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Ora solo professionisti

Istituito l'Albo del "Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento", che intende regolamentare un'attività tanto diffusa ma mai chiaramente definita

Un tempo un linguaggio gergale li appellava come "buttafuori" o "gorilla". Ora un recente decreto del Ministro dell'Interno, datato 6 ottobre 2009, in attuazione della cosiddetta "Legge sulla sicurezza", li qualifica come nuova figura professionale, definendoli "Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti".

Sì, si tratta proprio di loro, di quei giovanottoni alti, robusti, dall'aspetto imponente e severo, talvolta individuabili da una casacca con su scritto un altrettanto altisonante "Sicurezza" o "Security", posti discretamente all'entrata di sale da ballo o discoteche con compiti, finora non regolati in modo chiaro, di sicurezza interna. Il recente testo di legge, con otto articoli, ne fissa requisiti, ambiti d'intervento ed impiego. Consultiamo insieme i principali punti innovatori dell'importante materia, che presenta indubbi caratteri di natura professionale.

Innanzitutto i requisiti di accesso alla categoria: età non inferiore ai 18 anni, buona salute fisica e mentale, assenza di uso di alcool o stupefacenti e di elementi psicopatologici, nessuna condanna, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi, nessuna misura di prevenzione a proprio carico, nessuna adesione a movimenti, associazioni o gruppi organizzati, conseguimento del Diploma di Scuola media inferiore.

In ciascuna Prefettura è istituito, pertanto, un apposito elenco, e l'iscrizione ad esso sarà elemento condizionante per l'espletamento dei servizi. La domanda di registrazione a tale elenco, che sarà rivista ogni due anni, può essere presentata sia dal gestore del locale sia dal titolare dell'Istituto di vigilanza: i titolari dei locali d'intrattenimento e spettacolo, infatti, possono provvedere ai servizi di controllo direttamente, con proprio personale, o avvalendosi di figure dipendenti da Istituti autorizzati di vigilanza.

Ad iscrizione avvenuta, gli aspiranti neo-buttafuori dovranno anche partecipare ad un corso di formazione, da organizzarsi a cura delle Regioni, con uno sviluppo didattico su tre diverse aree tematiche. Una giuridica, con riguardo, in particolare, alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle Polizie locali. Quindi, una sessione dedicata alle materie di natura tecnica, relative alla conoscenza delle disposizioni sulla prevenzione degli incendi, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e sulle nozioni di primo soccorso sanitario. Da ultimo, gli aspiranti "buttafuori" dovranno avere conoscenze anche di psicologia e del sociale, oltre a capacità di concentrazione e di autocontrollo; dovranno essere in grado di entrare in contatto con il pubblico, avere particolari doti di comunicazione e una consapevolezza del proprio ruolo professionale che permetta loro di mettersi in relazione con tutti i possibili destinatari del proprio servizio, compresi, ad esempio, i soggetti diversamente abili.

Nel decreto, oltre che dettare i requisiti per l'appartenenza al "personale addetto ai compiti di controllo" e definire le linee di preparazione professionale, si prevede anche il loro tipo di impiego operativo. Nell'esercizio dei compiti, il personale potrà procedere ai controlli preliminari, intesi come osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite od oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone. Qualora si dovesse riscontrare qualcosa di anomalo, v'è l'obbligo di farne immediata comunicazione alle Forze di Polizia e di adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga.

Altro compito riguarda i controlli all'atto dell'accesso del pubblico, con il presidio degli ingressi dei luoghi e la verifica dell'eventuale possesso di un titolo valido di accesso. Chi sarà chiamato a questi compiti, infine, potrà operare controlli all'interno del locale con attività di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati.

Va da sé che, all'espletamento delle attività previste, gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, non potranno tenere armi, né oggetti atti ad offendere o qualunque altro strumento di coazione fisica.

Non è tutto. Nel decreto, all'art. 7, si chiariscono le modalità circa la riconoscibilità di queste nuove figure professionali. Nell'espletamento dei compiti previsti, il personale dovrà essere munito di idoneo documento di identità, e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.

Una norma transitoria chiude l'articolato di legge, precisando come il personale che alla data di entrata in vigore del decreto già svolga servizi di controllo potrà continuare ad espletare la propria attività, con le modalità ed i limiti previsti dal decreto stesso, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (9 ottobre 2009).

Soddisfatto per le nuove norme è il Silb, il "Sindacato italiano locali da ballo" aderente a Fipe/Confcommercio. «Finora quella dell'addetto alla sicurezza era una figura ibrida, non regolamentata; quindi non possiamo che essere favorevoli a una norma che la inquadri», chiarisce Renato Giacchetto, che del Sindacato è Presidente.
Umberto Pinotti