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Tanto
tuonò che piovve. Dopo anni di dibattiti, audizioni, emendamenti e
polemiche dentro e fuori il Parlamento, la legge sull'affidamento
condiviso in caso di separazione fra i coniugi è passata, un attimo
prima che finisse la legislatura. È la legge 8 febbraio 2006, n.
54, in vigore dal 16 marzo di quest'anno.
Ma andiamo con ordine.
Ufficialmente, tutto ebbe inizio nel 2001, con una proposta di
legge dell'onorevole Vittorio Tarditi, la n. 66, che prevedeva
prioritariamente l'affidamento congiunto (poi si sarebbe chiamato
"condiviso" per alcune peculiarità precisatesi nel corso del
tempo), ossia la scomparsa del genitore affidatario e di quello con
diritto di visita e la sostituzione con genitori dotati di pari
potestà genitoriale.
In realtà il discorso era cominciato
molto prima, per iniziativa dell'Isp (Istituto di studi sulla
paternità), che dal 1988 va monitorando la figura paterna e le sue
trasformazioni, e della associazione "Crescere insieme" che aveva
da poco visto la luce. L'11 gennaio 1994 le due associazioni
presentarono alla Camera una proposta di legge, la n. 3598, che si
articolava su tre caposaldi: applicazione privilegiata
dell'affidamento congiunto, inibizione dei comportamenti di un
genitore diretti a impedire la frequentazione dei figli con l'altro
genitore, valorizzazione della mediazione familiare. L'art. 1
recitava: "Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura,
educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del loro
matrimonio". Con lievissime differenze sono le stesse parole che
aprono il testo della legge appena varata. Al comma 2
dell'articolo, si formulava la novità, per quei tempi
rivoluzionaria: "…il tribunale (…) dispone l'affidamento congiunto
dei figli…" ecc. ecc.
Ci sono voluti dunque quasi 20 anni
perché finalmente il diritto di famiglia, così come delineato
nell'ultima legge in materia, la n. 74 del 1987 venisse riformato
come i tempi ormai richiedevano.
Ma ripartiamo dal 2001. Quella
proposta di legge subisce alterne vicende sempre caratterizzate,
però, da una forte opposizione trasversale delle parlamentari e in
genere da parte delle donne, che ritengono penalizzanti per la
madre alcuni articoli della proposta (per esempio quello che
sostituisce, in linea generale, l'assegno per i figli con un
assegno "per capitoli di spesa", ossia ognuno dei genitori si fa
carico di un particolare campo: salute, scuola, svago…).
Da subito si delinea anche
un'opposizione da parte degli avvocati, che non ritengono possibile
un affidamento congiunto (o condiviso che sia) imposto per legge e
paventano il rischio di un forte aumento della conflittualità. Gli
avvocati sono anche ostili all'ipotesi di una mediazione familiare
ancora non ben definita (pubblica o privata, volontaria o
obbligatoria…).
Schierate invece compatte a favore
della legge, le numerose associazioni di padri separati, che hanno
sostenuto fin dall'inizio il testo e che danno vita spesso a
colorite manifestazioni a favore dell'affidamento condiviso. I papà
separati vogliono che finisca l'affidamento monogenitoriale, ossia
ad un solo genitore, chiedono di poter contare nella vita dei
figli, poterli vedere più spesso, non essere ridotti solamente,
come amano dire, al ruolo di "papà-bancomat", ossia di colui che
può solo versare l'assegno per i figli ed eventualmente per la ex
moglie, ma non ha diritto a nulla in cambio. Fino ad oggi i figli
sono stati affidati per la grande maggioranza dei casi alla madre
(nell'84% dei casi, secondo gli ultimi dati Istat, relativi al
2003, con il solo 3,8% di affidamenti al padre) ed è esperienza
comune che se il genitore affidatario vuole rendere difficile o
impossibile il rapporto con l'altro genitore ci riesce
benissimo.
Nel luglio 2005 nove analoghe
proposte di legge vengono fuse con la 66 a formare un Testo Unico.
Ancora audizioni in varie Commissioni, emendamenti, dubbi, fino a
che il 24 gennaio 2006 il TU viene approvato, e il 16 marzo, dopo
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la legge entra in
vigore.
Tutto bene, dunque? Purtroppo no.
Come si diceva, non solo le diversità di opinioni non sono cessate,
ma la spaccatura si è fatta ancora più accentuata, opponendo
avvocati della famiglia da un lato e papà separati dall'altro; ma
coinvolgendo anche giudici, psicologi, assistenti sociali,
mediatori familiari. Vediamo, allora, i punti salienti della legge
e quelli che scatenano le maggiori polemiche.
Nell'art. 1, dopo la dichiarazione
sulla necessità di un rapporto "equilibrato e continuativo" con
ciascuno dei genitori, si aggiunge che rapporti "significativi"
debbono essere mantenuti anche con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale. Accadeva con una certa frequenza,
infatti, che il genitore affidatario, oltre ad ostacolare i
rapporti del figlio con l'altro coniuge, impedisse la
frequentazione del bambino con gli ex suoceri, oltretutto non
considerati espressamente dalla legge. Il giudice, poi, "valuta
prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati
a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli
sono affidati…". Ma attenzione, il giudice "può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga
con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia
contrario all'interesse del minore".
I padri separati avrebbero voluto
una forma più cogente, più restrittiva di applicazione dell'affido
condiviso: il loro timore è che così facendo si sia lasciato
comunque spazio alla discrezionalità del giudice che, se contrario
a questa forma di affidamento, potrà argomentare con una certa
facilità.
Qualcuno osserva che il giudice sarà
costretto a rivolgersi più spesso ai periti, ma questo comporta un
aggravio di spesa per le parti e un allungamento dei tempi
giudiziari. È vero che la legge - e anche questa è una importante
novità - prevede la possibilità di proporre reclamo contro la
decisione del giudice con ricorso alla Corte d'Appello, ma è anche
vero che questo rischia di intasare le Corti di Appello già oberate
di lavoro, oltre a dilatare ancora una volta i tempi del giudizio.
E in questo genere di questioni la rapidità della decisione è
essenziale per ridurre al minimo i danni che dalla separazione
possono venire ai minori.
Viene poi la frase storica: "La
potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori". Prima di
ora entrambi i genitori mantenevano la titolarità della potestà
genitoriale (ma sarebbe ora di chiamarla "responsabilità"
genitoriale, seguendo l'esempio di diritto anglosassone e le
indicazioni della Unione europea), mentre l'esercizio della potestà
spettava solo al genitore affidatario. Che così, di fatto, prendeva
tutte le decisioni. Non solo quelle quotidiane, ma anche quelle di
maggior rilievo.
Scomparso il controverso principio
del sostentamento per capitoli di spesa, è previsto che "ciascuno
dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce però, "ove
necessario", un assegno periodico per realizzare il principio di
proporzionalità.
Un altro punto fortemente contestato
dalle donne è quello dove si stabilisce che il diritto della casa
familiare viene meno nel caso che l'assegnatario (fino ad oggi
quasi sempre la madre) "non abiti o cessi di abitare stabilmente
nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo
matrimonio".
Altra novità fortemente voluta dai
padri è quella per cui l'assegno di mantenimento per i figli
maggiorenni, "salvo diversa determinazione del giudice", viene
versato direttamente al figlio. Quello, semmai, che lascia
perplessi è la dichiarazione che precede: "Il giudice (…) può [il
corsivo è mio] disporre in favore dei figli maggiorenni non
indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Così quello che fino ad oggi era implicito e confermato da varie
sentenze di Cassazione, ossia che il mantenimento da parte dei
genitori non viene certo meno alla maggiore età dei figli, ora
diviene una possibilità a discrezione del giudice. Bisognerà che
qualcuno dimostri che quel figlio non è in grado di mantenersi (e
pochi diciottenni oggi lo sono) per aver diritto all'assegno.
Insomma, si è attuata una sorta di discutibile inversione
dell'onere della prova.
Punctum dolens della legge, la
mediazione familiare. I promotori e i sostenitori della legge erano
favorevoli ad una forma di MF obbligatoria. Contrari buona parte
degli psicologi e psicoterapeuti, contrari gli avvocati, ciò che si
è ottenuto è stato questo: "Qualora ne ravvisi l'opportunità, il
giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare
l'adozione dei provvedimenti (…) per consentire che i coniugi,
avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un
accordo…". È chiaro che così la mediazione familiare rimane
un'ipotesi assolutamente residuale.
Ci sarebbe molto altro da dire su
una legge che offre il fianco a critiche, specie di carattere
tecnico, ma che ha l'indubbio pregio di sancire un giusto
principio: i figli nascono da due genitori e devono continuare ad
avere due genitori anche quando (e direi soprattutto quando) c'è
una separazione.
Passato il principio che non può
esserci di fronte alla legge un genitore più importante dell'altro,
ora si tratta di agire su due fronti: il primo è quello della
giurisprudenza, che dovrà risolvere i molti dubbi aperti dalla
legge. È significativo che Ettore Buccero, presidente della
Commissione Infanzia del Senato, commentando la legge il giorno
dell'approvazione, l'abbia definita «un'apertura di fiducia nei
confronti della magistratura, per le questioni interpretative che
si presenteranno».
Il secondo è quello di aiutare i
genitori a scoprire quel buon senso, quel rispetto dei figli, prima
ancora che dell'ex coniuge, che finora sono mancati. Perché, come
ha detto il giudice Bruno de Filippis, che ha molto lavorato sul
testo di questa legge, parafrasando una famosa, storica frase:
«L'affido condiviso è fatto, ora bisogna fare gli
affidatari». |