|
1. Riflessioni generali
relativamente alla legge sulla prostituzione e sulla pornografia
minorile
Riflessioni generali relativamente
alla legge sulla prostituzione e sulla pornografia minorile.
Dopo il verificarsi di non pochi e drammatici avvenimenti, che
hanno, preoccupantemente, fatto emergere il fenomeno dalla zona
d'ombra in cui era ormai confinato da tempo, il legislatore del
nostro Paese è intervenuto con decisione ed insolita tempestività,
giungendo all'approvazione della legge n. 269 del 3 agosto 1998,
"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove
forme di riduzione in schiavitù".
Tra l'altro, ricordiamo, che, comunque, lo Stato italiano risultava
già impegnato sul piano internazionale ad adottare ogni misura
necessaria per "proteggere il fanciullo contro ogni forma di
sfruttamento sessuale e di violenza sessuale". Infatti, con la
legge n. 176 del 27 maggio 1991, aveva ratificato la Convenzione
sui Diritti dell'Infanzia, testo approvato all'unanimità e firmato
a New York il 20 novembre 1989 dai rappresentanti di tutti gli
Stati riuniti nell'Assemblea Generale dell'ONU.
Le linee di intervento seguite possono essere ricondotte alla
volontà di:
-
definire una pluralità di figure di
reato per pervenire alla punibilità di condotte di sfruttamento di
minori a fini sessuali ed introdurre, sul piano processuale penale,
una serie di disposizioni idonee a reprimere più efficacemente i
reati, anche commessi all'estero (dal cittadino italiano);
-
aumentare, data la difficoltà per
l'accertamento dei reati contenuti nella legge stessa, sullo schema
già operante per fronteggiare altre attività criminose, i poteri
della polizia giudiziaria in fase di indagine;
-
creare una "rete" di assistenza,
anche di carattere psicologico, per il recupero ed il reinserimento
del minore ormai dedito ovvero indotto, alla
prostituzione(1).
Tuttavia, forse a causa della
rapidità con cui si è ricorsi allo strumento ordinario della legge
(sicuramente "un'eccezione" insolita all'ormai costante abuso della
legislazione d'urgenza), è possibile rinvenire qualche discrasia
nella trama normativa.
Innanzitutto, la dichiarazione programmatica contenuta nel
preambolo, curiosamente presentato come art.1 (2), non trova ragion
d'esistere, poiché già l'art. 31, comma 2, Cost. (3) fa carico allo
Stato di proteggere "l'infanzia e la gioventù" ed, inoltre, talune
delle condotte sanzionate sono definite in modo così generico da
abbracciare ipotesi cui può essere totalmente estraneo ogni
sfruttamento o violenza sessuale sui c. d. fanciulli (oggetto di
protezione sono in realtà i minori infradiciottenni), derivando da
ciò uno scarto fra il fine che la legge si propone di adempiere ed
l'ambito operativo.
Ancora, emerge chiaramente dal titolo della legge, dedicata alle
nuove forme di riduzione in "schiavitù", la volontà di porre, per i
vari fatti sanzionati, l'accento sulle modalità dell'azione del
colpevole; anche se tale affermazione sembrerebbe trovare conferma
proprio nell'attenuazione di pena prevista per colui il quale "si
adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto
riacquisti la propria autonomia e libertà", così non è. Infatti, il
concetto di schiavitù qui assunto rimane su un piano puramente
sociologico, in nulla, quindi, riconducibile alla nozione di
schiavitù (fisica) utilizzata dall'art. 600 c.p. o di schiavitù
psichica (plagio), sanzionata, invece, dall'art. 603 c.p.: ne è
dimostrazione l'accostamento dei concetti quali quello di
"autonomia" e di "libertà".
È sicuramente vero che la legge n.269 del 1998 si evidenzia per tre
tematiche di non poco interesse, l'agente provocatore, la tematica
della riservatezza personale e la responsabilità personale dei
providers, ma è anche vero che non può
condividersi la tesi di coloro i quali sostengono che l'accento
graviti sull'intento del legislatore di limitare la libertà su
internet nel più generale contesto di una repressione della
pedofilia, nonostante quest'ultima si realizzi, nella quasi
totalità dei casi, all'interno delle famiglie.
Tuttavia, a ben considerare la portata di tale ridimensionamento
degli obiettivi della legge, emerge che la nozione di pedofilia in
realtà viene confusa con altri fenomeni come l'incesto e la
violenza sessuale in danno di infraquattordicenni.
Né può condividersi la tesi dell'illegittimità della legge,
derivante dalla "non dannosità" di talune tra le condotte
incriminate con la conseguente inammissibile violazione del
principio del liberismo che informa il nostro ordinamento
giuridico.
In effetti, tale principio, già di per sé vago e destinato ad
assumere differenti colorazioni a seconda del contesto di
riferimento in cui è inserito, si rivela alquanto obsoleto:
l'internazionalizzazione della vita sociale ha determinato il
sorgere di nuove forme di criminalità ovvero la "serializzazione"
di manifestazioni criminose già note, che ci costringono ad
ammettere restrizioni della libertà individuale finalizzate alla
tutela di beni di rango certamente superiore.
Basti pensare, considerando il diritto positivo, ai limiti in
materia di circolazione della ricchezza che derivano in capo a
tutti i consociati dall'esigenza di reprimere il riciclaggio.
Il principio secondo cui è qualificabile come reato solo la
condotta che direttamente e materialmente danneggia beni giuridici
non è, dunque, più sostenibile: in realtà, laddove il rango
dell'interesse che si vuole proteggere appare sufficientemente
elevato, al legislatore è consentito non solo proibire condotte
prodromiche alla lesione, ma anche istituire limiti o forme di
controllo che si risolvono in una restrizione della libertà
individuale.
Riferendo queste sommarie indicazioni al tema di cui ci stiamo
occupando, l'angosciosa realtà dello sfruttamento di minori per la
realizzazione di esibizioni pornografiche ha assunto dimensioni
tali da non giustificare ulteriori atteggiamenti di inerzia da
parte degli ordinamenti delle cosiddette società evolute, al cui
interno si collocano i più floridi mercati di tali prodotti. Ed è
priva di qualsiasi rilievo la notazione che le vittime di questo
fenomeno vivono in massima parte all'esterno dei nostri confini e,
dunque, non possono rivendicare tutela: che si voglia parlare qui
di un elementare senso di solidarietà sociale o della protezione
accordata ad un valore assoluto ed universale, in ogni caso non
appare tollerabile che una società civile si mantenga indifferente
rispetto a fatti il cui estremo disvalore risulta antitetico alla
stessa idea di civiltà (4).
2. Le varie
attività di contrasto
Al fine di garantire una migliore
efficacia dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria (5), il
legislatore provvede con l'art. 14 della legge 269 del 1998 alla
legalizzazione di modalità investigative del tutto eccezionali
(commi 1 e 2) ed alla previsione di possibile deroghe ai normali
tempi di emissione od esecuzione dell'arresto, della cattura o del
sequestro (comma 3).
In particolare, al primo comma, "al solo fine di acquisire elementi
prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600 bis, primo
comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del
codice penale" si descrivono, quali prime tipologie di attività di
contrasto, tre comportamenti corrispondenti ad altrettante condotte
considerate come ipotesi delittuose riconducibili al concetto di
sfruttamento di minori: l'acquisto simulato di materiale
pornografico, l'attività di intermediazione, la partecipazione ad
iniziative turistiche -sessuali.
L'acquisto simulato di materiale pornografico richiama
immediatamente una delle due condotte contenute nell'art.
600-quater del c.p., cioè quella consistente nel procurarsi
consapevolmente materiale pornografico "prodotto mediante lo
sfruttamento dei minori". E risulta altrettanto palese che la
condotta in oggetto dell'"acquisto" non possa essere fatta
rientrare nel secondo comma dell'articolo 600-ter. Infatti,
all'attività condotta dall'ufficiale di polizia impegnato in azione
di contrasto non può certo essere dato quel tipico "profilo
imprenditoriale" (6), che, "per quanto rozzo e semplificato" (7),
caratterizza quello che può indicarsi come un atto di commercio,
quale è, appunto, il fatto descritto nel comma 2 dell'art. 600-ter
c.p.
Abbastanza curioso, invece, l'inserimento, fra queste prime
tipologie di attività di contrasto, della c.d. attività di
intermediazione di materiale pornografico.
Anche il lettore meno attento, infatti, si accorgerebbe che nel
fatto di colui il quale pone in contatto o, comunque, agevola il
contatto già esistente tra soggetti intenzionati a scambiarsi
oggetti relativi alla pornografia minorile non è ravvisabile alcun
richiamo, né tantomeno riferimento, a disposizioni sanzionatorie
contenute nella legge contro la pedofilia.
Se, come detto, all'art. 600-ter comma 2 si individua una condotta
che abbia come connotato la presenza di una struttura organizzata,
senza la quale, quindi, l'articolo non risulta applicabile, allora,
mancando l'autonoma previsione di intromissione nel far acquistare,
l'ipotesi di "intermediazione" troverebbe una sua sanzione facendo
ricorso al concorso nel reato di cui all' art. 648 c.p.(8). Oppure,
volendo mantenere un significato a questa specifica indicazione, si
potrebbe anticipare il momento della punibilità al tentativo, così
che "un'attività di mediazione idonea a far sì che altri ricetti un
bene proveniente da reato è punita, per il mediatore, come
ricettazione consumata, anche qualora il bene non esca mai dal
possesso dell'autore del reato base" (9).
Con l'ultima delle tipologie delle attività di contrasto del primo
comma dell'art. 14, infine, alla polizia è consentito contribuire
"all'organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla
fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attività".
Con l'espressione di "partecipazione" alle iniziative turistiche,
risulta evidente l'intento del legislatore di volere giustificare
solamente la condotta di colui il quale non sia il solo ad
organizzare o a propagandare viaggi, essendo essenziale il
contributo anche di persone estranee alle forze dell'ordine. Ciò
detto, potrebbe essere ritenuta non giustificabile l'iniziativa
turistica realizzata esclusivamente da soli agenti provocatori,
anche se con il fine di attirare pedofili.
3.
L'identificazione delle attività di contrasto per vie
telematiche
Nel caso dell'attività di contrasto
di cui all'art. 14 comma secondo, invece, si pone il problema della
difficile identificazione delle attività consentite dalla norma;
probabilmente la causa è da individuarsi proprio nella difficoltà
di descrivere dei mezzi con cui attivare validi strumenti
repressivi all'interno di uno scenario così nuovo e, soprattutto,
caratterizzato da continue trasformazioni tecnologiche.
Primo riferimento alla locuzione "attività di contrasto" si trova
allorquando si individua nell'organo del Ministero dell'interno per
la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione il
soggetto legittimato a svolgere le "attività occorrenti per il
contrasto": un richiamo ad una categoria generica, attraverso cui,
dunque, non è possibile ricostruire in termini fattuali quali siano
le condotte prese in considerazione.
Altro momento in cui la norma sembra fare riferimento alla suddetta
attività è rinvenibile laddove si stabilisce la possibilità, per il
personale addetto a quell'organo, di utilizzare indicazioni di
copertura, "attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di
comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero […]
partecipare ad esse".
Infine, ultimo richiamo all'attività di contrasto, si ha
allorquando viene concesso al personale operante di commettere per
via telematica le condotte illecite di cui al comma 1 (acquisto,
intermediazione e partecipazione).
Vero è, però, che se si intendesse attribuire al termine "attività
di contrasto" la duplice valenza giuridica di atto investigativo e
di condotta punibile, si arriverebbe al punto di ammettere che
l'organo ministeriale abbia la facoltà di stabilire caso per caso
il compimento di atti investigativi che risultano altresì
corrispondenti, sul piano oggettivo, al fatto previsto da una
fattispecie incriminatrice: il che equivarrebbe sia ad affermare
l'assoluta superfluità della parte finale della disposizione
(laddove si facoltizzano gli addetti dell'organo ministeriale a
compiere le medesime condotte di cui al comma 1) sia a dare una
lettura piuttosto divergente dallo sforzo legislativo che emerge in
tutto l'impianto, cioè circondare di innovative cautele la
peculiare investigazione in oggetto.
Il reale fine della norma è quello di "istituire una competenza
investigativa di carattere generale in capo a certi soggetti,
rispetto a determinati reati, commessi con particolari modalità"
(10).
Non risulta, invece, per nulla difficoltoso procedere
all'individuazione del fondamento punitivo delle condotte che
possono di volta in volta configurarsi e che la polizia ha facoltà
di compiere in base al secondo comma dell'art. 14 della citata
legge, "il personale addetto può utilizzare indicazioni di
copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire
aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici,
ovvero per partecipare ad esse": l'art. 600-ter comma terzo c.p.,
incriminando chi "con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,
distribuisce divulga o pubblicizza il materiale ottenuto con lo
sfruttamento dei minori ", "ovvero distribuisce o divulga
informazioni finalizzate all'adescamento e allo sfruttamento dei
minori", tipicizza una molteplicità di comportamenti nei quali è
agevole ricondurre tutte le attività sopra descritte.
Una precisazione, a questo punto, risulta doverosa relativa
all'applicazione dell'art. 600-ter comma 2 c.p.: atteso che, a
fronte della previsione di determinate apparecchiature e della
relativa attività gestoria, lo stesso art. 14 sembra ammettere la
presenza, ancorché simulata, di una struttura organizzata dedita
allo sfruttamento dei minori, le condotte di acquisto ed
intermediazione realizzate per via telematica potrebbero trovare un
riferimento punitivo anche nell'articolo 600-ter c.p. (a differenza
di quanto suesposto relativamente alla intermediazione di cui
all'art. 14 primo comma).
4. Condizioni di
liceità per attività altrimenti illecite
L'indubbia efficacia che l'attività
di polizia trae sia dal carpire, attraverso la non esternazione
della propria qualifica, l'affidamento di chi con essa entra in
contatto sia dalla commissione di fatti astrattamente integranti
ipotesi di reato, rendono necessaria un'esatta indicazione (seguita
da una precisa analisi) dei requisiti richiesti dalla legge per lo
svolgimento delle attività di contrasto:
-
le operazioni di cui al primo comma
dell'art. 14 possono essere disposte unicamente dal questore o dal
responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di
appartenenza dell'agente esecutore; ciò serve a garantire che si
tratti di manifestazioni di pedofilia particolarmente radicate ed
estese, con la conseguente necessità di un intervento
risolutivo.
Tale requisito non è previsto per le operazioni di cui al secondo
comma in ragion del fatto che è reputata sufficiente la garanzia
data dalla preventiva richiesta motivata della magistratura con cui
si attribuisce la legittimazione a svolgere le attività in
oggetto;
-
per il primo comma, agenti esecutori
possono solamente essere "ufficiali di polizia giudiziaria delle
strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o
per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il
contrasto dei delitti di criminalità organizzata" (duplice criterio
della qualifica soggettiva che deve possedere l'agente e del tipo
di reparto a cui lo stesso deve appartenere); per il secondo comma,
invece, soggetto agente è l'organo del Ministero dell'interno per
la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, che
svolge la propria attività nell'ambito dei compiti di polizia delle
telecomunicazioni, definiti con decreto di cui all'art. 1 comma 15
della legge 31 settembre 1997, n. 249;
-
mentre il primo comma, in quanto a
requisiti di operatività, prevede che gli ufficiali debbano
procurarsi l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, il secondo
comma prevede che sia l'Autorità Giudiziaria ad effettuare una
richiesta motivata a pena di nullità.
Così mentre per i primi, naturali
detentori del potere di svolgere indagini in materia di pedofilia,
l'autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria è necessaria
per rimuovere l'ostacolo che impedisce loro di agire direttamente,
per gli addetti del Ministero la richiesta assolve la funzione di
attribuire una competenza a svolgere indagini, altrimenti non
posseduta.
5. Il fondamento
giuridico della non punibilità
Sebbene le norme di cui all'art. 14
della legge n. 269 del 1998 sembrino ricalcare in maniera del tutto
identica la struttura delle condotte disciplinate dalle già
normative sugli stupefacenti e sul riciclaggio, occorre, invece,
rilevare che la non punibilità dell'agente operatore impegnato
nell'attività di contrasto alla pedofilia possa farsi discendere
dall'inquadramento dell'attività stessa in norme diverse dalle
scriminanti o cause di giustificazione.
Infatti, grazie alla mancanza dell'inciso "fermo restando quanto
disposto dall'art. 51 del c.p.", che - come ricordiamo - faceva
ricondurre l'attività di contrasto alla droga ed al riciclaggio
nell'alveo delle cause di giustificazione, si può procedere ad una
rivisitazione in chiave processualistica dei problemi relativi alla
responsabilità dell'agente.
L'art. 14 ai primi due commi, a differenza delle altre disposizioni
in materia di "agenti provocatori", consente sia svolta attività di
contrasto anche per i casi in cui possa non esservi acquisizione di
prove o tale acquisizione non riguardi il delitto tenuto presente
in sede autorizzativa.
Si pensi al fatto che l'acquisto di materiale pornografico, nel
caso in cui sia stato autorizzato per investigare in ordine al
commercio di cui al comma 2 dell'art. 600-ter c.p., consente di
ottenere direttamente la prova del fatto; quando, invece, si mira a
reperire elementi probatori in ordine alla induzione alla
prostituzione, la condotta dell'agente non offre immediatamente
dati utili alla ricostruzione della fattispecie di cui all'art.
600-bis c.p.: l'acquisto, in questa ipotesi, si presenta
strumentale ad un'attività investigativa futura e, dunque, come un
atto che l'agente può realizzare magari al solo fine di consolidare
la propria posizione di simulato pedofilo nella prospettiva di
ottenere elementi idonei a dimostrare un'avvenuta condotta di
induzione.
Così, procedendo alla stessa maniera relativamente alle operazioni
nella c.d. "realtà virtuale", l'aprire i siti, il gestire e il
realizzare aree di comunicazione o di scambio, sono attività che si
risolvono nel creare spazio che permette la manifestazione delle
condotte di cui all'art. 600-bis c.p., all'art. 600-ter commi 1, 2
e 3 c.p. e all'art. 600-quinquies c.p. Tuttavia, sebbene gli
addetti all'organo ministeriale commettano in questo modo un fatto
descritto altrove come tipico, ciò non comporta che, nel momento in
cui la condotta è posta in essere, si realizzi un'acquisizione di
prove in ordine a quei delitti.
Anzi, a ben vedere, una tale finalità potrebbe rimanere per sempre
insoddisfatta in quanto pare ipotizzabile che nessuno visiti il
sito o che da esso estragga immagini ottenute con lo sfruttamento
dei minori, così come è possibile che non si presentino soggetti
interessati alle newsgroup o listservers. Se
a quanto appena detto si aggiunge il fatto che nelle operazioni di
cui all'art. 14 il controllo giudiziario interviene con
l'autorizzazione oppure con la richiesta (11)(in momenti, quindi,
precedenti all'operazione stessa), non sembra agevole il
riferimento alle cause di giustificazione quali meccanismi capaci
di assicurare all'agente una garanzia per le condotte realizzate,
dato che, inoltre, al verificarsi di tali ipotesi, si porrebbe un
serio problema in ordine a quale interesse concreto contrapporre,
in sede di bilanciamento, a quello violato tramite la commissione
dell'atto investigativo.
Ecco che, dunque, possiamo concludere sostenendo di trovarci
innanzi né a delle cause di giustificazione - così come abbiamo
fatto in precedenza per l'attività di contrasto in materia di
stupefacenti e di riciclaggio - né nel contesto dell'adempimento di
un dovere ( art. 51 c.p.), ma in presenza di una "attività pubblica
autoritativa regolamentata"(12).
Così facendo, infine, si potrebbe ipotizzare il ricorso alla
categoria dell'inutilizzabilità ogni qualvolta l'atto investigativo
si sia realizzato al di fuori delle suddette condizioni di liceità
dell'attività di contrasto (13).
Il terzo comma dell'art. 14, "L'autorità giudiziaria può, con
decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia
ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o
sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi
probatori […]", invece, non presenta alcuna difformità dal più
datato art. 98 del D.P.R. n. 309 del 1990; anche in questa più
recente disposizione, infatti, quale altra finalità che giustifica
la condotta dell'autorità giudiziaria, oltre al fine di
"acquisizione di elementi di prova", è specificato debba trattarsi
di rilevanti elementi, quindi, dotati di una certa importanza o
decisività (14).
L'ultimo comma riconosce, sempre all'autorità giudiziaria, il
potere di affidare il materiale o i beni sequestrati "in
applicazione della presente legge" in custodia giudiziale e con
facoltà d'uso agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta: il tutto allo scopo di impiegare quel materiale per "le
attività di contrasto di cui al presente articolo".
Si tratta di una disciplina che, a ben vedere, sembra consentire
due tipologie di condotte differenziate: da un lato quella
dell'autorità giudiziaria di affidare in custodia giudiziale e con
facoltà d'uso, dall'altro la condotta di utilizzazione del
materiale pornografico a cui la polizia giudiziaria viene
facoltizzata.
(*) Tenente dei Carabinieri.
(1) - Santoro, Un pacchetto di misure a tutto campo per una legge
dalle grandi aspettative, in Guida al Diritto, n. 33 del 29 agosto
1998, pag.40.
(2) - L'art. 1 della legge in oggetto recita così: "In adesione dei
principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla
dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma,
adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni
forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro
sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale,
costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal
fine…".
(3) - Per comodità del lettore si riporta l'art. 31 della
Costituzione: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo".
(4) - Manera, La violenza sui minori, in Dir. Fam., 1998, 635 ss.;
Pittaro, Minori e sistema penale: è tempo di riflessione, in Dir.
Pen. E proc., 1996; Musacchio, Brevi considerazioni sulla normativa
penale " anti-pedofilia", in Giust. Pen., 1998.
(5) - O. Forlenza, Polizia giudiziaria, ecco i nuclei
specializzati, in GD, 1998, pag. 56.
(6) - C. Di Bugno, Commenti alle norme antipedofilia, in LP, 1998,
pag. 148 ss.
(7) - P. Pittaro, Le norme contro la pedofilia: a) le norme di
diritto penale sostanziale, in DPenPr, 1998 pag. 1226.
(8) - Così F. Mantovani, Diritto penale, cit., pag. 204.
(9) - M. Zanchetti, Ricettazione, in DigDPen, XII, 1997, pag.
178.
(10) - S. Del Corso, Norme anti-pedofilia, in LP, 1993.
(11) - Con la sentenza 9 agosto 1998 nel "caso Teixeira de Castro"
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha individuato, nella
gestione ab initio dell'attività di contrasto da parte
dell'autorità giudiziaria, il requisito che impedisce di rendere
una tale attività lesiva dei diritti fondamentali dell'uomo.
(12) - A. Vallini, Il "caso Teixeira de Castro" davanti alla corte
europea dei diritti dell'uomo ed il ruolo sistematico delle ipotesi
" legali " di infiltrazione poliziesca, in LP, 1998, pagg. 197
ss.
(13) - A. Vallini, loc.ult.cit, pag. 198.
(14) - G. Di Gennaro - G. La Greca, La droga. Traffico, abusi,
controlli, Milano, 1992, pag.
336. |