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Dal 1° agosto 2009 sono entrate in vigore a livello comunitario
talune importanti novità legislative nel settore vitivinicolo.
Cambiamenti volti a conferire maggiore equilibrio a un mercato in
cui l'Unione Europea occupa una posizione predominante, con una
produzione annua di 175 milioni di ettolitri e un panorama mondiale
in cui rappresenta il 45% delle superfici viticole del pianeta, il
65% della produzione, il 57% dei consumi e il 70% delle
esportazioni.
Non stupisce, perciò, che si sia sentita la necessità di introdurre
provvedimenti capaci di garantire, nel contempo, la protezione
dell'ambiente nelle regioni vinicole e la salvaguardia delle
politiche di qualità tradizionali, semplificando anche le norme di
etichettatura, nell'interesse dei produttori e dei
consumatori.
Gli aspetti che qualificano l'atteso testo regolamentare sono da
riferirsi, in gran parte, ai produttori di vino; non meno
rilevanti, però, sono quelli studiati per favorire chi il nettare
dell'uva lo porta in tavola e potrà contare su un prodotto sempre
più chiaramente individuabile e rintracciabile.
Gli elementi di novità, per chi pratica l'enologia, riguardano
l'istituzione delle dotazioni finanziarie nazionali, tali da
consentire agli Stati membri di adattare le misure alle loro
situazioni particolari, come la ristrutturazione-riconversione dei
vigneti. Il testo regolamentare prevede pure la concessione di
investimenti destinati all'ammodernamento della catena di
produzione e all'innovazione, così come misure di sviluppo rurale,
con l'auspicato insediamento di giovani agricoltori e il
miglioramento della commercializzazione e della formazione
professionale.
Nel testo di legge si è voluto sia regolare l'eliminazione
progressiva dei regimi di distillazione di crisi, limitata a
quattro anni, a discrezione degli Stati membri, fino al termine
della campagna 2011-'12, sia introdurre un regime di estirpazione
volontaria su un periodo di tre anni, con premi decrescenti (uno
Stato membro potrà mettere fine all'estirpazione quando la
superficie estirpata rischia di superare l'8% di quella viticola
nazionale o il 10% della superficie totale di una determinata
regione). Infine, nella nuova Ocm (Organizzazione Comune di
Mercato) del vino è previsto che la pratica dello zuccheraggio
continui ad essere autorizzata, pur con una riduzione dei livelli
massimi di arricchimento.
Passiamo ora alle novità introdotte sull'etichettatura e sulla
struttura commerciale dei vini imbottigliati. Sono previste due
tipologie di vini: senza origine (classificabili in varietali e non
varietali) e con origine, suddividibili in Denominazione di origine
protetta (Dop) e Indicazione geografica protetta (Igp). Viene di
conseguenza cassata la cosiddetta "piramide dei vini italiani a
denominazione d'origine", quali i vini Docg (a denominazione di
origine controllata e garantita), Doc (a denominazione di origine
controllata), Igt (a indicazione geografica tipica) e i vini da
tavola. Tipologie tutte che transiteranno automaticamente, dal 1°
agosto 2009, nel nuovo registro comunitario delle Dop e Igt.
Per quanto attiene alle etichette sulle bottiglie, si potrà
indicare l'anno di vendemmia ed anche una o più varietà di prodotto
base impiegato nella produzione; sarà inoltre rafforzata la
protezione comunitaria ed internazionale delle denominazioni per
eccellenza, quali "Brunello di Montalcino" e "Morellino di
Scansano", che rimarranno composte, oltre che dall'elemento
geografico, anche da una menzione tradizionale.
Con la riforma si apriranno pure nuove opportunità di mercato per i
produttori che vorranno competere sul mercato internazionale nel
segmento "vini varietali", riportando in etichetta il nome di un
vitigno. Per l'Italia, sono previste delle deroghe al fine di
limitare l'utilizzo del nome di varietà di uve riconosciute di
pregio dal consumatore, a condizione che siano assicurati i
requisiti di certificazione e di controllo. Il nuovo sistema di
classificazione, di protezione, di etichettatura e di controllo del
vino imbottigliato, insomma, si pone quale vincolo di garanzia per
una maggior tutela del consumatore e trasparenza tra i produttori,
consentendo alle imprese vitivinicole di adeguarsi gradualmente
alle nuove regole.
Marchi di qualità. Le loro sigle sono stampate su ogni bottiglia di
vino che si rispetti. Ma cosa significano esattamente i marchi cui
ogni produttore di nettare d'uva - e non solo - ambisce? Vediamoli
uno per uno.
•Dop. Denominazione di Origine Protetta. È un marchio previsto
dalla legislazione europea e individua un prodotto agroalimentare
realizzato solo in una determinata zona, con tecnologie dalla
tradizione storica comprovata. Sono normalmente certificati con
questa dizione i prodotti trasformati (formaggi, salumi). Ogni
prodotto ha un disciplinare di produzione e un Consorzio di
produttori.
•igp. Indicazione Geografica Protetta. Previsto dalla legislazione
europea, individua produzioni agroalimentari per le quali solo la
coltivazione o l'allevamento - o la trasformazione o l'elaborazione
- avvengono in una determinata area, che conferisce al prodotto
caratteristiche particolari. Sono certificate con questo marchio
produzioni fresche non trasformate (frutta, verdura). Anche in
questo caso, ogni prodotto ha un disciplinare di produzione e un
Consorzio di produttori.
•pat. Prodotto Agroalimentare Tradizionale. Di questo titolo si
fregiano i prodotti inseriti in un elenco regionale previsto dalla
normativa nazionale e che sono in qualche misura tipici,
tradizionali, legati al mondo contadino che fu.
•doc. Denominazione d'Origine Controllata. Indica i vini prodotti
in zone appositamente delimitate, di piccole o medie dimensioni. È
definito da un disciplinare di produzione e i vini sono ammessi al
consumo solo dopo l'analisi delle loro caratteristiche chimiche e
sensoriali.
•docg. Denominazione d'Origine Controllata e Garantita. Indica vini
doc di particolare pregio e notorietà, sottoposti a controlli molto
rigidi. Ogni bottiglia porta un contrassegno dello stato che ne
garantisce origine e qualità.
•Agricoltura Biologica. Questo marchio certifica che un prodotto è
stato ottenuto seguendo il metodo - riconosciuto e codificato
dall'Ue - dell'agricoltura biologica, che prevede il divieto
dell'utilizzo di antiparassitari e fertilizzanti di sintesi
chimica.
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