiali, per gli anni
2001 e 2002, le dotazioni organiche sono definite dalla tabella B
allegata al decreto in esame(26);
-
per i volontari di truppa, per il
biennio 2001 - 2002, le dotazioni organiche sono fissate dall'art.
5 del decreto che, tra l'altro, stabilisce che ai fini
dell'emanazione del decreto annuale le vacanze organiche dei
volontari in servizio permanente possono essere utilizzate per i
volontari in ferma o rafferma.
Per inciso si precisa che le
procedure di reclutamento dei volontari di truppa avverranno in
deroga a quanto previsto per le assunzioni di personale nel
comparto pubblico (programmazioni triennali, rispetto di
determinate percentuali annuali di riduzione del personale da
assumere, preventiva autorizzazione del Consiglio dei Ministri,
ecc.(27)).
b. Gestione degli esuberi di personale
Da quanto detto è evidente che fino al 31 dicembre 2020, e cioè
fino a quando si dovranno raggiungere gli organici definitivi, ci
saranno ogni anno dei "tagli" di personale nelle categorie in
sovraorganico (ufficiali e sottufficiali). Una parte delle
eccedenze sarà assorbita dai collocamenti in congedo, volontari o
per limiti di età, mentre per gli altri casi, limitatamente al
personale in servizio permanente, sono previste due specifiche
misure e cioè:
-
transito di aliquote di personale -
individuate in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro
della difesa - nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione
della Difesa o di altre amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
loro dotazioni organiche e nel rispetto della normativa vigente in
materia di assunzioni, secondo modalità che saranno definite in un
apposito decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro
della Funzione pubblica se si tratta di enti pubblici
economici(28). In ogni caso non è previsto questo transito per il
personale sottoposto a una ferma obbligatoria;
-
collocamento in ausiliaria, a
domanda, del personale ritenuto eccedente - in base ai criteri
contenuti nel medesimo decreto del Ministro della difesa di cui
sopra - che non sia transitato in altre amministrazioni e, dal 1°
gennaio 2004, anche del personale con meno di cinque anni dai
limiti massimi di età. Nel caso in cui le domande fossero
insufficienti si procederà d'autorità dando la precedenza alla
maggiore età e, a parità di età, alla minore anzianità di grado
mentre, se le domande saranno superiori alle esigenze, in caso di
parità di età, verrà data la precedenza al più anziano di grado.
Questo tipo di collocamento in ausiliaria è equiparato a tutti gli
effetti a quello previsto per il raggiungimento dei limiti massimi
di età e ad esso si applica la disciplina per il reimpiego
nell'ambito del comune o della provincia di
residenza(29).
4. Disposizioni
riguardanti gli aspetti ordinativi
Sotto il profilo ordinativo le norme
da esaminare riguardano gli ufficiali ausiliari e i volontari di
truppa in ferma e rafferma.
a. Gli ufficiali ausiliari (30)
La nuova categoria degli ufficiali ausiliari dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza, il cui numero massimo da immettere
annualmente in servizio è fissato con legge di bilancio,
comprende:
-
gli ufficiali di complemento, anche
piloti(31). Gli ufficiali in servizio di prima nomina possono
essere reclutati fino al 2006, e cioè fino alla sospensione della
leva, o in caso di suo ripristino(32); È interessante evidenziare
che è stata confermata anche la figura dell'ufficiale di
complemento prevista dall'art. 4 del regio decreto 16 maggio 1932,
n. 819, in base al quale possono essere nominati - direttamente dal
grado di tenente a quello, addirittura, di tenente colonnello - i
cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che
diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle forze
armate(33);
-
gli ufficiali in ferma prefissata o
in rafferma(34). Essi possono essere reclutati - solo per
fronteggiare specifiche esigenze - tra coloro che non abbiano
superato il 38° anno di età (32 per l'Arma dei Carabinieri e per il
Corpo della Guardia di Finanza), che siano in possesso di
determinati requisiti e abbiano superato i relativi concorsi
indicati in apposito decreto del Ministro della difesa(35). Ad essi
si applicano le norme sullo stato giuridico previste per gli
ufficiali di complemento. Questa nuova figura - che sarà introdotta
a partire dal 1° gennaio 2003 - avrà una durata di 18 mesi compreso
il periodo di formazione, con la possibilità di un'ulteriore ferma
annuale e di concorrere per il reclutamento degli ufficiali del
ruolo speciale;
-
gli ufficiali delle forze di
completamento (36). Anche questa nuova categoria di ufficiali serve
a fronteggiare specifiche esigenze delle singole forze armate ed è
reclutata tra gli ufficiali di complemento, o in ferma prefissata,
richiamati consensualmente per la ferma di un anno: è prevista la
possibilità di essere raffermati, anche in questo caso, per un
altro anno e di concorrere per il reclutamento degli ufficiali del
ruolo normale a nomina diretta e del ruolo speciale. Con decreto
del Ministro della difesa(37) sono stabiliti le aliquote di
ufficiali da richiamare e i requisiti richiesti per l'esercizio
delle mansioni da assegnare. Ai predetti ufficiali si applicano le
norme sullo stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio
permanente.
Per gli ufficiali ausiliari è
previsto che(38):
-
sia conservato il posto di lavoro
eventualmente posseduto in precedenza;
-
nei pubblici concorsi, i periodi di
servizio svolti siano valutati con un punteggio incrementale non
inferiore a quello attribuito ai servizi prestati negli impieghi
civili pubblici;
-
sia attribuita, sempreché siano
stati congedati senza demerito, la riserva fino all'80% dei posti
annualmente disponibili nei concorsi per il reclutamento di
ufficiali del ruolo normale a nomina diretta o, per gli ufficiali
ausiliari dell'Arma dei carabinieri, del ruolo tecnico
logistico(39);
-
siano estesi - anche in questo caso
a condizione che siano stati congedati senza demerito - i
particolari benefici previsti per i volontari di truppa dall'art.
17 del decreto, riguardanti il reinserimento nel mondo del lavoro,
la formazione professionale, i crediti formativi presso le
università, che vedremo più approfonditamente in seguito;
-
siano armonizzati i trattamenti
economici con quelli previsti, a seconda dei casi, per gli
ufficiali in servizio permanente e di complemento;
b. I volontari di truppa in
ferma e in rafferma(40)
Gli attuali volontari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, in ferma breve (triennale) e in ferma
annuale(41), saranno sostituiti da volontari in ferma prefissata
quinquennale e annuale(42).
In particolare, dal 1° gennaio 2002, sarà istituita la figura del
volontario di truppa in ferma prefissata della durata di 5 anni,
con la possibilità di due ulteriori rafferme biennali. A questo
volontario, che può essere utilizzato anche all'estero, si
applicheranno il trattamento economico dei volontari in ferma breve
e le norme relative allo stato giuridico e all'avanzamento dei
volontari in servizio permanente, in quanto applicabili.
Dal 1° gennaio 2006 - e cioè da quando sarà sospesa la leva -
saranno invece i volontari in ferma annuale ad essere sostituiti
dai volontari in ferma prefissata di un anno che, tra l'altro,
avranno facilitazioni - che saranno indicate da un decreto del
Ministro della difesa - per l'accesso alla ferma
quinquennale(43).
Sono inoltre previste varie misure che riguardano la qualità della
vita, la formazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di
questi volontari, come ad esempio:
-
la fornitura gratuita delle mense e
degli alloggi collettivi di servizio;
-
maggiori facilitazioni per la
concessione di licenze e permessi, compresi quelli per motivi di
studio(44);
-
la possibilità, da parte delle
Università, di riconoscere crediti formativi per determinate
attività svolte dai volontari durante il servizio(45);
-
un'applicazione "agevolata", per i
volontari congedati senza demerito, della normativa generale
relativa all'incentivazione della occupazione e
dell'imprenditorialità(46);
-
la stipula di apposite convenzioni
per favorire la formazione professionale e il collocamento nel
mondo del lavoro dei volontari congedati(47);
-
le riserve di posti nelle forze di
polizia, nel Corpo militare della Croce Rossa, nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, nei Corpi di polizia municipale e
provinciale, nei ruoli civili del personale non dirigente del
Ministero della difesa e negli impieghi civili delle pubbliche
amministrazioni, secondo le modalità che saranno fissate da
appositi regolamenti(48).
L'intera situazione è riepilogata
nella tabella 2.
|
Tabella 2 |
Riserve di
posti attribuiti ai volontari congedati senza demerito
(art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215) |
|
FORZE DI POLIZIA |
| Arma dei Carabinieri |
70% |
| Corpo della Guardia di
Fiananza |
70% |
| Corpo di Polizia
Penitenziaria |
60% |
| Polizia di Stato |
45% |
| Corpo Forestale dello
Stato |
45% |
| Ruoli civili del personale
non dirigente del Ministero della Difesa |
50% |
| Impiegati civili nelle
Pubbliche Amministrazioni |
30% |
| Corpo Militare della Croce
Rossa |
100% |
| Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco |
45% |
| Corpo di Polizia
Municipale |
(*) |
| (*) - da
stabilire |
5.
Conclusioni
Il decreto n. 215/2001 disciplina
anche una serie di altri aspetti. In relazione agli scopi che si
prefigge questo lavoro, appare opportuno limitarsi a fare cenno
solo ad alcune modifiche introdotte nella normativa sul
reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli
ufficiali(49). In particolare:
-
le ufficiali a nomina diretta(50),
che a causa della gravidanza non possano frequentare il corso
formativo, sono rinviate a quello successivo e, se lo superano,
assumono comunque l'anzianità del corso di appartenenza;
-
possono essere reclutati per il
ruolo speciale anche gli ufficiali inferiori di complemento
richiamati e gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano già
svolto un anno di servizio e, fino al 2005, anche gli ufficiali in
servizio di prima nomina;
-
per il reclutamento degli ufficiali
del ruolo normale, ogni forza armata può riservare al proprio
personale fino al 30 per cento dei posti nei concorsi per
l'Accademia;
-
per i tenenti dell'Esercito è stato
ridotto da tre a due anni il periodo minimo di
comando.
Oltre che da quanto abbiamo
esaminato finora, un ulteriore segnale della complessità di questo
decreto è desumibile dal quadro normativo da esso discendente,
rappresentato dalla tabella 3.
|
Tabella 3
Quadro normativo discendente dal
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Decreto del Ministro della difesa (*), adottato di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione
pubblica, per fissare annualmente le dotazioni organiche
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonché il
contingente massimo di personale da collocare in ausiliaria (art.
2, comma 3 e art. 6, comma 4).
Decreto del Ministro della difesa, per individuare il
personale militare eccedente annualmente le dotazioni organiche,
fino al 31 dicembre 2020, da far transitare nell'amministrazione
della difesa o in altre amministrazioni pubbliche (art. 6, comma
1).
Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per
la funzione pubblica, per disciplinare il transito
nell'amministrazione della difesa o in altri enti pubblici non
economici del personale militare eccedente annualmente le dotazioni
organiche, fino al 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 2).
Decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per disciplinare il transito in enti
pubblici economici del personale militare eccedente annualmente le
dotazioni organiche, fino al 31 dicembre 2020 (art. 6, comma
3).
Decreto del Ministro della difesa (**) per ripartire
il contingente di leva tra l'Esercito, la Marina (comprese le
Capitanerie di porto, per le quali è previsto il concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione) e l'Aeronautica (art.
7, comma 2).
Decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale
ripristino del servizio di leva (art. 7, comma 3).
Decreto del Ministro della difesa per la gestione unitaria dei
coscritti da emanarsi entro sei mesi (art. 8, commi 1 e 2).
Decreto del Ministro della difesa (***), di concerto
con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, per
quantificare i contingenti autorizzati a prestare il servizio di
leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo
della Guardia di finanza, nel Corpo della polizia penitenziaria,
nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 11).
Decreto del Ministro della difesa, per fissare le
modalità di transito dei volontari in ferma annuale nella ferma
quinquennale (art. 12, comma 6).
Decreto/i del Presidente della Repubblica, entro 90
giorni, per la disciplina dei criteri per l'applicazione delle
riserve di posti a favore dei volontari congedati senza demerito,
per l'accesso alle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del
Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo militare della Croce Rossa e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco (art. 18, comma 3).
Decreto/i del Presidente della Repubblica, entro un
anno, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie
locali, per la disciplina dei criteri per l'applicazione delle
riserve di posti a favore dei volontari congedati senza demerito,
per l'accesso alle carriere iniziali dei Corpi di polizia
municipale e provinciale (art. 18, comma 4).
Decreto del Ministro della difesa, entro un anno, per
la disciplina dei criteri per l'applicazione delle riserve di posti
a favore dei volontari congedati senza demerito, in misura del 50%,
per i concorsi nei ruoli civili del personale non dirigente del
Ministero della difesa (art. 18, comma 5).
Decreto del Ministro della difesa (ovvero del Ministro delle
finanze per il Corpo della Guardia di finanza), per fissare
i titoli di studio, gli eventuali ulteriori requisiti, le tipologie
e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, la
durata dei corsi, per gli ufficiali in ferma prefissata (art. 23,
comma 5).
Decreto del Ministro della difesa (ovvero del Ministro delle
finanze per il Corpo della Guardia di finanza), per fissare
le modalità per l'individuazione delle ferme e rafferme per gli
ufficiali delle forze di completamento, i requisiti fisici e
attitudinali richiesti per l'esercizio delle mansioni previste e la
procedura da seguire per la nomina ad ufficiale di complemento di
cui all'art. 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819 (art. 25,
comma 7).
Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per modificare le dotazioni organiche delle singole categorie di
personale all'interno di ciascuna forza armata in relazione alle
effettive esigenze funzionali da soddisfare, fermi restando gli
organici complessivi di ciascuna forza armata indicati nella
tabella A del decreto e senza oneri aggiuntivi (art. 29, comma
1).
_________
(*) - Si tratta di un decreto annuale che sarà emanato fino al 2020
(vedasi eccezioni previste - dagli artt. 3, 4 e 5 - per gli
ufficiali fino al 2005, per i sottufficiali ed i volontari di
truppa per il biennio 2001-2002).
(**) - Si tratta di un decreto annuale che sarà emanato per gli
anni 2002-2006.
(***) - Dal 1° gennaio 2003. |
In chiusura, desidero sottolineare
che con il decreto n. 215/2001 sostanzialmente si conclude uno
straordinario processo di trasformazione che ha interessato le
forze armate in tutti i suoi aspetti.
In tempi estremamente brevi - praticamente nell'ultimo quinquennio
- è stata infatti praticamente ridisegnata l'architettura e la
composizione delle Forze Armate nonché la normativa riguardante il
personale: si pensi, ad esempio, al nuovo assetto dei vertici
militari, alla riforma strutturale delle forze armate, al riordino
dell'Arma dei carabinieri, al reclutamento e alle carriere del
personale militare, all'obiezione di coscienza e all'introduzione
del servizio militare femminile. Forse è rimasto fuori da questa
riforma globale solo il sistema della rappresentanza
militare.
Ciò, senza alcun dubbio, provocherà cambiamenti radicali in campo
organizzativo e, soprattutto, sotto l'aspetto culturale.
A mio modesto avviso, è proprio dalla capacità di risposta alle
istanze connesse con quest'ultimo tipo di trasformazione - e cioè a
quella culturale - che dipenderà il successo di questa formidabile
sfida.
La specificità delle forze armate non risiede solo nei compiti che
devono assolvere ma anche in un collante spirituale e valoriale che
deve unire i suoi componenti. Deve bandirsi, quindi, ogni
atteggiamento retorico o, peggio ancora, ipocrita e intraprendere
un percorso moderno e trasparente di valorizzazione
dell'uomo-soldato-professionista, in primo luogo attraverso
l'ascolto delle sue esigenze e dei suoi bisogni materiali e
immateriali e, successivamente, tramite la loro soddisfazione,
secondo una politica coerente con le esigenze istituzionali.
È un impegno forte ma da cui non ci si può e non ci si deve
sottrarre. Per dirla con uno dei principi fondamentali della Total
Quality Management, "dalla mera erogazione di un servizio alla
contestuale soddisfazione di bisogni istituzionali, organizzativi,
collettivi e personali".
(*) - Tenente Colonnello dei Carabinieri,
Comandante del Comando Provinciale di Chieti.
(1) - Intitolato "Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a norma
dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario - n.
133 dell'11 giugno 2001, e che nel presente lavoro sarà indicato
genericamente come il decreto.
(2) - Si veda G. Nucci, "Le forze armate professionali", su
Rassegna dell'Arma dei carabinieri, n. 1/2001.
(3) - Il termine massimo è di otto anni dall'entrata in vigore
della legge n. 331/2000, in quanto l'art. 3, comma 1, indica il
termine di sette anni dall'entrata in vigore di un apposito decreto
legislativo che deve essere emanato entro un anno dall'entrata in
vigore della legge (si tratta del decreto oggetto di questo
studio).
(4) - Previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 331/2000.
(5) - Cfr. l'art. 1 del decreto.
(6) - Dal 2002 al 2006, con decreto del Ministro della Difesa, il
contingente di leva sarà ripartito tra Esercito, Marina (comprese
le Capitanerie di porto) e Aeronautica.
(7) - Art. 78 della Costituzione.
(8) - Cfr. l'art. 7 del decreto.
(9) - Cfr. l'art. 8, comma 1, del decreto.
(10) - Cfr. l'art. 8, comma 2, del decreto.
(11) - Di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
della giustizia e con il Ministro delle finanze.
(12) - Cfr. l'art. 11 del decreto.
(13) - Cfr. gli artt. 9 e 10 del decreto.
(14) - La conduzione deve durare da almeno 1 anno (e non più 2 anni
come era in precedenza previsto) e non è più esplicitata la
condizione che con la partenza dell'interessato debbano venire a
mancare "i presupposti fondamentali per la funzionalità
tecnico-amministrativa dell'azienda".
(15) - Elimina la precedente condizione secondo la quale gli
interessati dovevano essere stati privati della libertà personale o
psichica per almeno 60 giorni.
(16) - O di un dottorato di ricerca, a condizione che frequentino
effettivamente i relativi corsi e superino gli esami
previsti.
(17) - La Scuola militare Nunziatella di Napoli, la scuola militare
Teuliè di Milano e la scuola militare Morosini di Venezia.
(18) - Cfr. l'art. 8, comma 3, del decreto, che estende il
beneficio anche ai volontari in ferma annuale.
(19) - Cfr. l'art. 8, comma 4, del decreto.
(20) - Cfr. l'art. 2 del decreto e la tabella A annessa, su
Rassegna n. 1/2001, già cit.
(21) - Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
(22) - Cfr. l'art. 29, comma 1, del decreto.
(23) - Adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la
funzione pubblica.
(24) - Cfr. l'art. 3 del decreto.
(25) - Cfr. l'art. 60, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
(26) - Cfr. l'art. 4 del decreto.
(27) - Cfr. l'art. 29, comma 2, del decreto. Si veda anche l'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(28) - Cfr. l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto.
(29) - Vedi il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498.
(30) - Cfr. l'art. 21 del decreto.
(31) - In servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale,
anche in congedo. Sono compresi anche gli ufficiali piloti di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(32) - Cfr. l'art. 22 del decreto.
(33) - Cfr. l'art. 25, comma 6, del decreto.
(34) - Cfr. gli artt. 23 e 24 del decreto.
(35) - Ovvero del Ministro delle finanze per il Corpo della Guardia
di finanza.
(36) - Cfr. l'art. 25 del decreto.
(37) - Ovvero del Ministro delle finanze per il Corpo della Guardia
di finanza.
(38) - Cfr. l'art. 26 del decreto.
(39) - E cioè per il concorso, riservato a laureati, per la nomina
a tenente.
(40) - Cfr. l'art. 12 del decreto.
(41) - Previsti dall'art. 2, comma 4 bis, del decreto legge 21
aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
giugno 1999, n. 186.
(42) - Per questi ultimi il limite massimo di età è elevato a 25
anni (art. 19 del decreto).
(43) - Cfr. l'art. 12, comma 6, del decreto.
(44) - Cfr. gli artt. 13 e 14 del decreto.
(45) - Cfr. l'art. 17, comma 5, del decreto.
(46) - Cfr. l'art. 17, comma 2, del decreto.
(47) - Cfr. l'art. 17, comma 3, del decreto.
(48) - Cfr. l'art. 18, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del decreto.
(49) - Cfr. gli artt. 20 e 27 del decreto.
(50) - E cioè reclutate con concorsi riservati a
laureati. |