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Finanze e tributi - Reati
tributari - Condotte di utilizzazione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti punite dall'art. 4, lett.
d), d. l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto
1982, n. 516 - Perdurante rilievo penale a seguito dell'entrata
in vigore del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Esclusione -
Utilizzazione dei predetti documenti a supporto della
dichiarazione annuale dei redditi - Continuità normativa
d'illecito fra l'ipotesi di frode di cui all'art. 4, lett. f),
d. l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n.
516 e la nuova ipotesi di dichiarazione fraudolenta di cui
all'art. 2 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 -
Sussistenza.
(D. L. 10 luglio 1982, n. 429,
art. 4 co. 1 lett. D, lett. F; L. 7 agosto 1982, n. 516; D. lgs. 10
marzo 2000, n. 74, art. 2; Cod. pen. art. 2)
Sez. Un. 25 ottobre 2000, n. 27.
Pres. Vessia, Rel. Canzio, P.M. Leo (parz. diff.), ric. Di
Mauro
In tema di reati fiscali, in seguito
all'introduzione della nuova ipotesi criminosa di dichiarazione
fraudolenta ad opera dell'art. 2 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ed
all'"abolitio criminis" disposta dal successivo art. 25, le
condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, già punite dall'art. 4, lett. d), d. l. 10
luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516, in
quanto meramente prodromiche o strumentali rispetto alla
fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle
dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto non sono più, di per sé, penalmente rilevanti, non
potendo in alcun modo essere ricondotte nella previsione della più
recente disposizione incriminatrice che individua nella
presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica della
fattispecie ed il momento in cui si verifica la lesione
dell'interesse erariale all'integrale riscossione delle imposte;
tuttavia, qualora i dati delle fatture o degli altri documenti per
operazioni inesistenti siano stati recepiti dal contribuente nella
dichiarazione annuale dei redditi, della quale costituiscano il
supporto fraudolento per la mendace indicazione di componenti
negativi in misura diversa da quella effettiva, tale condotta - già
sanzionata dall'art. 4, lett. f), d.l. 10 luglio 1982, n. 429,
convertito il l. 7 agosto 1982, n. 516 - rimane interamente
compresa nella nuova ipotesi criminosa e conserva, pertanto,
rilievo penale, con l'ulteriore conseguenza che, in applicazione
della disciplina sulla successione di leggi penali nel tempo di cui
al terzo comma dell'art. 2 cod. pen., il trattamento sanzionatorio
per i fatti anteriormente commessi deve essere individuato in
quello più favorevole al reo. (Nell'occasione la Corte ha precisato
che la previsione di cui all'art. 4, lett. f), d. l. 10 luglio
1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516 si atteggia
come "lex mitior" rispetto a quella di cui all'art. 2, comma 1, d.
lgs. n. 74 del 2000 sotto il profilo dell'entità della sanzione e
del termine prescrizionale, a meno che non ricorra l'ipotesi
attenuata di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo).
Indagini
preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sommarie
informazioni - Dichiarazioni spontanee - Indagini preliminari -
Attività della polizia giudiziaria - Sommarie informazioni -
Dichiarazioni spontanee - Dichiarazioni spontanee rese
dall'indagato informato di tale sua qualità - Utilizzazione ai fini
cautelari anche nei confronti di terzi - Possibilità.
(Nuovo cod. proc. pen. artt.
63, 350 co. 7 e 503)
Sez. 2, 5 maggio 2000, n. 2539
cc. Pres. Zingale, Rel. Oddo, P.M. Passacantando (conf.), ric.
Papa
Il dovere imposto all'autorità
giudiziaria ed alla polizia giudiziaria dall'art. 63, comma 2, cod.
proc. pen., di non procedere all'esame quale testimone o persona
informata sui fatti di colui che debba essere sentito fin
dall'inizio in qualità di indagato o imputato, non trova
applicazione nell'ipotesi in cui il soggetto sia stato avvertito di
tale sua qualità e rilasci dichiarazioni spontanee, le quali, se
assunte senza la presenza del difensore, rientrano nella disciplina
di cui all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. e dunque, pur non
essendo utilizzabili ai fini del giudizio salvo quanto previsto
dall'art. 503, comma 3, cod. proc. pen., possono essere utilizzate
nella fase delle indagini preliminari ed apprezzate ai fini della
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per
l'applicazione di una misura cautelare, anche nei confronti di
terzi. (Fattispecie relativa a dichiarazioni spontanee rilasciate
alla polizia giudiziaria dal soggetto passivo di un'estorsione
immediatamente dopo la contestazione del reato di favoreggiamento
degli estorsori e di invito a nominare un difensore di
fiducia).
Reati contro la
persona - Delitti contro la libertà individuale - Pornografia
minorile - Impiego di uno o più minori per produrre spettacoli o
materiali pornografici - Concreto pericolo di diffusione del
materiale pornografico - Necessità - Ragioni - Accertamento del
pericolo - Criteri - Indicazione.
(Cod. pen. art. 600
ter)
Sez. Un., 31 maggio 2000, n. 13
cc. Pres. Vessia, Rel. Onorato, P.M. Galgano (parz. diff.), ric.
P.M. in proc. Bove.
Poiché il delitto di pornografia
minorile di cui al primo comma dell'art. 600 ter cod. pen. -
mediante il quale l'ordinamento appresta una tutela penale
anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei
comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine
di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con
la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito
perverso della pedofilia - ha natura di reato di pericolo concreto,
la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre
spettacoli o materiali pornografici è punibile, salvo
l'ipotizzabilità di altri reati, quando abbia una consistenza tale
da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale
prodotto. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che è
compito del giudice accertare di volta in volta la configurabilità
del predetto pericolo, facendo ricorso ad elementi sintomatici
della condotta quali l'esistenza di una struttura organizzativa
anche rudimentale atta a corrispondere alle esigenze di mercato dei
pedofili, il collegamento dell'agente con soggetti pedofili
potenziali destinatari del materiale pornografico, la disponibilità
materiale di strumenti tecnici di riproduzione e/o trasmissione,
anche telematica, idonei a diffondere il materiale pornografico in
cerchie più o meno vaste di destinatari, l'utilizzo contemporaneo o
differito nel tempo di più minori per la produzione del materiale
pornografico - dovendosi considerare la pluralità di minori
impiegati non elemento costitutivo del reato ma indice sintomatico
della pericolosità concreta della condotta -, i precedenti penali,
la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo, quando
siano connotati dalla diffusione commerciale di pornografia
minorile nonché gli altri indizi significativi suggeriti
dall'esperienza; ed ha di conseguenza escluso la ricorrenza del
concreto pericolo di diffusione del materiale in un'ipotesi in cui
l'agente aveva realizzato e detenuto alcune fotografie
pornografiche che ritraevano un minorenne, consenziente, per uso
puramente "affettivo", anche se perverso).
Reati contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro
l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio -
Offerta al pubblico di prodotti con etichetta recante la data di
scadenza alterata o sostituita - Tentativo - Configurabilità -
Fondamento.
(Nuovo cod. proc. pen. artt. 56
e 515)
Sez. Un., 25 ottobre 2000, n. 28.
Pres. Vessia, Rel. Sirena, P.M. Leo (parz. diff.), ric.
Morici.
Integra il tentativo di frode in
commercio, perché idonea e diretta in modo non equivoco alla
vendita della merce ai potenziali acquirenti, la condotta
dell'esercente che esponga sui banchi o comunque offra al pubblico
prodotti alimentari scaduti sulle cui confezioni sia stata alterata
o sostituita l'originale indicazione del termine minimo di
conservazione. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì
precisato che il tentativo non è viceversa configurabile, per
l'assenza del requisito dell'univocità degli atti, ove i prodotti
con etichetta alterata o sostituita siano semplicemente detenuti
all'interno dell'esercizio o in un deposito senza essere esposti o
in qualche modo offerti al pubblico).
Reati contro
l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - Di tipo
mafioso - Scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter cod.
pen.) - Differenza con la ipotesi di cui al terzo comma dell'art.
416 bis cod. pen. - Concorso esterno - Possibilità.
(Cod. pen. artt. 416 ter e 416
bis, co.3°)
Sez. 5, 16 marzo 2000, n. 4893.
Pres. Marrone, Rel. Fumo, P.M. Martusciello (conf.), ric. PG in
proc. Frasca.
Mentre nel reato di scambio
elettorale politico-mafioso (art 416 ter cod. pen.) non è
necessario, ed anzi è improbabile, che il politico aderisca, quale
componente o concorrente esterno, alla struttura malavitosa
(essendo semplicemente previsto che egli abbia ottenuto promessa di
appoggio elettorale, contro effettivo versamento di denaro), nella
ipotesi in cui la associazione mafiosa si impegni per ostacolare il
libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti ad un
determinato candidato (art. 416 bis comma terzo, ultima parte cod.
pen.), quest'ultimo o sarà un aderente, a pieno titolo, alla
suddetta associazione, ovvero, in quanto uomo politico estraneo
alla associazione, ma disponibile al soddisfacimento delle esigenze
della stessa, potrà eventualmente rivestire, in ragione del suo
concreto comportamento, il ruolo di concorrente esterno; ciò in
quanto, anche se non "intraneus" alla "societas sceleris", potrà
allacciare con la stessa un rapporto collaborativo ed una relazione
di reciproca utilità.
Reati contro
l'ordine pubblico - In genere - Favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina - Elemento oggettivo - Attività dirette a favorire
l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione
della legge - Nozione.
(D. lgs. 25 luglio 1998, n.
286, art. 12.)
Sez. 1, 19 maggio 2000, n. 7045.
Pres. La Gioia, Rel. Vancheri, P.M. Matera (conf.), ric.
Carrozzo.
In tema di favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina, per "attività dirette a favorire
l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione
della legge" non devono intendersi soltanto quelle condotte
specificamente mirate a consentire l'arrivo e lo sbarco degli
stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale
ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell'operazione, la
sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini
verso località lontane dallo sbarco e, in genere, tutte quelle
attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività
direttamente e in senso stretto collegabili all'ingresso dei
clandestini.
Reati Militari -
Diffamazione militare - Elemento oggettivo - Offesa arrecata a un
militare o a un corpo militare individuati - Necessità -
Fattispecie.
(Cod. pen. mil. Pace art.
227)
Sez. 1, 8 maggio 2000, n. 6676.
Pres. Fazzioli, Rel. Chieffi, P.M. Garino (diff.), ric. D'Agostino
ed altro.
Per la sussistenza del reato di
diffamazione militare è necessario che l'offesa sia arrecata alla
reputazione di un militare o a un corpo militare ben individuati,
non essendo sufficiente che l'offesa sia rivolta in modo generico a
soggetti o corpi non indicati in modo specifico. (Fattispecie
relativa a un volantino diffuso su un quotidiano, nel quale era,
tra l'altro, contenuta l'affermazione che la "lotta andava fatta
... alle caste militari privilegiate da un potere ingiustamente
concessogli", ritenuta non diffamatoria dalla S.C.).
Reati Militari -
Impossessamento, da parte di militare, di cartucce ricevute per
l'addestramento - Reato configurabile - Indicazione.
(Cod. pen. mil. Pace artt. 165,
166 e 230)
Sez. 1, 16 marzo 2000, n. 5982.
Pres. La Gioia, Rel. Silvestri, P.M. Gentile (diff.), ric.
Lupi.
Integra il reato di ritenzione di
cose militari, previsto dall'art. 166 cod. pen. mil. pace, e non
quello di furto militare ex art. 230 stesso codice, il fatto del
militare che trattenga parte delle cartucce a salve consegnategli
per l'addestramento.
Sicurezza
Pubblica - Stranieri - Ingresso clandestino nel territorio dello
Stato - Favoreggiamento - Trasporto di stranieri sprovvisti del
visto di ingresso delle autorità italiane - Configurabilità del
reato - Condizioni.
(D. lgs. 25 luglio 1998, n.
286, artt. 4 e 12; L. 30 settembre 1993, n. 388; Tratt. Internaz.
14 giugno 1985 artt. 5, 12 e 15)
Sez. 1, 7 aprile 2000, n. 2680
cc. Pres. Fazzioli, Rel. Campo, P.M. Palombarini (parz. diff.),
ric. Trifan.
Integra il reato di favoreggiamento
dell'ingresso clandestino di stranieri, previsto dall'art. 12,
commi primo e terzo, d. lgs. n. 286 del 1998, il fatto
dell'autotrasportatore che accompagni in Italia cittadini stranieri
sprovvisti del visto di ingresso delle autorità diplomatiche o
consolari italiane dello Stato di origine, a nulla rilevando il
possesso, da parte loro, di visto del Paese di primo ingresso, una
volta individuato con certezza il nostro Stato come Paese di
destinazione principale. (Nell'occasione la S.C. ha anche escluso,
in considerazione dell'esperienza professionale del soggetto
attivo, la configurabilità, nel fatto, dell'illecito amministrativo
previsto dal comma sesto dello stesso articolo e consistente nel
mancato accertamento del vettore circa il possesso, da parte dello
straniero, della documentazione richiesta per il suo ingresso nel
territorio dello Stato o, alternativamente, nell'omissione di
comunicazione alla polizia di frontiera della presenza a bordo del
mezzo di trasporto di stranieri in posizione irregolare, traendo,
anzi, da tale circostanza motivo per ritenere corretta la
qualificazione come dolosa della condotta, eseguita dai giudici di
merito). |