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Il telefonino cellulare è di
ultima generazione, leggero ed elegante, e in fin dei conti,
grazie a una delle tante promozioni, non è costato neppure
molto. Ma c'è un problema: acquistato ieri o ieri l'altro,
impacchettato e portato a casa, oggi già non funziona più. Se
non è il telefonino, può essere l'aspirapolvere o il
tostapane, o l'asciugacapelli o un qualunque altro prodotto.
Difetti di fabbrica, pezzi stranamente mancanti all'interno
della confezione, istruzioni incomprensibili, apparecchiatura
non corrispondente a quella che veramente si voleva acquistare
(e si pensava di aver acquistato).
Comincia così, di solito, la lunga
odissea del consumatore. Obiettivo: non rimetterci danaro e avere
un prodotto funzionante. Come va a finire, molti di noi già lo
sanno: dopo un po' di tempo perso in inutili proteste, a malincuore
bisogna convincersi che anche i soldi sono stati spesi inutilmente.
E il più delle volte la storia viene archiviata con qualche
paroletta di circostanza: ci dispiace, gentile signore o signora,
ma la colpa non è nostra, veramente desolati. Amen. Eppure, per
difendersi, esistono leggi e regolamenti, circolari e disposizioni
che potrebbero garantirci e che non tutti, purtroppo, conoscono.
Chi ha mai sentito parlare, ad esempio, di "garanzia europea di
conformità"?
La legge è entrata in vigore nel
2002. Dice che il negoziante è responsabile, per due anni, dei
difetti dei prodotti che compriamo e che, in caso di loro
malfunzionamento, deve provvedere gratis alla riparazione, alla
sostituzione, alla riduzione del prezzo o, in ultima analisi, deve
rendere la somma versata. Spesso tutto ciò non accade.
L'associazione dei consumatori
Altroconsumo ha condotto un'indagine in trecento punti vendita di
otto grandi città italiane sulle informazioni fornite dai
negozianti per quanto riguarda la durata minima della garanzia e
l'assistenza. Risultati abbastanza sorprendenti: nel 63 per cento
dei casi i negozianti hanno risposto che l'assistenza spetta al
produttore e non al rivenditore. Alcuni hanno anche chiesto, per il
loro eventuale intervento, somme dai 10 ai 15 euro (e la legge
parla chiaro: il cliente ha diritto alla riparazione del prodotto
senza farsi carico delle difficoltà logistiche e senza doversi
sobbarcare ulteriori spese).
Molte le formule fantasiose
inventate ai danni di chi acquista. Per esempio, è possibile
leggere su qualche cartello: "La garanzia decade in mancanza dello
scontrino fiscale". Non è vero: la garanzia non può essere limitata
da alcuna condizione. Se manca lo scontrino, si può dimostrare in
altri modi di aver acquistato il prodotto in quel negozio (ricevute
di bancomat e carte di credito, tanto per dirne una).
Ancora: "I prodotti si cambiano solo
se nell'imballaggio originale e integro". E come fa un consumatore
a rendersi conto che il prodotto è difettoso se non apre
l'imballaggio, rendendolo inevitabilmente non più integro? "La
merce non viene cambiata se eventuali difetti non vengono segnalati
subito". Errore, di nuovo: il termine è di due mesi dalla data in
cui il cliente ha scoperto il difetto (e la denuncia non è neppure
necessaria se il venditore riconosce l'esistenza del difetto o se
ha occultato il difetto stesso).
"La garanzia dura un anno".
Sbagliato: due anni per tutti i beni di consumo, definizione dalla
quale sono esclusi i beni immobili e quelli oggetto di vendita
forzata. "Se si scarica l'Iva, la garanzia è di un solo anno". E
questo è corretto: chi richiede la fattura tratta l'acquisto come
una normale transazione tra professionisti. La garanzia di
conformità dunque decade e i tempi possono dimezzarsi.
Vi sentite abbastanza tranquilli? Se
non lo siete, tenete presente che c'è un'altra legge che vi tutela.
Numero 84, del 25 febbraio 2000: la normativa, spesso inapplicata,
stabilisce che i prezzi (comprensivi di Iva e di ogni altra
imposta) devono essere esposti in maniera chiara e inequivocabile
su ogni prodotto in vendita, cioè sia in vetrina sia all'interno
del negozio, per garantire la trasparenza, la concorrenza e la
libertà di scelta del consumatore. Chi non obbedisce va incontro ad
una sanzione amministrativa che può variare dai 516 ai 3.099
euro.
Quanti rispettano la legge? Presto
detto: sempre secondo l'indagine di Altroconsumo, solo la metà dei
punti vendita. Per la precisione, il 44 per cento dei negozi
specializzati, percentuale che sale al 62 per cento nel caso di
ipermercati e supermercati. Con un'aggravante: nel 12 per cento dei
casi il cartellino, anche se esposto, non è leggibile. C'è ma non
c'è, e il consumatore acquista "al buio". Particolarmente grave la
situazione nel settore degli alimentari (ai quali nessuno può
rinunciare): nel 64 per cento dei casi i punti vendita non mostrano
i prezzi. Non va molto meglio nel reparto abbigliamento di
supermercati e ipermercati (53 per cento) e nelle cosiddette
vendite promozionali, che devono mostrare il cartellino intero
accanto a quello corretto (solo nel 46 per cento dei punti vendita
la legge è rispettata). Quanto alle città, la maglia nera va a
Cagliari e Bari. Nella città sarda il 75 per cento dei negozi si
guarda bene dall'informare sui prezzi. A Bari la percentuale è del
67 per cento. La città più virtuosa è Palermo: migliore in
classifica con l'86 per cento di ipermercati e supermercati e il 95
per cento dei negozi specializzati in regola.
E se il prodotto, acquistato con
tutti i crismi della legge, provoca un danno? Può capitare. In
questo caso, in base alle direttive comunitarie, bisogna
distinguere tra danni alle cose e alle persone. Nella prima
evenienza bisogna fare un'ulteriore distinzione. Se la cosa
danneggiata appartiene ad un altro imprenditore o rivenditore con
il quale il produttore ha stipulato direttamente un contratto di
forniture, si tratta di responsabilità contrattuale per vizi della
cosa venduta. Il produttore deve risarcire il danno, a meno che non
dimostri che era ignaro, e senza colpa, dei vizi della merce
venduta.
Se la cosa danneggiata appartiene
all'utilizzatore finale, si tratta invece di responsabilità da
fatto illecito con onere del danneggiato di provare il dolo o la
colpa del produttore. Se il prodotto difettoso cagiona un danno ad
una persona, indipendentemente dal fatto che la persona stessa sia
rivenditore o utilizzatore finale, si tratta sempre di
responsabilità da fatto illecito con onere della prova a carico del
danneggiato.
In teoria. In pratica, soprattutto
quando ci troviamo di fronte ad un danno alla persona, i giudici
tendono a presumere la colpa del produttore, trasferendo su questo
l'onere di provare i fatti che possano escludere la propria
responsabilità. Una sorta di inversione dell'onere della prova
ispirata ad esigenze di protezione del consumatore e in base alla
quale le conseguenze del danno sono addebitate al produttore per il
solo fatto di aver messo in circolazione quel determinato prodotto
difettoso.
Insomma, consumatore garantito,
anche se non molti lo sanno. E ora, buon acquisto. O, almeno,
acquisti garantiti, e si spera anche con tanto di cartellino col
prezzo e senza danni, né alle cose né alle
persone. |