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Reati
militari - Reati di manifestazione e grida sediziose e di attività
sediziosa - Dedotta mancanza di determinatezza delle fattispecie e
di contrasto con il principio di conformazione delle Forze armate
allo spirito democratico della Repubblica - Questioni di
legittimità costituzionale - Infondatezza.
(Cod. pen. mil. pace, artt. 183,
182; Cost. artt. 13, 25 2° co., 52, 3° co., 21, 24, 2° co., 112 e
3)
Corte Costituzionale, sentenza n.
519 del 15-21 novembre 2000 - Pres. Mirabelli - Red. Neppi
Modona.
(Omissis)
Considerato in diritto
1. - Vengono sottoposte al giudizio di questa Corte due questioni
di legittimità costituzionale, sollevate nell'ambito di diversi
procedimenti penali dal medesimo giudice per le indagini
preliminari del tribunale militare di Torino, relative,
rispettivamente, agli artt. 183 (manifestazioni e grida sediziose)
e 182 (attività sediziosa) del codice penale militare di
pace.
Le censure di costituzionalità rivolte all'art. 183 cod. pen. mil.
di pace si basano essenzialmente sulla dedotta violazione del
principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.), a causa
della assoluta mancanza di determinatezza e tassatività della
fattispecie incriminatrice: in particolare, risulterebbe
impossibile attribuire alle nozioni di grida e manifestazioni
«sediziose» un significato chiaro, preciso e univoco, sia sul
terreno del linguaggio giuridico, sia su quello del lessico
corrente, e il carattere «sedizioso» della condotta incriminata
verrebbe desunto da valutazioni soggettive, legate al contesto
socio-culturale o ai diversi periodi storici.
L'assoluta indeterminatezza della nozione di «sediziosità» viola,
ad avviso del giudice rimettente, anche altri parametri
costituzionali: l'art. 52, terzo comma, Cost., in quanto consente
di applicare l'art. 183 cod. pen. mil. di pace a mere
manifestazioni di protesta e di critica, considerate di per se
stesse espressive di ribellione nei confronti dell'autorità
militare e, dunque, pericolose per l'ordine pubblico militare, in
contrasto con il principio secondo cui l'ordinamento delle Forze
armate si informa allo spirito democratico della Repubblica; l'art.
21 Cost., perché il cittadino militare vede compromessa la sua
libertà di manifestazione del pensiero, sacrificata dall'esigenza
di tutela della «coesione» dell'ordinamento militare; l'art. 24,
secondo comma, Cost., in quanto l'imputato del reato di
manifestazioni e grida sedizioso non può opporre ad un giudico
«arbitro assoluto» dell'interpretazione della norma altro che i
«difformi precedenti giurisprudenziali»; l'art; 112 Cost., in
quanto impedisce al pubblico ministero di individuare con certezza
i comportamenti incriminabili, sacrificando così il principio di
obbligatorietà dell'azione penale; l'art. 3 Cost., sia perché,
essendo possibili differenti letture della norma, i cittadini
militari sono esposti a decisioni diverse, e quindi a diversi
trattamenti processuali, pure in presenza di identiche situazioni
di fatto, sia per la diversità di disciplina tra ordinamento penale
comune e militare, in quanto, essendo stato depenalizzato il reato
di cui all'art. 654 cod. pen., le grida e manifestazioni sediziose
costituiscono reato solo per il militare.
Per quanto concerne l'art. 182 cod. pen. mil. di pace, particolare
rilievo viene riservato alla dedotta violazione degli artt. 13 e
25, secondo comma, Cost., sotto il profilo che il reato in esame -
qualificato dal rimettente come «delitto di attentato a pericolo
presunto», nel senso che ogni critica astrattamente idonea a
suscitare malcontento può integrare gli estremi del reato -
eluderebbe il principio della necessaria offensività del reato, che
richiede appunto che le fattispecie incriminatrici siano costruite
in funzione dell'offesa a una determinata e tipicizzata oggettività
giuridica.
Le altre censure di costituzionalità fanno riferimento ai parametri
costituzionali già evocati con riferimento all'art. 183 cod. pen.
mil. di pace: sarebbero dunque violati l'art. 25, secondo comma,
Cost., sotto il profilo della lesione del principio di legalità, a
causa della indeterminatezza e incertezza della condotta
incriminata, qualificata come sediziosa solo nella rubrica
dell'art. 182 cod. pen. mil. di pace e poi definita genericamente
come «attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento
per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di
servizi speciali», cioè con espressioni di significato equivoco e
prive di sufficiente precisione; l'art. 52, terzo comma, Cost., in
quanto l'incriminazione di attività di mera protesta e critica si
porrebbe in contrasto con il principio secondo cui l'ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica; l'art. 21 Cost., perché l'indeterminatezza della
nozione di «sedizione» e la generica descrizione della condotta
incriminata comprometterebbero la libertà di manifestazione del
pensiero del cittadino militare, sacrificata dalle esigenze di
tutela della «coesione dell'ordinamento militare»; nonché gli artt.
24, secondo comma, 112 e 3 Cost., per le medesime ragioni già
esposte nell'ordinanza di rimessione relativa al reato di
manifestazioni e grida sediziose.
Poiché le questioni oggetto delle due ordinanze di rimessione hanno
in comune la lamentata carenza di determinatezza della nozione di
sedizione, che interviene in entrambi i reati di attività sediziosa
e di manifestazioni e grida sediziose, e si basano su censure di
costituzionalità quasi sempre coincidenti, deve essere disposta la
riunione dei relativi giudizi.
2. - I due reati oggetto delle censure di legittimità
costituzionale sono contenuti nel titolo III «Reati contro la
disciplina militare», capo II «Della rivolta, dell'ammutinamento e
della sedizione militare», del codice penale militare di pace, e
sono rispettivamente rubricati «manifestazioni e grida sediziose»
(art. 183) e «attività sediziosa» (art. 182). Fanno parte, secondo
la qualificazione ad essi riservata nella relazione al progetto del
codice, delle così dette «forme minori o complementari di
sedizione», tra le quali figurano anche il reclamo collettivo
previo accordo (art. 180) e la raccolta di sottoscrizioni per
rimostranza o protesta (art. 184). Questi reati sono già stati
oggetto di interventi della Corte, grazie ai quali gli elementi
costitutivi e l'oggettività giuridica delle forme minori di
sedizione militare sono stati definiti e circoscritti con maggior
precisione.
Per ciò che attiene, in particolare, alle fattispecie in esame, è
stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 183 cod. pen. mil. di pace in
riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.
Al riguardo, la Corte ha affermato - riproducendo pressoché
testualmente il contenuto di due decisioni sul reato di grida e
manifestazioni sediziose previsto dall'art. 654 del codice penale
comune (sentenze n. 15 del 1973 e n. 120 del l957) - che «il
concetto di "sedizione" corrisponde ad un comportamento che ha,
nella comune comprensione ed esperienza, un preciso significato
tradizionale generalmente accettato e penalmente rilevante, che
implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento nei
confronti delle pubbliche istituzioni, così da risultare idoneo in
concreto a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico»
(ordinanza n. 57 del 1984).
Per quanto concerne il reato di cui all'art. 182 cod. pen. mil. di
pace, la Corte, chiamata a decidere della questione di legittimità
costituzionale di tale fattispecie, sollevata con riferimento
all'art. 21 Cost., ha rilevato che la condotta sanzionata «non
consiste nella critica anche aspra degli ordinamenti militari»;
critica che, in quanto tale, è sorretta dalla garanzia
costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero
(sentenza n. 30 del 1982).
Prendendo in esame altri reati minori di sedizione militare, la
Corte ha poi ritenuto che vanno ricondotte alle fattispecie di
sedizione in senso stretto, quali sono quelle previste dagli artt.
182 e 183 cod. pen. mil. di pace, le manifestazioni di dissenso
«caratterizzate dall'ostilità o ribellione verso le istituzioni o
gli ordinamenti militari» e «dall'idoneità [...] a porsi come
espressioni di violenza sovvertitrice» (v. sentenza n. 126 del
1985, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
180, primo comma, cod. pen. mil. di pace - Domanda, esposto o
reclamo collettivo, previo accordo, di dieci o più militari). Non è
poi mancata la precisazione che anche ai reati minori di sedizione
militare si applica il principio dell'accertamento in concreto
dell'offensività della condotta, rimesso alla valutazione del
giudice (sentenza n. 24 del 1989, relativa al reato previsto
dall'art. 184 cod. pen. mil. di pace - Raccolta di sottoscrizioni
per rimostranza o protesta. Adunanza di militari).
3. - Alla luce degli specifici precedenti costituzionali, le
questioni sono infondate. In relazione al reato di cui all'art. 183
cod. pen. mil. di pace i dubbi di costituzionalità sollevati sotto
il profilo della violazione del principio di legalità non hanno più
ragion d'essere, ove si tenga conto del risalente e oramai
consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, seguìto
dalla giurisprudenza comune, per il quale gli estremi necessari per
qualificare come «sediziosa» la condotta incriminata risultano
determinati con sufficiente precisione.
Secondo tale indirizzo, le manifestazioni e grida «sediziose»
penalmente rilevanti sono dunque quelle che denotano oggettivamente
ostilità e ribellione nei confronti delle istituzioni e
dell'ordinamento militare, espresse in circostanze di fatto e con
modalità tali da essere idonee a suscitare reazioni violente e
sovvertitrici dell'ordine e della disciplina militare. Rimangono
escluse dal modello legale della fattispecie incriminatrice
manifestazioni o grida che esprimono generico malcontento, ovvero
forme di protesta, di critica e di dissenso che, in quanto prive di
una carica destabilizzante o di rivolta nei confronti
dell'ordinamento e della disciplina militare, rientrano
nell'esercizio del diritto di manifestare pubblicamente e
liberamente il proprio pensiero, riconosciuto anche ai militari
dall'art. 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382, relativa alle norme
di principio sulla disciplina militare.
Conseguentemente, sono infondate le censure riferite agli altri
parametri, prospettate dal rimettente quali corollari del contrasto
con il principio di determinatezza: non risultano violati né il
diritto di difesa, né il principio di obbligatorietà dell'azione
penale, in quanto sia l'imputato, sia il pubblico ministero sono in
grado di individuare con sufficiente precisione i contenuti del
modello legale della norma incriminatrice, e neppure il principio
di eguaglianza, in quanto la tipicità della condotta esclude il
rischio di trattamenti processuali differenziati a fronte delle
medesime situazioni di fatto. Inoltre, poiché le mere
manifestazioni di critica, di protesta e di dissenso sono estranee
alla condotta incriminata dall'art. 183 cod. pen. mil. di pace,
vengono a cadere le dedotte violazioni sia del principio secondo
cui l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica (art. 52, terzo comma, Cost.), sia
della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
Infine, priva di fondamento è pure la denunciata violazione del
principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di
trattamento tra civili e militari, per essere stato depenalizzato
solo il reato di grida e manifestazioni sediziose previsto dal
codice penale comune (v. l'art. 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507, in attuazione della legge n. 205 del 1999):
la diversità di disciplina tra ordinamento penale comune e militare
può infatti rilevare in termini di violazione del principio di
eguaglianza solo ove sia dato riscontrare una assoluta identità tra
il reato comune e quello militare, sul terreno sia della condotta
tipica, sia dell'oggettività giuridica del reato (v., ex plurimis,
sentenze n. 272 del 1997 e n. 448 del 1991), mentre tra la
fattispecie prevista dall'art. 654 cod. pen. e il reato di cui
all'art. 183 cod. pen. mil. di pace è comunque riscontrabile una
differenza di oggettività giuridica, che nel reato militare si
specifica in relazione alla tutela della disciplina militare e
della coesione delle Forze armate.
4. - Analoghe sono le conclusioni in ordine al reato di attività
sediziosa previsto dall'art. 182 cod. pen. mil. di pace. Nel
modello legale della fattispecie incriminatrice non figura
l'espresso richiamo al carattere sedizioso della condotta, definita
come «attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento
per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di
servizi speciali», ma il carattere «sedizioso» del comportamento
penalmente rilevante non può essere revocato in dubbio sol che si
tenga conto della rubrica del reato, significativamente intitolato
«attività sediziosa», della collocazione sistematica della
disposizione, inserita nel capo relativo alla rivolta,
all'ammutinamento e alla «sedizione militare», nonché
dell'interpretazione riservata da questa Corte a tutti i reati
compresi tra le forme minori o complementari di sedizione militare
(v. soprattutto sentenze n. 126 del 1985 e 24 del 1989).
L'attività in cui si sostanzia la condotta incriminata deve quindi
essere connotata dai caratteri, già menzionali in relazione al
reato di cui all'art. 183 cod. pen. mil. di pace, che questa Corte
ha ritenuto necessari al fine di integrare gli estremi della
condotta «sediziosa»; con l'ulteriore precisazione che, mentre le
manifestazioni e grida sediziose possono esplicarsi anche mediante
episodi sporadici, l'attività sediziosa implica un minimo di
continuità e di organizzazione, requisiti necessari per rendere la
condotta idonea a suscitare il malcontento per la prestazione del
servizio militare.
Per quanto riguarda, poi, il profilo della offensività del reato,
su cui si è soffermato in modo particolare il giudice rimettente,
costituisce affermazione pacifica che la fattispecie in esame è
posta a tutela del mantenimento della disciplina militare, fattore
essenziale alle esigenze di coesione, di efficienza e di
funzionalità delle Forze armate. È però necessario precisare che la
tutela della disciplina militare non è fine a se stessa, ma
funzionale alle esigenze del servizio militare, come emerge anche
dallo spirito che informa la legge n. 382 del 1978, contenente le
norme di principio sulla disciplina militare, e, in particolare,
dal tenore del comma I dell'art. 2 del Regolamento di disciplina
militare (D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545), ove viene appunto
delineato il carattere strumentale e servente degli obblighi della
disciplina militare «ai compiti istituzionali delle Forze armate ed
alle esigenze che ne derivano».
Così definita l'oggettività giuridica del reato, può essere
qualificata come sediziosa, ed è punibile ai sensi dell'art. 182
cod. pen. mil. di pace, solo l'attività in concreto idonea a ledere
le esigenze di coesione, di efficienza e di funzionalità del
servizio militare e dei compiti istituzionali delle Forze
armate.
Anche nei confronti del reato in esame, opera dunque il principio
della necessaria offensività del reato, sia sul terreno della
previsione normativa, sia su quello dell'applicazione giudiziale:
alla lesività in astratto, intesa quale limite alla discrezionalità
del legislatore nella individuazione di interessi meritevoli di
essere tutelati mediante lo strumento penale, suscettibili di
essere chiaramente individuati attraverso la formulazione del
modello legale della fattispecie incriminatrice, fa riscontro il
compito del giudice di accertare in concreto, nel momento
applicativo, se il comportamento posto in essere lede
effettivamente l'interesse tutelato dalla norma (v. di recente,
proprio con riferimento a un reato previsto dal codice penale
militare di pace, sentenza n. 263 del 2000, nonché sentenza n. 360
del 1995).
L'individuazione in termini di sufficiente determinatezza degli
elementi costitutivi e dell'oggettività giuridica del reato di cui
all'art. 182 cod. pen. mil. di pace rende prive di fondamento anche
le censure di legittimità costituzionale prospettate dal rimettente
con riferimento ai parametri di cui agli artt. 52, terzo comma, 21,
24, secondo comma, 112 e 3 Cost., sulla base delle medesime
considerazioni svolte in relazione alla questione di legittimità
dell'art. 183 cod. pen. mil. di pace.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 183 del codice penale militare di pace sollevata, in
riferimento agli articoli 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21,
24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con
l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 182 del codice penale militare di pace sollevata, in
riferimento agli articoli 13 e 25, secondo comma, 52, terzo comma,
21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per
le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con
l'ordinanza in epigrafe.
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