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Con
decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni
nella legge 31 luglio 2005, n. 155, sono state approvate le "Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale".
Riteniamo doveroso chiarire
innanzitutto i concetti di "terrorismo" e di "terrorismo
internazionale". La definizione di "terrorismo" concordata a
livello europeo è la seguente: "Atti commessi intenzionalmente per
destabilizzare in modo grave o distruggere le fondamentali
strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali di un
Paese". Il "terrorismo internazionale", secondo Gnosis (rivista
italiana di intelligence), è "l'attività del jihadismo
internazionale inteso come pericolo che deriva dalla pervasività di
un fronte, reso particolarmente articolato da un accentuato
processo di decentralizzazione e regionalizzazione. Detto processo,
che assegna completa autonomia alle singole cellule, ha per certi
versi accresciuto le capacità operative della galassia radicale e
moltiplica le difficoltà di individuazione dei militanti e dei
nuclei logistici". Di qui la straordinaria necessità ed urgenza di
rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti
del terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti
gravissimi episodi (Madrid, Londra, Sharm el Sheikh).
Questi strumenti, architettati in
modo da equilibrare le pressanti esigenze di sicurezza con il
mantenimento dell'integrità dei diritti di libertà dei cittadini,
in sintesi, sono:
1. L'estensione della facoltà di
avere colloqui personali a fini investigativi con detenuti ed
internati (art. 18 bis, legge 354/1975) ai responsabili di livello
almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o
dell'Arma dei Carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini
in materia di terrorismo;
2. L'obbligo per il Questore,
"autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno
provinciale delle Forze di Polizia, ovvero dei direttori dei
Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando è richiesto dal
Procuratore della Repubblica, di rilasciare allo straniero uno
speciale permesso di soggiorno a fini investigativi, di durata
annuale e rinnovabile per uguali periodi";
3. La facoltà per il Ministro
dell'Interno o, su sua delega, per il Prefetto di disporre
l'espulsione dello straniero a determinate condizioni;
4. La possibilità per il Presidente
del Consiglio dei Ministri di delegare i direttori dei Servizi
informativi e di sicurezza a richiedere l'autorizzazione al
Procuratore generale presso la Corte di Appello del competente
distretto a svolgere intercettazioni e controlli preventivi sulle
comunicazioni, quando siano ritenute indispensabili per la
prevenzione di attività terroristiche o di eversione
dell'ordinamento costituzionale;
5. L'obbligo del Ministro
dell'Interno di costituire apposite unità investigative interforze
per le esigenze connesse alle indagini di Polizia giudiziaria
conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità;
6. La sospensione, fino al 31
dicembre 2007, dell'applicazione delle disposizioni di legge, di
regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o
consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o
telematico;
7. L'obbligo, fino al 31 dicembre
2007, di munirsi di licenza del Questore da parte di chiunque
intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di
qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico,
dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni anche telematiche;
8. La possibilità per il Ministro
dell'Interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per
la prevenzione di gravi reati, di disporre speciali limiti o
condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e
impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media
intensità e di altri esplosivi di 2a e 3a categoria;
9. Il divieto di addestramento o di
fornire istruzioni, in qualsiasi forma, anche anonima, o per via
telematica, sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi,
di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze
batteriologiche nocive o pericolose o di altri congegni
micidiali;
10. La facoltà del Ministro
dell'Interno di disporre - per ragioni di sicurezza - che il
rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e
l'ammissione alle attività di addestramento al volo per un periodo
determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni,
sia subordinato al nulla osta preventivo del Questore;
11. L'integrazione dell'art. 349 del
Codice di Procedura Penale con il comma 2 bis, secondo cui: "Se gli
accertamenti indicati dal comma 2 (identificazione personale, ndr)
comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso
dell'interessato, la Polizia giudiziaria procede al prelievo
coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa
autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per
iscritto, del pubblico ministero"; e, con il 4° comma,
l'allungamento a non oltre le 24 ore - previo avviso anche orale al
pubblico ministero - del fermo di identificazione di persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini, quando l'identificazione
stessa risulti particolarmente complessa oppure occorra
l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, e in tal
caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un
familiare o un convivente;
12. La previsione del delitto di
"possesso e fabbricazione di documento falso valido per
l'espatrio";
13. L'introduzione del permesso di
soggiorno elettronico;
14. L'inserimento dell'art. 66 bis
del Codice di Procedura Penale: "Verifica dei procedimenti a carico
dell'imputato";
15. Le nuove disposizioni in materia
di arresto e di fermo: a) obbligo per gli ufficiali e gli agenti di
Polizia giudiziaria di procedere all'arresto di chiunque è colto in
flagranza di "delitti commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
quattro anni o nel massimo a dieci anni"; b) facoltà di arresto
(art. 381, comma 2, lettera m bis del Codice di Procedura Penale)
da parte degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria di
chiunque è colto in flagranza del delitto di "fabbricazione,
detenzione o uso di documento di identificazione falso", previsto
dall'art. 497 bis del Codice Penale; c) obbligo del fermo di
propria iniziativa di indiziato di delitto da parte della Polizia
giudiziaria, qualora sia successivamente individuato l'indiziato
ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di
documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato
sia per darsi alla fuga;
16. Le nuove norme in materia di
misure di prevenzione: a) "se l'inosservanza riguarda gli obblighi
e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo
o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da
uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di
flagranza" (comma 2 dell'art. 9 della legge 1423/1956 e conseguente
abrogazione del 1° comma del successivo art. 12; b) facoltà del
Questore di imporre alla persona condannata per un delitto non
colposo, ancorché non "avvisata oralmente", il divieto di possedere
o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di
comunicazione radiotrasmittente, radar, e visori notturni,
indumenti e accessori per la protezione balistica individuale,
mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la
potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al
fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi
informatici e altri strumenti di cifratura o crittazione di
conversazioni e messaggi; c) "quando i delitti di mafia, per i
quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone
sottoposte ad una misura di prevenzione, la Polizia giudiziaria può
procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza";
17. Il congelamento dei beni, quando
esiste il rischio che i fondi e le risorse vengano utilizzati per
il finanziamento di attività terroristiche;
18. La previsione delle seguenti
nuove fattispecie di delitto: a) arruolamento con finalità di
terrorismo, anche internazionale; b) addestramento ad attività con
finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies del
Codice Penale); c) condotte con finalità di terrorismo: quelle che,
per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un
Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo
scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici
o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal
compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le
strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e
sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale (art. 270
sexies del Codice Penale);
19. La sostituzione, in tema di
notificazioni, del 2° comma dell'art. 148 Codice di Procedura
Penale, come segue: "Nei procedimenti con detenuti ed in quelli
davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in
caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia
penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti";
20. La puntualizzazione aggiunta
all'art. 59 del Codice di Procedura Penale nella parte (3° comma)
in cui dispone: "Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria
sono tenuti a eseguire i compiti ad essi affidati inerenti alle
funzioni di cui all'art. 55, comma 1";
21. L'indicazione dei servizi di
vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle Forze di
Polizia e che possono essere affidati a guardie giurate dipendenti
o ad istituti di vigilanza privata (servizi di sicurezza
sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle
metropolitane, eccetera).
Risulta evidente che questo ricco
quadro di riferimenti normativi, come già sottolineato, è stato
dipinto nella convinzione che la moderazione, la tolleranza, lo
spirito di solidarietà uniti ad una equilibrata fermezza possano
validamente contribuire a garantire maggiore sicurezza e, nel
contempo, migliorare i rapporti fra cittadini uguali nella loro
diversità. |