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Lo scorso luglio sono state approvate le "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale". Vediamo di cosa si tratta

Con decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 155, sono state approvate le "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale".

Riteniamo doveroso chiarire innanzitutto i concetti di "terrorismo" e di "terrorismo internazionale". La definizione di "terrorismo" concordata a livello europeo è la seguente: "Atti commessi intenzionalmente per destabilizzare in modo grave o distruggere le fondamentali strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali di un Paese". Il "terrorismo internazionale", secondo Gnosis (rivista italiana di intelligence), è "l'attività del jihadismo internazionale inteso come pericolo che deriva dalla pervasività di un fronte, reso particolarmente articolato da un accentuato processo di decentralizzazione e regionalizzazione. Detto processo, che assegna completa autonomia alle singole cellule, ha per certi versi accresciuto le capacità operative della galassia radicale e moltiplica le difficoltà di individuazione dei militanti e dei nuclei logistici". Di qui la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi (Madrid, Londra, Sharm el Sheikh).

Questi strumenti, architettati in modo da equilibrare le pressanti esigenze di sicurezza con il mantenimento dell'integrità dei diritti di libertà dei cittadini, in sintesi, sono:

1. L'estensione della facoltà di avere colloqui personali a fini investigativi con detenuti ed internati (art. 18 bis, legge 354/1975) ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo;

2. L'obbligo per il Questore, "autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di Polizia, ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando è richiesto dal Procuratore della Repubblica, di rilasciare allo straniero uno speciale permesso di soggiorno a fini investigativi, di durata annuale e rinnovabile per uguali periodi";

3. La facoltà per il Ministro dell'Interno o, su sua delega, per il Prefetto di disporre l'espulsione dello straniero a determinate condizioni;

4. La possibilità per il Presidente del Consiglio dei Ministri di delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza a richiedere l'autorizzazione al Procuratore generale presso la Corte di Appello del competente distretto a svolgere intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

5. L'obbligo del Ministro dell'Interno di costituire apposite unità investigative interforze per le esigenze connesse alle indagini di Polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità;

6. La sospensione, fino al 31 dicembre 2007, dell'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico;

7. L'obbligo, fino al 31 dicembre 2007, di munirsi di licenza del Questore da parte di chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche;

8. La possibilità per il Ministro dell'Interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, di disporre speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e di altri esplosivi di 2a e 3a categoria;

9. Il divieto di addestramento o di fornire istruzioni, in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica, sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose o di altri congegni micidiali;

10. La facoltà del Ministro dell'Interno di disporre - per ragioni di sicurezza - che il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attività di addestramento al volo per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, sia subordinato al nulla osta preventivo del Questore;

11. L'integrazione dell'art. 349 del Codice di Procedura Penale con il comma 2 bis, secondo cui: "Se gli accertamenti indicati dal comma 2 (identificazione personale, ndr) comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la Polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero"; e, con il 4° comma, l'allungamento a non oltre le 24 ore - previo avviso anche orale al pubblico ministero - del fermo di identificazione di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, quando l'identificazione stessa risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, e in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente;

12. La previsione del delitto di "possesso e fabbricazione di documento falso valido per l'espatrio";

13. L'introduzione del permesso di soggiorno elettronico;

14. L'inserimento dell'art. 66 bis del Codice di Procedura Penale: "Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato";

15. Le nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo: a) obbligo per gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di "delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni"; b) facoltà di arresto (art. 381, comma 2, lettera m bis del Codice di Procedura Penale) da parte degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria di chiunque è colto in flagranza del delitto di "fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso", previsto dall'art. 497 bis del Codice Penale; c) obbligo del fermo di propria iniziativa di indiziato di delitto da parte della Polizia giudiziaria, qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga;

16. Le nuove norme in materia di misure di prevenzione: a) "se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza" (comma 2 dell'art. 9 della legge 1423/1956 e conseguente abrogazione del 1° comma del successivo art. 12; b) facoltà del Questore di imporre alla persona condannata per un delitto non colposo, ancorché non "avvisata oralmente", il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar, e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi; c) "quando i delitti di mafia, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte ad una misura di prevenzione, la Polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza";

17. Il congelamento dei beni, quando esiste il rischio che i fondi e le risorse vengano utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche;

18. La previsione delle seguenti nuove fattispecie di delitto: a) arruolamento con finalità di terrorismo, anche internazionale; b) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies del Codice Penale); c) condotte con finalità di terrorismo: quelle che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale (art. 270 sexies del Codice Penale);

19. La sostituzione, in tema di notificazioni, del 2° comma dell'art. 148 Codice di Procedura Penale, come segue: "Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti";

20. La puntualizzazione aggiunta all'art. 59 del Codice di Procedura Penale nella parte (3° comma) in cui dispone: "Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti ad essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'art. 55, comma 1";

21. L'indicazione dei servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle Forze di Polizia e che possono essere affidati a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata (servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle metropolitane, eccetera).

Risulta evidente che questo ricco quadro di riferimenti normativi, come già sottolineato, è stato dipinto nella convinzione che la moderazione, la tolleranza, lo spirito di solidarietà uniti ad una equilibrata fermezza possano validamente contribuire a garantire maggiore sicurezza e, nel contempo, migliorare i rapporti fra cittadini uguali nella loro diversità.

Walter Paoli