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Calici sicuri

Nel mese dei brindisi si potrà essere ancora più tranquilli su ciò che stiamo bevendo. Sono entrate infatti in vigore le nuove norme europee che rendono più chiare origini e caratteristiche delle varie etichette

Controlli contro le frodi ai prodotti agroalimentari Dal 1° agosto 2009 sono entrate in vigore a livello comunitario talune importanti novità legislative nel settore vitivinicolo. Cambiamenti volti a conferire maggiore equilibrio a un mercato in cui l'Unione Europea occupa una posizione predominante, con una produzione annua di 175 milioni di ettolitri e un panorama mondiale in cui rappresenta il 45% delle superfici viticole del pianeta, il 65% della produzione, il 57% dei consumi e il 70% delle esportazioni.

Non stupisce, perciò, che si sia sentita la necessità di introdurre provvedimenti capaci di garantire, nel contempo, la protezione dell'ambiente nelle regioni vinicole e la salvaguardia delle politiche di qualità tradizionali, semplificando anche le norme di etichettatura, nell'interesse dei produttori e dei consumatori.
Gli aspetti che qualificano l'atteso testo regolamentare sono da riferirsi, in gran parte, ai produttori di vino; non meno rilevanti, però, sono quelli studiati per favorire chi il nettare dell'uva lo porta in tavola e potrà contare su un prodotto sempre più chiaramente individuabile e rintracciabile.

Gli elementi di novità, per chi pratica l'enologia, riguardano l'istituzione delle dotazioni finanziarie nazionali, tali da consentire agli Stati membri di adattare le misure alle loro situazioni particolari, come la ristrutturazione-riconversione dei vigneti. Il testo regolamentare prevede pure la concessione di investimenti destinati all'ammodernamento della catena di produzione e all'innovazione, così come misure di sviluppo rurale, con l'auspicato insediamento di giovani agricoltori e il miglioramento della commercializzazione e della formazione professionale.

Nel testo di legge si è voluto sia regolare l'eliminazione progressiva dei regimi di distillazione di crisi, limitata a quattro anni, a discrezione degli Stati membri, fino al termine della campagna 2011-'12, sia introdurre un regime di estirpazione volontaria su un periodo di tre anni, con premi decrescenti (uno Stato membro potrà mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata rischia di superare l'8% di quella viticola nazionale o il 10% della superficie totale di una determinata regione). Infine, nella nuova Ocm (Organizzazione Comune di Mercato) del vino è previsto che la pratica dello zuccheraggio continui ad essere autorizzata, pur con una riduzione dei livelli massimi di arricchimento.

Passiamo ora alle novità introdotte sull'etichettatura e sulla struttura commerciale dei vini imbottigliati. Sono previste due tipologie di vini: senza origine (classificabili in varietali e non varietali) e con origine, suddividibili in Denominazione di origine protetta (Dop) e Indicazione geografica protetta (Igp). Viene di conseguenza cassata la cosiddetta "piramide dei vini italiani a denominazione d'origine", quali i vini Docg (a denominazione di origine controllata e garantita), Doc (a denominazione di origine controllata), Igt (a indicazione geografica tipica) e i vini da tavola. Tipologie tutte che transiteranno automaticamente, dal 1° agosto 2009, nel nuovo registro comunitario delle Dop e Igt.

Per quanto attiene alle etichette sulle bottiglie, si potrà indicare l'anno di vendemmia ed anche una o più varietà di prodotto base impiegato nella produzione; sarà inoltre rafforzata la protezione comunitaria ed internazionale delle denominazioni per eccellenza, quali "Brunello di Montalcino" e "Morellino di Scansano", che rimarranno composte, oltre che dall'elemento geografico, anche da una menzione tradizionale.

Con la riforma si apriranno pure nuove opportunità di mercato per i produttori che vorranno competere sul mercato internazionale nel segmento "vini varietali", riportando in etichetta il nome di un vitigno. Per l'Italia, sono previste delle deroghe al fine di limitare l'utilizzo del nome di varietà di uve riconosciute di pregio dal consumatore, a condizione che siano assicurati i requisiti di certificazione e di controllo. Il nuovo sistema di classificazione, di protezione, di etichettatura e di controllo del vino imbottigliato, insomma, si pone quale vincolo di garanzia per una maggior tutela del consumatore e trasparenza tra i produttori, consentendo alle imprese vitivinicole di adeguarsi gradualmente alle nuove regole.

Marchi di qualità. Le loro sigle sono stampate su ogni bottiglia di vino che si rispetti. Ma cosa significano esattamente i marchi cui ogni produttore di nettare d'uva - e non solo - ambisce? Vediamoli uno per uno.

•Dop. Denominazione di Origine Protetta. È un marchio previsto dalla legislazione europea e individua un prodotto agroalimentare realizzato solo in una determinata zona, con tecnologie dalla tradizione storica comprovata. Sono normalmente certificati con questa dizione i prodotti trasformati (formaggi, salumi). Ogni prodotto ha un disciplinare di produzione e un Consorzio di produttori.

•igp. Indicazione Geografica Protetta. Previsto dalla legislazione europea, individua produzioni agroalimentari per le quali solo la coltivazione o l'allevamento - o la trasformazione o l'elaborazione - avvengono in una determinata area, che conferisce al prodotto caratteristiche particolari. Sono certificate con questo marchio produzioni fresche non trasformate (frutta, verdura). Anche in questo caso, ogni prodotto ha un disciplinare di produzione e un Consorzio di produttori.

•pat. Prodotto Agroalimentare Tradizionale. Di questo titolo si fregiano i prodotti inseriti in un elenco regionale previsto dalla normativa nazionale e che sono in qualche misura tipici, tradizionali, legati al mondo contadino che fu.

•doc. Denominazione d'Origine Controllata. Indica i vini prodotti in zone appositamente delimitate, di piccole o medie dimensioni. È definito da un disciplinare di produzione e i vini sono ammessi al consumo solo dopo l'analisi delle loro caratteristiche chimiche e sensoriali.

•docg. Denominazione d'Origine Controllata e Garantita. Indica vini doc di particolare pregio e notorietà, sottoposti a controlli molto rigidi. Ogni bottiglia porta un contrassegno dello stato che ne garantisce origine e qualità.

•Agricoltura Biologica. Questo marchio certifica che un prodotto è stato ottenuto seguendo il metodo - riconosciuto e codificato dall'Ue - dell'agricoltura biologica, che prevede il divieto dell'utilizzo di antiparassitari e fertilizzanti di sintesi chimica.

Umberto Pinotti