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Disobbedienza - Regolamento
generale CC - Limiti al diritto di spostarsi per il militare
ammalato - Legittimità - Ordine di non lasciare la caserma -
Inerenza al servizio - Sussiste - L'allontanamento costituisce
reato.
Pena detentiva sospesa - Conversione nella pecuniaria - Interesse -
Sussiste data la revocabilità della sospensione.
Giudizio abbreviato - Sentenza - Impugnazione - Termini - Sono gli
stessi che regolano quella dibattimentale.
(C.p.m.p., art. 173;
Regolamento Generale Arma, art. 342; C.p.p., artt. 443, 585,
599)
Corte di Cassazione, Sez. 1^
pen., 23 settembre 1999. Pres. Teresi, Rel. Silvestri, P.M. mil.
Garino (parz. conf.) in c. R.
L'ordine al carabiniere ammalato di
non allontanarsi dalla caserma è legittimo e attinente al servizio
stante l'art. 342 del Regolamento Generale dell'Arma dei CC, che è,
con la sua disciplina particolare, relativo a caso diverso dalle
situazioni proprie della libera uscita, onde la non ottemperanza
configura il reato di disobbedienza.
Non manca l'interesse del condannato, se la pena detentiva sia
condizionalmente sospesa, alla conversione della stessa in pena
pecuniaria dato il prevedibile vantaggio per lui ad espiare la pena
pecuniaria nel caso di eventuale revoca della sospensione.
Ai fini dell'impugnazione della sentenza di secondo grado, quanto a
decorrenza e durata dei termini la sentenza del giudizio abbreviato
è, per ragioni di coerenza sistematica, assimilata a quella del
dibattimento (1a).
Si legge quanto appreso nel testo
della sentenza:
««Con sentenza del 26.11.1998, la
Corte Militare di Appello confermava la decisione emessa il
20.3.1998 dal GUP del Tribunale Militare di Roma a seguito di
giudizio abbreviato, con cui il R. F. era stato condannato alla
pena di un mese di reclusione militare per il reato di
disobbedienza aggravata (artt. 173, 47 n. 2 e 4 c.p.m.p.) perché in
data 1.10.1997, quale effettivo alla Stazione dei Carabinieri di
C., rifiutava di obbedire all'ordine intimatogli dal maresciallo C.
V. di non allontanarsi dalla caserma ove prestava servizio.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione
chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a)
errata interpretazione dell'art. 342 del Regolamento generale
dell'Arma dei Carabinieri in relazione all'art. 331 dello stesso
Regolamento ed agli artt. 3 e 12 della l. 382/78, e violazione
dell'art. 8 delle preleggi in riferimento all'art. 606 lett. b)
c.p.p.; b) violazione dell'art. 546 lett. e) c.p.p. e dell'art. 8
delle disposizioni sulla legge in generale nonché difetto di
motivazione e mancata risposta a specifica censura contenuta nei
motivi di appello; c) violazione dell'art. 173 c.p.m.p. e manifesta
illogicità della motivazione in ordine all'esclusione dell'elemento
soggettivo del reato; d) violazione dell'art. 53 della l. 689/81 e
manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata
conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Pregiudizialmente deve essere esaminata l'eccezione con cui il
Procuratore Generale Militare, nella sua requisitoria, ha chiesto
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché proposto
tardivamente, essendo stata pronunciata la sentenza impugnata a
seguito della trattazione in camera di consiglio dell'appello
contro la decisione emessa nel giudizio abbreviato.
L'eccezione è infondata. Invero, dopo iniziali oscillazioni, la
giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che, ai
fini delle impugnazioni, la sentenza del giudizio abbreviato è
assimilata a quella dibattimentale, sicché i termini di
impugnazione coincidono con quelli stabiliti per le sentenze
pronunciate all'esito del dibattimento per quanto riguarda la
decorrenza e la durata previste dall'art. 585 c.p.p. (Cass., Sez.
Un., 15 dicembre 1992, Cicero ed altri). Deve trarsene la
conseguenza che, benché l'ultimo comma dell'art. 443 c.p.p.
disponga che il giudizio di appello si svolge con le forme previste
dall'art. 599, evidenti ragioni di coerenza logica e sistematica
impongono di ritenere che il termine per impugnare la decisione di
secondo grado non corrisponda a quello fissato dalla lett. a) del
primo comma dell'art. 585 per i provvedimenti emessi in seguito a
procedimento in camera di consiglio, ma al termine stabilito per le
sentenze dibattimentali.
Con i primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata è stata
censurata per i vizi logici e giuridici della motivazione che hanno
condotto i giudici di merito a riconoscere la legittimità della
disposizione contenuta nell'art. 342 del Regolamento generale
dell'Arma dei Carabinieri, che, invece, avrebbe dovuto essere
disapplicato perché contrastante con l'art. 331 dello stesso
Regolamento e con gli artt. 3 e 12 della l. 382/78.
Le censure mancano di pregio.
In relazione ai precisi termini fattuali del caso in esame,
accertati dai giudici di merito, è dimostrato che l'imputato aveva
documentato di essere affetto da infermità, che rendeva necessari
cinque giorni di riposo, e che - come confermato anche nel ricorso
- egli manifestò l'intenzione di recarsi nel paese di origine,
attuando poi tale proposito nonostante l'ordine del superiore di
non allontanarsi dalla caserma ove prestava servizio.
Ciò posto, va rilevato che l'art. 342 Reg. dispone che «i militari
ai quali l'ufficiale medico, o eventualmente il medico civile
convenzionato, abbia prescritto il riposo possono uscire dalla
caserma o dall'abitazione solo per recarsi, nei limiti di tempo
strettamente necessari, presso ambulatori o luoghi di cura del
luogo allo scopo di effettuare cure specialistiche prescritte dal
sanitario curante. Fanno però eccezione quelli dimessi da luoghi di
cura, i quali, salvo diversa prescrizione del medico, possono
uscire nelle ore della libera uscita o in quelle ritenute più
opportune dai superiori».
Il divieto di lasciare la caserma o l'abitazione durante il periodo
di malattia, se non per ragioni inerenti all'esecuzione delle
terapie necessarie, non può considerarsi illegittimo né il limite
imposto al carabiniere malato di trasferirsi in località diverse da
quella in cui si presta servizio contrasta con fonti normative di
rango superiore. Le ampie ed elaborate argomentazioni difensive,
svolte per contestare l'interpretazione accolta nella sentenza
impugnata, non possono essere condivise per la semplice ragione che
esse equiparano situazioni totalmente differenti, essendo evidente
che le disposizioni relative alla libera uscita e alla libertà di
spostamento - sia pur limitabile per esigenze di servizio - non
sono estensibili ai militari malati. A ben vedere, il divieto di
lasciare la caserma o l'abitazione e di trasferirsi in luoghi
diversi dal comune in cui si presta servizio trova razionale base
giustificativa nella necessità dei controlli, previsti, in
generale, nell'ipotesi di malattia di ogni prestatore di lavoro
subordinato, e, in definitiva, nella stessa tutela della salute del
militare infermo, tant'è che il medesimo art. 342 Reg. stabilisce
che la limitazione non è operante quando l'uscita dalla caserma o
dall'abitazione avvenga allo scopo di effettuare le cure prescritte
dal medico curante.
Dalle precedenti considerazioni deve inferirsi che nel caso in
esame, essendo indubbio che l'ordine del superiore è stato
impartito per ragioni attinenti al servizio o alla disciplina, il
rifiuto di obbedienza integra la fattispecie ipotizzata dall'art.
173 c.p.m.p.
Deve essere disatteso anche il terzo motivo di ricorso con cui è
stato dedotto che la Corte Militare ha erroneamente affermato
l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato. In proposito,
considerato che per la realizzazione del reato di disobbedienza è
sufficiente il dolo generico, deve porsi in risalto che nella
sentenza impugnata è stato dato conto, con esauriente motivazione,
del convincimento riguardante la cosciente volontà dell'imputato di
non ottemperare ad un ordine legittimo, osservando che l'obbligo
dell'imputato di non allontanarsi dal reparto fu ribadito dal
maresciallo F., del Comando della Compagnia dei Carabinieri, e che
le parole dell'imputato ("Io me ne vado a casa, non mi interessa
nulla. Mi può anche denunciare") possono ben essere interpretate,
anziché come segno della convinzione dell'illegittimità
dell'ordine, come manifestazione di indifferenza per le conseguenze
penali della propria condotta.
Merita, invece, accoglimento il quarto motivo di ricorso che
investe il punto della sentenza impugnata con cui è stato ritenuto
che l'imputato non ha interesse alla conversione della pena
detentiva in pena pecuniaria, giacché la prima non deve essere
eseguita a seguito della concessione della sospensione
condizionale. È evidente, infatti, che l'applicazione di tale
beneficio non fa venire meno l'attualità e la concretezza
dell'interesse ad ottenere la sostituzione della pena detentiva con
quella pecuniaria per l'indubbio vantaggio del condannato ad
espiare, in caso di eventuale revoca della sospensione
condizionale, la meno afflittiva pena sostitutiva pecuniaria, come,
del resto, è espressamente confermato dal terzo comma dell'art. 57
della l. 24.11.1981, n. 689, da cui risulta che la sospensione
condizionale è compatibile con la sostituzione di pena.
Pertanto, conformemente alle conclusioni della requisitoria del
Procuratore Generale Militare, la sentenza impugnata deve essere
annullata limitatamente al punto riguardante la sostituzione della
pena detentiva, con rinvio alla Sezione distaccata di Napoli della
Corte Militare di Appello, che dovrà stabilire se ricorrano le
condizioni per la sostituzione della pena detentiva con quella
pecuniaria alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 58 della l.
689/81.
P.Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione,
Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente
al ritenuto difetto di interesse alla sostituzione della pena e
rinvia per nuovo esame sul punto alla Sezione distaccata di Napoli
della Corte Militare di Appello»».
Pena -
Sospensione condizionale - Fondamento - Presunzione di remora per
condotte illecite successive - Pena pecuniaria - Prevenzione
speciale - Efficacia redimente - Non ne è priva - Può essere
condizionalmente sospesa - Non menzione della condanna - Finalità
affini - Pari possibilità di sospensione.
Reato di ingiuria - Natura oggettivamente offensiva delle
espressioni - Dolo - È nella volontà della loro pronuncia, se
univocamente ingiuriose.
(C.p., artt. 133 e 163;
C.p.m.p., art. 196 cpv.)
Corte Costituzionale, Sez. 1^
pen., 8 novembre 1999. Pres. Gemelli, Rel. Vancheri, P.M. mil.
Garino (conf.), in c. R.
La sospensione condizionale della
pena ha fondamento, per la prevenzione speciale, nel potersi
ritenere che la non esecuzione sia remora per il condannato con la
prospettiva che, ricadendo nel reato, verrà scontata. Anche la pena
pecuniaria, ben potendo avere efficacia redimente, può essere
sospesa. E pure la non menzione della condanna, avendo affini
finalità, è compatibile con la pena pecuniaria.
Per aversi il reato di ingiuria, non si deve, quanto al dolo
relativo, particolarmente provare l'intenzione di ledere l'altrui
onore, che è insita nella pronunzia delle espressioni offensive,
consapevolmente voluta, se aventi oggettiva e autonoma capacità
lesiva di prestigio, onore o dignità del destinatario (nella
fattispecie, per grado inferiore, parte lesa di abuso di
autorità)(1b).
Si legge quanto appresso nel testo
della sentenza:
««Con sentenza del 26.3.1999 il GUP del Tribunale Militare di
Torino, dichiarava, a seguito di giudizio abbreviato, il
Maresciallo dei carabinieri R. colpevole del reato di ingiuria
continuata ad un inferiore, per avere, in più occasioni, rivolto a
B. e C. e al L. alcune frasi offensive, condannandolo, con le
attenuanti generiche e della provocazione e la diminuente del rito,
alla pena di un mese di reclusione militare, convertita nella multa
di £. 2.250.000. Il giudice suddetto riteneva provata la penale
responsabilità dell'imputato in base alle parziali ammissioni del
medesimo e alle dichiarazioni dei testi che erano stati presenti ai
fatti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il R.,
deducendo:
-
omessa motivazione in ordine alla
sussistenza dell'elemento psicologico del reato, asserita con
affermazioni del tutto apodittiche oltre che di difficile
comprensione;
-
omessa valutazione del contenuto
delle dichiarazioni dei testi e, in particolare, di quelle del
teste L., indicate, contrariamente al vero, come confermatorie
della tesi accusatoria;
-
illogicità della motivazione in
ordine al diniego dei benefici di legge, giustificato dalla
disposta conversione della pena detentiva in quella pecuniaria,
cosa che aveva impedito al ricorrente di proporre
appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di
cui appresso.
Il diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e
della non menzione della condanna è stato giustificato dal
Tribunale Militare di Torino in base alla considerazione che la
sanzione pecuniaria, nella quale quella detentiva era stata
convertita, non poteva avere alcuna "efficacia redimente".
Ora, a prescindere dalla considerazione che la conversione della
pena non era stata chiesta dall'imputato ma è stata disposta
d'ufficio dal tribunale, l'affermazione, secondo cui una pena
pecuniaria, a differenza di quella detentiva, non ha, in via di
principio, efficacia redimente, è, oltre che criticabile sul piano
psico-sociologico, chiaramente smentita sul piano normativo. L'art.
163 c.p. prevede infatti esplicitamente la possibilità di
sospendere condizionalmente anche le pene pecuniarie considerandole
con ciò tutt'altro che prive, di per se stesse, di efficacia
redimente.
A ciò si aggiunga che la legge, nel prescrivere che l'istituto in
esame si applica quando appaia fondata la presunzione che il
colpevole si asterrà in futuro dal delinquere ulteriormente,
persegue finalità di prevenzione speciale, nel senso che il
beneficio va concesso quando si possa ritenere che la condanna non
eseguita costituisca comunque una remora per il condannato nella
prospettiva che, in caso di ulteriore commissione di condotte
illecite, la pena avrà esecuzione. Sotto tale profilo il giudice ha
l'obbligo di verificare se sia formulabile la prognosi di non
ricaduta nel delitto sulla scorta delle circostanze di cui all'art.
133 c.p. e non certo, come ha illegittimamente fatto il tribunale,
in base alla natura della sanzione imposta.
Peraltro questa Corte ha già avuto modo di affermare, sotto un
aspetto diverso ma comunque attinente al caso in esame, il
principio che "configura una motivazione illegittima negare la
sostituzione della pena detentiva irrogata, e condizionalmente
sospesa, con l'argomento che per conferire efficacia preventiva
alla sospensione condizionale necessita una remora valida e questa
è rappresentata dal timore della pena carceraria". (v. Cass., Sez.
III, sent. n. 2655 del 11-03-1995, Ranieri).
Analogamente è a dirsi per quanto riguarda il beneficio della non
menzione della condanna, che persegue finalità affini a quelle
perseguite dall'istituto della sospensione condizionale della
pena.
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al
diniego dei benefici di cui sopra, con conseguente rinvio, a norma
dell'art. 623, lett. d) c.p.p., al medesimo Tribunale Militare di
Torino sia pure in diversa composizione, che si atterrà ai principi
come sopra affermati.
Infondate appaiono invece le altre doglianze.
In ordine alla doglianza relativa alla sussistenza dell'elemento
psicologico del reato, vero è che alcune espressioni usate dal
tribunale peccano, sotto certi aspetti, di incerta formulazione, ma
ciò non vuol dire che esse siano da considerare del tutto
apodittiche o illogiche.
Ed invero, dopo avere, sulla base degli elementi emersi, dato atto
del pacifico profferimento delle frasi incriminate, aventi natura
oggettivamente offensiva, i giudici di merito hanno inteso in buona
sostanza affermare che la portata delle frasi suddette, il
significato delle stesse ed il contesto nel quale sono state
pronunciate erano tali da indurre fondatamente a ritenere che
l'imputato non poteva non avere contezza piena della valenza
offensiva delle sue parole per la dignità, l'onore e il decoro dei
suoi sottoposti, cui le frasi erano indirizzate.
Si tratta, così intesa e interpretata, di una motivazione
tutt'altro che apodittica e incongrua, essendo innegabile che
l'intenzione di ledere l'altrui dignità è normalmente insita nella
stessa volontà dell'azione ingiuriosa, per cui non ha bisogno di
essere esplicitamente provata, salvo casi particolari in cui la
peculiarità del fatto lasci intravedere che il fine dell'agente era
diverso, e che, di conseguenza, il dolo è configurabile, senza
necessità di una particolare dimostrazione, qualora l'espressione
usata sia autonomamente e manifestamente offensiva, tale, cioè, da
offendere, con il suo significato univoco, la dignità della
persona. (In tal senso, v. fra le altre, Cass., Sez. V, sent. n.
3371 del 5-10-1998, Gravina).
Manifestamente infondata, infine, è l'affermazione del ricorrente
secondo cui sarebbe stata omessa la valutazione delle dichiarazioni
dei testi e la deposizione di L. sarebbe stata ritenuta,
contrariamente al vero, come confermatoria della tesi
accusatoria.
Invero il ricorrente avrebbe dovuto chiarire sotto quale profilo le
affermazioni del L. erano tali da smentire la tesi accusatoria,
mentre egli, dopo avere sostenuto, sulla base di una certa corrente
giurisprudenziale, la possibilità per il giudice di legittimità di
esaminare gli atti in presenza di una specifica doglianza
riguardante l'errata valutazione di essi, si è astenuto dal fare
qualsiasi precisazione in proposito, impedendo in tal modo
qualsiasi possibilità di controllo, da parte di questa Corte, delle
sue stesse censure.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata
limitatamente al diniego dei benefici di cui agli artt. 163 e 175
c.p., e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale Militare
di Torino. Rigetta nel resto»».
Previsione di
altro reato contenuto nell'art. 586 c.p. - Fattispecie
preterintenzionale - Lesione colposa - Valutazioni - Attività del
reo - Deve consistere in un delitto doloso diverso da percosse o
lesioni.
(C.p., artt. 586,
590)
Corte di Cassazione, Sez. 1^
pen., 8 novembre 1999. Pres. Gemelli, Rel. Delehye, P.M. mil.
Garino (conf.), in c. B.
L'ipotesi legislativa di cui
all'art. 586 c.p., che disciplina la morte e le lesioni come
conseguenza di altro reato, si configura quando l'azione del reo
costituisca un reato doloso diverso da quello di percosse o lesioni
personali, e non se l'evento, dello stesso tipo di quello voluto,
sia comunque stato realizzato, e pure se con dolo indiretto
(1c).
Si legge quanto appresso nel testo
della sentenza:
««La sera del 26.6.1995 il soldato G. G., rientrato ubriaco in
caserma, veniva colpito con pugni e calci da tre suoi compagni di
camerata, B.G., B.A. e P.C., risentiti del fatto che aveva sporcato
il locale docce ed aveva sbattuto violentemente la porta, tanto da
danneggiarla; a seguito di tali percosse la parte lesa riportava la
lesione del rene destro con ematoma perirenale, per cui era
necessario un intervento di nefrectomia, che comportava
l'indebolimento permanente della funzione.
Con sentenza del 4.2.1997, il Tribunale Militare di Verona
escludeva la sussistenza di un concorso nel reato tra gli imputati,
dato che le tre aggressioni erano avvenute in momenti diversi e con
determinazioni distinte, e, sulla base della perizia medico legale
espletata, attribuiva la responsabilità della suddetta lesione
grave al solo B. G., ritenendo che le azioni compiute dagli altri
due non fossero idonee a realizzare tale evento; tale statuizione
veniva confermata il 16.11.1998 dalla Corte Militare di Appello,
che modificava solo la condanna alle spese processuali della parte
civile.
Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso in
Cassazione il difensore del B. G., eccependo la carenza di
motivazione in relazione alla responsabilità esclusiva
attribuitagli per il danno subito dal G. ed all'esclusione del
concorso degli altri imputati; contesta inoltre la qualifica dolosa
delle lesioni, sostenendo che dovrebbe essere ravvisata l'ipotesi
di cui all'art. 590 c.p., con la conseguente competenza del giudice
ordinario, poiché non vi è, nella sua, volontà di realizzare un
evento così grave.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È stato infatti eccepito, sotto la forma della carenza di
motivazione, che al B. G. non potrebbe essere attribuita la
responsabilità esclusiva del grave danno subito dalla parte lesa,
che dovrebbe essere invece ricondotto all'azione concorrente di
tutti gli imputati.
Tali rilievi vertono però esclusivamente sul merito, proponendo una
semplice rilettura delle risultanze processuali, con una
sovrapposizione della versione della difesa alla ricostruzione dei
fatti come è stata effettuata nel provvedimento impugnato, sicché
devono essere ritenuti inammissibili.
Entrambi i giudici di merito hanno peraltro ampiamente e
correttamente esposto le ragioni in base alle quali sono pervenuti
a tali conclusioni, ed hanno rilevato come le determinazioni ed i
tempi diversi, con cui si sono manifestate le aggressioni, siano
significative per escludere un concorso tra gli imputati, che hanno
agito in maniera assolutamente autonoma.
Del pari hanno fatto specifico riferimento ai risultati della
perizia medico legale per affermare, in base alla parte del corpo
attinta ed ai segni riscontrabili esternamente, che le azioni,
ascrivibili al B.A. ed al P.C., non erano idonee a realizzare il
tipo di lesione riportate dal G. riconducibili invece al pugno
infertogli dal B. G. ed al conseguente violento impatto con la
schiena contro un armadietto metallico della camerata.
Per quanto attiene poi la censura sulla qualificazione delle
lesioni come dolose e la richiesta di derubricazione nel reato di
cui all'art. 590 c.p., di competenza del giudice ordinario, si
rileva come si presentino manifestamente infondate poiché non è mai
stato contestato che il B.G. abbia voluto colpire il G., ma
solamente che non intendeva realizzare un evento così grave.
Va infatti rilevato come non possa essere invocata l'ipotesi
prevista dall'art. 586 c.p., che disciplina la morte o le lesioni
quale conseguenza di altro reato, perché in essa l'attività del reo
deve consistere in un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle
lesioni personali, mentre le fattispecie preterintenzionali, in cui
viene colpito lo stesso genere di interessi giuridici (ossia
l'incolumità), sono tassativamente stabilite dalla legge (si veda
Cass. Sez. V, 13.2.1999 n. 3262, P.G. in proc. Giorgione, RV.
213.028).
Nel caso in esame l'evento, dello stesso tipo di quello voluto, si
è certo rappresentato alla mente dell'autore, ma questi ha
egualmente proseguito nella propria condotta criminosa, sicché ne
deve rispondere quantomeno a titolo di dolo indiretto, né può
parlarsi di responsabilità oggettiva trattandosi di un rischio né
imprevedibile né eccezionale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al
versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al
versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle
Ammende»». |