In
questo mese:
- Stupefacenti: consumo o
spaccio?
- Diritto di seguito
- Incidenti stradali
- Disposizioni sul blocco dei
cellulari
- Numero antiviolenza donna
1522
- Legittima difesa
- Privacy ed Internet
Stupefacenti: consumo o spaccio?
Dopo tanta attesa, è stata pubblicata la tabella per distinguere,
in base alla nuova legge sugli stupefacenti, i consumatori dagli
spacciatori. Il 4 aprile scorso, infatti, il Ministro per i
Rapporti con il Parlamento con delega alle tossicodipendenze, On.
Carlo Giovanardi, ed il Sottosegretario di Stato alla Salute, Sen.
Cesare Cursi, hanno tenuto, presso Palazzo Chigi, una conferenza
stampa per illustrare il decreto ministeriale che fissa i limiti
quantitativi massimi di principio attivo di sostanze stupefacenti,
così come previsto dalla legge n° 49 del 2006 sulle
tossicodipendenze.
"Uno degli aspetti fondamentali della legge - ha detto Giovanardi -
consiste proprio nel distinguere chi, da consumatore, va incontro
solo a sanzioni amministrative e chi, al contrario, verrà punito
con la condanna penale perchè in base alla quantità di droga
posseduta verrà considerato spacciatore. Le tabelle sono elementi
per uscire dalla discrezionalità che fino a questo momento ha
caratterizzato l'operato dei giudici nell'irrogare le pene".
La tabella, redatta da una commissione ministeriale composta da 11
esperti, stabilisce in particolare la quantità massima detenibile
di sostanza, calcolata sulla dose media singola (dms), cioè sulla
quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a
produrre in un soggetto già tollerante e dipendente un effetto
stupefacente o psicotropo. La quantità massima detenibile (qmd),
calcolata in milligrammi di principio attivo ed il corrispondente
numero di dosi/assunzioni, varia così da sostanza a sostanza. Per
l'eroina, infatti, la qmd è di 250 mg di principio attivo, pari a
10 dosi; per la cocaina è di 750 mg, pari a cinque dosi, mentre per
la cannabis è di 500 mg, pari a 15-20 spinelli. La soglia che
distingue il consumo personale dallo spaccio riguarda ovviamente
tutte le droghe in circolazione in Italia. Per l'ecstasy la qmd,
sempre in termini di principio attivo, è di 750 mg, pari a cinque
compresse; per l'anfetamina è di 500 mg corrispondenti a cinque
dosi, mentre per Lsd si parla di tre "francobolli", contenenti lo
0,15 di principio attivo come qmd.
In base alle nuove norme sulla droga, pertanto, chi viene trovato
in possesso di una quantità di sostanze che non supera i livelli
indicati dalla tabella ministeriale è passibile unicamente di
sanzioni amministrative, che possono andare dal ritiro della
patente a quello del passaporto al fermo amministrativo del
ciclomotore. Il discorso cambia qualora dalla detenzione si
"ricada" nello spaccio. Per i reati di spaccio e traffico di
stupefacenti le nuove norme prevedono l'arresto obbligatorio e la
reclusione da sei a 20 anni. Invece, nel caso di detenzione a fine
di spaccio, qualora il fatto sia di lieve entità, l'arresto è
facoltativo e la pena può variare da uno a sei anni di reclusione,
ma il giudice, su richiesta dell'imputato tossicodipendente o
assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope e qualora non debba
concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena,
può applicare la misura alternativa del lavoro di pubblica
utilità.
In definitiva, una legge, quella sulla droga, che secondo
Giovanardi "non riempie ma svuota le carceri", mentre Giuseppe
Vaccai, responsabile "Tossicodipendenze" dei DS, sottolinea come
"dosaggi, tolleranza, condizione psicofisica e sociale, contesto di
consumo e motivazioni all'uso sono fattori soggettivi che incidono
in modo notevolissimo sul significato e sugli effetti che la dose
ha sul singolo consumatore". Intanto, i consumi di droga in Italia
continuano ad aumentare ed il nostro Paese quest'anno ha superato
per la prima volta l'Olanda: infatti, con il 13% degli italiani tra
i 15 e i 34 anni che fuma spinelli, siamo al 7° posto in Europa per
consumo di cannabis, mentre per la cocaina siamo al 3° posto, 2
persone su 100 ne fanno uso.
Diritto di seguito
Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un
compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione
delle opere stesse da parte dell'autore. Tale diritto dura per
tutta la vita dell'autore e per settanta anni dopo la sua morte a
favore dei suoi eredi.
Lo prevede il decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118 recante
"Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto
dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale". Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 25 marzo scorso, attua quindi la direttiva
europea in materia per la necessaria omogeneizzazione della
disciplina riservata a tale diritto nei singoli Stati. Il "diritto
di seguito", infatti, è riconosciuto a tutti i cittadini dei Paesi
membri della UE, nonché agli extracomunitari a condizione di
reciprocità.
Il "droit de suite", in particolare, è il diritto di un autore di
un'opera d'arte figurativa, compresi i manoscritti, a percepire un
compenso sulle vendite successive alla prima cessione dell'opera,
fruendo così del relativo plusvalore. Il compenso è a carico del
venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima
cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un
professionista del mercato dell'arte. Saranno quindi soggette ad
esso le transazioni di gallerie, case d'asta o mercanti d'arte con
collezionisti o musei, mentre saranno escluse le vendite dirette
tra privati. L'importo del compenso sarà in percentuale,
individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita. In
base alla norma, per opere d'arte s'intendono le creazioni
originali dell'artista, come quadri, collages, dipinti, disegni,
incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere
in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d'arte e
originali, nonché i manoscritti.
Inoltre il decreto, in vigore dal 9 aprile 2006, mantiene, in
mancanza di successione entro il sesto grado, la previsione circa
la devoluzione dei compensi all'ENAP (Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed
autori drammatici) e riconosce alla Società Italiana Autori ed
Editori il diritto di richiedere al professionista intervenuto
nella vendita, e per un periodo di tre anni successivo alla vendita
stessa, tutte le informazioni necessarie ad assicurare il pagamento
dei compensi, compresa l'esibizione della documentazione relativa.
La SIAE, pertanto, è incaricata d'incassare il diritto di seguito
per conto di tutti gli artisti anche se non associati all'Ente.
Incidenti stradali
Nuove norme a tutela delle vittime d'incidenti stradali: dal 1°
aprile tempi più brevi per i processi di risarcimento danni, che
seguiranno lo stesso iter delle controversie di lavoro, sanzioni
maggiori e pene più severe, in base alle lesioni causate, per chi
provoca incidenti stradali.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006 è stata, infatti,
pubblicata la legge 21 febbraio 2006, n. 102 recante "Disposizioni
in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali", che
modifica la precedente normativa prevedendo, in sintesi,
l'inasprimento delle pene e l'aumento delle sanzioni, sui versanti
civile, penale e del codice della strada. In particolare, la nuova
disciplina prevede sul piano delle sanzioni:
- la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, se è
stata provocata una lesione personale colposa; fino a due anni, se
è stata provocata una lesione personale colposa grave o gravissima;
fino a quattro anni, nel caso di omicidio colposo;
- la reclusione da due a cinque anni, nel caso di omicidio colposo;
da tre mesi a un anno, o la multa da euro 500 a euro 2.000, se sono
state provocate lesioni gravi; da uno a tre anni nel caso di
lesioni gravissime.
Al fine di migliorare la tutela delle vittime d'incidenti stradali,
inoltre, sono stati abbreviati i tempi per le indagini preliminari
e per la fissazione della data del giudizio e su richiesta del
danneggiato, qualora risultino gravi elementi di responsabilità a
carico del conducente, è prevista l'assegnazione di una
provvisionale pari ad una percentuale variabile fra il 30 ed il 50
per cento dell'entità del risarcimento presumibilmente ottenibile.
Infine, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena
della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, potrà
disporre nei confronti del colpevole anche la sanzione
amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità da uno a
sei mesi, consistente nella prestazione d'attività non retribuita
in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontario.
Disposizioni sul blocco dei cellulari
I cellulari bloccati devono essere liberati, su richiesta
dell'utente, dopo nove mesi con il pagamento di un importo non
superiore al 50% del valore del contributo economico fornito
dall'operatore all'atto dell'acquisto e, in ogni caso,
gratuitamente al termine di un periodo di 18 mesi. Lo prevede la
delibera n. 9/067CIR "Disposizioni regolamentari in tema di blocco
dei terminali mobili (Sim Lock)" emanata il 21 febbraio 2006
dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Il Sim
Lock, spiega un comunicato stampa dell'Agcom, è il sistema che
impedisce ai cellulari di un determinato operatore di poter
funzionare con le Sim card di altri operatori.
L'Autorità, inoltre, ha disposto l'introduzione di avvertenze
chiare ed idonee a dare trasparenza nelle informazioni agli utenti:
come, ad esempio, informazioni precise sulle condizioni
contrattuali, sul prezzo del terminale senza blocco, sul periodo di
durata del blocco stesso e sugli eventuali costi e modalità per la
rimozione del Sim Lock.
Numero antiviolenza donna 1522
Da mercoledì 8 marzo è attivo su tutto il territorio nazionale il
servizio telefonico gratuito di pubblica utilità "Antiviolenza
donna 1522", istituito dal Ministero per le Pari Opportunità per
fornire una risposta ed un aiuto da parte delle istituzioni a tutte
le donne che subiscono violenze e abusi, o hanno bisogno di un
supporto a causa di condizioni di disagio.
In una nota stampa del Ministero, in particolare, si precisa che il
servizio "sarà in grado di fornire un primo supporto specialistico
di accoglienza ed assistenza psicologica e giuridica e di indirizzo
verso le strutture pubbliche e private presenti sul territorio:
centri antiviolenza, forze dell'ordine, strutture sanitarie". Nel
presentare il servizio, il Ministro Stefania Prestigiacomo ha
sottolineato come "la violenza nei confronti delle donne è un male
che purtroppo non conosce confini, prescinde da cultura, censo,
strutture sociali, colpisce le società avanzate e quelle meno
progredite. Il nostro paese non è immune da questo male, che si
consuma nella maggior parte dei casi all'interno della cerchia
delle persone vicine alla vittima se non addirittura dentro le mura
domestiche".
Il Ministro per le Pari Opportunità ha poi aggiunto "che la
finalità di questo progetto è anche quello di far emergere il
sommerso che, purtroppo, è ancora vasto in questa dolorosa materia.
Naturalmente questo servizio sarà di supporto anche alle donne
extracomunitarie che sono, come le italiane, vittime di violenze o
che vivono in condizioni di grave disagio o sopraffazione. Il 1522
costituisce una "rete" per fornire ad ogni "sos" femminile la
risposta più rapida, più adeguata, più vicina".
Legittima difesa
La riforma della legittima difesa è legge. Sulla Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 2 marzo 2006 è stata, infatti, pubblicata la legge 13
febbraio 2006, n. 59 recanti modifiche all'art. 52 del codice
penale in materia di diritto all'autotutela in un privato
domicilio. Il provvedimento, in particolare, sancisce che il
"rapporto di proporzionalità" tra offesa e difesa si ha anche
quando taluno legittimamente presente in un privato domicilio,
ovvero in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività
commerciale, professionale o imprenditoriale, usa un'arma
legittimamente detenuta (o altro mezzo idoneo) al fine di difendere
la propria o altrui incolumità, ovvero i beni propri o altrui
quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
Privacy ed Internet
Il datore di lavoro non può monitorare la navigazione in Internet
del dipendente. Lo dice il Garante della privacy, che ha vietato ad
una società l'uso dei dati relativi alla navigazione in Internet di
un lavoratore che, pur non essendo autorizzato, si era connesso
alla rete da un computer aziendale. La nota del Garante precisa,
inoltre, che il datore di lavoro, dopo aver sottoposto ad esame i
dati del computer, aveva accusato (e successivamente licenziato) il
dipendente di aver consultato siti a contenuto religioso, politico
e pornografico, fornendone l'elenco dettagliato.
Per contestare l'indebito utilizzo di beni aziendali, ha infatti
affermato il Garante nel suo provvedimento, sarebbe stato
sufficiente verificare gli accessi ad Internet ed i tempi di
connessione senza indagare sui contenuti dei siti. Insomma, altri
tipi di controlli sarebbero stati possibili e più proporzionati
rispetto alla verifica del comportamento del dipendente.
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