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DECRETO 13 FEBBRAIO 2001, N.
45
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale - n. 58 del 10 marzo 2001)
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA
PROTEZIONE E DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE
COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA NONCHE' DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE
PERSONE CHE PRESTANO TESTIMONIANZA
La legge apporta modificazioni alla
normativa concernente le speciali misure di protezione, con
particolare riguardo alle condizioni di applicabilità, alla
proposta di ammissione, all'assunzione degli impegni, ai contenuti,
ai provvedimenti provvisori, alla revoca e alla modifica. Anche la
disciplina inerente alla Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione ed al Servizio
centrale di protezione viene rivisitata.
Nel testo del d.l. n. 8/1991, convertito, con modificazioni, nella
l. n. 82/1991, vengono inseriti due nuovi capi relativi,
rispettivamente, alle norme per la protezione dei testimoni di
giustizia ed alle nuove norme per il trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con la giustizia. Il provvedimento
legislativo reca, inoltre, alcune disposizioni di modifica del
codice di procedura penale in materia di incompatibilità del
difensore.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 2001, N. 55
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 63 del 16 marzo
2001)
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il regolamento definisce gli aspetti
organizzativi del Ministero della giustizia in attuazione della
riforma complessiva dell'organizzazione ministeriale dello
Stato.
In particolare vengono disciplinati i quattro dipartimenti in cui
si articola il Ministero: Dipartimento per gli affari di giustizia;
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi; Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
Dipartimento della giustizia minorile.
Ogni dipartimento si articola, a sua volta, in un Ufficio del Capo
del dipartimento ed in un numero variabile di direzioni generali
(da tre a cinque).
Specifica regolamentazione viene dettata per la Direzione generale
dei sistemi informativi automatizzati (art. 6).
LEGGE 1 MARZO
2001, N. 63 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.
68 del 22 marzo 2001)
MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL
CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PROVA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DI RIFORMA
DELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE
La legge apporta modifiche alla
disciplina relativa ai casi di connessione, alla riunione di
processi, alle regole generali per l'interrogatorio, ai requisiti
della prova in casi particolari, alla testimonianza indiretta, alle
incompatibilità con l'ufficio di testimone, agli informatori della
polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza, all'esame di
persona imputata in un procedimento connesso, ai verbali di prove
di altri procedimenti, ai presupposti e forme del provvedimento di
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, alle condizioni
generali di applicabilità delle misure cautelari personali,
all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare
personale, alle altre sommarie informazioni assunte dalla polizia
giudiziaria, alle assunzioni di informazioni da parte del pubblico
ministero, al decreto di giudizio immediato, alla richiesta di
giudizio abbreviato, alle regole per l'esame testimoniale, alle
contestazioni nell'esame testimoniale, all'esame delle parti
private, alla lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel
corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, alle
prove utilizzabili ai fini della deliberazione.
La legge inserisce nel codice di procedura penale l'art. 197-
riguardante le persone imputate o giudicate in un processo connesso
o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone. Inoltre,
nel codice penale viene inserito un nuovo reato previsto dall'art.
377-bis che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
LEGGE 6 MARZO
2001, N. 64 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.
68 del 22 marzo 2001)
ISTITUZIONI DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE
L'istituzione del servizio civile
nazionale viene finalizzata dalla legge ai seguenti principi:
concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla
difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; favorire la
realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti
sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i
popoli; partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio
della Nazione con particolare riguardo ai settori ambientale,
forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani.
DECRETO
LEGISLATIVO 19 MARZO 2001, N. 68 (Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale - n. 71 del 26 marzo 2001)
ADEGUAMENTO DEI COMPITI DEL CORPO
DELLA GUARDIA DI FINANZA, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 31
MARZO 2000, N. 78
Il decreto in argomento definisce i
compiti del Corpo della Guardia di finanza relativi alla polizia
economica e finanziaria, alle funzioni di polizia giudiziaria, di
ordine e sicurezza pubblica, alla difesa militare ed alle funzioni
di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria
militare.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di polizia
militare il provvedimento legislativo stabilisce che le stesse sono
esercitate in via esclusiva nell'ambito del Corpo, fermo restando
le funzioni di polizia militare svolte, in via esclusiva, dall'Arma
dei carabinieri per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, ai sensi
dell'art. 6 del d. lgs. n. 297/2000.
DECRETO
LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2001, N. 83 (Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale - n. 75 del 30 marzo 2001)
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E
CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 198, IN
MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI, MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO,
STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Per il testo integrale del decreto
si rinvia al "Nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri",
supplemento al n. 3/2000 della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri,
Appendice, pp. 335 ss.
LEGGE 27 MARZO
2001, N. 97 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.
80 del 5 aprile 2001)
NORME SUL RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO
PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE
NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
La legge apporta significative
modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in tema
di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento
penale.
L'art. 653 c.p.p., riguardante gli effetti della sentenza penale
nel giudizio disciplinare, viene strutturato su due commi: il
primo, relativo alla sentenza penale di assoluzione (di cui non è
più necessaria la pronuncia a seguito di dibattimento) che ha
efficacia di giudicato, oltre che per l'accertamento che il fatto
non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso, anche perché il
fatto non costituisce illecito penale; il secondo, relativo alla
sentenza penale irrevocabile di condanna che ha efficacia di
giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso.
L'attuale disposto dell'art. 653 c.p.p. rimane fermo anche in
relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti che non ha efficacia nei giudizi civili o
amministrativi.
La legge prevede, inoltre, il trasferimento del dipendente a
seguito di rinvio a giudizio (art. 3) e la sospensione dal servizio
a seguito di condanna non definitiva (art. 4).
Nel codice penale viene inserita un'ulteriore pena accessoria:
l'estinzione del rapporto d'impiego o di lavoro (art. 32-quinquies
c.p.). In caso di condanna per determinati delitti (i più gravi tra
quelli compresi nel capo dei delitti dei pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione) con pena non inferiore a tre anni si
applica la pena accessoria in questione. In caso di condanna a pena
inferiore l'estinzione del rapporto di lavoro o d'impiego può
essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare che deve
essere iniziato o proseguito entro il termine di novanta giorni
dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione competente
(il procedimento disciplinare deve concludersi entro centottanta
giorni).
Una particolare disciplina viene dettata anche per alcuni aspetti
patrimoniali e per la responsabilità per danno erariale.
LEGGE 26 MARZO
2001, N. 128 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.
91 del 19 aprile 2001)
INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI
Il provvedimento di legge apporta
una serie di modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale, alla legislazione penale speciale ed alla legislazione
antimafia e relativa alle persone pericolose: viene rivisitato
l'istituto della sospensione condizionale della pena, viene
modificata la disciplina delle misure cautelari personali, vengono
aumentati gli spazi per l'attività di iniziativa svolta dalla
polizia giudiziaria. In particolari sono modificati gli articoli
del codice di procedura penale relativi alla direzione delle
indagini preliminari, all'assicurazione delle fonti di prova da
parte della polizia giudiziaria e agli accertamenti urgenti sui
luoghi, sulle cose e sulle persone.
Sono oggetto di revisione da parte della legge anche gli istituti
dell'arresto in flagranza di reato e di fermo di indiziato di
delitto.
Sul piano penale sostanziale dobbiamo registrare l'inserimento di
due nuovi articoli nel codice penale: il 624-bis, riguardante il
furto in abitazione e il furto con strappo e il 625-bis che
introduce speciali circostanze attenuanti.
Importanti novità riguardano anche l'istituto dell'avviso orale del
questore, con il quale possono essere imposti, a persone che
risultino definitivamente condannate per delitti non colposi,
particolari divieti (penalmente tutelati): di possedere o
utilizzare apparati di comunicazione, radiotrasmittenti, radar,
visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica
individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati, programmi
informatici ed altri strumenti di cifratura o criptazione di
conversazioni o messaggi. Particolari norme sono introdotte anche
in materia di piani coordinati di controllo del territorio,
partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, vittime di reati, centro elaborazione dati ed altro.
Infine viene codificato l'utilizzo di contingenti di personale
delle Forze armate per il concorso nelle attività di sorveglianza e
controllo di obiettivi fissi secondo appositi programmi
concordati.
LEGGE 4 APRILE
2001, N. 154 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.
98 del 28 aprile 2001)
MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE
RELAZIONI FAMILIARI
La legge introduce nel codice di
procedura penale la nuova misura cautelare personale
dell'allontanamento dalla casa familiare e nel codice civile e nel
codice di procedura civile l'istituto degli ordini di protezione
contro gli abusi familiari.
L'elusione degli ordini di protezione adottati dal giudice civile
sono penalmente sanzionati ai sensi dell'art. 388
c.p. |