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La tutela della privacy

Come proteggere le esigenze di quegli stessi cittadini di cui è necessario conoscere i dati riservati e personali? Risponde, in modo sistematico e puntuale, un corposo Codice

L'argomento, inutile dirlo, è di estrema attualità. Nei giorni scorsi sono state diverse le vicende che hanno riportato all'attenzione le legittime esigenze di tutela dei diritti dei cittadini. Senza entrare nel merito dei singoli casi, proveremo a dare al riguardo una serie di informazioni.

Con l'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003), il legislatore ha armonizzato l'articolato quadro normativo, costituito dalla legge n. 675 del 1996 e dai successivi provvedimenti modificativi e integrativi.

Il Codice contiene una raccolta di tutta la disciplina tesa a garantire la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Poiché il Codice è piuttosto corposo (ben 186 articoli, più allegati), si cercherà di illustrarne alcuni aspetti di maggiore interesse, riportando concreti casi di applicazione.

Il diritto alla protezione dei dati personali è affermato quale prerogativa fondamentale della persona. Introdotto in attuazione dell'articolo 8 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" del 7 dicembre 2000, consiste nel diritto di conoscere e di controllare la diffusione di informazioni che ci riguardano.

IL TRATTAMENTO DEI DATI. Si intende per "trattamento" qualunque operazione, manuale o elettronica, concernente la raccolta, la registrazione, l'elaborazione, l'utilizzo, la diffusione e la cancellazione dei dati. Sono esempi di dati personali un numero di telefono, un indirizzo, un soprannome. In molti casi queste informazioni non possono essere omesse. Andando subito al tema maggiormente discusso, ad esempio, non viola la privacy la Forza di Polizia che utilizza gli esiti delle intercettazioni telefoniche nel contesto di un procedimento disciplinare. È accaduto che un appartenente ad una Forza di Polizia abbia fatto ricorso, sottolineando che, secondo l'art. 270 del Codice di Procedura Penale, non si sarebbero potuti utilizzare nel procedimento disciplinare a suo carico i verbali delle intercettazioni. Il ricorso è stato ritenuto infondato, poiché la norma non preclude, in linea generale, l'utilizzazione delle trascrizioni delle intercettazioni in provvedimenti diversi da quello penale.

Non si può omettere il nome del vigile nel verbale compilato per applicare le contravvenzioni al Codice della Strada, anche se al fine di tutelarne l'incolumità in ordine a potenziali minacce da parte dei trasgressori. Nessuna disposizione infatti preclude alla Polizia Municipale di indicare nei verbali le generalità degli agenti.

Non sussiste violazione delle norme sulla riservatezza dei dati, né del codice deontologico dei giornalisti, se in un servizio televisivo vengono riprese le fotografie di un minore mostrate da uno dei genitori. Ciò per l'espressa autorizzazione del genitore, in presenza di una vicenda familiare che desti il pubblico interesse, tale da giustificare un'ampia informazione.

Quando invece si tratta di minori vittime di molestie sessuali, vige il divieto di diffondere informazioni che ne permettano il riconoscimento. Meritano particolare attenzione i dati biometrici (impronte digitali, iride, riconoscimento facciale e Dna), dato che il Codice prevede che il loro trattamento venga comunicato al Garante.

La pubblicazione delle foto segnaletiche senza che ricorrano i necessari fini di giustizia e di polizia configura una violazione di legge con grave danno per la dignità delle persone coinvolte. Pertanto, in mancanza di tali fini, le foto non possono essere diffuse nell'ambito di conferenze stampa, né è consentito pubblicare sui giornali o trasmettere in tivvù immagini di persone arrestate in manette.

In ordine agli indirizzi di posta elettronica, si ritiene che essi non siano liberamente utilizzabili da chiunque. Il fatto di trovarsi in rete non rende lecito l'uso di questi dati personali per scopi diversi da quelli per i quali sono presenti. Gli indirizzi e-mail non sono pubblici come possono essere quelli presenti sugli elenchi telefonici.

Con riferimento alle fotografie, nel caso che il fotografo si rifiuti di restituire al soggetto legittimato i negativi, non si configura alcuna violazione della privacy, posto che la legge n. 633 del 1941 prevede la possibilità del fotografo di detenere tali dati personali, fermo restando l'obbligo di utilizzare i negativi in linea con la legge e di non farne un uso improprio.

IL CONSENSO. È assolutamente necessario il consenso dell'interessato per il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici. I videofonini permettono di registrare fotografie e filmati, trasmettendo a terzi immagini e suoni in tempo reale. Se le videochiamate avvengono ad uso personale, facendo sì che le immagini rimangano nella sfera personale o circoscritte ad un numero ristretto di persone, il loro uso è ritenuto corretto. È considerata invece illecita la comunicazione sistematica delle immagini ad una pluralità di destinatari, senza rispettare i diritti degli interessati e senza richiedere il preventivo consenso.

La norma vale anche per gli Sms pubblicitari. È censurabile il comportamento di un fornitore di servizi che subordini la stipula del contratto o l'attivazione della carta prepagata alla concessione del suddetto consenso.

Non è previsto il consenso dell'interessato quando il trattamento di dati personali avviene da parte di pubbliche amministrazioni, che devono però attuarlo soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Non costituisce violazione della privacy la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei ministeri dei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti pubblici, poiché espressamente prevista come obbligo dallo statuto degli impiegati civili dello Stato (Dpr n. 686/57).

Non è previsto il consenso quando gli operatori di telefonia mobile inviano messaggi Sms "per ragioni di ordine pubblico, igiene e sanità", nonché "in casi di disastri e calamità naturali".

Quando si tratta di dati sensibili il trattamento è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni seguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

I dati personali "sensibili" sono quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Dovendo raccogliere i dati personali in un fascicolo personale, bisogna avere l'accortezza di conservare quelli sullo stato di salute dell'interessato separatamente rispetto alle altre informazioni.

IL PRINCIPIO DI NECESSITÀ. Secondo tale principio, indicato dal Codice, il trattamento deve essere escluso quando le finalità perseguite possono essere raggiunte mediante l'uso di dati anonimi.

Pertanto è sempre necessario adottare ogni opportuna cautela nella diffusione di nomi e di foto di protagonisti quando i reati sono ancora in via di accertamento. Le Forze di Polizia devono valutare con attenzione le informazioni da divulgare, escludendo dati personali non indispensabili (foto dell'arrestato, luogo del delitto, residenza della vittima) che potrebbero agevolare l'identificazione della persona coinvolta.

Il principio di necessità deve essere sempre osservato dai soggetti che rilasciano una smart card (carta simile ad una normale carta di credito, ma con la particolarità di avere un chip integrato contenente dati di qualsiasi tipo). Essa può essere inserita in un lettore - sim card all'interno di un telefonino - oppure letta a distanza, come la smart card all'interno del telepass autostradale.

Quale forma di tutela, il Codice fa obbligo ai titolari del trattamento di fornire agli interessati un'adeguata informativa circa le finalità e le modalità dello stesso, i diritti esercitabili, i dati identificativi del titolare del trattamento e del responsabile.

Nel corso di prenotazioni turistiche on line il gestore del sito Web deve informare gli utenti sull'uso che intenderà fare dei loro dati personali, altrimenti potrebbe subire l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Passibili di analoghe sanzioni sono anche i titolari di discoteche per aver omesso di informare preventivamente i clienti circa le prescrizioni e i diritti stabiliti dalla legge sulla privacy, in seguito all'installazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso.

A proposito della videosorveglianza, in costante crescita, sono state individuate alcune regole. Tra queste: i cittadini devono essere informati della presenza di telecamere; bisogna stabilire entro quanto tempo le immagini devono essere cancellate, prevedendo la loro conservazione solo per esigenze giudiziarie o di polizia (si pensi ad esempio alle immagini registrate per verificare gli accessi dei veicoli ai centri storici).

I DIRITTI. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima se trattati in violazione di legge. Egli inoltra una richiesta all'amministrazione titolare del trattamento o al responsabile, senza particolari formalità, con diritto a una risposta nel termine di 15 giorni dal ricevimento, ovvero di 30 giorni - previa comunicazione - se le operazioni sono particolarmente complesse o per altro valido motivo.

Il paziente che ha subito un intervento di chirurgia plastica, e che intende avviare una causa di risarcimento danni nei confronti del medico che l'ha operato, ha pieno diritto di accedere alla cartella clinica contenente i propri dati personali, comprese le fotografie scattate in vista dell'intervento.

In tema di accesso ai tabulati telefonici l'abbonato ha facoltà di chiedere al gestore i dati relativi alle sole telefonate in uscita, sussistendo la più ampia tutela per utenti chiamanti.

La normativa sulla privacy non consente di utilizzare gli indirizzi di posta elettronica per inviare messaggi pubblicitari indesiderati (cosiddetto spamming) se non nel rispetto di determinate regole: il destinatario deve esprimere un previo consenso, revocabile; la procedura non deve comportare oneri; non è consentito l'invio anonimo. La tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti sanciti dal Codice è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

IL GARANTE. È un'autorità indipendente, istituita per assicurare la tutela dei diritti in argomento. È un organo collegiale composto da 4 membri eletti dal Parlamento, con un mandato di 4 anni. Deve, fra l'altro: controllare che i trattamenti dei dati siano effettuati nel rispetto delle norme; esaminare decisioni, segnalazioni e reclami; vietare il trattamento illecito o non corretto dei dati; esprimere i pareri richiesti dal Presidente del Consiglio o di ciascun Ministro; trasmettere annualmente al Parlamento ed al Governo una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del Codice. Speriamo in questo modo di aver fornito un contributo per una diffusa conoscenza di una tematica che coinvolge tutti ed è destinata a tenere banco sui media ancora per un lunghissimo tempo.

Giuseppe Meglio