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Attenti allo shopping

Numerose le leggi che tutelano il consumatore nei suoi acquisti. Pochi però le conoscono, e ancora meno sono coloro che le applicano. Ecco per voi un riassunto delle norme cui fare riferimento

Esiste l'obbligo per i negozianti di esporre il prezzo del prodotto in vendita: lo dice una legge, la numero 84 del 25 febbraio 2000. La normativa, spesso inapplicata, stabilisce che i prezzi - comprensivi di Iva e di ogni altra imposta - devono essere esposti in maniera chiara e inequivocabile su ogni prodotto in vendita, sia in vetrina sia all'interno del negozio, per garantire la trasparenzaIl telefonino cellulare è di ultima generazione, leggero ed elegante, e in fin dei conti, grazie a una delle tante promozioni, non è costato neppure molto. Ma c'è un problema: acquistato ieri o ieri l'altro, impacchettato e portato a casa, oggi già non funziona più. Se non è il telefonino, può essere l'aspirapolvere o il tostapane, o l'asciugacapelli o un qualunque altro prodotto. Difetti di fabbrica, pezzi stranamente mancanti all'interno della confezione, istruzioni incomprensibili, apparecchiatura non corrispondente a quella che veramente si voleva acquistare (e si pensava di aver acquistato).

Comincia così, di solito, la lunga odissea del consumatore. Obiettivo: non rimetterci danaro e avere un prodotto funzionante. Come va a finire, molti di noi già lo sanno: dopo un po' di tempo perso in inutili proteste, a malincuore bisogna convincersi che anche i soldi sono stati spesi inutilmente. E il più delle volte la storia viene archiviata con qualche paroletta di circostanza: ci dispiace, gentile signore o signora, ma la colpa non è nostra, veramente desolati. Amen. Eppure, per difendersi, esistono leggi e regolamenti, circolari e disposizioni che potrebbero garantirci e che non tutti, purtroppo, conoscono. Chi ha mai sentito parlare, ad esempio, di "garanzia europea di conformità"?

La legge è entrata in vigore nel 2002. Dice che il negoziante è responsabile, per due anni, dei difetti dei prodotti che compriamo e che, in caso di loro malfunzionamento, deve provvedere gratis alla riparazione, alla sostituzione, alla riduzione del prezzo o, in ultima analisi, deve rendere la somma versata. Spesso tutto ciò non accade.

L'associazione dei consumatori Altroconsumo ha condotto un'indagine in trecento punti vendita di otto grandi città italiane sulle informazioni fornite dai negozianti per quanto riguarda la durata minima della garanzia e l'assistenza. Risultati abbastanza sorprendenti: nel 63 per cento dei casi i negozianti hanno risposto che l'assistenza spetta al produttore e non al rivenditore. Alcuni hanno anche chiesto, per il loro eventuale intervento, somme dai 10 ai 15 euro (e la legge parla chiaro: il cliente ha diritto alla riparazione del prodotto senza farsi carico delle difficoltà logistiche e senza doversi sobbarcare ulteriori spese).

Molte le formule fantasiose inventate ai danni di chi acquista. Per esempio, è possibile leggere su qualche cartello: "La garanzia decade in mancanza dello scontrino fiscale". Non è vero: la garanzia non può essere limitata da alcuna condizione. Se manca lo scontrino, si può dimostrare in altri modi di aver acquistato il prodotto in quel negozio (ricevute di bancomat e carte di credito, tanto per dirne una).

Ancora: "I prodotti si cambiano solo se nell'imballaggio originale e integro". E come fa un consumatore a rendersi conto che il prodotto è difettoso se non apre l'imballaggio, rendendolo inevitabilmente non più integro? "La merce non viene cambiata se eventuali difetti non vengono segnalati subito". Errore, di nuovo: il termine è di due mesi dalla data in cui il cliente ha scoperto il difetto (e la denuncia non è neppure necessaria se il venditore riconosce l'esistenza del difetto o se ha occultato il difetto stesso).

"La garanzia dura un anno". Sbagliato: due anni per tutti i beni di consumo, definizione dalla quale sono esclusi i beni immobili e quelli oggetto di vendita forzata. "Se si scarica l'Iva, la garanzia è di un solo anno". E questo è corretto: chi richiede la fattura tratta l'acquisto come una normale transazione tra professionisti. La garanzia di conformità dunque decade e i tempi possono dimezzarsi.

Vi sentite abbastanza tranquilli? Se non lo siete, tenete presente che c'è un'altra legge che vi tutela. Numero 84, del 25 febbraio 2000: la normativa, spesso inapplicata, stabilisce che i prezzi (comprensivi di Iva e di ogni altra imposta) devono essere esposti in maniera chiara e inequivocabile su ogni prodotto in vendita, cioè sia in vetrina sia all'interno del negozio, per garantire la trasparenza, la concorrenza e la libertà di scelta del consumatore. Chi non obbedisce va incontro ad una sanzione amministrativa che può variare dai 516 ai 3.099 euro.

Quanti rispettano la legge? Presto detto: sempre secondo l'indagine di Altroconsumo, solo la metà dei punti vendita. Per la precisione, il 44 per cento dei negozi specializzati, percentuale che sale al 62 per cento nel caso di ipermercati e supermercati. Con un'aggravante: nel 12 per cento dei casi il cartellino, anche se esposto, non è leggibile. C'è ma non c'è, e il consumatore acquista "al buio". Particolarmente grave la situazione nel settore degli alimentari (ai quali nessuno può rinunciare): nel 64 per cento dei casi i punti vendita non mostrano i prezzi. Non va molto meglio nel reparto abbigliamento di supermercati e ipermercati (53 per cento) e nelle cosiddette vendite promozionali, che devono mostrare il cartellino intero accanto a quello corretto (solo nel 46 per cento dei punti vendita la legge è rispettata). Quanto alle città, la maglia nera va a Cagliari e Bari. Nella città sarda il 75 per cento dei negozi si guarda bene dall'informare sui prezzi. A Bari la percentuale è del 67 per cento. La città più virtuosa è Palermo: migliore in classifica con l'86 per cento di ipermercati e supermercati e il 95 per cento dei negozi specializzati in regola.

E se il prodotto, acquistato con tutti i crismi della legge, provoca un danno? Può capitare. In questo caso, in base alle direttive comunitarie, bisogna distinguere tra danni alle cose e alle persone. Nella prima evenienza bisogna fare un'ulteriore distinzione. Se la cosa danneggiata appartiene ad un altro imprenditore o rivenditore con il quale il produttore ha stipulato direttamente un contratto di forniture, si tratta di responsabilità contrattuale per vizi della cosa venduta. Il produttore deve risarcire il danno, a meno che non dimostri che era ignaro, e senza colpa, dei vizi della merce venduta.

Se la cosa danneggiata appartiene all'utilizzatore finale, si tratta invece di responsabilità da fatto illecito con onere del danneggiato di provare il dolo o la colpa del produttore. Se il prodotto difettoso cagiona un danno ad una persona, indipendentemente dal fatto che la persona stessa sia rivenditore o utilizzatore finale, si tratta sempre di responsabilità da fatto illecito con onere della prova a carico del danneggiato.

In teoria. In pratica, soprattutto quando ci troviamo di fronte ad un danno alla persona, i giudici tendono a presumere la colpa del produttore, trasferendo su questo l'onere di provare i fatti che possano escludere la propria responsabilità. Una sorta di inversione dell'onere della prova ispirata ad esigenze di protezione del consumatore e in base alla quale le conseguenze del danno sono addebitate al produttore per il solo fatto di aver messo in circolazione quel determinato prodotto difettoso.

Insomma, consumatore garantito, anche se non molti lo sanno. E ora, buon acquisto. O, almeno, acquisti garantiti, e si spera anche con tanto di cartellino col prezzo e senza danni, né alle cose né alle persone.

Arturo Saitta