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Voci dalle Istituzioni

Rubrica di informazione di carattere istituzionale su tematiche di interesse sia per gli operatori di polizia, sia per i cittadini



In questo mese:

- Stupefacenti: consumo o spaccio?
- Diritto di seguito
- Incidenti stradali
- Disposizioni sul blocco dei cellulari
- Numero antiviolenza donna 1522
- Legittima difesa
- Privacy ed Internet



Stupefacenti: consumo o spaccio?


Dopo tanta attesa, è stata pubblicata la tabella per distinguere, in base alla nuova legge sugli stupefacenti, i consumatori dagli spacciatori. Il 4 aprile scorso, infatti, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento con delega alle tossicodipendenze, On. Carlo Giovanardi, ed il Sottosegretario di Stato alla Salute, Sen. Cesare Cursi, hanno tenuto, presso Palazzo Chigi, una conferenza stampa per illustrare il decreto ministeriale che fissa i limiti quantitativi massimi di principio attivo di sostanze stupefacenti, così come previsto dalla legge n° 49 del 2006 sulle tossicodipendenze.

"Uno degli aspetti fondamentali della legge - ha detto Giovanardi - consiste proprio nel distinguere chi, da consumatore, va incontro solo a sanzioni amministrative e chi, al contrario, verrà punito con la condanna penale perchè in base alla quantità di droga posseduta verrà considerato spacciatore. Le tabelle sono elementi per uscire dalla discrezionalità che fino a questo momento ha caratterizzato l'operato dei giudici nell'irrogare le pene".

La tabella, redatta da una commissione ministeriale composta da 11 esperti, stabilisce in particolare la quantità massima detenibile di sostanza, calcolata sulla dose media singola (dms), cioè sulla quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto già tollerante e dipendente un effetto stupefacente o psicotropo. La quantità massima detenibile (qmd), calcolata in milligrammi di principio attivo ed il corrispondente numero di dosi/assunzioni, varia così da sostanza a sostanza. Per l'eroina, infatti, la qmd è di 250 mg di principio attivo, pari a 10 dosi; per la cocaina è di 750 mg, pari a cinque dosi, mentre per la cannabis è di 500 mg, pari a 15-20 spinelli. La soglia che distingue il consumo personale dallo spaccio riguarda ovviamente tutte le droghe in circolazione in Italia. Per l'ecstasy la qmd, sempre in termini di principio attivo, è di 750 mg, pari a cinque compresse; per l'anfetamina è di 500 mg corrispondenti a cinque dosi, mentre per Lsd si parla di tre "francobolli", contenenti lo 0,15 di principio attivo come qmd.

In base alle nuove norme sulla droga, pertanto, chi viene trovato in possesso di una quantità di sostanze che non supera i livelli indicati dalla tabella ministeriale è passibile unicamente di sanzioni amministrative, che possono andare dal ritiro della patente a quello del passaporto al fermo amministrativo del ciclomotore. Il discorso cambia qualora dalla detenzione si "ricada" nello spaccio. Per i reati di spaccio e traffico di stupefacenti le nuove norme prevedono l'arresto obbligatorio e la reclusione da sei a 20 anni. Invece, nel caso di detenzione a fine di spaccio, qualora il fatto sia di lieve entità, l'arresto è facoltativo e la pena può variare da uno a sei anni di reclusione, ma il giudice, su richiesta dell'imputato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope e qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare la misura alternativa del lavoro di pubblica utilità.

In definitiva, una legge, quella sulla droga, che secondo Giovanardi "non riempie ma svuota le carceri", mentre Giuseppe Vaccai, responsabile "Tossicodipendenze" dei DS, sottolinea come "dosaggi, tolleranza, condizione psicofisica e sociale, contesto di consumo e motivazioni all'uso sono fattori soggettivi che incidono in modo notevolissimo sul significato e sugli effetti che la dose ha sul singolo consumatore". Intanto, i consumi di droga in Italia continuano ad aumentare ed il nostro Paese quest'anno ha superato per la prima volta l'Olanda: infatti, con il 13% degli italiani tra i 15 e i 34 anni che fuma spinelli, siamo al 7° posto in Europa per consumo di cannabis, mentre per la cocaina siamo al 3° posto, 2 persone su 100 ne fanno uso.




Diritto di seguito


Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore. Tale diritto dura per tutta la vita dell'autore e per settanta anni dopo la sua morte a favore dei suoi eredi.

Lo prevede il decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118 recante "Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale". Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo scorso, attua quindi la direttiva europea in materia per la necessaria omogeneizzazione della disciplina riservata a tale diritto nei singoli Stati. Il "diritto di seguito", infatti, è riconosciuto a tutti i cittadini dei Paesi membri della UE, nonché agli extracomunitari a condizione di reciprocità.

Il "droit de suite", in particolare, è il diritto di un autore di un'opera d'arte figurativa, compresi i manoscritti, a percepire un compenso sulle vendite successive alla prima cessione dell'opera, fruendo così del relativo plusvalore. Il compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell'arte. Saranno quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d'asta o mercanti d'arte con collezionisti o musei, mentre saranno escluse le vendite dirette tra privati. L'importo del compenso sarà in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita. In base alla norma, per opere d'arte s'intendono le creazioni originali dell'artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d'arte e originali, nonché i manoscritti.

Inoltre il decreto, in vigore dal 9 aprile 2006, mantiene, in mancanza di successione entro il sesto grado, la previsione circa la devoluzione dei compensi all'ENAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici) e riconosce alla Società Italiana Autori ed Editori il diritto di richiedere al professionista intervenuto nella vendita, e per un periodo di tre anni successivo alla vendita stessa, tutte le informazioni necessarie ad assicurare il pagamento dei compensi, compresa l'esibizione della documentazione relativa. La SIAE, pertanto, è incaricata d'incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti anche se non associati all'Ente.




Incidenti stradali


Nuove norme a tutela delle vittime d'incidenti stradali: dal 1° aprile tempi più brevi per i processi di risarcimento danni, che seguiranno lo stesso iter delle controversie di lavoro, sanzioni maggiori e pene più severe, in base alle lesioni causate, per chi provoca incidenti stradali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006 è stata, infatti, pubblicata la legge 21 febbraio 2006, n. 102 recante "Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali", che modifica la precedente normativa prevedendo, in sintesi, l'inasprimento delle pene e l'aumento delle sanzioni, sui versanti civile, penale e del codice della strada. In particolare, la nuova disciplina prevede sul piano delle sanzioni:

- la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, se è stata provocata una lesione personale colposa; fino a due anni, se è stata provocata una lesione personale colposa grave o gravissima; fino a quattro anni, nel caso di omicidio colposo;

- la reclusione da due a cinque anni, nel caso di omicidio colposo; da tre mesi a un anno, o la multa da euro 500 a euro 2.000, se sono state provocate lesioni gravi; da uno a tre anni nel caso di lesioni gravissime.

Al fine di migliorare la tutela delle vittime d'incidenti stradali, inoltre, sono stati abbreviati i tempi per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio e su richiesta del danneggiato, qualora risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, è prevista l'assegnazione di una provvisionale pari ad una percentuale variabile fra il 30 ed il 50 per cento dell'entità del risarcimento presumibilmente ottenibile. Infine, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, potrà disporre nei confronti del colpevole anche la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità da uno a sei mesi, consistente nella prestazione d'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontario.




Disposizioni sul blocco dei cellulari


I cellulari bloccati devono essere liberati, su richiesta dell'utente, dopo nove mesi con il pagamento di un importo non superiore al 50% del valore del contributo economico fornito dall'operatore all'atto dell'acquisto e, in ogni caso, gratuitamente al termine di un periodo di 18 mesi. Lo prevede la delibera n. 9/067CIR "Disposizioni regolamentari in tema di blocco dei terminali mobili (Sim Lock)" emanata il 21 febbraio 2006 dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Il Sim Lock, spiega un comunicato stampa dell'Agcom, è il sistema che impedisce ai cellulari di un determinato operatore di poter funzionare con le Sim card di altri operatori.

L'Autorità, inoltre, ha disposto l'introduzione di avvertenze chiare ed idonee a dare trasparenza nelle informazioni agli utenti: come, ad esempio, informazioni precise sulle condizioni contrattuali, sul prezzo del terminale senza blocco, sul periodo di durata del blocco stesso e sugli eventuali costi e modalità per la rimozione del Sim Lock.




Numero antiviolenza donna 1522


Da mercoledì 8 marzo è attivo su tutto il territorio nazionale il servizio telefonico gratuito di pubblica utilità "Antiviolenza donna 1522", istituito dal Ministero per le Pari Opportunità per fornire una risposta ed un aiuto da parte delle istituzioni a tutte le donne che subiscono violenze e abusi, o hanno bisogno di un supporto a causa di condizioni di disagio.

In una nota stampa del Ministero, in particolare, si precisa che il servizio "sarà in grado di fornire un primo supporto specialistico di accoglienza ed assistenza psicologica e giuridica e di indirizzo verso le strutture pubbliche e private presenti sul territorio: centri antiviolenza, forze dell'ordine, strutture sanitarie". Nel presentare il servizio, il Ministro Stefania Prestigiacomo ha sottolineato come "la violenza nei confronti delle donne è un male che purtroppo non conosce confini, prescinde da cultura, censo, strutture sociali, colpisce le società avanzate e quelle meno progredite. Il nostro paese non è immune da questo male, che si consuma nella maggior parte dei casi all'interno della cerchia delle persone vicine alla vittima se non addirittura dentro le mura domestiche".

Il Ministro per le Pari Opportunità ha poi aggiunto "che la finalità di questo progetto è anche quello di far emergere il sommerso che, purtroppo, è ancora vasto in questa dolorosa materia. Naturalmente questo servizio sarà di supporto anche alle donne extracomunitarie che sono, come le italiane, vittime di violenze o che vivono in condizioni di grave disagio o sopraffazione. Il 1522 costituisce una "rete" per fornire ad ogni "sos" femminile la risposta più rapida, più adeguata, più vicina".




Legittima difesa


La riforma della legittima difesa è legge. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006 è stata, infatti, pubblicata la legge 13 febbraio 2006, n. 59 recanti modifiche all'art. 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio. Il provvedimento, in particolare, sancisce che il "rapporto di proporzionalità" tra offesa e difesa si ha anche quando taluno legittimamente presente in un privato domicilio, ovvero in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, usa un'arma legittimamente detenuta (o altro mezzo idoneo) al fine di difendere la propria o altrui incolumità, ovvero i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.




Privacy ed Internet


Il datore di lavoro non può monitorare la navigazione in Internet del dipendente. Lo dice il Garante della privacy, che ha vietato ad una società l'uso dei dati relativi alla navigazione in Internet di un lavoratore che, pur non essendo autorizzato, si era connesso alla rete da un computer aziendale. La nota del Garante precisa, inoltre, che il datore di lavoro, dopo aver sottoposto ad esame i dati del computer, aveva accusato (e successivamente licenziato) il dipendente di aver consultato siti a contenuto religioso, politico e pornografico, fornendone l'elenco dettagliato.

Per contestare l'indebito utilizzo di beni aziendali, ha infatti affermato il Garante nel suo provvedimento, sarebbe stato sufficiente verificare gli accessi ad Internet ed i tempi di connessione senza indagare sui contenuti dei siti. Insomma, altri tipi di controlli sarebbero stati possibili e più proporzionati rispetto alla verifica del comportamento del dipendente.



Angelo Notti