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DECRETO 11 DICEMBRE
2000
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 295 del 19 dicembre
2000)
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA DI PUBBLICA SICUREZZA DELL'ARRIVO DI
PERSONE ALLOGGIATE IN STRUTTURE RICETTIVE
Il decreto del Ministro dell'interno
disciplina la comunicazione giornaliera effettuata dai gestori
delle strutture ricettive all'autorità di pubblica sicurezza. La
predetta comunicazione può avvenire mediante consegna di un elenco
(art. 2) o con mezzi informatici, previa richiesta di collegamento
con la questura competente (art. 3). Nel caso di struttura
ricettiva ubicata in un comune che non sia sede né di questura né
di commissariato è in facoltà dei gestori effettuare la
comunicazione presso i reparti dell'Arma dei carabinieri che
provvederanno a trasmettere la documentazione acquisita alla
questura territorialmente competente. Nelle località che non siano
sede di reparto dell'Arma dei carabinieri la comunicazione
giornaliera può essere effettuata presso il comune. In quest'ultima
circostanza la questura competente curerà il ritiro della
documentazione presso i comuni anche mediante gli uffici di polizia
o le stazioni dell'Arma.
LEGGE 7 DICEMBRE
2000, N. 397
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 2 del 3 gennaio
2001)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDAGINI
DIFENSIVE
Il provvedimento legislativo si
compone di tre capi: modifiche al codice di procedura penale,
modifiche al codice penale, norme di attuazione. Attraverso la
tecnica di novellazione sono stati integrati e modificati i
seguenti articoli del c.p.p.: 103, relativo alle garanzie di
libertà del difensore, estese anche agli investigatori privati
autorizzati e incaricati in relazione al procedimento e ai
consulenti tecnici; 116, inerente copie, estratti e certificati
degli atti processuali; 197, relativo all'incompatibilità con
l'ufficio di testimone; 200, riguardante il segreto professionale;
233, inerente la consulenza tecnica fuori dei casi di perizia; 292,
relativo all'ordinanza del giudice; 362, relativo all'assunzione di
informazioni; 366, concernente il deposito degli atti cui hanno
diritto di assistere i difensori; 409, riguardante i provvedimenti
del giudice sulla richiesta di archiviazione; 419, relativo agli
atti introduttivi, 430, inerente l'attività integrativa di indagine
del pubblico ministero e del difensore; 431, relativo al fascicolo
per il dibattimento; 433, concernente il fascicolo del pubblico
ministero; 495, relativo ai provvedimenti del giudice in ordine
alla prova; 512, riguardante la lettura di atti per sopravvenute
impossibilità di ripetizione. Inoltre sono inseriti nel c.p.p.:
l'art. 327-bis, riguardante l'attività investigativa del difensore
e il titolo VI-bis al libro quinto, relativo alle investigazioni
difensive comprendente gli artt.: art. 391-bis (colloquio,
ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte
del difensore), 391-ter (documentazione delle dichiarazioni e delle
informazioni), 391-quater (richiesta di documentazione alla
pubblica amministrazione), 391-quinquies (potere di segretazione
del pubblico ministero), 391-sexies (accesso ai luoghi e
documentazione), 391-septies (accesso ai luoghi privati o non
aperti al pubblico), 391-octies (fascicolo del difensore),
391-nonies (attività investigativa preventiva), 391-decies
(utilizzazione della documentazione delle investigazioni
difensive). Per quanto riguarda il codice penale la legge ha
inserito due nuove ipotesi di reato: art. 371-bis (false
dichiarazioni al difensore), 379-bis (rivelazione di segreti
inerenti a un procedimento penale).
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 NOVEMBRE 2000, N.
424 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 17 del 22
gennaio 2001)
REGOLAMENTO RECANTE NORME
SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTODELL'AGENZIA INDUSTRIE
DIFESA, A NORMA DELL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO
Il regolamento disciplina i principi
generali (art. 1), conferisce all'agenzia la personalità giuridica
di diritto pubblico e stabilisce la sede in Roma presso locali già
nella disponibilità del Ministero della difesa (art. 2). Il
provvedimento normativo si occupa anche degli scopi e delle
attività dell'agenzia (art. 3) e della vigilanza sulla stessa da
parte del Ministro della difesa, che può avvalersi del Segretario
generale della difesa (art. 4). Il regolamento contiene anche una
specifica disciplina degli organi dell'agenzia, in particolare
vengono contemplati: il direttore (art. 6), il comitato direttivo
(art. 7), il collegio dei revisori dei conti (art. 8), i capi unità
(art. 10). L'assetto organizzativo dell'agenzia si articola in una
struttura direzionale centrale ed in un diverso numero di unità che
hanno il compito di eseguire i lavori ed i servizi indicati per
ciascuna nei programmi annuali e triennali di attività
dell'agenzia. A parte sono regolati gli aspetti relativi ai bilanci
e alle risorse finanziarie (art. 11) ed al personale (art. 13).
DECRETO 2 FEBBRAIO
2001 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 38 del
15 febbraio 2001)
Modalità di installazione ed uso e
descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici
e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle
persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari
nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale
e dei condannati nel caso previsto dall'art. 47-ter, comma 4-bis,
della legge 26 luglio 1975, n. 354
Il decreto del Ministro dell'interno
disciplina, in apposito allegato, l'uso e descrizione delle
caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti
tecnici, il dispositivo di controllo (composto da un trasmettitore
ed un ricevitore), la linea telefonica che può essere digitale o
analogica, il sistema informativo centrale (localizzato presso le
centrali operative) per la gestione dei dispositivi di controllo,
le modalità di installazione che devono essere particolarmente
semplici e dettagliatamente descritte nei manuali d'uso fornito
dalla ditta. Il decreto dispone, altresì, che le questure o i
comandi provinciali delle Forze di polizia debbano preventivamente
verificare la disponibilità dei mezzi elettronici e degli strumenti
tecnici di controllo, l'esistenza delle condizioni tecniche
necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'attività di
controllo, nonché i tempi tecnici necessari per l'attivazione dei
sistemi di controllo. L'attivazione e la disattivazione o rimozione
degli strumenti tecnici di controllo è demandata all'ufficio o
comando di polizia incaricato del controllo dell'osservanza delle
prescrizioni connesse all'esecuzione degli arresti
domiciliari. |