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Concorso - Prove d'esame -
Prove scritte - Segni di riconoscimento - Quando ricorrono -
Fattispecie - Configurabilità.
Consiglio di Stato - Sez. V^ - 29
settembre 1999 - Pres. Iannotta, Est. Giaccardi - C.A. (avv.
Azzena) c. U.S.L. n. 2 di Massa e Carrara (avv.ti Baratta e
Bernardini) ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Toscana, III Sez. 22
febbraio 1993 n. 45, in T.A.R. 1992, I, 1407).
1. - La ratio della norma che vieta
l'apposizione di «contrassegni» cioè di segni di riconoscimento)
negli elaborati scritti in un concorso pubblico è quella di
garantire l'anonimato dell'elaborato a salvaguardia della par
condicio tra i candidati per cui rileva non tanto
l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a
lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità
del segno a fungere da elemento di identificazione il che ricorre
quando la particolarità riscontrata assuma un carattere
oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle
ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di
elaborazione dello stesso in forma scritta in tal caso a nulla
rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di
essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente
l'autore dell'elaborato scritto. (Nella specie il candidato aveva
scritto otto righe dell'elaborato in caratteri dell'alfabeto
greco).
Stipendi, assegni
e indennità - Lavoro straordinario - Compenso - Autorizzazione
preventiva - Necessità.
Stipendi, assegni e indennità - Lavoro straordinario - Compenso -
Con riposo sostitutivo - Previsione espressa - Monetizzazione -
Impossibilità.
Consiglio di Stato - Sez. V^ - 24
settembre 1999 - Pres. Serio, Est. Lipari - S.T. (avv. Cavaliere)
c. U.S.L. Latina (avv. Meschino) - (Conferma T.A.R. Latina 13
aprile 1992 n. 253).
1. - Nel rapporto di pubblico
impiego, non può essere riconosciuto alcun compenso per lavoro
straordinario quando manchi una preventiva, formale autorizzazione
da parte dell'Amministrazione, in quanto solo in tal modo è
possibile controllare, nel rispetto dell'art. 97 Cost., la reale
esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno
il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali del dipendente.
2. - In tema di pubblico impiego,
quando la normativa contrattuale o deliberazioni dell'Ente non
impugnate prevedano espressamente che il lavoro straordinario
svolto oltre i limiti programmati è compensato con appositi periodi
di riposo sostitutivo, non può farsi luogo all'attribuzione di
compensi ragguagliati alla misura del lavoro straordinario in
favore di dipendenti che abbiano omesso di fruire del giorno
alternativo di riposo.
La sentenza così motiva:
L'appellante, ricorrente in primo grado, rivendica, in qualità di
medico dipendente della Unità sanitaria locale Latina 3, il diritto
al pagamento del compenso per lavoro straordinario prestato negli
anni 1988, 1989, 1990.
La domanda è infondata.
La U.S.L., con proprie deliberazioni non impugnate dagli
interessati (delibera n. 1443 del 15 giugno 1990 del Comitato di
gestione), attuativa delle regole espresse dalla contrattazione
collettiva, aveva stabilito che il lavoro prestato in eccedenza
rispetto al limite autorizzato, avrebbe costituito presupposto
applicativo del riposo compensativo.
Ora, a fronte della chiara determinazione di non procedere alla
monetizzazione del lavoro straordinario, adottata con atti non
contestati dai medici dipendenti, non può trovare ingresso la
diversa pretesa alla monetizzazione delle ore prestate in eccedenza
rispetto a quelle previamente autorizzate.
Del resto, questo Consiglio ha ripetutamente affermato che la
Pubblica amministrazione è tenuta ad erogare compensi per lavoro
straordinario ai propri dipendenti solo in presenza di una
preventiva formale autorizzazione allo svolgimento, che consente di
verificare le ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno
il ricorso a prestazione lavorativa eccezionale.
Nel rapporto di pubblico impiego, non può essere riconosciuto alcun
compenso per lavoro straordinario quando manchi una preventiva,
formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione, in quanto
solo in tal modo è possibile controllare, nel rispetto dell'art. 97
Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che
rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali
del dipendente.
E non si può trascurare che la normativa di derivazione
contrattuale prevede espressamente che il lavoro straordinario
svolto oltre i limiti programmati e compensato con appositi periodi
di riposo sostitutivo. In tal senso, già l'art. 41 ANUL 16 febbraio
1979 per il personale ospedaliero disponeva che le festività
infrasettimanali e i riposi settimanali non goduti per assicurare
la continuità dei servizi ospedalieri, possono essere fruiti, con
adeguato preavviso, in giorni diversi rispettivamente dalla
domenica e dal giorno in cui cadono. Conseguentemente deve
ritenersi che sussista l'inderogabile obbligo del riposo
compensativo alla espletata attività lavorativa in giorno festivo e
di riposo e che quindi, non si possa far luogo all'attribuzione di
compensi ragguagliati alla misura del lavoro straordinario in
favore di dipendenti che abbiano omesso di fruire del giorno
alternativo di riposo.
La stessa disciplina sostanziale è prevista dall'art. 17 del D.P.R.
20 maggio 1987 n. 270, applicabile alla presente
controversia.
«1. - Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come
fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. - Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto,
carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di
servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. - Dette prestazioni non possono superare il limite massimo
individuale di 80 ore annue.
4. - Gli Enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di
servizio, d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono
autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e
definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attività in
deroga al limite di cui al precedente comma fino ad un massimo di
150 ore annue.
5. -Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e
compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con
riposi sostitutivi.
6. - Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 le ore di
straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per
pronta disponibilità, comando per esigenze di servizio,
partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni di
concorso».
Successivamente, poi, il D.P.R. n. 384 del 1990, ha stabilito
all'art. 80, la seguente disciplina.
«1. - Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come
fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. - Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere
eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e
debbono essere preventivamente autorizzate.
3. - A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore complessivo
annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il
limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero dei dipendenti
in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio
con carattere di emergenza, dovute anche a carenza di organico e
per assicurare i servizi di guardia e pronta disponibilità, il
monte ore annuo complessivo può essere aumentato del 30%.
4. - I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di
contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio
preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni cd
eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario
complessivo di cui al comma 3. I limiti individuali così
determinati per dipendente costituiscono il monte ore disponibile
per l'unità operativa di appartenenza, all'interno della quale è
possibile l'attribuzione di ore non fruite da altro
personale.
5. - Nella determinazione dei limiti individuali si tiene
particolare conto del richiamo in servizio per pronta
disponibilità; del servizio di guardia medica nella previsione del
comma 7 dell'art. 80 del D.P.R. 90 maggio 1987 n. 270;
dell'assistenza e partecipazione a riunioni degli organi collegiali
istituzionali: della partecipazione a commissioni - ivi comprese
quelle relative a concorsi del Servizio sanitario nazionale - o ad
altri organi collegiali nella sola ipotesi in cui non siano
previsti specifici compensi.
6 - Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per
esigenze sopravvenute oltre la determinazione dei limiti
individuati nei commi 4 e 5 sono compensate con riposi sostitutivi
da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio nel mese
successivo».
Ora nel caso di specie non risulta che l'interessato abbia
richiesto la fruizione del prescritto riposo compensativo e tanto
meno che l'Amministrazione abbia in qualche modo impedito
l'esercizio del diritto al compenso sostitutivo.
Solo in tale eventualità infatti potrebbe riconoscersi il diritto
alla monetizzazione del lavoro straordinario effettivamente
prestato e regolarmente autorizzato ancorché con provvedimenti
successivi di sanatoria.
La circostanza che la U.S.L. appellata fosse all'epoca carente di
organico non vale a modificare l'assetto della disciplina
contrattuale che circoscrive in modo puntuale l'ambito di
retribuzione del lavoro straordinario.
Non giova all'appellante il richiamo alla giurisprudenza di questo
Consiglio secondo cui in determinati casi l'autorizzazione
preventiva ed espressa alla prestazione del lavoro straordinario
non è necessaria qualora si tratti di mansioni derivanti da ragioni
organizzative peculiari o da precisi obblighi giuridici.
Infatti anche prescindendo dal rilievo che in ogni caso nell'ambito
del servizio sanitario esiste una speciale normativa diretta a
regolare in modo completo il lavoro straordinario occorre
considerare che nella presente vicenda non è in discussione la
possibilità di autorizzale implicitamente o ex post, prestazioni di
lavoro eccellenti i limiti programmati, ma quella di compensare lo
straordinario mediante la corresponsione di retribuzioni aggiuntive
anziché attraverso il godimento di turni di riposi
aggiuntivi.
Neanche l'argomento secondo cui a tutt'oggi gli interessati non
hanno beneficiato dei riposi sostitutivi assume peso determinante.
Infatti nel sistema definito dalla contrattazione collettiva spetta
agli interessati far valere i diritti loro attribuiti da puntuali
norme nei termini di prescrizione senza che l'eventuale inerzia
possa costituire il presupposto per la nascita di un diverso
diritto di credito al pagamento di differenze retributive.
In definitiva l'appello deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate. |