|
1. Considerazioni generali sul
nuovo codice penale russo del 1997
In relazione a questa tematica il
primo, ovvio rilievo è che il nuovo codice penale russo, approvato
nel 1996 ed entrato in vigore il 1° gennaio del 1997(1), si pone
(né poteva avvenire diversamente) in una logica di palese
discontinuità rispetto al modello anteriore, rappresentato dalle
Basi di Legislazione penale dell'U.R.S.S., risalenti al 1958, ed al
precedente codice russo del 1960(2).
L'attuale complesso normativo non costituisce tuttavia il frutto di
una mutazione improvvisa, connessa al radicale sovvertimento
politico dovuto all'abbandono del precedente modello federale
sovietico, ma rappresenta invece il maturo esito di un'evoluzione
che parte da lontano, e che aveva trovato negli ultimi anni il suo
punto di riferimento "ideologico" nella nuova Costituzione del
1993(3). È dunque pienamente corretta la sottolineatura di chi
afferma che esso «ha radici in momenti anteriori a quello che
convenzionalmente è stato assunto come il momento di frattura tra
fase sovietica e fase post-sovietica(4)».
Basterebbe osservare, sotto questo aspetto, come già
antecedentemente a tale momento di "frattura" fosse stata avvertita
sempre più imperiosamente la necessità di un'imponente riforma
dell'intero sistema giuridico russo(5).
In effetti appare opportuno fare riferimento al riguardo alle
cosiddette "Basi di legislazione penale dell'URSS e delle
Repubbliche federate", adottate nel 1991 - avendo peraltro cura di
precisare che trattasi di un'opera che non ha mai trovato concreta
applicazione, a causa dei successivi eventi politici -: detta
normativa, avente come finalità quella di sostituire le precedenti
"Basi di legislazione" del 1958, avrebbe dovuto entrare in vigore
il primo luglio 1992 e dar vita ad una nuova parte generale del
diritto penale sovietico, con una valenza vincolante rispetto a
tutte le varie Repubbliche dell'Unione.
Simile progetto legislativo, seppur superato ancor prima di aver
visto concretamente la luce, in conseguenza del crollo del regime
sovietico(6), testimonia con chiarezza come, già negli ultimi anni
di vita dell'URSS, risultasse evidente l'esigenza di un mutamento
nella legislazione afferente al settore penale.
Bisogna peraltro al contempo riconoscere con obiettività che la
valenza del nuovo codice penale russo non risulterebbe
adeguatamente focalizzata qualora ci si limitasse ad inserire tale
opera nell'ambito di un più generale movimento di ricodificazione
che ha interessato o sta interessando, in questi ultimi anni,
moltissimi altri Paesi europei. Nel caso in esame - e le stesse
considerazioni potrebbero essere ripetute per una serie di altri
interventi legislativi intervenuti in Russia, quali in particolare
la legge costituzionale federale sul sistema giudiziario ed il
codice di esecuzione penale - non si può infatti negare che il
cambiamento normativo sia strettamente, indissolubilmente legato
all'avvenuto mutamento del "clima" politico, e rappresenti
conseguentemente l'espressione ed il prodotto di un diverso
contesto ideologico e culturale, il segno ulteriore di un'assoluta
cesura rispetto al passato, poi confermata da una serie di
successive riforme, ed in particolare dalla Legge Federale
Costituzionale promulgata nel giugno del 1999.
Basti osservare, per quanto riguarda il codice penale, che proprio
- e solo - alla luce di tale mutamento può essere immediatamente
compresa la ragione dell'intervenuta soppressione, ad esempio,
delle previsioni incriminatrici volte a punire l'«esercizio
dell'attività di imprenditore privato e di mediazione commerciale»
(tale era infatti il disposto dell'art. 153 c.p. RSFSR) nonché
l'«incetta e rivendita di oggetti a fini di lucro» (come stabiliva
invece l'art. 162 c.p. RSFSR), ed il perché della contestuale
introduzione, in netta antitesi rispetto a questa logica
antecedente, di tutta una serie di norme volte a sanzionare
comportamenti rivolti contro la sfera della libera attività
economica.
2. La normativa
penale militare contenuta in detto codice
Indubbiamente il contesto afferente
al diritto penale militare ha risentito meno di altri settori - si
pensi all'ambito dei reati contro l'economia(7) o contro la libertà
dell'individuo - dell'avvenuto mutamento politico e
culturale.
Al contempo, bisogna ricordare come il codice del 1997, giustamente
definito come un corpus novum volto tuttavia a coniugare il
modernismo con le tradizioni antecedenti(8), non abbia rinnegato il
passato per quanto concerne la conservazione dell'impostazione
fedele al principio dell'"integralità", volta cioè ad inglobare nel
codice l'insieme della normativa penalistica, evitando così, a
differenza di quanto spesso avviene in altri Paesi, il proliferare
di legislazioni "speciali", tra cui risulta talora ricompresa
quella afferente al settore penale militare, laddove al contrario
il codice penale russo si presenta come un sistema assolutamente
unitario(9).
Parimenti appare emblematica la perdurante fedeltà anche da parte
del nuovo codice, sia pur all'esito di profonde controversie e di
un acceso dibattito(10), al canone classico della dottrina
penalistica russa che, nel tratteggiare gli elementi connotativi
del reato, tende a ritenere necessaria l'individuazione sia di un
elemento formale normativo, sia di un elemento materiale,
rappresentato dalla pericolosità sociale, e consistente
«nell'attitudine dell'azione contemplata dalla legge penale a
provocare un danno significativo agli oggetti (interessi) tutelati
dalla legge penale(11)».
Questo dato è estremamente rilevante, dovendosi osservare come in
tal modo non abbiano ragione di essere buona parte delle
perplessità che ad esempio circondano, in relazione al diritto
penale militare italiano, talune previsioni incriminatrici riferite
a condotte apparentemente prive di un effettivo disvalore.
Di non minore interesse appare l'impostazione (che risulta invece
innovativa per il diritto penale russo, ed interessa tutti i reati,
ivi compresi quelli militari), tendente ad operare una distinzione
degli illeciti secondo schemi diversi da quelli "tradizionali" (e
dunque divergenti sia dalla contrapposizione tra contravvenzioni e
delitti, accolta ad esempio nel sistema italiano, sia dalla
tripartizione francese fra crimes, délits e contraventions).
L'attuale codice penale russo, se da un lato continua a configurare
con un termine unico il reato, che è sempre e comunque
prestuplienie, d'altro canto delinea invece una quadripartizione
nell'ambito delle condotte antidoverose penalmente sanzionate,
distinguendole in: reati di modesta gravità, di media gravità,
gravi e gravissimi.
Si rivela poi molto importante, con speciale riferimento al settore
oggetto della nostra specifica disamina, l'espressa previsione dei
casi in cui può operare quale scriminante la circostanza
rappresentata dal fatto che una condotta, configurante altrimenti
un'ipotesi di reato, sia stata posta in essere in esecuzione di un
ordine o di una disposizione. Perché possa ravvisarsi la
sussistenza di tale scriminante occorre che l'ordine o la
disposizione siano vincolanti per il sottoposto, e risultino
legittimi sia nella forma che nel contenuto(12).
Va infine ricordato che il codice penale russo, nell'occuparsi dei
reati militari, perviene in relazione ad essi alla creazione di due
specifiche tipologie di pene, irrogabili esclusivamente ai
militari, e rappresentate rispettivamente dalla "restrizione nel
servizio militare" e dalla "assegnazione ad una compagnia militare
di disciplina".
3. Un tentativo
di analisi schematica dei reati contro il servizio militare
delineati dal codice penale russo
ll codice penale russo disciplina,
alla sua Sezione undicesima, i "Reati contro il servizio militare".
Trattasi di poco più di venti articoli, in quanto tale Sezione
ricomprende le norme che vanno dall'art. 331 all'art. 352.
L'art. 331, avente come rubrica "Nozione di reato contro il
servizio militare", chiarisce che devono essere considerati reati
contro il servizio militare quelli previsti dal Capo XXXIII del
codice, in quanto confliggenti con le disposizioni volte a
disciplinare il regolare svolgimento del servizio militare, e
purché risultino commessi da militari che svolgano il servizio, di
leva o per ingaggio, nelle Forze Armate della Federazione Russa,
nonché in altre Forze o formazioni militari, o dai cittadini
appartenenti alla riserva, durante l'addestramento militare.
Venendo all'esame delle varie figure incriminatrici, si può notare
come, pur essendo stata ricalcata in larga parte la precedente
configurazione del codice sovietico, sia comunque avvertibile anche
in questo settore la presenza di non pochi mutamenti. Risulta in
particolare eliminata la specifica figura di reato rappresentata
dall'abuso e dall'eccesso di potere da parte di un militare.
La prima ipotesi di illecito ricompresa nel capo XXXIII della
Sezione XI del codice è quella disciplinata dall'art. 332
(disobbedienza ad un ordine). Appare interessante osservare -
dovendosi al riguardo nuovamente richiamare le precedenti
considerazioni attinenti ai dettami tradizionali del diritto russo
in ordine alla necessaria pericolosità sociale del reato ed alla
sua offensività - che dal dettato letterale della norma emerge
chiaramente come risulti incriminata non già qualunque forma di
mancata obbedienza ad un ordine, ma solo la disobbedienza che
«abbia provocato un danno rilevante agli interessi del
servizio».
Non ci soffermeremo nella disamina dei successivi artt. 333
(resistenza ad un superiore o costrizione di questo a violare gli
obblighi del servizio militare), 334 (atti di violenza nei
confronti di un superiore) - osservando tuttavia al riguardo che le
percosse o l'impiego di altre violenze nei confronti del superiore
appaiono sanzionate unicamente qualora siano commesse durante
l'adempimento degli obblighi del servizio militare o in relazione
all'adempimento di tali obblighi -, 335 (violazione delle norme
regolamentari sui vicendevoli rapporti tra militari in assenza di
relazioni gerarchiche tra essi), 336 (ingiuria ad un militare) -
rammentando comunque che anche in tal caso, ai sensi del primo e
del secondo comma di quest'ultima norma, l'ingiuria ad un
commilitone da parte di un altro militare, così come l'ingiuria ad
un superiore ad opera di un sottoposto o l'ingiuria ad un
sottoposto arrecata da un superiore, viene punita solo se è stata
commessa «durante l'adempimento o in relazione all'adempimento
degli obblighi del servizio militare».
Poiché uno degli scopi di questa breve analisi è quello di
evidenziare possibili spunti di raffronto con le corrispondenti
fattispecie incriminatrici contenute nel nostro codice penale
militare, appare opportuno occuparci invece con maggiore ampiezza
del successivo art. 337 (allontanamento arbitrario dal reparto o
dal luogo di servizio). Detta norma ingloba sia il nostro reato di
allontanamento illecito, sia buona parte delle ipotesi rientranti
nel delitto di diserzione, di cui all'art. 148 c.p.m.p., od in
quello di mancanza alla chiamata.
Risulta estremamente significativa la diversificazione operata dal
legislatore russo a seconda della differente durata dell'assenza, e
che si traduce in una conseguente graduazione sanzionatoria. Il
codice del 1997 distingue infatti l'«allontanamento arbitrario dal
reparto o dal luogo di servizio come pure la mancata presentazione
per tempo in servizio senza giustificate ragioni in caso di libera
uscita, di assegnazione, di trasferimento, di missione» della
durata superiore alle quarantotto ore ma non ai dieci giorni
(prevista dal primo comma dell'art. 337), rispetto alle analoghe
forme di assenza o di mancata presentazione «della durata superiore
a dieci giorni ma non ad un mese» (delineate dal terzo comma),
nonché alle corrispondenti ipotesi «della durata superiore ad un
mese», sanzionate dal successivo quarto comma.
Abbiamo affermato che l'art. 337 ricomprende anche ipotesi che, nel
nostro sistema penale militare, danno vita ai reati di diserzione e
di mancanza alla chiamata. Non deve infatti indurre in errore la
rubrica dell'art. 338 (diserzione). In realtà, nell'art. 338 viene
delineata solo una particolare figura di diserzione (come pure di
mancanza alla chiamata, parimenti sanzionata da tale norma).
Il legislatore russo infatti prende in esame la specifica finalità
perseguita da chi si sia reso responsabile di un episodio di
assenza dal reparto, e ritiene configurabile l'ipotesi di cui
all'art. 338 unicamente qualora lo scopo sia quello di sottrarsi,
in maniera più o meno definitiva, agli obblighi del servizio
militare. In caso contrario trova dunque applicazione il precedente
art. 337.
È poi doveroso osservare come l'art. 337 preveda una speciale forma
di esenzione dalla responsabilità penale, di cui può fruire il
militare che abbia commesso per la prima volta un episodio di
allontanamento arbitrario dal reparto o di mancata presentazione in
servizio, purché la sua condotta rappresenti «la conseguenza del
concorso di gravi circostanze». Analoga statuizione è contenuta
nell'art. 338, con riferimento al reato di "diserzione" (da
intendere peraltro nella particolare accezione da noi
precedentemente delineata).
Il successivo art. 339 ricomprende sia l'ipotesi di simulazione di
reato che quella di procurata infermità. Infatti ai sensi del primo
comma di tale norma risulta punita, con la restrizione nel corso
del servizio militare fino a un anno o con l'arresto fino a sei
mesi o con la collocazione in unità militari di disciplina fino a
un anno, «la sottrazione del militare all'adempimento degli
obblighi del servizio militare simulando una malattia o
cagionandosi lesioni (autolesionismo) o falsificando documenti o
usando altro inganno». Il secondo comma dell'art. 339 sanziona più
gravemente, e cioè con la privazione della libertà fino a sette
anni, «la stessa azione, commessa allo scopo di sottrarsi
totalmente agli obblighi del servizio militare».
Sempre in un'ottica di raffronto col nostro sistema normativo, non
può non sottolinearsi la diversa impostazione accolta dall'art. 342
del codice russo rispetto a quella risultante dall'art. 118
c.p.m.p. Mentre, come è noto, il nostro art. 118 incrimina
"comunque" il militare che, essendo di sentinella, vedetta o
scolta, abbandona il posto o viola la consegna, a prescindere dalle
conseguenze di tale comportamento (prevedendo come causa di
aggravamento del reato la circostanza che dal fatto sia derivato un
grave danno), al contrario l'art. 342 del codice penale russo
sanziona «la violazione delle norme regolamentari relative al
servizio di sentinella (vedetta) da parte di chi si trovava in
servizio di sentinella (vedetta)» solo qualora tale azione «abbia
provocato un danno agli oggetti sorvegliati dalla sentinella
(vedetta)» o «abbia causato gravi conseguenze».
Il terzo comma dell'art. 342 punisce a sua volta «la violazione
delle norme regolamentari relative al servizio di sentinella
(vedetta) a seguito di un atteggiamento negligente o poco
coscienzioso nei confronti del servizio, che abbia causato gravi
conseguenze».
La stessa attenzione, volta ad evitare l'incriminazione di condotte
prive di un'effettiva carica di offensività, caratterizza anche il
successivo art. 343, in base al quale la violazione delle norme di
servizio da parte del componente di un reparto militare addetto
alla tutela dell'ordine pubblico ed alla salvaguardia della
sicurezza pubblica costituisce un illecito penale «qualora tale
azione abbia causato un danno ai diritti ed ai legittimi interessi
dei cittadini».
Appare infine utile raffrontare l'art. 345 (abbandono di nave
militare in pericolo) col nostro art. 112 c.p.m.p. (violazione del
dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave,
l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo(13)).
Va in primo luogo osservato come il codice russo riduca l'ambito
dell'incriminazione, escludendo dalla sua previsione non solo la
figura del comandante di posto (inserita invece nell'art. 112
c.p.m.p., sia pur con non poche perplessità, come emerge
dall'analisi dei lavori preparatori al nostro codice del 1941), ma
anche quella del comandante di aeromobile.
Bisogna poi sottolineare che, rispetto alla soluzione formalistica
accolta dal nostro codice, volta ad esigere che il comandante debba
comunque essere l'ultimo ad abbandonare il mezzo, appare
sicuramente preferibile quella accolta dal codice penale russo, ed
in base alla quale viene incriminato il comandante che abbia
abbandonato una nave militare in pericolo senza avere «ottemperato
sino alla fine ai propri doveri di servizio».
L'art. 346, riunendo in un'unica fattispecie ciò che nel nostro
codice costituisce invece oggetto di una pluralità di norme
penalistiche, sanziona invece «la distruzione o il danneggiamento
dolosi di armi, munizioni o oggetti dell'equipaggiamento militare».
Il successivo art. 347, nel punire la distruzione od il
danneggiamento colposi di beni militari, limita l'incriminazione
della condotta al fatto che essa abbia «cagionato gravi
conseguenze». Parimenti nell'art. 349 la violazione delle norme
sull'impiego di armi, munizioni, materiali radioattivi, esplosivi
viene sanzionata unicamente «qualora ciò abbia provocato per colpa
un danno grave o di media gravità alla salute umana, la distruzione
di attrezzature militari o altre gravi conseguenze» (prevedendosi
poi, quale causa di aggravamento della pena, l'ipotesi in cui detto
illecito abbia causato la morte di una o più persone).
Analogamente in base al disposto dell'art. 350 la trasgressione
alle norme concernenti la guida o l'impiego di macchine da
combattimento, speciali o da trasporto dà vita ad un illecito
penale solo laddove «abbia provocato per colpa un danno grave o di
media gravità alla salute umana».
4. I "reati
contro gli obblighi militari" disciplinati dal codice penale
sloveno
Il codice penale sloveno, entrato in
vigore, al pari del corrispondente codice di procedura penale, nel
gennaio del 1995(14), delinea, al suo capo XXVII (artt. 273-284) i
"reati contro gli obblighi militari", ed, al successivo Capo XXXIV
(artt. 363-372) i "reati contro la capacità difensiva dello
Stato".
Si è dunque in presenza, così come già abbiamo avuto modo di notare
in relazione al codice russo, di una serie ridotta di norme, volte
ad occuparsi delle più tipiche fattispecie afferenti al settore
militare.
Un altro elemento di correlazione è dato dal fatto che anche
nell'ambito di tale codice appare evidente la volontà di limitare
l'ambito di incriminazione, per quanto concerne le violazioni ai
doveri militari, ai casi in cui appare particolarmente marcato il
disvalore giuridico della condotta posta in essere. Già con
riferimento al primo articolo del capo XXVII, e cioè all'art. 273
(disobbedienza e rifiuto di obbedienza) è possibile notare come, a
differenza della configurazione accolta dal nostro art. 173
c.p.m.p., non sia punito ogni rifiuto, omissione o ritardo ad
adempiere ad un ordine, attinente al servizio od alla disciplina,
intimato da un superiore. L'art. 273 del codice penale sloveno
incrimina invece la mancata esecuzione di un ordine attinente al
servizio, impartito da un superiore, o il rifiuto di obbedienza a
detto ordine, unicamente qualora detto comportamento metta «in
pericolo la vita delle persone o un patrimonio, il cui valore sia
di grande entità».
Si può forse notare, in senso critico, che una simile eccessiva
compressione dell'area penalmente tutelata rischia di pregiudicare
l'esigenza di coesione delle Forze Armate, che risulta compromessa
da atteggiamenti "ribellistici" al suo interno.
Va poi osservato come il codice penale sloveno incrimini soltanto
la disobbedienza ad un ordine attinente al servizio, e non anche ad
un comando relativo alla disciplina. Peraltro anche una parte della
dottrina italiana più recente ha sottolineato che ha senso parlare
di tutela della disciplina solo in quanto essa risulti a sua volta
strumentale al servizio(15).
Le conclusioni a cui è giunto sul punto il codice penale sloveno
sembrano in effetti rappresentare la concreta traduzione, sul piano
normativo, di tali riflessioni dottrinali.
Interessante appare poi la disciplina del reato di diserzione.
L'incriminazione per tale reato, ai sensi dell'art. 277, scatta
soltanto qualora il militare abbandoni arbitrariamente «la propria
unità o il proprio servizio per più di dieci giorni». L'art. 277
del codice penale sloveno configura inoltre un'ipotesi che potrebbe
sotto alcuni aspetti essere raffrontata a quella emergente dal
nostro art. 149 c.p.m.p. (casi di diserzione immediata).
Infatti il primo comma dell'art. 277 punisce con la pena pecuniaria
o con la pena detentiva fino a un anno, a prescindere dalla durata
dell'assenza, il militare che si allontana «durante lo svolgimento
di un incarico importante o mentre l'unità è in stato di allerta».
La stessa sanzione viene irrogata, in base al disposto del secondo
comma dell'art. 277, «al militare che, trovandosi legittimamente
assente dall'unità o dal servizio e venendo a conoscenza delle
circostanze di cui al precedente comma, arbitrariamente non fa
ritorno».
Per quanto infine concerne l'art. 279 (violazione di disposizioni
relative a servizi di guardia) dobbiamo ribadire, riprendendo
alcune delle considerazioni già sviluppate con riferimento all'art.
273, come la giusta preoccupazione di evitare la previsione di
incriminazioni per fatti privi di ogni reale offensività si traduca
peraltro in un'impostazione eccessivamente radicale che finisce col
minare la tutela di alcuni peculiari interessi militari. Rispetto
all'art. 120 c.p.m.p. (abbandono di posto o violata consegna da
parte di militare di guardia o di servizio) l'ambito preso in esame
dall'art. 279 del codice penale sloveno risulta enormemente più
limitato. Infatti in base a tale ultima norma «il militare che
agisce in contrasto con le disposizioni relative ai servizi di
guardia, di ronda, di piantone, o con le disposizioni relative a
qualsiasi altro servizio destinato al mantenimento della sicurezza
in una unità, in un comando o in un istituto militare o alla difesa
militare di obiettivi e territori» viene punito solo qualora con
tale condotta abbia messo «in pericolo la vita delle persone o un
patrimonio, il cui valore sia di grande entità».
Tale condizione, rappresentata dall'aver messo in pericolo la vita
delle persone od un patrimonio di grande entità, è richiesta anche
dai successivi artt. 280 (omessa attuazione dei provvedimenti
relativi alla sicurezza di persone e di cose in una unità militare)
e 281 (omessa osservanza di misure di sicurezza durante le
esercitazioni militari).
Concludiamo questa schematica trattazione dei reati militari
contenuti nel Capo XXVII del codice penale sloveno osservando come
anche detto codice disciplini l'ipotesi in cui un fatto costituente
reato viene commesso per ordine di un superiore. L'art. 283 esclude
la punibilità del subordinato che abbia eseguito un simile ordine,
purché l'ordine stesso risulti attinente agli obblighi militari.
Tale esclusione viene peraltro meno se si tratta di un crimine di
guerra o di un altro grave reato, o comunque qualora il subordinato
sia consapevole del fatto che l'esecuzione dell'ordine comporta la
commissione di un reato.
Venendo ora alle incriminazioni contenute nel Capo XXXIV (Reati
contro la capacità difensiva dello Stato), dobbiamo osservare come
il primo articolo di tale Capo, e cioè l'art. 363 (Renitenza agli
obblighi di leva), corrisponda, almeno in parte, al nostro reato di
mancanza alla chiamata. Infatti ai sensi di tale norma viene punito
chi non si presenta per il servizio militare, chi espatria o rimane
all'estero allo scopo di sottrarsi agli obblighi militari, nonché
chi si nasconde «al fine di sottrarsi alla leva, alla ferma di
leva, ad una esercitazione militare o a un altro obbligo connesso
alla difesa, pur essendo stato chiamato con precetto personale o
con una chiamata generale».
Il successivo art. 364 (renitenza agli obblighi di difesa mediante
raggiri) si occupa di due distinte fattispecie delittuose,
conglobando sia le ipotesi di procurata infermità che quelle di
simulazione di infermità, disciplinate invece separatamente dal
nostro codice penale militare, agli artt. 157-161. Il primo comma
dell'art. 364 irroga la pena detentiva fino a tre anni nei
confronti di «chi, allo scopo di sottrarsi al servizio militare o
ad un altro obbligo connesso alla difesa, simula un'infermità, usa
un documento falso o induce in errore in altro modo il competente
organo e si fa dichiarare da questo inabile a prestare il servizio
militare o ad assolvere all'obbligo militare»; il secondo comma di
detto articolo prevede l'inflizione della stessa pena «a chi, allo
scopo di sottrarsi al servizio o all'obbligo di cui al precedente
comma o di farsi assegnare ad un servizio o ad un obbligo più
lievi, si procura volontariamente lesioni o si rende inabile in
altro modo, oppure consente ad altri di renderlo inabile».
Va notato come, mentre ai sensi del nostro art. 159 c.p.m.p. per la
sussistenza del reato di simulazione di infermità è sufficiente che
la condotta posta in essere appaia atta ad indurre in errore i
superiori od altra Autorità militare, nel codice penale sloveno si
richiede non solo l'effettiva induzione in errore dell'Autorità
militare, ma anche la conseguente dichiarazione di inabilità alla
prestazione od all'assolvimento del servizio militare.
Alcuni dei successivi articoli contenuti nel Capo XXXIV del codice
penale sloveno trovano il proprio esclusivo ambito di applicazione
nel tempo di guerra. È questo il caso dell'art. 370 (servizio nelle
fila del nemico) e dell'art. 372 (collaborazione con il
nemico).
In relazione all'art. 371 (reclutamento per conto di forze armate
straniere), può osservarsi che mentre il primo comma della norma
delinea la fattispecie incriminatrice con riferimento al tempo di
pace, il comma successivo prevede un sensibile aggravamento di pena
laddove la condotta sia posta in essere in tempo di guerra o
comunque in occasione di «uno scontro armato contro la Repubblica
di Slovenia o i suoi alleati».
5. Analisi dei
"reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità" delineati nel
codice penale russo e dei "reati contro l'umanità e contro il
diritto internazionale" previsti dal codice penale sloveno
Il codice penale russo delinea
proprio nella sua parte finale, e cioè al Capo XXXIV della Sezione
XII, l'incriminazione dei reati contro la pace e contro la
sicurezza dell'umanità.
Particolarmente significativo appare l'art. 353 (programmazione,
preparazione, causazione o conduzione di una guerra d'aggressione),
con cui, sviluppandosi le indicazioni contenute in varie
Convenzioni internazionali - a partire dal Patto di Parigi del 27
agosto 1928 (meglio noto come Patto Briand-Kellog), che per la
prima volta sancì l'illiceità dell'uso della guerra come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali nonché come strumento
di politica nazionale di aggressione ad altri popoli(16) - vengono
incriminate le condotte finalizzate alla conduzione di una guerra
d'aggressione. Nell'ambito dello stesso contesto s'inserisce il
successivo art. 354 che punisce i pubblici incitamenti alla guerra
d'aggressione.
L'art. 356, direttamente ricollegabile alle prescrizioni contenute
nelle Convenzioni di Ginevra, incrimina «il comportamento crudele
verso i prigionieri di guerra o la popolazione civile, la
deportazione della popolazione civile, il saccheggio dei beni
nazionali nei territori occupati, l'utilizzo in un conflitto armato
di mezzi e metodi vietati da un trattato internazionale della
Federazione Russa».
L'assoluta modernità del codice russo in relazione all'ambito dei
crimini contro l'umanità(17) emerge nitidamente qualora si
consideri come, accanto all'incriminazione del delitto di
genocidio, contenuta all'art. 357, con cui vengono sanzionate «le
azioni dirette all'annientamento totale o parziale di un gruppo
nazionale, etnico, razziale o religioso tramite lo sterminio dei
componenti di tale gruppo, la causazione di un danno grave alla
loro salute, l'impedimento violento delle nascite, la consegna
coatta dei bambini, l'esodo forzato o la creazione di altre
condizioni di vita dirette all'annientamento fisico dei membri di
tale gruppo», sia previsto, a differenza delle codificazioni di
molti altri Paesi, un crimine che, purtroppo, sta diventando di
sempre maggiore attualità, e cioè l'attività diretta alla
distruzione delle risorse della flora e della fauna. L'art. 358
(ecocidio) incrimina infatti «la distruzione di massa del mondo
vegetale o animale, l'avvelenamento dell'atmosfera o delle risorse
idriche ed anche il compimento di altre azioni atte a provocare una
catastrofe ecologica».
La stessa attenzione verso queste tematiche, nel segno di una
concreta traduzione degli impegni assunti nell'ambito delle varie
Convenzioni internazionali, è presente nel codice penale
sloveno.
Al riguardo è stato autorevolmente osservato che esso ipotizza
quasi tutti i reati previsti dal diritto internazionale, potendo
addirittura parlarsi sotto questo aspetto di «una vera e propria
codificazione all'interno del codice(18)».
Appare illuminante una sia pur sommaria descrizione delle
incriminazioni contenute nel Capo XXXV. Il primo articolo di detto
Capo, l'art. 373, incrimina il delitto di genocidio. A tale norma
fa seguito l'art. 374, volto a sanzionare i crimini di guerra
contro la popolazione civile. L'art. 375 punisce a sua volta i
crimini di guerra contro feriti e malati, mentre l'art. 376 punisce
quelli perpetrati contro i prigionieri di guerra.
Il codice sloveno si sforza anche di proteggere, mediante la
comminatoria di pesanti sanzioni penali, i beni culturali e storici
ed i beni naturali contro le distruzioni operate dalla guerra.
L'art. 384 punisce infatti con la pena detentiva da uno a dieci
anni «chi, violando le norme del diritto internazionale, durante
una guerra o uno scontro armato, distrugge monumenti culturali o
storici, edifici o istituti destinati alla scienza, all'arte,
all'istruzione o a scopi umanitari oppure monumenti naturali o
altre risorse naturali protette». Si applica peraltro la pena
detentiva non inferiore a tre anni qualora risulti distrutto «un
obiettivo chiaramente riconoscibile, sottoposto a protezione
speciale dal diritto internazionale quale eredità culturale o
spirituale della nazione oppure quale monumento naturale».
(*) - Procuratore Militare della
Repubblica presso il Tribunale Militare di Torino.
(1) - Per un'analisi testuale del codice si rinvia a Ugolovnoe
Pravo Rossijskoj Federatsii (Diritto penale della Federazione
Russa), a cura di G.V. Edravomyslov, Mosca, 1996.
(2) - Vedi quanto osservato al riguardo da A. Di Gregorio, Il nuovo
codice penale della Federazione Russa, in Cass. Pen., 1997, pag.
1212, la quale sottolinea «la grande distanza, soprattutto di
natura ideologica, esistente tra il codice penale della RSFSR
(risalente al 1960) e la nuova concezione della società e dello
Stato».
(3) - Sui mutamenti costituzionali intervenuti nell'Europa
centro-orientale dopo lo sfaldamento dell'Unione Sovietica, Vedi:
S. Bartole, Riforme costituzionali nell'Europa centro-orientale,
Bologna, 1993.
(4) - G. Ajani, Il nuovo codice penale della Federazione Russa: il
cammino della riforma, in Il codice penale della Federazione Russa,
tradotto da V. Del Tufo, A. Di Gregorio, P.P. Rivello, F. Sclafani,
di prossima pubblicazione in Casi, Fonti e Studi per il diritto
penale, raccolti da S. Vinciguerra, Serie II, Le fonti, Padova,
CEDAM, pag. 1.
(5) - G. Ajani, Diritto dell'Europa orientale, Torino, 1996, pagg.
397 ss.
(6) - Su questo aspetto v. per tutti: F. Fejto, La fine delle
democrazie popolari. L'Europa orientale dopo la rivoluzione del
1989, Milano, 1992; A. Guerra, Il crollo dell'impero sovietico,
Roma, 1996, pagg. 200 ss.
(7) - Sotto questo aspetto A. Di Gregorio, Il nuovo codice penale
della Federazione Russa, cit., pag. 1214, rileva che «col
cambiamento dei rapporti economici nella società, hanno fatto la
loro comparsa nuovi tipi di reato».
(8) - Cfr.: L. Golovko, Le nouveau Code pénal de la Russie, in Rev.
sc. crim., 1997, pag. 611.
(9) - M. Del Tufo, Il nuovo codice penale russo: un primo sguardo
d'insieme, in Il codice penale della Federazione russa, cit., pag.
47.
(10) - Vedi al riguardo: L. Golovko, Les grandes lignes du nouveau
Code pénal russe, Prefazione a Le code pénal russe de 1997, Paris,
1998, pag. 27.
(11) - A.V. Naumov, Il nuovo codice penale russo: un'espressione
delle riforme in atto, in Il codice penale della Federazione russa,
cit., pag. 15.
(12) - Per ulteriori considerazioni sul punto v.: A.V. Naumov,
op.cit., pagg. 20 e 21.
(13) - In ordine alla portata di tale norma v.: P.P. Rivello,
L'abbandono della nave o dell'aeromobile nei codici penali
militari, in Rass. Giust. Mil., 1993, pagg. 267 ss.
(14) - Per un'analisi del testo di detto codice si rinvia a: Il
codice penale sloveno, con introduzione di L. Bavcon e traduzione
di Z. Fiser, N. Folla, M. Ukmar, in Casi, fonti e studi per il
diritto penale, raccolti da S. Vinciguerra, Serie II, Le fonti,
Padova, 1998.
(15) - Vedi: D. Brunelli - G. Mazzi, Diritto penale militare, II
Ed., Milano, 1998, pag. 438; analogamente R. Venditti, I reati
contro il servizio militare e contro la disciplina militare, IV
Ed., Milano, 1995, pag. 199, sottolinea l'«affievolimento del bene
giuridico "disciplina militare" come autonomo bene penalmente
protetto: la "disciplina militare" acquista contorni sempre più
sfumati rispetto al bene giuridico "servizio militare", il quale
ultimo si evidenzia sempre più come il bene finale a cui si
indirizza, in definitiva, la tutela penale militare».
(16) - Vedi al riguardo, volendo: P.P. Rivello, Il valore
paradigmatico del processo di Norimberga, in Il giudizio di
Norimberga, Torino, 1999, pag. 15.
(17) - Per una recente analisi in ordine al fondamentale segnale di
civiltà rappresentato dalla sempre più nitida comprensione della
necessità di veder sanzionati, in maniera rigorosa, simili delitti
vedi: D. Robinson, Crimes against humanity: reflections on State
sovereignity, legal precision and the dictates of the public
conscience, in AA.VV., Essays on the Rome Statute of the
International Criminal Court, vol. I, Editrice Il Silente, Ripa
Fagnano Alto, 1999, pagg. 139 ss.
(18) - Cfr.: L. Bavcon, Il codice penale sloveno del 1995, in Il
codice penale sloveno, cit., pag.
33. |