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Il 14 febbraio 2006, il Ministro delle
Comunicazioni Mario Landolfi ha firmato il regolamento che
disciplina i servizi a sovrapprezzo offerti tramite rete fissa,
mobile, Internet, televisione digitale interattiva, invio di
messaggi di testo o dati (Sms e Mms compresi), e per i quali il
fornitore di servizi di comunicazione elettronica addebita
all'utente un prezzo complessivo comprendente il trasporto,
l'instradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle
informazioni o prestazioni richieste: dall'oroscopo alle news,
dalle favole alle condizioni meteo, dalle consulenze al
televoto.
Con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di non porre barriere
allo sviluppo dei nuovi servizi con quella di dare adeguata tutela
all'utenza, la normativa detta i principi generali a cui devono
uniformarsi le informazioni e le prestazioni fornite tramite tali
servizi: quali, ad esempio, essere rispondenti alla realtà e
precedute, indipendentemente dalla durata del servizio, ma fatte
salve alcune eccezioni, da un messaggio di presentazione chiaro ed
esplicito; non contenere messaggi subliminali; non offendere la
dignità della persona; non evocare discriminazioni di razza, sesso
e nazionalità; non esaltare forme di violenza, né offendere
convinzioni religiose ed ideali; non indurre all'uso di bevande
alcoliche, tabacco, stupefacenti e farmaci; non presentare forme e
contenuti a carattere pornografico, salva l'adozione di un sistema
di controllo specifico e selettivo, od osceno.
Le informazioni o prestazioni destinate ai minori non devono
avere contenuti che possano rappresentare una minaccia per la loro
salute, sicurezza e crescita; non devono abusare della loro
naturale credulità o mancanza di esperienza oppure fare leva sui
loro bisogni di affetto e protezione, né indurli a violare norme di
comportamento sociale generalmente accettate o ad esporsi a
situazioni generalmente pericolose. Inoltre, i servizi a
sovrapprezzo destinati ai minori devono essere erogati con modalità
forfetaria e non possono superare l'importo complessivo di 2,75
euro, Iva inclusa.
In ogni caso, l'accettazione di un servizio a sovrapprezzo è
ammessa solo con il consenso espresso dell'interessato, fatta
eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo, e le
informazioni o prestazioni da esso fornite non possono essere
interrotte da inserti pubblicitari nel caso di servizi tariffati in
base alla durata.
Per tutti i servizi a sovrapprezzo, il regolamento fissa anche i
tetti massimi di spesa fatturabili in bolletta: 12,50 euro, Iva
esclusa, per ogni comunicazione. Qualora l'addebito superi tale
importo massimo la fatturazione verrà effettuata direttamente dal
centro servizi. All'abbonato, inoltre, sarà comunicata la
possibilità di ottenere il blocco delle chiamate verso numerazioni
associate a servizi di sovrapprezzo nel caso in cui venga superato
un tetto massimo mensile di spesa, scegliendo tra due soglie
massime di 50 o 100 euro.
«È un provvedimento che rende l'utente italiano tra i più
tutelati in Europa», ha sottolineato il Ministro Landolfi che, nel
rispondere alle osservazioni delle associazioni dei consumatori, ha
anche ricordato che «il Ministero non può applicare tariffe, ma
solo fissare dei tetti». |