CARABINIERI

Entra nella Stazione On-Line dei Carabinieri
Ministero della Difesa
Home > L'Editoria > Il Carabiniere > Anno 2010 > Giugno > ATTUALITA'

La casa dei sogni

Pubblicata dall'Ordine dei Notai un'utile guida rivolta a chi sia in procinto di acquistare un'abitazione: tutte le istruzioni per stipulare atti sicuri tra acquirente e venditore

Il Consiglio Nazionale del Notariato, in collaborazione con undici Associazioni dei Consumatori, ha realizzato un'interessante e utile Guida per il Cittadino, dal titolo Garanzia preliminare, la sicurezza nel contratto di compravendita immobiliare. L'agevole vademecum, di 31 pagine divise in 8 capitoli, riporta, in modo schematico e quindi facilmente consultabile, tutti i passaggi necessari per non correre rischi nell'acquisto della casa, e in particolare nella fase del contratto preliminare di vendita, detto anche "compromesso".

Una panoramica della città di Roma L'obiettivo che si sono posti i divulgatori è duplice: tutelare il cittadino fin dalla prima e cruciale fase della contrattazione, garantendo maggiore protezione per l'acquisto, e offrire, nel contempo, una consulenza in materia fiscale, civile, tributaria e urbanistica. Grazie ad una corretta informazione, si è voluto, in altri termini, prevenire l'insorgere di problemi e contenziosi futuri, tali da comportare spesso un aggravio di costi per le parti contraenti e per la collettività tutta.

Seguiamo allora, con gradualità, le tappe che scandiscono il processo di acquisto di un immobile. Un argomento che certamente, sia pure in un periodo di crisi del settore immobiliare qual è quello attuale, non mancherà di interessare molti dei nostri lettori, che potranno aggiornare le proprie conoscenze in materia.

È importante distinguere, innanzitutto, il contratto preliminare dalla proposta d'acquisto; quest'ultimo atto, di solito redatto su un modulo prestampato fornito dall'agenzia immobiliare, rappresenta l'iniziale dichiarazione dell'acquirente di voler comprare un certo bene, ad un prezzo definito. La proposta deve essere accompagnata, normalmente, dal versamento di una somma di denaro a titolo di "caparra", che resta indisponibile da parte dell'acquirente per tutta la durata di validità della proposta stessa. Nel frattempo, va da sé, il venditore è libero di valutare anche altre offerte, proprio perché non è certo che a fronte dell'iniziale impegno posto in essere dall'acquirente l'affare venga concluso. Il preliminare di vendita, o compromesso, invece, è il contratto con il quale il venditore e l'acquirente si obbligano a concludere una compravendita, stabilendone termini di consegna e modalità di pagamento. Con la sottoscrizione del preliminare, da redigere sotto forma scritta, pena la nullità, il venditore e l'acquirente assumono un obbligo giuridico di concludere un contratto definitivo di compravendita in conseguenza del quale trasferire la proprietà, o altro diritto reale, di un immobile.

L'obbligo giuridico che nasce dalla stipula del preliminare produce effetti solo tra le parti, tanto da significare che il venditore potrebbe vendere lo stesso immobile ad altre persone, ovvero costituire su di esso diritti reali di godimento (ad esempio un usufrutto) o anche iscrivere ipoteche. Se ciò accade, l'acquirente può chiedere il risarcimento dei danni subìti, non potendo, invece, esigere da parte del Giudice civile d'invalidare la vendita, così come la costituzione del diritto reale di godimento o la concessione dell'ipoteca. Il venditore, inoltre, a prescindere da una sua scorretta attività negoziale, potrebbe nel contempo subire, suo malgrado, azioni sull'immobile da parte di terzi, come ad esempio pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali, atti di citazione.

Esiste, comunque, un rimedio per evitare di incorrere in queste conseguenze spiacevoli: la trascrizione del preliminare, momento che esige l'intervento di un notaio e che consiste nell'inserimento del contratto nei Registri Immobiliari, entro 30 giorni dalla stipula del contratto medesimo. Trascrivere il preliminare produce sia un effetto prenotativo, facendo retroagire gli effetti della trascrizione dell'atto definitivo al momento della trascrizione del preliminare, sia un'ulteriore tutela da parte dell'acquirente in caso di mancato adempimento del preliminare. La trascrizione comporta, ovviamente, costi aggiuntivi, fermo restando che l'imposta di registro, in percentuale variabile sul valore dei beni, deve sempre essere corrisposta. Le parti che decidono di trascrivere il loro impegno, inoltre, sono chiamate alla corresponsione dell'imposta fissa di trascrizione (168 euro), dei diritti di trascrizione (35 euro) e dell'onorario del notaio (ragguagliato in ragione del valore della cessione).

Qualora una delle parti si rifiutasse di stipulare il contratto definitivo senza giustificato motivo, la legge riconosce alla parte non inadempiente specifici strumenti di "reazione" per la tutela dei propri diritti. In primis, la parte in sofferenza può rivolgersi al giudice civile e ottenere una sentenza sostitutiva del rogito definitivo, attraverso "l'esecuzione in forma specifica" prevista dall'art. 2932 del Codice Civile. In questo caso, la sentenza del Tribunale rende quel preliminare definitivo, la proprietà passa all'acquirente e il prezzo pattuito deve essere corrisposto. In alternativa, la parte lesa può richiedere al Giudice la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento del danno subìto.

Seguiamo ancora, sia pur con la lente della sintesi, quanto è scritto nella Guida a proposito di talune scadenze temporali che cifrano l'evolversi dell'importante istituto del compromesso.

Al momento della stipula è necessario che le parti stabiliscano quando sottoscrivere il contratto di vendita: si tratta del termine di un adempimento che deve trovare venditore e acquirente concordi e rispettosi dell'impegno assunto. Talvolta accade che la parte acquirente non abbia ancora deciso chi sarà il futuro compratore della casa: potrebbe essere un figlio o un parente, ovvero una società ancora da costituirsi; è quindi opportuno, in questi casi, che nel preliminare venga prevista una apposita clausola, così da rendere possibile che l'atto di vendita sia siglato da persone diverse rispetto a chi ha stipulato l'iniziale compromesso.

Lasciamo il giusto ed autorevole suggello di queste note al Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, dottor Paolo Piccoli, il quale ci ricorda come, in caso di acquisto di un immobile, «è meglio evitare il fai da te, perché le clausole inserite nei contratti sono vincolanti: registrando il compromesso ci si mette al riparo da molti rischi». In tema di consigli, Piccoli aggiunge che «è fondamentale non solo la consapevolezza dei rischi, ma anche quella dei diritti», perché questo consente al cittadino di «farsi valere», soprattutto in un Paese «come il nostro, dove la giustizia è lenta e dove i rimedi a posteriori sono quasi inesistenti».

In materia di onorario che il notaio presenta a conclusione dell'assistenza fornita alla parti, infine, lo stesso Presidente ha sollecitato una «trasparenza assoluta», tale che consenta ai cittadini di comprendere in modo semplice la composizione di quanto richiesto.

Umberto Pinotti