|
|
Home > L'Editoria >
Il Carabiniere >
Anno 2010 >
Gennaio
>
ATTUALITA'
Ora solo
professionisti
Istituito l'Albo del "Personale addetto
ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento", che
intende regolamentare un'attività tanto diffusa ma mai chiaramente
definita
Un tempo un linguaggio gergale li appellava come "buttafuori" o
"gorilla". Ora un recente decreto del Ministro dell'Interno, datato
6 ottobre 2009, in attuazione della cosiddetta "Legge sulla
sicurezza", li qualifica come nuova figura professionale,
definendoli "Personale addetto ai servizi di controllo delle
attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei
presenti".
Sì, si tratta proprio di loro, di quei giovanottoni alti, robusti,
dall'aspetto imponente e severo, talvolta individuabili da una
casacca con su scritto un altrettanto altisonante "Sicurezza" o
"Security", posti discretamente all'entrata di sale da ballo o
discoteche con compiti, finora non regolati in modo chiaro, di
sicurezza interna. Il recente testo di legge, con otto articoli, ne
fissa requisiti, ambiti d'intervento ed impiego. Consultiamo
insieme i principali punti innovatori dell'importante materia, che
presenta indubbi caratteri di natura professionale.
Innanzitutto i requisiti di accesso alla categoria: età non
inferiore ai 18 anni, buona salute fisica e mentale, assenza di uso
di alcool o stupefacenti e di elementi psicopatologici, nessuna
condanna, anche con sentenza non definitiva, per delitti non
colposi, nessuna misura di prevenzione a proprio carico, nessuna
adesione a movimenti, associazioni o gruppi organizzati,
conseguimento del Diploma di Scuola media inferiore.
In ciascuna Prefettura è istituito, pertanto, un apposito elenco, e
l'iscrizione ad esso sarà elemento condizionante per l'espletamento
dei servizi. La domanda di registrazione a tale elenco, che sarà
rivista ogni due anni, può essere presentata sia dal gestore del
locale sia dal titolare dell'Istituto di vigilanza: i titolari dei
locali d'intrattenimento e spettacolo, infatti, possono provvedere
ai servizi di controllo direttamente, con proprio personale, o
avvalendosi di figure dipendenti da Istituti autorizzati di
vigilanza.
Ad iscrizione avvenuta, gli aspiranti neo-buttafuori dovranno anche
partecipare ad un corso di formazione, da organizzarsi a cura delle
Regioni, con uno sviluppo didattico su tre diverse aree tematiche.
Una giuridica, con riguardo, in particolare, alla materia
dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di
polizia e delle Polizie locali. Quindi, una sessione dedicata alle
materie di natura tecnica, relative alla conoscenza delle
disposizioni sulla prevenzione degli incendi, la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, e sulle nozioni di primo soccorso
sanitario. Da ultimo, gli aspiranti "buttafuori" dovranno avere
conoscenze anche di psicologia e del sociale, oltre a capacità di
concentrazione e di autocontrollo; dovranno essere in grado di
entrare in contatto con il pubblico, avere particolari doti di
comunicazione e una consapevolezza del proprio ruolo professionale
che permetta loro di mettersi in relazione con tutti i possibili
destinatari del proprio servizio, compresi, ad esempio, i soggetti
diversamente abili.
Nel decreto, oltre che dettare i requisiti per l'appartenenza al
"personale addetto ai compiti di controllo" e definire le linee di
preparazione professionale, si prevede anche il loro tipo di
impiego operativo. Nell'esercizio dei compiti, il personale potrà
procedere ai controlli preliminari, intesi come osservazione
sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali
sostanze illecite od oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro
materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a
rischio l'incolumità o la salute delle persone. Qualora si dovesse
riscontrare qualcosa di anomalo, v'è l'obbligo di farne immediata
comunicazione alle Forze di Polizia e di adottare ogni iniziativa
utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio
all'accessibilità delle vie di fuga.
Altro compito riguarda i controlli all'atto dell'accesso del
pubblico, con il presidio degli ingressi dei luoghi e la verifica
dell'eventuale possesso di un titolo valido di accesso. Chi sarà
chiamato a questi compiti, infine, potrà operare controlli
all'interno del locale con attività di osservazione per la verifica
del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di
comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati.
Va da sé che, all'espletamento delle attività previste, gli addetti
al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto
d'armi, non potranno tenere armi, né oggetti atti ad offendere o
qualunque altro strumento di coazione fisica.
Non è tutto. Nel decreto, all'art. 7, si chiariscono le modalità
circa la riconoscibilità di queste nuove figure professionali.
Nell'espletamento dei compiti previsti, il personale dovrà essere
munito di idoneo documento di identità, e tenere esposto un
tesserino di riconoscimento, di colore giallo, recante la dicitura
«Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.
Una norma transitoria chiude l'articolato di legge, precisando come
il personale che alla data di entrata in vigore del decreto già
svolga servizi di controllo potrà continuare ad espletare la
propria attività, con le modalità ed i limiti previsti dal decreto
stesso, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge (9 ottobre 2009).
Soddisfatto per le nuove norme è il Silb, il "Sindacato italiano
locali da ballo" aderente a Fipe/Confcommercio. «Finora quella
dell'addetto alla sicurezza era una figura ibrida, non
regolamentata; quindi non possiamo che essere favorevoli a una
norma che la inquadri», chiarisce Renato Giacchetto, che del
Sindacato è Presidente. |
Umberto Pinotti
|
|
|