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Militare e militarizzato -
Obiezione di coscienza - Servizio civile - Dispensa per minore
idoneità fisica - Condizione.
Consiglio di Stato - Sez. I^ - 15
novembre 2000 - Pres. Salvatore, Est. Marra - Presidenza Consiglio
dei ministri - (Ricorso straordinario).
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.
c) D.L. 16 settembre 1999 n. 324, convertito dalla L. 12 novembre
1999 n. 424, l'obiettore di coscienza può essere dispensato dal
prestare servizio civile a causa del minore indice di idoneità
fisica riscontrato alla visita di leva solo ove sussista una
eccedenza di obiettori da avviare al servizio civile rispetto alle
disponibilità del relativo Fondo nazionale.
Polizia di Stato
- Ispettore - Utilizzo in funzioni diverse da quelle di polizia
giudiziaria - Legittimità.
Polizia di Stato - Ispettore - Utilizzo in mansioni di carattere
amministrativo -Legittimità.
Consiglio di Stato - Sez. I^ - 8
novembre 2000 - Pres. Giacchetti, Est. Faberi - Ministero interno -
(Ricorso straordinario).
Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 24
aprile 1982 n. 335, come sostituito dall'art. 3 D.L.vo 12 maggio
1995 n. 197, l'ispettore della Polizia di Stato può essere
legittimamente utilizzato per lo svolgimento di funzioni diverse da
quelle di polizia giudiziaria od investigativa.
Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, come sostituito
dall'art. 3 D.L.vo 12 maggio 1995 n. 197, l'ispettore della Polizia
di Stato legittimamente può essere utilizzato per lo svolgimento di
mansioni di carattere prevalentemente amministrativo, atteso che
all'ispettore spetta di sostituire il funzionario responsabile
della direzione di uffici o reparti in caso di assenza o
impedimento.
Polizia di Stato
- Lavoratrice madre - Tutela - Art. 25 comma 1 L. n. 121 del 1981 -
Portata.
Polizia di Stato - Lavoratrice madre - Rapporto informativo -
Giudizio complessivo - Riferimento ad assenze per maternità -
Illegittimità - Fattispecie.
Consiglio di Stato - Sez. I^ - 6
dicembre 2000 - Pres. Giacchetti, Est. Anastasi - Ministero interno
- (Ricorso straordinario).
L'art. 25 comma 1 L. 1 aprile 1981
n. 121, ai sensi del quale la Polizia di Stato espleta i sevizi di
istituto con personale maschile e femminile con parità di
attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di
progressione di carriera, interpretato alla luce del principio
costituzionale di tutela della maternità, vieta nel modo più
assoluto all'Amministrazione di adottare comportamenti
discriminatori nei confronti della lavoratrice madre.
In sede di compilazione del rapporto informativo nei confronti di
una appartenente alla Polizia di Stato, il riferimento deteriore,
nel contesto del giudizio complessivo, alle assenze della
dipendente a causa di maternità vizia l'intero rapporto informativo
evidentemente compilato sull'illegittimo presupposto che alla
dipendente in maternità possa essere attribuito - per il solo fatto
di trovarsi in tale condizione - un giudizio inferiore a quello
altrimtenti spettante. (Nella specie, nel giudizio complessivo si
affermava che la dipendente avrebbe potuto fare di più se non fosse
stata assente per la maternità).
La Il parere così motiva:
L'eccezione di improcedibilità del ricorso all'esame per
sopravvenuto difetto di interesse, dedotta dalla riferente
Amministrazione, va disattesa.
I tratti salienti della vicenda all'esame possono così
sintetizzarsi.
L'isp. P. nel rapporto informativo relativo al 1996, compilato dai
superiori gerarchici, riportò punti 40 con giudizio di
«buono».
È pacifico che il giudizio complessivo si concludeva con la
seguente frase: «Avrebbe potuto fare di più se non fosse stata
assente per la maternità».
Per il 1997, essendo stata l'interessata appunto assente dal
servizio per maternità, il rapporto informativo fu compilato dalla
Commissione per il personale la quale, con l'atto qui impugnato, ha
riprodotto il giudizio dell'anno precedente.
Nel prosieguo (quando era già stato proposto dalla sig.ra P. il
ricorso straordinario oggi all'esame) l'Amministrazione interveniva
in autotutela e sostituiva i rapporti per il 1996 e 1997,
formulando un nuovo giudizio complessivo.
In particolare, con provvedimento del Questore di Roma 22 dicembre
1999, veniva attribuito all'interessata per il 1996 lo stesso
precedente punteggio e giudizio, con motivazione invece diversa;
con provvedimento sostanzialmente riproduttivo della Commissione
analogamente si disponeva per il 1997.
In tale situazione il secondo rapporto informativo relativo al 1997
è solo formalmente distinto dal primo; in realtà è un mero atto di
modifica del precedente, di cui costituisce una sostanziale
reiterazione emendata dal riferimento allo stato di maternità. Di
conseguenza poiché l'interesse della ricorrente atteneva
all'eliminazione non di tale riferimento ma al giudizio complessivo
di buono con punti 40, e questo giudizio è rimasto immutato, e
poiché pertanto l'Amministrazione non ha riformato l'atto in modo
conforme all'istanza della ricorrente, il gravame deve intendersi
proposto avverso il primo rapporto informativo così come
formalmente modificato dal secondo, i quali vanno quindi entrambi
esaminati in questa sede in quanto facenti parte di un contesto
decisionale unitario.
Il ricorso è dunque procedibile, ed è nel merito fondato.
In premessa, è appena il caso di ricordare che l'ordinamento
vigente è costantemente ispirato al principio della tutela della
lavoratrice madre, espressamente predicato dall'art. 37 Cost. ed
attuato a livello primario, per quanto riguarda appunto l'incidenza
della maternità sul rapporto di lavoro, innanzitutto dalla L. 30
dicembre 1971 n. 1204, i cui istituti protettivi sono stati da
ultimo significativamente potenziati dalla L. 8 marzo 2000 n.
53.
Tanto pregnante è il rilievo del principio che la violazione, da
parte del datore di lavoro, delle norme protettive di cui alla
legge n. 1204 è ivi penalmente sanzionata, mentre l'ari. 1 legge n.
903 del 1977 espressamente sancisce la regola, suscettibile di
applicazione estensiva, secondo la quale il riferimento da parte
del datore di lavoro allo stato di gravidanza della lavoratrice è
vietato come discriminatorio.
Ne segue, in estrema sintesi, che la normativa a tutela della
maternità impone al datore di lavoro - sia esso privato o pubblico
- puntuali comandi in due diverse direzioni: in senso positivo,
obbligo di consentire la fruizione dei benefici legali; in senso
negativo, divieto assoluto di pratiche discriminatorie nei
confronti della lavoratrice madre.
D'altra parte, come chiarito dal giudice delle leggi con sentenza 8
febbraio 1991 n. 61, l'esigenza di protezione cui fa riferimento
l'art. 37 Cost. non si limita alla salute fisica della donna e del
bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto
periodo, si svolge tra madre e figlio; il quale rapporto deve
essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più
propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di
carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo
della personalità del bambino.
«Nel contempo, il principio posto dall'art. 37 - collegato al
principio di eguaglianza - impone alla legge di impedire che
possano, dalla maternità e dagli impegni connessi alla cura del
bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie» per
l'effetto di comportamenti datoriali «che possano turbare
ingiustificatamente la condizione della donna ed alterare il suo
equilibrio psicofisico, con serie ripercussioni sulla gestazione o,
successivamente, sullo sviluppo del bambino» (Corte Cost. sentenza
cit.).
In conclusione, precisa ancora la Corte, occorre evitare «che la
maternità si traduca in concreto in un impedimento alla
realizzazione dell'effettiva parità di diritti della donna
lavoratrice. Ciò è in piena sintonia con lo stesso art. 37 Cost.,
che, letto in connessione con l'art. 3 comma 2, impone di accordare
alla donna le misure speciali e più energiche di protezione
necessarie a rimuovere le gravi discriminazioni che in fatto la
colpiscono in relazione ai compiti connessi con la maternità e la
cura dei figli e della famiglia, dal cui assolvimento peraltro trae
vantaggio l'intera comunità» (Corte Cost. ivi).
Che il sistema normativo nel suo complesso e lo stesso ordinamento
del settore Pubblica sicurezza (cfr. art. 25 legge n. 121 del 1981)
siano definitivamente orientati in tali sensi, è sfuggito al
compilatore del rapporto del 1996 e alla Commissione del personale
all'atto della redazione del giudizio 1997, ma è apparso subito
evidente all'Amministrazione, la quale in effetti ha
commendevolmente provveduto ad eliminare l'inciso sopra trascritto,
facendo così giustizia di un rilievo inopportuno e
illegittimo.
Dato atto di ciò, va però osservato che la attività spiegata in
lodevole autotutela non è sufficiente ad eliminare l'intrinseca
illegittimità del rapporto informativo impugnato.
È infatti evidente che l'affermazione riduttiva formulata a
conclusione del giudizio complessivo («Avrebbe potuto fare di più
se non fosse stata assente per la maternità») non è stata - in
realtà - la risultante dei punteggi parziali che la precedevano, ma
la premessa logica in base alla quale detti punteggi sono stati in
concreto determinati; premessa fondata sulla convinzione che alla
dipendente in maternità potesse essere legittimamente attribuito -
per il solo fatto del trovarsi in tale situazione - un punteggio
inferiore a quello altrimenti spettante.
Di conseguenza è manifestamente viziato da eccesso di potere -
sotto i profili dell'illogicità e della contraddittorietà -
l'operato dell'Amministrazione che, una volta rimossa la premessa
che condizionava in senso riduttivo i punteggi parziali ha malgrado
ciò mantenuto fermi i punteggi stessi e - di conseguenza - il
giudizio conclusivo.
Il ricorso va pertanto integralmente accolto, con conseguente
annullamento del rapporto informativo del 1997 notificato il 6
novembre 1998, così come modificato dal successivo rapporto
notificato l'8 febbraio 2000, i quali vanno quindi entrambi
annullati.
L'Amministrazione dovrà quindi provvedere ad effettuare una nuova
valutazione della ricorrente; ed in quella sede, attesa la
rilevanza dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, potrà
responsabilmente esaminare l'opportunità di riformare in autotutela
anche i punteggi attribuiti nel 1996, che, pur non avendo formato
oggetto di impugnazione, risultano anch'essi fondati sull'erroneo
presupposto che le assenze dal servizio dipendenti dallo stato di
maternità potessero giustificare un punteggio ridotto.
Non sussistono invece i presupposti per la sospensione dei
provvedimenti impugnati, in quanto la ricorrente non ha precisato
quale danno grave e irreparabile deriverebbe dalla loro
esecuzione.
Pubblico impiego
- Riammissione in servizio - Discrezionalità - Diritto del
dipendente - Esclusione.
Pubblico impiego - Riammissione in servizio - Diniego - Motivazione
- Sanzioni disciplinari pregresse - Legittimità -
Fattispecie.
Consiglio di Stato - Sez. I^ - 15
novembre 2000 - Pres. Salvatore, Est. Barbero Corsetti - Ministero
interno - (Ricorso straordinario).
Nel decidere sull'istanza di
riammissione in servizio proposta da un ex dipendente
l'Amministrazione deve valutare l'opportunità del reinserimento
dello stesso nella propria struttura organizzativa in relazione ad
una serie di elementi (età, salute, qualità del servizio prestato,
ragioni della sua risoluzione), dai quali possa desumersi la
rispondenza all'interesse pubblico della riassunzione; pertanto,
l'interessato non ha alcun diritto soggettivo ad ottenere la
riammissione, pur se nell'organico sia disponibile il relativo
posto.
È sufficientemente motivato il provvedimento che nega la
riammissione in servizio di un agente della Polizia di Stato
richiamando i non favorevoli precedenti di servizio
dell'interessato e le numerose sanzioni disciplinari
inflittegli.
Requisizione -
Presupposti - Grave necessità pubblica - Necessità - Difficoltà a
reperire immobili in locazione - Esclusione.
Consiglio di Stato - Sez. I^ - 18
ottobre 2000 - Pres. Salvatore, Est. Cirillo - Ministero interno -
(Ricorso straordinario).
La norma di cui all'art. 7 L. 20
marzo 1865 n. 2248, che permette all'Amministrazione di disporre,
senza indugio, della proprietà privata, è applicabile, nel rispetto
della garanzia costituzionale, solo in presenza di una grave
necessità pubblica che imponga di agire senza indugio e non già per
far fronte alla mera difficoltà di reperire immobili in locazione.
(Nella specie, l'immobile requisito era destinato a sede di uffici
della Guardia di finanza). |