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1. Nozioni di frode
comunitaria
La recente ratifica da parte
italiana (Legge 20 settembre 2000 n. 300, in G.U. suppl. ord. n.
176/L del 25 ottobre 2000 n. 250) di alcuni atti internazionali
elaborati in base all'art. 31 dell'Unione europea(1), tra cui la
"Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee" (stipulata a Bruxelles il 25 luglio 1995) e del suo primo
Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996)(2) evidenzia la rilevante
importanza mantenuta dalla questione "frodi" nell'ambito della
disciplina finanziaria dell'Unione europea.
La definizione giuridica di frode comunitaria si rinviene infatti
nell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee, secondo cui "... costituisce
frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:
-
in materia di spese, qualsiasi
azione od omissione intenzionale relativa: - all'utilizzo o alla
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o
incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di
fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o
dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un
obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; - alla
distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi
sono stati inizialmente concessi;
-
in materia di entrate, qualsiasi
azione od omissione intenzionale relativa:- all'utilizzo o alla
presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o
incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del
bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti
dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata
comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo
specifico cui consegua lo stesso effetto; alla distrazione di un
beneficio lecitamente ottenuto cui consegua lo stesso effetto
...".
La convenzione impone a ciascuno
Stato membro l'adozione delle misure necessarie ad adeguare la
legislazione interna per la repressione degli illeciti con la
previsione di fattispecie sia penali (cfr.: artt. 316 e 640 bis
c.p.) che amministrative e la cooperazione giudiziaria per vicende
riguardanti più Stati. Accanto al concetto di "frode" vi è quello
di "irregolarità" fissato dall'art. 1, 2° comma del Regolamento (CE
- Euratom) n. 2988/95 del Consiglio adottato il 18 dicembre 1995
("Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione
del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un
operatore economico che possa avere come conseguenza un pregiudizio
al bilancio generale della comunità o ai bilanci da queste gestite,
attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti
da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità
ovvero una spesa indebita ...") il cui verificarsi comporta (art.
4) "... in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente
ottenuto: - mediante l'obbligo di versare o rimborsare gli importi
dovuti o indebitamente percetti; -mediante la perdita totale o
parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda di un
vantaggio concesso o al momento della percezione di un anticipo
...").
Frodi e irregolarità attengono sia al settore delle "entrate" che a
quello delle "spese" comunitarie(3).
Per quanto attiene in particolare a queste ultime si può osservare
che la maggior parte delle spese comunitarie sono effettuate nei
paesi membri e tramite i medesimi nell'attuazione delle politiche
di sostegno all'agricoltura (P.A.C.) e di coesione e sviluppo, per
mezzo di erogazioni da parte degli appositi "fondi comunitari"
(FEOGA - sez. Garanzia per l'agricoltura e fondi strutturali-FEOGA
sez. Orientamento; FESR; FSE; SFOP)(4).
La disciplina normativa dei suddetti fondi è stata modificata con
l'approvazione di nuovi regolamenti, in relazione al periodo di
programmazione 2000-2006 (Reg. n. 1260/99 del Consiglio del
21.6.1999, con disposizioni generali sui fondi strutturali e
Regolamenti relativi ai vari fondi - n. 1783/1999 -FESR, n.
1784/99- FSE, n. 1257/99 e 1750/99 - FEAOG, n. 1263/1999).
La nuova regolamentazione ha in particolare modificato il numero
degli obiettivi, portandoli da sei a tre con un contributo
diversificato dei vari fondi. In particolare, all'obiettivo 1
(promozione e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di
sviluppo) partecipano il FESR, il FSE, il FEAOG-O e lo SFOP,
all'obiettivo 2 (riconversione economica e sociale delle zone con
difficoltà strutturali) il FESR e il FSE, all'obiettivo 3
(adeguamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di
istruzione, formazione e occupazione) il solo FSE.
Il funzionamento dei "fondi" risponde a principi già stabiliti dai
precedenti regolamenti e confermati per il nuovo periodo con
riguardo alla 1- "concentrazione" (individuazione di obiettivi
prioritari senza dispersione di risorse - art. 7 reg. 1260/99); 2-
"partenariato"(processo di assegnazione del contributo economico
attuato attraverso una stretta collaborazione fra Commissione
europea, Stato membro comprese autorità ed organismi competenti a
livello nazionale e locale - art. 8 reg. 1260/99), 3 -
"programmazione" (definizione di obiettivi, azioni, criteri
economici, strumenti di monitoraggio e valutazione e di eventuali
valutazioni correttive - v. art. 9 reg. 1260/99). In particolare
ciascuno Stato, per ogni obiettivo mette a punto una serie di piani
che vengono negoziati con la Commissione. I piani entrano a far
parte di "documenti unici di programmazione" (DOCUP per gli
interventi rientranti negli obiettivi 2 e 3 -v. art. 18 reg.
1260/99 ) o di "quadri comunitari di sostegno" (QCS) che
predispongono le linee, forme di intervento e risorse finanziarie
necessarie), 4- "addizionalità" (il finanziamento comunitario deve
sempre "aggiungersi" e non sostituirsi ai finanziamenti concessi
dalle autorità locali e nazionali, assumendo sempre la forma di
co-finanziamento - art. 11 reg. 1260/99).
Le politiche strutturali si svolgono pertanto per fasi pluriennali
e attualmente sono in corso procedure relative a tre periodi di
programmazione.
Risultano infatti pressoché completati i procedimenti di
definizione conclusiva dei rapporti contabili con l'Unione relativi
al periodo 1989-1993. Dalle rilevazioni effettuate
dall'amministrazione (Ministero del tesoro) con riferimento ai
Fondi FESR i programmi risultano in gran parte definiti (dati
pagamento Commissione alla data del 5.1.2000) con la erogazione dei
saldi(5).
Alla data del 31.12.1999 è scaduto il termine entro il quale
potevano essere impegnate le somme relative al periodo 1994-1999(6)
ed è attualmente in atto il termine, scadente al 31.12.2001 entro
il quale dovranno essere effettuati i pagamenti ai destinatari
finali(7).
Nell'anno 2000 ha avuto inoltre inizio il nuovo periodo 2000-2006,
la cui predisposizione, da parte italiana, è stata caratterizzata
da un accentuato processo programmatorio e decisionale che ha
coinvolto accanto al Ministero del tesoro, bilancio e P.E. (ed in
particolare del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione - DPS) le regioni e le autonomie locali (cfr.: pag. 114
DPEF.2000-2003)(8) sfociato nella delibera C.I.P.E. 14 maggio 1999
relativa agli "Orientamenti per la programmazione degli
investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno"
con la quale sono stati definiti sei "Assi" relativi alle "aree di
intervento" del programma - valorizzazione delle risorse naturali
ed ambientali, valorizzazione delle risorse culturali e storiche,
valorizzazione delle risorse umane, potenziamento e valorizzazione
dei sistemi locali di sviluppo, miglioramento della qualità delle
città, delle istituzioni locali, delle istituzioni locali e della
vita associata, rafforzamento delle reti e nodi di servizio).
Con la delibera C.I.P.E. del 6 agosto 1999 (approvazione del quadro
finanziario programmatico "Programma sviluppo Mezzogiorno" nel
periodo 2000-2006) sono state assegnate le risorse comunitarie per
un importo complessivo di 46.141,889 milioni di euro (circa 98 mila
miliardi di lire in 7 anni)(9) di cui 21.471,943 milioni di Euro a
titolo di risorse comunitarie che è stato approvato con decisione
della Commissione europea del 14 aprile 2000 (che ha
definitivamente fissato l'importo comunitario in 21.638,179 milioni
di euro di cui 14.276,534 Euro sul FERS, 4.092,696 Euro sul FSE,
2.982,629 Euro sul FEOGA-O e 286,323 Euro sullo SFOP). Con delibera
C.I.P.E. del 22 giugno 2000 (G.U. s.g. n. 191 del 17.8.2000) è
stato approvato il relativo co-finanziamento nazionale per un
importo complessivo di 14.284,769 Euro ( 35.383.388 miliardi di
lire di cui a carico dello Stato lire 27.659,171) e sono state
individuate le "amministrazioni centrali capofila" per ciascun
fondo strutturale (FESR - Ministero tesoro, bilancio e P.E. -
Dipartimento politiche di sviluppo e coesione - servizio per le
politiche dei fondi strutturali; FSE-Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - DGUCOFPL; FEOGA - Ministero delle politiche
agricole - D.G. politiche comunitarie e internazionali - Ufficio
strutture; SFOP- Ministero delle politiche agricole - D.G. pesca e
acquacultura)(10).
2. Gli obblighi
degli Stati membri
L'attenzione dell'opinione pubblica
al tema delle risorse comunitarie è stata di recente
particolarmente incentrata sul tema dei "ritardi" nel loro utilizzo
con ricorrenti allarmi circa l'inadeguatezza dell'azione delle
amministrazioni pubbliche interessate. Ugualmente la questione è
stata ricorrentemente oggetto di trattazione nei documenti di
programmazione economico finanziaria ed ha trovato sbocco in
provvedimenti normativi diretti alla razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e dei controlli(11).
Minore risonanza sembra invece essere stata riservata al profilo
delle "frodi" incidenti sulle somme erogate dai fondi strutturali a
fronte di un'attenzione sempre maggiore che al problema riservano
invece le istituzioni comunitarie(12).
Si è già osservato come il coinvolgimento degli Stati membri nella
gestione del bilancio comunitario, sia nella fase dell'acquisizione
delle "risorse proprie"(13) sia nella fase di erogazione dei fondi
strutturali o delle altre forme di aiuto, comporta un obbligo per
gli stessi di "... cooperare con la Commissione per garantire che
gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della sana
gestione finanziaria ..." (art. 274, 1° comma del Trattato ),
utilizzando "... per combattere contro la frode che lede gli
interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano
per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari
..." (art. 280, 2° comma). Costituisce pertanto obbligo giuridico
per lo Stato l'esercizio di un'efficace azione repressiva degli
illeciti che, oltre all'applicazione delle sanzioni, deve
perseguire il "recupero" delle indebite erogazioni, prevedendosi la
responsabilità "sussidiaria" dello Stato nel caso di inadeguatezza
nei procedimenti di controllo e sanzionatori e conseguente
imputazione degli effetti finanziari allo Stato medesimo nel caso
di loro inadeguatezza (art. 8 Regolamento CE n.1258/99 del
Consiglio del 17 maggio 1999 per il FEOGA - Garanzia; art. 38, 1°
comma Regolamento CE 1260/99 per i fondi strutturali).
Il recupero delle somme indebitamente erogate è positivamente
previsto a carico delle amministrazioni competenti (art. 6, comma
3, legge 16 aprile 1987, n. 183 e art. 1, comma 4, d.l. 20 dicembre
1996, n. 644 conv. nella legge 18 febbraio 1997, n. 24)(14) e
costituisce pertanto un obbligo giuridico per gli Stati membri che
potranno essere "discaricati" dal relativo addebito al bilancio
nazionale solo dimostrando la non imputabilità di specifiche
responsabilità, nemmeno a titolo di negligenza (art. 17(15),
paragrafo 2 del Regolamento CEE-Euratom n. 1552/89 del Consiglio e
regolamento n. 1681/94 che ha introdotto un sistema di
comunicazione fra Stati e Commissione obbligando i primi a
comunicare trimestralmente alla Commissione i casi di irregolarità
accertati e i procedimenti giudiziari o amministrativi
conseguentemente instaurati contro i loro autori. Per importi
inferiori ai 4000 ECU la comunicazione è facoltativa).
Particolarmente regolamentato, con la previsione di sanzioni,
amministrative, penali e procedure di recupero è il settore della
politica agricola comune nell'ambito del quale le erogazioni del
FEOGA - Garanzia (artt. 2 e 3 legge 23.12.1986(16), n. 898, art. 4,
legge 424, del 13.8.1989 in materia di aiuti al consumo di olio
d'oliva, art. 5, D.L. 7.9.1992, n. 370, conv. legge n. 460, del
4.11.1987, in materia di aiuti alla produzione di olio d'oliva e di
divieti previsti nel settore della produzione e della
commercializzazione di prodotti vitivinicoli, art. 11, legge
26.11.1992, n. 468, sull'applicazione del prelievo supplementare
sul latte bovino).
È stato osservato(17) che con la previsione contenuta nell'art. 2,
comma 3,° della legge 898/86, secondo cui "con la sentenza il
giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e
condanna il colpevole alla restituzione..." il legislatore italiano
ha introdotto uno strumento di tutela degli interessi finanziari
dell'Unione estremamente efficace che non trova riscontro con
riferimento alle frodi commesse in danno dello Stato e che non è
previsto per la fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p.
3. Il fenomeno
delle frodi a livello europeo
A differenza del settore della
politica agricola le indebite erogazioni nel settore dei fondi
strutturali non prevedevano l'applicazione di sanzioni
amministrative ma soltanto obblighi di recupero accanto alla
repressione penale(18).
Con la legge 300/2000 tuttavia è stata prevista la sanzione
amministrativa di cui all'art. 316 ter c.p. (v. nota n. 2) che deve
ritenersi applicabile a tutte le erogazioni ottenute, anche
relativamente ai fondi strutturali. Anche in tale settore, infatti,
il fenomeno "frodi" presenta aspetti di rilievo che vengono
costantemente evidenziati nelle relazioni annuali della Commissione
europea come risulta anche dalla decima relazione annuale
presentata il 17.12.1999 (COM- 1999- 590) ove, riassunti i dati
complessivi del bilancio comunitario esercizio 1988 (82,8 miliardi
di ECU finanziato da risorse proprie tradizionali per 14 miliardi
di ECU, dall'IVA per 33 miliardi di ECU e dalla "quarta risorsa -
P.I.L." per 35 miliardi di ECU con spese per 39,1 miliardi di ECU
finalizzate all'agricoltura - 47% del totale, 28,8 miliardi di ECU
per azioni strutturali, 35% del totale, spese gestite direttamente
dalla commissione pari a 10,7 miliardi di ECU (13% del totale
escluse le spese di amministrazione e per il personale), si
evidenzia come gli Stati membri "... hanno una responsabilità
fondamentale in materia dal momento che percepiscono le risorse
proprie tradizionali per conto della Comunità e amministrano circa
l'80% delle spese del bilancio comunitario ...".
Viene riferito (pagg. 12 e ss.) che relativamente all'anno 1998,
gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione 5091 casi di
irregolarità per un totale di 577 milioni di ECU di cui il 20%
circa integra casi di sospetta frode. In particolare 2.272 casi si
riferiscono al settore delle risorse proprie, 2412 casi al FEOGA
-Garanzia e 407 casi ai Fondi strutturali per un importo di 43
milioni di ECU (pari allo 0,15% del bilancio).
Soffermando l'attenzione sull'Italia (tabella 1 pag. 60 della
relazione) risultano segnalati, nel 1998, 173 casi di irregolarità
o frode nel settore delle risorse proprie tradizionali (a fronte ad
es. di 297 casi della Germania, 211 della Francia, 345 del Belgio
345, 499 del Regno Unito e 210 dell'Olanda).
Nel settore dell'agricoltura (FEOGA - Garanzia) l'Italia segnala
invece 443 casi, inferiori numericamente solo alla Germania (501)
ma con un importo complessivo maggiore (150.391.572 ECU rispetto a
39.623.402) e superiore alla metà dell'intero importo delle
irregolarità nel settore (284.841.160 ECU). Più contenute e nella
media europea risultano invece le segnalazioni nel settore dei
fondi strutturali (1 per il FESR per 159.661 ECU, 14 per il FEOGA -
Orientamento per 137.363 ECU e 8 per il FSE pari a 449.796 ECU). Si
evidenzia in tale settore il dato relativo alla Spagna che presenta
119 casi di frode al FSE per un importo di 4.056.460, 18 casi
riguardanti il FESR (3.824.078 ECU) nel cui ambito il numero
maggiore di casi risulta segnalato dall'Irlanda (19 per 95.632
casi).
La Commissione (pag. 15) riferisce come il "...numero dei casi
rilevati e comunicati dagli Stati membri continua ad aumentare.
Questo significa che i sistemi di controllo utilizzati sono sempre
più efficaci. Si osservano tuttavia alcune divergenze tra i diversi
Stati membri: l'individuazione, da parte dei servizi della
Commissione, di un caso di frode su larga scala nel settore dei
Fondo sociale nei Paesi Bassi, ha messo in luce le difficoltà
incontrate da questo Stato membro nel soddisfare gli obblighi in
materia di comunicazione. Nel complesso, nel corso dell'esercizio
1988, questo Stato membro ha comunicato solamente tre casi di
irregolarità, tutti nell'ambito del FESR.
Nel 1988 circa la metà dei casi - e degli importi - comunicati
riguarda il Fondo sociale: nel 1997, questo fondo rappresentava
meno del 40% dei casi e degli importi. Rapportata alla dotazione di
bilancio, l'incidenza di frodi e irregolarità è più elevata nel
settore del Fondo sociale (0,28%) e del FEOGA - Orientamento
(0,23%) rispetto ai settori del Fondo regionale (0,11%) o dello
SFOP (0,12%)...".
4. Attività e
strumenti di contrasto
L'importanza del fenomeno frodi e le
nuove esigenze di protezione degli interessi finanziari dell'Unione
(minaccia relativa alle possibili contraffazioni dell'Euro) hanno
determinato il rafforzamento della preesistente struttura di
indagine costituita presso la Commissione (UCLAF) divenuta un
ufficio indipendente denominato O.L.A.F. (Ufficio per la lotta
antifrode(19)) con la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della
Commissione e secondo le previsioni del Regolamento (CE) n. 1073/99
del parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 (il
funzionamento dell'UCLAF (20) era stato giudicato inadeguato nella
"Relazione speciale n. 8/98 della Corte dei conti europea sui
servizi della commissione incaricati specificamente della lotta
alle frodi").
Nella relazione della Commissione sono richiamate anche le indagini
specifiche effettuate dall'UCLAF (ora OLAF) nei vari settori di
intervento.
In particolare, per quanto attiene ai fondi strutturali viene
osservato (pag. 16) che "... le inchieste aperte dall'UCLAF in
cooperazione con gli Stati membri non seguono lo stesso andamento
delle comunicazioni di questi ultimi. Il loro numero è ridotto e,
in particolare, sono diminuiti i relativi importi. Un inchiesta su
due di quelle avviate nel 1998 riguarda il Fondo sociale, che nel
1997 rappresentava meno del 40% delle inchieste (ma più del 50% nel
1996). Il numero di nuove inchieste avviate nei settori del FESR e
del FEOGA - Orientamento è in netta diminuzione rispetto agli anni
precedenti. Gli importi che riguardano i casi indagati dall'UCLAF
sono in media il doppio o il triplo rispetto agli importi relativi
ai casi denunciati dagli Stati membri ..."
Il recupero complessivamente attuato risultava nel 1997 attestato
su una media del 23%. La Commissione ritiene che "... questa
percentuale è in linea con il tasso di recupero del 27% calcolato
sulla base delle comunicazioni formali degli Stati membri per
l'anno 1998 relative a casi di importo superiore a 10.000 ECU ..."
(pag. 18(21)). Per ciò che attiene ai fondi strutturali viene
rilevato che (pag. 20) "... come per le altre spese, il
monitoraggio finanziario viene effettuato sulla base delle
comunicazioni degli Stati membri in virtù dei regolamenti CE n.
1681/94 e n. 1831/94. Tuttavia, a differenza degli altri settori di
bilancio, i progetti individuali cofinanziati dai fondi comunitari
si inseriscono, di norma, nel quadro di un programma pluriennale.
Questo consente spesso di regolarizzare la situazione finanziaria,
al più tardi nell'ambito del pagamento finale del programma in
questione. ne consegue che la situazione del recupero può essere
valutata solo al termine del relativo programma. Se si considera
esclusivamente la situazione del recupero relativa ai programmi
operativi già conclusi o, in particolare, la situazione dei
progetti finanziati a titolo del primo programma quadro 1988-1993,
si nota che sono stati recuperati 44 milioni di ECU su un importo
dichiarato di 123 milioni di ECU (pari a circa il 36%). Tuttavia va
rilevato che gli Stati membri comunicano solo molto di rado le
misure di monitoraggio adottate affinché le conseguenze finanziarie
delle frodi e altre irregolarità contestate possano essere
valutate. Gli Stati corrono quindi il rischio di una
sopravvalutazione sistematica da parte della Commissione degli
importi ancora da regolarizzare ..."
Quanto alla tipologia di frodi rilevabili dalle indagini UCLAF
(pag. 30 e ss.) si segnalano vicende in materia di utilizzazione di
fondi FSE da parte di college britannici (per i quali è stato
constatato che "... gli stanziamenti dell'FSE non erano stati
utilizzati in modo corretto, in quanto né i contenuti dei corsi
dell'FSE, né gli studenti interessati si differenziavano
dall'attività principale dei college. Gli studenti venivano scelti
a caso dalla banca dati del college e i loro dipendenti non erano
neanche informati in merito alla loro posizione. Risultava
praticamente impossibile individuare i corsi dell'FSE..."),
irregolarità "...su vasta scala...", nell'utilizzo di fondi FSE per
la formazione professionale nei Paesi Bassi (Regioni "Rijnmond e
Gerlderland") relative all'"aumento fittizio di spese", al
"finanziamento pubblico", al "numero di ore di formazione" con
evidenziazione di "problemi relativi alla gestione del sistema di
controllo a livello nazionale".
Con riguardo al settore FEOGA - Orientamento le inchieste in corso
hanno confermato "... i risultati delle inchieste precedenti, ossia
l'esistenza di reti di imprese controllate da medesimi proprietari
o amministratori. in molti casi si tratta di società off -shore,
costituite contemporaneamente all'approvazione dei progetti e al
solo scopo di ottenere fondi comunitari per servizi praticamente
inesistenti. I finanziamenti in questione circolano tra le varie
imprese finché una parte di essi esce dal circuito. Questi flussi
finanziari sono stati possibili grazie all'emissione di numerose
fatture interne fittizie, in assenza di accordo o contratto
preliminare, talvolta persino senza le capacità operative e/o
tecniche necessarie.
Il co-finanziamento privato, previsto dalla Commissione, non
esiste. Soltanto una piccola parte delle spese ha potuto essere
realmente giustificata. Gli accertamenti hanno rilevato una
falsificazione sistematica di fatture, una sovraffatturazione e una
fatturazione fittizia tra imprese delle stesse reti per servizi
inesistenti. In questo sistema di frode è stata individuata anche
una responsabilità a carico di alcune società schermo, in siti
off-shore, che svolgono il ruolo di interfaccia tra i beneficiari e
la commissione(22).
Le inchieste giudiziarie condotte in Spagna, Italia e Portogallo,
paesi nei quali nel 1997 la Commissione ha deferito le questioni
alle autorità competenti, sono ancora in corso. Nel 1998 la
Commissione si è rivolta alle autorità giudiziarie francesi per
altri progetti finanziati in base all'art. 8 del regolamento
4256/88.
Ai sensi dell'art. 209 A trattato CE (ora 280), i magistrati
competenti delle 5 procure in questione si sono riuniti su
iniziativa dell'UCLAF per ricevere informazioni sulle attività
giudiziarie e per garantire il collegamento. È stato inoltre
constatato che talune reti di imprese erano beneficiarie non solo
di questi progetti, ma anche di programmi nel settore della
Ricerca, in merito ai quali erano state adite le autorità
giudiziarie italiane ... La Commissione ha inoltre fatto ricorso
all'art. 24 del regolamento CE n. 4253/88 del Consiglio ai fini
dell'annullamento delle decisioni e del recupero degli importi
indebitamente corrisposti, non appena i risultati delle inchieste
relative a ciascun progetto lo hanno giustificato.
Per quanto riguarda 20 progetti oggetto delle suddette inchieste
giudiziarie, la Commissione ha adottato 19 decisioni di
soppressione del contributo e di restituzione per un totale di
10.683.525 ECU...". Anche nel settore SFOP (Grecia) un'inchiesta
UCLAF (pag. 33) ha "... evidenziato ingenti sovraffatturazioni
relative a un'attrezzatura per l'acquacultura di provenienza da un
secondo Stato membro (Irlanda ... Ancora una volta è stato
constatato che anche nel settore dei Fondi strutturali una frode
che ha origine in uno Stato membro può condurre gli inquirenti ad
effettuare ricerche in diversi Stati membri. Tale inchiesta rivela
che, in un settore che consente a imprese che operano a livello
locale di beneficiare di investimenti cofinanziati dalla Comunità,
vi possono essere ramificazioni in numerosi Stati membri per
questioni che di primo acchito, sembravano essere affrontabili a
livello locale ...".
Le rilevazioni comunitarie hanno evidenziato una particolare
incidenza della frodi riguardanti il FSE. Ciò si è evidenziato
anche con riguardo all'Italia, per le quali i casi di frode o
irregolarità comunicati nel 1998 sono risultati in numero di otto,
rispetto ad un solo caso riguardante il FESR (il numero maggiore di
casi riguarda comunque il FEOGA - Orientamento).
Detto rilievo ha comportato l'elaborazione, da parte della Sezione
affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, della
relazione speciale n. 2/2000 del 12 aprile 2000 su "Frodi e
irregolarità nell'utilizzazione dei finanziamenti del FSE" che ha
osservato come "... la scelta è ricaduta sul FSE perché l'estrema
parcellizzazione degli interventi cofinanziati e la peculiarità
delle attività incluse nei vari programmi operativi - che non
generano un'opera materiale ma solo intellettuale attraverso
l'espletamento dei vari corsi di formazione professionale - ha reso
statisticamente più agevole la realizzazione di azioni fraudolente
...". Nella relazione vi è un'ampia disamina delle fonti normative
in tema di frode nonché un'illustrazione del sistema sanzionatorio
e dei controlli. Sono anche riportati i dati statistici relativi
alle frodi nei vari settori per il periodo 1994-1998, comprendendo
sia i casi comunicati dagli Stati membri sia quelli oggetto di
indagine da parte dell'OLAF. Vengono anche evidenziate le tipologie
e relativi codici di classificazione elaborati dalla commissione
(pag. 26) nonché le tipologie comunicate dall'Italia nel periodo
1996-1999 ("Documenti mancanti o incompleti 3,9%; "Spese non
eleggibili" 6,7%; "Contabilità falsificata" 9,4%; "Contabilità non
presentata o irregolare" 6,7%; "Inosservanza condizioni di
contratto" 3,6%; "Attività inesistente o falsa descrizione attività
3,6%; "Rifiuto del pagamento" 1,2%; "Realizzazione dell'azione
mancante o incompleta" 1,2%; "Realizzazione non conforme
dell'azione" 5,3%; "Altre irregolarità dell'operatore" 5,3%; "Altri
casi di documenti irregolari" 10,8%; "Documenti giustificativi
falsi o falsificati" 42,3%) osservando come (pag. 29) appare
evidente che "... la maggior parte dei casi di frode (42,3%) si sia
realizzata attraverso la falsificazione di documenti,
falsificazione consistente sia nella non veridicità della
provenienza dell'atto sia nella materiale modificazione del suo
contenuto ... Ai casi di falso si aggiunge una serie di fattispecie
di irregolarità in cui l'intento fraudolento si concretizza in uno
sviamento dell'azione rispetto alle finalità del progetto ... o
infine nella contabilizzazione di spese non eleggibili, cioè non
ammesse a usufruire del contributo comunitario ...".
Nel raffronto effettuato fra le regioni italiane (pag. 33) risulta
che i casi di frode o irregolarità si sono verificati maggiormente
in Campania (21,7%), nel Lazio (18,9%) nel Piemonte (12,1%) e nella
Sicilia (8%) mentre "... per quanto concerne la natura
dell'irregolarità commessa, si è constatato che l'attività
criminosa consistente nella falsificazione di documenti e/o di
contabilità è presente in tutte le regioni, ma con maggiore
concentrazione nelle regioni (Campania, Lazio, Sicilia) per le
quali è emerso un più alto tasso di irregolarità.
Il reato più ricorrente nei rapporti della Guardia di Finanza è
quello previsto e punito dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata
per il conseguimento di erogazioni pubbliche) al quale si è spesso
affiancato quello di falsità in atti, prevalentemente materiale
(artt. 476 e 479 c.p.).
Diffusa è anche l'azione criminosa legata a fatti di corruzione
(artt. 318 e 319 c.p.) e di malversazione a danno dello Stato (art.
316 bis c.p.)...".
5. Riflessioni
conclusive
Il pregiudizio finanziario provocato
dalla "frode comunitaria" non ha esclusivo rilievo europeo ma anche
interno. Infatti, come prima riferito, vi è una diretta
responsabilità nazionale nel perseguimento delle frodi, che
potranno non risultare a carico dello Stato solo a condizione che
lo stesso abbia adottato misure repressive e di recupero adeguate.
Inoltre l'erogazione indebita di risorse, in particolare nel
settore dei fondi strutturali, determina la mancata utilizzazione
di finanziamenti destinati allo sviluppo con vanificazione dei
sacrifici imposti alla popolazione nazionale in termini di prelievo
tributario, dovendosi richiamare l'osservazione secondo cui "... i
fondi strutturali comunitari non sono comunitari. Sono, com'è
ovviamente noto, danari che i contribuenti italiani hanno versato a
Bruxelles ..."(23).
Ne consegue che la frode integra, oltre ai profili di rilievo
penalistico ed amministrativo, anche un danno erariale direttamente
perseguibile con il giudizio di responsabilità amministrativo
contabile innanzi alla Corte dei conti(24), nei confronti, sia dei
soggetti, agenti pubblici, incaricati della gestione delle risorse
indebitamente erogate, sia a carico di percettori privati che, per
effetto dell'attribuzione di compiti strumentali della P.A.,
risultino "incardinati" nella pubblica amministrazione. È in
particolare il caso degli enti, associazioni o organismi anche di
natura privata incaricati dello svolgimento di "corsi di formazione
professionale" (Cass. Sez. un. 17 ottobre 1991, n.10963; 28 ottobre
1995, n. 11309; 23 settembre 1999, n. 926).
(*) - Sostituto procuratore generale
della Corte dei conti.
(1) - L'art. 31 del trattato dell'Unione Europea (ex art. K3)
dispone che "L'azione comune nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia penale comprende:
- a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i
ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe
degli Stati membri in relazione ai procedimenti e all'esecuzione
delle decisioni;
- b) la facilitazione dell'estradizione fra Stati membri;
- c) la garanzia della compatibilità delle normative applicabili
negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la
suddetta cooperazione;
- d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati
membri;
- e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme
minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle
sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il
terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti".
(2) - Le altre convenzioni ratificate con la legge n. 300/2000 sono
il Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da
parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della stessa
convenzione sulla tutela degli interessi finanziari, con annessa
dichiarazione (Bruxelles, 29 novembre 1996); la Convenzione
relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti
funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
Europea (Bruxelles 26 maggio 1997); Convenzione OCSE sulla lotta
alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni
economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997). La legge n.
300/2000 introduce inoltre modifiche al codice penale tra cui i
nuovi articoli 322 bis ("Peculato, concussione, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità
europee e di Stati esteri") e 316 ter ("Indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato- Salvo che il fatto costituisca il
reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti
cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute,
consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri
enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è
pari o inferiore a lire settemilionisettecentoquarantacinquemila,
si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale somma
non può comunque superare il triplo del beneficio
conseguito".
(3) - A. Lanzi - D. Balestrieri, Diritto penale comunitario, in
Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti e
G. Greco, Milano, 1997, parte spec. tomo I, pag. 664 "... il
problema relativo alla tutela degli interessi finanziari della
Comunità si è concretamente posto a partire dagli anni Settanta, da
quando cioè il funzionamento delle attività dispiegate dalle
istituzioni comunitarie ha cominciato ad attuarsi non più sulla
base di contributi accordati dagli Stati membri, ma in base ad un
sistema di autofinanziamento comunitario: il c.d. sistema delle
risorse proprie ...".
(4) - I "Fondi strutturali", attraverso i quali viene perseguita la
politica di "coesione politica e sociale" fra le regioni
dell'Unione Europea. Gli investimenti effettuati attraverso i fondi
sono pertanto diretti a tradurre in azioni concrete la politica
dell'Unione secondo una serie di obiettivi prioritari. In
particolare i "fondi strutturali" sono costituiti dal "Fondo
europeo per lo sviluppo regionale" (FESR) diretto alla
realizzazione di investimenti produttivi, dal "Fondo sociale
europeo" (FSE) diretto a facilitare l'accesso al lavoro mediante la
formazione professionale continua, dal Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia - sezione orientamento (FEOGA-O) per il
sostegno alle strutture agricole, dallo "Strumento finanziario di
orientamento della pesca" (SFOP) finalizzato al sostegno di misure
di ristrutturazione nel settore della pesca e dal "Fondo di
coesione", diretto a favorire la coesione Europea degli Stati
membri meno prosperi con l'obiettivo di sostenerli nell'ingresso
nell'Unione economica e monetaria. Per ulteriori riferimenti si
richiama: I fondi strutturali europei: profili organizzativi e
funzionali, in questa Rassegna, 1998, n. 4, pp. 21-41.
(5) - Sono comunque emersi dati relativi a risorse non utilizzate
significative (anche in relazione all'importo autorizzato) con
riguardo a "GP Ferroviario Sibari-Cosenza" (L. 5.986.615.000 pari
al 50% del contributo assegnato) e "SG- Tecnoservizi Sicilia "(L.
1.796.705.000 pari al 50,01%).
(6) - Che, dopo un'iniziale fase di gravi ritardi, aveva registrato
un recupero negli impegni, giunti al 93,2% per l'obiettivo 1 ed
all'89,7% per gli obiettivi "non 1" alla data del 31.12.1998. Alla
data del 31.12.1999 (fonte RGS) i dati complessivi per il Quadro
comunitario di sostegno Obiettivo-1, aggiornati al 31.12.1999,
hanno indicato il raggiungimento dell'obiettivo dell'impegno
pressoché totale delle somme disponibili, sia con riguardo ai
programmi Multiregionali che regionali. Per quanto attiene ai
pagamenti, con termine di scadenza al 31.12.2001 si è registrato il
raggiungimento (sempre dati RGS aggiornati al 31.12.1999), per
"l'obiettivo-1" del livello del 68,585% (Multiregionali) e del
63,155% (Regionali) che si avvicina all'obiettivo del 70% fissato
dal governo in sede di DPEF 2000-2003 (Delib. Consiglio dei
ministri del 30 giugno 1999, pag. 105). Peraltro i valori medi
complessivi scontano la presenza di situazioni di pressoché
integrale completamento dei programmi, con pagamenti al 100% ("GP
Gioia Tauro -Regione Calabria", "Assistenza tecnica U.E.") e
situazioni di ritardo ("Patti territoriali", "SG progetto
B.I.C.I.", "SG progetto SEPRI", "SG Confcommenrcio Cartesio", "SG
FICEI", "Parco progetti" e PO "Infrastrutture aeroportuali"). Detti
ritardi sono confermati dalla contabilità FESR del DPS- Servizio
fondi strutturali per il quale, pur con il dato complessivo del
74,18%, si evidenziano le situazioni di non sufficiente avanzamento
dei programmi Pop Sicilia (34,44%), PO Sicurezza (32,79%), PO
Assistenza tecnica (30%) e le Sovvenzioni Globali "Brindisi" (30%),
"Siracusa" (30%), "Parchi letterari" (30%), " Gioia Tauro" (40%),
"Confindustria" (40%), "Sepri" (30%), "Cartesio" (30%), "BIC
Sicilia" (40%), "Oasis" (30%), "Centro antico Napoli" (40%),
"Ficei" (49,65%), "Patti territoriali" (49,65%- Cfr. al riguardo la
deliberazione CIPE n. 31/2000 del 17 marzo 2000 in G.U. del
31.5.2000 avente ad oggetto la "velocizzazione" delle procedure
relative ai patti territoriali), "Gela" (40%), "Alimentaria" (40%)
e "BIC Basilicata" (40%). Accanto alla situazione di ritardo del
"Programma sicurezza" la cui realizzazione costituisce una priorità
non rimandabile nel disegno complessivo di realizzazione di
condizioni idonee allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali
(cfr. DPEF 1999-2001 ) che richiede un quadro generale di legalità
per realizzarsi, risulta anche un minore indice di avanzamento
delle iniziative ricomprese nelle "Sovvenzioni Globali", che
costituiscono una forma di intervento caratterizzata
dall'affidamento a soggetti esterni alla P.A. della responsabilità
di attuazione e che presentano pertanto difficoltà di attuazione
verosimilmente legate alla inadeguatezza del modello o delle
procedure seguite.
(7) - L'andamento dei pagamenti non sembra peraltro del tutto
soddisfacente come evidenziato da A. Carzaniga, Intervento al
Convegno organizzato dalla Regione Molise, Bruxelles, 28 novembre
2000.
(8) - Commissione Europea - Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica, Il percorso di riforma dei fondi
strutturali 2000-2006. Testimonianze "in diretta" su un modello di
partenariato istituzionale e testi provvisori dei regolamenti,
Aprile, 1999.
(9) - Alla fine di agosto 2000 la Commissione CE ha approvato sette
programmi regionali e tre multiregionali (dieci programmi operativi
su 14) per un valore di circa 36 mila e 500 miliardi. Risultano in
particolare già approvati i POR di Basilicata (1.439 miliardi di
lire), Calabria (3.861M/L), Campania (7.406 M/L), Puglia (5.110
M/L), Sardegna (3.768 M/L), Sicilia (7.470 M/L), Molise (350 M/L)
nonché i programmi multiregionali "Sviluppo locale" (3.832 M/L),
"Ricerca" (2.306 M/L) e "Scuola (974 M/L). Il processo deve
completarsi con la realizzazione dei "Complementi di
programmazione" che sono documenti operativi che indicano le
allocazioni regionali dei fondi tra aree di intervento e territori
e che vanno trasmessi alla Commissione a solo titolo informativo
(art. 9 lett. m reg. 1260/99).
(10) - Per l'obiettivo 2 è stato approvato il relativo quadro
programmatico con una previsione di stanziamento a carico del FERS
di lire 4.883 miliardi (deliberazione CIPE 4 agosto 2000 in G.U.
s.g. n. 258 del 4.11.2000). Per quanto attiene all'"obiettivo 3"
l'Unione Europea ha approvato in data 19 luglio 2000 il relativo
QCS con uno stanziamento comunitario di 3.887 (FSE) milioni di euro
( 7.526 miliardi di lire).
(11) - Legge 3 aprile 1997 n.94 - art. 7 (comma 1 lettera g) che
riorganizza la "Cabina di regia nazionale" (strumento di
coordinamento, promozione di iniziative di supporto alle
amministrazioni centrali dello Stato a quelle regionali e agli enti
attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari);
decreto legislativo n. 430 del 5 dicembre 1997; art. 6 d.P.R. 20
febbraio 1998 n. 38. I compiti operativi sono concertati nel
"Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione" (art. 3
comma 2 lettera c. d.lgs. n. 430/97; art. 4 d.P.R. 38/1998; art. 3
d.P.R. n. 154) del ministero del Tesoro, bilancio e P.E. e sempre
nell'ambito del Tesoro v. le competenze in tema di fondi
strutturali dell'"ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione Europea nell'ambito del dipartimento della ragioneria
generale dello Stato" (art. 3, comma 1 lettera b) d.lgs. 430/1997,
art. 3 d.P.R. 38/1998, art. 2 d.P.R. 154/1998) e (art. 10 d.P.R.
38/1998) dei "dipartimenti provinciali del tesoro, bilancio e
programmazione economica" (v.si anche il decreto PCM 19 settembre
2000 sull'organizzazione interna del Dipartimento politiche
comunitarie della presidenza del Consiglio dei ministri - G.U.
20.10.2000 n. 246). Nell'ambito dei controlli va menzionata la
legge 14 gennaio 1994 n. 20 che all'art. 3, comma 4 prevede che il
controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti
si effettui anche sui fondi di provenienza comunitaria nonché il
regolamento Sez. riun. Corte dei conti n. 1 del 13 giugno 1997
istitutivo della Sezione per il controllo per gli affari comunitari
ed internazionali che all'art. 2 prevede che la stessa riferisca al
parlamento e ai consigli regionali sui risultati dei controlli
esercitati sulle amministrazioni e sugli organismi responsabili
della gestione dei fondi comunitari, con o senza apporti nazionali,
ai fini della valutazione globale delle politiche e degli
interventi comunitari. Della stessa sezione, con specifico
riferimento al controllo sulla gestione di un programma operativo
si segnala la relazione speciale "P.O. Infrastrutture di Trasporto
stradale - Quadro comunitario di sostegno 1994-1999- Obiettivo 1"
del 18 luglio 2000.
(12) - Ma il tema è ben presente fra gli operatori della giustizia
- cfr.: Scarpinato, Le mani della mafia su Agenda 2000 in La
Repubblica, 4.12.2000, pag. 19.
(13) - Art. 269 Trattato e Decisione 94/78 del Consiglio del 31
ottobre 1994, che prevedono (a) prelievi e dazi sugli scambi con
paesi non membri nel settore agricolo e, (b) sui prodotti
rientranti nel trattato CECA, (c) percentuale sull'I.V.A. riscossa
dagli Stati membri, (d) aliquota PNL.
(14) - Cfr. anche la circolare del Ministero dell'industria del
commercio e dell'artigianato n. 900039 del 9 febbraio 2000, in G.U.
16 febbraio 2000 n. 38 "Legge n. 488/1992. Modalità di recupero di
quote di contributo cofinanziate ma non rendicontate alla Comunità
Europea".
(15) - Cfr.: Corte dei conti- sezione affari comunitari e
internazionali- Rel. Spec. N.2/2000 pag. 14.
(16) - In tale settore risulta anche l'attività dell'Arma dei
carabinieri, cfr.: Rapporto sull'attività operativa 1999 che in
tema di "Tutela delle norme comunitarie e agroalimentari" segnala
la contestazione di aiuti per un importo di 18, 064 miliardi di
lire e l'accertamento di 231 violazioni.
(17) - U. Poletti, Finanziamenti comunitari: il recupero delle
somme indebitamente percepite, Relazione tenuta presso la Procura
regionale alla Corte dei conti per il Lazio in data
19.5.2000.
(18) - La legge comunitaria 1999 (legge 21.12.1999 n. 526) ha
conferito (art. 5) al Governo la delega ad emanare entro due anni
"disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente
legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti
comunitari vigenti alla data del 31.7.1999 per i quali non siano
già previste sanzioni penali o amministrative".
(19) - Sull'argomento cfr.: G. Mariella, L'istituzione dell'ufficio
europeo per la lotta antifrode, in Riv. Guardia di finanza, 1999,
pagg. 2119 e ss.
(20) - Detta struttura con competenza ad indagini "interne" alle
istituzioni comunitarie (art. 4 Reg. 1073/99) ed "esterne" (art. 3
"... L'ufficio esercita la competenza conferita alla Commissione
dal regolamento (CE-Euratom) n. 2118/96, ad eseguire controlli e
verifiche sul posto negli Stati membri, e secondo gli accordi di
cooperazione vigenti, nei paesi terzi...") operando in
collaborazione con le autorità competenti dei singoli Stati membri
(art. 1, comma 2) "... al fine di coordinare la loro azione mirante
a proteggere dalla frode gli interessi finanziari della Comunità
Europea ...". Ne deriva un'articolazione organizzativa che vede
integrarsi i singoli servizi ed autorità nazionali in vario modo
interessati alla materia con gli organismi comunitari nell'ambito
dei quali è recentemente emerso l'orientamento volto a rafforzare
ulteriormente la cooperazione e l'integrazione investigativa
attraverso l'istituzione di un pubblico ministero europeo antifrode
(Proposta della Commissione approvata dalla commissione controllo
di bilancio del parlamento europeo - Relazione Bosch, C5-0058/2000
ove è stato osservato che nel solo 1998 le frodi e le irregolarità
hanno gravato sul bilancio comunitario per un importo complessivo
di 1,019 milioni di Euro pari all'1,26% del totale delle spese con
un'incidenza nel settore agricolo otto volte superiore rispetto ai
Fondi strutturali (420 milioni di Euro rispetto a 50 milioni),
nonché la necessità (par. 4) che "... la procedura disciplinare
vigente per le Istituzioni dell'UE e l'obbligo di risarcimento,
siano altrettanto importanti di un'efficace azione penale per
esercitare un effetto di dissuasione nei confronti della frode e
della corruzione ...", ribadendo (par. 5) la opportunità che "...
venga creato un organo esterno competente per la procedura
disciplinare in materia di irregolarità di bilancio, che assicuri
un'efficace applicazione delle disposizioni del regolamento
finanziario e dello statuto riguardanti la responsabilità
finanziaria dei funzionari e degli altri agenti per i danni da essi
causati ..." e (par. 6) "... invita la commissione a presentare
tempestivamente gli atti giuridici necessari per creare questa
sezione presso la Corte dei conti Europea a Lussemburgo prevedendo
la possibilità che le decisioni di questo organo siano sottoposte
al controllo giurisdizionale di primo grado ...".
(21) - Nel settore delle entrate una particolare attenzione è posta
dalla Commissione al problema dell'I.V.A. la cui evasione, se
incide sui bilanci nazionali, determina anche una corrispondente
lesione degli interessi finanziari della Comunità costituendo la
stessa una risorsa propria dell'Unione di importo percentuale (la
base imponibile della risorsa I.V.A. è calcolata in base alle
entrate nette riscosse a tale titolo dagli Stati membri nel corso
di un anno con tasso di prelievo dell'1% (sulla base
dell'imponibile non superiore al 50% del P.I.L.) a partire dal
1999; cfr.: Decisione 94/728 cit.; cfr.: "Terza relazione annuale
della Commissione su procedure di riscossione e di controllo
dell'I.V.A. applicate negli Stati membri" del 3.9.1998 -COM -1998-
490 def; "Terza relazione ex art. 14 applicazione del regolamento
CEE n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992 concernente la
cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette
(IVA) e "Quarta relazione ex art. 12 del Regolamento (CEE Euratom)
n. 1553/89 sulle procedure di riscossione e di controllo dell'IVA"
entrambe del 28.1.2000 - COM (2000) 28 definitivo).
(22) - Esiste uno stretto rapporto fra le frodi nelle spese e
violazioni fiscali. Cfr.: M. Maugliani, Attività della Guardia di
finanza a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea,
Seminario su Le istituzioni comunitarie: problemi e prospettive e i
rapporti con l'ordinamento interno, Venezia, Isola di San Servolo,
24-25 novembre 2000, secondo cui "... l'indebita captazione di
fondi comunitari è possibile solo con la rappresentazione di
situazioni non veritiere corroborate dalla produzione e
l'utilizzazione di documenti, che hanno quasi sempre anche
rilevanza fiscale, materialmente e ideologicamente falsi, anche se
ritualmente formati con riferimento: - all'effettività, inerenza o
ammontare delle spese; alla rappresentazione nelle scritture
contabili, in quelle previste dalla normativa comunitaria e nei
rendiconti di bilancio di situazioni non corrispondenti alla reale
condizione economico-finanziaria del soggetto beneficiario delle
provvidenze comunitarie; alla creazione di soggetti "di comodo", in
possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di
riferimento per la presentazione di progetti destinati a non essere
mai realizzati ma ideati al solo scopo di: - appropriarsi delle
provvidenze così ottenute; eludere le azioni di recupero nonché le
conseguenti responsabilità amministrative e penali ...". In
proposito si può anche considerare che l'art. 30 della legge
comunitaria per il 1999 (legge 21 dicembre 1999 n. 526) ha previsto
che "al fine di assicurare, per la tutela degli interessi
finanziari comunitari, gli strumenti adottati per gli interessi
finanziari nazionali, conformemente all'art. 280 del Trattato che
istituisce la Comunità Europea, come sostituito dal Trattato di
Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998 n. 209, i militari
della Guardia di finanza, per l'accertamento e la repressione delle
violazioni in danno dell'Unione Europea e di quelle lesive del
bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei
poteri di indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini
dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte
sui redditi ..." . Peraltro la "concentrazione" presso un unico
corpo di polizia della competenza generale in tema di frodi
comunitarie non è condivisa in dottrina; cfr.: R. Mastroianni,
Osservazioni in merito alla individuazione delle autorità
competenti per la repressione delle frodi comunitarie, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 1995, 6, pag. 1473 e ss.
Nella stessa relazione della Commissione Europea citata nel testo,
d'altra parte viene menzionato il contributo che può essere offerto
dall'Arma dei carabinieri "… che grazie a una presenza su tutto il
territorio della penisola e in tutti gli ambienti della società
italiana può ottenere informazioni di primo livello sui fatti di
cronaca e, in questo caso, sugli sviluppi relativi a irregolarità,
frodi o attività di tipo mafioso …" (pag. 48).
(23) - A. Carzaniga, Intervento cit., Bruxelles, 28 novembre
2000.
(24) - In ordine al giudizio di responsabilità amministrativo
contabile ed all'articolazione del pubblico ministero presso la
Corte dei conti si richiama "Le funzioni inquirenti del pubblico
ministero presso la Corte dei conti e ruolo degli organi di polizia
giudiziaria" in questa Rassegna, 1996, 1, pagg.
6-20. |