| L'argomento, inutile dirlo, è di
estrema attualità. Nei giorni scorsi sono state diverse le vicende
che hanno riportato all'attenzione le legittime esigenze di tutela
dei diritti dei cittadini. Senza entrare nel merito dei singoli
casi, proveremo a dare al riguardo una serie di
informazioni.
Con
l'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati
personali (decreto legislativo 196/2003), il legislatore ha
armonizzato l'articolato quadro normativo, costituito dalla legge
n. 675 del 1996 e dai successivi provvedimenti modificativi e
integrativi.
Il Codice contiene una raccolta di
tutta la disciplina tesa a garantire la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Poiché
il Codice è piuttosto corposo (ben 186 articoli, più allegati), si
cercherà di illustrarne alcuni aspetti di maggiore interesse,
riportando concreti casi di applicazione.
Il diritto alla protezione dei dati
personali è affermato quale prerogativa fondamentale della persona.
Introdotto in attuazione dell'articolo 8 della "Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea" del 7 dicembre 2000, consiste nel
diritto di conoscere e di controllare la diffusione di informazioni
che ci riguardano.
IL TRATTAMENTO DEI DATI. Si
intende per "trattamento" qualunque operazione, manuale o
elettronica, concernente la raccolta, la registrazione,
l'elaborazione, l'utilizzo, la diffusione e la cancellazione dei
dati. Sono esempi di dati personali un numero di telefono, un
indirizzo, un soprannome. In molti casi queste informazioni non
possono essere omesse. Andando subito al tema maggiormente
discusso, ad esempio, non viola la privacy la Forza di Polizia che
utilizza gli esiti delle intercettazioni telefoniche nel contesto
di un procedimento disciplinare. È accaduto che un appartenente ad
una Forza di Polizia abbia fatto ricorso, sottolineando che,
secondo l'art. 270 del Codice di Procedura Penale, non si sarebbero
potuti utilizzare nel procedimento disciplinare a suo carico i
verbali delle intercettazioni. Il ricorso è stato ritenuto
infondato, poiché la norma non preclude, in linea generale,
l'utilizzazione delle trascrizioni delle intercettazioni in
provvedimenti diversi da quello penale.
Non si può omettere il nome del
vigile nel verbale compilato per applicare le contravvenzioni al
Codice della Strada, anche se al fine di tutelarne l'incolumità in
ordine a potenziali minacce da parte dei trasgressori. Nessuna
disposizione infatti preclude alla Polizia Municipale di indicare
nei verbali le generalità degli agenti.
Non sussiste violazione delle norme
sulla riservatezza dei dati, né del codice deontologico dei
giornalisti, se in un servizio televisivo vengono riprese le
fotografie di un minore mostrate da uno dei genitori. Ciò per
l'espressa autorizzazione del genitore, in presenza di una vicenda
familiare che desti il pubblico interesse, tale da giustificare
un'ampia informazione.
Quando invece si tratta di minori
vittime di molestie sessuali, vige il divieto di diffondere
informazioni che ne permettano il riconoscimento. Meritano
particolare attenzione i dati biometrici (impronte digitali, iride,
riconoscimento facciale e Dna), dato che il Codice prevede che il
loro trattamento venga comunicato al Garante.
La pubblicazione delle foto
segnaletiche senza che ricorrano i necessari fini di giustizia e di
polizia configura una violazione di legge con grave danno per la
dignità delle persone coinvolte. Pertanto, in mancanza di tali
fini, le foto non possono essere diffuse nell'ambito di conferenze
stampa, né è consentito pubblicare sui giornali o trasmettere in
tivvù immagini di persone arrestate in manette.
In ordine agli indirizzi di posta
elettronica, si ritiene che essi non siano liberamente utilizzabili
da chiunque. Il fatto di trovarsi in rete non rende lecito l'uso di
questi dati personali per scopi diversi da quelli per i quali sono
presenti. Gli indirizzi e-mail non sono pubblici come possono
essere quelli presenti sugli elenchi telefonici.
Con riferimento alle fotografie, nel
caso che il fotografo si rifiuti di restituire al soggetto
legittimato i negativi, non si configura alcuna violazione della
privacy, posto che la legge n. 633 del 1941 prevede la possibilità
del fotografo di detenere tali dati personali, fermo restando
l'obbligo di utilizzare i negativi in linea con la legge e di non
farne un uso improprio.
IL CONSENSO. È assolutamente
necessario il consenso dell'interessato per il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici. I
videofonini permettono di registrare fotografie e filmati,
trasmettendo a terzi immagini e suoni in tempo reale. Se le
videochiamate avvengono ad uso personale, facendo sì che le
immagini rimangano nella sfera personale o circoscritte ad un
numero ristretto di persone, il loro uso è ritenuto corretto. È
considerata invece illecita la comunicazione sistematica delle
immagini ad una pluralità di destinatari, senza rispettare i
diritti degli interessati e senza richiedere il preventivo
consenso.
La norma vale anche per gli Sms
pubblicitari. È censurabile il comportamento di un fornitore di
servizi che subordini la stipula del contratto o l'attivazione
della carta prepagata alla concessione del suddetto consenso.
Non è previsto il consenso
dell'interessato quando il trattamento di dati personali avviene da
parte di pubbliche amministrazioni, che devono però attuarlo
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Non costituisce violazione della
privacy la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei ministeri dei
provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti pubblici, poiché
espressamente prevista come obbligo dallo statuto degli impiegati
civili dello Stato (Dpr n. 686/57).
Non è previsto il consenso quando
gli operatori di telefonia mobile inviano messaggi Sms "per ragioni
di ordine pubblico, igiene e sanità", nonché "in casi di disastri e
calamità naturali".
Quando si tratta di dati sensibili
il trattamento è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge, nella quale sono specificati i tipi di dati
che possono essere trattati, le operazioni seguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite.
I dati personali "sensibili" sono
quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale.
Dovendo raccogliere i dati personali
in un fascicolo personale, bisogna avere l'accortezza di conservare
quelli sullo stato di salute dell'interessato separatamente
rispetto alle altre informazioni.
IL PRINCIPIO DI NECESSITÀ.
Secondo tale principio, indicato dal Codice, il trattamento deve
essere escluso quando le finalità perseguite possono essere
raggiunte mediante l'uso di dati anonimi.
Pertanto è sempre necessario
adottare ogni opportuna cautela nella diffusione di nomi e di foto
di protagonisti quando i reati sono ancora in via di accertamento.
Le Forze di Polizia devono valutare con attenzione le informazioni
da divulgare, escludendo dati personali non indispensabili (foto
dell'arrestato, luogo del delitto, residenza della vittima) che
potrebbero agevolare l'identificazione della persona coinvolta.
Il principio di necessità deve
essere sempre osservato dai soggetti che rilasciano una smart card
(carta simile ad una normale carta di credito, ma con la
particolarità di avere un chip integrato contenente dati di
qualsiasi tipo). Essa può essere inserita in un lettore - sim card
all'interno di un telefonino - oppure letta a distanza, come la
smart card all'interno del telepass autostradale.
Quale forma di tutela, il Codice fa
obbligo ai titolari del trattamento di fornire agli interessati
un'adeguata informativa circa le finalità e le modalità dello
stesso, i diritti esercitabili, i dati identificativi del titolare
del trattamento e del responsabile.
Nel corso di prenotazioni turistiche
on line il gestore del sito Web deve informare gli utenti sull'uso
che intenderà fare dei loro dati personali, altrimenti potrebbe
subire l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
Passibili di analoghe sanzioni sono
anche i titolari di discoteche per aver omesso di informare
preventivamente i clienti circa le prescrizioni e i diritti
stabiliti dalla legge sulla privacy, in seguito all'installazione
di un sistema di telecamere a circuito chiuso.
A proposito della videosorveglianza,
in costante crescita, sono state individuate alcune regole. Tra
queste: i cittadini devono essere informati della presenza di
telecamere; bisogna stabilire entro quanto tempo le immagini devono
essere cancellate, prevedendo la loro conservazione solo per
esigenze giudiziarie o di polizia (si pensi ad esempio alle
immagini registrate per verificare gli accessi dei veicoli ai
centri storici).
I DIRITTI. All'interessato è
riconosciuto il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di
ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima se trattati in
violazione di legge. Egli inoltra una richiesta all'amministrazione
titolare del trattamento o al responsabile, senza particolari
formalità, con diritto a una risposta nel termine di 15 giorni dal
ricevimento, ovvero di 30 giorni - previa comunicazione - se le
operazioni sono particolarmente complesse o per altro valido
motivo.
Il paziente che ha subito un
intervento di chirurgia plastica, e che intende avviare una causa
di risarcimento danni nei confronti del medico che l'ha operato, ha
pieno diritto di accedere alla cartella clinica contenente i propri
dati personali, comprese le fotografie scattate in vista
dell'intervento.
In tema di accesso ai tabulati
telefonici l'abbonato ha facoltà di chiedere al gestore i dati
relativi alle sole telefonate in uscita, sussistendo la più ampia
tutela per utenti chiamanti.
La normativa sulla privacy non
consente di utilizzare gli indirizzi di posta elettronica per
inviare messaggi pubblicitari indesiderati (cosiddetto spamming) se
non nel rispetto di determinate regole: il destinatario deve
esprimere un previo consenso, revocabile; la procedura non deve
comportare oneri; non è consentito l'invio anonimo. La tutela
giurisdizionale del diritto di accesso ai dati personali e degli
altri diritti sanciti dal Codice è di competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
IL GARANTE. È un'autorità
indipendente, istituita per assicurare la tutela dei diritti in
argomento. È un organo collegiale composto da 4 membri eletti dal
Parlamento, con un mandato di 4 anni. Deve, fra l'altro:
controllare che i trattamenti dei dati siano effettuati nel
rispetto delle norme; esaminare decisioni, segnalazioni e reclami;
vietare il trattamento illecito o non corretto dei dati; esprimere
i pareri richiesti dal Presidente del Consiglio o di ciascun
Ministro; trasmettere annualmente al Parlamento ed al Governo una
relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del
Codice. Speriamo in questo modo di aver fornito un contributo per
una diffusa conoscenza di una tematica che coinvolge tutti ed è
destinata a tenere banco sui media ancora per un lunghissimo
tempo. |