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1. Premessa
Comportamento abusante e tendenza
sessuale espressa in danno di minori costituiscono un'endiadi
complessa, i cui risvolti di natura psicopatologica e giuridica
confluiscono in una singolare collusione semantica. Una
comunicazione di senso che individua i confini del "fenomeno
pedofilia" e sembra connotarne platonicamente i profili di
devianza(1).
La loro interazione disegna una planimetria di fattori di rischio
psico-sociale(2), economici e culturali che esprimono, ma soltanto
con valore macrodescrittivo e aspecifico, la dinamica delle
motivazioni e delle scelte che generano un delitto pulsionalmente
orientato.
In questa "catena aperta" si colloca la plurivocità in cui
l'endiadi si esprime, un'accumulazione di significati che si spiega
secondo regole che consentono di ritenere, di volta in volta,
l'abuso come il portato di una diversità di situazioni psicoemotive
vissute dall'abusante (come ad es. l'aver subito a sua volta
violenza)(3) e la tendenza sessuale in cui esso si esprime, come
una deformazione dell'immagine del partner (investimento libidico
su oggetto anomalo), oppure come una deformazione del fine
dell'atto sessuale (erotizzazioni sostitutive), o, infine, come
un'alterazione quantitativa dell'impulso genesico
(ipersessualità)(4).
Partendo da queste osservazioni, anche in relazione alla tematica
dell'imputabilità, si è tentato di ricostruire il nucleo
contenutistico essenziale del "fenomeno pedofilia", ripercorrendo
il corso dei processi psichici nella sintesi delle componenti
pulsionali del pedofilo. In esse il "piacere" e il "dis-piacere"
non restano al loro posto giudiziosamente, non vivono nel quadro di
una logica opposizionale, ma convivono in una commistione
itinerante che non è già follia e pertanto non sempre pregiudica la
capacità di intendere e di volere(5).
I distinti concetti di abuso, violenza sessuale in danno di minori
e pedofilia, in quest'ottica, vengono esaminati attraverso i
recenti interventi legislativi non come una semplice manifestazione
di devianza, ma come un regime motore, un sovrappiù che formalizza
la saturazione del concetto stesso di devianza in un modello
psicologico-comportamentale di interesse criminologico.
2. Abuso e
violenza sessuale in danno di minori
La letteratura e la ricerca medica,
in relazione alle teorie pedagogiche imperanti agli inizi del '900,
hanno per un lungo periodo attribuito scarso rilievo al
maltrattamento infantile, visto tutt'al più quale forma di abuso
iatrogeno.
Con la scoperta dei raggi x, invece, i primi esami radiografici
mettono in luce casi eclatanti di bambini con fratture degli arti,
traumi cranici ed altre forme di lesioni la cui anamnesi riconduce
a sistemi educativi spuri e a metodiche correzionali distorte,
maturate in contesti ambientali psicotraumatizzanti, tanto che nei
primi anni sessanta si accerta l'esistenza della c.d. sindrome del
bambino battuto(6).
Questo primo inquadramento nosografico delle conseguenze del
maltrattamento, ne considera tuttavia solo gli aspetti più evidenti
tralasciando quelli latenti, ad effetto cronologicamente
proiettivo, come l'abbandono, la trascuratezza e la violenza
psicologica.
L'abuso sessuale sui minori viene visto unicamente come
coinvolgimento di bambini e adolescenti, soggetti quindi immaturi e
dipendenti, in attività sessuali che essi non comprendono ancora
compiutamente, alle quali non sono in grado di acconsentire o che
sono tali da violare tabù vigenti nella società, come i ruoli
familiari(7).
L'importanza di questa realtà, per lungo tempo sommersa in una
visione relativistica(8), fu compresa e descritta più compiutamente
da R. e H. Kempe(9), i quali nel muovere i primi passi nello studio
di un nuovo percorso psico-pedagogico, ebbero modo di distinguere
fra:
-
abuso fisico, quale forma di
aggressione volontaria;
-
trascuratezza fisica, intesa come
abuso causato dalla mancanza di cure materne;
-
trascuratezza affettiva, che si
realizza ogniqualvolta il bambino è vittima di un abbandono
emotivo;
-
abuso psicologico, quale totale
negazione del ruolo del bambino sino a raggiungere il suo
sfruttamento morale e fisico (ricomprendendo in questa forma di
abuso anche quello sessuale).
La pregevole impostazione è per
forza di cose pioneristica e come tale va apprezzata per il suo
contenuto di novità e non per l'esaustività. L'abuso sessuale,
infatti, non trova una sua immediata specificità, una sua autonoma
connotazione, ma rientra nel più ampio ambito dell'abuso
psicologico. Inoltre non si fa menzione dei fattori ambientali e
situazionali (famiglia, gruppo, condizioni economiche e sociali
dell'agente) che agiscono in senso criminogeno ed assumono una
rilevanza favorente o inibente nella dinamica dell'abuso. In
sostanza, stigmatizzando il fenomeno sotto il profilo
psicopedagogico, si offrono al criminologo gli strumenti utili per
analizzare l'atteggiarsi di una tendenza comportamentale, ma non
quelli che permettono di sviluppare una esatta correlazione fra
reato e fattori predisponenti.
Questi limiti vengono superati dall'approccio psicoanalitico che,
nell'esaminare la realtà di queste forme di abuso, sposta
l'attenzione sull'età evolutiva, come periodo in cui si pongono le
basi per lo strutturarsi di una personalità sana o patologica,
riconoscendo la valenza reale del disvalore insito nell'abuso
all'infanzia, in qualunque forma esso si manifesti, in quanto danno
che (11)coinvolge più livelli.
Contesti di riferimento privilegiati, per lo studio dell'abuso e
della violenza sessuale a danno di minori, cominciano ad essere gli
ambienti familiari, le relazioni primarie madre-bambino, le
funzioni dell'ambiente umano, che sostengono il bambino soprattutto
in età prescolare, e l'analisi del trauma, non più inteso
esclusivamente nella veste di maltrattamento fisico, ma distinto
nelle sue componenti fisiche, psicologiche ed infine
sessuali.
Il processo di differenziazione di queste tre componenti si
prospetta con evidenza nel IV Colloquio Criminologico del consiglio
d'Europa del 1979, ove la connotazione dell'abuso assume
caratteristiche radicali. L'humus comportamentale in cui esso si
stratifica viene individuato in quell'insieme di atti e carenze che
turbano gravemente il bambino attentando alla sua integrità
corporea e al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e
morale, le cui manifestazioni sono: la trascuratezza e/o le lesioni
di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare
o di altri(12).
Individuata una reale differenziazione concettuale fra situazioni
di maltrattamento fisico e psicologico e ipotesi di abuso sessuale,
si allarga il ventaglio delle possibili configurazioni di
comportamenti abusanti.
Nello specifico, nel maltrattamento fisico il minore diviene
oggetto di mere aggressioni e riporta soprattutto lesioni visibili
al soma; nel maltrattamento psicologico, il minore viene a trovarsi
o in una situazione di grave trascuratezza a causa di carenze
familiari relative a bisogni fisici e/o psichici (trascuratezza
alimentare, igienica, sanitaria, inadempienze degli obblighi
scolastici ecc.), oppure diviene soggetto passivo di reiterata
pressione e/o violenza psicologica.
L'abuso sessuale, di contro, coinvolge adulti e minori in diverse
sfere di interazione e in atti sessuali la cui violenza è in re
ipsa.
Questo significativo passo in avanti, rispetto alle prime ricerche
fatte dai Kempe, trova conferma e approfondimento anche nel
contributo delle teorie psicocriminogenetiche che esaminano, più in
generale, il problema della condotta criminosa, considerata come un
nesso relazionale o mediazionale fra la persona e la situazione in
cui essa si trova(14). A tale considerazione si giustappongono le
modalità in cui la condotta si manifesta, che sono date
dall'insieme delle azioni, materiali o simboliche, con le quali la
persona "in situazione" tende a realizzare le proprie possibilità e
a ridurre (o eliminare) le tensioni che minacciano la sua unità
mettendola in movimento (attraverso stimoli conflittuali(15)).
Nell'acclamare il significato dell'azione posta in essere dalla
persona in situazione, in una visione pragmatica, correlata a
componenti ambientali e individuali, nel loro variabile
significato, secondo una prospettiva multifattoriale, la violenza
sui minori può essere distinta in:
-
Maltrattamento, nella duplice
accezione fisica e psichica, di cui si è già detto;
-
Abuso sessuale, che investe il
minore in situazioni, quali:
-
il coinvolgimento in pratiche
sessuali intrafamiliari(16) e lo sfruttamento da parte di individui
legati al minore da vincoli di parentela o di conoscenza;
-
la violenza sessuale da parte di
estranei che può concretizzarsi sia in qualunque forma di abuso
extrafamiliare(17) che in abusi "rituali" e di gruppo,
prostituzione e sfruttamento di minori finalizzato alla produzione
di materiale pedopornografico;
-
Patologie delle cure, quali
discuria, incuria e sindrome di Münchausen per
procura(18);
-
Abbandono. Espressione con cui ora
si indica una autonoma fattispecie di reato, espressamente
richiamata dall'art. 591 c.p.
Vi sono, poi, ipotesi di contact
abuse e non contact abuse(19), perpetuato o meno nel tempo. Infine,
da un punto di vista anagrafico si distingue fra abusi commessi da
coetanei e da adulti. Proprio quest'ultima ipotesi rappresenta
l'anello di congiunzione fra violenza in danno di minori e fenomeno
pedofilia, richiamando alla nostra attenzione la sua connotazione
nosografica.
In generale, mentre l'abuso sessuale è rinvenibile in ogni
relazione fra adulto e bambino, affinché il comportamento abusante
in danno di minore faccia assumere all'aggressore la veste del
pedofilo è necessario considerare altri parametri.
Come rilevato nell'ultimo rapporto CENSIS(20) sulle nuove linee di
tutela per i minori vittime di violenza sessuale, occorre: che
l'attività sessuale venga consumata con minori di 13 anni,
sostanzialmente in età prepubere (anche se i c.d. picchi di
interesse riguardano vittime la cui età e ricompresa fra i 7 e gli
11 anni); che il soggetto attivo abbia almeno 16 anni e che,
comunque, sia minimo 5 anni più grande rispetto al soggetto
passivo.
Inoltre, secondo alcuni criteri diagnostici, il comportamento
pedofilo, per essere qualificato come tale, dovrebbe avere una
durata di almeno 6 mesi e produrre apprezzabili conseguenze
nell'area lavorativa e sociale dell'agente, la cui età media,
secondo dati di altre ricerche, si colloca nella fascia che va dai
35 ai 45 anni.
In tutti gli altri casi, potrà parlarsi ugualmente di ipotesi
delittuose (perpetrate, in particolare, a danno di
infraquattordicenni ), di violenze, di abusi, ma non di
pedofilia(21).
Le componenti esaminate non possono comunque essere assunte in modo
definitivo e dogmatico, né fornire dati assoluti. Prima di tutto
perché, fra il momento dell'insorgenza ed il riconoscimento
dell'abuso, si interpone un tempo variabile; secondo, perché
l'abuso può manifestarsi in forme di violenza manifesta o
mascherata. Nel primo caso, trattandosi di veri e propri rapporti
sessuali, il riconoscimento avviene solitamente in tarda età,
quando il bambino inizia a comprendere il significato dell'atto e a
parlarne. Nel secondo caso, essendo l'abuso manifestato da contatti
non violenti ma caratterizzati da una particolare cura e attenzione
alle parti intime, il riconoscimento avviene con maggiore
tempestività e il bambino è in grado di esprimere l'abuso senza la
reticenza tipica di chi ha subito un abuso manifesto e, pertanto,
subisce gli effetti del timore reverenziale e dello stato di
soggezione psichica di chi sta per svelare un "segreto
familiare"(22).
Le fasi attraverso cui si esplica la condotta del pedofilo possono
essere distinte in:
-
adescamento: che consiste nel porre
in essere quei comportamenti volti ad attirare a sé la vittima e a
conquistarne la fiducia. L'adescamento è tanto più agevolato quando
l'abusante opera in un quadro di relazioni sociali e psichiche
proprie di un'esistenza equilibrata (c.d. fattore del Welladjusted
existence );
-
interazione sessuale: con cui
gradualmente l'abusante passa da una fase discorsiva, al
voyeurismo, fino al contatto fisico (c.d. Acting out );
-
costrizione al segreto: è una delle
fasi più traumatiche, a volte più di quella dell'interazione, in
quanto l'abusante con i metodi più disparati induce la vittima a
tacere(23).
Le conseguenze, a breve e lungo
termine, della costrizione e dell'"Acting out" prolungato,
producono psicopatologie con effetti devastanti per il minore. Nei
quadri clinici più complessi è possibile identificare i disturbi
più diversi: sindromi post traumatiche (PTSD) che comportano
deformazioni dello sviluppo psicoaffettivo dell'immagine del sé e
del senso di autostima; eating disorders, patologie del
comportamento sessuale, dell'adattamento e della vita di relazione
fino ai più gravi disturbi della personalità(24), tali da
comportare danni irreversibili sul futuro adattamento sociale del
minore e da farne, nelle ipotesi più critiche, un potenziale
omicida seriale(25).
A queste tre fasi che descrivono la dinamica dell'abuso in senso
stretto ne segue una quarta eventuale, che interessa la vittima.
Tale fase è quella dello svelamento, in cui la vittima comunica
l'evento abuso ad un soggetto terzo.
A seguito dello svelamento, la constatazione di queste forme di
abuso comporta gravissime incertezze e difficoltà sul piano delle
consultazioni diagnostiche, ove spesso si rischia di reiterare lo
scenario traumatico(26). L'unica garanzia di neutralità e di prassi
non violenta nei confronti del bambino, durante e dopo la diagnosi,
sia essa clinica o peritale, sembra essere quella di procedere
oltre la "rappresentazione traumatica estrema", oltre l'episodio
stesso di seduzione o maltrattamento. Il precursore per la
creazione di un setting non violento non è rappresentato tanto
dalla neutralità implicita dell'oggetto quanto dalle sue qualità
neutrali. Il tecnico dovrebbe essere una "presenza transizionale"
al fine di permettere di trovare, o ritrovare, le parole giuste per
"nominare l'accaduto", ovvero ricomporre l'idioma personale del
bambino. Solo offrendo l'opportunità al bambino di riconoscere i
suoi bisogni primitivi e di promuovere la sua capacità di
rappresentare simbolicamente è possibile sostenere le sue stesse
capacità di rispondere creativamente al trauma(27).
3. Pedofilia come
"ipotesi criminologica"
Nelle discipline psicologiche la
pedofilia viene solitamente ricondotta nel vasto alveo delle
perversioni, in particolare fra quei disturbi sessuali denominati
parafilie, in cui la libido si colloca su un oggetto sostitutivo di
quello normale, determinando una deformazione dell'immagine del
partner (non l'adulto ma il bambino).
I disturbi parafiliaci sarebbero, inoltre, caratterizzati da
ricorrenti e intensi impulsi, fantasie o comportamenti sessuali che
implicano, oggetti, attività o situazioni inusuali e causano
disagio clinicamente significativo o compromissione dell'area
sociale, lavorativa e di altre aree importanti del funzionamento
psichico del soggetto (…).
Includono [fra le altre esibizionismo, feticismo, masochismo
sessuale] la pedofilia e la parafilia non altrimenti
specificata(28), le cui peculiarità evidenziano un ripetuto impulso
attrattivo riguardante oggetti non umani, sofferenza, umiliazione
propria o del partner, coinvolgimento di bambini o adulti non
consenzienti.
In relazione alla maggiore o minore frequenza con cui le parafilie
trovano sfogo nel comportamento abusante si distinguono tre livelli
di gravità: lieve, moderata e grave, a seconda del fatto che gli
impulsi parafiliaci non vengono mai messi in atto, che vengono
messi in atto occasionalmente o ripetutamente(29).
Le diverse ipotesi interpretative, elaborate dalle scienze
criminologiche(30) riguardo al comportamento pedofilo, hanno messo
gradualmente in luce come le perversioni sessuali possano essere
classificate quali sindromi psicopatologiche caratterizzate da
alterazioni qualitative dell'istinto sessuale; come la pulsionalità
istintuale del pedofilo sarebbe legata a fissazioni e regressioni
verso forme di sessualità infantile (teorie pulsionali) e infine
come l'attività sessuale del pedofilo sarebbe da ricondursi ad una
fuga dalla relazione con l'altro (teorie relazionali).
Il pedofilo, per l'insufficienza globale della personalità, si
sentirebbe inadeguato a conquistare un partner adulto e pertanto
rivolgerebbe più facilmente la sua pulsionalità su un "oggetto
facile", quale il bambino, affermando solo così la propria
identità. Il rapporto con il bambino, infatti, evita al pedofilo il
rapporto con la propria fragile identità, la quale può aver avuto
un arresto dello sviluppo psicosessuale dovuto ad un trauma precoce
(sperimentando ad es. una sessualità traumatica compiuta da un
adulto della propria famiglia o da un estraneo) o ad un conflitto
sessuale (causato ad es. dall'aver vissuto la propria sessualità in
un ambiente restrittivo, con costante insuccesso, da una formazione
distorta della coscienza causata da una patologia(31)).
Un'altra distinzione riguardante "l'agire" del pedofilo è quella
fra pedofilo non conflittuale e pedofilo conflittuale. Infatti
mentre nel primo caso difficilmente emergeranno preoccupazioni per
"l'altro", nella seconda ipotesi, la situazione caratterizzata dal
conflitto fra le fantasie del pedofilo e il loro concretizzarsi in
azioni può comportare uno stato di disagio, di desiderio e
repressione, con sintomi di sofferenza psichica che saranno
difficilmente ravvisabili nel pedofilo non conflittuale.
Il tratto caratterizzante, di maggiore interesse criminologico, è
dato dall'individuazione dei casi non psicopatologici, per poterli
distinguere da quelli psicopatologici, precisando che la pedofilia
non sembra essere di per sé una malattia, ma un sintomo di un
qualunque altro disturbo o un epifenomeno dovuto alla patologia di
base, come ad es. accade quando essa diviene una delle
manifestazioni perverse tipiche delle oligofrenie o
frenastenie(32).
Ciò premesso, va rilevato che le caratteristiche delle ipotesi non
psicopatologiche vengono ricondotte a tratti di infantilismo,
impotenza e immaturità sessuale, mentre le ipotesi psicopatologiche
possono essere di varia natura, ma comunque comportano, ai fini
dell'imputabilità nel giudizio penale, infermità o semi-infermità
di mente.
In altri termini, è ben possibile trovarsi di fronte a casi in cui
il perverso presenta una struttura psicopatica della personalità
non dipendente da infermità, ma da semplice anomalia caratteriale
(ad es. instabilità, impulsività ecc.) che non compromette la
sanità di mente, e pertanto è ben possibile doverlo ritenere
penalmente responsabile, alla stessa stregua di colui che commette
un delitto sessuale, sotto la spinta di pulsioni erotiche normali.
Anzi, statisticamente è proprio questa l'ipotesi più probabile(33)
in cui il fenomeno pedofilia coinvolge profili comportamentali di
soggetti qualificabili psichiatricamente normali, cioè privi di
infermità mentali nosograficamente definibili.
Da ciò si comprende la scelta del nostro ordinamento, dopo gli
interventi legislativi attuati con le leggi n. 66 del 15.02.1996,
n. 266 del 03.08.1998 e ancor più di recente con la l. n. 154 del
04.04.2001.
La prima ha sostituito i reati di violenza carnale, atti di
libidine violenta e la congiunzione carnale commessa con abuso
della qualità di pubblico ufficiale con la fattispecie unica di
"violenza sessuale", punita con la reclusione da 5 a 10 anni (art.
609 bis c.p.). Ha creato inoltre quattro nuove fattispecie
criminose: violenza sessuale aggravata (art. 609 ter, c.p.); atti
sessuali con minorenne (art. 604 quater, c.p.); corruzione di
minorenni (art. 609 quinquies, c.p.); violenza sessuale di gruppo
(art. 609 octies, c.p.).
Si è ulteriormente estesa l'area della tutela con pene accessorie
ad hoc e con l'adattamento di taluni istituti processuali alle
peculiarità della vittima. Dall'art. 609 nonies c.p. è comminata:
la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore
diventa elemento costitutivo del reato; l'interdizione perpetua
dagli uffici di tutore o curatore nonché la perdita del diritto
agli alimenti e l'incapacità a succedere nei confronti della
persona offesa dal reato.
Altre importanti novità stanno nella modificazione dei termini per
la proposizione della querela (sei mesi), nella irrevocabilità di
quest'ultima, e nella iniziativa per l'accertamento del reato,
vista la procedibilità d'ufficio prevista dall'art. 609 septies,
c.p., in alcune ipotesi ritenute particolarmente gravi (fatti
commessi nei confronti di infraquattordicenni; fatti commessi da
genitori, conviventi, tutori, o più in genere persone cui il minore
è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o
custodia; fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie
funzioni).
Il supporto psicologico del minore viene inoltre assicurato anche
attraverso la particolare attenzione riservata all'assunzione della
testimonianza dell'infrasedicenne, in sede di incidente probatorio,
anche in luogo diverso dal tribunale e tramite lo svolgimento del
processo "a porte chiuse".
Sulla materia in questione incidono profondamente anche le recenti
misure contro la violenza nelle relazioni familiari introdotte con
la legge 154/2001. In essa viene, per la prima volta, prevista una
misura cautelare meramente coercitiva, consistente
nell'allontanamento dalla casa familiare, anche qualora si proceda
per uno dei delitti previsti dagli artt. 570, 571, 600 bis e ss.,
609 bis e ss., del codice penale, disposto anche al di fuori dei
limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p.
Con questo provvedimento il giudice prescrive all'imputato di
lasciare immediatamente la casa familiare del nucleo in cui si è
perpetrato l'abuso e di non accedervi senza la prevista
autorizzazione.
L'ambito di tutela garantito è inoltre corroborato dalla
possibilità per il giudice di emettere il c.d. ordine di
protezione, di cui agli artt. 2 e ss. della stessa legge, che
consente di intimare all'autore dell'abuso di non avvicinarsi, per
un periodo predeterminato, ai luoghi abitualmente frequentati
dall'istante.
Le "norme contro la pedofilia" introdotte nel 1998 con gli artt.
600 bis e ss., c.p. costituiscono invece una importante
innovazione, soprattutto laddove vengono sanzionate le iniziative
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Si
colpiscono in tal modo sia gli organizzatori del c.d. "turismo
sessuale", sia chi commette all'estero un reato contro minori,
ritenuto tale dalla legge italiana, indipendentemente dal fatto che
quel reato sia tale anche nel luogo in cui viene commesso. La
deroga al principio internazionalistico della territorialità si
spiega per la particolare gravità del delitto che è tale da
richiedere all'autore, per una maggiore garanzia di impunità, la
tendenza all'espatrio finalizzata a porre in essere fatti non
costituenti reato secondo la lex fori dello stato ospitante.
In questi principi viene allora custodita la scelta di politica
criminalistica del nostro legislatore che, pur non tipizzando
un'autonoma ipotesi di reato riferita alla pedofilia, edifica un
impianto normativo che ne delimita i confini e impone l'obbligo, in
assenza di patologie, di orientare la propria pulsionalità in senso
giuridicamente lecito, esattamente alla stessa stregua di chi abbia
pulsioni normalmente polarizzate. Si risponderà, altrimenti, dei
delitti commessi, secondo i principi basilari espressi dalla legge
penale.
(*) - Sottotenente dei Carabinieri,
Ufficiale frequentatore del 37° Corso Applicativo.
(1) - Platone considera il crimine e le forme di devianza con cui
si manifesta come sintomo di una malattia dell'anima. Così F.
Mantovani, Diritto penale, Cedam, Padova, 1992, p. 573.
(2) - G. Maffioli, R. Maservey, E. Perozzi, A.Sanchez, P Sarro, P.
Vignone, Osservazioni del gruppo sul child abuse, seconda Cattedra
di N.P.I. di Roma, in www.mix.it/child abuse/operatori.htlm.
(3) - Si veda la teoria della frustrazione-aggressione elaborata da
Dollard, che rappresenta uno dei più significativi esempi di
psicologia comportamentale applicata alla criminologia. J. Dollard,
N.E. Miller, L.W. Doob, O.H. Mowrer, R.R. Sears, Frustration and
aggression,, Yale University, press New Haven, 1961.
(4) - P.L. Ponti, Compendio di criminologia, Cortina, Milano, 1990,
p. 575 e ss.
(5) - J. Derrida, Speculare su Freud, Cortina, Milano, 2000, p.
38.
(6) - H. Kempe, F. Silverman, B. Steele, W. Droegenmuller, M.
Sillver, The battered child syndrome, in Journal of the American
Medical Association, 181, pp.17-24.
(7) - R. Kempe, H. Kempe, Le violenze sul bambino, Armando, Roma,
pp. 34 e ss.
(8) - Per una maggiore comprensione di questa posizione dialettica,
si veda R. Radzinowicz, Ideologia e criminalità, Milano,
1968.
(9) - R. Kempe, H. Kempe, Op. cit., pp. 34 e ss.
(10) - G. Maffioli e altri, cit.
(11) - Atti del IV Colloquio criminologico del Consiglio d'Europa,
in www.minori.it/cndm/minori/copert.htm.
(12) - F. Tagliarini, Colpevolezza pericolosità e trattamento,
Cusl, Bologna, 1993, p.148.
(13) - D. Lagache, Psico criminogènesè, in Atti del IV congresso di
criminologia, Vol. VI, Parigi 1955, pp. 130 e ss.
(14) - L'abuso è attuato da membri della famiglia nucleare genitori
naturali o adottivi, affidatari, patrigni, conviventi, fratelli, o
da ascendenti in linea retta o collaterale, quali nonni, zii,
cugini.
(15) - L'abuso è posto in essere da persone sconosciute o
semplicemente conosciute dal minore, ad es. vicini di casa.
(16) - I. Merzagora, Complesso di Medea e sindrome di Münchausen
per procura, in Atti del Convegno, 1995, p. 15.
(17) - Il primo ricomprende rapporti genitali mentre il secondo
comporta il verificarsi di atti che non implicano contatti fisici
tra vittima e aggressore, come ad es. l'incontro con esibizionisti
o l'invito ad assistere ad attività sessuali. In www.mix.it/child
abuse/ operatori.html.
(18) - In www.minori.it/cndm/minori/copert.htm.
(19) - Si tratta comunque di una formula compromissoria il cui
schema definitorio del DSM IV risulta da CENSIS, Sfruttamento
sessuale e minori: nuove linee di tutela, Un progetto contro
l'abuso sessuale, Roma 1998, p. 39 e ss.
(20) - J. Nelson, The impact of incest: factors in self evaluation,
Nelson 1981.
(21) - In Censis, cit., p. 40.
(22) - In www.mix.it/child abuse/operatori.html., cit.
(23) - P. Eberle, Abuse of innocence, Prometheus Press, 1993.
(24) - C. Caratelli, R. Di Cori, U. Sabatello, "Primum non nocere":
la costruzione di una cornice terapeutica nella valutazione del
bambino vittima dell'abuso, relazione presentata al convegno "Le
vittime e gli attori della violenza - comprendere e curare per
prevenire", Torino 7-8 novembre 1997.
(25) - La gestione sbagliata di questo momento storico potrebbe
portare la vittima dell'abuso alla fase della rimozione, in cui vi
è il tentativo di negare la realtà dell'abuso e il suo danno, a
seguito delle pressioni psicologiche esercitate dal proprio nucleo
di appartenenza, Censis, cit., p. 36.
(26) - P.L. Ponti, Compendio di criminologia, cit., p. 575 e
ss.
(27) - G. D'Agostino, in Atti del Convegno, I bambini e la violenza
sessuale, Genova 9-10 dicembre 1996.
(28) - F. Ferracuti (a cura di), Trattato di criminologia, medicina
criminologica e psichiatria forense, Milano, 1987.
(29) - In www.medical.org/cpa/public 2/child abuse.
(30) - In www.spl.co.uk:80/journals/ital/abusit.htm.
(31) - In Statistiche giudiziarie e penali, anno 99, ed.
2000. |