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Società
Casa
ecologica...
...e magari anche caserma. Risultano di
notevole interesse le iniziative per ridurre le emissioni di gas a
effetto serra delle abitazioni, promuovendo e incentivando
l'innovazione tecnologica
Con la recente entrata
in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia", è stato fissato un ulteriore punto
fermo nel settore della salvaguardia ambientale.
L'introduzione della nuova legislativa è, infatti, volta a
stabilire "i criteri, le condizioni e le modalità per
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di
favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle
fonti rinnovabili e la diversificazione energetica,
contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di
limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal
protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti
più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico". Così
l'articolo 1, "Principi generali", del testo di legge. «È
un'operazione culturale che, oltre a permetterci di tagliare
le emissioni di anidride carbonica sarà di stimolo alla
crescita, all'innovazione tecnologica e alla riduzione della
bolletta energetica delle famiglie», ha spiegato Pierluigi
Bersani, Ministro dello Sviluppo economico.
Costretti ad un sommario esame per ragioni di spazio, consultiamo
insieme i 17 articoli e i 12 allegati di specificità. Il decreto si
applica agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto di
ristrutturazione, con talune eccezioni. Nel caso di
ristrutturazioni di edifici esistenti, e per quanto riguarda i
requisiti minimi prestazionali, è prevista un'applicazione graduale
in relazione al tipo di intervento; l'applicazione integrale vale
per l'edificio la cui superficie utile è superiore a 1.000 metri
quadrati. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto, saranno definiti i criteri generali, le metodologie di
calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei
consumi di energia; entro un anno, invece, gli edifici di nuova
costruzione saranno dotati, al termine della costruzione stessa e a
cura del costruttore, di una certificazione energetica. Tale
attestato deve comprendere sia i dati relativi all'efficienza
energetica propri dell'edificio, sia i valori vigenti a norma di
legge e i valori di riferimento, che consentiranno ai cittadini di
valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio,
nonché i suggerimenti in merito agli interventi più significativi
ed economicamente convenienti per il miglioramento delle
prestazioni stesse.
Appuntiamo, ora, nella nostra agenda conoscitiva, le varie
scadenze previste dal decreto. La certificazione dei consumi
energetici scatterà, in caso di compravendita dell'intero immobile,
dal prossimo 1° luglio per gli edifici superiori ai 1.000 metri
quadrati; dal 1° luglio 2008 lo stesso obbligo riguarderà anche gli
edifici di superficie al di sotto dei 1.000 metri quadrati, sempre
in caso di compravendita di immobile. Dal 1° luglio 2009, infine,
l'etichetta energetica diventerà obbligatoria anche per vendere un
singolo appartamento. «I nuovi edifici dovranno essere schermati
dai raggi del sole in modo da diminuire il bisogno di
condizionamento; saranno fortemente incentivate le caldaie ad alta
efficienza che fanno risparmiare un 20 per cento dei consumi, e
sarà introdotta una piccola quota di fotovoltaico, obbligatorio
nelle case di nuova costruzione», commenta Gianni Silvestrini,
Consigliere per l'energia e l'ambiente del Ministro Bersani. «La
somma delle misure adottate costituisce una rivoluzione tecnologica
nel settore edilizio, responsabile del 30 per cento dei consumi
energetici», prosegue Silvestrini, «e i benefici saranno
immediatamente visibili: ogni anno si costruiscono 250mila nuovi
alloggi e ogni nuova abitazione consuma per il riscaldamento una
tonnellata di petrolio l'anno secondo i vecchi standard, oltre un
terzo in meno secondo i nuovi».
Al testo normativo è accluso un articolato di dettagliate
disposizioni finali. Il titolo III, articolo 13, recita: "Il
Ministero della Attività Produttive predispone programmi, progetti
e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio
energetico che privilegiano le sinergie di competenza e di risorse
dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e che
possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti
tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi
programmi e progetti hanno come obiettivo sia la piena attuazione
del decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione
rivolte ai cittadini e agli operatori del settore tecnico e
immobiliare, sia la sensibilizzazione degli utenti finali e della
scuola, (...) nonché l'aggiornamento del circuito professionale e
la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la
qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del
processo edilizio, con particolare attenzione all'efficienza
energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e illuminazione". |
Umberto Pinotti
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