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1. Premessa
Il costante sviluppo della
criminalità economica, intesa come "particolare tipologia di reati
effettuati all'interno di imprese di tipo commerciale, industriale,
finanziario, o produttrici di servizi del terziario e anche
professionali" (Ponti, 1990), nonché della criminalità realizzata
nel governo degli stati o delle grandi istituzioni statali, sembra
favorire l'intensificazione ed il consolidamento del fenomeno della
corruzione politica ed economica.
In generale, la corruzione può essere identificata in "un fenomeno
che aderisce ai meccanismi giuridici ed economici di una società
come un cancro che ne modifica il codice genetico. Forme e modi
della corruzione sono presi a prestito dall'economia e dal diritto
e sviluppano un mercato sovrapposto e occultato di cui in molti
casi è difficile perfino delimitare con precisione i confini"
(Savona, Mezzanotte, 1999).
Dal punto di vista sostanziale, la corruzione può essere definita
come un agire collusivo di titolari di un particolare potere e di
extranei in vista di particolari utilità reciproche, che
deottimizza le condizioni per la realizzazione di prestazioni
ottimali da parte di sottosistemi obbligati verso la società a tali
prestazioni.
In particolare, i comportamenti corruttivi, concretizzandosi in
generale nella disfunzionale concessione a taluno di un particolare
favore attraverso una riprovevole dazione di utilità, realizzano un
indebito profitto particolare a spese di risorse impiegabili
altrimenti a favore di un interesse generale.
Tali comportamenti mettono in pericolo le condizioni di
funzionamento dello Stato o del mercato e richiedono, quindi, un
intervento sanzionatorio del diritto penale.
La repressione delle condotte di corruzione è già da tempo oggetto
di attenzione da parte delle legislazioni dei vari paesi, anche se
in termini e con modalità profondamente differenti tra loro.
Le strategie di contrasto di tale fenomeno criminale hanno,
tuttavia, messo in luce la progressiva espansione delle pratiche di
corruzione su scala internazionale.
Le cause dell' "internazionalizzazione" della corruzione possono
essere ricondotte a tre differenti fattori (Manacorda, 1999):
l'intensificazione degli scambi commerciali, la persistente
diversità giuridica tra le legislazioni interne, l'emergere di
nuovi attori economico-istituzionali che affiancano e talvolta
sostituiscono lo Stato-nazione.
La costante tendenza verso un' "economia globale" determina una
sempre crescente mobilità di persone, di beni e di capitali, che
"oltre a rappresentare un'opportunità di maggiori profitti,
costituisce al contempo un serio ostacolo alle attività di
prevenzione, accertamento e repressione della criminalità e, più
specificatamente, alla messa in opera degli strumenti di controllo
penale" (Manacorda, 1999).
L'incremento delle attività criminose è, poi, rafforzato dalla
persistente diversità giuridica degli ordinamenti interni, che
ostacola sensibilmente l'attività di accertamento e di repressione
del reato.
Da ultimo, si è rilevato come, man mano che talune attribuzioni
autoritative fuoriescono dall'ambito nazionale per collocarsi
all'interno delle istituzioni internazionali, "si assiste ad una
ricollocazione delle dinamiche criminose legate alla gestione di
pubbliche funzioni nella nuova dimensione geo-politica" (Manacorda,
1999).
2. La comunità
internazionale ed il fenomeno della corruzione
La diffusione della corruzione su
scala transnazionale ha provocato la mobilitazione della comunità
internazionale, mobilitazione che - dopo alcuni tentativi poco
convincenti, risalenti agli anni settanta - ha condotto, negli anni
novanta, alla stipula di convenzioni ed all'emanazione di
dichiarazioni o raccomandazioni in tema di lotta alla
corruzione.
L'esigenza di ricorrere all'adozione di atti di natura
internazionale nella repressione delle condotte corruttive muove
dalla constatazione che la maggior parte degli ordinamenti interni,
pur sanzionando quei comportamenti corruttivi posti in essere nei
confronti dei propri funzionari nazionali, non si preoccupano "di
prestare il proprio diritto penale alle esigenze di tutela
dell'integrità dei funzionari degli altri Stati, sia attraverso la
previsione di norme specifiche che attraverso la possibilità di
applicazione di norme generali" (SALAZAR, 1998) (1).
È stata, anzi, posta in rilievo (Savona, Mezzanotte, 1998) un'ampia
tolleranza da parte dei paesi dell'Unione europea verso la
corruzione nei rapporti commerciali internazionali, tolleranza che,
in alcuni casi, è giunta fino a consentire la deduzione fiscale
delle tangenti pagate fuori dai confini nazionali.
Prima di procedere ad una breve illustrazione delle iniziative
intraprese in campo internazionale - ed, in particolare, in ambito
europeo - per contrastare il dilagare dei comportamenti corruttivi,
occorre sottolineare che nella "coscienza internazionale" la
corruzione è stata percepita in modo non univoco: da un approccio
di stampo liberista, che considera la corruzione come fattore
distorsivo della concorrenza e del mercato, con conseguente
limitazione della punibilità ai soli fatti commessi nell'ambito
delle transazioni commerciali internazionali, si è giunti alla
consapevolezza che l'espansione del fenomeno corruttivo,
deottimizzando la capacità di rendimento dei sottosistemi politico
ed economico, costituisce una vera e propria minaccia per la
democrazia e le strutture basilari dello stato di diritto.
Legate all'approccio di matrice liberista sono: la Dichiarazione
delle Nazioni Unite contro la corruzione nelle transazioni
commerciali internazionali, adottata dall'Assemblea Generale il 16
dicembre 1996, e la Convenzione sulla lotta contro la corruzione
dei funzionari pubblici stranieri nelle transazioni commerciali
internazionali, siglata a Parigi in data 17 dicembre 1997 dagli
Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (Ocse)(2).
La prima consiste in un testo programmatico nel quale si sottolinea
la necessità di sanzionare penalmente le condotte di corruzione
attiva e passiva poste in essere "in connessione con una
transazione commerciale internazionale", con l'evidente finalità
"di garantire lo sviluppo economico, l'equità e competitività nelle
transazioni commerciali oggetto di crescente globalizzazione"
(Manacorda, 1999).
La seconda, invece, è un atto a valenza normativa mediante il quale
si tende a penalizzare le sole ipotesi di corruzione attiva
(l'offrire, promettere o concedere un indebito vantaggio pecuniario
o di altro genere, direttamente o tramite intermediari, ad un
funzionario pubblico straniero) finalizzata ad "ottenere o
conservare un mercato o altro indebito vantaggio nel commercio
internazionale" (3).
La Convenzione Ocse prevede altresì: la punibilità del concorso di
persone e del tentativo; l'obbligo per i singoli Stati di
contemplare sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive, che
comprendano, nel caso di persone fisiche, pene privative della
libertà personale idonee a consentire l'estradizione, nonché di
adottare sanzioni penali per le ipotesi di falsificazione delle
scritture contabili, al fine di impedire alle imprese la redazione
di conti fuori bilancio (4).
Per quanto concerne, invece, gli strumenti pattizi adottati in
ambito europeo nella lotta alla corruzione, ci si è orientati verso
una scelta di penalizzazione non limitata al settore delle
transazioni e coerente con l'idea di corruzione quale minaccia per
la democrazia e le strutture basilari dello stato di diritto.
3. La Convenzione
europea in materia di lotta alla corruzione
Tralasciando l'esame della
Convenzione del 1995 relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee e del successivo Protocollo
addizionale adottato nel settembre 1996 (5), sembra opportuno
soffermarsi sulla Convenzione sulla lotta contro la corruzione
nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o
degli Stati membri dell'Unione europea del 26 maggio 1997,
convenzione che - come rilevato in dottrina (Salazar, 1998) -
costituisce il primo strumento generale di carattere vincolante
adottato in materia a livello europeo.
Essa si inserisce nell'ambito del cosiddetto "terzo pilastro" del
Trattato di Maastricht - riguardante la cooperazione nel settore
degli affari interni e della giustizia - e punisce le ipotesi di
corruzione a prescindere dalla lesione o meno degli interessi
finanziari delle Comunità.
Procedendo nella analisi del testo della convenzione, viene in
rilievo la distinzione tra corruzione attiva e corruzione
passiva.
La prima è individuata nel fatto di colui che deliberatamente
promette o dà, direttamente o tramite un intermediario, un
vantaggio di qualsiasi natura ad un funzionario, per il funzionario
stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto
proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo
contrario ai suoi doveri d'ufficio (art. 3); la seconda è descritta
come il fatto del funzionario che, deliberatamente, anche tramite
intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per
sé o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per
omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di
queste, in violazione dei suoi doveri d'ufficio (art. 2).
La convenzione sancisce un vero e proprio obbligo di incriminazione
dei funzionari stranieri e comunitari - sottolineando la necessità
dell'adozione, da parte degli Stati membri, di sanzioni effettive,
proporzionate e dissuasive, comprensive di pene detentive i cui
limiti edittali consentano l'estradizione - mentre per le condotte
corruttive poste in essere dai membri delle istituzioni comunitarie
(6) richiede l'equiparazione alle condotte corruttive imputabili ai
membri delle corrispettive istituzioni nazionali, con conseguente
applicazione del diritto penale dell'ordinamento interno (principio
di assimilazione).
L'atto in esame contempla, inoltre, la punibilità delle ipotesi di
complicità ed istigazione, il principio del ne bis in idem (7),
nonché la responsabilità delle persone giuridiche limitatamente ai
casi in cui vengano coinvolti gli interessi finanziari delle
Comunità europee(8).
Particolare attenzione merita poi l'art. 6 della convenzione, il
quale prevede la responsabilità penale per i dirigenti di imprese
nel caso in cui il loro comportamento negligente abbia consentito,
a persone sottoposte al potere di direzione dei medesimi, di porre
in essere condotte di corruzione.
La disposizione citata, peraltro già presente nella Convenzione
sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee,
lascia agli Stati membri un ampio margine di libertà nello
stabilire il fondamento su cui basare la responsabilità penale dei
dirigenti, consentendo, ad esempio, il ricorso alla cosiddetta
culpa in vigilando (9).
Con riferimento all'individuazione delle modalità di attuazione
nell'ordinamento italiano del principio enunciato dall'art. 6 della
convenzione, sarebbe auspicabile un'attenta riflessione da parte
del legislatore, al fine di scongiurare il pericolo dell'eventuale
introduzione di una "mascherata" ipotesi di responsabilità penale
per fatto altrui, non conciliabile con l'art. 27, comma primo,
della Costituzione, il quale stabilisce che: "La responsabilità
penale è personale".
Concluso il breve esame della convenzione dell'Unione europea,
occorre menzionare l'attività di cooperazione intergovernativa in
materia di corruzione svolta dal Consiglio d'Europa e
concretizzatasi nella Convenzione penale contro la corruzione del
27 gennaio 1999.
Quest'ultima, in adesione all'idea della corruzione come minaccia
per la democrazia e per le strutture basilari dello stato di
diritto, tende a sanzionare la corruzione in tutte le sue
articolazioni, prescindendo dal compimento del fatto in occasione
di transazioni internazionali.
In particolare, dopo la "consueta" descrizione delle fattispecie di
corruzione attiva e passiva, la convenzione sancisce l'obbligo di
punire gli atti di complicità, la corruzione attiva e passiva nel
settore privato, il "traffico di influenza", il riciclaggio dei
proventi derivanti dai reati previsti dalla convenzione, nonché le
ipotesi di falsificazione delle scritture contabili (10).
Inoltre, coerentemente agli indirizzi già emersi in sede di
convenzione dell'Unione europea, è stato riaffermato l'obbligo -
per gli ordinamenti interni - di introdurre sanzioni effettive,
proporzionate e dissuasive, comprensive di pene detentive con
limiti edittali tali da consentire l'estradizione, nonché di
prevedere la responsabilità delle persone giuridiche per i fatti
corruttivi commessi a loro beneficio da soggetti organicamente
appartenenti alle persone stesse.
In merito a quest'ultimo aspetto, la convenzione ha specificato che
la responsabilità delle persone giuridiche può essere di natura
penale o extrapenale, in modo da scongiurare difficoltà di
adattamento da parte di quegli ordinamenti interni, come il nostro,
in cui vige il principio societas delinquere non potest(11).
4. Considerazioni
conclusive
Terminato il breve excursus delle
convenzioni internazionali siglate in tema di lotta alla
corruzione, appare utile formulare alcune osservazioni.
Anzitutto, occorre sottolineare che nelle fonti internazionali le
fattispecie di corruzione presentano una struttura più semplice
rispetto alle previsioni di taluni ordinamenti interni, tra cui
l'Italia, caratterizzate da una elevata frammentazione delle
stesse.
Infatti, ad eccezione della convenzione Ocse che contempla
esclusivamente la corruzione attiva, gli altri strumenti pattizi
internazionali disegnano solamente due forme di corruzione: attiva
e passiva.
Ciò in quanto le fonti internazionali sono caratterizzate
dall'esigenza di istituire una disciplina armonica rispetto ai
sistemi di incriminazione interni. Di conseguenza, "si è operato
con il criterio del minimo comune denominatore su scala comparata"
(Manacorda, 1999)(12).
Alla luce di tali considerazioni va affrontata, poi, la questione
della possibile enucleazione dai testi convenzionali della
distinzione tra corruzione propria ed impropria.
Soffermando l'attenzione sulla convenzione dell'Unione europea, si
può constatare che, se da una parte è stato posto in rilievo che
"(13); la disposizione comunitaria appare monca quanto alla
tipizzazione di condotte di corruzione cd. impropria" (Fimiani,
1999), dal momento che l'illecito mercimonio ha ad oggetto il
compimento o l'omissione di un atto dell'intraneus in modo
contrario o in violazione ai (suoi) doveri d'ufficio; dall'altra,
si è evidenziato (Manacorda, 1999) come la relazione di commento
alla convenzione dell'Unione europea si esprima in termini opposti,
precisando che anche i casi di corruzione impropria sono ricompresi
nell'ambito di applicazione dell'atto convenzionale(14).
Relativamente, invece, alla distinzione tra corruzione antecedente
e corruzione susseguente, si può rilevare che i testi convenzionali
limitano l'area dell'illecito penale alle sole condotte che
precedono il compimento o l'omissione dell'atto d'ufficio, con
conseguente atipicità delle condotte successive. Nulla vieta,
tuttavia, agli ordinamenti penali interni di sanzionare anche gli
accordi collusivi che sopravvengono ad atto d'ufficio compiuto od
omesso.
Per quanto concerne, poi, la struttura del reato di corruzione,
occorre verificare se nella disciplina delle fonti internazionali
la corruzione costituisca reato unico bilaterale a concorso
necessario, ovvero la forma attiva o passiva della stessa integrino
reati autonomi(15).
Se la convenzione Ocse, prevedendo la sola corruzione attiva
dell'agente straniero, esclude con certezza la struttura bilaterale
del reato, dubbi persistono con riferimento alle fattispecie di
corruzione descritte dalle convenzioni dell'Unione europea e del
Consiglio d'Europa.
Orbene, tra le condotte tipiche del pubblico agente descritte dai
testi convenzionali in ultimo citati vi è anche il fatto di
"sollecitare" il pagamento di un'indebita utilità. L'essenza del
reato sembra, pertanto, costituita dalla sola richiesta del
funzionario, dovendosi ritenere irrilevante il fatto che la
richiesta stessa venga soddisfatta o meno.
Di conseguenza, "sembrerebbe doversi desumere che questa forma di
corruzione si consumi non per effetto del venire in essere di un
pactum sceleris tra corrotto e corruttore ma quale conseguenza
della semplice richiesta o sollecitazione ad opera dell'intraneus,
rafforzando l'idea di autonomia dei reati di corruzione attiva e
passiva" (Manacorda, 1999).
Una ultima considerazione riguarda, infine, l'efficacia dello
strumento convenzionale nella lotta alla corruzione in ambito
internazionale.
In particolare, si deve rilevare che l'adozione di atti di natura
pattizia appare uno strumento di limitata efficacia nella lotta
alla corruzione, a causa dei complicati meccanismi di adesione e
ratifica da parte degli ordinamenti interni.
A conferma di ciò, è sufficiente evidenziare che solo di recente
l'Italia, con la legge 29 settembre 2000, n. 300, ha ratificato la
Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee del 26 luglio 1995 ed il Protocollo addizionale del
settembre successivo, la Convenzione relativa alla lotta contro la
corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità
europee o degli Stati membri dell'Unione del 26 maggio 1997, nonché
la Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione di pubblici
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del
17 dicembre 1997.
Se a livello universale il ricorso ad atti di natura pattizia
appare inevitabile, suscita perplessità la scelta operata in campo
europeo di utilizzare lo strumento convenzionale del "terzo
pilastro" del Trattato di Maastricht, anziché i regolamenti
comunitari, i quali - oltre alle caratteristiche della portata
generale e dell'obbligatorietà - risultano direttamente applicabili
e, cioè, non richiedono un apposito atto statale che li renda
efficaci negli ordinamenti statali (16).
In effetti gli Stati membri, pur condividendo gli orientamenti di
politica criminale internazionale tendenti a contenere l'espansione
del fenomeno della corruzione, non sembrano ancora disposti a
consentire la limitazione della propria sovranità in materia
penale, con la finalità di pervenire alla costruzione di un sistema
penale europeo dotato di effettiva forza cogente ed in grado,
quindi, di esercitare una concreta funzione di prevenzione
generale.
Probabilmente, la rilevanza degli interessi tutelati dalle norme
penali, nonché la forte esigenza di garanzia della libertà
personale, inducono i singoli Stati a mantenere integra la propria
potestà legislativa nell'individuare l'area di intervento del
diritto penale.
Continuano a prevalere, pertanto, gli interessi particolari ed - in
un certo senso - egoistici degli ordinamenti interni.
(*) Specialista in diritto e
procedura penale.
(1) - Salazar L., Recenti sviluppi internazionali nella lotta alla
corruzione (…e conseguenti obblighi di recepimento da parte
italiana), in Cassazione Penale 1998, p.1529, ha sottolineato come
"non considerando reato la corruzione attiva commessa da parte di
propri soggetti nei confronti di funzionari od eletti di altri
Paesi, gli Stati finiscono in qualche modo per legittimare le ben
conosciute prassi consistenti nel pagamento di commissioni occulte
che incidono su una parte rilevante del commercio e del mercato
degli appalti internazionali, legittimando nel contempo anche
sostanziali correnti di esportazione di corruzione dai Paesi più
ricchi verso quelli meno sviluppati".
(2) - Al riguardo, è opportuno ricordare anche la Convenzione
contro la corruzione, stipulata a Caracas il 29 marzo 1996
nell'ambito dell'Organizzazione degli Stati Americani, la quale,
nell'individuazione delle fattispecie di corruzione e degli atti ad
essa equiparati, ha sancito l'obbligo per gli Stati membri di
sanzionare penalmente la corruzione dell'agente pubblico straniero
solamente nel caso in cui la condotta illecita sia stata realizzata
"in connection with any economic or commercial transaction". Cfr.,
S. Manacorda (1999), La corruzione internazionale del pubblico
agente, Jovene, p.195-196.
(3) - Articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione.
(4) - Relativamente all'attività dell'Ocse in tema di prevenzione
e repressione della corruzione internazionale, è opportuno
ricordare anche la Raccomandazione sulla detraibilità fiscale delle
tangenti (11 aprile 1996) e la Raccomandazione sul miglioramento
del comportamento etico nel servizio pubblico (23 aprile
1998).
(5) - Il Protocollo addizionale riguarda gli atti di corruzione nei
quali sono coinvolti funzionari nazionali e/o comunitari, ma
prevede l'obbligo di incriminazione solamente nel caso in cui le
condotte collusive ledano o mettano in pericolo gli interessi
finanziari delle Comunità europee.
(6) - Commissione europea, Parlamento europeo, Corte di Giustizia e
Corte dei conti delle Comunità europee.
(7) - "In base a questo principio, applicato nei singoli
ordinamenti penali nazionali, il soggetto giudicato con
provvedimento definitivo in uno Stato membro, non può essere
perseguito in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purchè la
pena eventualmente comminata sia stata eseguita, sia in fase di
esecuzione o non possa essere più eseguita ai sensi della
legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna". F.
Lauria, Profili internazionali e comunitari della lotta alla
corruzione, in Rivista della Guardia di Finanza, 1/99,
p.127-128.
Il principio non trova applicazione:"quando i fatti oggetto della
sentenza straniera sono avvenuti sul proprio territorio, in tutto o
in parte. In quest'ultimo caso l'eccezione non si applica se i
fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel
quale la sentenza è stata pronunciata; quando i fatti oggetto della
sentenza straniera costituiscono un illecito contro la sicurezza o
contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato
membro; quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati
commessi da un funzionario di quello Stato membro in violazione dei
doveri del suo ufficio". F. Lauria, op. cit.
(8) - Su questo specifico aspetto cfr. F. Lauria, op. cit..
(9) - Per culpa in vigilando si intende il mancato adempimento di
un obbligo di vigilanza o controllo.
(10) - Sull'argomento cfr. S. Manacorda, op. cit.
(11) - Riguardo alla responsabilità penale delle persone
giuridiche, autorevole dottrina ha affermato che "nel nostro
ordinamento, l'esclusione degli enti collettivi dal novero dei
soggetti attivi discende, pacificamente, dal rilievo che la
responsabilità penale si basa su un complesso di requisiti
fisico-psichici che non potrebbero essere riferiti alla persona
giuridica… L'intero sistema della conseguenza sanzionatoria è poi
costruito su pene e misure di sicurezza che, incidendo in
larghissima parte sulla libertà personale, non risultano
compatibili con la natura di un soggetto che non sia persona
fisica". T. Padovani (1990), Diritto penale, Giuffrè.
(12) - Con tale espressione l'autore intende riferirsi ad un
modello normativo, enucleabile in ambito internazionale, con
struttura più semplice rispetto alle fattispecie di taluni
ordinamenti interni, modello che, pur divergendo dalle disposizioni
interne, non si pone - in linea generale - in conflitto con le
medesime.
(13) - La corruzione è "impropria" quando il pactum sceleris tra
l'extraneus ed il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico
servizio) ha per oggetto un atto conforme ai doveri
d'ufficio.
(14) - In proposito si è, anzi, sottolineato come "nessun argomento
autorizza a restringere le fattispecie corruttive disegnate dalle
tre convenzioni (OCSE, UE, CDE) alle sole ipotesi di contrarietà
dell'atto oggetto di illecito mercimonio rispetto ai doveri
funzionali, pur non mancando la consapevolezza della problematica
nel testo del CDE e molto marginalmente in quello dell'UE". S.
Manacorda, op. cit., p.266.
(15) - Con riferimento al sistema penale italiano, la dottrina
maggioritaria ha aderito alla concezione della corruzione come
reato unico a concorso necessario, muovendo "dall'assunto che la
norma dell'art.321 (c.p.), che estende al soggetto privato le pene
stabilite per l'intraneus, più che configurare nuove figure di
reato, integra le norme di cui agli artt.318 ss. (c.p.)". "La
corruzione come reato unico a concorso necessario dunque consiste
in un accordo criminoso, in un pactum sceleris, avente ad oggetto
il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica
amministrazione". G. Fiandaca, E. Musco (1997), Diritto penale,
parte speciale, vol.I°, Zanichelli, pp.212-213. A favore della
struttura bilaterale della corruzione si è espressa anche la
giurisprudenza (Cass. Sez.IV sent. n.179240/88; Cass. Sez. VI sent.
n.191782/92).
(16) - Sulle caratteristiche dei regolamenti comunitari cfr. F.
Pocar (1986), Lezioni di diritto delle comunità europee,
Giuffrè.
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