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Dal comunicato stampa della Presidenza
del Consiglio dei Ministri: «È stato approvato uno schema di
decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dalla
legge n. 80 del 2005 a riformare l'istituto del fallimento e le
procedure connesse. Il provvedimento incide su ampie parti della
disciplina contenuta nel regio decreto n. 267 del 1942, innovandole
significativamente ed abrogandone diverse parti secondo criteri
improntati, tra l'altro, all'estensione dei soggetti esonerati
dall'applicabilità dell'istituto del fallimento, all'accelerazione
delle procedure applicabili alle controversie relative, alla
valorizzazione del ruolo e dei poteri del curatore fallimentare e
del comitato dei creditori, al ridimensionamento di quelli del
giudice delegato. Viene introdotta la disciplina
dell'esdebitazione, cioè la liberazione del debitore dai debiti
residui nei confronti dei creditori in taluni casi di buona
condotta; vengono ridotte, inoltre, le incapacità del fallito, allo
scopo di permettere un migliore reinserimento sociale».
Fin qui la nota stampa. Data la rilevanza professionale
dell'argomento, approfondiamone, sia pur in grandi linee, gli
aspetti più innovativi. Con l'approvazione di questo decreto, che
consta di 157 articoli e che ha già ricevuto il parere favorevole
delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato,
rispettivamente con condizioni ed osservazioni non vincolanti, si è
voluto mirare al salvataggio delle aziende soggette a crisi
piuttosto che alla punizione dell'imprenditore coinvolto. In linea
con le regole dei principali Paesi europei, la soluzione della
liquidazione dei beni aziendali cede il passo a quella della loro
conservazione, per consentire così un tentativo di risanamento.
Come nei sistemi nordamericani, le procedure del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata, del fallimento e
della liquidazione coatta amministrativa sono sostituite da nuove
forme, più semplici e meno costose, quali le procedure di crisi e
di insolvenza. È anche assegnato un maggiore spazio di possibile
intesa agli accordi tra i creditori e il debitore, è consentita la
vendita degli immobili con trattativa privata, se vantaggiosa, e
sarà proprio il curatore fallimentare, sulla base delle istanze
ricevute, a sollecitare la vendita in questa forma dopo aver
ascoltato i creditori ammessi al passivo.
Ancora. Per favorire le esigenze di spostamenti fisici dei
titolari d'impresa, soprattutto stranieri, è superato l'obbligo di
dimora per il soggetto sottoposto a procedura fallimentare. Ai
sensi della innovatrice legge-delega, la nuova impostazione del
procedimento deve caratterizzarsi sia per l'attenuazione della sua
finalità liquidatoria-sanzionatoria, in nome della conservazione
delle capacità produttive dell'azienda, così da tutelare interessi
economico-sociali più ampi, sia per l'accelerazione dei tempi
procedurali, da conseguirsi innanzitutto attraverso la
semplificazione degli adempimenti e la riduzione dei termini. Altro
elemento caratterizzante è l'ampliamento dei poteri del comitato
dei creditori, che deve agire in stretto coordinamento con gli
altri organi della procedura.
L'intervento della riforma intende, inoltre, attuare una
sostanziale privatizzazione della procedura, realizzata attraverso
una maggiore valorizzazione del comitato dei creditori e del
curatore, attribuendo all'Organo giudiziario, Giudice delegato e
Tribunale, una dedicata funzione di garanzia. Per quanto riguarda
il curatore fallimentare, la rinnovata disciplina giuridica gli
attribuisce una significativa estensione dei poteri in relazione
alla formazione dello stato passivo, in ordine anche all'esercizio
provvisorio dell'impresa ed infine circa la definizione del
programma di liquidazione.
Fallimento, quindi, non più considerato come momento afflittivo
per l'imprenditore bensì occasione di rilancio. In questa direzione
devono essere lette le nuove norme che aboliscono quasi del tutto
le sanzioni personali. La riforma «dà il via a una vera e propria
rivoluzione copernicana nei confronti del fallito» che, secondo il
Ministro della Giustizia, Roberto Castelli, «non diventa più il
colpevole, meritevole di non avere diritti civili e di non votare
più per cinque anni», ma «un imprenditore che può aver avuto un
infortunio durante la sua attività». Per Castelli il provvedimento
«accresce la competitività del sistema ponendo l'Italia al pari dei
Paesi più moderni. Il nuovo dominus di tutto l'iter procedurale non
sarà più il giudice, ma il curatore e il comitato di creditori». Il
magistrato diventa quindi «una sorta di arbitro» che controlla
l'intero iter. «Dopo 60 anni», ha affermato il Sottosegretario
all'Economia, Michele Vietti, «anche le procedure fallimentari
hanno una riforma radicale e profonda che trasforma il fallimento
da un istituto per il fallito ad uno strumento per prevenire o
risolvere in modo rapido la crisi di impresa».
Diciamo infine che avvocati, commercialisti, magistrati, sulla
base delle indicazioni emerse dal confronto sulla riforma della
legge fallimentare hanno chiesto che il legislatore intervenga per
emendare e integrare la legge 80/2005, e comunque lo schema di
decreto legislativo in discussione, apportando previsioni,
limitazioni ed estensioni volte a rendere la «riforma fallimentare
più condivisa ed efficiente».
Lo schema di decreto
I GIUDICI. Diminuisce il potere del giudice, ma i
tempi si riducono. Una procedura più veloce grazie all'applicazione
al rito fallimentare delle regole del processo in camera di
consiglio. Il comitato dei creditori approva gli atti del curatore
fallimentare.
IL CONCORDATO. Viene abolita l'amministrazione
controllata. La proposta di concordato può essere presentata da uno
o più creditori, da un terzo o dallo stesso fallito. E deve essere
approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza di quelli
ammessi al voto.
NUOVE SOGLIE. Non possono accedere alle procedure
di fallimento i piccoli imprenditori, ma solo quelli che hanno
investito più di 300mila euro nell'azienda o che hanno realizzato
ricavi lordi per un ammontare annuo che supera i 200mila euro.
L'ESDEBITAZIONE. L'istituto prevede che il
debitore che ha tenuto un comportamento corretto durante la
procedura possa essere ammesso al beneficio della liberazione dei
debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non
soddisfatti.
(Fonte: Corriere della Sera)
Le novità
PRIMA: 1. La legge fallimentare del 1942
prevede più procedure (fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata, liquidazione coatta).
2. I piccoli imprenditori sono esclusi dalle procedure
concorsuali.
3. Le procedure hanno carattere sanzionatorio nei confronti
dell'imprenditore e finalità liquidatorie dell'impresa.
4. Le procedure non sono applicabili all'imprenditore agricolo.
5. L'imprenditore non è incentivato ad utilizzare le procedure
concorsuali, con l'effetto di un aggravamento dello squilibrio
economico e finanziario, sino ad una condizione di irreversibile
insolvenza, con danno sia per i creditori che per l'economia in
generale.
6. L'imprenditore-debitore è in ogni caso spossessato, per effetto
della procedura, della impresa, la cui gestione viene affidata ad
un curatore.
7. Le procedure concorsuali non hanno un termine di durata,
sicché non è raro il caso di procedure ultraventennali.
8. L'azione revocatoria fallimentare arriva a colpire gli atti
compiuti negli ultimi due anni (art. 67 legge finanziaria).
9. Il debitore è soggetto a sanzioni civili di tipo personale
che ne limitano la capacità (esame della corrispondenza del fallito
da parte del curatore; obbligo del fallito di non allontanarsi
dalla residenza; iscrizione nel pubblico registro dei falliti
eccetera).
10. La disciplina penale è formalistica e rigida.
DOPO:
1. La riforma prevede un'unica procedura, con possibilità di due
fasi, l'una cosiddetta "anticipatoria di crisi" e l'altra "di
insolvenza".
2. La riforma conferma l'esclusione dei piccoli imprenditori dalla
nuova procedura
3. La riforma ha per obiettivo la conservazione dei mezzi
organizzativi dell'impresa, intesa anche come bene della
collettività.
4. La nuova disciplina è applicabile anche all'imprenditore
agricolo, non essendosi ravvisati seri motivi per escluderlo (le
imprese agricole pervengono anche a ragguardevoli
dimensioni).
5. La introduzione di una procedura anticipatoria di "crisi",
mirata al recupero dell'impresa di cui il debitore conserva la
gestione, lo incoraggia nella direzione di un recupero delle
attività produttive e di conservazione della ricchezza, con
vantaggio per tutti.
6. Con la procedura anticipatoria di crisi l'imprenditore-debitore
rimane nella gestione dell'impresa, che esercita secondo un piano
di risanamento da lui stesso predisposto, accettato dai creditori
ed omologato dal tribunale, con l'effetto che ne rimane potenziata
ogni iniziativa di recupero.
7. La nuova procedura anticipatoria di crisi ha una durata di due
anni, prorogabile di sei mesi.
8. Il periodo sospetto è ridotto alla metà, con conseguente
maggiore certezza dei rapporti giuridici stabiliti da chi è entrato
in contatto con l'imprenditore.
9. È soppressa ogni forma di incapacità che non sia funzionale
all'utile svolgimento della procedura.
10. Si conferisce rilievo penale
alle sole condotte concretamente lesive degli interessi dei
creditori e solo quando per l'imprenditore si sia rappresentato lo
stato di insolvenza quale effetto della sua condotta; si evita
altresì di sanzionare condotte già punite da norme penali
generali.
(Fonte:
Giurinform) |