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Diserzione - Diserzione
impropria - Mancato rientro del militare dalla libera uscita -
Giusto motivo - Se essa si configuri come legittima assenza -
Vigente normativa - Si qualifica in tal senso.
(C.p.m.p., art. 148 n.
2)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen.
(c.c.), 23 settembre 1999. Pres. Teresi, Rel. Silvestri, P.M. mil.
Garino (conf.), in c. F.
Per il militare che si trova in
libera uscita e non rientra tempestivamente, così realizzando il
ritardo previsto è punito dalla legge penale, può configurarsi il
reato di diserzione impropria, stante la sua posizione di soggetto
in legittima assenza, tale dovendosi qualifica la libera uscita per
la vigente normativa; e conseguentemente l'assenza non costituisce
reato ove presenti la causale del giusto motivo impediente
(1a).
Cfr. l'art. 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che si
riporta:
1. Allo scopo di assicurare un organico rapporto tra Forze armate e
società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti
militari marittimi e delle regioni aeree, d'intesa con i Consigli
intermedi della rappresentanza militare, su direttive del Ministro
della Difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i
programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma dell'articolo 19
della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei militari in
servizio.
2. L'Amministrazione militare concorda la programmazione e lo
sviluppo delle iniziative di cui al comma 1 con gli organi della
rappresentanza militare.
3. 1 suddetti programmi riguardano:
a) l'ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla
utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive,
ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei
reparti e degli enti delle Forze armate;
b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto - urbani ed extraurbani -
e l'accesso dei militari in servizio ai musei, ai teatri, ai
cinematografi e agli impianti sportivi;
c) l'organizzazione, in concorso con le Amministrazioni locali, di
seminari, cicli di conferenze ed altre iniziative specifiche tese a
prevenire e combattere il fenomeno delle tossicodipendenze;
d) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei
militari nella società civile, attraverso dibattiti, incontri con
realtà culturali ed associative. nonché la partecipazione a momenti
significativi della vita sociale.
4. Le autorità militari, secondo quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo, concordano
con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive
esistenti nell'ambito del territorio
5. Gli enti e le organizzazioni richiedenti provvedono alla stipula
di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la
responsabilità civile derivanti dall'uso delle predette
infrastrutture".
Impugnazione da
parte dell'imputato - Ricorso per cassazione - Precedente omissione
di appello - Conferma in secondo grado della condanna su appello
del P.M. - Ricorribilità a cura del condannato - Non é prevista,
salvo caso di reformatio in peius.
(C.p.p., art. 606)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen.
(c.c.), 14 luglio 1999. Pres. La Gioia, Rel. Vancheri, P.M. mil.
Garino (conf.), in c. N.
Unicamente se la sentenza di
condanna di primo grado sia, a seguito di impugnazione del solo
P.M., confermata in appello ma con reformatio in peius, è
proponibile ricorso per cassazione dall'imputato non appellante
(1b).
Si legge quanto appresso nel testo
della sentenza:
« «Con sentenza del 4.12.1998 la Corte Militare di Appello -
Sezione Distaccata di Napoli - confermava, a seguito di
impugnazione proposta esclusivamente dal Procuratore Generale
Militare, la condanna ad un mese ai reclusione militare, inflitta a
N. con sentenza 16.7.1997 del Tribunale Militare di Bari, come
aumento di pena rispetto a quella di mesi sei già inflitta al
medesimo con sentenza 29.11.1994 dello stesso tribunale, per il
reato di diserzione, legato dal vincolo della continuazione con
l'analogo reato già giudicato con quest'ultima pronuncia.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il N.
lamentando violazione di legge e carenza motivazionale in ordine
alla prova della sua responsabilità.
Il Procuratore Generale Militare presso questa Corte ha chiesto
dichiararsi inammissibile il gravame perché tardivo e perché
l'imputato non aveva a suo tempo interposto appello.
Ciò posto, osserva la Corte che l'impugnazione è
inammissibile.
Ed invero, a prescindere dalla tardività della impugnazione, non
avendo il N. a suo tempo proposto alcun gravame avverso la sentenza
di primo grado, ed essendo stata la stessa confermata in appello,
all'imputato non può essere riconosciuta la facoltà di proporre
ricorso per cassazione.
Ciò, in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art.
606 c.p.p., che stabilisce l'inammissibilità del ricorso per
cassazione per violazioni non dedotte con i motivi di appello,
disposizione a maggior ragione applicabile quando, come nel caso in
esame, non sia stato neanche proposto appello avverso la sentenza
di primo grado.
Né la facoltà di proporre ricorso rivive dopo che, a seguito di
appello del P.M., la sentenza di prime cure sia stata confermata in
secondo grado, potendo la suddetta facoltà esercitarsi solo nel
caso in cui la prima pronuncia sia stata riformata in peius.
Conseguentemente, ai sensi del comma 3 dell'art. 606 c.p.p., il
ricorso va dichiarato inammissibile, con relativa condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di lire 1.000.000 in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di lire 1.000.000 in favore della Cassa delle ammende»».
Violenza contro
inferiore - Nozione penale militare della violenza - Comprende i
maltrattamenti - Nozione di questi per la specialità della
norma.
Disobbedienza - Mancata percezione subiettiva del comando quale
ordine - Clima di cameratismo in caserma - Non ne esclude la natura
vincolante.
Impugnazione - Sentenza contumaciale - Difensore - Necessità di
specifico mandato a ricorrere - Espressioni di "conferma del
ricorso" e "per autentica" - Sono sufficienti.
(C.p.m.p., artt. 43, 195, 173,
222; C.p.p., art. 530)
Corte di Cassazione, Sez. 1^
pen., 27 ottobre 1999. Pres. Teresi, Rel. Gironi, P.M. mil. Garino
(parz. conf.), in c. M. e C.
A concretare l'elemento della
violenza in diritto penale militare valgono anche i fatti di
maltrattamento, quali spinte e manomissioni, diversi dal concetto
che è l'art. 572 C.p.
La soggettiva omessa comprensione della richiesta come ordine,
stante l'inesatta ricezione per l'influenza del cameratismo vigente
in caserma, non esclude la posizione d'un vincolo alla libera
volontà del destinatario dell'ordine, suscettiva di sanzione per
l'inottemperanza.
È ammissibile il ricorso del difensore, privo di specifico mandato,
avverso sentenza contumaciale, se l'atto d'impugnazione è
sottoscritto e accompagnato da espressione di "conferma" e "anche
per autentica" da parte del condannato (1c).
Si legge quanto appresso nel testo
della sentenza:
« «La sentenza in epigrafe ha, per quel che in questa sede rileva,
confermato quella di primo grado quanto all'affermazione di
colpevolezza del maresciallo dei carabinieri C. per i reati di
violenza contro un inferiore in danno del carabiniere M. e di
diffamazione aggravata in danno del carabiniere F., nonché del
carabiniere M. per il reato di disobbedienza aggravata consistita
nell'aver omesso di obbedire all'ordine di consegnare le chiavi di
un automezzo militare impartitogli dal superiore maresciallo
C.
La corte militare di appello riteneva, in particolare, provata la
responsabilità del C. per la diffamazione sulla base delle concordi
deposizioni del vice brigadiere R. e del carabiniere S. ai quali
l'imputato aveva indicato il F. come ladro per essersi appropriato
indebitamente di biglietti per la Fiera di Cagliari al medesimo
consegnati (addebito poi dimostratosi infondato per ammissione
dello stesso C.), mentre per le residue imputazioni, originate da
un unico episodio con reciprocità di offese verificatosi presso la
stazione dei CC di D., la prova delle rispettive responsabilità
veniva individuata nelle deposizioni dei testi M., T. e P. e nelle
dichiarazioni degli stessi imputati, il cui contesto consentiva di
ricostruire il fatto nel senso che, avendo il M. inottemperato
all'ordine di consegna delle chiavi inequivocabilmente e
legittimamente impartitogli dal C. per motivi inerenti al servizio
ed alla disciplina, il superiore reagì a tale contegno,
strattonando e spingendo il subordinato contro un muro nel
tentativo di recuperare con la forza le chiavi contese, sino a
provocargli strappi alla giacca.
Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, il C. con atto
sottoscritto tanto dall'interessato che dal difensore, dovendo le
sottoscrizioni accompagnate, rispettivamente, dalle espressioni
"confermando il presente ricorso nomino mio difensore" e "anche per
autentica" essere interpretate come pertinenti anche al testo
dell'impugnazione: infondata é, dunque, la richiesta del P.G.
requirente di dichiarare il ricorso inammissibile perché proposto
avverso sentenza contumaciale da difensore privo di specifico
mandato e senza sottoscrizione dell'atto di impugnazione.
Il C. deduce:
-
mancanza e manifesta illogicità
della motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa
e dei testi e violazione della legge penale quanto al reato di cui
all'art. 195 c.p.m.p., per difetto dell'elemento della violenza e
per omesso esame della richiesta di derubricazione dell'imputazione
in quella di percosse, da dichiarare improcedibile per difetto
della richiesta del comandante di del corpo;
-
analoghi vizi quanto all'imputazione
di diffamazione, con particolare riguardo alla ritenuta
attendibilità del F. ed al difetto del requisito dei "motivi
inerenti al servizio", anche in relazione all'avvenuta assoluzione
del C. dal reato di ingiuria in danno del F., asseritamente avente
"il medesimo contenuto della diffamazione", ed al fatto che il
teste S. avrebbe riferito "percezioni" e non
fatti.
Il M. denuncia, invece, violazione
degli artt. 173 c.p.m.p., 43 c.p. e 530 c.p.p. sull'assunto di una
carenza od insufficienza delle prove di colpevolezza, con
particolare riguardo alla consapevolezza e volontà di disobbedire
ad un ordine, non avendo egli percepito come tale la richiesta del
C. in ragione del clima di cameratismo vigente nella stazione e per
difetto dei necessari requisiti di "perentorietà, chiarezza,
inquivocità e vincolanza".
Il ricorrente lamenta, altresì, la mancata applicazione della
continuazione rispetto ad un non meglio identificato procedimento
n. 1257/95.
Entrambi i ricorsi, sostanzialmente ripetitivi di censure formulate
con l'appello e già motivatamente disattese dai secondi giudici,
vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.
Quanto alla posizione C. si osserva:
-
la Corte militare ha congruamente
confutato tutte le obiezioni difensive circa l'attendibilità dei
testi pervenendo ad un giudizio di affidabilità che compete al
giudice del merito e non può essere sindacato in sede di
legittimità sulla scorta di prospettazioni alternative o semplici
congetture difensive;
-
a concretare l'elemento della
violenza valgono, secondo l'art. 43 c.p.m.p., anche i
maltrattamenti ed a tale concetto - da non assumersi come
circoscritto alle condotte rilavanti ai fini dell'integrazione del
delitto di cui all'art. 572 c.p. o come postulante il requisito
dell'abitualità - vanno ricondotti anche gli strattoni, le
manomissioni e le spinte che, secondo la ricostruzione del giudice
di merito, connotarono la condotta del C. verso
l'inferiore;
-
il secondo comma dell'art. 222
c.p.m.p. esclude espressamente l'applicabilità della previsione
relativa al reato di percosse di cui, al primo comma dello stesso
articolo ogni volta in cui la violenza costituisca, come
inequivocabilmente nel caso dell'art. 195 c.p.m.p., elemento
costitutivo di altro reato;
-
il reato di diffamazione di cui
all'art. 227 c.p.m.p. non contempla tra i suoi elementi costitutivi
il collegamento tra l'offesa e "motivi inerenti al
servizio";
-
nessuna contraddizione è, infine,
ravvisabile tra l'assoluzione del C. dall'accusa di ingiuria,
motivata con la mancata prova della presenza del E. all'atto della
pronunzia delle espressioni incriminate e, comunque, con la
legittimità di una iniziale contestazione al subordinato
dell'appropriazione dei biglietti in fase di prime indagini sulla
base degli elementi disponibili, e la contestuale conferma della
dichiarazione di colpevolezza per diffamazione, stante la diversità
strutturale delle due ipotesi criminose e la ritenuta illegittimità
di una divulgazione a terzi di apprezzamenti lesivi dell'altrui
reputazione in presenza di meri e non convalidati sospetti, a nulla
ovviamente rilevando che entrambe le imputazioni riguardassero le
medesime manifestazioni verbali.
Quanto, poi, al M. il suo ricorso si
limita a formulare soggettive valutazioni circa 12 percepibilità
come ordine della richiesta del superiore e circa la propria
consapevolezza e volontà di non ottemperarvi che hanno già trovato
puntuale ed incensurabile risposta nella sentenza impugnata, cui
non resta, pertanto, che fare rinvio.
Incomprensibile e, per quanto risulta, proposta solo in questa sede
é da ultimo, la richiesta, peraltro generica ed immotivata, di
applicazione della disciplina della continuazione tra il reato in
esame ed altro reato non meglio individuato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del
procedimento nonché della somma di £. 1.000.000 ciascuno alla cassa
delle ammende". |