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Diritto fallimentare: si cambia

Approvato uno schema di decreto legislativo che, offrendo maggiori garanzie ai creditori, mira al salvataggio delle aziende in crisi piuttosto che a punire l'imprenditore coinvolto

Dal comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «È stato approvato uno schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 80 del 2005 a riformare l'istituto del fallimento e le procedure connesse. Il provvedimento incide su ampie parti della disciplina contenuta nel regio decreto n. 267 del 1942, innovandole significativamente ed abrogandone diverse parti secondo criteri improntati, tra l'altro, all'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto del fallimento, all'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie relative, alla valorizzazione del ruolo e dei poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori, al ridimensionamento di quelli del giudice delegato. Viene introdotta la disciplina dell'esdebitazione, cioè la liberazione del debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori in taluni casi di buona condotta; vengono ridotte, inoltre, le incapacità del fallito, allo scopo di permettere un migliore reinserimento sociale».

Fin qui la nota stampa. Data la rilevanza professionale dell'argomento, approfondiamone, sia pur in grandi linee, gli aspetti più innovativi. Con l'approvazione di questo decreto, che consta di 157 articoli e che ha già ricevuto il parere favorevole delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, rispettivamente con condizioni ed osservazioni non vincolanti, si è voluto mirare al salvataggio delle aziende soggette a crisi piuttosto che alla punizione dell'imprenditore coinvolto. In linea con le regole dei principali Paesi europei, la soluzione della liquidazione dei beni aziendali cede il passo a quella della loro conservazione, per consentire così un tentativo di risanamento. Come nei sistemi nordamericani, le procedure del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa sono sostituite da nuove forme, più semplici e meno costose, quali le procedure di crisi e di insolvenza. È anche assegnato un maggiore spazio di possibile intesa agli accordi tra i creditori e il debitore, è consentita la vendita degli immobili con trattativa privata, se vantaggiosa, e sarà proprio il curatore fallimentare, sulla base delle istanze ricevute, a sollecitare la vendita in questa forma dopo aver ascoltato i creditori ammessi al passivo.

Ancora. Per favorire le esigenze di spostamenti fisici dei titolari d'impresa, soprattutto stranieri, è superato l'obbligo di dimora per il soggetto sottoposto a procedura fallimentare. Ai sensi della innovatrice legge-delega, la nuova impostazione del procedimento deve caratterizzarsi sia per l'attenuazione della sua finalità liquidatoria-sanzionatoria, in nome della conservazione delle capacità produttive dell'azienda, così da tutelare interessi economico-sociali più ampi, sia per l'accelerazione dei tempi procedurali, da conseguirsi innanzitutto attraverso la semplificazione degli adempimenti e la riduzione dei termini. Altro elemento caratterizzante è l'ampliamento dei poteri del comitato dei creditori, che deve agire in stretto coordinamento con gli altri organi della procedura.

L'intervento della riforma intende, inoltre, attuare una sostanziale privatizzazione della procedura, realizzata attraverso una maggiore valorizzazione del comitato dei creditori e del curatore, attribuendo all'Organo giudiziario, Giudice delegato e Tribunale, una dedicata funzione di garanzia. Per quanto riguarda il curatore fallimentare, la rinnovata disciplina giuridica gli attribuisce una significativa estensione dei poteri in relazione alla formazione dello stato passivo, in ordine anche all'esercizio provvisorio dell'impresa ed infine circa la definizione del programma di liquidazione.

Fallimento, quindi, non più considerato come momento afflittivo per l'imprenditore bensì occasione di rilancio. In questa direzione devono essere lette le nuove norme che aboliscono quasi del tutto le sanzioni personali. La riforma «dà il via a una vera e propria rivoluzione copernicana nei confronti del fallito» che, secondo il Ministro della Giustizia, Roberto Castelli, «non diventa più il colpevole, meritevole di non avere diritti civili e di non votare più per cinque anni», ma «un imprenditore che può aver avuto un infortunio durante la sua attività». Per Castelli il provvedimento «accresce la competitività del sistema ponendo l'Italia al pari dei Paesi più moderni. Il nuovo dominus di tutto l'iter procedurale non sarà più il giudice, ma il curatore e il comitato di creditori». Il magistrato diventa quindi «una sorta di arbitro» che controlla l'intero iter. «Dopo 60 anni», ha affermato il Sottosegretario all'Economia, Michele Vietti, «anche le procedure fallimentari hanno una riforma radicale e profonda che trasforma il fallimento da un istituto per il fallito ad uno strumento per prevenire o risolvere in modo rapido la crisi di impresa».

Diciamo infine che avvocati, commercialisti, magistrati, sulla base delle indicazioni emerse dal confronto sulla riforma della legge fallimentare hanno chiesto che il legislatore intervenga per emendare e integrare la legge 80/2005, e comunque lo schema di decreto legislativo in discussione, apportando previsioni, limitazioni ed estensioni volte a rendere la «riforma fallimentare più condivisa ed efficiente».




Lo schema di decreto


I GIUDICI. Diminuisce il potere del giudice, ma i tempi si riducono. Una procedura più veloce grazie all'applicazione al rito fallimentare delle regole del processo in camera di consiglio. Il comitato dei creditori approva gli atti del curatore fallimentare.

IL CONCORDATO. Viene abolita l'amministrazione controllata. La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori, da un terzo o dallo stesso fallito. E deve essere approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi al voto.

NUOVE SOGLIE. Non possono accedere alle procedure di fallimento i piccoli imprenditori, ma solo quelli che hanno investito più di 300mila euro nell'azienda o che hanno realizzato ricavi lordi per un ammontare annuo che supera i 200mila euro.

L'ESDEBITAZIONE. L'istituto prevede che il debitore che ha tenuto un comportamento corretto durante la procedura possa essere ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

(Fonte: Corriere della Sera)



Le novità



PRIMA:
1. La legge fallimentare del 1942 prevede più procedure (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta).

2. I piccoli imprenditori sono esclusi dalle procedure concorsuali.

3. Le procedure hanno carattere sanzionatorio nei confronti dell'imprenditore e finalità liquidatorie dell'impresa.

4. Le procedure non sono applicabili all'imprenditore agricolo.

5. L'imprenditore non è incentivato ad utilizzare le procedure concorsuali, con l'effetto di un aggravamento dello squilibrio economico e finanziario, sino ad una condizione di irreversibile insolvenza, con danno sia per i creditori che per l'economia in generale.

6. L'imprenditore-debitore è in ogni caso spossessato, per effetto della procedura, della impresa, la cui gestione viene affidata ad un curatore.

7. Le procedure concorsuali non hanno un termine di durata, sicché non è raro il caso di procedure ultraventennali.

8. L'azione revocatoria fallimentare arriva a colpire gli atti compiuti negli ultimi due anni (art. 67 legge finanziaria).

9. Il debitore è soggetto a sanzioni civili di tipo personale che ne limitano la capacità (esame della corrispondenza del fallito da parte del curatore; obbligo del fallito di non allontanarsi dalla residenza; iscrizione nel pubblico registro dei falliti eccetera).

10. La disciplina penale è formalistica e rigida.

DOPO:
1. La riforma prevede un'unica procedura, con possibilità di due fasi, l'una cosiddetta "anticipatoria di crisi" e l'altra "di insolvenza".

2. La riforma conferma l'esclusione dei piccoli imprenditori dalla nuova procedura

3. La riforma ha per obiettivo la conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa, intesa anche come bene della collettività.

4. La nuova disciplina è applicabile anche all'imprenditore agricolo, non essendosi ravvisati seri motivi per escluderlo (le imprese agricole pervengono anche a ragguardevoli dimensioni).

5. La introduzione di una procedura anticipatoria di "crisi", mirata al recupero dell'impresa di cui il debitore conserva la gestione, lo incoraggia nella direzione di un recupero delle attività produttive e di conservazione della ricchezza, con vantaggio per tutti.

6. Con la procedura anticipatoria di crisi l'imprenditore-debitore rimane nella gestione dell'impresa, che esercita secondo un piano di risanamento da lui stesso predisposto, accettato dai creditori ed omologato dal tribunale, con l'effetto che ne rimane potenziata ogni iniziativa di recupero.

7. La nuova procedura anticipatoria di crisi ha una durata di due anni, prorogabile di sei mesi.

8. Il periodo sospetto è ridotto alla metà, con conseguente maggiore certezza dei rapporti giuridici stabiliti da chi è entrato in contatto con l'imprenditore.

9. È soppressa ogni forma di incapacità che non sia funzionale all'utile svolgimento della procedura.

10. Si conferisce rilievo penale alle sole condotte concretamente lesive degli interessi dei creditori e solo quando per l'imprenditore si sia rappresentato lo stato di insolvenza quale effetto della sua condotta; si evita altresì di sanzionare condotte già punite da norme penali generali.

(Fonte: Giurinform)

Umberto Pinotti